Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 27/02/2025, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Sezione Civile Il Giudice del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Civile, dott.ssa
Maria Rita Cuzzola, in funzione di giudice onorario monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 1359/2020 del Registro Generale Contenzioso
TRA
, (C.F. ), nato il [...] a [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], elettivamente domiciliato a Messina, via XXVII Luglio n.
54 – 98123, presso lo studio dell'Avv. Marianna Orlando, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- Opponente –
CONTRO
, (P.IVA , con sede in Venezia Mestre, via Terraglio n. 63, in persona CP_1 P.IVA_1 della legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Rossi per procura in atti ed elettivamente domiciliata in Verona, vicolo S. Bernardino n.5A;
- Opposta – avente per OGGETTO: Contratti bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario, anticipazione bancaria, conto corrente bancario, sconto bancario)
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da note scritte depositate ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione a dell'11.10.2020 il sig. conveniva in Pt_2 Parte_1 giudizio la ., al fine di chiedere la revoca del decreto ingiuntivo n. 259/2020 emesso dal CP_1
Tribunale di Barcellona P.G. (R.G. n. 854/2020) notificato in data 23.07.2020, con il quale veniva condannato al pagamento della somma complessiva di €.9.090,91, oltre interessi e spese di procedura.
Ciò premesso, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1. IN VIA PRELIMINARE: Poiché emerge già dagli atti e dai documenti prodotti, la carenza di legittimazione attiva sostanziale e processuale della che non ha fornito prova e dimostrazione di essere cessionaria della CP_1 posizione relativa al rapporto di prestito personale n. 16492844 esistente tra l'odierno opponente e la
[...]
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
A) Accertare e Dichiarare inammissibile e/o nullo e/o privo di effetti giuridici e, quindi, revocare il decreto ingiuntivo emesso n. 259/2020 perché basato su rapporto di prestito personale di € 14.000,00 instaurato col sig. parzialmente nullo ed illegittimo e, in quanto tale, privo di effetti giuridici, per tutti i motivi sopra Parte_1 esposti che determinano la nullità parziale del rapporto in oggetto e che impediscono di ritenere certo, liquido ed esigibile il credito ingiunto, dichiarando quindi non dovute le somme di cui al decreto ingiuntivo opposto;
pertanto:
B) Accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità ed inefficacia del rapporto di prestito in oggetto nonché la nullità delle condizioni economiche ivi applicate per assoluta carenza di forma scritta così come sopra spiegato al punto 2.
C) Accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità ed inefficacia del rapporto di prestito n 16492844 intrattenuto con la al 02.08.2016. in quanto sono stati convenuti ed applicati tassi effettivi usurari Controparte_2
e/o diversi e superiori rispetto a quelli stabiliti nella parte letterale dei documenti. per come spiegato al precedente punto 3.;
D) Accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità ed inefficacia del rapporto di prestito in oggetto in quanto, si sono rilevati vizi che determinano la nullità parziale dei rapporti in oggetto e/o che impediscono di ritenere certo, liquido ed esigibile il credito ingiunto, per come spiegato al precedente punto 3.
E) Determinare l'esatto dare-avere tra le parti, nel citato rapporto, che sarà finalizzato ad eliminare qualsiasi addebito
a titolo di interessi, cms, anatocismo, spese e oneri non dovuti per assenza di forma scritta dei contratti stessi e comunque per non essere stati pattuiti, ivi compresi quelli rinvenienti da capitalizzazione su base trimestrale;
solo in subordine, ricalcolare gli interessi e competenze ivi applicate, eliminando il costo derivante da illegittimi interessi passivi ultralegali e non pattuiti, dell'ammontare degli interessi, anatocismo, spese, commissioni ed oneri, ivi compresi quelli rinvenienti da capitalizzazione su base trimestrale, nonché da tutte le spese, addebiti e costi applicati in difformità a quanto convenuto tra le parti ed, in ogni caso, per mancanza di valida giustificazione causale -, e sulla base dell'intera documentazione relativa ai rapporti in oggetto;
e, pertanto, applicare in via dispositiva, ai sensi dell'art. 1284, comma 3, c.c. al richiesto riconteggio, gli interessi al saggio legale tempo per tempo vigente per tutta la durata del rapporto, senza alcuna capitalizzazione trimestrale, semestrale o annuale;
F) Determinare altresì, se i tassi applicati al rapporto di prestito in esame, sono contrastanti con quelli previsti dalla legge antiusura 108/96 e se sono comunque, da considerarsi usurari. Pertanto, accertare e dichiarare, previo accertamento del Tasso Effettivo Globale, la nullità e l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della convenuta banca per interessi, spese, commissioni, e competenze per contrarietà al disposto di cui alla legge 7 marzo 1996 n. 108, perché eccedente il c.d. tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento, o poiché eccedente il Taeg indicato in contratto con l'effetto, che nessun interesse
è dovuto. A tale riguardo si fa presente che in tale calcolosi deve tener conto delle remunerazioni a qualsiasi titolo e spese.
