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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 23/12/2025, n. 902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 902 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 172 /2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERNI Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: Dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel. Dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice Dott.ssa ELISA IACONE Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 172 /2024, promossa da:
, nata a [...] il [...] con il patrocinio CP_1 dell'avv. PACCIARINI ANNA MARIA parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...] , con il patrocinio Controparte_2 dell'avv. FERRARA ESTER e dall'Avv. FERRARA RENATO parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: DOMANDA PER LA MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI DIVORZIO
CONCLUSIONI: come in atti
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato in data 29.1.2024, esponendo di aver contratto CP_1 matrimonio con il 03.09.2011, e che dalla unione è nata in [...] Controparte_2
16.08.2012 la FI , e che le parti si separavano con separazione consensuale Per_1 omologata il 04. 02.2020, per poi redigere in data 02.03 2021 accordo di negoziazione assistita per lo scioglimento di matrimonio, con visto della Procura del 12.03.2021, che prevedeva quali modalità dell'affidamento della FI, l'affido condiviso con collocamento paritario della stessa presso la madre ed il padre, pur mantenendo la residenza presso la casa coniugale, prevedendo che la FI avrebbe trascorso quattro giorni, compreso il pernottamento, presso la casa del padre e i rimanenti tre giorni presso la madre, con rotazione settimane dei pernotti e dei giorni già concordata tra i genitori, con suddivisione dei periodi festivi e mantenimento diretto della minore, con suddivisione al 50% tra le parti delle spese straordinarie, prevedendo che qualora non fosse stato possibile mantenere tali accordi, con collocazione paritaria, il genitore non collocatario avrebbe corrisposto all'altro € 250,00 per il mantenimento della minore, ha evidenziato il sopraggiungere di rilevanti difficoltà nelle relazioni con la FI. In particolare, la ricorrente ha esposto:
- che nelle fasi iniziali della separazione non si erano verificate difficoltà nella gestione condivisa e sostanzialmente paritetica della minore, riuscendo i genitori a dialogare e collaborare;
- che entrambi hanno poi ricostituito diversi nuclei famigliari: la ricorrente con nuovo compagno con nascita, nel 2021, di figlio secondogenito, il resistente con nuova campagna, poi divenuta coniuge, con nascita di una seconda FI, nel 2021, e di un terzo figlio, nel 2024;
- che, a partire dal febbraio 2020, sarebbero iniziate difficoltà nelle frequentazioni madre FI poiché la bimba avrebbe opposto resistenze a recarsi dalla madre nei giorni previsti;
-che, secondo le allegazioni della ricorrente, questa situazione si sarebbe verificata dopo l'istaurazione da parte del padre della convivenza con la nuova compagna, poiché la minore avrebbe iniziato a chiamare la stessa “mamma” anche nei massaggi social, ed in occasioni pubbliche (come il matrimonio del padre), a ricevere continui messaggi da parte di questa donna quando era presso la madre, diffondere fotografie sui social (anche senza il consenso della ricorrente) con effusioni inopportune tra una bambina a la campagna del padre (come, ad esempio, baci sulla bocca, baci sul ventre della donna in attesa del figlio etc.);
- che la minore avrebbe interrotto ogni rapporto anche con il fratello nato dalla nuova unione della madre, con il nuovo compagno della stessa con il quale in passato aveva un positivo rapporto, e con tutti i partenti del ramo paterno;
- che a causa dell'aggravarsi della situazione i rapporti madre FI sarebbero completamente cessati dal 2023 salvi sporadici contatti e che i tentativi istaurati, quali l'intervento di un sostegno psicologico per la minore e per le parti, non avrebbero sortito alcun effetto positivo;
tanto premesso la ricorrente ha chiesto che accertati i comportamenti ostacolanti alla genitorialità da parte del nei confronti della ricorrente, venissero assunti i CP_2
2 provvedimenti opportuni al ripristino dei rapporti tra la minore , la madre e i parenti Per_1 del ramo materno, con richiesta di disporre CTU. Si è costituito che pur confermando la ferma scelta della FI di Controparte_2 interrompere ogni frequentazione con la madre, ha contestando quanto allegato dalla controparte in merito alle ragioni della scelta operata dalla minore. In particolare, il resistente ha negato che la FI avrebbe iniziato ad avere difficoltà con la madre a causa della presenza della nuova compagna dello stesso resistente, sottolineando come al contrario i rapporti tra la minore e la madre non sarebbero mai stati particolarmente positivi, avendo la minore da sempre istaurato un rapporto privilegiato con il padre. La situazione sarebbe precipitata quando la minore avrebbe scoperto, per caso, avendo accesso al cellulare della madre l'istaurazione della nuova relazione della stessa con un amico di famiglia, sentendo così di non essere stata resa edotta di una scelta tanto importante operata dalla madre da tempo, e ciò al contrario della condotta avuta dal resistente che avrebbe introdotto immediatamente la nuova compagna, ora consorte nella vita della FI. Inoltre la minore, avrebbe nel medesimo contesto preso visione di immagini della nuova campagna del padre, sul cellulare della madre, con commenti volgari e negativi. La minore avrebbe, poi, riferito di essere stata apostrofata dalla madre con parole offensive e denigratorie quali “sei marcia dentro”, e destinataria di comportamenti aggressivi quali spintonamenti e un calcio, lamentando la minore di aver constatato l'abuso da parte della madre di sostanze alcoliche. La ricorrente in molte occasioni avrebbe preferito privilegiare propri impegni personali (sportivi, di viaggio) rispetto ad incontri e ad impegni con la minore causando nella stessa frustrazione, avendo infine la bambina riferito di aver assistito in alcune occasioni a liti tra la madre e il nuovo compagno con frasi aggressive e lancio di oggetti da parte nella madre nei confronti del nuovo compagno. Il resistente ha lamentato la mancata contribuzione della madre alle necessità di mantenimento della minore anche dopo il prolungato trasferimento presso l'abitazione paterna, con mancata ottemperanza all'obbligo di corrispondere € 250 mensili con previsto negli accordi di divorzio, in caso di cessazione del collocamento paritetico. Il resistente ha negato che la propria attuale campagna abbia tenuto condotte tendenti a sostituire la figura materna, evidenziano esclusivamente l'ottimo rapporto istaurato tra la donna e la bambina, senza inversioni di ruoli, sottolineando i numerosi tentativi fatti dallo stesso resistente con la nuova compagna per cercare di organizzare occasioni in cui coinvolgere entrambe le famiglie, trovando invece la forte resistenza della ricorrente, e di aver attivato percorsi psicologici per sostenere la FI, segnalando l'opposizione della ricorrente alla richiesta della minore di rivolgersi allo sportello di ascolto attivato presso la scuola. Tanto premesso, il resistente ha chiesto il rigetto delle richieste della controparte, con richiesta di disporre l'ascolto diretto della minore, ed opposizione a disporre CTU.
All'udienza del 4.3.2024 sono comparse le parti dichiarando: di risiedere in Lubriano (VT), in immobile di proprietà del compagno, CP_1 di percepire reddito netto mensile di circa 1800/1900; di risiedere in Porano, in immobile in comodato d'uso di Controparte_2 proprietà degli attuali suoceri, di percepire reddito mensile medio di euro 3000 circa.
3 All'esito dell'udienza preso atto del perdurare della sostanziale interruzione delle frequentazioni madre FI è stata disposta CTU.
All'esito della CTU le parti hanno aderito a seguire i percorsi dalla stessa suggeriti (ripresa del percorso psicologico precedentemente istaurato per la minore con professionista risultato di gradimento della stessa, percorso di mediazione familiare tra le parti).
