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Sentenza 12 aprile 2025
Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 12/04/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
- Collegio di Lavoro -
composta dai Signori Magistrati
Dott. Lucio Benvegnù - Presidente -
Dott. Giuliano Berardi - Consigliere -
Dott. Andrea Doardo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 84 del Ruolo 2024, promossa in questa sede con ricorso ex art. 433 c.p.c. depositato in data 17 luglio 2024
da
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
rappresentata e difesa dagli Avv. Massimiliano Marinelli e Antonino Colomba per mandato alle liti esteso su documento informatico separato ai sensi dell'art. 83,
comma 3, c.p.c.
appellante
contro
, rappresentato e difeso dagli Avv. Controparte_1
PA Bonetti e Luca Iero per procure generali alle liti del 21 luglio 2015 a rogito del notaio di Roma, rep. n. 80974/21569, elettivamente domiciliato in Persona_1
Trieste presso la propria Sede provinciale appellato - appellante incidentale
nonché
, in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.
Antonella Gerin per procura generale alle liti del 30.07.2024 a rogito notaio Per_2
di Roma rep. n. 93107/28290, elettivamente domiciliato in Trieste presso la propria
Direzione regionale appellato - appellante incidentale
nonché
, in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Trieste per legge appellato
Oggetto della causa: appello avverso la sentenza del Tribunale di Gorizia n. 7/2024,
pubblicata in data 16 gennaio 2024, in punto: obbligo contributivo del datore di lavoro
Conclusioni
Per l'appellante: “Riformare in parte qua con ogni statuizione la sentenza n. 7/2024,
resa inter partes dal Giudice Unico del Lavoro di Gorizia pubblicata il 16 gennaio
2024 oggetto della presente impugnazione, e, per l'effetto, accogliere le domande formulate dalla Società nei ricorsi iscritti al r.g. n. 180/2023 e 227/2023, che si riportano rispettivamente: ritenere e dichiarare non dovute le somme richieste con il
Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n. TS00000/2020-257-01 del
17/12/2020 Protocollo n. 22499 del 23/12/2020, notificato il 30 dicembre 2020, e con il Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n. 2019009213/S01 del
23/12/2020, notificato il 30 dicembre 2020; annullare o, comunque, revocare l'Ordinanza Ingiunzione n. 13 GO/2023, del 27 giugno 2023, con cui è stato ingiunto il pagamento della somma complessiva di euro 9.000,78, dichiarando che l'opponente nulla deve all' per le causali esposte. Con vittoria dei compensi CP_3
professionali per entrambi i gradi di giudizio. Ai fini istruttori, per le ragioni già
esposte nel corpo dell'atto, si ripropongono le istanze contenute nei ricorsi introduttivi dei giudizi di primo grado riuniti: A. Si chiede si essere ammessi a prova
Pag.2 testimoniale diretta sulle seguenti circostanze, tutte precedute dalla locuzione “è vero o non è vero che”, ed emendate da eventuali giudizi che ne inficino l'ammissibilità:
1. Presso il cantiere della Monte Carlo Yacht vengono registrati l'ingresso dei lavoratori e l'uscita, ma non viene registrato l'effettivo inizio della prestazione e le successive sospensioni o interruzioni.
2. Per esigenze legate alla produzione ed alle condizioni del meteo, accade che i lavoratori facciano accesso al cantiere ma non inizino la prestazione o che la sospendano o interrompono senza uscire.
3. Ho
percepito somme aggiuntive rispetto alle competenze economiche riferite al mese di competenza a titolo di arretrati, quale compenso per il lavoro straordinario svolto. 4.
Quando ciò è accaduto, nelle buste paga è riportata la voce arretrati, come nell'allegato n. 3 che mi viene esibito e che riconosco, in quanto i prospetti ivi contenuti sono conformi a quelli elaborati dalla Società nei relativi mesi di competenza ed in mio possesso, in quanto consegnatimi contestualmente. 5.
Riconosco il documento n.
4. che mi viene esibito come conforme a quello da me sottoscritto, in occasione della richiesta di aspettativa.
6. La richiesta di periodi di aspettativa è sorta per esigenze personali alle quali non era possibile far fronte mediante periodi di ferie e sempre su mia iniziativa.
7. A seguito delle richieste contenute nel verbale interlocutorio del 26 agosto 2000, la Società ha adempiuto solo parzialmente, producendo solo parte delle richieste di aspettativa dei lavoratori, in quanto il personale amministrativo ed il consulente del lavoro sono stati posti in quarantena obbligatoria a causa dell'infezione da Covid-19. 8. Tutti i lavoratori della
Società, indipendentemente dalla sede di lavoro prescelta all'atto dell'assunzione,
venivano costantemente inviati presso i cantieri di Ancona, La Spezia, Livorno, Pisa
e NF.
9. L'invio di lavoratori in trasferta è legato alla necessità temporanea di aumentare il numero delle unità in forza presso i vari cantieri al ricorrere di incrementi dell'attività produttiva o di avvalersi di personale con specifiche specializzazioni, non parenti in loco. Ai fini di rito si indicano quali testi: sui capitoli nn. 1 e 2 i sigg. Via Musnig, n. 24 34170 Gorizia Parte_2 CP_4
Via Riela NC Mons, 40 Via Firenze n. 10
[...] Persona_3
Pag.3 55041 OR (LU) Via Mendola n. 78 90100 Palermo Controparte_5
OL MA Via Washington n. 10 07100 Sassari Custode C.da Catena CP_6
n. 57/pt 90036 Misilmeri (PA) Via Piazza del Pozzo n. 4 33100 Udine Parte_3
MO PA Via Enrico Fermi n. 5 91026 Mazara del Vallo (TP) CP_7
C.da Filicusi n. 10 98046 Santa Lucia del Mela Via
[...] Parte_4
Canaletto n. 2 34074 NF (GO) Via Generale Enrico Pezzi Parte_5
n. 2 90100 Palermo Giagenti Calogero Via Liberta' 40 98042 Pace del Mela (ME)
UA AR Via Romana n. 114 34074 NF (GO) LI AR h. Per_4
Via E. Ceriani n. 8 34074 NF (GO) Via F. Petrarca n. 21/a Controparte_8
34074 NF (GO) Via Volta n. 16 34074 NF Persona_5
(GO) Viale Romagna, n. 144 61032 Fano (PU) Controparte_9 Per_6 CP_10
Via G. Randaccio n. 10/d 34074 NF (GO) Via Controparte_11
Redipuglia, n. 78 34077 NC dei Legionari (GO) Via Paladini Controparte_12
Pe Filippo n. 10 90100 Palermo Via G. Leopardi n. 6 34074 Persona_8
NF (GO) Via Conte di Torino n. 20/2 98100 Messina CP_13
Mondi Antonino Via San Cataldo n. 82 98040 Gualtieri CA (ME) CP_14
Via dei Campi n. 45 34077 NC dei legionari (GO) - NO OR
[...]
