TRIB
Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sez. distaccata di ischia, sentenza 07/01/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 558 /2022
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- SEZIONE DI ISCHIA –
Il giudice dott.ssa Maddalena Venezia;
dato atto che, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., è stata disposta la sostituzione dell'udienza del __3.1.2025___ con il deposito di note scritte di trattazione della causa;
verificata la regolarità della comunicazione alle parti costituite del predetto provvedimento;
dato atto, altresì, che tutte le parti hanno depositato note scritte, illustrando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni.
A questo punto la controversia viene decisa mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura, ai sensi dell'art. 281-sexies
c.p.c., del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione.
P a g . 1 | 8 R.G. 558 /2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- SEZIONE DI ISCHIA -
Il Tribunale, in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Maddalena
Venezia ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 558 /2022 del Ruolo Generale Affari Contenziosi
e vertente
TRA
(P.I. Parte_1
), in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa P.IVA_1 Parte_1 dall'Avv. Emmanuel Scotti, domiciliata come in atti;
APPELLANTE
E
(P.I. ), in persona del rappresentante legale p.t., Avv. CP_1 P.IVA_2 [...]
, rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo Puoti, domiciliata come in atti CP_2
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenza pronunciata dal Giudice di Pace.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
P a g . 2 | 8 La società “ , in persona del legale rapp.te p.t., con atto di citazione Parte_1
in appello ritualmente notificato, conveniva in giudizio la per chiedere la CP_1
riforma della sentenza n. 2674/2022 pronunciata dal Giudice di Pace di Ischia, dott.
Arturo Uccello, in data 23.03.2022.
L'appellante esponeva di aver adito il giudice di primo grado per vedere accertata e dichiarata la risoluzione, per intervenuta migrazione ad altro operatore telefonico
(EB S.p.A.), del contratto di somministrazione stipulato con e avente CP_1 ad oggetto l'utenza telefonica n. 081997330 di cui la stessa risultava titolare;
chiedeva Con poi l'annullamento delle fatture emesse da relative ad un periodo successivo alla migrazione (mesi da maggio a settembre 2020), con conseguente condanna della convenuta alla corresponsione, in proprio favore, dell'indennizzo dovuto per CP_1 ciascun giorno di disservizio provocato dall'attivazione di servizi e piani tariffari non richiesti, dopo la migrazione dell'utente ad altro operatore.
A sostegno della domanda, l'appellante esponeva quanto segue:
- di essere titolare, all'epoca dei fatti oggetto del giudizio di primo grado, dell'utenza telefonica n. 081997330 gestita dall'operatore telefonico di aver deciso, nel CP_1
maggio del 2020, di migrare ad altro gestore, ovvero EB;
- di aver contattato telefonicamente la mediante il servizio clienti-187 per la CP_1 conferma dell'avvenuta risoluzione del rapporto contrattuale e della migrazione ad altro operatore telefonico a partire dal 15.05.2020;
-di aver ricevuto un sollecito di pagamento da parte della compagnia per un CP_1 importo totale di €1.130,49 afferente alle fatture dei bimestri da gennaio a maggio 2020 che, al contrario, risultavano saldate;
Con
-di aver continuato a ricevere addebiti di fatture relative all'utenza anche nei mesi successivi alla migrazione (maggio-settembre 2020) per un importo pari ad €1.082,88;
-di aver contestato le fatture in data 30.10.2020, con diffida e messa in mora della
[...]
CP_1
-di aver depositato in data 12.11.2020 istanza di conciliazione al Corecom Campania con procedura telematica Concilia Web;
- di aver presentato istanza all'AGICOM per l'apertura di una procedura di conciliazione con la parte convenuta nel presente giudizio, conclusasi con il mancato raggiungimento di un accordo.
