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Sentenza 17 dicembre 2024
Sentenza 17 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 17/12/2024, n. 5681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5681 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano T R I B U N A L E D I C A T A N I A Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Catania Valentina Maria Scardillo, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza del
13 dicembre 2024, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G46 /2020 promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. ALFREDO GULITI per Parte_1
procura come in atti -ricorrente- contro
n persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. CONCETTA ITALIA per procura come in atti -resistente-
Avente ad oggetto
Orario di lavoro – mansioni superiori- differenze retributive
Sulle conclusioni delle parti come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Premessa la sentenza n. con cui questo Tribunale pronunciava non definitivamente sulla odierna controversia -al cui contenuto va fatto integrale rinvio per la statuizione declaratoria- in questa sede va unicamente determinato l'importo dovuto alla ricorrente per differenze sul trattamento economico complessivo -ivi comprese mensilità aggiuntive, lavoro straordinario e festivo, TFR- derivanti dall'aver espletato l'orario di lavoro indicato in ricorso in relazione al rapporto lavorativo intercorso dal 24 giugno 2015 al 31 maggio 2019 con mansioni di banconista bar ed inquadramento al VI livello CCNL di riferimento.
Al riguardo è stato dato mandato al CTU dr.ssa la quale, all'esito delle Persona_1
operazioni peritali e fallito ogni ulteriore tentativo di conciliazione, ha reso le seguenti conclusioni:
“In conclusione, questa consulente non può che certificare l'ammontare complessivo lordo residuale di € 38.521,15 creditorio per la ricorrente, per il rapporto di lavoro subordinato intrattenuto con la CP_ società nell'esercizio di bar aperto al pubblico, a titolo di complessive Controparte_1
differenze economiche lorde accertate nel periodo oggetto di codesta consulenza che va dal
24.06.2015 al 31.05.2019; ciò relativamente alle ore effettivamente lavorate settimanalmente a titolo di lavoro ordinario, festivo e straordinario, diurno e notturno, al netto di quanto dichiarato come percepito dalla ricorrente, come risultante dalla difesa, di cui al ricorso in atti e dalla documentazione contabile allegata, in applicazione dell'istituto contrattuale collettivo nazionale
Pubblici Esercizi minori-Confcommercio, per le mansioni di banconista, VI° livello retributivo. In conclusione, il prospetto sintetico che segue indica il risultato finale della presente perizia contabile,
a titolo di differenze retributive e tfr spettanti alla ricorrente come da Parte_1 mandato giudiziale indicato in premessa”
PROSPETTO SINOTTICO DIFFERENZE RETRIBUTIVE (VALORI LORDI) CCNL
Pubblici Esercizi minori – VI° livello Lavoratrice: 24giugno 2015 – Parte_1
31maggio2019
Retribuzione Lorda 9.318,80 Tredicesima mensilità 858,31 Quattordicesima mensilità
1.554,42 Lavoro festivo 1.069,99 Lavoro straordinario diurno 19.905,98 Lavoro straordinario notturno 3.092,19 Trattamento di Fine Rapporto 2.721,47 Totali differenze lorde spettanti alla ricorrente € 38.521,1
Possono integralmente condividersi i conteggi effettuati dal CTU nominato, in quanto scevri da errori e fondati sulla corretta applicazione dei parametri di riferimento.
La società in persona del legale rappresentante pro tempore va dunque Controparte_1 condannata al pagamento, in favore di dell'importo complessivo di € Parte_1
38521,1 oltre interessi sugli importi gradatamente rivalutati dal sorgere dei singoli crediti al soddisfo.
Le spese possono compensarsi stante la parziale soccombenza recipropca.
Il costo della CTU, come da liquidazione effettuata con separato decreto, va posto a carico di entrambe le parti in ragione di metà ciascuno (ferma restando la solidarietà esterna nei riguardi del
CTU).
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata condanna la società in persona del legale rappresentante pro tempore al Controparte_1 pagamento, in favore di dell'importo complessivo di € 38521,1 oltre Parte_1
interessi sugli importi gradatamente rivalutati dal sorgere dei singoli crediti al soddisfo;
compensa le spese dei giudizi;
pone definitivamente a carico di entrambe le parti in ragione di metà ciascuno i costi della CTU liquidati separato decreto (ferma la solidarietà nei riguardi del consulente).