Alle successive udienza è stato disposto l'ascolto diretto della minore alla presenza della nominata CTU, e sono stati acquisiti gli esiti degli accertamenti presso il SERD compiuti dalla (che hanno attestato l'assenza di dipendenza dall'alcool) e preso atto della CP_1 sostanziale cessazione dei percorsi, e di una tenue ripresa delle frequentazioni madre FI (con incontri al di fuori delle abitazioni della parti alla presenza del padre) la decisione è stata rimessa al Collegio, acquisite le conclusioni del PM in data 24.10.2025.
All'esito degli accertamenti compiuti è emerso un quadro complesso, con rilevanti criticità, che trovano la loro genesi nel comportamento di entrambi i genitori.
La ricorrente tende a ricondurre la distanza affettiva della FI da sé, alla creazione da parte del resistente di un nuovo nucleo familiare, con comportamenti della nuova compagna del di sostanziale sostituzione della figura materna;
la minore al CP_2 fine di soddisfare il desiderio del padre e della di lui consorte si sarebbe allontanata sempre di più dalla madre motivando questo allontanamento sulla base di motivazioni (aggressività, uso dell'alcool) infondate secondo la Il resistente ha affermano la CP_1 genuina resistenza della minore a non volersi recare dalla madre riferendo quanto riportato dalla minore in merito a comportamenti aggressivi in suo danno da parte della genitrice (strattonamenti, un calcio, denigrazioni), ed ad un clima di aggressività presente nel nuovo nucleo familiare della madre (poiché alche tra la e il di lei compagno vi CP_1 sarebbero state condotte analoghe).
Preliminarmente occorre precisare che dagli accertamenti compiuti, nessun abuso di alcool da parte della è stato riscontrato dal SERD. Sarebbe pertanto opportuno che CP_1 il padre rappresentasse alla FI che il di lei sospetto (riportato anche durante l'ascolto) è privo di riscontri.
Nel corso dell'ascolto diretto la minore ha dichiarato: “Ad agosto faccio 13 anni, faccio la 2 media a Ciconia (fraz. di Orvieto) gioco a basket;
a scuola vado abbastanza bene, mi piacciono le materie scientifiche, ed educazione fisica. Da grande ancora non so cosa vorrò fare;
alle superiori mi piacerebbe fare il linguistico perchè mi piacciono le lingue;
vivo a casa di papà, la mattina mi sveglio e vado a scuola con il pulmino, dopo scuola ritorno con il pulmino poi alcuni giorni vado a basket (lunedì, martedì', mercoledì e venerdì, però alcune volte il martedì non vado); facciamo le partite, dipende dal campionato, quest'anno nell'under 14 le abbiamo vinte tutte tranne 1 e invece all'under
4 15 il contrario;
con BO ho un rapporto bello da quando ero piccola sono sempre stata legata. Con mamma da piccola ero abbastanza legata ma adesso il rapporto quasi non ce l'ho. Quando si sono separati avevo 5-6 anni e facevo 3 giorni con mamma e 3 giorni con BO;
quando papà si è messo con EL ho iniziato ad avere con lei un bel rapporto, mi portava al cinema;
un giorno ero in bagno e avevo il telefono di mamma e ho iniziato a vedere dei sms con scritto “ti amo” diretti a mia madre da parte di un signore che conoscevo, che era amico di papà, poi ho visto uno screenshot del compleanno di EL con commenti con emoji che vomitavano (avevo 8-9 anni). Successivamente ho cambiato casa sia di mamma che di papà.” Interviene a questo punto la dott.ssa Valeria di Loreto, nominata quale ausiliaria del giudice per l'ascolto, riprende l'ascolto:
“La mamma inizia ad essere un po' violenta e ho deciso di stare con il BO, c'era sempre qualcosa (una volta perché dovevo fare i compiti ma avevo dimenticato il libro dal BO ma mamma non voleva che lo chiamassi, lei si è arrabbiata, e mi ha tirato il telefono, è inciampata perché dietro c'erano i giochi di , si è alzata, dal divano e Per_2 mia ha tirato un calcio urlandomi di andare in camera mia), questa è stata l'ultima volta che ci sono stata. Tante volte sono successe queste cose. un giorno eravamo a cena e ha iniziato a piangere, mi ha iniziato a dire che ero marcia dentro, che ero una stronza come il mio BO, mi diceva “tu sai tutto, quello stronzo del tuo BO ti ha detto tutto”, io chiedono cosa si riferisse;
che ero marcia dentro me lo ha detto in diverse occasioni. Quando faceva così io andavo in camera e stavo li, in realtà ci stavo sempre. Io ci ho parlato tante tantissime volte, ma ogni volta mi diceva che ero matta, riferendosi quella volta del divano mi ha detto che ero io ad averla spinta. Non abito con mamma da circa 2 anni (fine 2023) e non vedo mamma dall'ultimo incontro con lo psicologo (forse gennaio 2025 prima delle vacanze), gli incontri con lo psicologo non servivano a nulla, mi diceva sempre che ero matta, questi incontri erano una perdita di tempo e non ho voluto più farli;
lei diceva anche allo psicologo che non ha nulla di cui scusarsi, che ero matta. Con papà tutto bene, lui è una persona tanto tanto buona, si arrabbia difficilmente ma quando lo fa lo fa sul serio, è solare, simpatico, a volte fa delle battute che fanno ridere solo lui;
mamma è una persona fredda, molto sportiva (fa padel , corre, spinning, già da piccola era molto sportiva) insegna spinning in una palestra. Con mio fratello l'ultima volta che ci son stata era piccolo, non camminava, non ho rapporti perché non l'ho visto molto, non mi manca non avendo avuti rapporti, non mi manca per questo. I nonni materni abitano: nonno a Gorizia e NN non lo so;
già da prima li vedevo poco massimo una volta l'anno. NN mi ha anche bloccata perché diceva che a me non fregava niente di lei. NO quando ero piccola mi portava in un parco poi non l'ho più visto e mi ha scritto una volta dicendo che non dovevo arrabbiarmi con mamma per le cose del tribunale però mi è dispiaciuto;
non mi hanno più scritto;
non c'era molto rapporto neanche prima. Con i nonni paterni sto spesso da loro, sto a cena e anche con gli zii e i miei cugini con loro ho un bel rapporto, ci gioco;
anche i genitori di EL mi trattano bene, spesso sto da loro ci dormo, mi fanno molti regali, io sento i genitori di EL come fossero miei nonni e mi trattano come i nonni paterni. Anche con ho Per_3 un bel rapporto. Mamma ha avuto tante occasioni per riavvicinarsi a me anche con gli incontri che abbiamo fatto, anche a casa;
anche papà le ha chiesto degli incontri, una
5 volta tempo fa le abbiamo chiesto di andare a mangiare la pizza ma non è venuta perchè doveva andare in palestra;
una cosa che ha sempre rinnegato è che ha sempre bevuto, quando andavamo a fare la spesa comprava sempre le casse di Tennet's, anche dopo cena beveva, a pranzo e cena anche. Io mi ricordo che spesso quando c'erano queste litigate era perché aveva bevuto ed era nervosa, io notavo questa cosa in lei. Beveva molto ma andava anche a correre. Davanti allo psicologo con mamma abbiamo fatto due incontri, solo al 2° sono andato via prima ma anche il 1° non è andato bene.”. La dott.ssa Di Loreto interviene chiedendo se la madre riconoscesse di aver sbagliato e si Per_ scusasse che effetto potrebbe avere e risponde che le risponderebbe per messaggio Per_ se la madre le scrivesse. La Presidente inviata a a immaginare cosa potrebbe seguire questi scambi di messaggi: La minore risponde: “Io sto bene così, come tutti i giorni. Non sarebbe possibile per me andare con mamma, non riesco a immaginarmi in quella casa perché ho paura che lei rifaccia quelle cose, adesso non so neanche dove abita. Non mi piacerebbe andare da qualche parte solo io e mamma tipo cinema o partite di basket” Per_ La Presidente del. invita a riferire di ricordi positivo con la mamma: “Una cosa bella che mi ricordo è che avevamo fatto un quadro (avevo 8-9 anni) perché mia madre ama disegnare, non so dove sia il quadro;
poi andavamo a sciare, ma non mi ricordo che mi portasse al parco, non penso lo abbia fatto” Per_ La Presidente del. invita a riferire di ricordi positivo con il padre: “Non penso neanche il BO mi abbia portato al parco, o almeno io non lo ricordo. Ma con papà ricordo tante cose belle anche quando siamo andati a sciare, quando abbiamo visto insieme tutta la saga di quando siamo andati allo stadio a San Siro a vedere Persona_4 la partita del Milan di cui sono tifosa;
i bei ricordi recenti sono tutti con papà”.
