Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 24/03/2025, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
n. 624/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice OP, dott.ssa Carla Maglioni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 624/2023 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. GRECO Parte_1 C.F._1
ANGELO ed elettivamente domiciliato presso il difensore in Siena, Viale Cavour 130, PEC: per mandato in calce Email_1
ATTORE contro
(C.F. , con sede in Siena, Piazza Salimbeni n. 3, rappresentata e CP_1 P.IVA_1
difesa dell'avv. VETTORI GIUSEPPE e dall'avv. LORENZO VETTORI ed elettivamente domiciliata presso i difensori Piazza San Marco n. 5, Firenze, PEC:
Email_2 Email_3
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per l'attore: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria eccezione e deduzione: Contr accogliere la domanda e per l'effetto condannare in persona del l.r.p.t., ad indennizzare e restituire all'odierna parte attrice la somma di € 5.340,63, oltre interessi dalla data del 27/5/2022.
Con vittoria di spese e compensi”.
pagina 1 di 9
In via preliminare:
- dichiarare la nullità dell'atto di citazione notificato.
Nel merito:
- dichiarare inammissibili e/o comunque rigettare le domande del Sig. in quanto infondate in Pt_1 fatto e in diritto ed accertare e dichiarare che la nulla deve corrispondere a parte attrice. CP_1
In via istruttoria:
- dichiarare inammissibili e/o nulle, ed in ogni caso rigettare, le richieste istruttorie avanzate da parte attrice;
- dichiarare tardivo e quindi inammissibile il deposito dei documenti prodotti con la terza memoria avversaria (docc. 6-10) e chiede in ogni caso di non tenerne conto, per le ragioni indicate negli atti difensivi;
- ammettere la prova per testimoni sui capitoli di prova formulati nella seconda memoria ex art. 183 co.
6 c.p.c.
In ogni caso:
Con il favore delle spese e competenze di causa”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, citava in giudizio la Parte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, per sentir Controparte_2
l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte.
Esponeva l'attore di aver subito, in data 27.05.2022, un furto nel proprio appartamento dal Contr quale erano stati asportati, tra l'altro, la carta bancomat rilasciata dal di Siena e intestata all'attore medesimo. Assumeva che dall'analisi dell'estratto del c/c risultavano essere stati posti in essere plurimi prelevamenti non autorizzati per il complessivo importo di € 5.340,63; riteneva la responsabilità della banca per non aver impedito prelievi abusivi omettendo di adottare la dovuta diligenza di natura tecnica del banchiere accorto.
Nel costituirsi in giudizio la eccepiva, in via preliminare, la nullità dell'atto di CP_1 citazione in quanto generico e privo di allegazioni non essendo state indicate le ragioni pagina 2 di 9 fatturali e giuridiche poste a fondamento dell'asserita responsabilità dell'istituto di credito convenuto.
Nel merito eccepiva la colpa gravissima o negligenza inescusabile del il quale, Pt_1 contravvenendo alle pattuizioni contenute nel contratto di carta bancomat aveva presumibilmente conservato la carta di debito unitamente al codice PIN circostanza evincibile dal fatto che i prelevamenti erano avvenuti mediante le credenziali. Chiedeva, conseguentemente, il rigetto della domanda.
All'esito dell'udienza di comparizione delle parti, tenuta mediante trattazione scritta, il
Giudice assegnava i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c. Depositate le memorie, ritenuta l'inammissibilità della prova testimoniale richiesta dalla convenuta, la causa veniva rinviata per essere decisa sulle sole produzioni documentali.
****************
L'eccezione preliminare di nullità dell'atto di citazione sollevata dalla convenuta va disattesa in considerazione del contenuto dell'atto medesimo che - complessivamente considerato anche alla stregua della documentazione allegata - consente l'esatta individuazione, in termini seppur sintetici ma essenziali, degli elementi di fatto e di diritto costituenti le ragioni della domanda: i prelevamenti, sufficientemente specificati e temporalmente collocati, effettuati dal conto corrente intestato all'attore tramite la carta di debito a lui sottratta a seguito di un furto e la ritenuta conseguente responsabilità dell'istituto di credito per non aver ottemperato agli obblighi di diligenza di natura tecnica previsti dalla normativa di settore, in particolare D.Lgs. n. 11/2010, nonchè dalla giurisprudenza di legittimità. Chiede, quindi, di essere risarcito del danno subito pari all'importo complessivo dei prelevamenti eseguiti nel lasso di tempo intercorrente tra il furto e il blocco della carta.