Via Antonio Gramsci n. 36 90042 ET (PA) Via dei Campi, 45 CP_15
34077 NC dei Legionari (GO) OU HI Viale Marelli n. 264 20099 Sesto
San Giovanni (MI) Via Lago di Como n. 1 61032 Fano (PU) Parte_6
Viale Alessandro Petri n. 21/b 55049 RE (LU) Parte_7 Per_9
Via E. Garau n. 21 07047 TH (SS) Via Acquleia n. 1/b
[...] Persona_10
34074 NF (GO) Via Boito n. 55 34074 NF (GO) CP_16
Viale Martari, snc 84100 Salerno Via delle Catene Persona_11 Parte_8
n. 7 55049 RE (LU) Via Emilio Giani, 118 80070 Parte_9
AC UM GI Via Viocciola n. 12 81030 Sant'arpino (CE) Controparte_17
C/da Gagliardetta n. 138/b Castellamare del golfo Via Aurelia Controparte_18
n. 7512 16038 Santa M. IG (GE) Via Favetti n. 15 34170 Gorizia CP_19
XU IEi Via Aurelia sud 55049 RE (LU) Corso Regina Parte_10
Pag.4 n. 162 10100 Torino Belouardi Hassan Via 25 aprile n. 21 34074 CP_20
NF (GO) Via Generale Cascina n. 5 34170 Gorizia Parte_11
D'agostino Carlo PP Amato Pojiero n. 8 90100 Palermo Idrizoski EL
Piazzale Capitello n. 25 31020 Vidor (TV) Via San Paolino n. Parte_12
136 55100 Lucca Via Alessandro Stucchi n. 18 34170 Gorizia Parte_13
Via Paladini Filippo n.10 90100 Palermo Parisi Giovanni Luca Parte_14
Via GI Pirandello n. 1 98042 Pace del Mela (ME) SA Armen Via IX Giugno
n. 21 34074 NF (GO) Via Chiesa n. 48 61037 Mondolfo Parte_15
(PU) D'atri Simone Via degli Olivi n. 12 61100 Pesaro (PU) RI SQ Via
Marconi n. 105 20010 NO (MI) Flores DI Via Nost. Nonna del rotolo n.
4 90100 Palermo La Mattina Antonio Via Sarzanese Sud n. 562 55054 Massarosa
(LU) Via Fratelli Rosselli int. 2 n. 57 55041 OR (LU) Parte_16
LO SQ A. Via Quintino Sella, n. 10 90045 Cinisi (PA) CP_21
Zona Industriale Aspi ps 50 80100 Napoli Srouri HA Via B. Grazioli (terra n.
4 30100 Venezia SA Minur Via Nove Giugno n. 21 34074 NF (GO)
Via Vittorio Veneto n. 32 34170 Gorizia Yossoufi Bouazza Via Controparte_22
Duca D'Aosta n. 96 34074 NF (GO) Via Salita di corte n. 22/i CP_23
00020 NO (RM) Via 25 aprile n. 52 34074 NF (GO) Persona_12
Via delle vasche n. 4 90040 Capaci (PA) Via Eugenio CP_24 CP_25
LEnis n. 29 34074 NF (GO) Via delle Bartozze Controparte_26
n. 18 34077 NC dei legionari (GO) State Vasile Georgian Via Gel Ben n. 10
34074 NF (GO) SE AN Via Santa Lucia Palazzina n. 110 98100
Messina Troia Vito Viale G. Marconi tdl n. 254 55049 RE (LU) OC
EB Via Roma n. 103 96010 Canicattini BA (SR); sui capitoli nn. 3 e 4 i sigg. Via Musnig, n. 24 34170 Gorizia LO IG Via Parte_2
Mendola n. 78 90100 Palermo OL MA Via Washington n. 10 07100
Sassari Custode Filippo C.da Catena n. 57/pt 90036 Misilmeri (PA) Parte_3
Via Piazza del Pozzo n. 4 33100 Udine C.da Filicusi n. 10 Controparte_7
Pag.5 NF (GO) Via Generale Enrico Pezzi n. 2 90100 Palermo Parte_5
UA AR Via Romana n. 114 34074 NF (GO) h. Persona_13
Via E. Ceriani n. 8 34074 NF (GO) Via F. Petrarca n. 21/a Controparte_8
34074 NF (GO) Via Volta n. 16 34074 NF Persona_5
(GO) Via Redipuglia, n. 78 34077 NC dei Legionari (GO) Controparte_11
Via Paladini Filippo n. 10 90100 Palermo Controparte_12 Persona_14
Via G. Leopardi n. 6 34074 NF (GO) Via Conte di
[...] CP_13
Torino n. 20/2 98100 Messina Mermina Carmelo Via dei Campi n. 45 34077 NC
dei legionari (GO) - (morto) NO OR Via Antonio Gramsci n. 36 90042
ET (PA) Via dei Campi, 45 34077 NC dei Legionari (GO) CP_15
Via Lago di Como n. 1 61032 Fano (PU) Viale Parte_6 Parte_7
Alessandro Petri n. 21/b 55049 RE (LU) Via Acquleia n. 1/b Persona_10
34074 NF (GO) Via Boito n. 55 34074 NF (GO) CP_16
C/da Gagliardetta n. 138/b Castellamare del golfo LE MA Controparte_17
Via Favetti n. 15 34170 Gorizia XU IEi Via Aurelia sud 55049 RE (LU)
Via San Paolino n. 136 55100 Lucca Via Parte_12 Controparte_12
Paladini Filippo n.10 90100 Via IX Giugno n. 21 34074 Controparte_27
NF (GO) RI SQ Via Marconi n. 105 20010 NO (MI) Flores
DI Via Nost. Nonna del rotolo n. 4 90100 Palermo LO SQ A.
