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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 09/04/2025, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1013/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Ada Cappello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1013/2023, promossa da:
C.F. e P.IV ), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IV_1 rappresentata e difesa dagli avv. Lucio Mazzotti del Foro di Milano, Giulio Cerioli del Foro di Cremona e Angelo Carlo Orlando del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano (MI), Via Umberto Visconti di Modrone n. 7
- parte attrice - nei confronti di:
(C.F. e P.IV ), già (P.IV CP_1 P.IV_1 Controparte_2
) in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. P.IV_2
Mario Fracchia del Foro di Novara, con studio in Novara (NO), Corso Cavallotti n. 36
- parte convenuta -
Conclusioni di parte attrice
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, deduzione, eccezione e domanda avversaria e previo ogni più opportuno provvedimento e declaratoria del caso, così giudicare:
- in via principale, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e ss. c.c., accertato e dichiarato il grave inadempimento di (ora per tutti i fatti esposti in CP_2 CP_1 narrativa con riferimento al contratto stipulato da con l'ordine n. 435 del Pt_2
30/5/2022, dichiarare risolto il predetto contratto per fatto e colpa di (ora CP_2
e che nulla è dovuto a quest'ultima, con ogni ulteriore ed eventuale CP_1 conseguenza e provvedimento di legge;
- in via subordinata, accertato e dichiarato che la prestazione di è divenuta Pt_1 eccessivamente onerosa ex art. 1467 c.c., dichiarare risolto il contratto concluso con
(ora con l'ordine n. 435 del 30/5/2022 e che nulla è CP_2 CP_1 dovuto a quest'ultima, con ogni ulteriore ed eventuale conseguenza e provvedimento di
pagina 1 di 10 legge; - in via ulteriormente subordinata, accertato e dichiarato ex artt. 1427 e ss. c.c. che il consenso prestato da al contratto concluso con con l'ordine n. Pt_1 CP_2
435 del 30/5/2022 è stato dato per errore e/o carpito con dolo per tutti i motivi esposti in narrativa, per l'effetto annullare il contratto tra le parti e dichiarare che nulla è dovuto a
, con ogni ulteriore ed eventuale conseguenza e provvedimento di legge;
CP_2
- in estremo subordine, nell'ipotesi in cui il contratto tra e Pt_1 CP_2
(ora non fosse in alcun modo risolvibile e/o annullabile, accertata e CP_1 dichiarata in ogni caso la responsabilità precontrattuale e contrattuale oppure il dolo incidente ex art. 1440 c.c. di (ora nella causazione del CP_2 CP_1 danno rappresentato dalle spese ulteriori necessarie alla installazione e messa in funzione dei sistemi acquistati, condannare (ora al risarcimento di CP_2 CP_1 tutti i danni patiti e patiendi da , quantificati in euro 7.950,00 + IV per poter Pt_1 effettuare l'istallazione dei dispositivi acquistati per tutte le causali di cui in narrativa o in quella diversa somma, maggiore o minore, che risulterà in corso di causa o sarà ritenuta equa o di giustizia;
- in ogni caso, respingere siccome infondata in fatto e in diritto tutte le domande avversarie anche riconvenzionali;
- in ogni caso, con vittoria di spese e compensi;
- in via istruttoria, […]”
Conclusioni di parte convenuta
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare: nel merito:
- respingere tutte le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto;
- in ogni caso, in via riconvenzionale, condannare la società attrice al pagamento a favore di dell'importo di € 10.672,80 portato dalla fattura n. 3537 del 19.12.2022, Controparte_2 oltre interessi moratori dalla scadenza al saldo, ovvero di quell'altra somma che verrà accertata in corso di causa;
- condannare, altresì, l'attrice alla refusione delle spese e dei compensi di lite.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132
c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1. Oggetto
La presente controversia ha ad oggetto la domanda della società di Parte_1 risoluzione del contratto di compravendita per inadempimento imputabile alla convenuta ex art. 1453 c.c. e, in via subordinata, per eccessiva onerosità ex art. 1467 c.c. nonché, in via ulteriormente subordinata, l'annullamento del contratto per vizio del consenso ex artt. 1427 e ss. c.c. In via residuale, l'attrice ha chiesto, previo accertamento della responsabilità
pagina 2 di 10 precontrattuale e contrattuale della convenuta, la condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni liquidati nell'importo di Euro 7.950,00 oltre IV.
