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Sentenza 26 luglio 2025
Sentenza 26 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/07/2025, n. 7435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7435 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2025 |
Testo completo
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TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE I Così composto Dott. Raffaele Sdino Presidente Dott. Ssa Immacolata Cozzolino Giudice rel. Dott. Ssa Viviana Criscuolo Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 16745 del Ruolo Generale degli affari non contenziosi civili dell'anno 2023, avente ad oggetto: ricorso per le modalità di affido e di mantenimento di figlio nato fuori del matrimonio
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 difeso dall'avv. Luisa Flora Esposito, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Savanelli, giusta procura in atti
RESISTENTE
nonchè AVV. NICOLETTA GRASSI,
CURATRICE SPECIALE DEL MINORE
E Il Pm, Sostituto Procuratore della Repubblica presso gli Affari Civili
INTERVENTORE NECESSARIO
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 28.7.2023, il sign. – Parte_1 premesso che dalla relazione con la sign.ra Controparte_1 era nato il [...] – esponeva che il nucleo familiare ha
[...] ER vissuto a via Riviera di Chiaia 215 da quando è nato il figlio;
a causa della condotta della compagna, lui è stato costretto, nel gennaio 2022, a lasciare la casa in quanto è stato denunciato per violenza. Da tempo, poiché la madre del bambino non gli consente di vederlo, il ricorrente ha chiesto disporsi l'affido condiviso del minore, la determinazione delle modalità di
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visita ed ha proposto la somma di € 500,00 quale contributo al mantenimento del figlio.
Si è costituita la resistente ed ha dedotto: il è titolare di una Pt_1 accorsata palestra in Casoria dalla quale trae notevoli redditi;
la casa della Riviera di Chiaia è stata acquistata dal compagno che ha stipulato un mutuo di € 1.683,00 mensili nel 2019; lei è nutrizionista e biologa;
il padre del bambino non ha mai compreso le responsabilità connesse al ruolo di padre;
spesso l'ha aggredita fisicamente e lei l'ha denunciato nel 2022; ha chiesto disporsi l'affido esclusivo del minore con modalità di visita protette;
ha chiesto la somma di € 1.500,00 mensili per il figlio.
All'esito della prima udienza del 9.11.2025, adottati i provvedimenti provvisori, il Gi ha nominato curatore speciale del minore l'avv. Nicoletta Grassi in quanto la conflittualità tra le parti era tale da rendersi necessaria una tutela del piccolo , veicolato nella lite e nella crisi di coppia. ER
Sono stati attivati i SS, sono state sentite più volte le parti e, dopo una lunga istruttoria, le parti hanno – con la collaborazione del curatore – raggiunto gli accordi che di seguito si riportano e che hanno sottoscritto all'udienza in presenza (con il curatore ed i procuratori) dell'8 luglio 2025:
a) Disporre che il minore venga affidato in via condivisa tra i genitori ma con possibilità per ciascun genitore di prendere da solo le scelte relative alla ordinaria amministrazione nei momenti in cui è con lo stesso , ER prevedendo residenza privilegiata presso e con la madre;
b) Parimenti, i genitori si obbligano ad intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità condiviso entro il mese di settembre e con obbligo di rendicontare l'esito affinchè valutare se confermare tale modalità di affido o cambiarla. I procuratori delle parti, su impulso delle stesse, entro 7 giorni dalla sottoscrizione proporranno il nome di un professionista tra cui scegliere.