Nel verbale si dà atto che: “Durante l'ascolto la minore è apparsa congruente, coerente, ha avuto qualche esitazione nel riferire del rapporto con la madre, apparendo comunque provata per la situazione e ferma nella volontà di non voler incontrare la madre per le ragioni esposte e di trovarsi bene con il padre e con la nuova famiglia dello stesso.”.
Le difficoltà del nucleo familiare sono state delineate nella CTU, le cui conclusioni sono pienamente condivise in quanto scevre da vizi logico argomentativi nella parte in cui si evidenzia come: “Entrambi hanno avuto comportamenti reciprocamente disconfermanti che hanno esposto la FI alla conflittualità esistente tra loro. mostrandosi CP_1 giudicante verso la nuova compagna di e rispetto al modo in cui lui si stava CP_2 ponendo nella loro relazione;
assumendo un atteggiamento compiacente verso CP_2
EL, confermando così le impressioni di e mancando di compiere il necessario CP_1 passaggio tra tempo esclusivo trascorso nella triade a tempo esclusivo da iniziare a Per_ trascorrere con , fermo restando che la comunicazione con la madre della ragazza dovesse rimanere svincolata dal nuovo rapporto sentimentale di .” CP_2
I comportamenti disfunzionali sono emersi all'esito del giudizio dalla lettura dei numerosi messaggi e dalla visione delle numerose immagini (quasi tutte diffusa su social network) dai quali si desume che il padre non ha impedito che la propria compagna
6 assumesse un ruolo “sostitutivo” della in tal senso inequivocabili sono le CP_1 immagini nelle quali si legge la parola “mamma”, con riferimento alla immagine della nuova compagna le padre. La spiegazione inserita nella comparsa di costituzione del resistente con riferimento alla lavagnetta nella quale, durate il matrimonio del era scritta la parola “mamma”, lavagna che doveva essere portata dalla FI CP_2 secondogenita del resistente e della nuova compagna e solo per caso ritratta nelle mani di , non supera la presenza di numerosissime altre foto (cfr. allegati al ricorso Per_1 introduttivo) in cui il riferimento è inequivocabilmente diretto da alla compagna Per_1 del padre. Emerge, inoltre, dai messaggi in atti una presenza quasi “ossessiva” del padre e della nuova compagna nella messaggistica diretta alla minore, con impossibilità per la stessa di mantenere una spazio riservato di permanenza con la madre (quando le relazioni non erano ancora interrotte). Un genitore dotato di congrue competenze genitoriali deve essere in grado di astenersi da manifestazioni continue del proprio affetto, che più che generare sicurezza nel minore, generano ansia e necessità per il figlio di rassicurare il genitore della propria “fedeltà” anche in caso di assenza. Quando poi come nel caso di specie questo comportamento non è esteso solo al padre anche alla sua nuova consorte deve necessariamente ritenersi che la condotta del genitore affettivamente maggiormente legato alla FI, sia disfunzionale, poiché finalizzata ad attrarre anche a livello
“inconscio” la FI nel nuovo nucleo familiare con esclusione di quello materno.
Ma parimenti rilevati le disfunzionalità genitoriali della madre che non appare in grado di sintonizzarsi sulle esigenze affettive della FI. Dalla lettura della copiosa messaggistica depositata dalla parte resistente emerge come spesso la abbia CP_1 anteposto proprie necessità (viaggi, partite) a quella della FI, declinando inviti formulati dal resistente per cercare di riprendere le relazioni, non facendo sentire la FI il centro dei propri interessi. La inoltre non appare in grado di porsi in posizione CP_1 di ascolto attivo della FI, quando nel ricostruire episodi dolorosi per la minore (come la discussione all'esito della quale secondo la bambina la madre la avrebbe strattonata e colpita con un calcio) pur confermando l'esistenza di un diverbio, ha negato quanto riferito dalla FI senza cercare di comprendere il malessere della ragazza. La ricorrente, infine, non ha contestato di aver proferito nei confronti della FI frasi altamente denigratorie, che in un contesto come quello descritto, con pregressa compromissione dei rapporti madre FI, non avrebbero dovuto essere pronunciate o se pronunciate avrebbero imposto immediate scuse da parte della madre.
La CTU ha evidenziato come: “fino a questo momento entrambi abbiano commesso Per_ l'errore di anteporre i propri bisogni a quelli di anche quando questo poteva comportare per lei un rischio evolutivo.” Nella consulenza viene segnato come anche se al momento non mostra, di sperimentare disagio psicologico clinicamente Per_1 significativo, si trova in una condizione di rischio evolutivo grave” ciò in quanto si Per_ ritiene che sia esposta a un importante rischio evolutivo, come accade ai figli che
“decidono” di recidere il legame con un genitore: sviluppo di un falso sé, comportamenti manipolatori, perdita del rispetto dell'autorità, triangolazione, distorsione della realtà familiare, affettività ambivalente (Lavadera, 2012 e Montecchi, 2016). Al momento la
7 ragazza è lontana dalla manifestazione di questa sintomatologia, che deve comunque essere presa in considerazione come effettiva possibilità, anche se in termini prognostici si può dire che l'ottima dotazione della minore rappresenti un detonatore del rischio e un fattore predittivo della sua capacità di rivedere la propria posizione. E' quindi Per_ importante che vengano poste in essere tutte le misure atte a far sì che possa accedere appieno e implementare le risorse utili a questo fine.”.
All'esito della CTU la consulente ha concluso suggerendo: “alla luce di quanto esposto si ritiene di suggerire l'affidamento condiviso, perché è risultata perfettamente in CP_1 grado di comprendere e compiere delle scelte riguardanti la FI. Per fare ciò è necessario, dal momento che le due non si frequentano, che venga costantemente CP_1 Per_ messa al corrente da di tutto quello che riguarda . Sarebbe auspicabile, CP_2 nondimeno, che il Padre e la madre della minore avviassero una comunicazione regolare Per_ proprio su come ha trascorso la settimana, anche in termini di come la stessa appare (ovviamente agli occhi del padre) da un punto di vista di atteggiamento pico- Per_ affettivo……si ritiene opportuno che riprenda il percorso già iniziato con il dr.
, dal momento che stava dando dei risultati positivi in termini di alleanza tra CP_3 la ragazza e il terapeuta. Altrettanto importante è che venga presa in carico l'intera famiglia, intendendo con questo che l'intervento rivolto alla minore sia una componente di un lavoro sistemico. A questo proposito le parti si sono impegnate a partecipare a un percorso di mediazione rivolto alla coppia genitoriale, nonché a occuparsi anche della propria crescita individuale nell'ambito di una psicoterapia individuale dedicata.”