Via Quintino Sella, n. 10 90045 Cinisi (PA) Zona Industriale Aspi ps CP_21
50 80100 Napoli Srouri HA Via B. Grazioli terra n. 4 30100 Venezia LE
SA Via Vittorio Veneto n. 32 34170 Gorizia Yossoufi Bouazza Via Duca
Pe D'Aosta n. 96 34074 NF Via 25 aprile n. 52 34074 Per_12
CP_ NF (GO) Via delle vasche n. 4 90040 Capaci (PA) CP_24 CP_25
Via Eugenio LEnis n. 29 34074 NF (GO) OC EB Via
[...]
Roma n. 103 96010 Canicattini BA (SR); sui capitoli nn. 5 e 6 i sigg. Parte_2
Via Musnig, n. 24 34170 Gorizia Via Riela NC
[...] Controparte_4
Mons, 40 Via Firenze n. 10 55041 OR (LU) Persona_3
Via Mendola n. 78 90100 Palermo OL MA Via Controparte_5
Pag.6 Washington n. 10 07100 Sassari Custode C.da Catena n. 57/pt 90036 CP_6
Misilmeri (PA) Via Piazza del Pozzo n. 4 33100 Udine MO PA Parte_3
Via Enrico Fermi n. 5 91026 Mazara del Vallo (TP) C.da Controparte_7
Filicusi n. 10 98046 Santa Lucia del Mela Via Canaletto n. 2 Parte_4
34074 NF (GO) Via Generale Enrico Pezzi n. 2 90100 Parte_5
Palermo Giagenti Calogero Via Liberta' 40 98042 Pace del Mela (ME) UA AR
Via Romana n. 114 34074 NF (GO) Via E. Ceriani Persona_15
n. 8 34074 NF (GO) Via F. Petrarca n. 21/a 34074 Controparte_8
NF (GO) Via Volta n. 16 34074 NF (GO) Persona_5
Viale Romagna, n. 144 61032 Fano (PU) Via G. Controparte_9 CP_28
Randaccio n. 10/d 34074 NF (GO) Via Redipuglia, n. 78 Controparte_11
34077 NC dei Legionari (GO) Via Paladini Filippo n. 10 Controparte_12
90100 Palermo Via G. Leopardi n. 6 34074 NF (GO) Persona_14
Via Conte di Torino n. 20/2 98100 Messina Mondi Antonino Via CP_13
San Cataldo n. 82 98040 Gualtieri CA (ME) Via dei Campi CP_14
n. 45 34077 NC dei legionari (GO) NO OR Via Antonio Gramsci n.
36 90042 ET (PA) Via dei Campi, 45 34077 NC dei CP_15
Legionari (GO) Viale Marelli n. 264 20099 Sesto San Giovanni (MI) Persona_16
Via Lago di Como n. 1 61032 Fano (PU) Viale Parte_6 Parte_7
Alessandro Petri n. 21/b 55049 RE (LU) Via E. Garau n. 21 Persona_9
07047 TH (SS) Via Acquleia n. 1/b 34074 NF (GO) Persona_10
Via Boito n. 55 34074 NF (GO) Viale CP_16 Persona_11
Martari, snc 84100 Salerno Via delle Catene n. 7 55049 RE Parte_8
(LU) Via Emilio Giani, 118 80070 AC UM GI Via Pt_9 Parte_9
Viocciola n. 12 81030 Sant'arpino (CE) C/da Gagliardetta n. 138/b Controparte_17
Castellamare del golfo Via Aurelia n. 7512 16038 Santa M. Controparte_18
IG (GE) Via Favetti n. 15 34170 Gorizia XU IEi Via Aurelia CP_19
sud 55049 RE (LU) Corso Regina Margherita n. 162 10100 Parte_10
Torino Belouardi Hassan Via 25 aprile n. 21 34074 NF (GO) Pt_11
Pag.7 Via Generale Cascina n. 5 34170 Gorizia D'agostino Carlo PP Parte_11
Amato Pojiero n. 8 90100 Palermo Idrizoski EL Piazzale Capitello n. 25 31020
Vidor (TV) Via San Paolino n. 136 55100 Lucca Parte_12 Parte_13
Via Alessandro Stucchi n. 18 34170 Gorizia Via Paladini Filippo Controparte_12
n.10 90100 Palermo Parisi Giovanni Luca Via GI Pirandello n. 1 98042 Pace del
Mela (ME) SA Armen Via IX Giugno n. 21 34074 NF (GO) Parte_15
Via Chiesa n. 48 61037 Mondolfo (PU) D'atri Simone Via degli Olivi n. 12
[...]
61100 Pesaro (PU) RI SQ Via Marconi n. 105 20010 NO (MI) Flores
DI Via Nost. Nonna del rotolo n. 4 90100 Palermo A. Persona_17
Via Quintino Sella, n. 10 90045 Cinisi (PA) Zona Industriale Aspi ps CP_21
50 80100 Napoli Srouri HA Via B. Grazioli terra n. 4 30100 Venezia SA
Minur Via Nove Giugno n. 21 34074 NF (GO) Via Controparte_22
Vittorio Veneto n. 32 34170 Gorizia Yossoufi Bouazza Via Duca D'Aosta n. 96
34074 NF (GO) Via Salita di corte n. 22/i 00020 NO CP_23
(RM) Via 25 aprile n. 52 34074 NF (GO) Persona_12 CP_24
Via delle vasche n. 4 90040 Capaci (PA) Via Eugenio LEnis n. CP_25
29 34074 NF (GO) State Vasile Georgian Via Gel Ben n. 10 34074
NF (GO) SE AN Via Santa Lucia Palazzina n. 110 98100
Messina OC EB Via Roma n. 103 96010 Canicattini BA (SR); sul capitolo n. 7 il sig. sui capitoli nn. 8 e 9 i sigg. Testimone_1 Parte_2
Via Musnig, n. 24 34170 Gorizia LO IG Via Mendola n. 78 90100
[...]