P a g . 3 | 8 Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, l'odierna appellante conveniva in giudizio, innanzi il Giudice di Pace di Ischia, la in persona del legale CP_1
rappresentante p.t., per ivi sentir dichiarare la risoluzione del contratto di somministrazione sottoscritto dalle parti, con conseguente annullamento delle fatture
Con emesse da per il periodo successivo allo scioglimento del rapporto, ed indennizzo per il disservizio subito.
Il Giudice di Pace di Ischia, dott. Uccello, pronunciava una sentenza di rigetto della domanda di parte attrice sul presupposto che: “Dall'esame della documentazione risulta che la richiesta di cessazione riguarda la linea telefonica 081992081 e non quella oggetto di questo giudizio, individuata nell'atto introduttivo dal n. 081997330. Nel contempo, la società attrice ha altresì depositato copia di n. 2 fatture pervenute da EB PA (nuovo operatore telefonico) relative ai perodi giugno-luglio 2020 (fatt. n. M014945045) e luglio-agosto 2020 (fatt. n. M018093392) ed inerenti al n. 081/997330 richiamato in citazione. Deve pertanto ragionevolmente e plausibilmente concludersi che il passaggio
Co da a EB per tale linea telefonica si sia perfezionato nel mese di giugno 2020, restando lo stesso fino a maggio del medesimo anno ancora in corso con . Ne CP_1
consegue che resta del tutto legittima la richiesta pervenuta da del pagamento CP_1
del servizio relativo al periodo gennaio-maggio 2020, atteso peraltro che la società attrice ha dichiarato di aver regolarmente adempiuto al relativo obbligo di pagamento, ma non ha fornito alcuna prova sul punto. Neppure può trovare accoglimento, ad avviso del giudicante, l'ulteriore domanda svolta dalla società attrice e relativa alla richiesta Co di annullamento di n. 5 fatture inerenti al periodo dicembre 2020 – novembre 2021 atteso che da dette copie non è possibile evincere con chiarezza ed univocità che le stesse si riferiscano all'utenza telefonica di cui all'atto di citazione: in nessuna di dette fatture
è infatti presente alcuna indicazione sulla linea telefonica. Ciò che induce questo giudicante a non ritenere sufficientemente provata la domanda di cui al punto c) dell'atto introduttivo attesa la già accertata presenza di almeno due linee telefoniche facenti capo alla società attrice.” (Cfr. pp.
1-2 sentenza Giudice di Pace n.2674/2022).
L'appellante concludeva chiedendo l'accoglimento dell'impugnazione con conseguente riforma della sentenza di primo grado, deducendo l'iniquità e l'illegittimità della medesima per l'errata valutazione delle risultanze processuali;
reiterava, inoltre, la
P a g . 4 | 8 richiesta di condanna di con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi CP_1
di giudizio.
Si costituiva in giudizio contestando la domanda e chiedendo, CP_1 preliminarmente, dichiararsi l'inammissibilità dell'appello avverso la sentenza del giudice di primo grado per mancata specificità dei motivi e per l'insussistenza di una ragionevole probabilità di accoglimento dell'impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 342 e 348 bis c.p.c.; mentre nel merito, il rigetto integrale dello stesso e la conferma della sentenza impugnata, evidenziando come la richiesta di risoluzione del rapporto versata in atti da parte attrice riguardasse altra utenza alla stessa intestata, e non quella oggetto di causa.
All'esito dell'udienza dell'11.12.2024 la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata all'udienza del 3.01.2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Tanto premesso in ordine alla materia del contendere, rileva questo Tribunale che la domanda risulta priva di fondamento e deve, pertanto, essere rigettata per le ragioni che seguono.
Preliminarmente, la doglianza relativa all'inammissibilità dell'appello per difetto di motivazione ex art. 342 c.p.c., e manifesta infondatezza ex art. 348 bis c.p.c., avanzata da
è da ritenersi infondata. CP_1
Sul punto, la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n.10916 del
2017, ha affermato che “[…] Deve concludersi che l'art. 342 c.p.c., come novellato dal
D. L. 83 del 2012, art. 54, non esiga dall'appellante alcuna trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata o di parti di essa. La norma esige, invece, dall'appellante: la chiara ed inequivoca indicazione delle censure che intende muovere alla sentenza appellata, tanto in punto di ricostruzione dei fatti, quanto in punto di diritto;
gli argomenti che intende contrapporre a quelli adottati dal giudice di primo grado a sostegno della decisione.”
