Sentenza 5 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 05/06/2025, n. 2361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2361 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 11342/2024
REPUBBLICA ITALIAN
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brescia
Settima Sezione Civile
nel giudizio promosso da
(da sposata Persona_1 [...] Parte_1
Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_2
,
con l'avvocato Daiane Marangoni
ricorrenti nei confronti di
Controparte_1
resistente con l'intervento del Pubblico Ministero
ha pronunciato la seguente sentenza
1. I ricorrenti:
- hanno chiesto l'accertamento della cittadinanza italiana in quanto discendenti di Per_2
[...] nato a [...] il [...], e trasferitosi nel corso della vita in Brasile;
– hanno rappresentato come segue la linea di discendenza: “In data 14/12/1852 nasceva in Italia, in
RU ES (CR), il Sig. (doc. 2), cittadino italiano per nascita;
2. Persona_2
contraeva matrimonio in Italia, nel In data 06/01/1878 il suddetto Sig. Persona_2
Persona_3 (doc. 3) e dall'unione Comune di RU ES (CR), con la sig.ra matrimoniale tra i suddetti coniugi, nel frattempo emigrati, in data 16/03/1895 nasceva in Brasile il sig. Persona_2 è sempre rimasto cittadino Persona_4 (doc. 5);
3. Il sig. italiano fino alla sua morte e non è mai stato naturalizzato cittadino brasiliano, come da certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dal governo brasiliano in data 21/04/2024, con relativa traduzione giurata in italiano e Apostille apposta in data 20/05/2024 (doc. 4);
4. In data
19/05/1917 il suddetto Sig. - figlio del sig. Persona_4 Parte_6
contraeva matrimonio in Brasile con la sig.ra (doc. 6) e dall'unione Persona_5
matrimoniale fra i suddetti coniugi in data 25/06/1925 nasceva in Brasile il Sig. Persona_6
Persona_6 contraeva matrimonio in Brasile (doc. 7);
5. In data 17/04/1954 il suddetto Sig.
6. in data 03/04/1984 la suddetta Sig.ra contraeva matrimonio in Brasile con il Sig. Persona_8 (doc. 10) e da tale unione matrimoniale nascevano in Brasile gli odierni ricorrenti, ovvero in data 24/04/1987 il Sig. [...]
(doc. 11), in data 05/01/1990 il Sig.Parte_2 Parte_4 (doc. 12)
(doc. 14);
7. dall'unione tra il suddetto e in data 15/11/1995 il Sig. Persona_9
Sig. Parte_4 e la Sig.ra Parte_8 e Parte_9 in data
Parte_5 (doc. 13)". 28/06/2023 nasceva in Brasile l'odierna ricorrente, la minore
Controparte_1 si è rimesso alla decisione del giudice. Il
Il Pubblico Ministero ha preso visione del ricorso.
2. In diritto, più in generale, si osserva che:
lo Statuto Albertino non recava una definizione di “regnicolo";
l'art. 4 cod. civ. 1865 stabiliva che «è cittadino il figlio di padre cittadino» e il successivo art. 14 prevedeva che «la donna cittadina che si marita a uno straniero diviene straniera, sempreché per il fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito>>; la l. 13 giugno 1912, n. 555 ha disciplinato in modo organico la materia della cittadinanza,
-
abrogando le norme del codice civile (art. 17), e stabilendo, tra l'altro, che «è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino» (art. 1) e che «la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che per fatto del matrimonio a lei sì comunichi» (art. 10, co. 3);
la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 1 1. n. 555/1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina (sent. 28 gennaio 1983,
n. 30) e dell'art. 10, co. 3, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna (sent. 9 aprile 1975, n. 87); la Corte di cassazione ha statuito a sezioni unite che «[l]e norme precostituzionali riconosciute
-
illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati» (sent. 25 febbraio 2009,
n. 4466); - ai sensi dell'art. 1, co. 1, lett. a), 1. 5 febbraio 1992, n. 91 «è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini>>.
In diritto, in particolare, con riguardo alle fattispecie connesse con l'ordinamento brasiliano, si osserva che:
si era posto il problema della c.d. "grande naturalizzazione", introdotta con decreto governativo n.
-
58 A del 15 dicembre 1889, a mente del quale gli italiani presenti in Brasile al 15 novembre 1889 avrebbero ottenuto la naturalizzazione automatica brasiliana, a meno che avessero manifestato entro sei mesi, dinanzi ai propri consolati, la volontà di conservare la cittadinanza italiana;
la Corte di cassazione ha enunciato a sezioni unite i seguenti principi di diritto: «(i) secondo la
-
tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale L. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ognitempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva;
|| (ii) l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla L. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento;
|| (iii) dagli artt. 3,4,16
Cost. e seg., e art. 22 Cost., dall'art. 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione;
|| (iv) la fattispecie di perdita della cittadinanza italiana, correlata all'accettazione di un "impiego da un governo estero senza permissione del governo italiano, deve essere intesa, sia nell'art. 11 c.c. abr., n. 3, sia nella L. n. 555 del 1912, art. 8, n. 3, come comprensiva dei soli impieghi governativi strettamente intesi, che abbiano avuto come conseguenza l'assunzione di pubbliche funzioni all'estero tali da imporre obblighi di gerarchia e fedeltà verso lo Stato straniero, di natura stabile e tendenzialmente definitiva, così da non poter essere integrata dalla mera circostanza dell'avvenuto svolgimento all'estero di una qualsivoglia attività di lavoro, pubblico o privato» (sent. 24 agosto 2022, n. 25318).
3. Dai documenti prodotti dai ricorrenti, indicati sopra e non oggetto di critiche da parte dell'amministrazione resistente emerge la prova dei seguenti fatti:
l'avo italiano dei ricorrenti, Persona_2 nato a [...] il
14.12.1852 (doc. 3 fasc. ric.), non ha acquisito la cittadinanza straniera per naturalizzazione (doc.
4 fasc. ric.);
la linea di discendenza dall'avo descritta nel ricorso trascritto sopra.
Il ricorso merita accoglimento.
4. Parte ricorrente ha evidenziato che i tempi di attesa per la convocazione presso il consolato competente sono indeterminati, ragione per cui ha esperito l'odierna azione. Atteso che verosimilmente ciò dipende dal numero copioso di domande, non si può ritenere che l'amministrazione abbia dato causa all'affare.
Inoltre, il convenuto si è rimesso all'accertamento del giudice.
Le spese processuali sono compensate tra le parti per intero.
Per questi motivi
1. Dichiara che Parte_1 (da sposata Persona_1 ), [...]
Parte_3 Parte_2 Parte_4 Parte_5
,
sono cittadini italiani.
[...]
2. Ordina al Controparte_1 e, per esso, al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere agli adempimenti previsti dalla legge.
3. Compensa per intero tra le parti le spese processuali.
Brescia, 5.6.25
Il giudice
Christian Colombo 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
10 dicembre 1948 e dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, si ricava che ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché