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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 04/03/2025, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAOLA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Paola, dottor Antonio Dinatolo, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 245/2024 R.G. promossa da
, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Parte_1
Marchese
-RICORRENTE-
contro in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Umberto Ferrato
e Gilda Avena
-RESISTENTE-
e in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Silvana Dolei
-RESISTENTE-
oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 1. Con ricorso del 15.02.2024, parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' CP_1
e l' proponendo opposizione avverso Controparte_2
l'intimazione di pagamento n. 03420239005067546000, notificatale il 29.11.2023, per il mancato pagamento di debiti per contributi previdenziali recati dall'avviso di CP_1
addebito n. 33420170003738056000, notificato in data 9.11.2017.
Eccepiva la prescrizione quinquennale successiva del credito atteso che nessun atto interruttivo era intervenuto prima dell'intimazione di pagamento del 29.11.2023, concludendo per la declaratoria di prescrizione dei crediti e l'annullamento del provvedimento impugnato, vinte le spese di lite da distrarsi.
CP_ Si instaurava regolarmente il contraddittorio con la costituzione dell' e dell' i CP_2 quali chiedevano il rigetto del ricorso deducendone variamente l'inammissibilità e infondatezza.
Acquisita la documentazione offerta dalle parti e ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa viene decisa a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., in conformità al decreto, ritualmente comunicato alle parti costituite, che ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
2. Il ricorso deve essere rigettato per le ragioni che seguono.
CP_ Preliminarmente, si deve dare atto che l' ha correttamente notificato alla ricorrente, CP_ in data 09.11.2017, l'avviso di addebito n. 33420170003738056000 (cfr. all.ti 1 e 2 .
Conseguentemente, tutte le questioni che avrebbero potuto essere fatte valere con l'opposizione ex art. 24 D.Lgs 46/1999 e che, se lo fossero state, avrebbero potuto condurre a negare quel diritto, non possono più essere dedotte e non possono, perciò, costituire oggetto di opposizione all'esecuzione.
Tuttavia, nella fattispecie in esame, ciò che deduce parte ricorrente è la prescrizione del credito previdenziale riportato nell'avviso di addebito per inutile decorso del termine quinquennale calcolato dalla notifica del titolo esecutivo (avvenuta in data 09.11.2017) alla data di notifica dell'impugnata intimazione di pagamento (29.11.2023).
Tale domanda deve, però, essere rigettata considerato che l' Controparte_3
ha affermato, con deduzioni che non sono state assolutamente contestate
[...]
dalla parte ricorrente nel primo momento processuale utile, di aver notificato all'odierna
2 ricorrente un atto interruttivo intermedio idoneo ad interrompere il corso della prescrizione quinquennale. In particolare, è pacifico, non essendo stato contestato dalla parte ricorrente, che l'esattore ha regolarmente notificato, in data 24.05.2019,
l'intimazione di pagamento n. 03420199006025926000 con la quale richiedeva il pagamento proprio del credito previdenziale recato dall'avviso di addebito n.
33420170003738056000 (cfr. all.ti 4 e 4 bis . CP_2
Alla luce di tali premesse, alcuna prescrizione quinquennale successiva alla notifica dell'avviso di addebito n. 33420170003738056000 può dirsi maturata. Il termine prescrizionale è stato interrotto, infatti, prima dalla notifica dell'intimazione di pagamento n. 03420199006025926000 (24.05.2019) e, poi, ha iniziato nuovamente a decorrere ma è stato interrotto una seconda volta dalla notifica dell'intimazione di pagamento oggi opposta (29.11.2023).
Evidentemente, dal 24.05.2019 al 29.11.2023 non è decorso alcun quinquennio e, pertanto, alcuna prescrizione può dirsi maturata.
Ne consegue il rigetto dell'opposizione.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, così come aggiornato al D.M. 147/2022, con applicazione dei valori minimi, tenuto conto della natura del procedimento (controversia in materia di previdenza sociale) e del valore della causa (scaglione 1.101 – 5.200 €), detratta la fase istruttoria non svoltasi.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore delle controparti che liquida, per ciascuna, in € 886,00 per compensi, oltre spese generali, I.V.A. e
C.P.A., se dovute, come per legge.
Si comunichi.
Paola, 04.03.2025.
Il Giudice
Antonio Dinatolo
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