Con l'ulteriore pronuncia n. 27199, le sezioni Unite hanno poi chiarito che “[…]
L'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal
P a g . 5 | 8 primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”.
A margine della conclusione di quest'ultima precisazione vale osservare che l'appello
“non deve”, bensì “può contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione”, cioè di una possibile diversa sia ricostruzione dei fatti, sia definizione delle conseguenze giuridiche della decisione.
Nel caso di specie, la ha correttamente indicato, nell'atto Parte_1
introduttivo del giudizio di impugnazione, la parte della sentenza di primo grado appellata
(Cfr. Atto di citazione in appello p. 7: “I.A La parte della sentenza che si intende impugnare […]”.
Risultano, quindi, delineati i motivi di impugnazione e chiaramente individuati la questione ed i passaggi contestati della sentenza appellata e, con essi, le relative doglianze.
Riguardo la censura dell'impugnazione ex art. 348 bis c.p.c., la norma prevede una nuova ipotesi di inammissibilità dell'appello (c.d. filtro) affidata alla discrezionalità del giudice di secondo grado che è chiamato a compiere in via preliminare un'analisi circa la ragionevole probabilità che l'impugnativa possa essere accolta. Se l'impugnazione non supera tale accertamento preliminare, il giudice ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza. Questa verifica preliminare deve essere effettuata entro e non oltre l'indicata udienza ex art. 350 c.p.c., o al più a scioglimento della riserva assunta in quell'occasione ai sensi dell'art. 186 c.p.c., e soltanto sentite le parti, presupponendo la verifica, da parte del giudice, della regolare e integrale instaurazione del contraddittorio. Nel caso di specie, non è stata evidenziata alcuna irregolarità del contraddittorio in prima udienza;
pertanto, ne deriva l'ammissibilità dell'esperito appello.
Sempre in via preliminare, è opportuno evidenziare che il giudice di prime cure ha erroneamente ritenuto di doversi pronunciare sulle fatture antecedenti l'asserita migrazione e che non costituiscono oggetto di giudizio;
ai sensi dell'art. 112 c.p.c., infatti, il giudice è chiamato a pronunciarsi su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa
(principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato).
P a g . 6 | 8 Nel merito, giova rammentare che “Nell'ipotesi di responsabilità contrattuale, come in quella di responsabilità extracontrattuale, spetta al danneggiato fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato, e della sua riconducibilità al fatto del debitore. I principi giurisprudenziali, per cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte, negoziale o legale, del suo diritto, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, si applicano in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, e non in tema di prova del danno.” (cfr. Cassazione civile, sez. I, sentenza 10/10/2007 n° 21140).
Nel caso di specie, è sulla parte attrice, odierna appellante, che incombe l'onere di provare la legittimità della propria pretesa e, dunque, l'effettiva risoluzione del contratto di Con somministrazione stipulato con e del quale si richiede l'accertamento, nonché
l'intervenuta migrazione ad altro operatore telefonico.
In particolare, la Carta dei Servizi di TIM a pag. 8 nota 15 stabilisce che il recesso deve necessariamente essere comunicato con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data di decorrenza scelta dall'utente, secondo le diverse modalità indicate (mediante raccomandata A/R, pec, fax). Tuttavia, l'istante non ha allegato, già nel primo grado di giudizio, alcuna prova circa la suddetta comunicazione, bensì si è limitata a depositare
Co una copia di una comunicazione di cessazione della linea , riguardante altra utenza telefonica che non è oggetto del giudizio de quo (Cfr. allegato “disdetta Ischiaprof utenza
”). P.IVA_3
Altresì, la disdetta con conseguente migrazione ad altro operatore è ascrivibile al novero degli atti unilaterali recettizi, i quali producono effetti solo dal momento in cui pervengono a conoscenza del destinatario.