All'esito dell'ascolto diretto della minore avvenuto dopo il termine della CTU ed alla presenza della consulente, quali ausiliaria della Presidente delegata (cfr. supra) la CTU ha rilevato “che la minore è matura ed attendibile nel suo racconto e che manifesta una profonda sofferenza, che probabilmente la madre non riesce a valutare, mentre il padre non riesce, anche con il linguaggio non verbale, a trasmettere alla FI una visione positiva della madre.”
All'esito di un approfondito confronto tra le parti, con l'ausilio della CTU , entrambi i genitori hanno rappresentato di voler proseguire negli interventi per recuperare la frattura tra madre e minore. La ricorrente si è dichiarata disponibile a formulare delle scuse alla FI per raccogliere la di lei richiesta di essere ascoltata nella sua sofferenza, il padre si è dichiarato disponibile a incontri tra lui la minore e la ricorrente in luoghi pubblici o aperti al pubblico (per es. partite di basket o calcio) (senza ulteriori componenti delle nuove famiglie) al fine di far percepire a la ripresa del dialogo tra i genitori. Sono Per_1 ripresi i percorsi di sostegno psicologico per la minore ed è stato tentato un percorso di mediazione familiare.
Al termine di giudizio entrambi questi percorsi hanno avuto esito non positivo avendo la minore rifiutato di perseguire nel percorso psicologico e la mediazione familiare non avendo avuto esito positivo.
8 Tuttavia, si sono registrati timidi miglioramenti perché ha accettato di vedere la Per_1 madre seppure alla presenza del padre, in luoghi pubblici e per lassi temporali molto limitati, tanto che i difensori delle parti hanno entrambi chiesto di riservare la decisione al Collegio senza tentare ulteriori interventi.
Nelle comparse conclusionali la parte ricorrente ha di nuovo lamentato un rallentamento delle frequentazioni (prima avvenuta con cadenza settimanale anche se per lassi temporali brevi, senza che la minore scendesse dall'auto del padre), temendo che la cessazione del giudizio possa interrompere la timida apertura, chiedendo pertanto eventualmente di rimettere la casa sul ruolo richiesta alla quale la controparte si è opposta.
Il Collegio ritiene che al momento sia preferibile cercare di responsabilizzare i genitori nel seguire il percorso che la CTU ha delineato, ammonendo entrambi che nel caso in cui le frequentazioni madre FI dovessero di nuovo interrompersi, in un eventuale successivo giudizio potranno essere assunti provvedimenti ex art. 473 bis.39 c.p.c. ovvero limitazioni della responsabilità genitoriali a carico di entrambi genitori, in considerazione del concreto rischio evolutivo che corre la minore in conseguenza della completa cessazione dei contatti con la madre.
Al fine di fornire una cornice che, sia pure elastica, non rimetta alla mera volontà della minore la scelta del se vedere o meno la madre (dovendo segnalare come anche a voler considerare come vere le affermazioni della FI quanto alle ragioni a sostegno del rifiuto, emergono isolati episodi di condotte disfunzionali della madre, non certo tali da giustificare la competa “cancellazione” della figura materna) il Collegio ritiene di dover modificare i provvedimenti vigenti prevedendo che la FI sia collocata in via prevalente presso l'abitazione del padre, con frequentazione della madre con cadenza di almeno una volta a settimana anche alla presenza del padre, nel giorno stabilito di comune accoro tra le parti e in mancanza di accordo la domenica pomeriggio dalle ore 16,00 alle ore 19,00.
La madre qualora non dovesse riuscire a riprendere le relazioni con la FI neppure con queste limitate modalità, potrà rivolgersi al Servizio Sociale del Comune di Orvieto che dovrà organizzare incontri in spazio neutro madre FI per almeno una volta alla settimana secondo il calendario che sarà redatto dal responsabile del servizio. I responsabili del servizio in caso di condotte dei genitori pregiudizievoli per la minore, ovvero di opposizione agli incontri, dovranno segnalare la situazione al giudice procedente (in caso di pendenza del presente procedimento) ovvero nel caso di sua definizione al Pubblico Ministero presso il Tribunale per i Minorenni per le valutazioni di competenza.
Il Collegio ritiene di adottare questa disposizione al fine di far comprendere ad entrambi i genitori come la scelta di di “cancellare” la madre, senza che siano state provate Per_1 gravi condotte poste in essere dalla in danno della FI, costituisce un potenziale CP_1
9 grave rischio evolutivo per la ragazza che impone il massimo sforzo per una ripresa dei rapporti che seppure in modalità ridotte , non comportino la totale interruzione. Sforzo che dovrebbe passare in primo luogo nella piena ripresa della comunicazione tra i genitori e in una loro alleanza per il benessere della FI. A tal fine le nuove figure familiari (in particolare la compagna del resistente) dovrebbero essere ricondotte al loro corretto ruolo, di adulti, sicuramente e correttamente legati affettivamente alla minore, ma che non devono mai sostituire la figura genitoriale, dovendo pertanto essere evitata la loro presenza in contesti nei quali è prevista la presenza dei genitori. Poiché mentre in una situazione “fisiologica” di famiglia allargata la presenza di tutti gli adulti che sono presenti nella vita del minore (anche se non parenti) nei contesti sociali (si pensi alle cerimonie della minore, alle feste di compleanno, alle recite scolastiche, agli eventi sportivi etc.) è sicuramente arricchente, in una situazione come quella in esame la presenza dei nuovi compagni dei genitori finisce per essere causa di tensione e di disorientamento della minore, in una situazione nella quale nessuno dei genitori ha subito limitazioni della responsabilità genitoriale.
Le spese di giudizio devono essere compensate in considerazione delle ragioni della decisione e della materia trattata. Le spese di CTU liquidate con separato decreto devono essere poste definitivamente a carico delle parti nella misura del 50% ciascuno.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, a parziale modifica delle modalità di affidamento della FI minore delle parti, indicate nelle condizioni della negoziazione assistita con la quale è stato disposto lo scioglimento del matrimonio, fermo il resto:
dispone che la FI sarà collocata in via prevalente presso l'abitazione del padre, con frequentazione della madre con cadenza di almeno una volta a settimana anche alla presenza del padre, nel giorno stabilito di comune accoro tra i genitori, tenendo conto degli impegni della minore, e in mancanza di accordo ogni domenica pomeriggio dalle ore 16,00 alle ore 19,00;
la madre qualora non dovesse riuscire a riprendere le relazioni con la FI neppure con queste limitate modalità, potrà rivolgersi al servizio sociale del Comune di Orvieto che dovrà organizzare incontri in spazio neutro madre FI per almeno una volta alla settimana secondo il calendario che sarà redatto dal responsabile del servizio.
ammonisce i genitori a tenere le ulteriori condotte indicate in parte motiva;
compensa tra le parti le spese di giudizio, pone definitivamente a carico delle parti nella misura del 50% ciascuno le spese di CTU come liquidate con separato decreto.
Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti ed al Servizio Sociale del
[...]
. I responsabili del servizio sociale in caso di condotte dei genitori CP_4
10 pregiudizievoli per la minore, ovvero di opposizione della minore agli incontri con la madre, dovranno segnalare la situazione al giudice procedente (in caso di pendenza del presente procedimento) ovvero nel caso di sua definizione al Pubblico Ministero presso il Tribunale per i Minorenni per le valutazioni di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 10 dicembre 2025
Presidente est.
