2. La proposta non e' ammissibile quando il debitore, anche consumatore:
a) e' soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo;
b) ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al presente capo;
c) ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis;
d) ha fornito documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale.
((d-bis) ha gia' beneficiato dell'esdebitazione per due volte;)) ((5)) ((d-ter) limitatamente al piano del consumatore, ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;)) ((5)) ((d-quater) limitatamente all'accordo di composizione della crisi, risulta abbia commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori)) . ((5)) 2-bis. Ferma l'applicazione del comma 2, lettere b), c) e d), l'imprenditore agricolo in stato di sovraindebitamento puo' proporre ai creditori un accordo di composizione della crisi secondo le disposizioni della presente sezione. (1)
(( 2-ter. L'accordo di composizione della crisi della societa' produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili )) ((5)) -------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 , convertito con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 ha disposto (con l'art. 18, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati dal trentesimo giorno successivo a quello della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto". -------------- AGGIORNAMENTO (4)
La Corte Costituzionale, con sentenza 22 ottobre - 29 novembre 2019, n. 245 (in G.U. 1ª s.s. 4/12/2019, n. 49), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 7, comma 1, terzo periodo, della legge 27 gennaio 2012, n. 3 (Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonche' di composizione delle crisi da sovraindebitamento), limitatamente alle parole: «all'imposta sul valore aggiunto»". ----------------- AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 , convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176 , ha disposto (con l'art. 4-ter, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle procedure pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".