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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 17/01/2025, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, Sezione Prima Civile, composta dai seguenti
Magistrati:
Dott. Gabriella Zanon Presidente
Dott. Alessandro Rizzieri
ConIGliere
Dott. Luca Marani ConIGliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al ruolo il 21/06/2023 al n. 1157/2023
R.G., promossa con atto di citazione notificato
DA
( ), nato il [...] ad Parte_1 CodiceFiscale_1
Ariano nel Polesine (RO), rappresentato e difeso in causa dall'avv. Giuseppe
Auriemma ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Padova, via Luigi
Pellizzo n. 39, come da procura allegata all'atto di citazione in appello
-appellante-
CONTRO
(C.F. ), corrente in Bolzano, via Albrecht Controparte_1 P.IVA_1
pagina 1 di 23 Durer n. 18, rappresentata e difesa in causa dagli avv.ti Michael Walzl e Paolo
Gusaro ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in viale Duca D'Aosta
n. 100, Bolzano, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello
-appellata-
avente per oggetto: Intermediazione mobiliare (fondi di invest., gestione
risparmio, etc),
rimessa al Collegio in decisione all'udienza del 18.12.2024 sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, contrariis reiectis: In via
principale e nel merito, Accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il
proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 423/2023 (all.to 1)
pubbl. il 17/05/2023 Repert. n. 749/2023 del 17.05.2023 notificata in data
18.05.2023 (all.to 2) resa inter-partes dal Tribunale di Rovigo II Sezione Civile
nel giudizio contrassegnato da RG n. 823/2021 (all.to 3) in persona giudice del
Giudice dott. Marco Pesoli, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime
cure che qui si riportano:
“In via principale, accertare e dichiarare la nullità dei tre contratti di
investimento sottoscritti dal SI. con la con la Parte_1 Controparte_1
conseguente condanna di quest'ultima alla restituzione delle somme investite
pari ad Euro 33.600,00 (trentatremilaseicento/600), nonché al risarcimento dei
danni per mancato conseguimento degli interessi avendo come parametro
pagina 2 di 23 “l'indice di borsa MTS nel segmento medio Term, ovvero titoli di Stato a tasso
fisso e a breve/medio termine o in via subordinata agli interessi legali e alla
rivalutazione monetaria”, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Condannare,
altresì, la convenuta al risarcimento di tutti i danni morali e da stress subiti e
subendi dal SI. nella misura prudenzialmente quantificata in Euro Pt_1
17.000,00 (diciassettemila/00) o in quella maggiore o minore che verrà
accertata in corso di causa e, in ogni caso, nei limiti di Euro 52.000,00.
In subordinata, accertare e dichiarare la risoluzione dei tre contratti di
investimento per inadempimento della società convenuta con la conseguente
condanna della al risarcimento dei danni con la restituzione CP_2
capitale investito, nonché degli importi relativi al mancato conseguimento degli
interessi, avendo come parametro “l'indice di borsa MTS nel segmento medio
Term, ovvero titoli di Stato a tasso fisso e a breve/medio termine o in via
subordinata agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria”.
Per l'effetto condannare, inoltre, la convenuta al risarcimento di tutti i danni
morali e da stress subiti e subendi dal SI. ovvero per l'importo che Pt_1
verrà accertato in corso di causa e, in ogni caso, nei limiti di Euro 52.000,00.
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio
con rimborso spese generali al 12,5 %, maggiorati dei contributi fiscali e
previdenziali, come per legge, da attribuirsi al sottoscritto procuratore che si
dichiara antistatario”. e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le
istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale di Rovigo per tutti i motivi
meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi oltre il
pagina 3 di 23 rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi
ad entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria Ammettersi tutti i mezzi istruttori richiesti in primo grado ed
immotivatamente non ammessi dal giudice di prime cure con particolare
riferimento alla prova testimoniale, sui seguenti capi:
a) Vero è che, nel giugno del 2017, il SI. , per il tramite della Parte_1
sorella (a sua volta sollecitata dal SI. ), Controparte_3 CP_4
entrava in contatto con il Dott. Parte_2
b) Vero è che il Dott. rappresentava al SI. l'opportunità di Pt_2 Pt_1
investire i propri risparmi, con buone prospettive di guadagno nel breve
periodo, nell'acquisto di oro fisico dalla con la quale Controparte_1
intratteneva un rapporto di collaborazione?
c) Vero è che il Dott. sottoponeva all'attenzione del SI. dati, Pt_2 Pt_1
prospetti e certificazioni attestanti la bontà e la sicurezza dell'investimento,
omettendo scientemente di precisare le condizioni previste dal contratto?
d) Vero è che la proposta di contratto prevedeva un piano di acquisto con il
versamento, si badi bene, di un importo di partenza e una successiva dilazione in
rate mensili?
e) Vero è che il consulente della presentò al SI. CP_1 Pt_1
l'investimento come assolutamente vantaggioso anche in relazione alle modalità
del piano di acquisto che prevedeva il versamento di un importo iniziale e una
successiva dilazione rateale?
