Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 02/04/2025, n. 1017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1017 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. Reg. Sent
N. Reg. Cron
N. 13409/2022 R.G.A.C..
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, all' esito dell' udienza del 2.4.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 13409/2022 R.G.A.C., promossa da
, rappr e difeso dall' avv Cosentino Rocco Parte_1
RICORRENTE contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappr e difeso dall' CP_1 avv M.T.Petrucci
RESISTENTE
Oggetto: Fondo di Garanzia
SVOLGIMENTO DL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 9/12/2022 chiedeva Parte_1 all'intestato ufficio di accertare e dichiarare il diritto della stessa a vedersi liquidato l'importo di € 894,00 ultime tre mensilità ai sensi dell'art. 1 e 2 D.L. 80/1992 a carico del Fondo di garanzia dell oltre CP_1 interessi e rivalutazione monetaria. Si costituiva l' che chiedeva il CP_1 rigetto del ricorso. All'odierna udienza la causa veniva decisa con sentenza ex art 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita di essere accolto per i seguenti motivi. Il ricorrente ha domandato il pagamento dell'importo di € 894,00 a titolo di ultime tre mensilità a carico del Fondo di garanzia all'esito dell'ammissione del CP_1 credito per la suddetta somma, come certificato dal verbale di ammissione allo stato passivo versato in atti, in conseguenza del fallimento dichiarato
E' opportuno precisare che in virtù dell'art. 2 della L. 29/05/1982 n.
297 e dell'art. 2 D.Lgs 80/1992 il lavoratore per ottenere il pagamento del
TFR e delle ultime mensilità di retribuzione da parte del Fondo di Garanzia dell resistente deve dimostrare, in caso di fallimento del datore CP_2 di lavoro, lo stato di insolvenza del datore di lavoro e l'ammissione del proprio credito al passivo del fallimento reso esecutivo, atteso che il Fondo di garanzia si sostituisce al datore di lavoro dichiarato fallito come nella presente fattispecie.
L'istante risulta ammesso per l'importo richiesto allo stato passivo del fallimento da imputare agli ultimi tre mesi di retribuzione ed al TFR allo stesso spettanti ex art.2 D.Lgs 80/1992.
Si richiama nella presente fattispecie la giurisprudenza della S.C. per cui in caso di fallimento del datore di lavoro in base all'art. 2 L. n. 297
del 1982 e del D.Lgs n. 80 del 1992, è stata riconosciuta la funzionalità
del Fondo di Garanzia, indipendentemente dalle attestazioni e/o riconoscimenti del curatore successivi alla verifica dello stato passivo enucleando il seguente principio di diritto per cui “il Fondo di Garanzia istituito presso l e dal medesimo gestito, ai sensi dell'art. 2 CP_1 della legge 297 del 1982 e dell'art. 2 del D.Lgs n. 80 del 1992, si sostituisce al datore di lavoro inadempiente per insolvenza nel pagamento del T.F.R. e dei crediti di lavoro e relativi accessori inerenti agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro, realizzando un accollo cumulativo ex legge in forza del quale il Fondo di garanzia assume in via solidale, e al tempo stesso sussidiaria (dovendosi preventivamente agire nei confronti del debitore principale) la medesima obbligazione retributiva del datore di lavoro, rimasta inadempiuta per insolvenza del medesimo, previo accertamento del credito del lavoratore e dei relativi accessori mediante insinuazione nello stato passivo del fallimento divenuto definitivo, e nella misura in cui esso risulta in quella sede accertato (cfr. Cass. Civ., Sez. Lavoro,
15/05/2003, n. 7604)”.
Ne consegue che sia la normativa di riferimento vigente (art. 2 L. 297/1982
e art. 2 D.Lgs 80/1992) sia la S.C. hanno individuato nel lavoratore l'unico soggetto tenuto a dare prova delle condizioni di legge per l'ammissione al
Fondo di Garanzia, provando la cessazione del rapporto di lavoro e l'inadempimento del debitore.
Nel caso di specie sussiste lo stato di insolvenza del debitore dimostrato dall'apertura della procedura concorsuale e dall'ammissione al passivo del credito del lavoratore, come attestato dal Progetto di stato passivo del
Tribunale di Lecce divento esecutivo e depositato in copia conforme.
La ricorrente, con domanda di ammissione al passivo fallimentare, aveva chiesto di essere ammessa al passivo della procedura indicata per complessive euro 894,00 a titolo di ultime tre mensilità e il curatore aveva riconosciuto ed ammesso al passivo le somme richieste come imputate dal lavoratore.
Pertanto il potere regolamentare dell non può discostarsi dal quadro CP_1 normativo, né dalla interpretazione giurisprudenziale della S.C..
Pertanto l deve essere condannato a corrispondere all'istante CP_1
l'importo di € 894,00 a titolo di ultime tre mensilità oltre oneri accessori.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
- accoglie il ricorso e, conseguentemente condanna l al pagamento in CP_1 favore del ricorrente della somma di € 894,00 a titolo di ultime tre mensilità, a carico del Fondo di Garanzia, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi come per legge;
- condanna l'Ente resistente al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, liquidate in € 600,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Lecce, 2.4.2025 Il giudice del lavoro
Dott.ssa Francesca Costa