Articolo 43 della Legge 13 luglio 1911, n. 774
Articolo 42Articolo 44
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18 agosto 1911
Art. 43.

Alla bonificazione idraulica di un dato territorio deve sempre susseguire quella agricola a carico dei proprietari dei terreni bonificati da iniziarsi e compiersi nei termini che saranno stabiliti dopo il collaudo delle opere, con decreto dei ministri dei lavori pubblici e di agricoltura, industria e commercio.
Entrata in vigore il 18 agosto 1911