In particolare, con atto di citazione ritualmente notificato a il 27.02.2023, Controparte_2
l'attrice ha dedotto le seguenti circostanze:
- di essersi rivolta alla convenuta, durante il mese di maggio 2022, al fine di valutare l'acquisto di un nuovo software per il controllo degli accessi e la rilevazione delle presenze del proprio personale dipendente;
- di aver assistito, il 5 maggio 2022, alla presentazione e alla dimostrazione dei sistemi proposti dalla convenuta, tramite visione di un “demo” sul computer illustrato dal titolare della convenuta, Sig. ; Parte_3
- di aver ottenuto dalla convenuta la specifica garanzia che i nuovi sistemi fossero perfettamente intercambiabili con i dispositivi già in uso all'attrice;
- di aver trasmesso l'ordine n. 435 del 30.05.2022 alla convenuta, da questa confermato il giorno successivo;
- di aver ricevuto dalla convenuta, solo il 29.07.2022, la prima documentazione tecnica inerente alcuni aspetti che richiedevano approfondimenti in loco;
- di aver avuto presso la propria sede, il 22.09.2022, un incontro con la convenuta in occasione del quale i tecnici dell'attrice esprimevano, al titolare della convenuta, i propri dubbi in merito alla facilità di installazione dei nuovi sistemi;
- di aver riposto la propria fiducia nella convenuta, la quale le inviava i propri dispositivi il successivo 19.10.2022;
- di essere stata informata, solo durante l'incontro svoltosi per l'installazione di tali dispositivi tenutosi il 27.10.2022, della necessità di compiere alcune opere di impiantistica molto ingenti, tra cui la demolizione e il rifacimento del controsoffitto, stimate da altro fornitore in Euro 7.950,00, oltre IV;
- di non volersi far carico di tali ulteriori spese, viste le iniziali rassicurazioni ricevute dalla convenuta in merito alla facile intercambiabilità dei nuovi dispositivi con quelli pregressi;
- di aver comunicato alla convenuta, il successivo 28.10.2022, l'annullamento dell'installazione a causa del mutamento delle condizioni di fornitura rispetto all'ordine iniziale del 30.05.2022;
- di aver avviato uno scambio di corrispondenza con la convenuta volto a confermare la propria volontà di non procedere con l'ordine e di non voler ritenere la merce già consegnatale, che rispediva alla convenuta, la quale -a sua volta- la rifiutava. si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione e risposta contenente Controparte_2 domanda riconvenzionale depositata il 5.6.2023, in cui ha chiesto il rigetto delle domande formulate dall'attrice e la condanna di quest'ultima al pagamento dell'importo di Euro
10.672,80 portato dalla fattura n. 3537 del 19.12.2022, oltre interessi di mora dalla scadenza al saldo.
La convenuta ha contestato integralmente la ricostruzione dei fatti fornita dall'attrice, deducendo:
pagina 3 di 10 - di essere stata contattata dalla convenuta tre volte (due volte nel 2017 e una nel 2021) per la sostituzione del sistema di rilevazione presenze e del controllo degli accessi dei dipendenti dell'attrice;
- di averle proposto i propri prodotti, durante l'incontro del 5.5.2022, in cui ha ottenuto dalla convenuta la conferma della presenza della corrente (220V) e di una presa di rete per il funzionamento dei dispositivi;
- di aver inviato all'attrice, in data 9.05.2022, il preventivo n. 248 in cui era espressamente previsto che le opere murarie fossero a carico dell'attrice;
- di aver ricevuto dall'attrice, in data 31.05.2022, l'ordine di acquisto n. 435 del
30.05.2022, specificatamente riferito al preventivo suddetto, e di aver proceduto subito con l'acquisto del materiale onde evitare l'aumento dei prezzi a decorrere dal mese di giugno, paventato dal produttore;
- di aver ricevuto, soltanto in data 29.07.2022, la richiesta dall'attrice dell'invio della documentazione tecnica hardware e software da inoltrare all'elettricista e all'informatico dell'attrice per effettuare le predisposizioni necessarie;
- di aver avuto conoscenza della metodologia di collegamento rete denominata “PoE” utilizzata dall'attrice, soltanto durante l'incontro tenutosi il 22.09.2022 presso l'attrice finalizzato all'avvio delle attività propedeutiche all'installazione dei dispositivi;
- di aver proposto, durante il colloquio telefonico dell'11.10.2022, l'installazione dei dispositivi PoE, per i quali era previsto un costo aggiuntivo complessivo di Euro