Pertanto, se si desidera cambiare operatore, è necessario notificare la disdetta al proprio operatore attuale;
questa comunicazione può avvenire tramite raccomandata o contattando il servizio clienti dell'operatore donating. Tuttavia, l'odierna appellante E_1 non ha fornito a alcuna comunicazione dell'intervenuta migrazione al nuovo CP_1
operatore telefonico (EB S.p.A.) per la propria utenza n.081997330.
E, invero, l'istante nel proprio atto introduttivo si limitava a menzionare di aver comunicato alla la volontà di recedere dal contratto e migrare ad altro CP_1
operatore telefonico, senza produrre alcuna prova atta a suffragare detta migrazione.
P a g . 7 | 8 Né tantomeno, può ascriversi alcuna valenza alle sole fatture EB allegate dall'istante con le quali si asserisce l'avvenuta migrazione, attesa l'assenza di ulteriori riscontri probatori, come innanzi evidenziato.
Alla luce delle considerazioni che precedono, non può, dunque, ritenersi raggiunta la prova della migrazione dell'utenza in questione in EB S.p.A., così come sostenuto dall'attrice, per cui la relativa domanda non può che essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, come in dispositivo, con riferimento ai parametri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia e dell'effettiva attività processuale espletata.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione Distaccata di Ischia, in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Maddalena Venezia, definitivamente pronunciando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta la domanda così come proposta dall'appellante e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna la società appellante “ Parte_1 al pagamento, in favore dell'appellata delle spese di lite per il doppio grado CP_1 di giudizio, che liquida in complessivi € 772,00, per compensi, oltre spese generali, Iva e
Cpa come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Carlo Puoti dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
Così deciso in Napoli, il 07/01/2025
Il GIUDICE
Dott.ssa Maddalena Venezia
P a g . 8 | 8
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- SEZIONE DI ISCHIA –
Il giudice dott.ssa Maddalena Venezia;
dato atto che, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., è stata disposta la sostituzione dell'udienza del __3.1.2025___ con il deposito di note scritte di trattazione della causa;
verificata la regolarità della comunicazione alle parti costituite del predetto provvedimento;
dato atto, altresì, che tutte le parti hanno depositato note scritte, illustrando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni.
A questo punto la controversia viene decisa mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura, ai sensi dell'art. 281-sexies
c.p.c., del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione.
P a g . 1 | 8 R.G. 558 /2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- SEZIONE DI ISCHIA -
Il Tribunale, in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Maddalena
Venezia ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 558 /2022 del Ruolo Generale Affari Contenziosi
e vertente
TRA
(P.I. Parte_1
), in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa P.IVA_1 Parte_1 dall'Avv. Emmanuel Scotti, domiciliata come in atti;
APPELLANTE
E
(P.I. ), in persona del rappresentante legale p.t., Avv. CP_1 P.IVA_2 [...]
, rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo Puoti, domiciliata come in atti CP_2
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenza pronunciata dal Giudice di Pace.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
P a g . 2 | 8 La società “ , in persona del legale rapp.te p.t., con atto di citazione Parte_1
in appello ritualmente notificato, conveniva in giudizio la per chiedere la CP_1
riforma della sentenza n. 2674/2022 pronunciata dal Giudice di Pace di Ischia, dott.
Arturo Uccello, in data 23.03.2022.
L'appellante esponeva di aver adito il giudice di primo grado per vedere accertata e dichiarata la risoluzione, per intervenuta migrazione ad altro operatore telefonico
(EB S.p.A.), del contratto di somministrazione stipulato con e avente CP_1 ad oggetto l'utenza telefonica n. 081997330 di cui la stessa risultava titolare;
chiedeva Con poi l'annullamento delle fatture emesse da relative ad un periodo successivo alla migrazione (mesi da maggio a settembre 2020), con conseguente condanna della convenuta alla corresponsione, in proprio favore, dell'indennizzo dovuto per CP_1 ciascun giorno di disservizio provocato dall'attivazione di servizi e piani tariffari non richiesti, dopo la migrazione dell'utente ad altro operatore.
