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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 04/06/2025, n. 1178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1178 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE Sezione Lavoro
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Barbara Lombardi, all'esito del deposito delle note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 10346/2019, cui sono riuniti i procedimenti recanti n. R.G. 263/2020, n. R.G. 585/2022 e n. R.G. 7204/2023
TRA
nato a [...] il [...], rappr. e dif. Parte_1
. M. Pigrini, L. Cipolletta e M. Romano, con cui elett. dom. in Santa Maria Capua Vetere (CE) alla via Pezzella n. 5, giusta procura in atti RICORRENTE
E
in persona del l.r.p.t., anche quale mandatario della (nel giudizio n. CP_1 Controparte_2
019 R.G.), rappr. e dif. dagli Avv. M. Sferrazza, . F. Lallai, E. Capasso, I. Verrengia, I. De Benedictis, L. Cuzzupoli, D. Catalano e , giusta Parte_2 procura generale alle liti in atti, con cui elett. dom. in Caserta alla via ità San Benedetto
RESISTENTE
NONCHE'
, in persona del l.r.p.t., rappr. e dif. Controparte_3 iciliata come in atti, giusta procure in atti RESISTENTE
NONCHE'
, in persona del l.r.p.t. CP_2
RESISTENTE – contumace OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con distinti ricorsi, successivamente riuniti, e depositati nelle date del 03/12/2019, 15/01/2020, 25/01/2022 e 10/11/2023, la parte ricorrente in epigrafe proponeva opposizione, rispettivamente, all'avviso di addebito n. 32820190004568728000, notificato il 24/10/2019, all'avviso di addebito n. 32820190005553720000, notificato il 18/12/2019, all'avviso di addebito n. 32820210003342407000, notificato il 27/12/2021, e all'avviso di addebito n. 32820230001205183000, notificato il 03/10/2023, aventi ad oggetto contributi previdenziali dovuti a titolo di gestione commercianti, rispettivamente per i periodi 2013-2014, 2018, 2015-2021 e 2017-2022. Deduceva l'infondatezza della pretesa creditoria vantata dall' non avendo mai svolto CP_1 in modo abituale, prevalente e personale attività lavorativa nella “"GAFFOIL DI FERRARA ASSUNTA & C. - S.N.C.”, di cui era amministratore, e contestava la sussistenza dei presupposti per l'iscrizione alla gestione commercianti, avvenuta d'ufficio. Osservava, in particolare, che, in sede di dichiarazione dei redditi per gli anni 2005-2008, era stata erroneamente barrata la casella 7 del quadro RK, e verosimilmente tale circostanza (oggetto di successiva rettifica) aveva tratto in inganno l'istituto previdenziale. Aggiungeva che, con sentenza n. 2296/2019, questo Tribunale aveva dichiarato la non debenza degli importi di cui agli avvisi di addebito precedentemente impugnati, aventi anch'essi ad oggetto la contribuzione richiesta dall'ente previdenziale a seguito dell'iscrizione d'ufficio nella Gestione Commercianti. Precisava che, per la concreta gestione dell'impresa, la società si avvaleva di una serie di collaboratori, dipendenti e consulenti, occupando in media più di 30 dipendenti (cfr. ricorsi depositati nei giudizi n. 585/2022 RG e 7204/2023 RG). Eccepiva, altresì, la prescrizione quinquennale e l'erroneità nel calcolo di sanzioni, interessi di mora e compensi di riscossione (cfr. ricorsi depositati nei giudizi n. 585/2022 RG e 7204/2023 RG). Dedotte l'iscrizione alla gestione separata dal 1998 – ricevendo dalla società un compenso quale amministratore – nonché l'insussistenza dei presupposti per l'iscrizione alla gestione commercianti, chiedeva dichiararsi l'insussistenza dell'obbligo di pagamento della contribuzione nella gestione commercianti. Spese vinte, con attribuzione. Si costituiva l' anche quale mandataria della nel procedimento RG n. CP_1 CP_2
10346/2019, on articolate argomentazioni, c fondatezza delle avverse pretese, concludendo per il rigetto del ricorso. Spese vinte. Osservava, considerata la possibile coesistenza dell'iscrizione sia alla gestione separata che alla gestione commercianti, che sulla scorta delle stesse deduzioni attoree – inerenti al compimento di “attività di indirizzo e di coordinamento della gestione aziendale”, senza alcuna allegazione circa lo svolgimento di eventuali ulteriori attività - dovesse ritenersi la sussistenza dei presupposti per l'iscrizione alla gestione commercianti, unitamente all'accertamento in sede giudiziale (sentenza n. 109/2019 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Sezione Lavoro) dell'inattività lavorativa in azienda dell'altro socio,
[...]