c) disporre che il padre potrà vedere il figlio per un pomeriggio infrasettimanale individuato nel Giovedì, fermo quanto sopra, dall'uscita di scuola nei periodi di frequenza scolastica mentre presso la madre alle ore 15:00 negli altri periodi e lo riporterà nel domicilio materno alle ore 20:00 facendolo anche cenare ed eseguire i compiti, nonché starà con il figlio a week end alterni dalle ore 10:00 del Sabato alle ore 20:00 della Domenica ed il padre provvederà alla cena, a fargli fare i compiti e lavarlo. Se il padre non dovesse presentarsi all'orario stabilito con un margine di 30 minuti di ritardo nei giorni di non frequenza, purché preavverta con un anticipo di almeno 30 minuti, la madre potrà andare via e portare con sé
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salvo che non abbia già preso impegni lavorativi;
in tal ultimo caso ER la madre potrà chiamare a propria insindacabile scelta una Baby Sitter per un costo giornaliero non superiore di euro 50,00 che ricadranno a carico del padre previa presentazione di mera ricevuta anche non fiscale. Resta inteso che laddove il sig. non dovesse rispettare gli orari Pt_1 previsti per il giovedì e/o dovesse mancare, senza comprovata ed idonea giustificazione, all'incontro del giovedì con il figlio, il pomeriggio infrasettimanale viene in tal caso stabilito nel Mercoledì. Il padre, provvederà, inoltre, anche a creare presso la propria abitazione un guardaroba con il vestiario per . ER
d) I genitori, durante i giorni in cui il minore è con gli stessi, dovranno assecondare le esigenze di e pertanto sono tenuti ad accompagnarlo ER nelle attività extrascolastiche, ludiche e sanitarie laddove previste. Gli impegni extrascolastici e ludici dovranno essere comunicati tempestivamente appena ricevuto l'invito al fine di permettere all'altro genitore di organizzarsi.
e) Il padre, quando non è previsto l'incontro, potrà contattare il figlio direttamente sul cellulare della madre effettuando una videochiamata ed utilizzando l'applicazione “FaceTime” una volta al giorno secondo le seguenti fasce orarie: nei periodi infrasettimanali (dal Lunedì al Venerdì) durante la fascia dalle ore 18:00 alle ore 19:00 mentre negli altri giorni e/o festivi dalle 11:00 alle 12:00. Pari diritto viene previsto per la madre quando è con il padre. ER
f) Relativamente alle vacanze natalizie, il minore trascorrerà insieme con ciascuno dei genitori, a rotazione, il 24 e 25 Dicembre con un genitore ed il 31 dicembre e 01 gennaio con l'altro, nonché il 26 Dicembre con il genitore con cui non ha trascorso il Natale ed il 6 Gennaio con l'altro.
Le parti espressamente prevedono la possibilità unilaterale di derogare tale modalità laddove un genitore, comunicandolo entro il 30 Novembre, intenda portare in vacanza il figlio ed in tal caso starà 7 giorni con ER lo stesso (nel periodo dal 23 Dicembre al 06 Gennaio) garantendo, comunque, all'altro genitore di poter trascorrere con il figlio il Natale o il Capodanno. In tale periodi il minore potrà andare in vacanza, anche all'estero, con il genitore e l'altro genitore dovrà comunicare per iscritto il suo eventuale motivato dissenso entro 5 giorni da quando è stato informato anche a mezzo mail, valendo il silenzio come consenso prestato.
g) Il minore trascorrerà Pasqua con un genitore ed il Lunedì in Albis con l'altro.
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Relativamente alle vacanze estive 2025, trascorrerà insieme inoltre, con la madre quindici giorni consecutivi nel periodo compreso tra il 01 luglio e il 5 settembre mentre con il padre 7 giorni consecutivi nel medesimo periodo: entrambi i genitori si impegnano a comunicare all'altro genitore le relative date entro il 30 giugno di ogni anno al fine di determinare i rispettivi piani ferie. Per l'anno 2025 starà con la madre dal 13 al 28 agosto 2025 ER mentre starà con il padre dal 04 al 10 agosto. Dall'anno 2026 il minore starà 2 settimane anche non consecutive con il padre in luogo dei 7 giorni di cui sopra da dividere in due tranche di almeno 7 giorni consecutivi da fruire nell'anzidetto periodo. Laddove le parti dovessero entrambe scegliere il mese di Agosto per fruire delle ferie con il figlio, espressamente convengono che l'uno prenderà la terza settimana e l'altro la quarta settimana del mese permettendo, comunque, alla madre di poter poi godere della sua seconda settimana in continuazione con quanto prescelto tale da garantirle i 15 giorni consecutivi.
h) Al contempo il minore potrà trascorre con ciascun genitore un ulteriore periodo di una settimana, anche non continuativa, durante l'anno per andare in vacanza che dovrà essere comunicato 30 giorni prima. In caso di viaggi in Italia non è necessario il consenso dell'altro genitore, mentre in caso di Viaggio all'estero il genitore eventualmente dissenziente dovrà adeguatamente comunicare per iscritto e motivare il proprio dissenso entro 05 giorni dalla richiesta, in mancanza il viaggio si riterrà inderogabilmente approvato.
