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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 05/03/2025, n. 1867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1867 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale di Milano
TREDICESIMA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE COLLEGAMENTO DA REMOTO
DELLA CAUSA N. 596 DELL'ANNO 2022
FRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CHIRIVI' Parte_1 C.F._1
RICCARDO, elettivamente domiciliato in VIA DISCIPLINI, 7 20123 MILANO presso il difensore avv.
CHIRIVI' RICCARDO ATTORE
E
VIA DELLA SIGNORA 3 MILANO (C.F. ), con Controparte_1 P.IVA_1 il patrocinio dell'avv. RIBALDONE MARCO, elettivamente domiciliato in PIAZZA SALVEMINI, 7 35131
PADOVA presso il difensore avv. RIBALDONE MARCO CONVENUTO
Oggi 05/03/2025 innanzi al giudice unico dott. Pietro Paolo Pisani, alle ore 11,46 sono comparsi:
Per l'avv.to CHIRIVI' RICCARDO Parte_1
Per VIA DELLA SIGNORA 3 MILANO, l'avv.to RIBALDONE Controparte_1
MARCO
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti presenti identificando gli avvocati mediante esibizione dei loro tesserini dei Consigli dell'Ordine.
I procuratori delle parti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto da parte loro collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti si riportano ai propri atti di causa ed ai fogli di precisazione delle conclusioni depositati in atti, precisando e discutendo in conformità degli stessi. All'esito concordano e chiedono di essere esentati dalla presenza al momento della lettura della sentenza.
Il Giudice dato atto, si riserva in camera di consiglio.
Su invito del giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
In esito alla camera di consiglio il giudice alle ore 15,30, pronuncia l'allegata sentenza ai sensi dell'art.281 sexies cpc, mediante allegazione a verbale e deposito contestuale.
Verbale chiuso alle ore 15,40.
Il Giudice
Dott. Pietro Paolo Pisani REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott. Pietro Paolo Pisani ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 596/2022 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CHIRIVI' Parte_1 C.F._1
RICCARDO, elettivamente domiciliato in VIA DISCIPLINI, 7 20123 MILANO presso il difensore avv.
CHIRIVI' RICCARDO ATTORE contro
VIA DELLA SIGNORA 3 MILANO (C.F. ), con Controparte_1 P.IVA_1 il patrocinio dell'avv. RIBALDONE MARCO, elettivamente domiciliato in PIAZZA SALVEMINI, 7 35131
PADOVA presso il difensore avv. RIBALDONE MARCO CONVENUTO
- OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo n°19229/2021 emesso in data 12/10/2021 dal Tribunale di
Milano e pubblicato in data 05/11/2021.
- CONCLUSIONI DELLE PARTI: come rassegnate alla udienza del 5/03/2025 ed in formato digitale nel fascicolo telematico.
SVOLGIMENTO IN FATTO DEL PROCESSO omissis ex art. 58 co. 2 L. 69/2009 e art. 132 c.p.c. novellato
Si premette che la presente sentenza verrà redatta con motivazione stesa in forma concisa e sintetica in conformità anche con i criteri espressi dalla Corte di Cassazione, SS.UU., n. 642 del 16/01/2015.
Ci si limiterà pertanto ad una succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione potrà fondarsi su precedenti conformi.
Per quanto riguarda le domande, le eccezioni e le richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, atteso il contenuto dell'art. 132 n° 4 c.p.c. e dell'art. 118 disp att. c.p.c., che esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione.
La presente controversia trae origine dalla opposizione del signor al decreto ingiuntivo, Parte_1 provvisoriamente esecutivo, n. 19229/2021, emesso in data 12/10/2021, pubblicato in data 05/11/2021 e notificato in data 24.11.2021, con il quale il Tribunale di Milano, su istanza del Controparte_1 di Via della Signora 3 in Milano, gli aveva ingiunto il pagamento dell'importo di euro 7.187,27 oltre agli interessi di mora ex d.lgs. n. 231/2002 e alle spese della procedura monitoria.
Il decreto ingiuntivo veniva concesso in virtù del mancato pagamento di una serie di spese condominiali cristallizzate nel consuntivo della gestione 2019, nel consuntivo della gestione 2020 e nel preventivo della gestione 2021.
L'opponente chiedeva in via preliminare la sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, in via principale 1) l'accertamento e la dichiarazione della non debenza della somma ingiunta, con accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto opposto, 2) l'accertamento e la dichiarazione d'infondatezza del credito ingiunto, con accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto opposto, 3) l'accertamento e la dichiarazione di nullità e/o di annullamento del decreto opposto per l'erronea liquidazione degli interessi dovuti o, in via subordinata, 4) la propria condanna al pagamento degli interessi nella misura del solo tasso legale.
Si costituiva in giudizio il opposto riconoscendo di aver commesso un errore nella CP_1 determinazione della somma ingiunta e la non debenza dell'importo di euro 3.265,04; chiedendo però
l'emissione a carico dell'opponente di ordinanza di ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c. per il residuo importo di euro 3.922,23 asserito come effettivamente dovuto;
e, nel merito, l'accertamento e la dichiarazione della debenza da parte dell'opponente dell'importo di euro 3.922,23, con condanna dello stesso al versamento in proprio favore del predetto importo.
La causa veniva assegnata alla dott.ssa Zuffada Lorenza di questa sezione del Tribunale di Milano.