ed alla presenza di oltre 30 unità di personale dipendente nell'azien Persona_1 ggetto ad etero-direzione. In particolare, eccepiva, nell'ambito del giudizio RG n. 10346/2019, la tardività dell'opposizione promossa. Rilevava, inoltre, di aver proposto appello avverso la sentenza n. 2296/2019 dinanzi alla Corte d'Appello di Napoli. 2 Si costituiva altresì che eccepiva in particolare il Controparte_3 proprio difetto di legittimazione passiva, e chiedeva il rigetto del ricorso, in quanto infondato. Spese vinte. Pur regolarmente citata, non si costituiva la nei procedimenti recanti n. R.G. CP_2
263/2020, n. R.G. 585/2022 e n. R.G. pertanto ne va dichiarata la contumacia. La causa, previa riassegnazione, giungeva per la prima volta dinanzi alla scrivente all'udienza del 07/02/2023, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Rinviata anche in ragione del carico del ruolo, disposta la riunione al presente giudizio dei procedimenti recanti n. R.G. 263/2020, 585/2022 e 7204/2023, la causa giungeva da ultimo all'udienza del 03/06/2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Lette le note depositate, la causa veniva decisa mediante sentenza, completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
************
In via preliminare, con riferimento alla posizione di , Controparte_3 si osserva che la stessa si è volontariamente costituit parte del soggetto ricorrente, dei ricorsi introduttivi e dei decreti di fissazione dell'udienza, con cui veniva disposta anche la sospensione della esecutività dei titoli opposti, senza che essa fosse evocata in giudizio, in quanto non indicata nell'epigrafe dei ricorsi tra i contraddittori necessari, né essendo spiegata alcuna domanda nei suoi confronti. Ad ogni modo, l' difetta, con riferimento alle questioni inerenti al Controparte_3 merito della pretesa contributiva, di legittimazione passiva, che cade esclusivamente sull'istituto previdenziale, in quanto titolare del rapporto, oltre che soggetto incaricato della notifica dell'atto impositivo - l'avviso di addebito – ai sensi del D.L. n. 78/2010. Ancora in via preliminare, va dichiarata la carenza di legittimazione passiva della CP_2
trattandosi di annualità non rientranti nella cartolarizzazione dei crediti come
[...] CP_1
o dallo stesso istituto previdenziale nella memoria depositata nell'ambito udizio n. 7204/2023 RG. Tanto premesso, va in primo luogo rilevato che le opposizioni, oggetto dei giudizi riuniti, sono ammissibili, avendo parte opponente impugnato gli avvisi di addebito nel termine di quaranta giorni dalla rispettiva notifica. In particolare, si osserva – attesa la contestazione nella memoria difensiva - che l'avviso di addebito n. 32820190004568728000 (oggetto del giudizio iscritto al n. 10346/2019 R.G.) veniva notificato in data 24/10/2019 (circostanza incontestata) ed il relativo ricorso veniva depositato in data 03/12/2019, e dunque nel termine di quaranta giorni. Va, inoltre, rilevato che tra le medesime parti, con riferimento ad ulteriori avvisi di addebito per contributi richiesti a titolo di gestione commercianti, sono state emesse la sentenza n. 2296/2019 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Sezione Lavoro, nonché la sentenza n. 55/2025 della Corte d'Appello di Napoli – Sezione Lavoro, entrambe versate in atti.
3 Passando al merito, appare opportuno, prima di soffermarsi sulla ripartizione dell'onus probandi tra le parti, preliminarmente richiamare il quadro normativo applicabile alla fattispecie in esame. Sul punto, preliminarmente si osserva che l'art. 29, comma 1, della legge n. 160 del 1975, come modificato dall'art. 1, comma 203, della legge n. 662 del 1996, prevede che “L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attivita' commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilita' dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non e' richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonche' per i soci di societa' a responsabilita' limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualita' e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”. L'art. 1 co. 208 L. 662/1996 prevede che: “Qualora i soggetti di cui ai precedenti commi esercitino contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attivita' autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attivita' alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente. Spetta all' decidere sulla iscrizione nell'assicurazione Controparte_4 corrisponde L'art. 3, comma 1, della Legge n. 45/1986, prevede inoltre che le disposizioni sull'iscrizione alla predetta assicurazione contenute nell'art. 1 della L. 1397/1960 “si applicano anche ai soci di società in nome collettivo o in accomandita semplice le quali esercitino le attività previste da tale articolo nel rispetto delle norme ad esse relative e gestiscano imprese organizzate prevalentemente con il lavoro dei soci e degli eventuali familiari coadiutori di cui all'art. 2 L. 613/1966. I soci devono possedere i requisiti di cui alle lettere b) e c) ...”