In disparte ogni valutazione sulla fondatezza della pretesa attorea, di cui si dirà, il contenuto dell'atto introduttivo del presente giudizio si appalesa sufficientemente determinato sia in relazione alla causa petendi che al petitum.
Peraltro, la convenuta ha formulato le proprie difese in modo articolato, puntuale ed esaustivo cosicché lo scopo dell'editio actionis - che è quello, da un lato, di garantire il diritto di difesa del convenuto e, dall'altro, di fornire al giudice elementi per la decisione – appare pienamente raggiunto.
pagina 3 di 9 Passando alla disamina del merito, preme in diritto evidenziare quanto segue.
La fattispecie dedotta in causa verte in materia di responsabilità dell'istituto di credito per l'utilizzo non autorizzato di strumenti di pagamento.
La disciplina applicabile, pertanto, è quella contenuta nel D. Lgs. n. 11 del 27.01.2010 che ha attuato nell'ordinamento giuridico italiano la direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno europeo.
In particolare, l'art. 7 detta gli obblighi a carico dell'utilizzatore dello strumento di pagamento e, in particolare, al comma 2, stabilisce che “l'utilizzatore, non appena riceve uno strumento di pagamento, adotta le misure idonee a garantire la sicurezza dei dispositivi personalizzati che ne consentono l'utilizzo”.
L'art. 8 disciplina gli obblighi a carico del prestatore dei servizi di pagamento, specificando che quest'ultimo, qualora emetta uno strumento di pagamento, deve “assicurare che i dispositivi personalizzati che consentono l'utilizzo di uno strumento di pagamento non siano accessibili a soggetti diversi dall'utilizzatore legittimato ad usare lo strumento medesimo, fatti salvi gli obblighi posti in capo a quest'ultimo ai sensi dell'articolo 7”.
Dopo aver delineato gli obblighi incombenti a carico delle parti, la normativa disciplina, poi, le rispettive responsabilità.
Per il prestatore di servizi, l'art. 11 prevede che, salvo l'obbligo di tempestiva comunicazione a carico dell'utilizzatore, nel caso in cui un'operazione di pagamento non sia stata autorizzata,
l'istituto di credito è tenuto a rimborsare immediatamente al pagatore l'importo dell'operazione medesima, riportando il conto corrente eventualmente acceso nello stato in cui si sarebbe trovato se l'operazione di pagamento non avesse avuto luogo.
Per l'utilizzatore dello strumento di pagamento, l'art. 12, comma 3, prevede che "salvo il caso in cui abbia agito con dolo o colpa grave ovvero non abbia adottato le misure idonee a garantire la sicurezza dei dispositivi personalizzati che consentono l'utilizzo dello strumento di pagamento, prima della comunicazione eseguita ai sensi dell'art. 7, 1° comma, lett. b), l'utilizzatore medesimo può sopportare per un importo comunque non superiore complessivamente a Euro 150,00 la perdita derivante dall'utilizzo indebito dello strumento di pagamento conseguente al suo furto o smarrimento".
Ai sensi di tale disposizione, quindi, il prestatore di servizi di pagamento può andare esente da responsabilità per l'utilizzo non autorizzato di uno strumento di pagamento provando il dolo o la colpa grave dell'utilizzatore, ovvero l'inosservanza delle cautele in materia di pagina 4 di 9 custodia del dispositivo, i quali costituiscono fatti impeditivi del diritto alla restituzione dell'indebito prelievo, ai sensi dell'art. 2697 comma 2 c.c.
Anche la giurisprudenza di legittimità, infatti, ha affermato che la responsabilità della banca nei confronti del correntista ha natura contrattuale e può essere esclusa solo se ricorra una situazione di colpa grave dell'utente.
Ciò si spiega in considerazione del fatto che la sottrazione degli strumenti di pagamento, attraverso tecniche fraudolente, rientra nell'area del rischio di impresa, destinato ad essere fronteggiato attraverso l'adozione di misure che consentano di verificare, prima di dare corso all'operazione, se essa sia effettivamente attribuibile al cliente.
Su tali basi, dunque, la giurisprudenza ha concluso che, al fine di garantire la fiducia degli utenti nella sicurezza del sistema (ciò che rappresenta interesse degli stessi operatori), appare ragionevole ricondurre nell'area del rischio professionale del prestatore di servizi di pagamento, prevedibile ed evitabile con appropriate misure destinate a verificare la riconducibilità delle operazioni alla volontà del cliente, la possibilità di sottrazione di strumenti di pagamenti, sempreché questa non sia attribuibile al dolo del titolare o a comportamenti particolarmente incauti. Ciò, alla luce del principio secondo cui l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile al soggetto obbligato (art. 1218 c.c.) richiede la dimostrazione di eventi che si collochino al di là dello sforzo diligente richiesto al debitore (in questo senso, oltre che Cass. n. 18045/2019, Cass. n. 2950/2017).