Dr.ssa Monica Velletti
11
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERNI Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: Dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel. Dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice Dott.ssa ELISA IACONE Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 172 /2024, promossa da:
, nata a [...] il [...] con il patrocinio CP_1 dell'avv. PACCIARINI ANNA MARIA parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...] , con il patrocinio Controparte_2 dell'avv. FERRARA ESTER e dall'Avv. FERRARA RENATO parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: DOMANDA PER LA MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI DIVORZIO
CONCLUSIONI: come in atti
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato in data 29.1.2024, esponendo di aver contratto CP_1 matrimonio con il 03.09.2011, e che dalla unione è nata in [...] Controparte_2
16.08.2012 la FI , e che le parti si separavano con separazione consensuale Per_1 omologata il 04. 02.2020, per poi redigere in data 02.03 2021 accordo di negoziazione assistita per lo scioglimento di matrimonio, con visto della Procura del 12.03.2021, che prevedeva quali modalità dell'affidamento della FI, l'affido condiviso con collocamento paritario della stessa presso la madre ed il padre, pur mantenendo la residenza presso la casa coniugale, prevedendo che la FI avrebbe trascorso quattro giorni, compreso il pernottamento, presso la casa del padre e i rimanenti tre giorni presso la madre, con rotazione settimane dei pernotti e dei giorni già concordata tra i genitori, con suddivisione dei periodi festivi e mantenimento diretto della minore, con suddivisione al 50% tra le parti delle spese straordinarie, prevedendo che qualora non fosse stato possibile mantenere tali accordi, con collocazione paritaria, il genitore non collocatario avrebbe corrisposto all'altro € 250,00 per il mantenimento della minore, ha evidenziato il sopraggiungere di rilevanti difficoltà nelle relazioni con la FI. In particolare, la ricorrente ha esposto:
- che nelle fasi iniziali della separazione non si erano verificate difficoltà nella gestione condivisa e sostanzialmente paritetica della minore, riuscendo i genitori a dialogare e collaborare;
- che entrambi hanno poi ricostituito diversi nuclei famigliari: la ricorrente con nuovo compagno con nascita, nel 2021, di figlio secondogenito, il resistente con nuova campagna, poi divenuta coniuge, con nascita di una seconda FI, nel 2021, e di un terzo figlio, nel 2024;
- che, a partire dal febbraio 2020, sarebbero iniziate difficoltà nelle frequentazioni madre FI poiché la bimba avrebbe opposto resistenze a recarsi dalla madre nei giorni previsti;
-che, secondo le allegazioni della ricorrente, questa situazione si sarebbe verificata dopo l'istaurazione da parte del padre della convivenza con la nuova compagna, poiché la minore avrebbe iniziato a chiamare la stessa “mamma” anche nei massaggi social, ed in occasioni pubbliche (come il matrimonio del padre), a ricevere continui messaggi da parte di questa donna quando era presso la madre, diffondere fotografie sui social (anche senza il consenso della ricorrente) con effusioni inopportune tra una bambina a la campagna del padre (come, ad esempio, baci sulla bocca, baci sul ventre della donna in attesa del figlio etc.);
- che la minore avrebbe interrotto ogni rapporto anche con il fratello nato dalla nuova unione della madre, con il nuovo compagno della stessa con il quale in passato aveva un positivo rapporto, e con tutti i partenti del ramo paterno;
- che a causa dell'aggravarsi della situazione i rapporti madre FI sarebbero completamente cessati dal 2023 salvi sporadici contatti e che i tentativi istaurati, quali l'intervento di un sostegno psicologico per la minore e per le parti, non avrebbero sortito alcun effetto positivo;
tanto premesso la ricorrente ha chiesto che accertati i comportamenti ostacolanti alla genitorialità da parte del nei confronti della ricorrente, venissero assunti i CP_2
2 provvedimenti opportuni al ripristino dei rapporti tra la minore , la madre e i parenti Per_1 del ramo materno, con richiesta di disporre CTU. Si è costituito che pur confermando la ferma scelta della FI di Controparte_2 interrompere ogni frequentazione con la madre, ha contestando quanto allegato dalla controparte in merito alle ragioni della scelta operata dalla minore. In particolare, il resistente ha negato che la FI avrebbe iniziato ad avere difficoltà con la madre a causa della presenza della nuova compagna dello stesso resistente, sottolineando come al contrario i rapporti tra la minore e la madre non sarebbero mai stati particolarmente positivi, avendo la minore da sempre istaurato un rapporto privilegiato con il padre. La situazione sarebbe precipitata quando la minore avrebbe scoperto, per caso, avendo accesso al cellulare della madre l'istaurazione della nuova relazione della stessa con un amico di famiglia, sentendo così di non essere stata resa edotta di una scelta tanto importante operata dalla madre da tempo, e ciò al contrario della condotta avuta dal resistente che avrebbe introdotto immediatamente la nuova compagna, ora consorte nella vita della FI. Inoltre la minore, avrebbe nel medesimo contesto preso visione di immagini della nuova campagna del padre, sul cellulare della madre, con commenti volgari e negativi. La minore avrebbe, poi, riferito di essere stata apostrofata dalla madre con parole offensive e denigratorie quali “sei marcia dentro”, e destinataria di comportamenti aggressivi quali spintonamenti e un calcio, lamentando la minore di aver constatato l'abuso da parte della madre di sostanze alcoliche. La ricorrente in molte occasioni avrebbe preferito privilegiare propri impegni personali (sportivi, di viaggio) rispetto ad incontri e ad impegni con la minore causando nella stessa frustrazione, avendo infine la bambina riferito di aver assistito in alcune occasioni a liti tra la madre e il nuovo compagno con frasi aggressive e lancio di oggetti da parte nella madre nei confronti del nuovo compagno. Il resistente ha lamentato la mancata contribuzione della madre alle necessità di mantenimento della minore anche dopo il prolungato trasferimento presso l'abitazione paterna, con mancata ottemperanza all'obbligo di corrispondere € 250 mensili con previsto negli accordi di divorzio, in caso di cessazione del collocamento paritetico. Il resistente ha negato che la propria attuale campagna abbia tenuto condotte tendenti a sostituire la figura materna, evidenziano esclusivamente l'ottimo rapporto istaurato tra la donna e la bambina, senza inversioni di ruoli, sottolineando i numerosi tentativi fatti dallo stesso resistente con la nuova compagna per cercare di organizzare occasioni in cui coinvolgere entrambe le famiglie, trovando invece la forte resistenza della ricorrente, e di aver attivato percorsi psicologici per sostenere la FI, segnalando l'opposizione della ricorrente alla richiesta della minore di rivolgersi allo sportello di ascolto attivato presso la scuola. Tanto premesso, il resistente ha chiesto il rigetto delle richieste della controparte, con richiesta di disporre l'ascolto diretto della minore, ed opposizione a disporre CTU.
All'udienza del 4.3.2024 sono comparse le parti dichiarando: di risiedere in Lubriano (VT), in immobile di proprietà del compagno, CP_1 di percepire reddito netto mensile di circa 1800/1900; di risiedere in Porano, in immobile in comodato d'uso di Controparte_2 proprietà degli attuali suoceri, di percepire reddito mensile medio di euro 3000 circa.
3 All'esito dell'udienza preso atto del perdurare della sostanziale interruzione delle frequentazioni madre FI è stata disposta CTU.
All'esito della CTU le parti hanno aderito a seguire i percorsi dalla stessa suggeriti (ripresa del percorso psicologico precedentemente istaurato per la minore con professionista risultato di gradimento della stessa, percorso di mediazione familiare tra le parti).