Così deciso in Catania il 17 dicembre 2024
Il Giudice del Lavoro
Valentina Maria Scardillo
Il giudice del Tribunale di Catania Valentina Maria Scardillo, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza del
13 dicembre 2024, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G46 /2020 promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. ALFREDO GULITI per Parte_1
procura come in atti -ricorrente- contro
n persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. CONCETTA ITALIA per procura come in atti -resistente-
Avente ad oggetto
Orario di lavoro – mansioni superiori- differenze retributive
Sulle conclusioni delle parti come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Premessa la sentenza n. con cui questo Tribunale pronunciava non definitivamente sulla odierna controversia -al cui contenuto va fatto integrale rinvio per la statuizione declaratoria- in questa sede va unicamente determinato l'importo dovuto alla ricorrente per differenze sul trattamento economico complessivo -ivi comprese mensilità aggiuntive, lavoro straordinario e festivo, TFR- derivanti dall'aver espletato l'orario di lavoro indicato in ricorso in relazione al rapporto lavorativo intercorso dal 24 giugno 2015 al 31 maggio 2019 con mansioni di banconista bar ed inquadramento al VI livello CCNL di riferimento.
Al riguardo è stato dato mandato al CTU dr.ssa la quale, all'esito delle Persona_1
operazioni peritali e fallito ogni ulteriore tentativo di conciliazione, ha reso le seguenti conclusioni:
“In conclusione, questa consulente non può che certificare l'ammontare complessivo lordo residuale di € 38.521,15 creditorio per la ricorrente, per il rapporto di lavoro subordinato intrattenuto con la CP_ società nell'esercizio di bar aperto al pubblico, a titolo di complessive Controparte_1
differenze economiche lorde accertate nel periodo oggetto di codesta consulenza che va dal
24.06.2015 al 31.05.2019; ciò relativamente alle ore effettivamente lavorate settimanalmente a titolo di lavoro ordinario, festivo e straordinario, diurno e notturno, al netto di quanto dichiarato come percepito dalla ricorrente, come risultante dalla difesa, di cui al ricorso in atti e dalla documentazione contabile allegata, in applicazione dell'istituto contrattuale collettivo nazionale
Pubblici Esercizi minori-Confcommercio, per le mansioni di banconista, VI° livello retributivo. In conclusione, il prospetto sintetico che segue indica il risultato finale della presente perizia contabile,
a titolo di differenze retributive e tfr spettanti alla ricorrente come da Parte_1 mandato giudiziale indicato in premessa”
PROSPETTO SINOTTICO DIFFERENZE RETRIBUTIVE (VALORI LORDI) CCNL
Pubblici Esercizi minori – VI° livello Lavoratrice: 24giugno 2015 – Parte_1
31maggio2019
Retribuzione Lorda 9.318,80 Tredicesima mensilità 858,31 Quattordicesima mensilità
1.554,42 Lavoro festivo 1.069,99 Lavoro straordinario diurno 19.905,98 Lavoro straordinario notturno 3.092,19 Trattamento di Fine Rapporto 2.721,47 Totali differenze lorde spettanti alla ricorrente € 38.521,1
Possono integralmente condividersi i conteggi effettuati dal CTU nominato, in quanto scevri da errori e fondati sulla corretta applicazione dei parametri di riferimento.
La società in persona del legale rappresentante pro tempore va dunque Controparte_1 condannata al pagamento, in favore di dell'importo complessivo di € Parte_1
38521,1 oltre interessi sugli importi gradatamente rivalutati dal sorgere dei singoli crediti al soddisfo.
Le spese possono compensarsi stante la parziale soccombenza recipropca.
Il costo della CTU, come da liquidazione effettuata con separato decreto, va posto a carico di entrambe le parti in ragione di metà ciascuno (ferma restando la solidarietà esterna nei riguardi del
CTU).
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata condanna la società in persona del legale rappresentante pro tempore al Controparte_1 pagamento, in favore di dell'importo complessivo di € 38521,1 oltre Parte_1
interessi sugli importi gradatamente rivalutati dal sorgere dei singoli crediti al soddisfo;
compensa le spese dei giudizi;
pone definitivamente a carico di entrambe le parti in ragione di metà ciascuno i costi della CTU liquidati separato decreto (ferma la solidarietà nei riguardi del consulente).
Così deciso in Catania il 17 dicembre 2024
Il Giudice del Lavoro
Valentina Maria Scardillo