pagina 4 di 23 f) Vero è che il SI. verificò la bontà della proposta di investimento Pt_1
leggendo anche quanto riportato sul sito internet della e sui Controparte_1
canali social?
g) Vero è che il SI. all'atto della firma del contratto, manifestava la Pt_1
volontà di essere indirizzato verso un investimento a capitale garantito e che
escludesse qualsivoglia perdita, avendo intenzione di preservare i propri
risparmi per garantirsi una solidità economica per le eventuali future eIGenze
dovute alla senescenza? h) Vero è che, in data 06.07.2017, rassicurato dal Dott.
n ordine ai dubbi espressi, il SI. sottoscriveva con la Pt_2 Pt_1 CP_1
un contratto per l'acquisto di oro fisico?
[...]
i) Vero è che, all'atto della sottoscrizione del contratto, gli veniva sottoposto
alla firma il modulo d'ordine per l'acquisto prestampato che il SI. Pt_2
provvedeva a compilare di suo pugno per poi raccogliere la firma dell'istante,
senza specificare alcunché in ordine alle modalità di acquisto dell'oro fisico o
alle condizioni di contratto?
j) Vero è che, in data 07.07.2020, versava alla quale ulteriore CP_1
deposito, l'ulteriore importo di Euro 28.000,00 (ventottomila/00), a mezzo
assegno bancario non trasferibile n. 0016167344-11, tratto sul proprio conto
presso BancaAdria?
k) Vero è che il SI. aveva incominciato a nutrire dei dubbi sulla Pt_1
genuinità del proprio investimento in seguito ad una segnalazione della sorella
la de cuius (anche lei investitrice dei propri risparmi con la Controparte_3
la quale lo aveva avvertito della possibile non genuinità CP_1
dell'investimento?
pagina 5 di 23 l) Vero è che, solo in seguito ad una serie di servizi giornalistici sulla stampa,
nonché ai servizi andati in onda per il programma “Le Iene” sulla rete
televisiva nazionale Italia 1 il SI. veniva a conoscenza che il Dott. Pt_1
attraverso artifizi e raggiri, aveva carpito la buona fede di Parte_2
numerosi consumatori con il solo scopo di ottenerne un ingiusto vantaggio,
anche in ordine alle provvigioni corrisposte dalla CP_1
m) Vero è che, da un approfondito controllo sull'investimento del SI. Pt_1
emergeva che il quantitativo di oro acquistato risultava assolutamente irrisorio
e nettamente inferiore a quanto corrisposto in danaro alla e che, Controparte_1
gran parte dell'importo era necessario alla sola apertura del deposito e non
destinato all'investimento?
Sui seguenti capi si indicano quali testimoni la SI.ra , nata il Testimone_1
13.04.1970 a Slobozia (Romania) e residente in [...](Ro) alla Via Del
Mare 36/int.3 e , nato il [...] a [...]_5
(Romania) e residente a [...]. Si
chiede, inoltre, di essere abilitati alla prova diretta e contraria con i testi e sui
capi che verranno indicati dalle controparti. Interrogatorio formale Si chiede
ammettersi interrogatorio formale del legale rappresentante della CP_1
sui seguenti capi:
[...]
1) Vero è che sul sito ufficiale della è riportato testualmente Controparte_1
“Eccellenza nella vendita di oro fisico da investimento. Valore al tuo futuro?”
2) Vero è che ai consulenti è riconosciuta una provvigione sulle CP_1
vendite?
pagina 6 di 23 3) Vero è che la si è servita della rete commerciale della CP_1 [...]
alla quale afferiva il Parte_3 Pt_2
4) Vero è che nel modello di contratto non è precisato in alcun punto che il
versamento iniziale non corrisponde all'acquisto dell'oro, ma del semplice
deposito?
5) Vero è che esiste la possibilità per coloro che acquistano l'oro di ottenere la
consegna a proprie mani?
6) Vero è che è durante il corso di formazione dei venditori di oro fisico questi
ricevono precise indicazioni per le modalità di vendita con particolare
riferimento proprio all'informazione “precontrattuale”?
7) Vero è che la esercita un potere di controllo sulla rete vendita dei CP_1
propri collaboratori?
8) Vero è che la era a conoscenza dei trascorsi come ufficiale della CP_1
Guardia di Finanza del SI. e delle sanzioni che aveva ricevuto dalla Pt_2
CONSOB?
9) Vero è che la è a conoscenza del procedimento penale a carico del CP_1
1 Pt_2
0) Vero è che la ha corrisposto al le provvigioni maturate in CP_1 Pt_2
base ai contratti sottoscritti?
11) Vero è che vi sono stati numerosi reclami dei clienti a cui nuovi contratti
sono stati venduti dal come integrazione del capitale inizialmente Pt_2
investito?