All'udienza di prima comparizione delle parti, dato atto che il aveva riconosciuto come dovuto CP_1 dall'opponente un minor importo rispetto a quello ingiunto, veniva revocata la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo per l'importo di euro 3.265,04; veniva disposta la mediazione obbligatoria delle parti;
e la causa veniva rinviata per il prosieguo all'udienza del 19.4.2023, successivamente differita al 10.7.2023 prima e al 22.1.2024 dopo.
All'esito della citata udienza, dopo aver dato atto dell'esito negativo della mediazione, venivano assegnati i termini di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c. e la causa veniva rinviata per la discussione sull'ammissione dei mezzi di prova all'udienza del 8.5.2024.
Depositate le memorie ex art. 183 c.p.c., all'esito della suddetta udienza la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 4.12.2024.
Nelle more la causa veniva definitivamente assegnata al dott. Pisani che con decreto del 27.11.2024 la differiva per i medesimi incombenti all'udienza del 5.3.2025.
Parte attrice opponente precisava le conclusioni riportandosi al foglio depositato in via telematica che qui si trascrive integralmente: “In via principale e nel merito: 1) Accertare e dichiarare la non debenza e/o
l'infondatezza del credito ingiunto e per l'effetto accogliere l'opposizione e revocare il D.I. n. 19229/21 per i motivi già esposti;
In via subordinata: 2) Confermare l'ordinanza emessa in data 12 dicembre 2022 dal
Giudice Dr.ssa Zuffada, dato atto che lo stesso Opposto riconosce come dovuto un minor credito e per
l'effetto revocare parzialmente il D.I. n. 19229/21 opposto;
3) condannare, il Sig. alle minori Parte_1 somme per spese e compenso professionale;
In ogni caso: 4) Accertare e dichiarare l'erronea liquidazione degli interessi così come liquidati nel D.I. n. 19229/21 e per l'effetto dichiarare dovuti gli interessi legali sulle sole somme esattamente dovute dal Sig. 5) Con vittoria di spese e compenso professionale Parte_1 per il presente procedimento, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Parte convenuta precisava come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in via telematica, come segue: “➢ accertare e dichiarare che il Sig. deve al Cond. per le Parte_1 Controparte_1 gestioni 2019, 2020 e 2021 – quest'ultima ancora allo stadio di preventivo – la somma di € 3.922,23; ➢ per
l'effetto, condannare il Sig. a versare al Cond. la somma di € 3.922,23; Parte_1 Controparte_1
➢ con vittoria di spese”.
Oggi, all'esito della precisazione delle conclusioni la causa è stata discussa oralmente e viene decisa con la presente sentenza ai sensi dell'art.281 sexies cpc.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dà atto che, essendo stata esperita la procedura di mediazione obbligatoria, conclusasi negativamente, la condizione di procedibilità dell'azione prevista dalla legge è stata quindi assolta.
Nel merito della controversia tra le parti va osservato che l'opponente ha allegato quanto segue a sostegno delle sue domande:
- il decreto ingiuntivo opposto è successivo ad un primo decreto ingiuntivo dell'importo di euro 7.187,70 relativo agli importi per spese condominiali maturate a carico dell'odierno opponente per le gestioni sino al
2015 e per la gestione 2016; nonché ad un secondo decreto ingiuntivo dell'importo di euro 5.607,61 relativo agli importi per spese condominiali maturate sempre a suo carico per le gestioni 2017 – 2018 e 2019;
- l'importo ingiunto di euro 7.187,27 in realtà non sarebbe dovuto poiché relativo a spese personali non dovute, quali le spese legali riportate nel preventivo 2021 non ancora liquidate giudizialmente nelle due procedure esecutive immobiliari subite ad opera del condominio a causa dei debiti insoluti di cui ai due precedenti decreti ingiuntivi sopra richiamati;
- anche gli interessi ingiunti non sarebbero dovuti in quanto gli stessi sarebbero illegittimi trattandosi di interessi di mora commerciale ex d.l.g.s. n. 231/2002 in luogo di quelli legali previsti dall'art. 1284 c.c.
Di contro il convenuto ha preliminarmente ammesso che, essendo state comprese nel credito CP_1 ingiunto delle spese legali in realtà non dovute dall'opponente, il credito ingiunto andava decurtato dell'importo di euro 3.265,04.
Nel merito ha poi eccepito l'infondatezza, la genericità e la contraddittorietà della difesa avversaria, rilevando che l'opponente non avrebbe assolto l'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. e che il residuo credito di euro 3.922,23:
- sarebbe provato dai riparti e dai consuntivi delle spese di gestione 2019 e 2020 (quali spese di proprietà, spese generali, consumi di energia elettrica, consumi d'acqua, riscaldamento) approvati dall'assemblea condominiale;
oltre che dal preventivo della gestione 2021 e dal relativo riparto;
- deriverebbe dalla somma dell'importo di euro 865,43, relativo alla gestione 2019; dell'importo di euro
1.644,31, relativo alla gestione 2020; e dell'importo di euro 1.412,49, relativo alla gestione 2021;
- tali importi sarebbero stati approvati dalle delibere assembleari del 18/05/2021 poste a fondamento della domanda monitoria di pagamento e tutte mai impugnate dall'opponente;
- al momento della ingiunzione già sarebbe stato detratto l'importo di €.1961,29 dovuto per la gestione condominiale 2019, in quanto già oggetto di una precedente ingiunzione di pagamento.
