Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 12/06/2025, n. 722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 722 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
Nr. 2448/2024
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
Il Tribunale di Busto Arsizio
Seconda sezione civile
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico Dott.ssa Maria Elena Ballarini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al numero 2448 del Ruolo Generale dell'anno 2024 pro- mossa con atto di citazione notificato in data 24 giugno 2024 a mezzo messaggio via Pec
PROMOSSA DA
) in per- Parte_1 C.F._1 P.IVA_1
sona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata presso l'indirizzo pec dell'Avv. NI-
COLA LAIS, che la rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di citazione in opposizio- ne
PARTE ATTRICE OPPONENTE
CONTRO
( in persona del Sindaco in carica, eletti- Controparte_1 C.F._1 P.IVA_2 vamente domiciliato presso l'indirizzo pec dell'Avv. ROMANENGHI FABIO che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione ad avviso di accertamento esecutivo
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'attrice opponente
“a) voglia l'Ill.mo Giudice adito - qualora ritenga sussistente la propria giurisdizione e disposta la mediazione, se ritenuta necessaria od opportuna - ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
Pag. 1 a 12
b) nel merito, per tutte le ragioni di cui al presente atto e comunque per quelle di giustizia, voglia dichiarare la nullità, quantomeno dal febbraio 2019, delle parti del contratto in essere tra le parti, come sopra indicato, lì dove prevede (art. 5) un canone diverso da quello di cui all'art. 93 (oggi
54) CCE, e la sostituzione di dette clausole con la previsione dell'obbligo di pagamento delle sole somme ex lege dovute, parametrate al TOSAP/COSAP, sino al 31 dicembre 2020 e, dopo tale data, al canone previsto dall'art. 1, comma 831-bis della legge n. 160/19, determinate nella misura di euro 800,00 annue per impianto presente o nella diversa misura che il Tribunale riterrà conforme a legge, dichiarando non dovute le ulteriori somme richieste, oltre al canone parametrato al canone unico predetto;
c) nel merito, per tutte le ragioni di cui al presente atto e comunque per quelle di giustizia, voglia annullare, revocare e comunque dichiarare illegittimo l'avviso qui opposto, per come meglio indi- viduato in narrativa, accertando l'illegittimità della richiesta formulata dal e, comunque, CP_1
in subordine, rideterminare le somme dovute alla luce dei pagamenti effettuati da;
Pt_1
d) sempre nel merito, che venga disposta la restituzione da parte del ad IN- Controparte_1
WIT delle somme dalla stessa corrisposte in più rispetto a quelle dovute per legge, a far data dal 30 giugno 2019”.
Con vittoria di spese e onorari.”
Nell'interesse del convenuto opposto
“che l'ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, voglia così decidere: nel merito, respingere le domande tutte di parte attorea perché infondate in fatto e in diritto;
in ogni caso, con vittoria di competenze professionali.”
* * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte in data 24.06.2024, la
[...]
di seguito per brevità ) ha proposto Parte_2 Pt_1 opposizione avverso l'avviso di accertamento esecutivo - recupero canoni d'affitto - del 23 aprile
2024 emesso dal Comune di per il pagamento dell'importo complessivo di € 14.860,18, CP_1
per omesso pagamento canoni, in forza del contratto di locazione stipulato tra le parti in data
Pag. 2 a 12 6.10.2016, avente ad oggetto la porzione di terreno di dimensione 6,00 x 7,50 pari a mq 45,00 nell'area di proprietà comunale sita in Comune di Rescaldina (MI) Via A. De Gasperi identificata catastalmente al mappale 221 del foglio 8, con destinazione a “Verde Pubblico attrezzato”.
Secondo parte opponente, l'importo richiesto non sarebbe dovuto in quanto, alle aree oggetto del contratto inter partes, andrebbe applicato l'art. 93 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche - divieto di imporre altri oneri - (oggi art. 54) inoltre, l'area oggetto di contratto sarebbe un'area ap- partenente al patrimonio indisponibile dell'ente, con conseguente nullità dell'avviso di accertamen- to nella parte in cui richiede il pagamento di importi non dovuti.
