Sentenza 20 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 20/01/2025, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott. Gabriella Giammona Giudice dott. Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 4386/2024 R.G.N.C.
TRA
, nata a [...] il [...], rapp.ta e difesa dagli Parte_1
Avv.ti NEGLIA NICOLETTA e GIAMBRONE GABRIELE;
- parte ricorrente -
E TRA
, nato in [...] in data [...], Parte_2
rapp.to e difeso dagli Avv.ti ARBUSTINI ALESSIA FEDERICA e GRAVANTE
ALESSANDRO,
- parte resistente -
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
AVENTE AD OGGETTO
Regolamentazione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale (ricorso congiunto)
OSSERVA
1) Con ricorso congiunto depositato il 4/10/2024 le parti, non legate da
nato a [...] il [...], fosse regolato sulla base del seguente
[...]
accordo:
“1) il figlio della coppia, , in ragione della distanza geografica del Persona_1
padre, rimarrà affidato in via esclusiva alla madre, con collocamento presso l'abitazione della stessa, sita in San Giuseppe Jato, via Ruggero n.51, che pertanto verrà assegnata alla NO . La NO potrà Pt_1 Pt_1
adottare in autonomia ogni decisione relativa all'iscrizione scolastica del figlio, così come ogni decisione relativa a cure mediche e trattamenti medico chirurgici del minore, rendendo comunque edotto il padre delle decisioni assunte.
La NO potrà altresì spostare la residenza ed il domicilio del Pt_1
minore senza che sia necessaria una preventiva autorizzazione da parte del
OR , sempre avvertendo con anticipo il padre, il quale dovrà essere Pt_2
costantemente aggiornato in relazione agli spostamenti del figlio.
2) Il padre potrà incontrare il figlio ogni qualvolta si recherà in Sicilia, dandone tempestiva comunicazione alla madre, con un preavviso di almeno giorni 7. Il diritto di visita si svolgerà sempre alla presenza della madre, secondo modalità
e tempistiche che andranno stabilite di comune accordo tra le parti, nel rispetto delle esigenze e degli impegni scolastici del minore.
3) Le parti escludono altresì il pernottamento di presso Persona_1
l'abitazione paterna e si riservano di concordare tale aspetto in futuro in relazione alla maturità raggiunta dal bambino.
4) Il padre contribuirà al mantenimento del minore versando alla NO
, entro giorno 5 di ogni mese, l'importo di € 150,00, oltre rivalutazione Pt_1
ISTAT annuale.
5) I genitori sosterranno, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie necessarie per il figlio, individuate secondo il Protocollo del Tribunale di Palermo, la cui disciplina deve intendersi qua integralmente trascritta.
6) Il OR autorizza sin da ora la NO a richiedere il Pt_2 Pt_1
rilascio del passaporto del figlio nonché della carta di identità Persona_1
valida dell'espatrio, senza che sia necessario che detta autorizzazione venga reiterata al momento della presentazione della richiesta innanzi agli Uffici competenti. I suddetti documenti verranno custoditi dalla NO .”; Pt_1
Con successiva nota di chiarimento, datata 29.10.2024, le parti hanno depositato la “memoria integrativa”, datata 22.10.2024, con la quale hanno precisato quanto segue:
“2Bis) Ad integrazione del punto 2 di cui in ricorso, e pertanto ferma restando la possibilità per il sig. padre di recarsi a trovare il figlio ogni qualvolta che potrà, previo avviso alla madre, le parti prevedono che, in ogni caso, il sig. si Pt_2
recherà a far visita al figlio almeno una volta al mese, dal venerdì sera alla domenica. Le visite si svolgeranno compatibilmente con gli impegni scolastici del minore, il venerdì pomeriggio, dall'uscita di scuola fino alle ore 21:00. Il sabato per 3 ore la mattina e per 3 ore il pomeriggio. La domenica dalle ore 11:00 alle ore 17:00.
2Ter) Le parti, in ragione delle età del bambino , e del fatto che il sig. Pt_2
ed il figlio in questi anni si sono incontrati una sola volta, stabiliscono di comune accordo che, al momento, le visite si svolgeranno in presenza della madre.
Trascorso un anno dalla sottoscrizione del presente accordo, qualora venga rispettato il diritto di visita con cadenza mensile, per come prospettato al punto che precede, le parti si impegnano a valutare un graduale allontanamento della madre durante gli incontri, nell'ottica di garantire i presupposti per un autonomo rapporto tra il bambino e la figura paterna”.
2) La domanda va senz'altro accolta, poiché le condizioni sopra riportate, espressione della concorde volontà delle parti, non sono contrarie né alla legge, né all'interesse del figlio.
3) In assenza di contrasto fra le parti, non va adottata alcuna pronunzia in ordine alle spese processuali.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando così provvede:
1) visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., prende atto dell'accordo di cui al ricorso congiunto depositato in data 4.10.2024, così come integrato con successiva memoria del 22.10.2024, intervenuto fra e Parte_1 Parte_2
in ordine al regime di affidamento e di mantenimento del figlio minore
[...]
, nato a [...] il [...]; Persona_1
2) nulla sulla spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 16.01.2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente
e dal Giudice relatore.