Atteso il riconoscimento operato dal convenuto che una parte degli importi richiesti con il CP_1 decreto ingiuntivo non sono dovuti, risulta fondata la opposizione relativamente a detti importi ed il decreto ingiuntivo deve essere revocato;
ma dovrà esaminarsi comunque nel merito la domanda della opposta formulata con il ricorso monitorio relativamente agli altri importi, nonchè la opposizione della attrice con riferimento agli stessi.
Tanto perché, come è noto, l'oggetto della fase di opposizione a decreto ingiuntivo, costituente un ordinario giudizio di cognizione di primo grado, non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità del decreto, ma si estende all'accertamento sulla fondatezza od infondatezza della pretesa fatta valere con la domanda monitoria (Cass. civ. Sez. I, 08/03/2012, n. 3649; Cass. civ. Sez. III, 07/10/2011, n. 20613).
Ciò posto, tra le doglianze formulate da parte attrice vi è quella inerente la composizione del residuo credito per spese condominiali vantato dal Condominio.
Tale doglianza, peraltro formulata meramente genericamente in atti, è inammissibile nel presente giudizio perché parte attrice non ha impugnato le delibere assembleari del 18/05/2021 poste a fondamento della domanda monitoria di pagamento neppure nel presente giudizio.
Dunque ogni sua doglianza che non attenga la nullità delle stesse, peraltro non allegata neppure in atti, gli è preclusa perché nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la annullabilità di una delibera non può essere formulata in via di eccezione, a pena di inammissibilità rilevabile d'ufficio e deve essere oggetto di specifica domanda riconvenzionale di annullamento (Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n°9839/2021 del 14/4/2021).
Invece risulta fondata la domanda di condanna di parte attrice al pagamento della sola somma di €.3922,23 per spese condominiali di cui alla ingiunzione di pagamento, come formulata da parte convenuta.
Il combinato disposto degli artt. 1118, 1123, 1130, 1135, 1137 c.c. e 63 disposizioni attuative c.c. statuisce il dovere dei condomini di contribuire alle spese necessarie per il Condominio una volta che le stesse vengano approvate e ripartite dall'assemblea condominiale ed il conseguente dovere dell'amministratore di eseguire il deliberato assembleare e di riscuotere i crediti del in forza di delibera di approvazione dello CP_1 stato di ripartizione delle spese.
L'art. 1137 c.c. dispone l'obbligo per tutti i condomini di osservare le deliberazioni assunte dall'assemblea condominiale e conseguentemente l'efficacia esecutiva delle stesse, che permane fino al momento in cui la sua sospensione non sia ordinata dall'autorità giudiziaria, a prescindere dalla loro conoscenza o dalla loro comunicazione da parte dei condomini assenti.
Sul punto va richiamato quanto costantemente ribadito dalla Corte di Cassazione (cfr. per tutte: Cass. n°
20006/2020): “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo concernente il pagamento di contributi per spese, il condominio soddisfa l'onere probatorio su esso gravante con la produzione del verbale dell'assemblea condominiale in cui sono state approvate le spese, nonché dei relativi documenti (Cass. Sez.
2, 29 agosto 1994, n. 7569). Il giudice, pronunciando sul merito, emetterà una sentenza favorevole o meno, a seconda che l'amministratore dimostri che la domanda sia fondata, e cioè che il credito preteso sussiste, è esigibile e che il ne è titolare. La delibera condominiale di approvazione della spesa costituisce, CP_1 così, titolo sufficiente del credito del e legittima non solo la concessione del decreto ingiuntivo, CP_1 ma anche la condanna del a pagare le somme nel processo oppositorio a cognizione piena ed CP_1 esauriente, il cui ambito è ristretto alla verifica della (perdurante) esistenza della deliberazione assembleare di approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere (Cass. Sez. U., 18 dicembre 2009, n. 26629;
Cass. Sez. 2 , 23/02/2017, n. 4672). Il giudice deve quindi accogliere l'opposizione solo qualora la delibera condominiale abbia perduto la sua efficacia, per esserne stata l'esecuzione sospesa dal giudice dell'impugnazione, ex art. 1137, comma 2, c.c., o per avere questi, con sentenza sopravvenuta alla decisione di merito nel giudizio di opposizione ancorché non passata in giudicato, annullato la deliberazione (Cass.
Sez. 2, 14/11/2012, n. 19938; Cass. Sez. 6 - 2, 24/03/2017, n. 7741).
Conseguentemente, nel caso in esame, l'amministratore poteva richiedere ed ottenere, come in effetti è avvenuto, una ingiunzione di pagamento immediatamente esecutiva sulla base della delibera emessa dall'assemblea in data 18/05/2021 relativamente al solo minore importo di €.3922,23, costituendo la stessa prova scritta idonea a tali fini ed essendo tuttora esistente e munita di efficacia esecutiva.
Ne consegue che il opposto ha documentato in atti sufficientemente il credito complessivo CP_1 dovuto da parte attrice a titolo di spese condominiali dovute e non pagate, operando anche una previa detrazione al momento della ingiunzione dell'importo di €.1961,29 dovuto per la gestione condominiale
2019, in quanto già oggetto di una precedente ingiunzione di pagamento, come pacifico in atti.
Ha dato quindi prova dello stesso, che è certo, liquido ed esigibile, ai fini della riscossione dei contributi condominiali, ex art. 63, comma 1, disp. att. c.c., tenuto conto dei principi sopra richiamati.
