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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 29/11/2025, n. 1443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1443 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
II sezione civile – in persona del Giudice Onorario di Pace Avv. Rosario Molino – in funzione di giudice monocratico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1453 R.G.A.C.C. dell'anno 2024 e vertente
TRA
elett.te dom.ta presso lo studio dell'Avv. Carmen Gerarda Vetrone Parte_1 che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto introduttivo;
OPPONENTE
CONTRO
, elett.te dom.to presso lo studio dell'Avv. Ornella Mazzeo che lo CP_1 rappresenta e difende giusta procura in atti;
OPPOSTO
Oggetto: Opposizione a precetto
CONCLUSIONI
All'udienza del 20.11.2025 i difensori hanno precisato le conclusioni come da atti introduttivi e da comparse conclusionali in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 118 disp. att. e 132 CPC, come novellati ex lege n. 69/09, in virtù di quanto disposto ex art. 58, comma 2, l. cit.
Preliminarmente, si precisa che lo scrivente G.U. è subentrato nella trattazione del presente procedimento all'udienza del 23.10.2024.
Con citazione in opposizione a precetto dell'importo di € 1.149,98, l'opponente lamentava che le somme ingiunte fossero a titolo di rimborso di spese di mantenimento della figlia maggiorenne ma eccepiva la necessità di formazione di nuovo titolo esecutivo Persona_1 per spese straordinarie imprevedibili e l'impossibilità di sostenere tali spese;
deduceva la carenza di legittimazione ad agire del Sig. in considerazione della maggiore età della CP_1 figlia per la quale erano richiesti i rimborsi;
deduceva altresì di voler ottenere Persona_1 la condanna ex art. 96 c.p.c. in ragione del fatto che le altre somme precedentemente richieste per il figlio erano state prontamente corrisposte. Costituendosi CP_2
l'opposta eccepiva l'assoluta inidoneità dello strumento dell'opposizione per modificare il diritto al mantenimento, la correttezza della somma ingiunta, la natura corretta delle spese straordinarie ed il fatto che il rimborso richiesto fosse dovuto alla locazione di una casa a
Milano per e per un corso di formazione regionale;
insisteva per il rigetto Persona_1 dell'opposizione con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Iscritta la causa sul ruolo generale al n. 1453/24, dopo la costituzione dell'opposta, non veniva concessa la sospensione dell'esecuzione e la causa veniva immediatamente rinviata all'udienza del 20.11.2025, nella quale veniva riservata in decisione essendo già stati concessi i termini di cui all'art. 189 c.p.c., senza istruttoria alcuna non ritenendosi la stessa necessaria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione all'esecuzione è uno strumento che involge la natura stessa della pretesa creditoria. Infatti, come stabilito dalla Suprema Corte, “in sede esecutiva, al fine della corretta qualificazione della domanda occorre fare riferimento alla "causa petendi" ed al
"petitum", che, nell'opposizione all'esecuzione, investono l'"an" della esecuzione, cioè il diritto del creditore di procedervi, mentre, nell'opposizione agli atti esecutivi, investono il
"quomodo", vale a dire le modalità con le quali il creditore può agire in sede esecutiva.”
(Cass. 13381-17) Naturalmente, tale indagine è tanto più estesa quando il titolo alla base dell'azione non è di formazione giudiziale, mentre si risolve in una mera verifica della regolarità del precetto e della validità del titolo nel caso di azione originata da atti giudiziali.
Invero, in materia, è pressoché pacifico che “con l'opposizione al precetto relativo a crediti maturati per il mancato pagamento dell'assegno di mantenimento, determinato a favore del figlio in sede di separazione o di divorzio, possono essere dedotte soltanto questioni relative alla validità ed efficacia del titolo e non anche fatti sopravvenuti da farsi valere col procedimento di modifica delle condizioni della separazione di cui all'art. 710 c.p.c. o del divorzio di cui all'art. 9 della legge n. 898 del 1970” (Cass. 17689-19). Tale orientamento è decisivo per l'esito del contendere.
L'opposta, in primo luogo, ha eccepito l'esigenza della formazione di un nuovo titolo esecutivo a causa della natura imponderabile ed imprevedibile delle spese straordinarie: tale petitum è del tutto incompatibile con il rito scelto.
2 In effetti, in tal senso è orientata la giurisprudenza di legittimità che ha stabilito nel corso del tempo il seguente principio, conforme al precedente già esaminato: “in materia di revisione dell'assegno di mantenimento, il diritto a percepirlo di un coniuge ed il corrispondente obbligo a versarlo dell'altro, nella misura e nei modi stabiliti dalla sentenza di separazione
o dal verbale di omologazione, conservano la loro efficacia, sino a quando non intervenga la modifica di tali provvedimenti, rimanendo del tutto ininfluente il momento in cui di fatto sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'assegno, con la conseguenza che, in mancanza di specifiche disposizioni, in base ai principi generali relativi all'autorità, intangibilità e stabilità, per quanto temporalmente 'imitata ("rebus sic stantibus"), del precedente giudicato impositivo del contributo di mantenimento, la decisione giurisdizionale di revisione non può avere decorrenza anticipata al momento dell'accadimento innovativo, rispetto alla data della domanda di modificazione.” (Cass.