. Con sentenza n. 3240/2010, le SS.UU. hanno una prima volta affrontato la vicenda in esame stabilendo che “Al socio di una società a responsabilità limitata che eserciti attività commerciale nell'ambito della medesima e, contemporaneamente, svolga attività di amministratore, anche unico, si applica la regola dettata dall'art. 1, comma 208, della legge n. 662 del 1996, secondo la quale i soggetti che esercitano contemporaneamente, in una o più imprese commerciali, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente. La scelta dell'iscrizione nella gestione di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, o nella gestione degli esercenti attività commerciali, ai sensi dell'art. 1, comma 203, della legge n. 662 del 1996, spetta all secondo il carattere di prevalenza, e la contribuzione si CP_1 commisura esclusivamente ai redditi perc ll'attività prevalente e con le regole vigenti nella gestione di competenza”. A seguito dell'introduzione dell'art. 12 co. 11 L. 78/2010, norma di interpretazione autentica, le SS.UU., con sentenza n. 17076/2011, hanno sancito che: “In tema di iscrizione assicurativa per lo svolgimento di attività autonome, l'art. 12, comma 11, del d.l. n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, nella legge n. 122 del 2010 - che prevede che l'art. 1, comma 208, legge n. 4 662 del 1996, si interpreta nel senso che le attività autonome per le quali opera il principio di assoggettamento all'assicurazione prevista per l'attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell mentre restano esclusi dall'applicazione dell'art. 1, comma 208, legge n. 662 del CP_1
1996, i rap lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995 - costituisce norma dichiaratamente ed effettivamente di interpretazione autentica, diretta a chiarire la portata della disposizione interpretata e, pertanto, non è, in quanto tale, lesiva del principio del giusto processo di cui all'art. 6 CEDU – quanto al mutamento delle "regole del gioco" nel corso del processo - trattandosi di legittimo esercizio della funzione legislativa garantita dall'art. 70 Cost.”. Dunque, il concorso tra un'attività di lavoro autonomo (come nel caso di amministratore di società) e l'esercizio di un'attività commerciale non comporta l'applicazione del criterio della prevalenza, in quanto le due attività restano distinte, così come l'obbligo contributivo nella rispettiva gestione assicurativa. Posta, in astratto, la cumulabilità dell'iscrizione alla Gestione Separata e alla Gestione CP_1 dei Commercianti, occorre accertare se, nel caso in esame, sussistan quisiti previsti dall'art. 1 comma 203 L. 662/1996 per l'iscrizione alla gestione commercianti, ovvero la partecipazione al lavoro aziendale, da parte del socio amministratore, con i caratteri dell'abitualità e prevalenza. Bisogna, quindi, verificare se, in capo al medesimo soggetto, ricorrano, contemporaneamente, i requisiti per l'obbligo di iscrizione ad entrambe le gestioni. L'onere della prova incombe sull'istituto previdenziale. L'ente, nel costituirsi in giudizio, osservava come le stesse deduzioni attoree inducessero a ritenere legittima l'iscrizione operata: in particolare, il ricorrente deduceva di compiere
“attività di indirizzo e coordinamento della gestione aziendale” e non risultava svolgere alcuna diversa attività. L'ente aggiungeva che la compagine sociale constava di due soli soci, ovvero l'odierno ricorrente (socio all'80% ed amministratore unico) e
[...]
(socia al 20%), e che, con riferimento alla posizione di quest'ult Per_1
109/2019 era stato accertato che non avesse mai svolto alcuna attività nell'ambito della società. Sulla scorta di tali considerazioni, e tenuto conto delle dimensioni aziendali e della presenza di oltre 30 unità di personale dipendente, l'ente rilevava come l'unico che potesse svolgere attività di organizzazione e direzione era il ricorrente. L'assunto di parte resistente non è condivisibile. Secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez.
6 - L, Ordinanza n. 12280/2020, che a sua volta richiama, tra le altre, Cass. n. 8474/2017), il requisito della partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza deve essere inteso in relazione ad un criterio non predeterminato di tempo e di reddito, da accertarsi facendo riferimento alle attività lavorative espletate dal soggetto considerato in seno alla stessa attività aziendale costituente l'oggetto sociale della srl (ovviamente al netto dell'attività esercitata in quanto amministratore che dà titolo all'altra iscrizione); e non già comparativamente con riferimento a tutti gli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali) dell'impresa. Tale impostazione valorizza l'elemento del lavoro personale, come peraltro affermato nella sentenza delle Sezioni Unite n. 3240/2010, ed aderisce maggiormente alla ratio estensiva dell'obbligo assicurativo introdotto dal legislatore per i soci di srl con la norma in esame, 5 evitando di restringere l'area di applicazione dell'assicurazione commercianti e di lasciare fuori di essa tutti i casi in cui l'attività del socio di srl, ancorché rilevante ed abituale, non venga ritenuta preponderante rispetto agli altri fattori produttivi. Va, altresì, precisato che, stante l'ampiezza della dizione usata dal legislatore, per partecipazione personale al lavoro aziendale deve intendersi non soltanto l'espletamento di un'attività esecutiva o materiale, ma anche di un'attività organizzativa e direttiva, di natura intellettuale, posto che anche con tale attività il socio offre il proprio personale apporto all'attività di impresa, ingerendosi direttamente ed in modo rilevante nel ciclo produttivo della stessa. Occorre tuttavia tener presente che la partecipazione personale al lavoro aziendale in modo abituale e prevalente (anche attraverso un'attività di coordinamento e direttiva) è attività diversa e non può essere scambiata con l'espletamento dell'attività di amministratore per la quale il socio è iscritto alla gestione separata. Occorre distinguere perciò tra prestazione di lavoro ed attività di amministratore;