450,00 oltre IV nonché di aver suggerito il posizionamento di una cassetta esterna stagna che potesse contenere tale ulteriore apparato;
- di non aver ottenuto il benestare dell'attrice a tale ulteriore intervento per motivazioni di tipo esclusivamente estetico;
- di aver spedito il materiale all'attrice il successivo 19.10.2022;
- di aver partecipato ad un nuovo incontro svoltosi il 27.10.2022, al termine del quale le parti decidevano di procedere all'installazione dei lettori di rilevazione delle presenze
PoE a decorrere dal 2.11.2022 e di differire quella relativa ai dispositivi per il controllo degli accessi al fine di consentire di individuare la soluzione tecnica migliore;
- di aver ricevuto dall'attrice, il 27.10.2022, un'e-mail contenente le informazioni informatiche e relative al personale necessarie per procedere alla concordata installazione dei lettori di rilevazione presenze;
- di aver ricevuto dall'attrice, il giorno successivo (28.10.2022), altra e-mail in cui si comunicava non poter più procedere con l'ordine a causa del mutamento delle condizioni della fornitura, contestato dalla convenuta;
- di aver avuto uno scambio di corrispondenza con l'attrice, anche a mezzo dei rispettivi legali, volto a replicare alle contestazioni ricevute nonché di aver rifiutato la restituzione della merce rispeditale dall'attrice.
Alla prima udienza svoltasi il 30.06.2023 mediante trattazione scritta, il Giudice si è riservato di decidere sul prosieguo del giudizio e, con ordinanza emessa il 4.8.2023, ha pagina 4 di 10 assegnato alle parti i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma VI nn. 1, 2 e
3 c.p.c., fissando l'udienza del 10.01.2024 per la discussione sulle istanze istruttorie.
Con provvedimento emesso il 29.04.2024 a scioglimento della riserva assunta a tale udienza del 10.01.2024, svoltasi mediante trattazione scritta, il Giudice ha disposto la parziale ammissione delle prove per testi chieste sia da parte attrice che da parte convenuta nelle memorie di cui all'art. 183, comma VI n. 2 c.p.c.
Il giudizio è proseguito con l'istruttoria orale mediante escussione dei testi indicati delle parti all'udienza del 10.07.2024, all'esito della quale il Giudice, con provvedimento emesso fuori udienza il 19.07.2024, ha fissato l'udienza dell'11.12.2024 per la precisazione delle conclusioni. All'esito di tale udienza, svoltasi mediante trattazione scritta, il Giudice si è riservato il deposito della sentenza.
2. La domanda di risoluzione del contratto per inadempimento della convenuta ex art.
1453 c.c.
Parte attrice ha domandato, in via principale, la risoluzione del contratto per inadempimento della convenuta che le avrebbe promesso e garantito, già in fase di trattative precontrattuali, la perfetta sostituibilità dei sistemi forniti dalla convenuta con quelli già in uso all'attrice, senza necessità di ulteriori e particolari opere. Secondo la prospettazione dell'attrice, le attività di installazione e di messa in funzione dei sistemi sarebbero state integralmente eseguite dalla convenuta.
Successivamente alla stipula del contratto, sarebbe emersa la necessità dell'esecuzione di ulteriori nuove opere, anche murarie, comportanti una spesa di importo aggiuntivo a carico dell'attrice, pari quasi al valore del contratto stipulato con la convenuta: ciò a causa della differente tecnologia adottata dai sistemi forniti dalla convenuta rispetto a quelli già in uso.
Secondo le prospettazioni dell'attrice, la convenuta risulterebbe gravemente inadempiente, per proprio fatto e colpa, all'obbligazione di installazione dell'hardware di cui al contratto, con conseguente accoglimento della domanda di risoluzione ex artt. 1453 e ss. c.c.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Deve preliminarmente rilevarsi che incombe sull'attrice l'onere di provare il titolo e di allegare l'inadempimento della controparte, mentre incombe sulla convenuta l'onere probatorio dell'avvenuto ed esatto adempimento. L'art. 1218 c.c. stabilisce, infatti, che il debitore che non esegue esattamente la propria prestazione è obbligato a risarcire il danno, salvo che questi non provi che l'inadempimento non sia stato determinato da una causa a lui non imputabile ovvero da impossibilità.