Si è costituito ritualmente in giudizio il con comparsa di costituzione e ri- Controparte_1
sposta depositata il 24.09.2024 opponendosi a tutte le domande attoree e chiedendone il rigetto in quanto da ritenersi infondate in fatto ed in diritto. Secondo l'Ente convenuto la tesi attorea sarebbe errata poiché basata sul presupposto che l'art. 93 CCE (oggi 54) si applicherebbe a tutti i contratti che hanno ad oggetto l'installazione di impianti per reti di telecomunicazione, a prescindere dal fat- to che l'area locata faccia parte del patrimonio disponibile o indisponibile (o demaniale). Il CP_1
convenuto, ha rilevato, inoltre, come l'area oggetto del contratto rientri nella categoria dei beni ap- partenenti al patrimonio disponibile, con conseguente inapplicabilità della normativa di settore. Il convenuto ha, infine, eccepito il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore CP_1 del Giudice Amministrativo qualora l'area oggetto del contratto di cessione sia qualificata come ap- partenente al patrimonio indisponibile del vertendosi in tema di concessioni di beni pub- CP_1 blici (tale essendo l'unico istituto attraverso il quale una P.A. può cedere in godimento a terzi i beni del patrimonio indisponibile).
Confermata l'udienza di comparizione delle parti al 4.12.2024, le stesse hanno provveduto al depo- sito delle memorie di cui all'art. 171-ter c.p.c.
La causa è stata, poi, rinviata, anche al fine di verificare la possibilità di definizioni transattive, all'udienza del 12.2.2025.
All'esito di tale udienza il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha assegnato i termini di cui agli artt. 189 e 281-quinquies c.p.c. e ha fissato l'udienza del 13.05.2025 per la rimessione della causa in decisione.
All'udienza del 13.05.2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti così come sopra trascritte.
L'opposizione nel merito risulta infondata per i motivi di seguito indicati.
1) Giurisdizione.
Pag. 3 a 12 Deve anzitutto delibarsi l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata da parte convenuta.
L'eccezione di difetto di giurisdizione deve reputarsi infondata, stante la sussistenza della giurisdi- zione del giudice ordinario.
Giova premettere che secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, a prescindere dalla qualificazione giuridica attribuita dalle parti o dalla Pubblica Amministrazione al rapporto posto in essere, la natura demaniale o indisponibile dell'immobile implica l'esistenza di una concessione amministrativa, mentre il rapporto avente ad oggetto il godimento di bene immobile compreso nel patrimonio disponibile si configura quale locazione (cfr. C.C., sez. III, 19 maggio 2000, n. 6482;
C.C. sez. III, 22 giugno 2004, n. 11608; C.C., sez. III, 19 dicembre 2005, n. 27931, cfr. anche C.C. sez. V, 31 agosto 2007, n. 18345), inoltre, la dichiarazione della natura demaniale di un bene com- porta il venir meno del rapporto contrattuale di locazione precedentemente sorto (cfr. C.C. sez. I, 29 gennaio 2002, n. 1067).
Pertanto, laddove l'area oggetto di causa sia inquadrabile nel novero del patrimonio indisponibile dell'Ente, il rapporto contrattuale deve essere qualificato alla stregua di una concessione ammini- strativa con conseguente giurisdizione del Giudice Amministrativo ai sensi dell'art. 133/1 lett. b del
D.Lgs. n. 104 del 2010 (Codice del Processo Amministrativo), così come interpretato dalla giuri- sprudenza di legittimità (cfr. Cass. Civ. SS.UU. 20939/2011) secondo cui la competenza dell'AGO non può estendersi alle controversie che coinvolgano l'esercizio di poteri discrezionali inerenti alla determinazione del canone, dell'indennità o di altro corrispettivo, sussistendo la giurisdizione del
Giudice amministrativo.
Tale impostazione ha trovato un parziale temperamento nella giurisprudenza più recente, che, a de- terminate condizioni, riconosce la giurisdizione ordinaria anche nelle materie di cui all'art. 133
D.Lgs. n. 104 del 2010 quando la causa verte esclusivamente sulla debenza di canoni richiesti dalla pubblica amministrazione in virtù dell'applicazione di norme di legge prestabilite o in forza dell'autonomia contrattuale delle parti e non deve essere esaminata la potestà discrezionale della
P.A.
La giurisprudenza di legittimità, in una recente pronuncia, ha ribadito come nei casi in cui l'oggetto della controversia non concerna l'esercizio del potere, bensì solo i presupposti costitutivi del credi- to, anche qualora la materia appartenga alla giurisdizione esclusiva, la giurisdizione spetta al giudi- ce ordinario (cfr. Cassazione civile sez. un., 02/10/2020, n. 21129).