In definitiva, sulla scorta della giurisprudenza di merito e di legittimità, può affermarsi che, in tema di ripartizione dell'onere della prova, al correntista che agisca per la restituzione di prelievi non autorizzati, spetta fornire la prova della natura fraudolenta del prelievo;
mentre, sull'istituto creditizio, come previsto dal terzo comma dell'art. 12 sopra citato, incombe la prova del fatto della riconducibilità dell'operazione al cliente o che l'utilizzatore "abbia agito con dolo o colpa grave ovvero non abbia adottato le misure idonee a garantire la sicurezza dei dispositivi personalizzati che consentono l'utilizzo dello strumento di pagamento".
A tale ultimo proposito, si deve aggiungere che, secondo la giurisprudenza della Suprema
Corte di Cassazione che qui va condivisa, la prova della colpa grave può essere fornita anche per mezzo di presunzioni, purché queste, com'è noto, siano gravi, precise e concordanti secondo quanto dispone l'art. 2729 c.c. (cfr. Cass. 654/2010).
pagina 5 di 9 In senso contrario, non vale richiamare il dettato dell'art. 10 comma 2 d.Lgs. n. 11/2010, nella parte in cui dispone che "Quando l'utilizzatore dei servizi di pagamento neghi di aver autorizzato un'operazione di pagamento eseguita, l'utilizzo di uno strumento di pagamento registrato dal prestatore di servizi di pagamento non è di per sé necessariamente sufficiente a dimostrare che
l'operazione sia stata autorizzata dall'utilizzatore medesimo, né che questi abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto con dolo o colpa grave a uno o più degli obblighi di cui all'articolo
7".
Infatti, nonostante il dato testuale sembrerebbe escludere automaticamente qualsiasi tipo di presunzione, deve invece ritenersi che l'unica presunzione vietata dalla richiamata disposizione sia quella relativa dell'affermazione della colpa grave esclusivamente collegata all'utilizzo della carta;
da ciò ne discende, a contrario, che sia invece ammissibile tale presunzione, laddove sussista una serie di elementi di fatto particolarmente univoca e convergente, tale per cui possa ragionevolmente ritenersi che l'utilizzo fraudolento sia effettivamente riconducibile sul piano causale alla condotta dell'utilizzatore.
Ciò vale tanto più ove si consideri che i fatti e le circostanze che attengono all'utilizzo della carta esulano completamente dalla sfera di diretta conoscibilità dell'istituto di credito, che, se non potesse fare ricorso alla prova presuntiva, finirebbe per essere onerato di fornire una prova - la riconducibilità delle operazioni al cliente anziché a terzi - sostanzialmente diabolica.
Sulla scorta dei principi sinora illustrati, è possibile esaminare la fattispecie concreta posta all'attenzione del Tribunale.
In base alle allegazioni delle parti contenute negli atti di causa, dei documenti prodotti e del principio di non contestazione, deve ritenersi dimostrato che e la moglie Parte_1 sono cointestatari di un conto corrente acceso presso Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.; che a tale conto è collegato ad una carta di debito n. 13411991; che in data 27 maggio 2022
l'attore è stato vittima di un furto nel proprio appartamento dal quale è stata asportata, tra le altre cose, la predetta carta di debito;
che nel lasso di tempo intercorrente tra la sottrazione della carta e il blocco, avvenuto automaticamente il giorno seguente, 28.05.2022 alle ore 9.20, sono state eseguite plurime operazioni di prelevamento e, segnatamente, la sera del
27.05.2022 due prelievi tramite sportello ATM rispettivamente di € 1.500,00 e € 250,00; il giorno seguente 28.05.2022 i prelevamenti andati a buon fine sono stati addirittura otto di cui pagina 6 di 9 due mediante sportello ATM per complessivi € 1750,00 (il primo alle ore 0.56 di € 250,00 e il secondo alle ore 3.22 di € 1.500,00), cinque tramite POS per complessivi € 1.750 (€ 500 - € 200 -
€ 300 - € 500 - € 250) e uno mediante contactless di € 40,40; che a seguito del blocco nessun'altra operazione non autorizzata è stata eseguita;
che per eseguire i prelevamenti, sia quelli tramite lo sportello ATM sia quelli tramite POS, è stata impiegata, trattandosi di importi superiori ai € 50.000, non solo la carta bancomat bensì anche il codice PIN nella disponibilità dell'utilizzatore.