Invece, parte attrice non ha fornito la prova di alcun fatto impeditivo, modificativo o estintivo del credito di
€.3922,23 sopra specificato.
Su tale importo, in accoglimento della opposizione di parte attrice, va ritenuto che maturano solo gli interessi determinati ai sensi dell'articolo 1284, I e IV comma c.c., decorrenti da ogni rata di debito e fino al saldo e non quelli di cui alla domanda, costituenti interessi di mora commerciale ex d.l.g.s. n. 231/2002.
Tanto perché gli interessi di mora per il ritardo dei pagamenti degli oneri condominiali sono legittimi solo se approvati all'unanimità dall'assemblea condominiale o se previsti all'interno del regolamento contrattuale contrattuale (cfr.: Cass. sez. 2, Sentenza n. 10196 del 30/04/2013).
In mancanza di tali presupposti, che non sono stati allegati e provati nel caso in esame, come era onere di parte convenuta, una delibera che li prevedesse a maggioranza sarebbe radicalmente nulla e parimenti illegittima ed infondata ogni richiesta giudiziale in tale senso.
Per tutto quanto sopra rilevato e ritenuto va quindi accolta la opposizione, ma va anche dichiarato che parte attrice è debitrice nei confronti del convenuto per spese condominiali della somma di €.3922,23. CP_1 Infine vanno riconosciute a parte convenuta anche le spese della procedura monitoria atteso che le stesse sarebbero state comunque dovute nel caso fosse stata formulata monitoriamente la domanda per il solo importo riconosciuto come dovuto di €.3.922,23 per spese condominiali.
Poichè l'accoglimento parziale della opposizione ha modificato lo scaglione di riferimento previsto dal D.M.
Giustizia 55 del 10/03/2014, n. 140, vanno però riconosciuti i minori importi, determinati in €.106,00 per esborsi e €.800,00 per compensi oltre al 15% per spese generali, nonchè Iva e cpa.
Conseguentemente, infine, parte opponente va condannata al pagamento del suddetto importo di €.3.922,23 per spese condominiali come sopra accertato e ancora dovuto a saldo, oltre agli interessi al tasso legale determinati ai sensi dell'articolo 1284, I e IV comma c.c. dal maturare di ogni rata di debito e fino al saldo;
nonchè al pagamento delle spese di procedura monitoria determinate in €.106,00 per esborsi e €.800,00 per compensi oltre al 15% per spese generali, nonchè Iva e cpa.
Infine, ogni altra domanda ed eccezione, sollevata nel merito del giudizio rimane assorbita o disattesa, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" (Cass. Sez. U, n. 9936 del 08/05/2014;
Cass. n. 12002 del 28/05/2014; Cass. civ. Sez. V Ord., 08/06/2018, n. 15008) .
Tenuto conto dell'esito del presente giudizio, i compensi del giudizio di opposizione e di mediazione vanno parzialmente compensati tra le parti, per la metà, ai sensi dell'articolo 92 c.p.c. e la rimanente metà dei compensi e tutte le spese vive di giudizio e di mediazione seguono la soccombenza ai sensi dell'articolo 91
c.p.c. e vanno posti a carico dell'attore ed a favore del convenuto, da distrarsi a favore dell'avv. CP_1
Chirivi' Riccardo procuratore dell'attore, che si è dichiarato antistatario.
Tale sola metà dei compensi di giudizio e di mediazione, determinata sulla scorta dei parametri dettati del
D.M. Giustizia 55 del 10/03/2014, n. 140 e del valore della domanda, e tutte le spese di giudizio e di mediazione vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni altra istanza e domanda disattesa, rigettata o assorbita, così provvede, come in motivazione:
- Accoglie la opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n°19229/2021 emesso in data 12/10/2021 dal
Tribunale di Milano e pubblicato in data 05/11/2021.
- Accerta, come in motivazione, l'esistenza del debito dell'attore nei confronti del Parte_1
in Milano, opposto, per spese condominiali dovute alla Controparte_2 data della domanda monitoria, determinato nella somma di € 3.922,23 e per l'effetto condanna l'attore a corrispondere detta somma al convenuto maggiorata di interessi al tasso legale determinati ai CP_1 sensi dell'articolo 1284, I e IV comma c.c. dal maturare di ogni rata di debito e fino al saldo.
- Accerta l'esistenza del debito dell'attore nei confronti del Parte_1 Controparte_1 di Via della Signora 3 in Milano, opposto, per le spese di procedura monitoria determinate nella misura di
€.106,00 per esborsi e €.800,00 per compensi, oltre spese generali 15%, cpa ed Iva e per l'effetto condanna l'attore a corrispondere dette somme al convenuto. CP_1 - Rigetta ogni altra domanda dell'attore Parte_1
- Condanna il convenuto di Via della Signora 3 in Milano a corrispondere Controparte_1 all'attore la metà dei compensi del giudizio di opposizione e della mediazione che liquida Parte_1 per tale sola parte in €.2.500,00 per compensi, oltre alle spese generali nella misura del 15% dei compensi ed a cpa e Iva di legge;
nonché tutte le spese di lite e di mediazione determinate in €.250,00 da distrarsi a favore dell'avv. CHIRIVI' RICCARDO procuratore dell'attore che si è dichiarato antistatario. Compensa la rimanente metà dei compensi di giudizio e della mediazione tra l'attore ed il convenuto.
Sentenza immediatamente esecutiva, resa ex art. 281 sexies c.p.c. e pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Milano 5 marzo 2025.