Palermo OL MA Via Washington n. 10 07100 Sassari Custode CP_6
C.da Catena n. 57/pt 90036 Misilmeri (PA) Via Piazza del Pozzo n. 4 Parte_3
33100 Udine C.da Filicusi n. 10 98046 Santa Lucia del Mela Controparte_7
Via Generale Enrico Pezzi n. 2 90100 Palermo Parte_5 Persona_15
[... Via E. Ceriani n. 8 34074 NF (GO) Via F. Petrarca n. Controparte_8
21/a 34074 NF (GO) Via G. Randaccio n. 10/d 34074 CP_28
NF (GO) Via Paladini Filippo n. 10 90100 Palermo Controparte_12 [...]
Via G. Leopardi n. 6 34074 NF (GO) Persona_14 CP_13
Pag.8 Via Conte di Torino n. 20/2 98100 Messina NO OR Via Antonio Gramsci
n. 36 90042 ET (PA) Via Lago di Como n. 1 61032 Fano (PU) Parte_6
Viale Alessandro Petri n. 21/b 55049 RE (LU) Parte_7 [...]
C/da Gagliardetta n. 138/b Castellamare del golfo LE MA Via CP_17
Favetti n. 15 34170 Gorizia XU IEi Via Aurelia sud 55049 RE (LU)
Via San Paolino n. 136 55100 Lucca Via Parte_12 Controparte_12
Paladini Filippo n.10 90100 Palermo RI SQ Via Marconi n. 105 20010
NO (MI) Flores DI Via Nost. Nonna del rotolo n. 4 90100 Palermo La
Mattina Antonio Via Sarzanese Sud n. 562 55054 Massarosa (LU) Pt_16
Via Fratelli Rosselli int. 2 n. 57 55041 OR (LU) LO SQ
[...]
A. Via Quintino Sella, n. 10 90045 Cinisi (PA) NC Zona Industriale Aspi ps
50 80100 Napoli Srouri HA Via B. Grazioli terra n. 4 30100 Venezia Sollami
Ettore Via delle vasche n. 4 90040 Capaci (PA) Troia Vito Viale G. Marconi tdl n.
254 55049 RE (LU).”
Per l' “In accoglimento dell'appello incidentale, in parziale riforma della CP_1
sentenza n. 7/2024 del Tribunale di Gorizia, accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, la fondatezza delle pretese contributive di cui al verbale unico di accertamento e notificazione n. TS00000/2020-257-01 del 17.12.2020 protocollo n.
22499 dd. 23.12.2020, notificato il 30.12.2020, nonché di cui al verbale unico di accertamento e notificazione n. 2019009213/S01 dd. 23.12.2020, per quanto attiene alle aspettative non retribuite. Rigettare, per le ragioni esposte in narrativa, i motivi di appello proposti in via principale dalla in quanto infondati Controparte_29
in fatto e in diritto e confermare la sentenza appellata per quanto attiene ai punti 6, 7
e 8 della motivazione. Si chiede ad abundantiam la condanna della
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento Parte_1
delle somme dovute a titolo di contributi indicati nel Verbale Unico di Accertamento
e Notificazione n. TS00000/2020-257-01, o del diverso importo che sarà accertato in corso di causa o ritenuto di giustizia, oltre le sanzioni e le somme aggiuntive da calcolarsi al momento del saldo contributivo. Con la rifusione delle spese di entrambi
Pag.9 i gradi di giudizio.”
Per l' “Voglia l'adita Corte: in accoglimento dell'appello incidentale, in CP_2
parziale riforma della sentenza n. 7/2024 del Tribunale di Gorizia, accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, la fondatezza delle pretese contributive di cui al verbale unico di accertamento e notificazione n. TS00000/2020-257-01 del
17.12.2020 protocollo n. 22499 dd. 23.12.2020, notificato il 30.12.2020; nonché di cui al verbale unico di accertamento e notificazione n. 2019009213/S01 dd.
23.12.2020, per quanto attiene alle festività non retribuite (punto 8 sentenza); in accoglimento dell'appello incidentale, in parziale riforma della sentenza n. 7/2024
del Tribunale di Gorizia, accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, la fondatezza delle pretese contributive di cui al verbale unico di accertamento e notificazione n. TS00000/2020-257-01 del 17.12.2020 protocollo n. 22499 dd.
23.12.2020, notificato il 30.12.2020; nonché di cui al verbale unico di accertamento e notificazione n. 2019009213/S01 dd. 23.12.2020, per quanto attiene alle aspettative non retribuite (punto 9 sentenza); rigettare, per i motivi esposti in narrativa, il motivi di Appello proposti in via principale dalla in quanto infondati in fatto e in Pt_1
diritto e confermare la sentenza appellata per quanto attiene ai punti 6 e 7 della motivazione. Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria, si riproducono le istanze proposte in primo grado: a. si chiede che il Giudice voglia disporre l'acquisizione presso l'ITL di Trieste - Gorizia del fascicolo relativo all'accesso ispettivo completo di tutta la documentazione presa in visione dagli
Ispettori verbalizzanti;
b. ricordato che gli atti ispettivi godono della presunzione assoluta di quanto accertato e riferito negli stessi da parte dei pubblici funzionari,
anche in relazione ai documenti acquisiti e allegati, si chiede che vengano sentiti i funzionari ispettivi sigg.ri presso ITL di Trieste- Testimone_2 Testimone_3
Gorizia, e presso l' di Gorizia e Tes_4 Testimone_5 CP_1 Tes_6
presso di Trieste, a conferma delle circostanze di fatto riportate nel
[...] CP_2
verbale di accertamento e, in particolare, reietta ogni istanza istruttoria avversaria se involgente valutazioni estranee ai fatti, disporre prova diretta per testimoni sulle
Pag.10 circostanze di cui ai punti 8 e 9 della memoria di costituzione in primo grado, preceduti dalla locuzione “vero che”, espunte eventuali espressioni negative e/o
CP_ giudizi;
c. nell'associarsi alle richieste istruttorie dell' e dell'ITL, si chiede disporsi prova per testimoni dei Sigg.ri , res. A Palermo, Via Controparte_5
Con Mendola 78; , res. A NF (GO) Via Canaletto n. 2; Parte_4
res. A NC dei Legionari, Via Palatucci 36; - Parte_17 CP_11
, res. A NF, Via San Vito 7/4; res. A Messina,
[...] CP_13
Via Conte di Torino n. 20/2; , res. a NF (GO), via degli CP_30
