Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 05/06/2025, n. 1749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1749 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. 515/2024 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 5/6/2025, nella PRIMA SEZIONE civile del Tribunale di Nola, all'udienza del Giudice dott.ssa Simona Esposito, è chiamata la causa
TRA
Parte_1
- attore
E
Controparte_1
- convenuto
Il Giudice preso atto delle note scritte depositate dai difensori costituiti ai fini della partecipa- zione all'odierna udienza, fissata per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.; letti gli atti e i documenti di causa;
viste le conclusioni rassegnate;
P.Q.M.
decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., del seguente disposi- tivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redat- ti sul presente verbale nella parte che segue.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Simona Esposito, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A definitiva ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 515/2024 r.g.a.c. tra
(c.f.: , Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
(c.f. ), (c.f.
[...] C.F._1 Parte_3
), rappresentati e difesi giusta procura a margine dell' atto di C.F._2
citazione dall' Avv. Teresa Russo, presso il cui studio sono elett.te dom.ti in Acerra
(Na) alla Via Francesco Durante n. 1;
- opponenti
e
(c.f.: ), e per essa la Controparte_1 P.IVA_2 [...]
(p.i. e c.f. ), rappresentata e difesa giusta Controparte_2 P.IVA_3
procura depositata telematicamente in allegato alla comparsa di costituzione e rispo- sta dall' Avv. Antonella Guadagni, presso il cui studio è elett.te dom.ta in Lucca al
Viale Europa n. 780;
- opposta
Conclusioni: come da note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare ed assorbente rispetto ad ogni questione, pur proposta dalle parti, l' opposizione va dichiarata inammissibile per inesistenza della notifica dell' at- to di citazione in opposizione.
Com' è noto, l'art. 641, 1° comma c.p.c. dispone che l' opposizione a decreto ingiuntivo vada proposta nel termine di quaranta giorni che – come noto – ha natura
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perentoria.
Nella fattispecie, parte opposta ha eccepito – fin dalla comparsa di costituzione
- la inesistenza della notifica dell' atto di citazione in opposizione, rappresentando che l' opponente avrebbe provveduto alla iscrizione a ruolo della causa senza preven- tivamente notificare l' atto di opposizione.
Rilevata tale questione, costituendo onere dell' opponente fornire la prova di aver tempestivamente notificato alla controparte l' atto di citazione in opposizione, tale parte veniva invitata a comprovare la notifica dell' atto di citazione in opposizio- ne con ordinanza del 26.2.2025; tuttavia la parte non forniva tale prova nel termine assegnato, chiedendo, viceversa, di essere rimessa in termini per l' espletamento della predetta attività.
Ciò posto, dandosi atto della manifesta insussistenza dei presupposti per la ri- messione in termini (non avendo la parte allegato la ricorrenza di alcuna circostanza rilevante ai fini di cui all' art. 153, 2° comma c.p.c.), la opposizione va dichiarata inammissibile.
Ed infatti, la totale omissione della notifica dell' atto di citazione in opposizio- ne è equiparabile alla inesistenza della notifica, con la conseguenza che la relativa opposizione va dichiarata inammissibile, non potendosi ritenere validamente instaura- ta la lite con la sola iscrizione a ruolo del giudizio.
Ne consegue che l' opposizione va dichiarata inammissibile ed il decreto in- giuntivo va munito di definitiva efficacia esecutiva.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo con appli- cazione del D.M. 55/2014 (aggiornato al D.M. 147/2022), tenuto conto del valore della controversia e dell' attività difensiva in concreto svolta (fase di studio, introdut- tiva e decisionale), con applicazione dei parametri minimi e con la riduzione di cui all' art. 4, comma 4 per la assenza di specifiche questioni di fatto e di diritto.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
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- dichiara inammissibile l' opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n.
1861/2023 che acquista, per l' effetto, definitiva efficacia esecutiva;
- condanna gli opponenti, in solido ex art. 97 c.p.c., al pagamento in favore del- la opposta delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano ai sensi del D.M.
55 del 2014 in euro 2.951,90 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali
(nella misura del 15% sui compensi), IVA e CPA come per legge nelle vigenti ali- quote.
E' verbale.
Il Giudice
dott.ssa Simona Esposito
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I,
D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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