Il Giudice
Dott. Pietro Paolo Pisani
TREDICESIMA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE COLLEGAMENTO DA REMOTO
DELLA CAUSA N. 596 DELL'ANNO 2022
FRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CHIRIVI' Parte_1 C.F._1
RICCARDO, elettivamente domiciliato in VIA DISCIPLINI, 7 20123 MILANO presso il difensore avv.
CHIRIVI' RICCARDO ATTORE
E
VIA DELLA SIGNORA 3 MILANO (C.F. ), con Controparte_1 P.IVA_1 il patrocinio dell'avv. RIBALDONE MARCO, elettivamente domiciliato in PIAZZA SALVEMINI, 7 35131
PADOVA presso il difensore avv. RIBALDONE MARCO CONVENUTO
Oggi 05/03/2025 innanzi al giudice unico dott. Pietro Paolo Pisani, alle ore 11,46 sono comparsi:
Per l'avv.to CHIRIVI' RICCARDO Parte_1
Per VIA DELLA SIGNORA 3 MILANO, l'avv.to RIBALDONE Controparte_1
MARCO
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti presenti identificando gli avvocati mediante esibizione dei loro tesserini dei Consigli dell'Ordine.
I procuratori delle parti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto da parte loro collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti si riportano ai propri atti di causa ed ai fogli di precisazione delle conclusioni depositati in atti, precisando e discutendo in conformità degli stessi. All'esito concordano e chiedono di essere esentati dalla presenza al momento della lettura della sentenza.
Il Giudice dato atto, si riserva in camera di consiglio.
Su invito del giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
In esito alla camera di consiglio il giudice alle ore 15,30, pronuncia l'allegata sentenza ai sensi dell'art.281 sexies cpc, mediante allegazione a verbale e deposito contestuale.
Verbale chiuso alle ore 15,40.
Il Giudice
Dott. Pietro Paolo Pisani REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott. Pietro Paolo Pisani ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 596/2022 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CHIRIVI' Parte_1 C.F._1
RICCARDO, elettivamente domiciliato in VIA DISCIPLINI, 7 20123 MILANO presso il difensore avv.
CHIRIVI' RICCARDO ATTORE contro
VIA DELLA SIGNORA 3 MILANO (C.F. ), con Controparte_1 P.IVA_1 il patrocinio dell'avv. RIBALDONE MARCO, elettivamente domiciliato in PIAZZA SALVEMINI, 7 35131
PADOVA presso il difensore avv. RIBALDONE MARCO CONVENUTO
- OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo n°19229/2021 emesso in data 12/10/2021 dal Tribunale di
Milano e pubblicato in data 05/11/2021.
- CONCLUSIONI DELLE PARTI: come rassegnate alla udienza del 5/03/2025 ed in formato digitale nel fascicolo telematico.
SVOLGIMENTO IN FATTO DEL PROCESSO omissis ex art. 58 co. 2 L. 69/2009 e art. 132 c.p.c. novellato
Si premette che la presente sentenza verrà redatta con motivazione stesa in forma concisa e sintetica in conformità anche con i criteri espressi dalla Corte di Cassazione, SS.UU., n. 642 del 16/01/2015.
Ci si limiterà pertanto ad una succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione potrà fondarsi su precedenti conformi.
Per quanto riguarda le domande, le eccezioni e le richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, atteso il contenuto dell'art. 132 n° 4 c.p.c. e dell'art. 118 disp att. c.p.c., che esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione.
La presente controversia trae origine dalla opposizione del signor al decreto ingiuntivo, Parte_1 provvisoriamente esecutivo, n. 19229/2021, emesso in data 12/10/2021, pubblicato in data 05/11/2021 e notificato in data 24.11.2021, con il quale il Tribunale di Milano, su istanza del Controparte_1 di Via della Signora 3 in Milano, gli aveva ingiunto il pagamento dell'importo di euro 7.187,27 oltre agli interessi di mora ex d.lgs. n. 231/2002 e alle spese della procedura monitoria.
Il decreto ingiuntivo veniva concesso in virtù del mancato pagamento di una serie di spese condominiali cristallizzate nel consuntivo della gestione 2019, nel consuntivo della gestione 2020 e nel preventivo della gestione 2021.
L'opponente chiedeva in via preliminare la sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, in via principale 1) l'accertamento e la dichiarazione della non debenza della somma ingiunta, con accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto opposto, 2) l'accertamento e la dichiarazione d'infondatezza del credito ingiunto, con accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto opposto, 3) l'accertamento e la dichiarazione di nullità e/o di annullamento del decreto opposto per l'erronea liquidazione degli interessi dovuti o, in via subordinata, 4) la propria condanna al pagamento degli interessi nella misura del solo tasso legale.
Si costituiva in giudizio il opposto riconoscendo di aver commesso un errore nella CP_1 determinazione della somma ingiunta e la non debenza dell'importo di euro 3.265,04; chiedendo però
l'emissione a carico dell'opponente di ordinanza di ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c. per il residuo importo di euro 3.922,23 asserito come effettivamente dovuto;
e, nel merito, l'accertamento e la dichiarazione della debenza da parte dell'opponente dell'importo di euro 3.922,23, con condanna dello stesso al versamento in proprio favore del predetto importo.
La causa veniva assegnata alla dott.ssa Zuffada Lorenza di questa sezione del Tribunale di Milano.