Secondo la giurisprudenza di legittimità “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. civ. sentenza 3.6.2020 n. 10449; cfr anche recente ordinanza del 23.09.2024, secondo la quale,
pagina 5 di 10 nei contratti a prestazioni corrispettive, chi pretende l'adempimento della prestazione deve dimostrare di aver adempiuto correttamente i propri obblighi contrattuali).
Con specifico riferimento al contratto di compravendita, la Suprema Corte ha confermato, altresì, che l'obbligazione posta a carico del venditore è un'obbligazione “di risultato” in quanto l'interesse perseguito dall'acquirente è soddisfatto solo con la consegna di un bene in grado di realizzare le utilità alle quali, secondo quanto contrattualmente pattuito, la prestazione è preordinata. In punto di oneri probatori, è sufficiente che l'acquirente alleghi l'inesatto adempimento, essendo a carico del venditore l'onere di dimostrare, in forza del principio della riferibilità o vicinanza della prova, di aver consegnato una cosa conforme alle caratteristiche del bene chiesto dall'acquirente (Cass. Civ., ordinanza 19.07.2021, n.
20551; cfr anche Cass. civ., sez. II, 2 settembre 2013, n. 20110 e Cass. SS. UU. 30.10.2001,
n. 13533).
La causa è stata istruita sia documentalmente sia con l'escussione dei testimoni richiesti da entrambe le parti sui capitoli ammessi.
La documentazione rilevante ai fini del decidere è costituita da:
- ordine n. 453 del 30.05.2022 e relativa accettazione (doc. n. 3 parte attrice), da cui risulta anche l'obbligazione, a carico di parte convenuta, di “installazione”, il cui costo
è commisurato nell'importo di Euro 1.000,00 oltre IV (circa il 10% dell'intero valore del contratto);
- scambio di e-mail del 29.07.2022 (doc. 4 parte attrice nonché docc. 4 e 4bis parte convenuta), da cui si evince che la convenuta ha inviato all'attrice le proprie richieste e indicazioni tecniche solo dopo la stipula del contratto;
- scambio di e-mail del 23.09.2022 (doc. 5 parte convenuta), da cui emerge che la convenuta si sarebbe avveduta dalla diversa tecnologia utilizzata dall'attrice soltanto decorsi quattro mesi dalla stipula del contratto.
Le escussioni testimoniali rilevanti, assunte all'udienza del 10.07.2024, sono di seguito esposte:
a) il teste di parte attrice sentito sui capitoli di prova di parte attrice nn. Testimone_1
6) e 7), ha dichiarato: “Ero presente all'incontro con svoltosi nel Parte_3 maggio del 2022 e in tale occasione facemmo un giro negli uffici presso i punti di rilevazione degli accessi per far visionare a i dispositivi che erano in uso in CP_2 azienda sino a quel momento. aveva assicurato la compatibilità tra il vecchio CP_2 sistema e i vecchi dispositivi e quelli che avrebbe installato , non ci sarebbero CP_2 stati costi aggiuntivi e non sarebbero state eseguite modifiche o interventi di alcun tipo.”;
b) il teste di parte attrice sentito sui capitoli di prova di parte Testimone_2 attrice nn. 6) e 7), ha dichiarato: “Ero presente alla dimostrazione del software, ero presente anche quando ha fatto il giro degli uffici per prendere visione della CP_2 collocazione dei dispositivi da sostituire;
disse che si sarebbe limitato a CP_2 sostituire i nostri dispositivi in uso con quelli che avrebbe fornito lui, non fece parola di costi, non ricordo se emerse che la utilizzava la tecnologia PoE”. Pt_1
pagina 6 di 10 Entrambi i testi hanno, pertanto, confermato alcune rilevanti circostanze emerse durante il sopralluogo del mese di maggio 2022 (avvenuto prima della stipula del contratto):
- la convenuta ha visionato sia i punti di rilevazione degli accessi dei dipendenti sia i dispositivi già in uso, potendo, così, comprendere i bisogni dell'attrice, il lavoro da svolgere e le eventuali opere extra, necessarie per soddisfare le esigenze della cliente;
- la convenuta ha assicurato all'attrice la compatibilità tra i propri prodotti e il sistema di rilevazione (inclusi i dispositivi) già in uso all'attrice, confermando la non necessità di eseguire ulteriori modifiche o interventi, essendo sufficiente solo la sostituzione dei dispositivi;
c) il teste parte attrice sentito a prova contraria sui capitoli di prova di Testimone_1 parte convenuta b) e c), ha altresì dichiarato: “Nel corso del sopralluogo di settembre