Alle successive udienza è stato disposto l'ascolto diretto della minore alla presenza della nominata CTU, e sono stati acquisiti gli esiti degli accertamenti presso il SERD compiuti dalla (che hanno attestato l'assenza di dipendenza dall'alcool) e preso atto della CP_1 sostanziale cessazione dei percorsi, e di una tenue ripresa delle frequentazioni madre FI (con incontri al di fuori delle abitazioni della parti alla presenza del padre) la decisione è stata rimessa al Collegio, acquisite le conclusioni del PM in data 24.10.2025.
All'esito degli accertamenti compiuti è emerso un quadro complesso, con rilevanti criticità, che trovano la loro genesi nel comportamento di entrambi i genitori.
La ricorrente tende a ricondurre la distanza affettiva della FI da sé, alla creazione da parte del resistente di un nuovo nucleo familiare, con comportamenti della nuova compagna del di sostanziale sostituzione della figura materna;
la minore al CP_2 fine di soddisfare il desiderio del padre e della di lui consorte si sarebbe allontanata sempre di più dalla madre motivando questo allontanamento sulla base di motivazioni (aggressività, uso dell'alcool) infondate secondo la Il resistente ha affermano la CP_1 genuina resistenza della minore a non volersi recare dalla madre riferendo quanto riportato dalla minore in merito a comportamenti aggressivi in suo danno da parte della genitrice (strattonamenti, un calcio, denigrazioni), ed ad un clima di aggressività presente nel nuovo nucleo familiare della madre (poiché alche tra la e il di lei compagno vi CP_1 sarebbero state condotte analoghe).
Preliminarmente occorre precisare che dagli accertamenti compiuti, nessun abuso di alcool da parte della è stato riscontrato dal SERD. Sarebbe pertanto opportuno che CP_1 il padre rappresentasse alla FI che il di lei sospetto (riportato anche durante l'ascolto) è privo di riscontri.
Nel corso dell'ascolto diretto la minore ha dichiarato: “Ad agosto faccio 13 anni, faccio la 2 media a Ciconia (fraz. di Orvieto) gioco a basket;
a scuola vado abbastanza bene, mi piacciono le materie scientifiche, ed educazione fisica. Da grande ancora non so cosa vorrò fare;
alle superiori mi piacerebbe fare il linguistico perchè mi piacciono le lingue;
vivo a casa di papà, la mattina mi sveglio e vado a scuola con il pulmino, dopo scuola ritorno con il pulmino poi alcuni giorni vado a basket (lunedì, martedì', mercoledì e venerdì, però alcune volte il martedì non vado); facciamo le partite, dipende dal campionato, quest'anno nell'under 14 le abbiamo vinte tutte tranne 1 e invece all'under
4 15 il contrario;
con BO ho un rapporto bello da quando ero piccola sono sempre stata legata. Con mamma da piccola ero abbastanza legata ma adesso il rapporto quasi non ce l'ho. Quando si sono separati avevo 5-6 anni e facevo 3 giorni con mamma e 3 giorni con BO;
quando papà si è messo con EL ho iniziato ad avere con lei un bel rapporto, mi portava al cinema;
un giorno ero in bagno e avevo il telefono di mamma e ho iniziato a vedere dei sms con scritto “ti amo” diretti a mia madre da parte di un signore che conoscevo, che era amico di papà, poi ho visto uno screenshot del compleanno di EL con commenti con emoji che vomitavano (avevo 8-9 anni). Successivamente ho cambiato casa sia di mamma che di papà.” Interviene a questo punto la dott.ssa Valeria di Loreto, nominata quale ausiliaria del giudice per l'ascolto, riprende l'ascolto:
“La mamma inizia ad essere un po' violenta e ho deciso di stare con il BO, c'era sempre qualcosa (una volta perché dovevo fare i compiti ma avevo dimenticato il libro dal BO ma mamma non voleva che lo chiamassi, lei si è arrabbiata, e mi ha tirato il telefono, è inciampata perché dietro c'erano i giochi di , si è alzata, dal divano e Per_2 mia ha tirato un calcio urlandomi di andare in camera mia), questa è stata l'ultima volta che ci sono stata. Tante volte sono successe queste cose. un giorno eravamo a cena e ha iniziato a piangere, mi ha iniziato a dire che ero marcia dentro, che ero una stronza come il mio BO, mi diceva “tu sai tutto, quello stronzo del tuo BO ti ha detto tutto”, io chiedono cosa si riferisse;
che ero marcia dentro me lo ha detto in diverse occasioni. Quando faceva così io andavo in camera e stavo li, in realtà ci stavo sempre. Io ci ho parlato tante tantissime volte, ma ogni volta mi diceva che ero matta, riferendosi quella volta del divano mi ha detto che ero io ad averla spinta. Non abito con mamma da circa 2 anni (fine 2023) e non vedo mamma dall'ultimo incontro con lo psicologo (forse gennaio 2025 prima delle vacanze), gli incontri con lo psicologo non servivano a nulla, mi diceva sempre che ero matta, questi incontri erano una perdita di tempo e non ho voluto più farli;
lei diceva anche allo psicologo che non ha nulla di cui scusarsi, che ero matta. Con papà tutto bene, lui è una persona tanto tanto buona, si arrabbia difficilmente ma quando lo fa lo fa sul serio, è solare, simpatico, a volte fa delle battute che fanno ridere solo lui;
mamma è una persona fredda, molto sportiva (fa padel , corre, spinning, già da piccola era molto sportiva) insegna spinning in una palestra. Con mio fratello l'ultima volta che ci son stata era piccolo, non camminava, non ho rapporti perché non l'ho visto molto, non mi manca non avendo avuti rapporti, non mi manca per questo. I nonni materni abitano: nonno a Gorizia e NN non lo so;
già da prima li vedevo poco massimo una volta l'anno. NN mi ha anche bloccata perché diceva che a me non fregava niente di lei. NO quando ero piccola mi portava in un parco poi non l'ho più visto e mi ha scritto una volta dicendo che non dovevo arrabbiarmi con mamma per le cose del tribunale però mi è dispiaciuto;
non mi hanno più scritto;
non c'era molto rapporto neanche prima. Con i nonni paterni sto spesso da loro, sto a cena e anche con gli zii e i miei cugini con loro ho un bel rapporto, ci gioco;
anche i genitori di EL mi trattano bene, spesso sto da loro ci dormo, mi fanno molti regali, io sento i genitori di EL come fossero miei nonni e mi trattano come i nonni paterni. Anche con ho Per_3 un bel rapporto. Mamma ha avuto tante occasioni per riavvicinarsi a me anche con gli incontri che abbiamo fatto, anche a casa;
anche papà le ha chiesto degli incontri, una
5 volta tempo fa le abbiamo chiesto di andare a mangiare la pizza ma non è venuta perchè doveva andare in palestra;
una cosa che ha sempre rinnegato è che ha sempre bevuto, quando andavamo a fare la spesa comprava sempre le casse di Tennet's, anche dopo cena beveva, a pranzo e cena anche. Io mi ricordo che spesso quando c'erano queste litigate era perché aveva bevuto ed era nervosa, io notavo questa cosa in lei. Beveva molto ma andava anche a correre. Davanti allo psicologo con mamma abbiamo fatto due incontri, solo al 2° sono andato via prima ma anche il 1° non è andato bene.”. La dott.ssa Di Loreto interviene chiedendo se la madre riconoscesse di aver sbagliato e si Per_ scusasse che effetto potrebbe avere e risponde che le risponderebbe per messaggio Per_ se la madre le scrivesse. La Presidente inviata a a immaginare cosa potrebbe seguire questi scambi di messaggi: La minore risponde: “Io sto bene così, come tutti i giorni. Non sarebbe possibile per me andare con mamma, non riesco a immaginarmi in quella casa perché ho paura che lei rifaccia quelle cose, adesso non so neanche dove abita. Non mi piacerebbe andare da qualche parte solo io e mamma tipo cinema o partite di basket” Per_ La Presidente del. invita a riferire di ricordi positivo con la mamma: “Una cosa bella che mi ricordo è che avevamo fatto un quadro (avevo 8-9 anni) perché mia madre ama disegnare, non so dove sia il quadro;
poi andavamo a sciare, ma non mi ricordo che mi portasse al parco, non penso lo abbia fatto” Per_ La Presidente del. invita a riferire di ricordi positivo con il padre: “Non penso neanche il BO mi abbia portato al parco, o almeno io non lo ricordo. Ma con papà ricordo tante cose belle anche quando siamo andati a sciare, quando abbiamo visto insieme tutta la saga di quando siamo andati allo stadio a San Siro a vedere Persona_4 la partita del Milan di cui sono tifosa;
i bei ricordi recenti sono tutti con papà”.