All'udienza di prima comparizione delle parti, dato atto che il aveva riconosciuto come dovuto CP_1 dall'opponente un minor importo rispetto a quello ingiunto, veniva revocata la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo per l'importo di euro 3.265,04; veniva disposta la mediazione obbligatoria delle parti;
e la causa veniva rinviata per il prosieguo all'udienza del 19.4.2023, successivamente differita al 10.7.2023 prima e al 22.1.2024 dopo.
All'esito della citata udienza, dopo aver dato atto dell'esito negativo della mediazione, venivano assegnati i termini di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c. e la causa veniva rinviata per la discussione sull'ammissione dei mezzi di prova all'udienza del 8.5.2024.
Depositate le memorie ex art. 183 c.p.c., all'esito della suddetta udienza la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 4.12.2024.
Nelle more la causa veniva definitivamente assegnata al dott. Pisani che con decreto del 27.11.2024 la differiva per i medesimi incombenti all'udienza del 5.3.2025.
Parte attrice opponente precisava le conclusioni riportandosi al foglio depositato in via telematica che qui si trascrive integralmente: “In via principale e nel merito: 1) Accertare e dichiarare la non debenza e/o
l'infondatezza del credito ingiunto e per l'effetto accogliere l'opposizione e revocare il D.I. n. 19229/21 per i motivi già esposti;
In via subordinata: 2) Confermare l'ordinanza emessa in data 12 dicembre 2022 dal
Giudice Dr.ssa Zuffada, dato atto che lo stesso Opposto riconosce come dovuto un minor credito e per
l'effetto revocare parzialmente il D.I. n. 19229/21 opposto;
3) condannare, il Sig. alle minori Parte_1 somme per spese e compenso professionale;
In ogni caso: 4) Accertare e dichiarare l'erronea liquidazione degli interessi così come liquidati nel D.I. n. 19229/21 e per l'effetto dichiarare dovuti gli interessi legali sulle sole somme esattamente dovute dal Sig. 5) Con vittoria di spese e compenso professionale Parte_1 per il presente procedimento, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Parte convenuta precisava come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in via telematica, come segue: “➢ accertare e dichiarare che il Sig. deve al Cond. per le Parte_1 Controparte_1 gestioni 2019, 2020 e 2021 – quest'ultima ancora allo stadio di preventivo – la somma di € 3.922,23; ➢ per
l'effetto, condannare il Sig. a versare al Cond. la somma di € 3.922,23; Parte_1 Controparte_1
➢ con vittoria di spese”.
Oggi, all'esito della precisazione delle conclusioni la causa è stata discussa oralmente e viene decisa con la presente sentenza ai sensi dell'art.281 sexies cpc.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dà atto che, essendo stata esperita la procedura di mediazione obbligatoria, conclusasi negativamente, la condizione di procedibilità dell'azione prevista dalla legge è stata quindi assolta.
Nel merito della controversia tra le parti va osservato che l'opponente ha allegato quanto segue a sostegno delle sue domande:
- il decreto ingiuntivo opposto è successivo ad un primo decreto ingiuntivo dell'importo di euro 7.187,70 relativo agli importi per spese condominiali maturate a carico dell'odierno opponente per le gestioni sino al
2015 e per la gestione 2016; nonché ad un secondo decreto ingiuntivo dell'importo di euro 5.607,61 relativo agli importi per spese condominiali maturate sempre a suo carico per le gestioni 2017 – 2018 e 2019;
- l'importo ingiunto di euro 7.187,27 in realtà non sarebbe dovuto poiché relativo a spese personali non dovute, quali le spese legali riportate nel preventivo 2021 non ancora liquidate giudizialmente nelle due procedure esecutive immobiliari subite ad opera del condominio a causa dei debiti insoluti di cui ai due precedenti decreti ingiuntivi sopra richiamati;
- anche gli interessi ingiunti non sarebbero dovuti in quanto gli stessi sarebbero illegittimi trattandosi di interessi di mora commerciale ex d.l.g.s. n. 231/2002 in luogo di quelli legali previsti dall'art. 1284 c.c.
Di contro il convenuto ha preliminarmente ammesso che, essendo state comprese nel credito CP_1 ingiunto delle spese legali in realtà non dovute dall'opponente, il credito ingiunto andava decurtato dell'importo di euro 3.265,04.
Nel merito ha poi eccepito l'infondatezza, la genericità e la contraddittorietà della difesa avversaria, rilevando che l'opponente non avrebbe assolto l'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. e che il residuo credito di euro 3.922,23:
- sarebbe provato dai riparti e dai consuntivi delle spese di gestione 2019 e 2020 (quali spese di proprietà, spese generali, consumi di energia elettrica, consumi d'acqua, riscaldamento) approvati dall'assemblea condominiale;
oltre che dal preventivo della gestione 2021 e dal relativo riparto;
- deriverebbe dalla somma dell'importo di euro 865,43, relativo alla gestione 2019; dell'importo di euro
1.644,31, relativo alla gestione 2020; e dell'importo di euro 1.412,49, relativo alla gestione 2021;
- tali importi sarebbero stati approvati dalle delibere assembleari del 18/05/2021 poste a fondamento della domanda monitoria di pagamento e tutte mai impugnate dall'opponente;
- al momento della ingiunzione già sarebbe stato detratto l'importo di €.1961,29 dovuto per la gestione condominiale 2019, in quanto già oggetto di una precedente ingiunzione di pagamento.