A sostegno della domanda, l'appellante esponeva quanto segue:
- di essere titolare, all'epoca dei fatti oggetto del giudizio di primo grado, dell'utenza telefonica n. 081997330 gestita dall'operatore telefonico di aver deciso, nel CP_1
maggio del 2020, di migrare ad altro gestore, ovvero EB;
- di aver contattato telefonicamente la mediante il servizio clienti-187 per la CP_1 conferma dell'avvenuta risoluzione del rapporto contrattuale e della migrazione ad altro operatore telefonico a partire dal 15.05.2020;
-di aver ricevuto un sollecito di pagamento da parte della compagnia per un CP_1 importo totale di €1.130,49 afferente alle fatture dei bimestri da gennaio a maggio 2020 che, al contrario, risultavano saldate;
Con
-di aver continuato a ricevere addebiti di fatture relative all'utenza anche nei mesi successivi alla migrazione (maggio-settembre 2020) per un importo pari ad €1.082,88;
-di aver contestato le fatture in data 30.10.2020, con diffida e messa in mora della
[...]
CP_1
-di aver depositato in data 12.11.2020 istanza di conciliazione al Corecom Campania con procedura telematica Concilia Web;
- di aver presentato istanza all'AGICOM per l'apertura di una procedura di conciliazione con la parte convenuta nel presente giudizio, conclusasi con il mancato raggiungimento di un accordo.
P a g . 3 | 8 Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, l'odierna appellante conveniva in giudizio, innanzi il Giudice di Pace di Ischia, la in persona del legale CP_1
rappresentante p.t., per ivi sentir dichiarare la risoluzione del contratto di somministrazione sottoscritto dalle parti, con conseguente annullamento delle fatture
Con emesse da per il periodo successivo allo scioglimento del rapporto, ed indennizzo per il disservizio subito.
Il Giudice di Pace di Ischia, dott. Uccello, pronunciava una sentenza di rigetto della domanda di parte attrice sul presupposto che: “Dall'esame della documentazione risulta che la richiesta di cessazione riguarda la linea telefonica 081992081 e non quella oggetto di questo giudizio, individuata nell'atto introduttivo dal n. 081997330. Nel contempo, la società attrice ha altresì depositato copia di n. 2 fatture pervenute da EB PA (nuovo operatore telefonico) relative ai perodi giugno-luglio 2020 (fatt. n. M014945045) e luglio-agosto 2020 (fatt. n. M018093392) ed inerenti al n. 081/997330 richiamato in citazione. Deve pertanto ragionevolmente e plausibilmente concludersi che il passaggio
Co da a EB per tale linea telefonica si sia perfezionato nel mese di giugno 2020, restando lo stesso fino a maggio del medesimo anno ancora in corso con . Ne CP_1
consegue che resta del tutto legittima la richiesta pervenuta da del pagamento CP_1
del servizio relativo al periodo gennaio-maggio 2020, atteso peraltro che la società attrice ha dichiarato di aver regolarmente adempiuto al relativo obbligo di pagamento, ma non ha fornito alcuna prova sul punto. Neppure può trovare accoglimento, ad avviso del giudicante, l'ulteriore domanda svolta dalla società attrice e relativa alla richiesta Co di annullamento di n. 5 fatture inerenti al periodo dicembre 2020 – novembre 2021 atteso che da dette copie non è possibile evincere con chiarezza ed univocità che le stesse si riferiscano all'utenza telefonica di cui all'atto di citazione: in nessuna di dette fatture
è infatti presente alcuna indicazione sulla linea telefonica. Ciò che induce questo giudicante a non ritenere sufficientemente provata la domanda di cui al punto c) dell'atto introduttivo attesa la già accertata presenza di almeno due linee telefoniche facenti capo alla società attrice.” (Cfr. pp.