Nel caso di specie, applicando detto consolidato orientamento, deve ritenersi sussistente la giuri- sdizione ordinaria, poiché, anche a prescindere dalla qualificazione del contratto (locazione o con-
Pag. 4 a 12 cessione) ed alla qualifica del bene oggetto del contratto (come appartenente o non appartenente al patrimonio indisponibile), sussiste comunque la giurisdizione ordinaria, alla luce del petitum e della causa petendi del presente giudizio, del tutto estranei a profili di cognizione sul potere amministra- tivo e sul suo esercizio.
2) Natura del bene e qualificazione del contratto.
Secondo l'orientamento delle S.U. “Affinché un bene non appartenente al demanio necessario possa rivestire il carattere pubblico proprio dei beni patrimoniali indisponibili, in quanto destinati
a un pubblico servizio ai sensi dell'art. 826, comma 3, c.c., deve sussistere il doppio requisito (sog- gettivo e oggettivo) della manifestazione di volontà dell'ente titolare del diritto reale pubblico (e, perciò, un atto amministrativo da cui risulti la specifica volontà dell'ente di destinare quel determi- nato bene a un pubblico servizio) e dell'effettiva e attuale destinazione del bene al pubblico servi- zio; in difetto di tali condizioni e della conseguente ascrivibilità del bene al patrimonio indisponibi- le, la cessione in godimento del bene medesimo in favore di privati non può essere ricondotta a un rapporto di concessione amministrativa, ma, inerendo a un bene facente parte del patrimonio di- sponibile, al di là del "nomen iuris" che le parti contraenti abbiano inteso dare al rapporto, essa viene a inquadrarsi nello schema privatistico della locazione, con la conseguente devoluzione della cognizione delle relative controversie alla giurisdizione del giudice ordinario.” (cfr. Cass., Sez.
Un., ord. 25.3.2016, n. 6019; così anche Cass., Sez. Un., 27.11.2002, n. 16831; Cass., Sez. Un.,
15.7.199, n. 391).
Nel caso di specie, al fine di qualificare il bene oggetto del contratto quale appartenente al patri- monio disponibile o indisponibile dell'Ente occorre verificare la sussistenza o meno, in riferimento all'area ceduta in godimento con il contratto del 6.10.2016, dei due requisiti (soggettivo e oggetti- vo) individuati dalla giurisprudenza sopra richiamata.
Come risulta dalla documentazione in atti, in data 15.12.2006 veniva sottoscritto dalle parti (Co- mune di e Società Telecom Italia S.p.A.) un Contratto di Locazione avente decorrenza CP_1
01.11.2006 - per la durata di anni sei tacitamente rinnovabile di sei anni in sei anni - con cui veniva concessa in locazione alla società Telecom Italia S.p.A. una porzione di terreno di circa mq. 50 sito in Comune di Rescaldina (MI) Via A. De Gasperi, identificata catastalmente al mappale 221 del fo- glio 8, di proprietà comunale con destinazione a “Verde Pubblico attrezzato” per l'installazione di infrastrutture per servizi di telecomunicazione.
Fra il 2006 e il 2013 sono stati effettuati ad opera delle società Telecom Italia S.p.A. e
[...]
i lavori di installazione degli impianti e/o adeguamento degli stessi con le relative CP_2
Pag. 5 a 12 istanze di autorizzazione e pratiche edilizie depositate presso l'ufficio tecnico del Comune di Re- scaldina.
La , con nota del 2.9.2015 ha richiesto la rinegoziazione del contratto di locazione in Parte_1
quanto con efficacia dal 1° aprile 2015 Telecom Italia S.p.A. ha conferito alla il ra- Parte_1 mo d'azienda cd. “Tower”.
Ora, l'oggetto del contratto in essere tra ed il è un bene posizionato Pt_1 Controparte_1 su area “a verde pubblico attrezzato” (cfr. doc. 2 e 4 del Convenuto), che, come anche ri- CP_1
tenuto in alcune pronunce di merito (ad esempio Corte d'Appello Milano, Sez. III, Sent.,
05/12/2022, n. 3638; conformemente Corte d'Appello Milano, Sez. III, Sent., 02/10/2023) deve considerarsi patrimonio disponibile.