Atteso il riconoscimento operato dal convenuto che una parte degli importi richiesti con il CP_1 decreto ingiuntivo non sono dovuti, risulta fondata la opposizione relativamente a detti importi ed il decreto ingiuntivo deve essere revocato;
ma dovrà esaminarsi comunque nel merito la domanda della opposta formulata con il ricorso monitorio relativamente agli altri importi, nonchè la opposizione della attrice con riferimento agli stessi.
Tanto perché, come è noto, l'oggetto della fase di opposizione a decreto ingiuntivo, costituente un ordinario giudizio di cognizione di primo grado, non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità del decreto, ma si estende all'accertamento sulla fondatezza od infondatezza della pretesa fatta valere con la domanda monitoria (Cass. civ. Sez. I, 08/03/2012, n. 3649; Cass. civ. Sez. III, 07/10/2011, n. 20613).
Ciò posto, tra le doglianze formulate da parte attrice vi è quella inerente la composizione del residuo credito per spese condominiali vantato dal Condominio.
Tale doglianza, peraltro formulata meramente genericamente in atti, è inammissibile nel presente giudizio perché parte attrice non ha impugnato le delibere assembleari del 18/05/2021 poste a fondamento della domanda monitoria di pagamento neppure nel presente giudizio.
Dunque ogni sua doglianza che non attenga la nullità delle stesse, peraltro non allegata neppure in atti, gli è preclusa perché nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la annullabilità di una delibera non può essere formulata in via di eccezione, a pena di inammissibilità rilevabile d'ufficio e deve essere oggetto di specifica domanda riconvenzionale di annullamento (Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n°9839/2021 del 14/4/2021).
Invece risulta fondata la domanda di condanna di parte attrice al pagamento della sola somma di €.3922,23 per spese condominiali di cui alla ingiunzione di pagamento, come formulata da parte convenuta.
Il combinato disposto degli artt. 1118, 1123, 1130, 1135, 1137 c.c. e 63 disposizioni attuative c.c. statuisce il dovere dei condomini di contribuire alle spese necessarie per il Condominio una volta che le stesse vengano approvate e ripartite dall'assemblea condominiale ed il conseguente dovere dell'amministratore di eseguire il deliberato assembleare e di riscuotere i crediti del in forza di delibera di approvazione dello CP_1 stato di ripartizione delle spese.
L'art. 1137 c.c. dispone l'obbligo per tutti i condomini di osservare le deliberazioni assunte dall'assemblea condominiale e conseguentemente l'efficacia esecutiva delle stesse, che permane fino al momento in cui la sua sospensione non sia ordinata dall'autorità giudiziaria, a prescindere dalla loro conoscenza o dalla loro comunicazione da parte dei condomini assenti.
Sul punto va richiamato quanto costantemente ribadito dalla Corte di Cassazione (cfr. per tutte: Cass. n°
20006/2020): “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo concernente il pagamento di contributi per spese, il condominio soddisfa l'onere probatorio su esso gravante con la produzione del verbale dell'assemblea condominiale in cui sono state approvate le spese, nonché dei relativi documenti (Cass. Sez.
2, 29 agosto 1994, n. 7569). Il giudice, pronunciando sul merito, emetterà una sentenza favorevole o meno, a seconda che l'amministratore dimostri che la domanda sia fondata, e cioè che il credito preteso sussiste, è esigibile e che il ne è titolare. La delibera condominiale di approvazione della spesa costituisce, CP_1 così, titolo sufficiente del credito del e legittima non solo la concessione del decreto ingiuntivo, CP_1 ma anche la condanna del a pagare le somme nel processo oppositorio a cognizione piena ed CP_1 esauriente, il cui ambito è ristretto alla verifica della (perdurante) esistenza della deliberazione assembleare di approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere (Cass. Sez. U., 18 dicembre 2009, n. 26629;
Cass. Sez. 2 , 23/02/2017, n. 4672). Il giudice deve quindi accogliere l'opposizione solo qualora la delibera condominiale abbia perduto la sua efficacia, per esserne stata l'esecuzione sospesa dal giudice dell'impugnazione, ex art. 1137, comma 2, c.c., o per avere questi, con sentenza sopravvenuta alla decisione di merito nel giudizio di opposizione ancorché non passata in giudicato, annullato la deliberazione (Cass.
Sez. 2, 14/11/2012, n. 19938; Cass. Sez. 6 - 2, 24/03/2017, n. 7741).
Conseguentemente, nel caso in esame, l'amministratore poteva richiedere ed ottenere, come in effetti è avvenuto, una ingiunzione di pagamento immediatamente esecutiva sulla base della delibera emessa dall'assemblea in data 18/05/2021 relativamente al solo minore importo di €.3922,23, costituendo la stessa prova scritta idonea a tali fini ed essendo tuttora esistente e munita di efficacia esecutiva.
Ne consegue che il opposto ha documentato in atti sufficientemente il credito complessivo CP_1 dovuto da parte attrice a titolo di spese condominiali dovute e non pagate, operando anche una previa detrazione al momento della ingiunzione dell'importo di €.1961,29 dovuto per la gestione condominiale
2019, in quanto già oggetto di una precedente ingiunzione di pagamento, come pacifico in atti.
Ha dato quindi prova dello stesso, che è certo, liquido ed esigibile, ai fini della riscossione dei contributi condominiali, ex art. 63, comma 1, disp. att. c.c., tenuto conto dei principi sopra richiamati.
Invece, parte attrice non ha fornito la prova di alcun fatto impeditivo, modificativo o estintivo del credito di
€.3922,23 sopra specificato.