Nel verbale si dà atto che: “Durante l'ascolto la minore è apparsa congruente, coerente, ha avuto qualche esitazione nel riferire del rapporto con la madre, apparendo comunque provata per la situazione e ferma nella volontà di non voler incontrare la madre per le ragioni esposte e di trovarsi bene con il padre e con la nuova famiglia dello stesso.”.
Le difficoltà del nucleo familiare sono state delineate nella CTU, le cui conclusioni sono pienamente condivise in quanto scevre da vizi logico argomentativi nella parte in cui si evidenzia come: “Entrambi hanno avuto comportamenti reciprocamente disconfermanti che hanno esposto la FI alla conflittualità esistente tra loro. mostrandosi CP_1 giudicante verso la nuova compagna di e rispetto al modo in cui lui si stava CP_2 ponendo nella loro relazione;
assumendo un atteggiamento compiacente verso CP_2
EL, confermando così le impressioni di e mancando di compiere il necessario CP_1 passaggio tra tempo esclusivo trascorso nella triade a tempo esclusivo da iniziare a Per_ trascorrere con , fermo restando che la comunicazione con la madre della ragazza dovesse rimanere svincolata dal nuovo rapporto sentimentale di .” CP_2
I comportamenti disfunzionali sono emersi all'esito del giudizio dalla lettura dei numerosi messaggi e dalla visione delle numerose immagini (quasi tutte diffusa su social network) dai quali si desume che il padre non ha impedito che la propria compagna
6 assumesse un ruolo “sostitutivo” della in tal senso inequivocabili sono le CP_1 immagini nelle quali si legge la parola “mamma”, con riferimento alla immagine della nuova compagna le padre. La spiegazione inserita nella comparsa di costituzione del resistente con riferimento alla lavagnetta nella quale, durate il matrimonio del era scritta la parola “mamma”, lavagna che doveva essere portata dalla FI CP_2 secondogenita del resistente e della nuova compagna e solo per caso ritratta nelle mani di , non supera la presenza di numerosissime altre foto (cfr. allegati al ricorso Per_1 introduttivo) in cui il riferimento è inequivocabilmente diretto da alla compagna Per_1 del padre. Emerge, inoltre, dai messaggi in atti una presenza quasi “ossessiva” del padre e della nuova compagna nella messaggistica diretta alla minore, con impossibilità per la stessa di mantenere una spazio riservato di permanenza con la madre (quando le relazioni non erano ancora interrotte). Un genitore dotato di congrue competenze genitoriali deve essere in grado di astenersi da manifestazioni continue del proprio affetto, che più che generare sicurezza nel minore, generano ansia e necessità per il figlio di rassicurare il genitore della propria “fedeltà” anche in caso di assenza. Quando poi come nel caso di specie questo comportamento non è esteso solo al padre anche alla sua nuova consorte deve necessariamente ritenersi che la condotta del genitore affettivamente maggiormente legato alla FI, sia disfunzionale, poiché finalizzata ad attrarre anche a livello
“inconscio” la FI nel nuovo nucleo familiare con esclusione di quello materno.
Ma parimenti rilevati le disfunzionalità genitoriali della madre che non appare in grado di sintonizzarsi sulle esigenze affettive della FI. Dalla lettura della copiosa messaggistica depositata dalla parte resistente emerge come spesso la abbia CP_1 anteposto proprie necessità (viaggi, partite) a quella della FI, declinando inviti formulati dal resistente per cercare di riprendere le relazioni, non facendo sentire la FI il centro dei propri interessi. La inoltre non appare in grado di porsi in posizione CP_1 di ascolto attivo della FI, quando nel ricostruire episodi dolorosi per la minore (come la discussione all'esito della quale secondo la bambina la madre la avrebbe strattonata e colpita con un calcio) pur confermando l'esistenza di un diverbio, ha negato quanto riferito dalla FI senza cercare di comprendere il malessere della ragazza. La ricorrente, infine, non ha contestato di aver proferito nei confronti della FI frasi altamente denigratorie, che in un contesto come quello descritto, con pregressa compromissione dei rapporti madre FI, non avrebbero dovuto essere pronunciate o se pronunciate avrebbero imposto immediate scuse da parte della madre.
La CTU ha evidenziato come: “fino a questo momento entrambi abbiano commesso Per_ l'errore di anteporre i propri bisogni a quelli di anche quando questo poteva comportare per lei un rischio evolutivo.” Nella consulenza viene segnato come anche se al momento non mostra, di sperimentare disagio psicologico clinicamente Per_1 significativo, si trova in una condizione di rischio evolutivo grave” ciò in quanto si Per_ ritiene che sia esposta a un importante rischio evolutivo, come accade ai figli che
“decidono” di recidere il legame con un genitore: sviluppo di un falso sé, comportamenti manipolatori, perdita del rispetto dell'autorità, triangolazione, distorsione della realtà familiare, affettività ambivalente (Lavadera, 2012 e Montecchi, 2016). Al momento la
7 ragazza è lontana dalla manifestazione di questa sintomatologia, che deve comunque essere presa in considerazione come effettiva possibilità, anche se in termini prognostici si può dire che l'ottima dotazione della minore rappresenti un detonatore del rischio e un fattore predittivo della sua capacità di rivedere la propria posizione. E' quindi Per_ importante che vengano poste in essere tutte le misure atte a far sì che possa accedere appieno e implementare le risorse utili a questo fine.”.
All'esito della CTU la consulente ha concluso suggerendo: “alla luce di quanto esposto si ritiene di suggerire l'affidamento condiviso, perché è risultata perfettamente in CP_1 grado di comprendere e compiere delle scelte riguardanti la FI. Per fare ciò è necessario, dal momento che le due non si frequentano, che venga costantemente CP_1 Per_ messa al corrente da di tutto quello che riguarda . Sarebbe auspicabile, CP_2 nondimeno, che il Padre e la madre della minore avviassero una comunicazione regolare Per_ proprio su come ha trascorso la settimana, anche in termini di come la stessa appare (ovviamente agli occhi del padre) da un punto di vista di atteggiamento pico- Per_ affettivo……si ritiene opportuno che riprenda il percorso già iniziato con il dr.
, dal momento che stava dando dei risultati positivi in termini di alleanza tra CP_3 la ragazza e il terapeuta. Altrettanto importante è che venga presa in carico l'intera famiglia, intendendo con questo che l'intervento rivolto alla minore sia una componente di un lavoro sistemico. A questo proposito le parti si sono impegnate a partecipare a un percorso di mediazione rivolto alla coppia genitoriale, nonché a occuparsi anche della propria crescita individuale nell'ambito di una psicoterapia individuale dedicata.”
