Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 02/01/2025, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10553 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
COSTANZA TETI PRESIDENTE est.
CLAUDIA GHERI GIUDICE
FRANCESCO RINALDI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 10553/2024 promossa congiuntamente da:
(c.f. ), con l'avv. SCALVINI MATILDE, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Castelcovati (BS), via Alcide De Gasperi,
n. 46/D
e
(c.f. ), con l'avv. MARINI LAURA ANNA, Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Sarnico (BG), via Roma, n. 34B
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte.
CONCLUSIONI
In data 14.11.2024 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.:
«1) Il figlio , oggi maggiorenne non economicamente autosufficiente, continuerà ad abitare Per_1 con la madre presso l'abitazione familiare sita a Cologne (BS), Via John Fitzgerald Kennedy n. 25 e
27, finché non avrà raggiunto l'indipendenza economica (doc. n. 8).
2) Il SI. si impegna a versare alla sig.ra la somma di € 350,00 Parte_2 Parte_1
mensili (euro trecentocinquanta/00), a titolo di mantenimento ordinario del figlio fino a quando lo stesso si renderà economicamente autosufficiente, entro il giorno 12 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente bancario già indicato dalla SI.ra tale importo sarà rivalutato Parte_1
3) Il sig. e la sig.ra si obbligano a contribuire nella misura del 50% Parte_2 Parte_1 al pagamento delle spese straordinarie del figlio non coperte dall'assegno periodico di cui al Per_1
precedente punto 2), che si rendessero necessarie secondo il seguente schema di cui al Protocollo del Tribunale di Brescia:
- Spese per la salute:
a) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
i) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
ii) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
iii) trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale ma prescritti dal medico curante o comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
iv) tickets sanitari;
b) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
i) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
ii) cure termali e fisioterapiche;
iii) farmaci particolari;
- Spese per l'istruzione:
a) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
i) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
ii) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
iii) gite scolastiche senza pernottamento;
iv) trasporto pubblico;
b) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
i) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
ii) corsi di specializzazione;
iii) gite scolastiche con pernottamento;
iv) corsi di recupero e lezioni private;
v) alloggio presso la sede universitaria;
c) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
i) tempo prolungato, pre-scuola e doposcuola.
- Spese per la custodia di prole minorenne:
a) Spese (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: i) spese di custodia dei figli minorenni (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi della madre, in caso di malattia della prole infra dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
ii) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- Spese per il divertimento:
a) Spese (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
i) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
ii) corsi di lingua straniera;
iii) viaggi e vacanze.
Il pagamento del 50% delle spese straordinarie, che dovranno essere documentate, verrà corrisposto al genitore che le anticipa entro 15 giorni dalla richiesta documentata con accredito su conto corrente già noto alle Parti.
4) La casa coniugale sita in Cologne (BS), via John Fitzgerald Kennedy n. 25 e 27, identificata al catasto come meglio segue:
i) sez. NCT, foglio 13, mappale 336, subalterno 3, categoria A/2, classe 4, vani 6, superficie catastale
112 mq (totale escluse aree scoperte 100 mq), rendita catastale 464,81, Via John Fitzgerald Kennedy
27, piano: T- S1, con diritto proporzionale alle parti comuni ai sensi di legge;
ii) sez. NCT, foglio 13, mappale 336, subalterno 8, categoria C/6, classe 5, consistenza 21 mq, superficie catastale 21 mq, rendita catastale 33,62, Via John Fitzgerald Kennedy 27, piano: S1, con diritto proporzionale alle parti comuni ai sensi di legge;
è assegnata alla SI.ra unitamente ai mobili e alle suppellettili che ne costituiscono Parte_1
l'arredo. La sig.ra continuerà ad abitarla con il figlio fino a quando Parte_1 Per_1 quest'ultimo non sarà economicamente autosufficiente, sostenendo in via esclusiva le spese relative alle utenze già volturare a suo nome, alla TARI, nonché le spese di ordinaria manutenzione.
Non appena il figlio diventerà economicamente autosufficiente, i coniugi si impegnano a Per_1
valutare la messa in vendita della casa familiare in comproprietà.
A decorrere dal mese di gennaio 2023 le rate mensili relative al mutuo ipotecario della casa coniugale contratto con atto pubblico n. 98698 Repertorio e n. 22116 Raccolta a ministero del Notaio
, attualmente pari a circa € 610,00, vengono pagate da entrambi i ricorrenti nella Persona_2
misura del 50% ciascuno.
5) Essendo entrambi i coniugi economicamente autosufficienti, gli stessi rinunciano a pretendere reciprocamente qualsiasi contributo al proprio mantenimento. 6) I coniugi dichiarano che, con l'osservanza di quanto stabilito nel presente accordo, hanno definito i loro rapporti patrimoniali e di aver diviso consensualmente il loro patrimonio mobiliare ed immobiliare comune;
7) Ai sensi dell'art. 473 bis.51, comma 2, c.p.c. i coniugi, debitamente informati dalle rispettive legali e manlevando le stesse da qualsivoglia responsabilità, dichiarano sin da ora di essere disponibili a sostituire l'udienza di comparizione personale con il deposito di note scritte, di voler quindi rinunciare all'udienza e di non volersi conciliare e conseguentemente ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni esposte nel presente ricorso.
8) I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e di tutti i documenti ai fini dell'espatrio.
9) I coniugi dichiarano di rinunciare all'impugnazione della sentenza di divorzio.»
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso datato il 4.6.2024 e proponevano domanda Parte_1 Parte_2
di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Cologne (BS) il 20.5.1995, da cui erano nati i figli il 22.1.2000 ed il 28.10.2005, premettendo che, Persona_3 Persona_4
dopo la comparizione delle parti in data 7.3.2023 dinanzi al Presidente del Tribunale di Brescia nel giudizio di separazione, il 16.3.2023 veniva omologata la separazione consensuale e che da allora non vi era stata ripresa della convivenza.
Formulavano a tal fine le trascritte conclusioni congiunte.
Comunicato il ricorso al Pubblico Ministero, all'udienza celebrata a trattazione scritta le parti, assistite dal rispettivo difensore, precisavano congiuntamente le conclusioni, chiedendo che fosse pronunciato il divorzio alle condizioni trascritte in epigrafe.
***
La domanda di divorzio è fondata e va pertanto accolta.
Ricorrono le condizioni per la pronuncia divorzio, essendo decorso il termine di cui all'art. 3 n. 2 lett.
b della legge n. 898/1970, come modificato dal d.l. 12.9.2014 n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10.11.2014 n. 162, a mente della quale ai fini del divorzio deve essere decorso il termine di “dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”.
Nel caso in esame, dal momento della comparizione avanti il presidente del tribunale nel giudizio di separazione (2023), è decorso il termine di legge e i coniugi non si sono riconciliati, né emergono plausibili e concrete ragioni che possano fare pronosticare una loro riconciliazione.
Alla luce dell'accordo raggiunto, le spese di lite si intendono compensate per l'intero. Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.,
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1
celebrato a Cologne (BS) il 20.5.1995, trascritto nel registro degli atti di Parte_2 matrimonio del predetto Comune dell'anno 1995, parte II, serie A, n. 14;
2) ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dispone, quanto ai rapporti personali ed economici, in conformità all'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
4) spese di lite compensate.
Brescia, camera di consiglio del 2.1.2025
Il Presidente est.
Costanza Teti