10788-18 e Cass. 25636-21). Tale domanda è, dunque, del tutto da rigettare.
Volendo comunque scendere nel merito del giudizio, peraltro, le dichiarazioni dell'opponente depongono nel senso di dare ragione all'opposto in quanto non vi sono ragioni giuridicamente valide a contrastare il diritto affermato dal . Invero, in materia CP_1 di legittimazione, la Suprema Corte ha confermato più volte il diritto del genitore ad agire per conto dei figli, seppure maggiorenni ma conviventi, per far valere il diritto al mantenimento, come da ultimo affermato nella sentenza n. 26503-24: “In tema di mantenimento dei figli, la legittimazione del genitore convivente con il figlio maggiorenne, in quanto fondata sulla continuità dei doveri gravanti sui genitori nella persistenza della situazione di convivenza, concorre con la diversa legittimazione del figlio, che trova invece fondamento nella titolarità del diritto al mantenimento, sicché si possono ritenere pertinenti
i principi dettati in tema di solidarietà attiva. Ne consegue che, nel caso in cui ad agire per ottenere dall'altro coniuge il contributo al mantenimento sia il genitore con il quale il figlio medesimo continua a vivere, non si pone una questione di integrazione del contraddittorio nei confronti del figlio diventato maggiorenne, non sussistendo in caso di mancato esercizio, da parte di quest'ultimo, del diritto di agire autonomamente nei confronti del genitore con cui non vive, alcun conflitto con la posizione assunta dal genitore con il quale continua a vivere.” Ad ogni buon conto, anche se non è più convivente temporanemente, il Persona_1 principio è analogicamente applicabile e le somme richieste sono state anticipate dallo stesso il quale è legittimato anche iure proprio a richiederne la restituzione, trattandosi di CP_1 obbligazione parziaria in capo alle parti. La ricerca di lavoro successiva alla laurea a pieni voti, anche fruendo di un corso regionale di formazione, rientra certamente negli obblighi
3 dei genitori nei confronti dei figli, in quanto essi non sono ancora autosufficienti ed, anzi, il fatto che essi cerchino di perseguire le proprie aspirazioni professionali anche allontanandosi dal nucleo di origine è motivo di merito, soprattutto dopo un proficuo corso universitario. Ad abundatiam si ricordi che non solo la scelta dell'Università fuori sede non è contestabile dai genitori e che rientra nelle spese straordinarie, ma addirittura neppure l'alloggio è una spese denegabile per giurisprudenza consolidata: “le spese per l'università lontano dal luogo di residenza e per l'alloggio, in particolare, rientrano tra le spese straordinarie, non comprese nell'assegno, non essendo prevedibili al momento della statuizione dell'assegno quando il figlio era minore e la prospettazione di tali costi non era fattibile.” (Cass. 7169-24); alla stessa stregua: “la Suprema Corte ricorda che in tema di spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, il genitore convivente non è tenuto a concordare preventivamente e ad informare l'altro genitore di tutte le scelte dalle quali derivino tali spese, qualora si tratti di spese sostanzialmente certe nel loro ordinario e prevedibile ripetersi e riguardanti esigenze destinate a ripetersi con regolarità, ancorché non predeterminabili nel loro ammontare (come ad esempio le spese scolastiche e le spese mediche ordinarie).” (Cass.
33939-23) La ricerca di lavoro successiva ed il corso di formazione regionale possono a pieno titolo includersi nei principi qui richiamati. Lo stesso opponente ha dimostrato, al contrario, la buona volontà della figlia nel cercare una posizione lavorativa che, allo stato, non è risultata né sufficiente né adatta a garantire l'autosufficienza economica né una stabilità effettiva, altro criterio stabilito dagli Ermellini: l'indipendenza economica è “un fatto complesso che non può essere risolto con criteri rigidi e predeterminati” (Cass.
17183/2020) e non è compatibile con lavori precari o che non garantiscano uno stile di vita adeguato (Cass. 24391-24). L'infondatezza dell'opposizione si estende al merito ed alla richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c, per quanto detto, almeno per le asseverazioni fornite a questo Giudicante;
a nulla valgono le eccezioni di situazione di difficoltà dell'opponente anche in considerazione del fatto che la somma richiesta è certamente contenuta. E' di tutta evidenza, dunque, il rigetto dell'opposizione con piena conferma del precetto formulato in toto.
Le spese di lite seguono la soccombenza, pur secondo i parametri minimi data la semplicità del contendere ed escludendo la fase di trattazione/istruttoria non tenutasi. In quanto soccombente, parte opponente è comunque tenuta al pagamento delle spese processuali pur se ammessa a gratuito patrocinio, in ossequio alla normativa vigente.
P.Q.M.
4 Il Giudice Onorario di Pace, Avv. Rosario Molino, definitivamente pronunciando, reietta, disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
a) Rigetta l'opposizione ed ogni domanda in essa formulata, confermando il precetto oggetto di opposizione;
b) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1
per l'importo di € 852,00 per onorari, di cui € 213,00 per la fase CP_1 di studio, € 213,00 per la fase introduttiva ed € 426,00 per la fase decisionale, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA.
Così deciso in Benevento, il 24 Novembre 2025
Il Giudice Onorario di Pace
Avv. Rosario Molino
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