i) Il minore trascorrerà con il padre il 19 marzo (festa del papà), il 16 Luglio (festa di compleanno del padre) per l'intera giornata;
mentre trascorrerà con la madre la giornata dedicata alla festa della mamma;
il 19 novembre compleanno della stessa.
j) trascorrerà il giorno del compleanno ad anni alterni con ciascun ER genitore con espressa indicazione che se non vi sono impegni scolastici per l'intera giornata il minore trascorrerà la mattina con un genitore dalle 10:00 alle 15:00 e con l'altro dalle 15:00 alle 20:30 , sempre salvo che entrambi i genitori non vogliano trascorrerlo insieme al figlio. Per l'anno 2025 che ricade di viene stabilito che la madre Per_2 organizzerà per il figlio la festa di compleanno il giorno 6 con gli amichetti di classe dello stesso di guisa che, casomai dovesse essere il week end del padre, il minore starà con la madre per tale giornata;
per la domenica il minore starà la mattina con la madre ed il pomeriggio con il padre (o viceversa in base ad eventuale loro accordo)
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k) I genitori considerato che entrambi lavorano, convengono sin da ora che il minore, durante il mese di Luglio ove non è prevista attività scolastica, frequenterà dei campi scuola e precisamente 3 settimane alla scuola Necker fin quando è ivi iscritto il cui costo è di euro 120,00 settimanale (che sarà diviso al 50% tra i genitori) dal lunedì al Venerdì dalle ore 09:00 alle 15:30 ed il padre nei giorni in cui dovrà prendere lo preleverà alle 15:30 dallo stesso;
nonché convengono che ER
l'ultima settimana egualmente andrà al campo estivo ma la cui collocazione verrà tra di loro definita sempre nei limiti sopra indicati. Laddove il minore dovesse rappresentare il desiderio di cambiare il campo scuola anche alla stregua di ciò che possano fare i suoi amici di classe, i genitori potranno cambiare la scelta del campo scuola purché rimangano nel Range Economico precisato.
l) Il padre verserà una somma a titolo di contributo per il mantenimento di euro 500,00 mensili rivalutabili annualmente secondo l'indice Istat 100% come per legge e tale somma dovrà essere inderogabilmente versata entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese.
m) Al contempo il padre contribuirà anche al pagamento delle spese straordinarie del figlio nella misura del 50 % a titolo esemplificativo e non esaustivo: spese mediche, spese scolastiche convenendo le parti che il minore frequenterà le elementari presso l'istituto Necker, spese sportive, e quanto previsto dal protocollo del Tribunale di Napoli_
In ordine alle spese straordinarie che in base al protocollo devono essere condivise il genitore eventuale dissenziente dalla proposta formulata dall'altro, dovrà comunicare il proprio dissenso motivato per iscritto entro 5 giorni dalla richiesta in mancanza si considererà prestato. n) I genitori autorizzano reciprocamente la pubblicazione di fotografie e/o video ritraenti il figlio minore sui rispettivi profili social oltre che far partecipare al programma televisivo su Food Network con le ER relative pubblicazioni sui social consequenziali obbligandosi sin da ora ognuno a sottoscrivere eventuali autorizzazioni e/o documenti necessari.
o) I genitori autorizzano sin da ora al rilascio/rinnovo del passaporto del minore e proprio p) Spese compensate ed i procuratori sottoscrivono per rinuncia al vincolo di solidarietà.
Il Tribunale, acquisito il parere favorevole del Pm, ritenuto che gli accordi non siano contrari a norme imperative e siano conformi all'interesse del
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minore, prende atto delle pattuizioni riguardanti l'affido, le modalità di visita ed il contributo per il mantenimento.
Spese compensate stante gli accordi.
P.T.M. Il Tribunale definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso depositato da nei confronti di Parte_1 [...]
, determina le modalità di affido del Controparte_1 minore le modalità di visita ed il contributo a Persona_3 carico del padre come da accordi riportati in parte motiva.
- Spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio del 18.7.2025
Il g. rel. Il Presidente Dott.ssa I. Cozzolino Dott.Raffaele Sdino
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TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE I Così composto Dott. Raffaele Sdino Presidente Dott. Ssa Immacolata Cozzolino Giudice rel. Dott. Ssa Viviana Criscuolo Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 16745 del Ruolo Generale degli affari non contenziosi civili dell'anno 2023, avente ad oggetto: ricorso per le modalità di affido e di mantenimento di figlio nato fuori del matrimonio
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 difeso dall'avv. Luisa Flora Esposito, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Savanelli, giusta procura in atti
RESISTENTE
nonchè AVV. NICOLETTA GRASSI,
CURATRICE SPECIALE DEL MINORE
E Il Pm, Sostituto Procuratore della Repubblica presso gli Affari Civili
INTERVENTORE NECESSARIO
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 28.7.2023, il sign. – Parte_1 premesso che dalla relazione con la sign.ra Controparte_1 era nato il [...] – esponeva che il nucleo familiare ha
[...] ER vissuto a via Riviera di Chiaia 215 da quando è nato il figlio;
a causa della condotta della compagna, lui è stato costretto, nel gennaio 2022, a lasciare la casa in quanto è stato denunciato per violenza. Da tempo, poiché la madre del bambino non gli consente di vederlo, il ricorrente ha chiesto disporsi l'affido condiviso del minore, la determinazione delle modalità di
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visita ed ha proposto la somma di € 500,00 quale contributo al mantenimento del figlio.
Si è costituita la resistente ed ha dedotto: il è titolare di una Pt_1 accorsata palestra in Casoria dalla quale trae notevoli redditi;
la casa della Riviera di Chiaia è stata acquistata dal compagno che ha stipulato un mutuo di € 1.683,00 mensili nel 2019; lei è nutrizionista e biologa;
il padre del bambino non ha mai compreso le responsabilità connesse al ruolo di padre;
spesso l'ha aggredita fisicamente e lei l'ha denunciato nel 2022; ha chiesto disporsi l'affido esclusivo del minore con modalità di visita protette;
ha chiesto la somma di € 1.500,00 mensili per il figlio.
All'esito della prima udienza del 9.11.2025, adottati i provvedimenti provvisori, il Gi ha nominato curatore speciale del minore l'avv. Nicoletta Grassi in quanto la conflittualità tra le parti era tale da rendersi necessaria una tutela del piccolo , veicolato nella lite e nella crisi di coppia. ER
Sono stati attivati i SS, sono state sentite più volte le parti e, dopo una lunga istruttoria, le parti hanno – con la collaborazione del curatore – raggiunto gli accordi che di seguito si riportano e che hanno sottoscritto all'udienza in presenza (con il curatore ed i procuratori) dell'8 luglio 2025:
a) Disporre che il minore venga affidato in via condivisa tra i genitori ma con possibilità per ciascun genitore di prendere da solo le scelte relative alla ordinaria amministrazione nei momenti in cui è con lo stesso , ER prevedendo residenza privilegiata presso e con la madre;
b) Parimenti, i genitori si obbligano ad intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità condiviso entro il mese di settembre e con obbligo di rendicontare l'esito affinchè valutare se confermare tale modalità di affido o cambiarla. I procuratori delle parti, su impulso delle stesse, entro 7 giorni dalla sottoscrizione proporranno il nome di un professionista tra cui scegliere.