Infatti, non è sufficiente che un'area abbia una destinazione urbanistica pubblica (area a verde pub- blico) affinchè a tale area sia riconosciuto il carattere pubblico proprio dei beni patrimoniali indi- sponibili, essendo al contempo necessaria l'effettiva, concreta ed attuale destinazione del bene al pubblico servizio (Cass. Civ., S.U., 28.06.2006, n. 14865; Cass. Civ., S.U., 25.06.2016, n. 6019;
Cass., S.U., 27.11.2002, n. 16831; Cass., S.U., 15.07.1999, n. 391).
Nel caso di specie il sito oggetto di causa è di fatto utilizzato, diversamente rispetto alla destinazio- ne urbanistica a verde pubblico, per l'installazione di infrastrutture per reti di tele e/o videocomuni- cazione e per la fornitura di infrastrutture e relativi servizi ad operatori di servizi di comunicazione elettronica.
Tali installazioni sebbene possano qualificarsi (art. 86, comma 3, e 90, co. 1, del d.lgs. n. 259/03), come opere di urbanizzazione primaria, attraverso le quali viene svolto il relativo servizio pubblico
(è pacifico che svolga un servizio pubblico), non possono di per sé giustificare il ricorrere Pt_1 nel caso di specie del requisito oggettivo, proprio perché l'utilizzazione di fatto dell'area ove sono collocate le installazioni radio elettriche ne ha fatto venir meno la destinazione urbanistica a verde pubblico.
La giurisprudenza di merito ha avuto modo di evidenziare che “affinché un bene, non appartenente al demanio necessario, possa rivestire il carattere pubblico proprio dei beni patrimoniali indispo- nibili ai sensi dell'art. 826 c.c., comma 3, deve sussistere il doppio requisito (soggettivo e oggetti- vo) della manifestazione di volontà dell'ente titolare del diritto reale pubblico e dell'effettiva e at- tuale destinazione del bene al pubblico servizio; dirimente è l'inserimento del bene nei beni pub- blici in senso stretto, inserimento per il quale occorre un atto amministrativo che esprima appunto una specifica volontà di destinare il bene a un pubblico servizio così da integrare il requisito sog-
Pag. 6 a 12 gettivo, che è una manifestazione piena del pubblico potere dell'ente proprietario, di cui poi il re- quisito oggettivo esterna la permanenza attuale degli effetti. La destinazione al pubblico servizio richiede che vi sia corrispondenza tra l'oggetto della destinazione e le attribuzioni dell'ente e l'in- clusione nel patrimonio indisponibile comunale deve consistere in un atto con cui la P.A. concede il bene in godimento al privato per l'esercizio indiretto di un servizio pubblico assunto dall'ente
(Cass. 9.6,1987, n. 5024; Cass. 1.12.1985, n. 652).
Più in particolare si è affermato che: “non rientrando nelle attribuzioni del l'esercizio del CP_1
servizio di telecomunicazioni, l'area a tale scopo destinata non può assumere la qualifica di patri- monio indisponibile comunale, e deve ritenersi che la cessione in godimento dell'area in virtù del contratto dedotto in giudizio inerisca ad un bene facente parte del patrimonio disponibile e si in- quadri nello schema privatistico della locazione di immobile urbano.” (Corte d'Appello Milano,
Sez. III, Sent., 05/12/2022, n. 3638; conformemente Corte d'Appello Milano, Sez. III, Sent.,
02/10/2023).
Sulla qualificazione dell'area in esame come bene disponibile rileva anche il documento 5 prodotto dal convenuto relativo alla deliberazione del 27.05.2022 del Consiglio Comunale del Co- CP_1 mune di con la quale è stato approvato il “Piano delle alienazioni e valorizzazioni im- CP_1 mobiliari ai sensi dell'art. 58 del D.L. 112/2008 – Triennio 2022/24” nel quale è stata ricompresa anche l'area di via De Gasperi “identificata in catasto al Fg.8 mapp. n. 567 (parte) sita nel Parco pubblico denominato “Bosco della Pace”, di cui al Contratto di locazione con il gestore
[...]
- in atti comunali prot. n. 17792 del 7/10/2016”. Parte_1
La delibera comunale dà infatti atto che l'inserimento dei beni immobili nel piano delle alienazioni e valorizzazioni, ne determina la conseguente classificazione come “patrimonio disponibile”.