G) Di conseguenza, all'accoglimento delle superiori domande, condannare parte opposta alla restituzione o allo storno di tutto quanto ad essa illegittimamente accreditato e/o corrisposto a titolo di interessi, anatocismo, cms, spese, competenze ed oneri vari in dipendenza dei rapporti in esame, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dall'addebito all'effettivo rimborso in favore dell'odierno opponente;
H) Accertare e dichiarare, per l'effetto, che non è dovuta la somma di cui al decreto ingiuntivo opposto e revocare il medesimo decreto con tutte le conseguenze di legge. [...]
Con vittoria di onorari, competenze e spese del presente giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore”.
Con rituale comparsa di costituzione la si costituiva in giudizio in data 28.12.2020, CP_1 depositando la documentazione riguardante il rapporto oggetto del giudizio e rilevando l'infondatezza CP_ delle contestazioni avversarie relative all'asserito difetto di legittimazione attiva di , il difetto di forma del contratto, la presunta usura dei tassi, nonché l'anatocismo nell'ammortamento alla francese, ivi chiedendo:
“In via preliminare: 1) Concedere la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto, in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
2) In subordine concedere termine per esperire la mediazione;
Nel merito: 3) Rigettare ogni domanda degli opponenti, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, accertare che è creditrice nei confronti di della somma di € 9.090,91 (ovvero quella CP_1 Parte_1 diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre i successivi interessi di mora al tasso convenzionale e comunque entro i limiti del tasso soglia usura di cui alla l. 108/1996
(ridotti di almeno un punto percentuale) da calcolarsi sul solo capitale dalla domanda fino all'effettivo soddisfo, con conseguente condanna del debitore al pagamento delle predette somme a favore di;
CP_1
4) In via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento di qualsiasi domanda dell'opponente, condannarlo (ex art. 2033 cc o
2041 cc) alla restituzione o pagamento a favore di della somma di € 9.090,91 (ovvero quella diversa CP_1 somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre agli interessi al saggio legale dalla data dell'inadempimento sino al deposito della domanda monitoria e, dal deposito della domanda monitoria sino all'effettivo soddisfo, nella misura di cui all'art. 5 D.Lgs. 231/2002 in base al comma IV dell'art. 1284 cc, condannandolo al pagamento di detta somma;
5) Con vittoria di spese e compensi professionali del monitorio e del presente giudizio, oltre accessori di legge (IVA e
CPA) e al rimborso forfettario spese generali 15%;”
Instaurato il contraddittorio, all'udienza del 26.01.2021 la insisteva per la concessione CP_1 della provvisoria esecutività. Il GI, con provvedimento del 28.04.2021, concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto assegnando il termine di giorni 15, decorrenti dalla comunicazione dell'ordinanza, per la presentazione della domanda di mediazione e rinviando all'udienza del 09.11.2021 per la prosecuzione della causa.