Argonauti 26; Troia Vito, res. A NF (GO), Via Parini 23; , res. CP_19
A Gorizia, via Vittorio Veneto 32; ai quali, chiesta conferma delle circostanze dell'accertamento e delle dichiarazioni rese ai funzionari ispettivi in atti, verranno altresì richieste le seguenti circostanze:
1. Vero che ha prestato la propria attività
lavorativa alle dipendenze della , operando in appalto presso la Monte Carlo Pt_1
Yatchs S.p.A. di NF nel periodo giugno 2014 – giugno 2019; 2. Vero che era stato dotato di badge ed effettuava regolarmente le timbrature in entrata e in uscita dallo stabilimento e anche nel caso di effettuazione della pausa pranzo;
3. Vero che,
entrava nel cantiere Monte Carlo Yatchs, a seguito di apposita timbratura con il badge in dotazione, esclusivamente per svolgere le mansioni cui era preposto;
4. Vero che
è stato retribuito in base alle ore lavorate e, nel caso di assenza, non le è stata corrisposta alcuna retribuzione;
4. Vero che ha lavorato per oltre 40 ore la settimana;
5. Vero che ha fruito di riposi giornalieri per meno di 11 ore consecutive;
6. Vero che ha effettuato il riposo settimanale per meno di 24 ore consecutive;
7. Vero che ha effettuato ore di straordinario in misura superiore a quanto stabilito nell'accordo aziendale dd 04.04.2014; 8. Vero che ha prestato attività lavorativa anche il sabato;
9. Vero che ha usufruito delle ferie;
10. Vero che lavorava sempre presso la Sede
della Monte Carlo di NF nel periodo giugno 2014 – giugno 2019 e non ha mai effettuato trasferte nel medesimo periodo;
d) ammettere interpello del legale rappresentante della Sig. , domiciliato presso la sede della Pt_1 Persona_18
società sulle circostanze capitolate;
e) nella denegata ipotesi di ammissione dei
Pag.11 capitoli di prova di parte ricorrente, dei quali si contesta, in ogni caso, la loro ammissibilità, in quanto generici, suggestivi, nonché formulati in termini negativi, ammettere l'Istituto a prova contraria, indicando a tal fine i medesimi testimoni indicati a prova diretta;
f) premessa, infine, la congruità ed esattezza dei conteggi e delle richieste dell'Istituto, ove la società ricorrente intendesse contestarli, ammettere c.t.u. tecnico-contabile per la determinazione dei premi per cui è causa, ove l'istruzione della causa dimostrasse parziale infondatezza dei fatti costitutivi del verbale. Con riserva di nomina di c.t.p. per ” CP_2
Per l' : “Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello rigettare il Controparte_31
gravame interposto dai due soggetti appellanti e confermare per intero la sentenza del
Tribunale di Gorizia n. 7/2024 emessa il 16 gennaio 2024. Spese rifuse.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art.132 c.p.c. come modificato dall'art.45 c.17 della legge 69/09)
Con distinti ricorsi ex artt. 442 c.p.c. depositati il 13 giugno 2023 e il 3 agosto 2023,
successivamente riuniti, società con sede a Parte_1
Bagheria (PA) operante nell'ambito degli allestimenti navali, aveva adito il Tribunale di Gorizia chiedendo accertarsi l'insussistenza delle omissioni contributive accertate
- relativamente al periodo dal 2014 al 2019 nel quale aveva lavorato in NF
in regime di appalto per conto di - con il verbale unico di Controparte_32
accertamento e notificazione TS00000/2020-257-01 del 17.12.2020 notificato il 30
dicembre 2020 e con il verbale unico di accertamento e notificazione n.
2019009213/S01 del 23.12.2020, notificato il 30 dicembre 2020, nonché chiedendo l'annullamento delle sanzioni irrogate con l'ordinanza-ingiunzione n. 13 GO/2023 dell' di . Controparte_3 Controparte_3
Quanto alle risultanze degli accertamenti ispettivi, dall'analisi dei dati di ingresso,
inizio e conclusione delle pause e di uscita dal cantiere forniti dalla titolare del cantiere di NF Monte Carlo Yachts S.p.A., era in particolare emerso: che nel corso del 2019 i lavoratori indicati in verbale nell'allegato 3 non avevano effettuato il riposo giornaliero di 11 ore consecutive;
che i soggetti indicati nell'allegato 4 non
Pag.12 avevano fruito, per alcuni periodi relativi agli anni 2018 e 2019, del riposo settimanale;
che i lavoratori indicati nella tabella allegata al verbale nel periodo da gennaio 2018 a dicembre 2018 avevano lavorato per più di 48 ore settimanali calcolate su un periodo di sette giorni;
che i lavoratori di cui agli allegati 1 e 2 del verbale, rispettivamente riferiti agli anni 2018 e 2019, avevano prestato lavorato straordinario per un numero di ore eccedente quello fissato come tetto massimo dallo specifico accordo aziendale del 4.4.2014.
Sulla base dell'esame incrociato della “sezione presenze” e della sezione “prospetti paga” del Libro unico aziendale era inoltre emerso che negli anni 2016, 2017, 2018
e 2019 le ore di lavoro straordinario liquidate in base alle registrazioni relative alle presenze dei dipendenti risultavano inferiori all'effettivo dovuto.
Era stata altresì verificata, nei confronti dei lavoratori di cui ai medesimi allegati: la sussistenza di indebiti versamenti a titolo di indennità di trasferta in coincidenza con la loro presenza a NF, loro abituale sede di lavoro;
la sottrazione all'imponibile contributivo di giornate impropriamente contrassegnate come
“aspettativa non retributiva”, e il mancato assoggettamento a contribuzione degli importi dovuti a titolo di festività.
L' muovendo da tali Controparte_3
accertamenti, aveva a sua volta emesso ordinanza-ingiunzione, con la quale aveva sanzionato la società ricorrente per non aver consentito il riposo giornaliero e il riposo settimanale, nonché per l'illecito superamento dei limiti relativi al lavoro straordinario annuale.
