Sentenza 20 novembre 2009
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 20/11/2009, n. 24531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24531 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SENESE Salvatore - Presidente -
Dott. FINOCCHIARO Mario - Consigliere -
Dott. SPIRITO Angelo - rel. Consigliere -
Dott. AMENDOLA Adelaide - Consigliere -
Dott. D'AMICO Paolo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 2360/2005 proposto da:
SAER SPA IN LCA, in persona del Commissario Liquidatore pro tempore Avv. Pompa Giuliano, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CALVI DELL'UMBRIA 9, presso lo studio dell'avvocato BALDACCI Fulvio, che la rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
ROMA ASSICURAZIONI DI ROMA, in persona del Direttore Generale Dott. Bianco Vittorio, elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO DI FRANCIA 182, presso lo studio dell'avvocato NARDI Simonetta, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
e contro
AV UD, ET VI, ET IZ, AN MA, VINCIGUERRA GIUSEPPE, AC;
- intimati -
e contro
MEIEAURORA ASSICURAZIONI SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FRANCESCO DENZA 50/A, presso lo studio dell'avvocato LAURENTI LUCIO, che lo rappresenta e difende con procura speciale del Dott. Notaio Rosario Franco, in Sesto San Giovanni 20/7/2006, rep. 16829;
- resistente -
sul ricorso 2872/2005 proposto da:
AURORA ASSICURAZIONI SPA, incorporante della Meieaurora ASicurazioni Spa, in persona del dr. Stolfa Sergio procuratore della stessa, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. DENZA 50-A, presso lo studio dell'avvocato LAURENTI LUCIO, che la rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
ROMA ASSICURAZIONI, in persona del Direttore Generale Dott. Vittorio Bianco, elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO DI FRANCIA 182, presso lo studio dell'avvocato NARDI SIMONETTA, che lo rappresenta e difende giusta delega in calce al presente atto;
- controricorrenti -
e contro
ET VI, ET IZ, AN MA, AV UD, SAER SPA IN LCA, AC AGEN TRASP
AUTOFERROTRANVIERI COM ROMA, VINCIGUERRA GIUSEPPE;
- intimati -
avverso la sentenza n. 5200/2003 della CORTE D'APPELLO di ROMA, Sezione Terza Civile emessa il 18/9/2003, depositata il 09/12/2003;
R.G.N. 1056/1994;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 07/10/2009 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;
udito l'Avvocato FULVIO BALDACCI;
udito l'Avvocato LUCIO LAURENTI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e dell'AURORA.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza ora impugnata per cassazione la Corte d'appello di Roma ha respinto gli appelli proposti dalla Meieaurora AS.ni s.p.a., dai NG e dalla AN, dal RI e dalla SAER s.p.a. avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Roma aveva condannato il RI, il RA, la SIAD quale impresa designata dal F.G.V.S. (poi Meieaurora AS.ni) e l'AC (queste ultime nella misura eccedente la liquidazione dell'ASCOROMA, che aveva già risarcito i danni nel limite del massimale) al risarcimento del danno per la morte di ST NG, a seguito di sinistro stradale, in favore della AN e dei NG (rispettivamente coniuge e figli della vittima). Lo stesso Tribunale aveva altresì dichiarato la SAER in L.C.A. tenuta al risarcimento.
In particolare, il giudice d'appello ha respinto l'eccezione di prescrizione in applicazione del disposto dell'art. 2947 c.c., comma 3, osservando che l'azione era stata proposta nel biennio dall'intervenuta irrevocabilità della sentenza penale di condanna e che, a tal riguardo, era irrilevante la circostanza che le compagnie assicuratrici non fossero state citate dalle costituite parti civili nel processo penale. Lo stesso giudice ha altresì ritenuto estesa la copertura assicurativa anche al terzo trasportato (quale era la vittima), non avendo le società assicuratrici provato se il furgone nel quale era trasportato la vittima fosse o meno abilitato al trasporto di persone.