e la distinzione delle due posizioni è alla base dei dati normativi di partenza posto che, appunto, la legge ai fini della iscrizione alla gestione commercianti richiede come titolo che il socio partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza mentre qualora il socio si limiti ad esercitare l'attività di amministratore egli dovrà essere iscritto alla gestione separata. Non possono perciò confondersi, già sul piano logico giuridico, l'attività inerente al ruolo di amministratore con quella esercitata come lavoratore (neppure quando questa seconda attività si esplica al livello più elevato dell'organizzazione e della direzione). Si tratta di attività che rimangono su piani giuridici differenti, dal momento che l'attività di amministratore si basa su una relazione di immedesimazione organica o al limite di mandato ex 2260 c.c.; e comporta, a seconda della concreta delega, la partecipazione ad una attività di gestione, l'espletamento di una attività di impulso e di rappresentanza che è rivolta ad eseguire il contratto di società assicurando il funzionamento dell'organismo sociale e sotto certi aspetti la sua stessa esistenza. L'attività lavorativa, invece, è rivolta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, al suo raggiungimento operativo, attraverso il concorso dell'opera prestata a favore della società dai soci e dagli altri lavoratori subordinati o autonomi. Applicando i citati canoni ermeneutici al caso in esame, deve osservarsi che non risulta assolto l'onere probatorio, incombente sull'ente previdenziale, ed in particolare non risulta provato lo svolgimento di attività, per i periodi controversi, ulteriore rispetto a quella di amministratore, in capo alla parte ricorrente. L'istituto previdenziale avrebbe dovuto provare la natura dell'attività svolta in concreto da parte ricorrente, evidenziando come la stessa potesse essere riferita, oltre che alla gestione separata quale amministratore, anche alla gestione commercianti come partecipazione al lavoro aziendale, con apporto personale, prevalente e abituale. In particolare – come già rilevato dalla Corte d'Appello nella pronuncia n. 55/2025 versata in atti, le cui motivazioni sono condivise e qui richiamate - l'accertamento avrebbe dovuto essere ancorato alla verifica, sul piano fattuale, dello svolgimento da parte del ricorrente di compiti che esulavano da quelli propri dell'amministratore, e dunque inerenti ad attività di tipo esecutivo ed operativo, che ad esempio impegnassero il predetto per la durata dell'intera giornata lavorativa, in assenza di dipendenti, così desumendosi, anche in via 6 presuntiva, la sussistenza degli indicati requisiti di abitualità e prevalenza (cfr. Cass., Sez. L, Ordinanza n. 19273 del 19/07/2018, Rv. 649935 - 01). Tale prova non è stata fornita, né può trarsi dalla circostanza dell'essere il ricorrente amministratore e socio della società, mancando ogni elemento di prova in ordine alla prevalenza tra le attività e, ancor prima, difettando qualsiasi elemento anche solo indiziario dell'esistenza di un'attività svolta quale socio dal ricorrente, da cui far discendere la partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza. Parimenti priva di rilievo è, in assenza di ulteriori elementi probatori, che – come evidenziato - non sono stati offerti, la circostanza per cui socia di Persona_1 minoranza, non abbia svolto attività nella società, come accertato con sentenza passata in giudicato. Tra l'altro, la presenza di numerosi dipendenti (in media 30, come rilevato nelle memorie di costituzione) non costituisce, di per sé, elemento idoneo a sorreggere le deduzioni di cui alle memorie. Ed invero, nei ricorsi introduttivi dei giudizi n. 585/2022 e n. 7204/2023 R.G., parte ricorrente indicava puntualmente una serie di soggetti, dipendenti e collaboratori esterni, che si occupavano di diversi settori o attività relativi alla concreta gestione aziendale. A fronte della puntuale contestazione dello svolgimento di attività non riconducibile alla mera amministrazione, ad opera di parte ricorrente, l' non ha assolto all'onere di CP_1 provare la partecipazione della predetta al lavoro azie con carattere di abitualità e prevalenza. Alla luce di tutto quanto esposto, i ricorsi riuniti vanno accolti, con assorbimento di ogni ulteriore questione. Le spese di lite sono poste a carico dell'ente previdenziale e si liquidano nella misura di cui al dispositivo, tenuto conto dei giudizi riuniti. Le spese di lite tra parte ricorrente e si compensano Controparte_5 integralmente, in ragione dell'intervento volontario di quest'ultima. Le spese di lite tra parte ricorrente e si compensano integralmente, considerati CP_2