Su tale importo, in accoglimento della opposizione di parte attrice, va ritenuto che maturano solo gli interessi determinati ai sensi dell'articolo 1284, I e IV comma c.c., decorrenti da ogni rata di debito e fino al saldo e non quelli di cui alla domanda, costituenti interessi di mora commerciale ex d.l.g.s. n. 231/2002.
Tanto perché gli interessi di mora per il ritardo dei pagamenti degli oneri condominiali sono legittimi solo se approvati all'unanimità dall'assemblea condominiale o se previsti all'interno del regolamento contrattuale contrattuale (cfr.: Cass. sez. 2, Sentenza n. 10196 del 30/04/2013).
In mancanza di tali presupposti, che non sono stati allegati e provati nel caso in esame, come era onere di parte convenuta, una delibera che li prevedesse a maggioranza sarebbe radicalmente nulla e parimenti illegittima ed infondata ogni richiesta giudiziale in tale senso.
Per tutto quanto sopra rilevato e ritenuto va quindi accolta la opposizione, ma va anche dichiarato che parte attrice è debitrice nei confronti del convenuto per spese condominiali della somma di €.3922,23. CP_1 Infine vanno riconosciute a parte convenuta anche le spese della procedura monitoria atteso che le stesse sarebbero state comunque dovute nel caso fosse stata formulata monitoriamente la domanda per il solo importo riconosciuto come dovuto di €.3.922,23 per spese condominiali.
Poichè l'accoglimento parziale della opposizione ha modificato lo scaglione di riferimento previsto dal D.M.
Giustizia 55 del 10/03/2014, n. 140, vanno però riconosciuti i minori importi, determinati in €.106,00 per esborsi e €.800,00 per compensi oltre al 15% per spese generali, nonchè Iva e cpa.
Conseguentemente, infine, parte opponente va condannata al pagamento del suddetto importo di €.3.922,23 per spese condominiali come sopra accertato e ancora dovuto a saldo, oltre agli interessi al tasso legale determinati ai sensi dell'articolo 1284, I e IV comma c.c. dal maturare di ogni rata di debito e fino al saldo;
nonchè al pagamento delle spese di procedura monitoria determinate in €.106,00 per esborsi e €.800,00 per compensi oltre al 15% per spese generali, nonchè Iva e cpa.
Infine, ogni altra domanda ed eccezione, sollevata nel merito del giudizio rimane assorbita o disattesa, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" (Cass. Sez. U, n. 9936 del 08/05/2014;
Cass. n. 12002 del 28/05/2014; Cass. civ. Sez. V Ord., 08/06/2018, n. 15008) .
Tenuto conto dell'esito del presente giudizio, i compensi del giudizio di opposizione e di mediazione vanno parzialmente compensati tra le parti, per la metà, ai sensi dell'articolo 92 c.p.c. e la rimanente metà dei compensi e tutte le spese vive di giudizio e di mediazione seguono la soccombenza ai sensi dell'articolo 91
c.p.c. e vanno posti a carico dell'attore ed a favore del convenuto, da distrarsi a favore dell'avv. CP_1
Chirivi' Riccardo procuratore dell'attore, che si è dichiarato antistatario.
Tale sola metà dei compensi di giudizio e di mediazione, determinata sulla scorta dei parametri dettati del
D.M. Giustizia 55 del 10/03/2014, n. 140 e del valore della domanda, e tutte le spese di giudizio e di mediazione vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni altra istanza e domanda disattesa, rigettata o assorbita, così provvede, come in motivazione:
- Accoglie la opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n°19229/2021 emesso in data 12/10/2021 dal
Tribunale di Milano e pubblicato in data 05/11/2021.
- Accerta, come in motivazione, l'esistenza del debito dell'attore nei confronti del Parte_1
in Milano, opposto, per spese condominiali dovute alla Controparte_2 data della domanda monitoria, determinato nella somma di € 3.922,23 e per l'effetto condanna l'attore a corrispondere detta somma al convenuto maggiorata di interessi al tasso legale determinati ai CP_1 sensi dell'articolo 1284, I e IV comma c.c. dal maturare di ogni rata di debito e fino al saldo.
- Accerta l'esistenza del debito dell'attore nei confronti del Parte_1 Controparte_1 di Via della Signora 3 in Milano, opposto, per le spese di procedura monitoria determinate nella misura di
€.106,00 per esborsi e €.800,00 per compensi, oltre spese generali 15%, cpa ed Iva e per l'effetto condanna l'attore a corrispondere dette somme al convenuto. CP_1 - Rigetta ogni altra domanda dell'attore Parte_1
- Condanna il convenuto di Via della Signora 3 in Milano a corrispondere Controparte_1 all'attore la metà dei compensi del giudizio di opposizione e della mediazione che liquida Parte_1 per tale sola parte in €.2.500,00 per compensi, oltre alle spese generali nella misura del 15% dei compensi ed a cpa e Iva di legge;
nonché tutte le spese di lite e di mediazione determinate in €.250,00 da distrarsi a favore dell'avv. CHIRIVI' RICCARDO procuratore dell'attore che si è dichiarato antistatario. Compensa la rimanente metà dei compensi di giudizio e della mediazione tra l'attore ed il convenuto.
Sentenza immediatamente esecutiva, resa ex art. 281 sexies c.p.c. e pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Milano 5 marzo 2025.
Il Giudice
Dott. Pietro Paolo Pisani