c) disporre che il padre potrà vedere il figlio per un pomeriggio infrasettimanale individuato nel Giovedì, fermo quanto sopra, dall'uscita di scuola nei periodi di frequenza scolastica mentre presso la madre alle ore 15:00 negli altri periodi e lo riporterà nel domicilio materno alle ore 20:00 facendolo anche cenare ed eseguire i compiti, nonché starà con il figlio a week end alterni dalle ore 10:00 del Sabato alle ore 20:00 della Domenica ed il padre provvederà alla cena, a fargli fare i compiti e lavarlo. Se il padre non dovesse presentarsi all'orario stabilito con un margine di 30 minuti di ritardo nei giorni di non frequenza, purché preavverta con un anticipo di almeno 30 minuti, la madre potrà andare via e portare con sé
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salvo che non abbia già preso impegni lavorativi;
in tal ultimo caso ER la madre potrà chiamare a propria insindacabile scelta una Baby Sitter per un costo giornaliero non superiore di euro 50,00 che ricadranno a carico del padre previa presentazione di mera ricevuta anche non fiscale. Resta inteso che laddove il sig. non dovesse rispettare gli orari Pt_1 previsti per il giovedì e/o dovesse mancare, senza comprovata ed idonea giustificazione, all'incontro del giovedì con il figlio, il pomeriggio infrasettimanale viene in tal caso stabilito nel Mercoledì. Il padre, provvederà, inoltre, anche a creare presso la propria abitazione un guardaroba con il vestiario per . ER
d) I genitori, durante i giorni in cui il minore è con gli stessi, dovranno assecondare le esigenze di e pertanto sono tenuti ad accompagnarlo ER nelle attività extrascolastiche, ludiche e sanitarie laddove previste. Gli impegni extrascolastici e ludici dovranno essere comunicati tempestivamente appena ricevuto l'invito al fine di permettere all'altro genitore di organizzarsi.
e) Il padre, quando non è previsto l'incontro, potrà contattare il figlio direttamente sul cellulare della madre effettuando una videochiamata ed utilizzando l'applicazione “FaceTime” una volta al giorno secondo le seguenti fasce orarie: nei periodi infrasettimanali (dal Lunedì al Venerdì) durante la fascia dalle ore 18:00 alle ore 19:00 mentre negli altri giorni e/o festivi dalle 11:00 alle 12:00. Pari diritto viene previsto per la madre quando è con il padre. ER
f) Relativamente alle vacanze natalizie, il minore trascorrerà insieme con ciascuno dei genitori, a rotazione, il 24 e 25 Dicembre con un genitore ed il 31 dicembre e 01 gennaio con l'altro, nonché il 26 Dicembre con il genitore con cui non ha trascorso il Natale ed il 6 Gennaio con l'altro.
Le parti espressamente prevedono la possibilità unilaterale di derogare tale modalità laddove un genitore, comunicandolo entro il 30 Novembre, intenda portare in vacanza il figlio ed in tal caso starà 7 giorni con ER lo stesso (nel periodo dal 23 Dicembre al 06 Gennaio) garantendo, comunque, all'altro genitore di poter trascorrere con il figlio il Natale o il Capodanno. In tale periodi il minore potrà andare in vacanza, anche all'estero, con il genitore e l'altro genitore dovrà comunicare per iscritto il suo eventuale motivato dissenso entro 5 giorni da quando è stato informato anche a mezzo mail, valendo il silenzio come consenso prestato.
g) Il minore trascorrerà Pasqua con un genitore ed il Lunedì in Albis con l'altro.
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Relativamente alle vacanze estive 2025, trascorrerà insieme inoltre, con la madre quindici giorni consecutivi nel periodo compreso tra il 01 luglio e il 5 settembre mentre con il padre 7 giorni consecutivi nel medesimo periodo: entrambi i genitori si impegnano a comunicare all'altro genitore le relative date entro il 30 giugno di ogni anno al fine di determinare i rispettivi piani ferie. Per l'anno 2025 starà con la madre dal 13 al 28 agosto 2025 ER mentre starà con il padre dal 04 al 10 agosto. Dall'anno 2026 il minore starà 2 settimane anche non consecutive con il padre in luogo dei 7 giorni di cui sopra da dividere in due tranche di almeno 7 giorni consecutivi da fruire nell'anzidetto periodo. Laddove le parti dovessero entrambe scegliere il mese di Agosto per fruire delle ferie con il figlio, espressamente convengono che l'uno prenderà la terza settimana e l'altro la quarta settimana del mese permettendo, comunque, alla madre di poter poi godere della sua seconda settimana in continuazione con quanto prescelto tale da garantirle i 15 giorni consecutivi.
h) Al contempo il minore potrà trascorre con ciascun genitore un ulteriore periodo di una settimana, anche non continuativa, durante l'anno per andare in vacanza che dovrà essere comunicato 30 giorni prima. In caso di viaggi in Italia non è necessario il consenso dell'altro genitore, mentre in caso di Viaggio all'estero il genitore eventualmente dissenziente dovrà adeguatamente comunicare per iscritto e motivare il proprio dissenso entro 05 giorni dalla richiesta, in mancanza il viaggio si riterrà inderogabilmente approvato.