i motivi della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Barbara Lombardi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara non dovuti gli importi di cui agli avvisi di addebito impugnati n. 32820190004568728000, n. 32820190005553720000, n. 32820210003342407000 e n. 32820230001205183000; b) condanna l' alla refusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente che CP_1 liquida nell ra complessiva di € 3.000,00 oltre spese generali, IVA e CPA, con distrazione;
c) compensa integralmente le spese di lite tra parte ricorrente ed Controparte_3
, nonché tra parte ricorrente e
[...] CP_2
7 Santa Maria Capua Vetere, 04/06/2025
8
IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Barbara Lombardi
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Barbara Lombardi, all'esito del deposito delle note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 10346/2019, cui sono riuniti i procedimenti recanti n. R.G. 263/2020, n. R.G. 585/2022 e n. R.G. 7204/2023
TRA
nato a [...] il [...], rappr. e dif. Parte_1
. M. Pigrini, L. Cipolletta e M. Romano, con cui elett. dom. in Santa Maria Capua Vetere (CE) alla via Pezzella n. 5, giusta procura in atti RICORRENTE
E
in persona del l.r.p.t., anche quale mandatario della (nel giudizio n. CP_1 Controparte_2
019 R.G.), rappr. e dif. dagli Avv. M. Sferrazza, . F. Lallai, E. Capasso, I. Verrengia, I. De Benedictis, L. Cuzzupoli, D. Catalano e , giusta Parte_2 procura generale alle liti in atti, con cui elett. dom. in Caserta alla via ità San Benedetto
RESISTENTE
NONCHE'
, in persona del l.r.p.t., rappr. e dif. Controparte_3 iciliata come in atti, giusta procure in atti RESISTENTE
NONCHE'
, in persona del l.r.p.t. CP_2
RESISTENTE – contumace OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con distinti ricorsi, successivamente riuniti, e depositati nelle date del 03/12/2019, 15/01/2020, 25/01/2022 e 10/11/2023, la parte ricorrente in epigrafe proponeva opposizione, rispettivamente, all'avviso di addebito n. 32820190004568728000, notificato il 24/10/2019, all'avviso di addebito n. 32820190005553720000, notificato il 18/12/2019, all'avviso di addebito n. 32820210003342407000, notificato il 27/12/2021, e all'avviso di addebito n. 32820230001205183000, notificato il 03/10/2023, aventi ad oggetto contributi previdenziali dovuti a titolo di gestione commercianti, rispettivamente per i periodi 2013-2014, 2018, 2015-2021 e 2017-2022. Deduceva l'infondatezza della pretesa creditoria vantata dall' non avendo mai svolto CP_1 in modo abituale, prevalente e personale attività lavorativa nella “"GAFFOIL DI FERRARA ASSUNTA & C. - S.N.C.”, di cui era amministratore, e contestava la sussistenza dei presupposti per l'iscrizione alla gestione commercianti, avvenuta d'ufficio. Osservava, in particolare, che, in sede di dichiarazione dei redditi per gli anni 2005-2008, era stata erroneamente barrata la casella 7 del quadro RK, e verosimilmente tale circostanza (oggetto di successiva rettifica) aveva tratto in inganno l'istituto previdenziale. Aggiungeva che, con sentenza n. 2296/2019, questo Tribunale aveva dichiarato la non debenza degli importi di cui agli avvisi di addebito precedentemente impugnati, aventi anch'essi ad oggetto la contribuzione richiesta dall'ente previdenziale a seguito dell'iscrizione d'ufficio nella Gestione Commercianti. Precisava che, per la concreta gestione dell'impresa, la società si avvaleva di una serie di collaboratori, dipendenti e consulenti, occupando in media più di 30 dipendenti (cfr. ricorsi depositati nei giudizi n. 585/2022 RG e 7204/2023 RG). Eccepiva, altresì, la prescrizione quinquennale e l'erroneità nel calcolo di sanzioni, interessi di mora e compensi di riscossione (cfr. ricorsi depositati nei giudizi n. 585/2022 RG e 7204/2023 RG). Dedotte l'iscrizione alla gestione separata dal 1998 – ricevendo dalla società un compenso quale amministratore – nonché l'insussistenza dei presupposti per l'iscrizione alla gestione commercianti, chiedeva dichiararsi l'insussistenza dell'obbligo di pagamento della contribuzione nella gestione commercianti. Spese vinte, con attribuzione. Si costituiva l' anche quale mandataria della nel procedimento RG n. CP_1 CP_2
10346/2019, on articolate argomentazioni, c fondatezza delle avverse pretese, concludendo per il rigetto del ricorso. Spese vinte. Osservava, considerata la possibile coesistenza dell'iscrizione sia alla gestione separata che alla gestione commercianti, che sulla scorta delle stesse deduzioni attoree – inerenti al compimento di “attività di indirizzo e di coordinamento della gestione aziendale”, senza alcuna allegazione circa lo svolgimento di eventuali ulteriori attività - dovesse ritenersi la sussistenza dei presupposti per l'iscrizione alla gestione commercianti, unitamente all'accertamento in sede giudiziale (sentenza n. 109/2019 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Sezione Lavoro) dell'inattività lavorativa in azienda dell'altro socio,
[...]
ed alla presenza di oltre 30 unità di personale dipendente nell'azien Persona_1 ggetto ad etero-direzione. In particolare, eccepiva, nell'ambito del giudizio RG n. 10346/2019, la tardività dell'opposizione promossa. Rilevava, inoltre, di aver proposto appello avverso la sentenza n. 2296/2019 dinanzi alla Corte d'Appello di Napoli. 2 Si costituiva altresì che eccepiva in particolare il Controparte_3 proprio difetto di legittimazione passiva, e chiedeva il rigetto del ricorso, in quanto infondato. Spese vinte. Pur regolarmente citata, non si costituiva la nei procedimenti recanti n. R.G. CP_2
263/2020, n. R.G. 585/2022 e n. R.G. pertanto ne va dichiarata la contumacia. La causa, previa riassegnazione, giungeva per la prima volta dinanzi alla scrivente all'udienza del 07/02/2023, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Rinviata anche in ragione del carico del ruolo, disposta la riunione al presente giudizio dei procedimenti recanti n. R.G. 263/2020, 585/2022 e 7204/2023, la causa giungeva da ultimo all'udienza del 03/06/2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Lette le note depositate, la causa veniva decisa mediante sentenza, completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
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In via preliminare, con riferimento alla posizione di , Controparte_3 si osserva che la stessa si è volontariamente costituit parte del soggetto ricorrente, dei ricorsi introduttivi e dei decreti di fissazione dell'udienza, con cui veniva disposta anche la sospensione della esecutività dei titoli opposti, senza che essa fosse evocata in giudizio, in quanto non indicata nell'epigrafe dei ricorsi tra i contraddittori necessari, né essendo spiegata alcuna domanda nei suoi confronti. Ad ogni modo, l' difetta, con riferimento alle questioni inerenti al Controparte_3 merito della pretesa contributiva, di legittimazione passiva, che cade esclusivamente sull'istituto previdenziale, in quanto titolare del rapporto, oltre che soggetto incaricato della notifica dell'atto impositivo - l'avviso di addebito – ai sensi del D.L. n. 78/2010. Ancora in via preliminare, va dichiarata la carenza di legittimazione passiva della CP_2
trattandosi di annualità non rientranti nella cartolarizzazione dei crediti come
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o dallo stesso istituto previdenziale nella memoria depositata nell'ambito udizio n. 7204/2023 RG. Tanto premesso, va in primo luogo rilevato che le opposizioni, oggetto dei giudizi riuniti, sono ammissibili, avendo parte opponente impugnato gli avvisi di addebito nel termine di quaranta giorni dalla rispettiva notifica. In particolare, si osserva – attesa la contestazione nella memoria difensiva - che l'avviso di addebito n. 32820190004568728000 (oggetto del giudizio iscritto al n. 10346/2019 R.G.) veniva notificato in data 24/10/2019 (circostanza incontestata) ed il relativo ricorso veniva depositato in data 03/12/2019, e dunque nel termine di quaranta giorni. Va, inoltre, rilevato che tra le medesime parti, con riferimento ad ulteriori avvisi di addebito per contributi richiesti a titolo di gestione commercianti, sono state emesse la sentenza n. 2296/2019 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Sezione Lavoro, nonché la sentenza n. 55/2025 della Corte d'Appello di Napoli – Sezione Lavoro, entrambe versate in atti.
3 Passando al merito, appare opportuno, prima di soffermarsi sulla ripartizione dell'onus probandi tra le parti, preliminarmente richiamare il quadro normativo applicabile alla fattispecie in esame. Sul punto, preliminarmente si osserva che l'art. 29, comma 1, della legge n. 160 del 1975, come modificato dall'art. 1, comma 203, della legge n. 662 del 1996, prevede che “L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attivita' commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilita' dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non e' richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonche' per i soci di societa' a responsabilita' limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualita' e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”. L'art. 1 co. 208 L. 662/1996 prevede che: “Qualora i soggetti di cui ai precedenti commi esercitino contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attivita' autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attivita' alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente. Spetta all' decidere sulla iscrizione nell'assicurazione Controparte_4 corrisponde L'art. 3, comma 1, della Legge n. 45/1986, prevede inoltre che le disposizioni sull'iscrizione alla predetta assicurazione contenute nell'art. 1 della L. 1397/1960 “si applicano anche ai soci di società in nome collettivo o in accomandita semplice le quali esercitino le attività previste da tale articolo nel rispetto delle norme ad esse relative e gestiscano imprese organizzate prevalentemente con il lavoro dei soci e degli eventuali familiari coadiutori di cui all'art. 2 L. 613/1966. I soci devono possedere i requisiti di cui alle lettere b) e c) ...”