L'area appartiene pertanto al patrimonio disponibile e il contratto deve ricondursi alla disciplina della locazione privatistica.
3) Inquadramento della normativa vigente e delle sue evoluzioni. Esame nel merito dell'opposizione
Nel merito l'opposizione essenzialmente si incentra sulla nullità parziale del contratto per contra- rietà a norme imperative, quali gli artt. 93 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche (d.lgs.
259/2003), l'art. 63 del D.L. 446/1997 e l'art. 1, comma 831-bis, della L. 160 del 27.12.2019.
È pacifico che le parti hanno stipulato un contratto di locazione avente ad oggetto la porzione di terreno di circa mq. 50 sita in Comune di Rescaldina (MI) Via A. De Gasperi, identificata catastal- mente al mappale 221 del foglio 8. La durata del contratto veniva stabilita in anni 6 (1.11.2016 /
Pag. 7 a 12
1.11.2022 art. 3) con un canone di € 15.500,00 annui, i primi tre anni da corrispondersi in via anti- cipata (€ 46.500,00) 15 giorni dopo la firma del contratto. Per gli anni successivi, il canone con adeguamento ISTAT doveva essere pagato entro il 1° novembre di ogni anno (art. 4).
Dopo aver regolarmente versato i canoni per 5 anni, controparte non ha però corrisposto quello sca- dente l'1.11.2021, a copertura dell'ultimo anno contrattuale. In riferimento a detto periodo veniva versato solo un importo di € 2.000,00.
Il convenuto ha quindi diffidato il 9.6.2023 la società al versamento del saldo, pari a € CP_1
14.397,81 (cioè € 15.500 + adeguamento ISTAT – versamento di € 2.000 + interessi).
Secondo le somme richieste con l'avviso di accertamento opposto sono da ritenersi non do- Pt_1
vute e comunque illegittime, dovendo , ai sensi di legge corrispondere il COSAP fino al 31 Pt_1
dicembre 2020 (ovvero 516,46 euro, in assenza di una tariffa ad hoc per questo tipo di occupazioni, che non risulta essere stata fissata dal ed il CUP (ovvero 800,00 euro annui) a decorrere CP_1
dal 2021.
L'avviso opposto, secondo la prospettazione della società attrice sarebbe dunque errato perché non tiene conto della nullità della clausola contrattuale sulla determinazione del canone nonché dei pa- gamenti effettuati.
Orbene, reputa il Tribunale che l'opposizione sia infondata e vada respinta.
L'art. 93 D.Lgs. n. 259/2003, come modificato e integrato dal D.Lgs n. 70/2012, sanciva testual- mente che: ‹‹Le Pubbliche Amministrazioni, le Regioni, le Province ed i Comuni non possono im- porre per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni che non siano stabiliti per legge. Gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica hanno l'obbligo di tenere indenne la Pubblica Amministrazione, l'Ente locale, ovvero l'Ente pro- prietario o gestore, dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specifi- camente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti dall'Ente locale. Nessun altro onere finanziario, reale o contri- buto può essere imposto, in conseguenza dell'esecuzione delle opere di cui al Codice o per l'eserci- zio dei servizi di comunicazione elettronica, fatta salva l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, oppu- re del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 63 del decreto legisla- tivo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, calcolato secondo quanto previsto dal comma 2, lettere e) ed f), del medesimo articolo, ovvero dell'eventuale contributo una tantum per
Pag. 8 a 12 spese di costruzione delle gallerie di cui all'art. 47, comma 4, del predetto decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507››.
L'anzidetta disciplina è stata oggetto di tre successivi interventi normativi, prima della sua abroga- zione e sostituzione.
Il primo attuato con l'art. 12, comma 3, d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 33 il quale, nella sua originaria versione, testualmente precisava: ‹‹L'articolo 93, comma 2, del decreto legislativo 1° agosto 2003,
n. 259, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica possono essere soggetti soltanto alle prestazioni e alle tasse o canoni espressamente previsti dal comma 2 della medesima disposizione››.
Il secondo è quello posto in essere con l'art.
8-bis, comma 1, lettera c), D.L. 14 dicembre 2018,
135, convertito con L. 11 febbraio 2019, n. 12 (modificativo dell'art. 12, co. 3, d.lgs. n. 33 del
2016), che testualmente recita: ‹‹L'articolo 93, comma 2, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n.
259, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che gli operatori che forniscono reti di co- municazione elettronica possono essere soggetti soltanto alle prestazioni e alle tasse o canoni espressamente previsti dal comma 2 della medesima disposizione, restando quindi escluso ogni al- tro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsivoglia ragione o titolo richiesto››.
Dal quadro normativo delineato si evince che anteriormente all'intervento del 2018, la regola car- dine nel settore delle telecomunicazioni era racchiusa nel divieto di imposizione, a carico degli ope- ratori, di oneri o canoni, di natura impositiva e tributaria, diversi da quelli espressamente previsti dalla TOSAP o, alternativamente, COSAP, risultando per contro ammessa la pattuizione negoziale di canoni o altri oneri.
Successivamente con l'aggiunta nel 2018 dell'inciso “restando quindi escluso ogni altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsivoglia ragione o titolo richiesto”, si è ritenuto che risultino compresi nel divieto anche oneri che trovino la loro fonte in qualsiasi altro titolo, anche diversi dai poteri impositivi unilaterali degli enti territoria- li, e, quindi, anche i canoni riconducibili a titoli convenzionali (cfr. nello stesso senso Consiglio di
Stato, sez. VI - 03/06/2020, n. 3467).
L'art. 93 comporterebbe quindi la nullità parziale del contratto (nella parte in cui dispone in merito all'ammontare del canone) in relazione ai canoni maturati successivamente al febbraio 2019, e l'applicazione sostitutiva ai sensi dell'art. 1339 c.c. degli importi previsti dall'art. 63, comma 2, let- tere e) ed f), d.lgs. n. 446/1997 dal febbraio 2019 (data di entrata in vigore dell'art. all'art.
8-bis,
Pag. 9 a 12 comma 1, lettera c), D.L. 14 dicembre 2018, 135, convertito con L. 11 febbraio 2019, n. 12 - modi- ficativo dell'art. 12, co. 3, d.lgs. n. 33 del 2016), ovvero € 516,46 annui sino al 31 dicembre 2021,
e, dopo tale data ossia dal 1° gennaio 2022, del Canone Unico (che ha sostituito il COSAP e la TO-
SAP) previsto ad hoc quale unico corrispettivo dovuto all'amministrazione comunale per l'utilizzo di aree da destinare all'infrastruttura di telecomunicazioni dall'art. 1, comma 831-bis della legge n.
160/19 entrato in vigore dal 31 luglio 2021, determinato nella misura di euro 800,00 annue per im- pianto.
Detta nullità colpisce tuttavia esclusivamente i contratti aventi ad oggetto beni pubblici e connotati dunque da natura concessoria.
Infatti, la differenza fra la versione dell'art. 93 antecedente alla novella del 2018 e quella successi- va, è limitata al solo ambito applicativo del divieto, che concerne gli atti impositivi tributari prima del 2018 ed esteso anche agli oneri contrattualmente pattuiti dopo il 2018. Le due versioni della norma in esame sono invece accomunate sotto il profilo del presupposto applicativo, costituito dalla natura pubblicistica del bene, che deve risultare appartenente al demanio o al patrimonio indisponi- bile dell'Ente.
Tale interpretazione risulta coerente con il tenore letterale della disposizione in esame che indivi- dua il proprio ambito applicativo tramite il riferimento alla Tosap ed alla Cosap, che a loro volta presuppongono – per consolidato orientamento giurisprudenziale – l'occupazione del demanio pub- blico, con o senza titolo (Cass. n. 3710/2019 e Cass. n. 18769/2017, Cass. n. 9880/2013).
In questi sensi si è espressa condivisibilmente la prevalente giurisprudenza di merito (ex multis
Tribunale Pavia n. 324 del 2023, C. App. Milano, n. 4178/2018; Trib. Torino, n. 5059/2018; Trib.
Ivrea, n. 394/2019; C. App. Trieste, n. 48/2021; Trib. Modena, n. 1192/2022 e di legittimità, si veda
Cass. Civ. n. 17299/2019 che, con particolare riguardo all'art. 93, comma 2 D.lgs. cit., ha chiarito che “il richiamo di salvaguardia d'efficacia tanto della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Tosap) e del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Cosap) presuppone la debenza dell'uno o dell'altro, secondo la disciplina propria dell'uno e dell'altro istituto”.