La società opponente aveva eccepito che non vi erano sufficienti riscontri in ordine al fatto che, nei periodi coincidenti con la presenza dei lavoratori nel cantiere di
Monte Carlo Yachts S.p.A., costoro fossero stati costantemente impegnati in attività
lavorativa; che aveva in realtà sempre pagato gli straordinari, come poteva evincersi dall'esame della voce “arretrati” riportata nei prospetti paga;
che non si era tenuto conto delle richieste di aspettativa provenienti dai dipendenti e depositate in allegato al ricorso, che a suo dire giustificavano la sottrazione all'esenzione contributiva;
Pag.13 quanto all'indebita erogazione dell'indennità di trasferta, aveva dedotto che la quotidiana presenza delle maestranze presso il cantiere di NF non era elemento sufficiente per identificare in quel contesto l'abituale sede di lavoro, tanto più che i dipendenti, nel periodo d'interesse, erano anche stati inviati presso diversi cantieri in differenti località italiane;
che aveva sempre versato il dovuto in occasione delle festività.
CP_ L' l' e l'I.T.L. di si erano costituiti richiamando le risultanze CP_2 Controparte_3
degli accertamenti ispettivi e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Radicatosi il contraddittorio, le cause riunite erano state definite con sentenza pubblicata in data 16 gennaio 2024, con cui il giudice di prime cure aveva statuito quanto segue: “definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria eccezione,
deduzione e conclusione, dichiara l'inammissibilità del ricorso proposto nei confronti di Itl nella parte in cui in si riferisce alle sanzioni di cui agli artt. art. 39, commi 1, 2
e 7 decreto-legge n. 112 del 2008, in materia di infedeli registrazioni nel Lul, di cui all'art. 9, comma 1, d. lgs. n. 66 del 2003 in tema di riposi settimanali, di cui all'art. 4, comma 2, d. lgs. n. 66 del 2003 relativamente alla durata massima dell'orario di lavoro;
accerta e dichiara l'insussistenza delle violazioni relative alla voce
“aspettativa non retribuita. Evasione contributiva” e, limitatamente a n. 1 festività, la violazione relativa al dipendente XU IE riferita al mese di aprile 2018; respinge per il resto i ricorsi;
compensa per metà le spese processuali tra , da un lato, Pt_1
CP_ CP_ ed e dall'altro; condanna a rifondere ad e la frazione CP_2 Pt_1 CP_2
residua delle spese del giudizio, liquidate in euro 3.436,50 ciascuna, oltre 15% per spese generali, oltre accessori di legge;
condanna a rifondere ad Itl le spese Pt_1
del giudizio, liquidate in euro 1.492,00, oltre 15% per spese generali, oltre accessori di legge.”
Con tale decisione, premessa l'ammissibilità della proposta azione di accertamento negativo, era stato rilevato che la società opponente non aveva contestato l'articolazione oraria della presenza dei suoi dipendenti nei cantieri di CP_32
così come risultante dai dati trasmessi da quest'ultima agli ispettori,
[...]
Pag.14 essendosi limitata a contestare che gli orari di cui alle timbrature non dimostravano che, nel tempo intermedio, i lavoratori erano stati impegnati in attività lavorativa e che l'effettivo svolgimento di attività lavorativa inoltre trovava ulteriore riscontro nelle dichiarazioni dei dipendenti acquisite dagli ispettori, nonché nel fatto che in ragione delle ristrette dimensioni dello spazio di cantiere non poteva esservi che un breve spazio temporale tra i momenti di ingresso e di inizio dell'attività lavorativa.
Quanto alla voce “arretrati”, era stato evidenziato che la stessa non poteva avere attinenza con il lavoro straordinario, posto che dai prospetti paga emergeva che talora le due voci concorrevano, che non vi era coincidenza tra le presenze segnalate e le ore di lavoro straordinario impiegate per il calcolo della retribuzione e che anche le risultanze delle presenze in cantiere conducevano ad un computo orario dello straordinario superiore a quello indicato nei prospetti paga.
Doveva inoltre ritenersi impropriamente richiamato l'istituto della trasferta, dal momento che le maestranze non risultavano temporaneamente impiegate, sulla base di scelte datoriali contingenti, in luoghi di lavoro variabili, ma erano quotidianamente presenti nel cantiere di NF;
né poteva richiamarsi la disciplina di cui al comma 6 dell'art. 51 d.lgs. n. 344 del 2003 relativa ai cd. trasfertisti in quanto l'allegazione relativa al fatto che i lavoratori operavano costantemente in luoghi diversi non trovava riscontro nella corresponsione di una maggiorazione della retribuzione in ragione delle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre diversi e variabili.
L'opposizione doveva ritenersi invece parzialmente fondata quanto agli importi dovuti a titolo di festività, risultando comprovato, sulla base dei prospetti di aprile e giugno 2018 - cui si riferiva la contestazione di omesso versamento di tre giorni di festività – il versamento di un giorno di festività.
Era inoltre stato osservato che era stata offerta prova documentale delle richieste di aspettativa non retribuita formulate dai dipendenti, riguardo alla quale gli Istituti
opposti non avevano formulato alcuna osservazione, né avevano altrimenti dimostrato la sussistenza dell'obbligo di corrispondere la retribuzione.
Pag.15 Tale decisione è stata gravata da con ricorso Parte_1
CP_ depositato in data 17 luglio 2024; l' e l' hanno a loro volta proposto appello CP_2
incidentale; si è costituito anche l'I.T.L. di , resistendo Controparte_3
all'impugnazione; radicatosi il contraddittorio, la causa è pervenuta all'udienza del 9 gennaio 2025, nel corso della quale l' ha dichiarato di rinunciare al primo motivo CP_2
del proprio appello incidentale relativo alla ripresa a contribuzione delle festività,
insistendo invece per l'accoglimento del secondo;
le parti sono quindi state invitate alla discussione, all'esito della quale è stata pronunciata la presente sentenza,
pubblicata mediante lettura del dispositivo.