i) Il minore trascorrerà con il padre il 19 marzo (festa del papà), il 16 Luglio (festa di compleanno del padre) per l'intera giornata;
mentre trascorrerà con la madre la giornata dedicata alla festa della mamma;
il 19 novembre compleanno della stessa.
j) trascorrerà il giorno del compleanno ad anni alterni con ciascun ER genitore con espressa indicazione che se non vi sono impegni scolastici per l'intera giornata il minore trascorrerà la mattina con un genitore dalle 10:00 alle 15:00 e con l'altro dalle 15:00 alle 20:30 , sempre salvo che entrambi i genitori non vogliano trascorrerlo insieme al figlio. Per l'anno 2025 che ricade di viene stabilito che la madre Per_2 organizzerà per il figlio la festa di compleanno il giorno 6 con gli amichetti di classe dello stesso di guisa che, casomai dovesse essere il week end del padre, il minore starà con la madre per tale giornata;
per la domenica il minore starà la mattina con la madre ed il pomeriggio con il padre (o viceversa in base ad eventuale loro accordo)
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k) I genitori considerato che entrambi lavorano, convengono sin da ora che il minore, durante il mese di Luglio ove non è prevista attività scolastica, frequenterà dei campi scuola e precisamente 3 settimane alla scuola Necker fin quando è ivi iscritto il cui costo è di euro 120,00 settimanale (che sarà diviso al 50% tra i genitori) dal lunedì al Venerdì dalle ore 09:00 alle 15:30 ed il padre nei giorni in cui dovrà prendere lo preleverà alle 15:30 dallo stesso;
nonché convengono che ER
l'ultima settimana egualmente andrà al campo estivo ma la cui collocazione verrà tra di loro definita sempre nei limiti sopra indicati. Laddove il minore dovesse rappresentare il desiderio di cambiare il campo scuola anche alla stregua di ciò che possano fare i suoi amici di classe, i genitori potranno cambiare la scelta del campo scuola purché rimangano nel Range Economico precisato.
l) Il padre verserà una somma a titolo di contributo per il mantenimento di euro 500,00 mensili rivalutabili annualmente secondo l'indice Istat 100% come per legge e tale somma dovrà essere inderogabilmente versata entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese.
m) Al contempo il padre contribuirà anche al pagamento delle spese straordinarie del figlio nella misura del 50 % a titolo esemplificativo e non esaustivo: spese mediche, spese scolastiche convenendo le parti che il minore frequenterà le elementari presso l'istituto Necker, spese sportive, e quanto previsto dal protocollo del Tribunale di Napoli_
In ordine alle spese straordinarie che in base al protocollo devono essere condivise il genitore eventuale dissenziente dalla proposta formulata dall'altro, dovrà comunicare il proprio dissenso motivato per iscritto entro 5 giorni dalla richiesta in mancanza si considererà prestato. n) I genitori autorizzano reciprocamente la pubblicazione di fotografie e/o video ritraenti il figlio minore sui rispettivi profili social oltre che far partecipare al programma televisivo su Food Network con le ER relative pubblicazioni sui social consequenziali obbligandosi sin da ora ognuno a sottoscrivere eventuali autorizzazioni e/o documenti necessari.
o) I genitori autorizzano sin da ora al rilascio/rinnovo del passaporto del minore e proprio p) Spese compensate ed i procuratori sottoscrivono per rinuncia al vincolo di solidarietà.
Il Tribunale, acquisito il parere favorevole del Pm, ritenuto che gli accordi non siano contrari a norme imperative e siano conformi all'interesse del
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minore, prende atto delle pattuizioni riguardanti l'affido, le modalità di visita ed il contributo per il mantenimento.
Spese compensate stante gli accordi.
P.T.M. Il Tribunale definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso depositato da nei confronti di Parte_1 [...]
, determina le modalità di affido del Controparte_1 minore le modalità di visita ed il contributo a Persona_3 carico del padre come da accordi riportati in parte motiva.
- Spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio del 18.7.2025
Il g. rel. Il Presidente Dott.ssa I. Cozzolino Dott.Raffaele Sdino
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