La mediazione non dava esito positivo e, pertanto, alla successiva udienza le parti, insistendo nelle proprie posizioni processuali, chiedevano concordemente la concessione dei termini ex art 183, comma
VI, cpc. Depositate le rispettive memorie, a scioglimento della riserva con ordinanza del 13.05.2022, il GI – rigettate le richieste istruttorie – rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni, discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 22.11.2022, poi rinviata al 13.06.2023 e sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
Esaminata la documentazione prodotta, il GI rinviava l'udienza al 9.0.2024 per i medesimi incombenti,
e ritenuta la causa matura per la decisione la rinviava al 17.12.2024 per la precisazione delle conclusioni e, successivamente, all'udienza del 4.02.2025 ai sensi dell'art.309 cpc fissava la trattazione secondo le modalità di cui all'art, 127 ter cpc.
Solo il procuratore di parte opposta – – depositava nei termini note Controparte_3 scritte, riportandosi ai precedenti atti e verbali di causa, insistendo nelle domande in esse formulate.
*****
Alla luce dell'attività assertiva e probatoria svolta nel corso del giudizio, l'opposizione è infondata e, pertanto, meritevole di rigetto per i motivi di seguito esposti.
In via preliminare si rigetta l'eccezione di carenza di legittimazione attiva –questione potenzialmente assorbente in quanto presupposto logico della domanda ed oggetto di contestazione - in capo a
[...]
ritenendo provata l'inclusione del credito ingiunto tra quelli oggetto della cessione in blocco, CP_1 ovvero della posizione relativa al rapporto di prestito personale n. 16492844 da CP_2
a tale onere parte opposta ha ottemperato producendo il contratto di cessione
[...] Controparte_1 dei crediti stipulato tra e in data 10.02.2020. Controparte_1 CP_2
Cessione comunicata dalla cessionaria all'opponente mediante lettera raccomandata a/r del
10.02.2020, la cui relata di notifica non risulta contestata con querela di falso.
Tale comunicazione assolve alla più ridotta funzione di provocare la conoscenza del debitore ceduto, al fine di consentirgli di adempiere nei confronti dell'esatto creditore, evitando così il rischio che insorga tra le parti un indebito soggettivo, nonché al fine di consentirgli di opporre al cessionario tutte le eccezioni già opponibili al cedente attinenti alla validità del titolo costitutivo del credito, nonché ai fatti modificativi ed estintivi, individuando il legittimo contraddittore del rapporto. In ogni caso, l'omissione della comunicazione non inficia in alcun modo la validità e l'efficacia della cessione intercorsa tra le parti (cfr.
Trib. Roma, 15/09/2015, n.18158; Cass. 17/1/2001, n. 575; Cass. 6/8/1999, n. 8485).
Il consenso del debitore ceduto, difatti, non è necessario per perfezionare la cessione del credito, che si conclude per effetto del solo consenso manifestato tra cedente e cessionario, mentre per il debitore è irrilevante nei confronti di quale soggetto adempiere il proprio obbligo. Ciò non significa che la comunicazione della intervenuta cessione sia priva di ogni effetto giuridico, ma che la sua carenza non influenza la validità della cessione del credito e non mina la titolarità acquisita dal cessionario.
Grava sulla società che si affermi cessionaria del credito l'onere di produrre i documenti idonei a dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco (così recentemente Cass. civ., 05/11/2020, n.24798; cfr. anche Cass. 10518/2016 e analogamente Tribunale di
Benevento 7/8/2018 n. 1384).
Nonostante la peculiarità che assume l'operazione economica nel settore bancario, le cessioni di crediti in blocco sono pur sempre riconducibili ad una fattispecie negoziale a contenuto traslativo, per la cui prova assume valore determinante la produzione in giudizio del contratto di cessione del credito recante l'indicazione dei rapporti ceduti (cfr. Cass. civ., 29/09/2020, n.20495; cfr. anche Cass. civ. 28/2/2020;
Cass. Civ. 16/06/2006 n.13954; nella giurisprudenza di merito cfr. Tribunale Napoli, 22/4/2021,
Tribunale Civitavecchia, 08/01/2021; Tribunale Benevento, 21/01/2021; Tribunale Catanzaro,
22/11/2020; Tribunale Avezzano, 03/07/2020).