* * *
L'appellante principale ha censurato la decisione di primo grado lamentando:
1) che i verbalizzanti si erano limitati ad un esame dei dati forniti dalla Monte Carlo
Yachts S.p.A., senza accertare personalmente che l'attività lavorativa fosse stata effettivamente svolta;
che non poteva pertanto ritenersi assolto l'onere probatorio relativo alla sussistenza della pretesa contributiva, notoriamente più rigoroso in caso di lavoro straordinario;
che le dichiarazioni acquisite dagli ispettori riguardavano un modesto campione dei dipendenti, ciascuna delle quali riferita alla sola articolazione oraria dello specifico dichiarante;
che le dichiarazioni raccolte nel corso dell'accertamento ispettivo erano prive di valore probatorio precostituito e dovevano pertanto trovare conferma nel corso del giudizio;
2) che dall'esame complessivo dei prospetti paga emergeva una effettiva rispondenza tra le registrazioni riportate nel Libro unico e i dati contenuti nei prospetti paga,
risultando periodicamente erogate somme ulteriori rispetto alla retribuzione normale a titolo di “arretrati” al precipuo scopo di compensare tali differenze di orario;
che non era stato dato seguito alle istanze istruttorie articolate in proposito;
3) che non era stato verificato quale fosse l'effettiva sede di lavoro dei dipendenti che nel tempo avevano beneficiato di somme a titolo di indennità di trasferta, né con quale frequenza gli stessi si recavano a lavorare a NF;
che la presenza quotidiana presso detto cantiere non poteva per sé essere considerata circostanza idonea a
Pag.16 qualificare detto luogo quale sede abituale di lavoro;
che era stato chiesto di provare che i lavoratori, indipendentemente dalla sede lavorativa indicata all'atto della loro assunzione, nel periodo in questione venivano costantemente inviati presso i cantieri di Ancona, La Spezia, Livorno, Pisa e NF;
4) che non si era tenuto conto del fatto, emergente dai prospetti paga, che l'impresa aveva assoggettato a contribuzione somme maggiori a quelle effettivamente dovute in conseguenza del versamento degli arretrati contrattuali e del pagamento di ferie e permessi indipendentemente dall'effettivo godimento da parte dei lavoratori.
* * *
CP_ Con l'unico motivo di appello incidentale l' ha a sua volta evidenziato che, come confermato dai lavoratori sentiti in fase ispettiva, l'applicazione dell'aspettativa non retribuita era nella fattispecie riconducibile ad una scelta unilaterale del datore di lavoro e che occorreva pertanto fare riferimento al principio del minimale contributivo con conseguente ripresa a contribuzione delle relative giornate;
che, in particolare, risultava in tal senso significativa la dichiarazione del consulente del lavoro di da cui emergeva la prassi aziendale di Parte_1
convertire le richieste giorni di ferie in aspettativa non retribuita perché non spettanti
CP_
o per abbattere l'imponibile, mentre la circolare n. 269/95 prevedeva che il datore di lavoro potesse essere esonerato dall'obbligo contributivo solo in presenza di cause espressamente individuate e documentate, dal momento che l'imponibile andava commisurato al dovuto, e non a quanto di fatto erogato;
l' ha inoltre CP_1
eccepito che la documentazione allegata in primo grado non era stata fornita agli
Ispettori nel corso dell'accertamento.
* * *
Con il secondo motivo di appello incidentale l' ha a sua volta lamentato che era CP_2
stata erroneamente accolta l'opposizione riguardo all'aspettativa non retribuita richiamando, del pari, la necessità di fare riferimento al principio del minimale contributivo per la ripresa a contribuzione ed evidenziando che le relative richieste erano in realtà da ricondursi a decisioni unilaterali del datore di lavoro, come poteva
Pag.17 evincersi dalle significative dichiarazioni del consulente del lavoro dell'opponente, e che i dati raccolti sulla base del libro unico, delle timbrature delle presenze e delle dichiarazioni dei lavoratori consentivano di ricostruire il corretto imponibile ai fini del calcolo dei contributi, riconducendo all'interno di questo anche le giornate di lavoro che, invece, erano state considerate non retribuite o non lavorative.
* * *
Ciò premesso, va a questo punto rilevato che l'appello principale è infondato e andrà
conseguentemente respinto.
Quanto al primo motivo, va infatti evidenziato che neppure in sede di gravame risulta contestata la presenza dei lavoratori presso il cantiere dove erano in corso di svolgimento i lavori commissionati in appalto da Monte Carlo Yachts S.p.A., né la coincidenza tra l'effettiva articolazione oraria delle presenze dei propri dipendenti e i dati da quest'ultima trasmessi al personale ispettivo.
Nel caso di specie competeva dunque, su tali basi, alla parte opponente l'onere di allegare e dimostrare la sussistenza ragioni obiettive, di volta in volta idonee a comprovare il diverso titolo giustificativo delle richiamate presenze dei dipendenti sul luogo di lavoro durante l'orario lavorativo (tali non potendo intendersi eventuali contingenze legate alla produzione e alle condizioni del meteo, ricadenti nell'ambito del rischio di impresa gravante sulla parte datoriale), dovendo quindi - in mancanza di obiettivi riscontri in merito ad eventi ipotesi eccettuative dell'obbligo contributivo
- ritenersi già obiettivamente dimostrata la fondatezza delle risultanze ispettive, senza necessità di ulteriori acquisizioni probatorie.
Quanto al secondo motivo, lo stesso costituisce invece una mera reiterazione dell'originaria difesa - secondo la quale dall'esame dei prospetti paga poteva evincersi che il lavoro straordinario era stato pagato con somme ulteriori rispetto alla retribuzione normale, riportate sotto la voce “arretrato” – non accompagnata da una effettiva critica dei rilievi svolti nella decisione di primo grado, nella quale era stato evidenziato che in realtà non emergeva alcuna rispondenza tra le registrazioni riportate nel Libro unico e i dati contenuti nei prospetti paga, giacché in talune
Pag.18 occasioni, le due voci concorrevano, e in altri casi le presenze segnalate nei prospetti paga conducevano ad un numero di ore di lavoro straordinario non coincidente con quello, inferiore, impiegato per il calcolo della relativa retribuzione;
rilievi alla cui stregua, dunque, già emerge con evidenza l'infondatezza dell'originaria prospettazione, senza necessità alcuna di ulteriori verifiche o approfondimenti istruttori.