1-2 sentenza Giudice di Pace n.2674/2022).
L'appellante concludeva chiedendo l'accoglimento dell'impugnazione con conseguente riforma della sentenza di primo grado, deducendo l'iniquità e l'illegittimità della medesima per l'errata valutazione delle risultanze processuali;
reiterava, inoltre, la
P a g . 4 | 8 richiesta di condanna di con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi CP_1
di giudizio.
Si costituiva in giudizio contestando la domanda e chiedendo, CP_1 preliminarmente, dichiararsi l'inammissibilità dell'appello avverso la sentenza del giudice di primo grado per mancata specificità dei motivi e per l'insussistenza di una ragionevole probabilità di accoglimento dell'impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 342 e 348 bis c.p.c.; mentre nel merito, il rigetto integrale dello stesso e la conferma della sentenza impugnata, evidenziando come la richiesta di risoluzione del rapporto versata in atti da parte attrice riguardasse altra utenza alla stessa intestata, e non quella oggetto di causa.
All'esito dell'udienza dell'11.12.2024 la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata all'udienza del 3.01.2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Tanto premesso in ordine alla materia del contendere, rileva questo Tribunale che la domanda risulta priva di fondamento e deve, pertanto, essere rigettata per le ragioni che seguono.
Preliminarmente, la doglianza relativa all'inammissibilità dell'appello per difetto di motivazione ex art. 342 c.p.c., e manifesta infondatezza ex art. 348 bis c.p.c., avanzata da
è da ritenersi infondata. CP_1
Sul punto, la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n.10916 del
2017, ha affermato che “[…] Deve concludersi che l'art. 342 c.p.c., come novellato dal
D. L. 83 del 2012, art. 54, non esiga dall'appellante alcuna trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata o di parti di essa. La norma esige, invece, dall'appellante: la chiara ed inequivoca indicazione delle censure che intende muovere alla sentenza appellata, tanto in punto di ricostruzione dei fatti, quanto in punto di diritto;
gli argomenti che intende contrapporre a quelli adottati dal giudice di primo grado a sostegno della decisione.”
Con l'ulteriore pronuncia n. 27199, le sezioni Unite hanno poi chiarito che “[…]
L'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal
P a g . 5 | 8 primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”.
A margine della conclusione di quest'ultima precisazione vale osservare che l'appello
“non deve”, bensì “può contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione”, cioè di una possibile diversa sia ricostruzione dei fatti, sia definizione delle conseguenze giuridiche della decisione.
Nel caso di specie, la ha correttamente indicato, nell'atto Parte_1
introduttivo del giudizio di impugnazione, la parte della sentenza di primo grado appellata
(Cfr. Atto di citazione in appello p. 7: “I.A La parte della sentenza che si intende impugnare […]”.
Risultano, quindi, delineati i motivi di impugnazione e chiaramente individuati la questione ed i passaggi contestati della sentenza appellata e, con essi, le relative doglianze.
Riguardo la censura dell'impugnazione ex art. 348 bis c.p.c., la norma prevede una nuova ipotesi di inammissibilità dell'appello (c.d. filtro) affidata alla discrezionalità del giudice di secondo grado che è chiamato a compiere in via preliminare un'analisi circa la ragionevole probabilità che l'impugnativa possa essere accolta. Se l'impugnazione non supera tale accertamento preliminare, il giudice ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza. Questa verifica preliminare deve essere effettuata entro e non oltre l'indicata udienza ex art. 350 c.p.c., o al più a scioglimento della riserva assunta in quell'occasione ai sensi dell'art. 186 c.p.c., e soltanto sentite le parti, presupponendo la verifica, da parte del giudice, della regolare e integrale instaurazione del contraddittorio. Nel caso di specie, non è stata evidenziata alcuna irregolarità del contraddittorio in prima udienza;
pertanto, ne deriva l'ammissibilità dell'esperito appello.
