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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 07/01/2025, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 403/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott. Nicoletta Orlandi Presidente
Dott. Carla Ciofani Consigliera rel. est.
Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. 403/2024 R.G.C., passata in decisione all'udienza, svolta con le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c., del 19.11.2024, senza assegnazione dei termini per conclusionali e repliche vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, con domicilio eletto Parte_1 in Lanciano, Corso Trento e Trieste n. 118, presso e nello studio dell'avv. Alberto Paone, che la rappresenta e difende in forza di procura allegata all'atto di appello.
APPELLANTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_1 difesa dall'avv. Leonardo Cieri, con domicilio eletto presso e nello studio del predetto avvocata in Ortona (CH) alla Via P. Rapino n. 6, il tutto in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 46/2024 del Tribunale di Lanciano, pubblicata il
31.01.2024 – Somministrazione.
FATTO E DIRITTO
1.Si premette che, dopo la definizione del procedimento incidentale promosso dall'appellante ex art. 351 c.p.c., nel presente giudizio principale nessuna delle parti ha depositato note scritte in relazione alla prima udienza del 17.09.2024, svoltasi con le modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c..
Neanche in relazione alla successiva udienza di rinvio del 19.11.2024 (vedi ordinanza del
19.09.2024 e successivo decreto di correzione del 1.10.2024 entrambi regolarmente comunicati alle parti), celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. (con espresso avvertimento alle parti, contenuto nell'ordinanza di rinvio assunta ex art. 127 ter quarto comma c.p.c., che in caso di mancata comparizione mediante il deposito delle note di trattazione nel termine concesso, sarebbe stata ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione) nessuna delle parti ha depositato note.
2. Tali mancati depositi equivalgono a mancata comparizione, come specificato nei provvedimenti con i quali è stata disposta la trattazione scritta, regolarmente comunicati alle parti costituite, ove è contenuto l'avvertimento di applicazione dell'art. 127 c.p.c. IV comma in caso di mancata presentazione delle note.
3. Deve dunque essere dichiarata l'estinzione del giudizio, atteso che nessuna delle parti costituite è comparsa all'udienza del 17.09.2024 ed a quella successiva del 19.11.2024, dovendo aderirsi all'indirizzo interpretativo (già reiteratamente seguito da questa Corte da ultimo nella sentenza resa nella causa n. 752/2023) secondo cui “nel giudizio di appello, la mancata comparizione di entrambe le parti all'udienza di discussione giustifica
l'applicazione dell'art. 181 c.p.c. in luogo del successivo art. 348 c.p.c., atteso che la normativa sull'improcedibilità dell'appello (di cui all'art. 348 c.p.c.) risulta applicabile a fronte del difetto di comparizione del solo appellante e che la normativa sull'inattività delle parti
(art. 181 c.p.c.), prevista in punto di procedimento di primo grado, è applicabile altresì ai procedimenti d'appello in forza del richiamo di cui all'art. 359 c.p.c.” (Cfr. Corte di Appello di
Genova Sez. Lavoro n. 73/2018).
Per giurisprudenza costante in tema di estinzione del giudizio di appello, si osservano, in forza del richiamo operato dall'art. 359 c.p.c., le norme dettate per il procedimento di primo grado davanti al Tribunale, di conseguenza, tra le ipotesi di estinzione per inattività delle parti rientra quella disciplinata dall'art. 309 c.p.c., in base al quale “se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all'udienza il giudice provvede a norma del primo comma dell'art. 181 c.p.c.”.
Tale opzione non risulta messa in discussione dall'entrata in vigore del d.lvo. 149/2022 alla cui disciplina la presente controversia risulta assoggettata.
4. Dall'esame degli atti di causa si evince che il giudizio è stato introdotto dopo l'entrata in vigore del D.L. 25.06.2008 n. 112 (convertito in L. 6 agosto 2008 n. 133) che ha novellato il testo dell'art. 181 C.P.C., prevedendo che all'ordine di cancellazione della causa dal ruolo consegua la contestuale dichiarazione di estinzione del giudizio.
In tale caso si rende dunque necessaria la pronuncia da parte del collegio (per la presente causa è stata prevista, sin dall'inizio, la trattazione collegiale).
Le spese del processo estinto rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate (art. 310 C.P.C.).
Vertendosi in ipotesi di declaratoria di estinzione del giudizio non opera il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato (Cass. 19560/2015).
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe,
così provvede:
1) Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio.
2) Nulla sulle spese.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del 3.12.2024
La Consigliera rel. est. La Presidente
(dott.ssa Carla Ciofani) (dott.ssa Nicoletta Orlandi)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott. Nicoletta Orlandi Presidente
Dott. Carla Ciofani Consigliera rel. est.
Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. 403/2024 R.G.C., passata in decisione all'udienza, svolta con le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c., del 19.11.2024, senza assegnazione dei termini per conclusionali e repliche vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, con domicilio eletto Parte_1 in Lanciano, Corso Trento e Trieste n. 118, presso e nello studio dell'avv. Alberto Paone, che la rappresenta e difende in forza di procura allegata all'atto di appello.
APPELLANTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_1 difesa dall'avv. Leonardo Cieri, con domicilio eletto presso e nello studio del predetto avvocata in Ortona (CH) alla Via P. Rapino n. 6, il tutto in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 46/2024 del Tribunale di Lanciano, pubblicata il
31.01.2024 – Somministrazione.
FATTO E DIRITTO
1.Si premette che, dopo la definizione del procedimento incidentale promosso dall'appellante ex art. 351 c.p.c., nel presente giudizio principale nessuna delle parti ha depositato note scritte in relazione alla prima udienza del 17.09.2024, svoltasi con le modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c..
Neanche in relazione alla successiva udienza di rinvio del 19.11.2024 (vedi ordinanza del
19.09.2024 e successivo decreto di correzione del 1.10.2024 entrambi regolarmente comunicati alle parti), celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. (con espresso avvertimento alle parti, contenuto nell'ordinanza di rinvio assunta ex art. 127 ter quarto comma c.p.c., che in caso di mancata comparizione mediante il deposito delle note di trattazione nel termine concesso, sarebbe stata ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione) nessuna delle parti ha depositato note.
2. Tali mancati depositi equivalgono a mancata comparizione, come specificato nei provvedimenti con i quali è stata disposta la trattazione scritta, regolarmente comunicati alle parti costituite, ove è contenuto l'avvertimento di applicazione dell'art. 127 c.p.c. IV comma in caso di mancata presentazione delle note.
3. Deve dunque essere dichiarata l'estinzione del giudizio, atteso che nessuna delle parti costituite è comparsa all'udienza del 17.09.2024 ed a quella successiva del 19.11.2024, dovendo aderirsi all'indirizzo interpretativo (già reiteratamente seguito da questa Corte da ultimo nella sentenza resa nella causa n. 752/2023) secondo cui “nel giudizio di appello, la mancata comparizione di entrambe le parti all'udienza di discussione giustifica
l'applicazione dell'art. 181 c.p.c. in luogo del successivo art. 348 c.p.c., atteso che la normativa sull'improcedibilità dell'appello (di cui all'art. 348 c.p.c.) risulta applicabile a fronte del difetto di comparizione del solo appellante e che la normativa sull'inattività delle parti
(art. 181 c.p.c.), prevista in punto di procedimento di primo grado, è applicabile altresì ai procedimenti d'appello in forza del richiamo di cui all'art. 359 c.p.c.” (Cfr. Corte di Appello di
Genova Sez. Lavoro n. 73/2018).
Per giurisprudenza costante in tema di estinzione del giudizio di appello, si osservano, in forza del richiamo operato dall'art. 359 c.p.c., le norme dettate per il procedimento di primo grado davanti al Tribunale, di conseguenza, tra le ipotesi di estinzione per inattività delle parti rientra quella disciplinata dall'art. 309 c.p.c., in base al quale “se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all'udienza il giudice provvede a norma del primo comma dell'art. 181 c.p.c.”.
Tale opzione non risulta messa in discussione dall'entrata in vigore del d.lvo. 149/2022 alla cui disciplina la presente controversia risulta assoggettata.
4. Dall'esame degli atti di causa si evince che il giudizio è stato introdotto dopo l'entrata in vigore del D.L. 25.06.2008 n. 112 (convertito in L. 6 agosto 2008 n. 133) che ha novellato il testo dell'art. 181 C.P.C., prevedendo che all'ordine di cancellazione della causa dal ruolo consegua la contestuale dichiarazione di estinzione del giudizio.
In tale caso si rende dunque necessaria la pronuncia da parte del collegio (per la presente causa è stata prevista, sin dall'inizio, la trattazione collegiale).
Le spese del processo estinto rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate (art. 310 C.P.C.).
Vertendosi in ipotesi di declaratoria di estinzione del giudizio non opera il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato (Cass. 19560/2015).
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe,
così provvede:
1) Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio.
2) Nulla sulle spese.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del 3.12.2024
La Consigliera rel. est. La Presidente
(dott.ssa Carla Ciofani) (dott.ssa Nicoletta Orlandi)