È del pari infondato anche il terzo motivo relativo all'indennità di trasferta, dovendo essere osservato – da un lato – che il personale dipendente impiegato nello svolgimento dei lavori affidati in appalto aveva, nel caso di specie, la sede abituale di lavoro presso il cantiere di NF ed ivi risultava assegnato in via continuativa, come attestato dall'analisi delle presenze rilevate con le timbrature e dalle risultanze del Libro unico, nonché ulteriormente dalle dichiarazioni richiamate nei verbali di accertamento, e – dall'altro - che “in tema di riduzione di obblighi contributivi relativi ai casi di trasferta o di rimborso delle spese di viaggio di cui all'art. 51, comma 5, del d.p.r. n. 917 del 1986, compete al richiedente, che intende beneficiarne, l'onere di provare il possesso dei requisiti che, per legge, danno diritto all'esonero (o alla detrazione) di volta in volta invocato” (Cass. Sez. L, n. 13011 del
24/05/2017).
Sulla base di tali rilievi le doglianze svolte con il terzo motivo debbono pertanto ritenersi infondate, risultando su tali basi già comprovato quale fosse la sede di lavoro dei dipendenti che nel tempo avevano beneficiato di somme a titolo di indennità di trasferta, risultati invece quotidianamente presenti presso il cantiere di NF, ed avendo l'odierna appellante a ben vedere richiesto, a dimostrazione dei propri differenti assunti, di essere ammessa a provare che “tutti i lavoratori della società, indipendentemente dalla sede di lavoro prescelta all'atto dell'assunzione, venivano costantemente inviati presso i cantieri di Ancona, La Spezia, Livorno, Pisa e
NF”, affidando dunque le proprie difese ad una articolazione del tutto generica e non circostanziata in relazione alle specifiche circostanze di tempo e luogo delle asserite trasferte, in modo tale da non consentire alcun obbiettivo
Pag.19 approfondimento istruttorio.
Risulta da ultimo infondata anche la doglianza proposta con il quarto motivo, essendosi l'odierna appellante a ben vedere limitata ad affidare la dimostrazione di aver assoggettato a contribuzione somme maggiori al dovuto alla mera affermazione che ciò poteva essere desunto “in conseguenza sia del versamento degli arretrati contrattuali, sia del pagamento di ferie e permessi indipendentemente dall'effettivo godimento da parte dei lavoratori” e alla allegazione dei prospetti paga allegati al ricorso, senza tuttavia indicare sulla base di quali concreti ed effettivi elementi potrebbe oggettivamente desumersi che le somme oggetto della pretesa contributiva vi erano in realtà già state effettivamente assoggettate.
* * *
Devono invece ritenersi fondati gli appelli incidentali in ordine alla legittimità della ripresa a contribuzione delle giornate di aspettativa non retribuita.
Va infatti rilevato che, secondo il disposto dell'art. 1 della legge n. 389 del
07.12.1989 “la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo.”
La soglia minima di retribuzione sulla quale devono essere calcolati i contributi previdenziali va dunque calcolata avendo riguardo alla retribuzione effettivamente dovuta sulla base di leggi, regolamenti, contratti collettivi, accordi collettivi o contratti individuali, indipendentemente da quanto concretamente corrisposto ai lavoratori.
Gli sgravi contributivi costituiscono, in altri termini, un'eccezione all'obbligo contributivo, per cui “spetta al datore di lavoro dimostrare il possesso dei requisiti legittimanti l'esonero” (ex plurimis, Cass. n. 18160 del 10/07/2018).
Ne consegue che nel caso di specie il datore di lavoro avrebbe dovuto allegare e
Pag.20 dimostrare che le giornate di aspettativa non retribuita, fossero o meno state richieste dai propri dipendenti, trovavano giustificazione in una delle ipotesi, prevista dell'ordinamento, di sospensione del versamento della retribuzione in costanza del rapporto di lavoro, non potendo lo stesso altrimenti legittimamente sottrarsi all'obbligo contributivo.
Tale prova, tuttavia, non è stata fornita, ed è invece emerso che - come documentato in primo grado con la produzione doc. 30, riproduttiva di una comunicazione CP_2
resa all' dal consulente del lavoro della parte appellante - nel Controparte_3
caso di specie per “politica aziendale” le assenze, “non potendo soddisfare il pagamento delle stesse”, venivano impropriamente considerate come aspettativa nel caso in cui i lavoratori fossero “carenti di residui ferie permessi.”
* * *
Sulla base delle anzidette considerazioni andrà pertanto respinto l'appello principale, mentre andranno accolti gli appelli incidentali e per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, dovrà essere accertata la fondatezza delle pretese contributive di cui al verbale unico di accertamento e notificazione n. TS00000/2020-
257-01 del 17.12.2020 nonché al verbale unico di accertamento e notificazione n.
2019009213/S01 dd. 23.12.2020 anche quanto alla voce “aspettativa non retribuita.”
In applicazione del principio della soccombenza, l'appellante principale andrà
dunque condannato alla rifusione delle spese del doppio grado, e dovrà inoltre darsi atto, a carico dello stesso, della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Trieste, definitivamente pronunciando, così provvede:
In parziale riforma della sentenza del Tribunale di Gorizia n. 7/2024 depositata in data 16.1.2024 accerta la fondatezza delle pretese contributive di cui al verbale unico di accertamento e notificazione n. TS00000/2020-257-01 del 17.12.2020 nonché al verbale unico di accertamento e notificazione n. 2019009213/S01 dd. 23.12.2020
anche quanto alla voce “aspettativa non retribuita”; fermo il resto;
Pag.21 Condanna alla rifusione delle spese del doppio Parte_1
CP_ grado del giudizio, che liquida per compensi professionali quanto a e in CP_2
complessivi euro 4.500,00 per ciascun grado e per ciascuna parte e quanto all' di Trieste – Gorizia in complessivi euro CP_3 Controparte_3
4.000,00 per ciascun grado, il tutto oltre spese generali, iva e c.p.a. come per legge;
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r.
n. 115/2002.
Così deciso in Trieste, lì 9 gennaio 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente
dott. Giuliano Berardi dott. Lucio Benvegnù
Pag.22 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
98046 Santa Lucia del Mela De Santis Massimo Via Canaletto n. 2 34074