All'esito dell'ascolto diretto della minore avvenuto dopo il termine della CTU ed alla presenza della consulente, quali ausiliaria della Presidente delegata (cfr. supra) la CTU ha rilevato “che la minore è matura ed attendibile nel suo racconto e che manifesta una profonda sofferenza, che probabilmente la madre non riesce a valutare, mentre il padre non riesce, anche con il linguaggio non verbale, a trasmettere alla FI una visione positiva della madre.”
All'esito di un approfondito confronto tra le parti, con l'ausilio della CTU , entrambi i genitori hanno rappresentato di voler proseguire negli interventi per recuperare la frattura tra madre e minore. La ricorrente si è dichiarata disponibile a formulare delle scuse alla FI per raccogliere la di lei richiesta di essere ascoltata nella sua sofferenza, il padre si è dichiarato disponibile a incontri tra lui la minore e la ricorrente in luoghi pubblici o aperti al pubblico (per es. partite di basket o calcio) (senza ulteriori componenti delle nuove famiglie) al fine di far percepire a la ripresa del dialogo tra i genitori. Sono Per_1 ripresi i percorsi di sostegno psicologico per la minore ed è stato tentato un percorso di mediazione familiare.
Al termine di giudizio entrambi questi percorsi hanno avuto esito non positivo avendo la minore rifiutato di perseguire nel percorso psicologico e la mediazione familiare non avendo avuto esito positivo.
8 Tuttavia, si sono registrati timidi miglioramenti perché ha accettato di vedere la Per_1 madre seppure alla presenza del padre, in luoghi pubblici e per lassi temporali molto limitati, tanto che i difensori delle parti hanno entrambi chiesto di riservare la decisione al Collegio senza tentare ulteriori interventi.
Nelle comparse conclusionali la parte ricorrente ha di nuovo lamentato un rallentamento delle frequentazioni (prima avvenuta con cadenza settimanale anche se per lassi temporali brevi, senza che la minore scendesse dall'auto del padre), temendo che la cessazione del giudizio possa interrompere la timida apertura, chiedendo pertanto eventualmente di rimettere la casa sul ruolo richiesta alla quale la controparte si è opposta.
Il Collegio ritiene che al momento sia preferibile cercare di responsabilizzare i genitori nel seguire il percorso che la CTU ha delineato, ammonendo entrambi che nel caso in cui le frequentazioni madre FI dovessero di nuovo interrompersi, in un eventuale successivo giudizio potranno essere assunti provvedimenti ex art. 473 bis.39 c.p.c. ovvero limitazioni della responsabilità genitoriali a carico di entrambi genitori, in considerazione del concreto rischio evolutivo che corre la minore in conseguenza della completa cessazione dei contatti con la madre.
Al fine di fornire una cornice che, sia pure elastica, non rimetta alla mera volontà della minore la scelta del se vedere o meno la madre (dovendo segnalare come anche a voler considerare come vere le affermazioni della FI quanto alle ragioni a sostegno del rifiuto, emergono isolati episodi di condotte disfunzionali della madre, non certo tali da giustificare la competa “cancellazione” della figura materna) il Collegio ritiene di dover modificare i provvedimenti vigenti prevedendo che la FI sia collocata in via prevalente presso l'abitazione del padre, con frequentazione della madre con cadenza di almeno una volta a settimana anche alla presenza del padre, nel giorno stabilito di comune accoro tra le parti e in mancanza di accordo la domenica pomeriggio dalle ore 16,00 alle ore 19,00.
La madre qualora non dovesse riuscire a riprendere le relazioni con la FI neppure con queste limitate modalità, potrà rivolgersi al Servizio Sociale del Comune di Orvieto che dovrà organizzare incontri in spazio neutro madre FI per almeno una volta alla settimana secondo il calendario che sarà redatto dal responsabile del servizio. I responsabili del servizio in caso di condotte dei genitori pregiudizievoli per la minore, ovvero di opposizione agli incontri, dovranno segnalare la situazione al giudice procedente (in caso di pendenza del presente procedimento) ovvero nel caso di sua definizione al Pubblico Ministero presso il Tribunale per i Minorenni per le valutazioni di competenza.
Il Collegio ritiene di adottare questa disposizione al fine di far comprendere ad entrambi i genitori come la scelta di di “cancellare” la madre, senza che siano state provate Per_1 gravi condotte poste in essere dalla in danno della FI, costituisce un potenziale CP_1
9 grave rischio evolutivo per la ragazza che impone il massimo sforzo per una ripresa dei rapporti che seppure in modalità ridotte , non comportino la totale interruzione. Sforzo che dovrebbe passare in primo luogo nella piena ripresa della comunicazione tra i genitori e in una loro alleanza per il benessere della FI. A tal fine le nuove figure familiari (in particolare la compagna del resistente) dovrebbero essere ricondotte al loro corretto ruolo, di adulti, sicuramente e correttamente legati affettivamente alla minore, ma che non devono mai sostituire la figura genitoriale, dovendo pertanto essere evitata la loro presenza in contesti nei quali è prevista la presenza dei genitori. Poiché mentre in una situazione “fisiologica” di famiglia allargata la presenza di tutti gli adulti che sono presenti nella vita del minore (anche se non parenti) nei contesti sociali (si pensi alle cerimonie della minore, alle feste di compleanno, alle recite scolastiche, agli eventi sportivi etc.) è sicuramente arricchente, in una situazione come quella in esame la presenza dei nuovi compagni dei genitori finisce per essere causa di tensione e di disorientamento della minore, in una situazione nella quale nessuno dei genitori ha subito limitazioni della responsabilità genitoriale.
Le spese di giudizio devono essere compensate in considerazione delle ragioni della decisione e della materia trattata. Le spese di CTU liquidate con separato decreto devono essere poste definitivamente a carico delle parti nella misura del 50% ciascuno.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, a parziale modifica delle modalità di affidamento della FI minore delle parti, indicate nelle condizioni della negoziazione assistita con la quale è stato disposto lo scioglimento del matrimonio, fermo il resto:
dispone che la FI sarà collocata in via prevalente presso l'abitazione del padre, con frequentazione della madre con cadenza di almeno una volta a settimana anche alla presenza del padre, nel giorno stabilito di comune accoro tra i genitori, tenendo conto degli impegni della minore, e in mancanza di accordo ogni domenica pomeriggio dalle ore 16,00 alle ore 19,00;
la madre qualora non dovesse riuscire a riprendere le relazioni con la FI neppure con queste limitate modalità, potrà rivolgersi al servizio sociale del Comune di Orvieto che dovrà organizzare incontri in spazio neutro madre FI per almeno una volta alla settimana secondo il calendario che sarà redatto dal responsabile del servizio.
ammonisce i genitori a tenere le ulteriori condotte indicate in parte motiva;
compensa tra le parti le spese di giudizio, pone definitivamente a carico delle parti nella misura del 50% ciascuno le spese di CTU come liquidate con separato decreto.
Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti ed al Servizio Sociale del
[...]
. I responsabili del servizio sociale in caso di condotte dei genitori CP_4
10 pregiudizievoli per la minore, ovvero di opposizione della minore agli incontri con la madre, dovranno segnalare la situazione al giudice procedente (in caso di pendenza del presente procedimento) ovvero nel caso di sua definizione al Pubblico Ministero presso il Tribunale per i Minorenni per le valutazioni di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 10 dicembre 2025
Presidente est.
Dr.ssa Monica Velletti
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