. Con sentenza n. 3240/2010, le SS.UU. hanno una prima volta affrontato la vicenda in esame stabilendo che “Al socio di una società a responsabilità limitata che eserciti attività commerciale nell'ambito della medesima e, contemporaneamente, svolga attività di amministratore, anche unico, si applica la regola dettata dall'art. 1, comma 208, della legge n. 662 del 1996, secondo la quale i soggetti che esercitano contemporaneamente, in una o più imprese commerciali, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente. La scelta dell'iscrizione nella gestione di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, o nella gestione degli esercenti attività commerciali, ai sensi dell'art. 1, comma 203, della legge n. 662 del 1996, spetta all secondo il carattere di prevalenza, e la contribuzione si CP_1 commisura esclusivamente ai redditi perc ll'attività prevalente e con le regole vigenti nella gestione di competenza”. A seguito dell'introduzione dell'art. 12 co. 11 L. 78/2010, norma di interpretazione autentica, le SS.UU., con sentenza n. 17076/2011, hanno sancito che: “In tema di iscrizione assicurativa per lo svolgimento di attività autonome, l'art. 12, comma 11, del d.l. n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, nella legge n. 122 del 2010 - che prevede che l'art. 1, comma 208, legge n. 4 662 del 1996, si interpreta nel senso che le attività autonome per le quali opera il principio di assoggettamento all'assicurazione prevista per l'attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell mentre restano esclusi dall'applicazione dell'art. 1, comma 208, legge n. 662 del CP_1
1996, i rap lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995 - costituisce norma dichiaratamente ed effettivamente di interpretazione autentica, diretta a chiarire la portata della disposizione interpretata e, pertanto, non è, in quanto tale, lesiva del principio del giusto processo di cui all'art. 6 CEDU – quanto al mutamento delle "regole del gioco" nel corso del processo - trattandosi di legittimo esercizio della funzione legislativa garantita dall'art. 70 Cost.”. Dunque, il concorso tra un'attività di lavoro autonomo (come nel caso di amministratore di società) e l'esercizio di un'attività commerciale non comporta l'applicazione del criterio della prevalenza, in quanto le due attività restano distinte, così come l'obbligo contributivo nella rispettiva gestione assicurativa. Posta, in astratto, la cumulabilità dell'iscrizione alla Gestione Separata e alla Gestione CP_1 dei Commercianti, occorre accertare se, nel caso in esame, sussistan quisiti previsti dall'art. 1 comma 203 L. 662/1996 per l'iscrizione alla gestione commercianti, ovvero la partecipazione al lavoro aziendale, da parte del socio amministratore, con i caratteri dell'abitualità e prevalenza. Bisogna, quindi, verificare se, in capo al medesimo soggetto, ricorrano, contemporaneamente, i requisiti per l'obbligo di iscrizione ad entrambe le gestioni. L'onere della prova incombe sull'istituto previdenziale. L'ente, nel costituirsi in giudizio, osservava come le stesse deduzioni attoree inducessero a ritenere legittima l'iscrizione operata: in particolare, il ricorrente deduceva di compiere
“attività di indirizzo e coordinamento della gestione aziendale” e non risultava svolgere alcuna diversa attività. L'ente aggiungeva che la compagine sociale constava di due soli soci, ovvero l'odierno ricorrente (socio all'80% ed amministratore unico) e
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(socia al 20%), e che, con riferimento alla posizione di quest'ult Per_1
109/2019 era stato accertato che non avesse mai svolto alcuna attività nell'ambito della società. Sulla scorta di tali considerazioni, e tenuto conto delle dimensioni aziendali e della presenza di oltre 30 unità di personale dipendente, l'ente rilevava come l'unico che potesse svolgere attività di organizzazione e direzione era il ricorrente. L'assunto di parte resistente non è condivisibile. Secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez.
6 - L, Ordinanza n. 12280/2020, che a sua volta richiama, tra le altre, Cass. n. 8474/2017), il requisito della partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza deve essere inteso in relazione ad un criterio non predeterminato di tempo e di reddito, da accertarsi facendo riferimento alle attività lavorative espletate dal soggetto considerato in seno alla stessa attività aziendale costituente l'oggetto sociale della srl (ovviamente al netto dell'attività esercitata in quanto amministratore che dà titolo all'altra iscrizione); e non già comparativamente con riferimento a tutti gli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali) dell'impresa. Tale impostazione valorizza l'elemento del lavoro personale, come peraltro affermato nella sentenza delle Sezioni Unite n. 3240/2010, ed aderisce maggiormente alla ratio estensiva dell'obbligo assicurativo introdotto dal legislatore per i soci di srl con la norma in esame, 5 evitando di restringere l'area di applicazione dell'assicurazione commercianti e di lasciare fuori di essa tutti i casi in cui l'attività del socio di srl, ancorché rilevante ed abituale, non venga ritenuta preponderante rispetto agli altri fattori produttivi. Va, altresì, precisato che, stante l'ampiezza della dizione usata dal legislatore, per partecipazione personale al lavoro aziendale deve intendersi non soltanto l'espletamento di un'attività esecutiva o materiale, ma anche di un'attività organizzativa e direttiva, di natura intellettuale, posto che anche con tale attività il socio offre il proprio personale apporto all'attività di impresa, ingerendosi direttamente ed in modo rilevante nel ciclo produttivo della stessa. Occorre tuttavia tener presente che la partecipazione personale al lavoro aziendale in modo abituale e prevalente (anche attraverso un'attività di coordinamento e direttiva) è attività diversa e non può essere scambiata con l'espletamento dell'attività di amministratore per la quale il socio è iscritto alla gestione separata. Occorre distinguere perciò tra prestazione di lavoro ed attività di amministratore;