Sul piano teleologico, tale interpretazione è peraltro coerente con la ratio euro-unitaria (direttiva
2002/21/CE) fondativa della disposizione in esame, incentrata sulla garanzia di parità di trattamento e sulla tutela della concorrenza.
Infatti, l'esigenza di tutela della concorrenza sussiste allorquando l'Ente conferisca a privati il go- dimento di risorse limitate (quali appunto i beni pubblici, demaniali o appartenenti al patrimonio in- disponibile), ai fini del soddisfacimento di interessi pubblicistici e mediante modalità idonee a ga-
Pag. 10 a 12 rantire il trattamento equanime degli operatori economici. In tali condizioni si verifica la reciproca interazione fra la dimensione negoziale del rapporto e l'espressione di potestà pubblicistiche e può dunque concretarsi il rischio che la p.a., nell'esercizio dei poteri pubblicistici, possa avvantaggiare talune imprese in luogo di altre.
Tale ratio non sussiste laddove il bene concesso in godimento abbia valenza meramente privatisti- ca, poiché in tal caso il rapporto esula da qualsiasi connotazione autoritativa e la p.a. agisce quale mero operatore economico di diritto privato. In tal caso è la stessa dimensione privatistica del rap- porto e del contesto in cui si pone a imporre l'adozione, da parte della p.a., di criteri concorrenziali.
La terza modifica della norma in esame, disposta dalla legge di Bilancio 2020 (L. 160 del
27/12/2019), con l'art. 1 comma 831 bis (come modificato dall'art. 40 della L.108 del 29/07/2021) non ha aggiunto sul punto elementi di novità, atteso che il richiamo che la norma fa ad “ogni im- pianto insistente sul territorio di ciascun ente”, non definisce il tipo di bene locato che giustifica l'applicazione della norma, rimanendo fermi i presupposti applicativi dei tributi richiesti.
Deve darsi infine atto della recente modifica del d.lgs. 259/2003 ad opera del D.lgs 8 novembre
2021, n. 207.
Sostituendo l'art. 93 del previgente, il nuovo art. 54 del D.lgs n. 259/2003, entrato in vigore il 9-
24.12.2021, oggi recita: “Le Pubbliche Amministrazioni, le Regioni, le Province ed i Comuni, i con- sorzi, gli enti pubblici economici, i concessionari di pubblici servizi, di aree e beni pubblici o de- maniali, non possono imporre per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni ulteriori a quelli stabiliti nel presente decreto, fatta salva l'applicazione del canone previsto dall'articolo 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modi- ficato dalla legge 30 dicembre 2020 n. 178. Resta escluso ogni altro tipo di onere finanziario, reale
o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione o titolo richiesto, come da art. 12 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, come integrato dall'art. 8 bis, com- ma 1, lettera c) del decreto-legge14 dicembre 2018, n. 135, coordinato con la legge di conversione
11 febbraio 2019, n. 12.”
L'ultima riforma esplicita e conferma il presupposto applicativo della natura pubblica e demaniale del bene, che già in precedenza si desumeva implicitamente per via interpretativa.
La disposizione di cui all'art. 93 del D.lgs n. 259/2003, oggi art. 54, non può quindi essere applica- ta al caso di specie, per la dirimente considerazione, che deve escludersi la natura demaniale o di bene appartenente al patrimonio indisponibile dell'Ente ceduto in godimento alla società opponente.
Pag. 11 a 12 Non può pertanto operare l'invocata nullità ex art. 1419 c.c. ed il correlato meccanismo sostitutivo ex art. 1339 c.c.
L'opposizione deve dunque essere interamente rigettata con conferma dell'avviso di accertamento impugnato.
Le spese di lite vengono compensate integralmente;
sussistono, infatti, le condizioni previste dall'art. 92 c.p.c., stante le numerose modifiche legislative da ultimo intervenute e l'esistenza di orientamenti giurisprudenziali di merito contrastanti.
PER QUESTI MOTIVI
IL TRIBUNALE
definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, nel contraddittorio delle parti, così dispone:
1) RIGETTA l'opposizione proposta da Parte_1
avverso l'avviso di accertamento esecutivo del 23 aprile 2024 emesso per il pagamento della
[...]
somma complessiva di € 14.860,18 e per l'effetto conferma l'avviso di accertamento opposto.
2) COMPENSA integralmente le spese di lite.
Così deciso a Busto Arsizio, il 11 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Elena Ballarini
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