Sulla base di siffatti elementi, ad avviso del Tribunale, deve ritenersi provato, seppur in via presuntiva, che il codice fosse custodito insieme alla carta, sì da ravvisarsi la colpa grave del cliente.
Ed invero, in tema di prova presuntiva, “il giudice è tenuto, ai sensi dell'art. 2729 c.c., ad ammettere presunzioni gravi, precise e concordanti, laddove il requisito della precisione è riferito al fatto noto, che deve essere determinato nella realtà storica, quello della gravità al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto, mentre quello della concordanza, richiamato solo in caso di pluralità di elementi presuntivi, richiede che il fatto ignoto sia - di regola - desunto da una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza, e ad articolare il procedimento logico nei due momenti della previa analisi di tutti gli elementi indiziari, onde scartare quelli irrilevanti, e nella successiva valutazione complessiva di quelli così isolati, onde verificare se siano concordanti e se la loro combinazione consenta una valida prova presuntiva (c.d. convergenza del molteplice), non raggiungibile, invece, attraverso un'analisi atomistica degli stessi” (cfr. Cass. n. 9721/2020).
Inconferente, oltre che indimostrato, l'assunto difensivo attoreo relativo all'asserito utilizzo di uno skimmer da parte dei malfattori: lo skimmer è infatti un dispositivo, una sorta di lettore, che viene nascosto nella fessura del bancomat e che registra i dati della carta e del PIN digitato, permettendone così la clonazione. Tramite lo skimmer i dati “rubati” vengono registrati e trascritti su una carta di credito nuova, che potrà essere utilizzata come un clone di quella in possesso del proprietario. Quindi la tecnica dello skimmer consente di effettuare prelevamenti indebiti mediante una carta clonata e pertanto prescinde dal furto della carta originale, detenuta dal proprietario. Nella fattispecie in esame, l'attore ha però prospettato la riconducibilità dei prelievi indebiti al furto della carta bancomat e non alla sua clonazione;
la tardività dell'allegazione, avvenuta solo con il deposito della terza memoria ex art. 183 co. 6 pagina 7 di 9 c.p.c. e pertanto oltre la barriera preclusiva fissata dal codice di rito per il processo di cognizione, comporta l'inammissibilità dell'asserzione che, ad ogni buon conto, si ribadisce, è rimasta sfornita del benchè minimo supporto probatorio.
Parimenti smentito - alla stregua della relazione redatta dal Politecnico di OR (doc. 7 fascicolo e in considerazione del breve lasso di tempo intercorrente tra il furto, CP_1
collocabile presumibilmente verso le 18.00 del 27.05.2019, e il primo prelevamento, avvenuto alle 21.07 del medesimo giorno - l'ulteriore assunto addotto dal in forza del quale Pt_1
l'estrazione del PIN contenuto nel microchip sarebbe avvenuta dalla stessa carta Bancomat rubata. Le conclusioni della predetta Relazione sono state sì contestate dall'attore il quale ha però omesso di offrire elementi probatori di segno contrario.
Sulla scorta di quanto sopra, è ben possibile ricavare dal fatto noto (i prelevamenti effettuati mediante l'utilizzo della carta di debito e del PIN) la prova del fatto (ignoto) ovverosia che il abbia conservato, in maniera assolutamente imprudente, la propria carta bancomat Pt_1
unitamente al codice PIN e ciò in violazione dell'obbligo previsto all'art. 5 delle condizioni di contratto di non riportare nè conservare il codice insieme alla carta.
Da tutto quanto sopra esposto consegue che, nel caso concreto, risulta integrato il fatto impeditivo della colpa grave del correntista, che esime da responsabilità la banca convenuta non essendo oggetto di contestazione il mancato superamento del limite giornaliero previsto dal contratto per i prelievi di contante da sportelli automatici ATM e pagamenti tramite POS.
La domanda di risarcimento del danno va pertanto respinta.
La particolarità della questione e l'orientamento della giurisprudenza non sempre univoco inducono a ritenere sussistenti i presupposti di cui all'art. 92 comma 2 c.p.c. per l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda;
- dichiara integralmente compensate le spese del giudizio.
Siena, 24/03/2025
pagina 8 di 9 Il Giudice OP
dott.ssa Carla Maglioni
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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