2022 AN disse che avrebbe quantificato in un secondo momento i costi aggiuntivi per la tecnologia Poe. era già prima di quell'incontro a CP_2 conoscenza della tecnologia utilizzata dall'impresa. Disse anche che erano necessari costi aggiuntivi rispetto al preventivo, per modificare l'infrastruttura e che i costi erano a carico della .”. Pt_1
Il teste ha, pertanto, confermato le seguenti circostanze:
- parte convenuta era a conoscenza della tecnologia utilizzata nei dispositivi in uso all'attrice prima di tale incontro del settembre 2022;
- solo a seguito di tale incontro del settembre 2022, la convenuta ha comunicato all'attrice la necessità di modificare l'infrastruttura i cui costi sarebbero stati integralmente a carico dell'attrice; d) il teste di parte convenuta , sentito all'udienza del 10.07.2024 sui capitoli Tes_3 di prova di parte b) e c) di parte convenuta, ha confermato due circostanze inerenti al sopralluogo del settembre 2022:
- soltanto in tale sede si erano “resi conto che era necessaria la tecnologia PoE già utilizzata da , che consente il collegamento dei dispositivi di rilevazione Pt_1 esclusivamente tramite la rete senza ricorrere all'impianto elettrico.”. Il teste ha, quindi, confermato che la convenuta si era resa conto della diversa tecnologia utilizzata dall'attrice solo successivamente alla stipula del contratto;
- fece presente che se volevano continuare ad utilizzare la tecnologia PoE CP_2 era necessario aggiungere una scheda con dei costi aggiuntivi, in caso contrario sarebbe stato sufficiente allacciarsi alla corrente”. Il teste ha, quindi, confermato che la convenuta era stata resa edotta di tali costi ulteriori (pari ad Euro 450,00 oltre
IV) soltanto dopo la stipula del contratto.
La documentazione in atti e le risultanze dell'istruttoria hanno dimostrato l'intervenuto accordo tra le parti sulla fornitura ed installazione dei nuovi dispositivi forniti da parte convenuta, sia sull'an che sul quantum meglio indicati nell'ordine n. 453 del 30.05.2022 e accettato da parte convenuta il successivo 31.05.2022 (doc. n. 3 parte attrice). In tale ordine pagina 7 di 10 risulta, a carico di parte convenuta, anche l'installazione dei dispositivi per un importo di
Euro 1.000,00, oltre IV (pari a circa il 10% del prezzo totale della fornitura).
Non risulta, invece, alcuna indicazione all'attrice in merito ad eventuali ulteriori opere che avrebbe dovuto eseguire e i cui costi avrebbe dovuto supportare direttamente al fine di consentire l'installazione dei nuovi dispositivi. Dall'istruttoria orale emerge, invero, che l'attrice era stata rassicurata in merito alla necessità di procedere solo con la mera sostituzione dei dispositivi, che non richiedeva ulteriori opere (quali quelle murarie stimate da parte attrice in Euro 7.950,00 oltre IV) e ulteriori costi per l'infrastruttura della convenuta (schede per Euro 450,00 oltre IV).
L'omessa indicazione di tali ulteriori opere e costi è confermata anche dall'invio, da parte della convenuta, del questionario tecnico (riportante alcune informazioni tecniche) soltanto il 29.07.2022 (doc. 4 parte attrice nonché docc. 4 e 4bis parte convenuta) e, quindi, successivamente alla stipula del contratto.
A nulla rileva che il preventivo inviato dalla convenuta all'attrice il 9.5.2022 (doc. n. 2 parte convenuta) espressamente ponga in capo all'attrice il costo per eventuali opere murarie e per cavi di collegamento. Tale preventivo non risulta sottoscritto dall'attrice né tantomeno vi è prova che lo stesso sia stato inviato alla parte. Inoltre, l'oggetto del contendere riguarda la necessità di dover eseguire tali opere a fronte della garanzia di segno opposto ricevuta dalla convenuta e non il soggetto (attrice o convenuta) che avrebbe dovuto farsi carico dei relativi costi.
Le risultanze probatorie dimostrano che il contratto è stato stipulato inter partes ai seguenti termini e alle seguenti condizioni:
- fornitura e installazione dei dispositivi al prezzo di Euro 10.498,20 oltre IV (doc.
3 parte attrice e doc. 3 parte convenuta);
- nessuna ulteriore opera e/o costo a carico dell'attrice (escussione testi).
