Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 29/01/2026, n. 756
TAR
Decreto cautelare 22 novembre 2024
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TAR
Ordinanza cautelare 13 dicembre 2024
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TAR
Sentenza 14 aprile 2025
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CS
Rigetto
Sentenza 29 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Non corrispondenza dei mezzi messi a disposizione dall'aggiudicataria rispetto a quanto dichiarato in gara

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto che l'art. 19 del Capitolato descriva le caratteristiche dei veicoli polifunzionali attrezzati (VPA) ma non vieti l'uso di altre tipologie di veicoli (VOS), purché l'impegno a utilizzare i VPA sia stato garantito e la verifica dei mezzi abbia avuto esito positivo. La valutazione dell'idoneità dei mezzi rientra nella discrezionalità tecnica della stazione appaltante.

  • Rigettato
    Attribuzione punteggio tecnico sub-criterio 4

    Il Consiglio di Stato ha confermato che la quantificazione del punteggio è espressione della discrezionalità della commissione giudicatrice e che i criteri valutativi ammettevano l'uso di veicoli diversi dai VPA, purché idonei. Le contestazioni relative alla classe ambientale e all'intestazione dei mezzi sono state respinte.

  • Rigettato
    Presunta anomalia dell'offerta economica e del Piano Economico Finanziario (PEF)

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondato il motivo, poiché il calcolo del ricavo medio operato dall'appellante era arbitrario e svincolato dai criteri seguiti dall'aggiudicataria. Il ricavo medio unitario indicato dall'aggiudicataria era attendibile e giustificato, e i costi non erano superiori ai ricavi. La ZI non ha modificato l'offerta, ma ha fornito giustificazioni per i ricavi che includevano anche altre voci oltre alle tariffe base.

  • Rigettato
    Inidoneità di alcune unità locali (CLO) offerte dall'aggiudicataria

    Il Consiglio di Stato ha respinto il motivo, ritenendo che il codice ATECO dell'attività prevalente dell'aggiudicataria includesse anche il ripristino stradale e che le sedi secondarie potessero svolgere tale attività. L'idoneità dei CLO è stata verificata dalla stazione appaltante con esito positivo, e il dato formale del codice ATECO non è sufficiente ad escludere l'idoneità. La valutazione del punteggio relativo all'organizzazione del servizio rientra nella discrezionalità della commissione.

  • Rigettato
    Illegittimità del criterio di aggiudicazione basato sul prezzo

    Il Consiglio di Stato ha respinto il motivo, affermando che il servizio non è gratuito per la stazione appaltante, dato che è prevista la cessione pro soluto del credito. Le tariffe predeterminate costituiscono un parametro di riferimento ragionevole per la quantificazione dei costi e per stimolare la concorrenza, e non sono inopponibili alle compagnie di assicurazione in modo da rendere illegittima la gara. Il decreto MIT invocato ha natura consultiva e non vincolante.

  • Rigettato
    Revoca della proroga tecnica e consegna anticipata del servizio

    Il TAR ha respinto il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti, ritenendo infondate le censure. L'appellante ha prestato acquiescenza al rigetto di questi motivi in primo grado.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 29/01/2026, n. 756
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 756
    Data del deposito : 29 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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