Agli atti del fascicolo monitorio sono presenti sia il contratto di cessione che la comunicazione di cessione inviata con raccomandata a/r (cfr. allegati n. 3 e 4 al fascicolo monitorio).
La legittimazione attiva dell'opposta può, dunque, ritenersi provata. CP_1
Passando all'esame del merito, in via principale giova ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali
(cfr. art. 645, 2^ comma, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass.
17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della Sentenza (cfr. Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass.
6663/02).
Da ciò deriva che il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere provato, indipendentemente dall'esistenza dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass.20613/11).
Nel caso di specie, la società creditrice ha agito in via monitoria quale attrice in senso sostanziale per ottenere il pagamento del saldo derivante dal finanziamento stipulato;
pertanto, sulla stessa incombe l'onere probatorio del credito anche nella successiva fase di merito azionata dal debitore in opposizione.
La società opposta ha assolto all'onere probatorio mediante la produzione della documentazione dimostrativa del rapporto contrattuale, provando così la sussistenza e la legittimità del credito vantato. Vi
è prova adeguata in atti della sussistenza del credito sussistendo la prova scritta, rappresentata, tra l'altro, da copia del contratto di finanziamento ed estratto conto certificato conforme alle scritture contabili.
Il requisito della forma scritta richiesto dalla legge può ritenersi soddisfatto dalla produzione del contratto di prestito personale n.16492844 sottoscritto dall'opponente in data 02.08.2016 con
[...] per un importo pari ad €. 14.280,00 e dall'estratto conto prodotto in atti da cui si evince l'intero CP_2 andamento del rapporto tra le parti e recante, in calce, il saldo a debito gravante sul soggetto finanziato a causa del mancato pagamento delle rate del finanziamento e degli insoluti di conseguenza maturati (cfr. allegati n. 2 e n. 6 al fascicolo monitorio).
Ai sensi dell'art. 117, comma 1, TUB, la mancata sottoscrizione del documento contrattuale da parte della banca non può ritenersi causa di nullità per difetto della forma scritta – come eccepito da parte opponente - essendo sufficiente che il contratto sia redatto per iscritto, che ne sia consegnata una copia al cliente e che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo.
Corollario di questa impostazione è che il consenso della banca possa desumersi alla stregua di comportamenti concludenti (Cass., Sez. I, 6/09/2019, n. 22385; Cass. Sez. I, 18/06/2018, n. 16070; Cass.
Sez. I. 6/06/2018, n. 14646), quali l'apertura del conto e l'invio dei relativi estratti. Ne consegue che il contratto di finanziamento contestato è valido, essendo stato sottoscritto dall'opponente, mentre il consenso della banca può agevolmente desumersi dalla produzione documentale, dall'effettiva erogazione delle somme oggetto di finanziamento - non contestata dalla parte opponente – e come tale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 115, comma 1, c.p.c., risulta comprovata dall'effettivo versamento delle rate da parte dell'opponente, il quale ha così regolarmente dato esecuzione al contratto, provvedendo al pagamento parziale del medesimo prima di rendersi inadempiente. Chiara ed inequivocabile risulta, pertanto, la manifestazione della volontà di concludere, sia pure mediante comportamenti concludenti, che trova riscontro nel compendio documentale allegato agli atti.
In via definitiva, l'opposta ha, pertanto, correttamente adempiuto all'onere della prova su di essa gravante in qualità di attore in senso sostanziale in ordine agli elementi costitutivi del diritto di credito vantato, fornendo piena prova scritta del credito, nel rispetto di quanto statuito dalle Sezioni Unite sul punto: “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare
l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. civ. Sez. Un. 30 ottobre 2001 n. 13533).
Di contro, l'opponente si è limitato a sollevare contestazioni puramente generiche e dilatorie.
Secondo orientamento ormai pacifico e costante, l'opponente deve formulare contestazioni complete e specifiche, supportate da elementi probatori validi ed idonei, senza che possa valere l'inversione dell'onere della prova.
Nell'ordinario giudizio di cognizione instaurato dall'opposizione al decreto ingiuntivo, il giudice deve procedere ad una autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa, sia dell'opponente per contestarla.