La convenuta si è resa inadempiente alle proprie obbligazioni in quanto la fornitura e l'installazione dei dispositivi non può più avvenire alle condizioni e ai termini già pattuiti: l'installazione richiede, infatti, all'attrice ulteriori opere ed attività, comportanti anche costi rilevanti, della cui necessità la convenuta non ha fornito alcuna informazione prima del mese di settembre 2022, nonostante avrebbe dovuto appurare tali condizioni sin da prima della stipula del contratto.
L'inadempimento è da considerarsi grave ex art. 1455 c.c. in quanto i costi delle opere extra che l'attrice dovrebbe sostenere (Euro 7.950,00 oltre IV per opere murarie extra ed Euro
450,00 per ulteriori schede) sono di valore quasi pari a quello del corrispettivo a favore della convenuta (Euro 10.498,20 oltre IV). Trova, quindi, applicazione il principio espresso dalla Suprema Corte, secondo il quale si deve aver riguardo all'interesse del creditore all'adempimento della prestazione attraverso la verifica che l'inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto (in astratto, per la sua entità, e, in concreto, in relazione al pregiudizio effettivamente causato all'altro contraente) così da dar luogo ad uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale (cfr., ex aliis, Cass. civ., sentenza 27.05.2015 n. 10995).
pagina 8 di 10 Alla luce di quanto sopra esposto, parte attrice ha assolto al proprio onere probatorio in merito al grave inadempimento della convenuta così da comportare una pronuncia di risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c. per fatto e colpa imputabili in via esclusiva alla convenuta e, pertanto, nulla è dovuto a quest'ultima.
3. L'inadempimento della convenuta e il rigetto della domanda riconvenzionale.
Parte convenuta ha domandato, in via riconvenzionale, il pagamento della fattura n. 3537 del 19.12.2022 dell'importo di Euro 10672,81, che espone i costi dei dispositivi e dei materiali forniti secondo quanto già previsto nell'ordine n. 453 del 30.05.2022 (doc. n. 3 parte attrice) e accettato dalla convenuta il 31.05.2022 (doc. n. parte convenuta),
- decurtati del costo dell'installazione (Euro 1.000,00, oltre IV) e del training (Euro
1.200,00 oltre IV) in quanto non eseguite;
- incrementati del costo delle nuove schede (Euro 450,00 oltre IV) in quanto previste successivamente all'incontro del 22.09.2022 e preventivate il 18.10.2022 (doc. 6 parte convenuta).
La domanda riconvenzionale è priva di fondamento e dev'essere rigettata. L'inadempimento della convenuta e la conseguente pronuncia di risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c. comportano la carenza, in capo alla convenuta, del diritto al corrispettivo e richiesto e al rimborso dei materiali rimasti inutilizzati, a nulla rilevando che il materiale sia già stato inviato all'attrice. Difatti, il mero invio di tale materiale non configura l'adempimento, anche parziale, della convenuta, avendo il contratto ad oggetto, non solo la fornitura, ma anche l'installazione dei nuovi dispositivi alle condizioni e ai termini già descritti, la cui violazione fa venire meno il fondamento di qualsivoglia pretesa economica in capo alla convenuta.
4. Spese
In applicazione del principio di soccombenza, le spese di lite, liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri (secondo una media tra i minimi e i medi, avuto riguardo alle difese espletate e alla natura della controversia) di cui al d.m. 55/2014, così come modificati dal d.m. 147/2022 (applicabili ratione temporis) devono essere poste interamente a carico di parte convenuta.
Per questi motivi
il Tribunale di Lodi in composizione monocratica sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) accertato il grave inadempimento di (già al contratto CP_1 Controparte_2 concluso il 31.05.2022 con dichiara risolto il contratto ex art. 1453 c.c. Parte_1
e dichiara che nulla è dovuto da a (già ; Parte_1 CP_1 Controparte_2
pagina 9 di 10 2) rigetta la domanda riconvenzionale di condanna di al pagamento Parte_1 dell'importo di Euro 10.672,81 in favore di (già ; CP_1 Controparte_2
3) condanna (già a rimborsare in favore di le CP_1 Controparte_2 Parte_1 spese del presente giudizio, che liquida in Euro 3.500,00 per compensi ed Euro 264,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali, CPA ed IV come per legge.
Lodi, 9 aprile 2025
Il giudice
Ada Cappello
pagina 10 di 10