Sempre in via preliminare, è opportuno evidenziare che il giudice di prime cure ha erroneamente ritenuto di doversi pronunciare sulle fatture antecedenti l'asserita migrazione e che non costituiscono oggetto di giudizio;
ai sensi dell'art. 112 c.p.c., infatti, il giudice è chiamato a pronunciarsi su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa
(principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato).
P a g . 6 | 8 Nel merito, giova rammentare che “Nell'ipotesi di responsabilità contrattuale, come in quella di responsabilità extracontrattuale, spetta al danneggiato fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato, e della sua riconducibilità al fatto del debitore. I principi giurisprudenziali, per cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte, negoziale o legale, del suo diritto, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, si applicano in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, e non in tema di prova del danno.” (cfr. Cassazione civile, sez. I, sentenza 10/10/2007 n° 21140).
Nel caso di specie, è sulla parte attrice, odierna appellante, che incombe l'onere di provare la legittimità della propria pretesa e, dunque, l'effettiva risoluzione del contratto di Con somministrazione stipulato con e del quale si richiede l'accertamento, nonché
l'intervenuta migrazione ad altro operatore telefonico.
In particolare, la Carta dei Servizi di TIM a pag. 8 nota 15 stabilisce che il recesso deve necessariamente essere comunicato con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data di decorrenza scelta dall'utente, secondo le diverse modalità indicate (mediante raccomandata A/R, pec, fax). Tuttavia, l'istante non ha allegato, già nel primo grado di giudizio, alcuna prova circa la suddetta comunicazione, bensì si è limitata a depositare
Co una copia di una comunicazione di cessazione della linea , riguardante altra utenza telefonica che non è oggetto del giudizio de quo (Cfr. allegato “disdetta Ischiaprof utenza
”). P.IVA_3
Altresì, la disdetta con conseguente migrazione ad altro operatore è ascrivibile al novero degli atti unilaterali recettizi, i quali producono effetti solo dal momento in cui pervengono a conoscenza del destinatario.
Pertanto, se si desidera cambiare operatore, è necessario notificare la disdetta al proprio operatore attuale;
questa comunicazione può avvenire tramite raccomandata o contattando il servizio clienti dell'operatore donating. Tuttavia, l'odierna appellante E_1 non ha fornito a alcuna comunicazione dell'intervenuta migrazione al nuovo CP_1
operatore telefonico (EB S.p.A.) per la propria utenza n.081997330.
E, invero, l'istante nel proprio atto introduttivo si limitava a menzionare di aver comunicato alla la volontà di recedere dal contratto e migrare ad altro CP_1
operatore telefonico, senza produrre alcuna prova atta a suffragare detta migrazione.
P a g . 7 | 8 Né tantomeno, può ascriversi alcuna valenza alle sole fatture EB allegate dall'istante con le quali si asserisce l'avvenuta migrazione, attesa l'assenza di ulteriori riscontri probatori, come innanzi evidenziato.
Alla luce delle considerazioni che precedono, non può, dunque, ritenersi raggiunta la prova della migrazione dell'utenza in questione in EB S.p.A., così come sostenuto dall'attrice, per cui la relativa domanda non può che essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, come in dispositivo, con riferimento ai parametri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia e dell'effettiva attività processuale espletata.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione Distaccata di Ischia, in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Maddalena Venezia, definitivamente pronunciando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta la domanda così come proposta dall'appellante e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna la società appellante “ Parte_1 al pagamento, in favore dell'appellata delle spese di lite per il doppio grado CP_1 di giudizio, che liquida in complessivi € 772,00, per compensi, oltre spese generali, Iva e
Cpa come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Carlo Puoti dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
Così deciso in Napoli, il 07/01/2025
Il GIUDICE
Dott.ssa Maddalena Venezia
P a g . 8 | 8