Propongono ricorso per cassazione la SAER s.p.a. a mezzo di due motivi, nonché l'OR AS.ni (incorporante la Meieaurora AS.ni) per il FGVS, a mezzo di tre motivi. Si difende con controricorso. Le ASicurazioni di Roma (già Ascoroma).
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi devono essere riuniti, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., essendo stati proposti contro la medesima sentenza. Con il primo motivo di ricorso la SAER censura la sentenza nel punto in cui ha sostenuto che fosse onere dei convenuti (in particolare, della stessa SAER) provare che il contratto assicurativo stipulato con il RI non comprendesse la copertura dei danni ai terzi trasportati.
Il primo motivo dell'OR censura la sentenza per le medesime ragioni, quanto all'onere della prova circa il contenuto del contratto assicurativo.
Inoltre, l'OR, con il secondo motivo, censura la sentenza laddove non tiene conto che solo con la L. n. 142 del 1992, l'obbligatorietà dell'assicurazione sarebbe stata estesa anche alle persone trasportate sui mezzi adibiti al trasporto di cose;
sicché l'obbligazione del Fondo sarebbe solo quella sancita dalla legge, senza riguardo alcune alle clausole della polizza contratta con la Saer.
I motivi esposti, che possono essere congiuntamente esaminati, sono da respingere, siccome le sezioni unite di questa Corte, con la sentenza n. 6316 del 16 marzo 2009, nel comporre un contrasto di giurisprudenza, hanno affermato in tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, che la modifica apportata dal D.L. 23 dicembre 1976, n. 857 (convertito nella L. 26 febbraio 1977, n. 39) alla L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 1, comma 2, ha introdotto - in base ad un'interpretazione compatibile con le direttive comunitarie in materia e che tenga conto dell'evoluzione giurisprudenziale relativa all'art. 2054 cod. civ. - la regola generale dell'estensione dell'assicurazione stessa ai danni prodotti alle persone dei trasportati, già prima dell'entrata in vigore dell'ulteriore modifica introdotta dalla L. 19 febbraio 1992, n. 142. Ne consegue che, nel menzionato periodo, risultano coperti dall'assicurazione obbligatoria anche i danni sofferti dai soggetti trasportati su veicoli destinati al trasporto di cose, che viaggino nella parte progettata e costruita con posti a sedere per passeggeri. Con il secondo motivo del ricorso principale la SAER in LCA censura la sentenza impugnata per non avere dichiarato improponibile nei suoi confronti l'azione promossa dagli eredi del NG, in considerazione del fatto che, al momento dell'instaurazione del giudizio, essa si trovava già in liquidazione coatta amministrativa. Il motivo è inammissibile per difetto di interesse. La sentenza impugnata, rispondendo ad uno specifico motivo d'appello sul punto, chiarisce che il primo giudice s'è limitato ad una mera declaratoria dell'obbligo risarcitorio a carico della società in liquidazione e che, comunque, anche un'eventuale condanna resa nei confronti della società in liquidazione non produrrebbe altro effetto che quello della mera declaratoria dell'obbligo risarcitorio, senza sottoporre la liquidazione stessa all'esecuzione, esperibile solo nei confronti dell'impresa designata e/o del Fondo.
Infondato è anche il terzo ed ultimo motivo con il quale l'OR censura la violazione dell'art. 2947 c.c.. In proposito la sentenza impugnata s'è adeguata al costante principio giurisprudenziale in ragione del quale l'art. 2947 c.c., quando fa coincidere il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno con il termine prescrizionale stabilito dalla legge penale, si riferisce, senza alcuna discriminazione, a tutti i possibili soggetti della pretesa risarcitoria e si applica, quindi, non solo all'azione civile esperibile contro la persona penalmente imputabile, ma anche all'azione civile contro coloro che sono tenuti al risarcimento a titolo di responsabilità indiretta o secondaria, ancorché siano rimasti estranei al processo penale a carico di colui al quale il reato è stato attribuito (tra le più recenti, cfr. Cass. 25 luglio 2008, n. 20437). In conclusione, entrambi i ricorsi devono essere respinti, restando interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, li respinge e compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2009