Come sopra già rappresentato, mentre appaiono sufficienti i documenti offerti dalla società creditrice, alcuna prova è stata prodotta dall'opponente a supporto delle sue eccezioni, né sarebbe possibile accogliere la richiesta istruttoria di nomina di CTU in quanto la stessa sarebbe, in assenza delle suddette prove, esplorativa. Deve sul punto ricordarsi che è pacifico in giurisprudenza che quando il debitore eccepisce la nullità della clausole inerenti il computo degli interessi (usura, difetto di pattuizione di interessi ultra legali, contestazione delle c.m.s., etc.), necessariamente assume l'onere di dimostrare se ed in che misura tali interessi indebiti siano stati computati, mentre nessun valore può avere una contestazione generica, che non indichi in modo specifico le voci passive ritenute indebite, anche con riferimento analitico ai periodi in cui sono state applicate. Qualora la domanda difetti di tale specifica individuazione non possa trovare ingresso in giudizio alcuna CTU contabile (sul punto Trib. Roma sez. IX 16/11/2016 n.
21490; Trib. Bari, sez. IV, 09/12/2015, n.5395; Trib.Torre Annunziata, 19.06.2017, n. 1798).
La ricostruzione offerta dall'opponente appare troppo generica e la richiesta di CTU, in assenza di elementi di prova a supporto delle domande ed eccezioni formulate si ritiene meramente esplorativa e pertanto inammissibile, come ormai stabilito da costante orientamento giurisprudenziale che questo giudice condivide.
Come disposto dalla Suprema Corte: “La CTU non può essere utilizzata per colmare le lacune probatorie in cui sia incorsa una delle parti o per alleggerirne l'onere probatorio. Le parti, infatti, non possono sottrarsi all'onere probatorio di cui sono gravate, ai sensi dell'art. 2697 c.c., e pensare di poter rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente. Il ricorso al consulente deve essere disposto non per supplire alle carenze istruttorie delle parti o per svolgere una indagine esplorativa alla ricerca dei fatti o circostanze non provati, ma per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste delle parti (Cass. 31886719).
“Sicchè, in tema di consulenza tecnica d'ufficio, il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di una esplicita richiesta di parte, la quale, ove ricorrente, non integra gli estremi di una istanza istruttoria, non essendo la CTU qualificabile come mezzo di prova in senso proprio, a disporre una nuova CTU, atteso che il rinnovo dell'indagine tecnica rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito, sicchè non è neppure necessaria una espressa pronuncia al fine di motivare il non accoglimento della richiesta.” (Cass. 24487/19).
Alla luce delle risultanze di causa, si ritiene che parte attrice non abbia assolto all'onere della prova previsto ex art. 2697 c.c. e pertanto si rigetta la domanda di opposizione a Decreto Ingiuntivo n.
259/2020, emesso dal Tribunale di Barcellona P.G. in data 09.07.2020.
Le suddette statuizioni sono assorbenti di ogni ulteriore decisione sulle altre domande formulate dalle parti in quanto ultronee.
Le spese seguono la soccombenza e, pertanto, vanno poste a carico dell'opponente, sig. Parte_1
, nella misura liquidata in dispositivo in applicazione del D.M. n. 147/2022, avuto riguardo
[...] al valore della controversia e all'attività difensiva svolta, nei valori minimi stante l'entità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
P.Q.M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Civile, disattesa ogni contraria e ulteriore istanza, pronunciando nel giudizio n. 1359/2020, così provvede: - Rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 259/2020 emesso in data 09.07.2020 dal Tribunale di
Barcellona Pozzo di Gotto per i motivi sopra esposti;
- Conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 259/2020 emesso in data 09.07.2020 dal Tribunale di
Barcellona Pozzo di Gotto;
- Dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
- Condanna l'opponente, sig. , alla rifusione delle spese processuali Parte_1 sostenute nel presente giudizio da , liquidate in € 2.540,00 per compensi professionali, CP_1 oltre spese generali al 15% iva e c.p.a., se dovute, come per legge;
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, lì 27/02/2025
Il Giudice dott.ssa Maria Rita Cuzzola