e la distinzione delle due posizioni è alla base dei dati normativi di partenza posto che, appunto, la legge ai fini della iscrizione alla gestione commercianti richiede come titolo che il socio partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza mentre qualora il socio si limiti ad esercitare l'attività di amministratore egli dovrà essere iscritto alla gestione separata. Non possono perciò confondersi, già sul piano logico giuridico, l'attività inerente al ruolo di amministratore con quella esercitata come lavoratore (neppure quando questa seconda attività si esplica al livello più elevato dell'organizzazione e della direzione). Si tratta di attività che rimangono su piani giuridici differenti, dal momento che l'attività di amministratore si basa su una relazione di immedesimazione organica o al limite di mandato ex 2260 c.c.; e comporta, a seconda della concreta delega, la partecipazione ad una attività di gestione, l'espletamento di una attività di impulso e di rappresentanza che è rivolta ad eseguire il contratto di società assicurando il funzionamento dell'organismo sociale e sotto certi aspetti la sua stessa esistenza. L'attività lavorativa, invece, è rivolta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, al suo raggiungimento operativo, attraverso il concorso dell'opera prestata a favore della società dai soci e dagli altri lavoratori subordinati o autonomi. Applicando i citati canoni ermeneutici al caso in esame, deve osservarsi che non risulta assolto l'onere probatorio, incombente sull'ente previdenziale, ed in particolare non risulta provato lo svolgimento di attività, per i periodi controversi, ulteriore rispetto a quella di amministratore, in capo alla parte ricorrente. L'istituto previdenziale avrebbe dovuto provare la natura dell'attività svolta in concreto da parte ricorrente, evidenziando come la stessa potesse essere riferita, oltre che alla gestione separata quale amministratore, anche alla gestione commercianti come partecipazione al lavoro aziendale, con apporto personale, prevalente e abituale. In particolare – come già rilevato dalla Corte d'Appello nella pronuncia n. 55/2025 versata in atti, le cui motivazioni sono condivise e qui richiamate - l'accertamento avrebbe dovuto essere ancorato alla verifica, sul piano fattuale, dello svolgimento da parte del ricorrente di compiti che esulavano da quelli propri dell'amministratore, e dunque inerenti ad attività di tipo esecutivo ed operativo, che ad esempio impegnassero il predetto per la durata dell'intera giornata lavorativa, in assenza di dipendenti, così desumendosi, anche in via 6 presuntiva, la sussistenza degli indicati requisiti di abitualità e prevalenza (cfr. Cass., Sez. L, Ordinanza n. 19273 del 19/07/2018, Rv. 649935 - 01). Tale prova non è stata fornita, né può trarsi dalla circostanza dell'essere il ricorrente amministratore e socio della società, mancando ogni elemento di prova in ordine alla prevalenza tra le attività e, ancor prima, difettando qualsiasi elemento anche solo indiziario dell'esistenza di un'attività svolta quale socio dal ricorrente, da cui far discendere la partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza. Parimenti priva di rilievo è, in assenza di ulteriori elementi probatori, che – come evidenziato - non sono stati offerti, la circostanza per cui socia di Persona_1 minoranza, non abbia svolto attività nella società, come accertato con sentenza passata in giudicato. Tra l'altro, la presenza di numerosi dipendenti (in media 30, come rilevato nelle memorie di costituzione) non costituisce, di per sé, elemento idoneo a sorreggere le deduzioni di cui alle memorie. Ed invero, nei ricorsi introduttivi dei giudizi n. 585/2022 e n. 7204/2023 R.G., parte ricorrente indicava puntualmente una serie di soggetti, dipendenti e collaboratori esterni, che si occupavano di diversi settori o attività relativi alla concreta gestione aziendale. A fronte della puntuale contestazione dello svolgimento di attività non riconducibile alla mera amministrazione, ad opera di parte ricorrente, l' non ha assolto all'onere di CP_1 provare la partecipazione della predetta al lavoro azie con carattere di abitualità e prevalenza. Alla luce di tutto quanto esposto, i ricorsi riuniti vanno accolti, con assorbimento di ogni ulteriore questione. Le spese di lite sono poste a carico dell'ente previdenziale e si liquidano nella misura di cui al dispositivo, tenuto conto dei giudizi riuniti. Le spese di lite tra parte ricorrente e si compensano Controparte_5 integralmente, in ragione dell'intervento volontario di quest'ultima. Le spese di lite tra parte ricorrente e si compensano integralmente, considerati CP_2
i motivi della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Barbara Lombardi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara non dovuti gli importi di cui agli avvisi di addebito impugnati n. 32820190004568728000, n. 32820190005553720000, n. 32820210003342407000 e n. 32820230001205183000; b) condanna l' alla refusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente che CP_1 liquida nell ra complessiva di € 3.000,00 oltre spese generali, IVA e CPA, con distrazione;
c) compensa integralmente le spese di lite tra parte ricorrente ed Controparte_3
, nonché tra parte ricorrente e
[...] CP_2
7 Santa Maria Capua Vetere, 04/06/2025
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IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Barbara Lombardi