Richiesta di Consulenza Tecnica d'Ufficio All'esito della prova testimoniale, si
chiede che l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia disponga una Consulenza
pagina 7 di 23 Tecnica d'Ufficio formulando i seguenti quesiti − Dica il CTU, esaminati gli atti
ed i documenti di causa, sentite le parti, i loro difensori e consulenti, previa
eventuale acquisizione ex art. 210 c.p.c. dell'ulteriore documentazione che sia
nella disponibilità esclusiva della società convenuta quale sia la reale natura del
contratto sottoscritto dal SI. , descrivendone le modalità di Parte_1
pubblicizzazione e le caratteristiche ossia se abbiano carattere di investimento o
se siano semplicemente venduti come tali, ovvero se si tratti di “mero acquisto”.
− Dica il CTU se il contratto, così come sottoscritto dal SI. , Parte_1
presenta anomalie e/o omissioni nella sua stesura. − Conseguentemente, il CTU
accerti e quantifichi il danno subito dal SI. per mancato Parte_1
conseguimento degli interessi, avendo come parametro “l'indice di borsa MTS
nel segmento medio Term, ovvero titoli di Stato a tasso fisso e a breve/medio
termine
CONCLUSIONI DELL'APPELLATA:
nel merito, voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, previa ogni più utile
declaratoria, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, rigettare e
disattendere in toto l'impugnazione della sentenza appellata, con vittoria di
onorari e spese di causa. In via istruttoria, nella denegata ipotesi che l'Ecc.ma
Corte ritenesse di ammettere le istanze di prova testimoniale di parte appellante,
che si chiede di rigettare, si insta di essere ammessi alla prova testimoniale,
come dedotta in memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 dd. 03.01.2022 e in
memoria ex art. 183, comma 6. n. 3, c.p.c. dd. 28.01.2022 del giudizio di primo
grado e in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 8 di 23 1.1 con atto di citazione notificato in data 9.4.2021, conveniva Parte_1
in giudizio, avanti il Tribunale di Rovigo, al fine di ottenere la Controparte_1
declaratoria di nullità, ovvero in subordine la risoluzione, di tre contratti di investimento sottoscritti con la convenuta, aventi ad oggetto l'acquisto di oro,
nonché la restituzione delle somme versate ed il risarcimento dei danni non patrimoniali sofferti.
Riferiva l'attore di essere entrato in contatto, nel mese di giugno 2017, con tale consulente finanziario e collaboratore della convenuta, che gli Parte_2
aveva proposto di investire i propri risparmi nell'acquisto di oro fisico,
assicurandogli buone prospettive di guadagno nel breve periodo.
Rassicurato dal consulente, aveva stipulato il contratto n. I-100635-R in Pt_1
data 06.07.2016 per euro 5.600,00 (di cui Euro 5.000,00 per apertura deposito ed
Euro 600,00 per rata). Egli, inoltre, in data 7.7.2020 aveva versato alla convenuta
“quale ulteriore deposito, l'ulteriore importo di Euro 28.000,00 a mezzo
assegno bancario”
A seguito di servizi giornalistici sulla stampa e di trasmissioni di emittenti televisive, a seguito dei quali era stato avviato un procedimento penale conclusosi con la condanna di per il delitto di cui all'art. 640 c.p., Parte_2
l'attore aveva condotto più approfondite verifiche, dalle quali era emerso che il quantitativo di oro acquistato era assolutamente irrisorio e nettamente inferiore a quanto corrisposto in denaro alla e che gran parte dell'importo versato CP_1
era servito alla sola apertura del deposito e non destinato all'investimento.
L'attore riteneva, pertanto, responsabile la convenuta, sia per inadempimento contrattuale sia a titolo extracontrattuale.
pagina 9 di 23 Si costituiva in giudizio , sollecitando il rigetto delle domande attoree CP_1
ed osservando, tra l'altro, che quelli stipulati non erano contratti finanziari, bensì
contratti di compravendita di oro. Precisava la convenuta che il deposito documentato dal si riferiva a cinque contratti, tutti stipulati in data Pt_1
6.7.2017, dei quali tre sottoscritti dall'attore (il contratto di cui sopra è quelli n.
I-100633-R n. I-100634-R), e due (n. I-100636-R e I-100637-R) sottoscritti dalla di lui madre, IG.ra Persona_1
La causa, istruita documentalmente, veniva decisa con sentenza n. 423/2023
pronunciata all'udienza del 17.5.2023 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., che rigettava tutte le domande attoree.
Il Tribunale, dopo avere escluso la natura finanziaria delle operazioni, osservava che non aveva puntualmente dedotto quali fossero le informazioni non Pt_1
ricevute in sede pre-contrattuale e in cosa si concretizzasse l'inadempimento della convenuta, reputando che non fosse consentita la visione dei siti della convenuta in quanto il sistema probatorio del processo civile non è compatibile con il richiamo esterno a contenuti per loro natura dinamici, tali da poter essere modificati o cancellati in un momento successivo in quanto fisicamente collocati su server esterni al sistema informatico del PCT, e valutando non univoco il contenuto dei docc. 2 e 3 (scheda illustrativa della e stampa del CP_1
materiale presente sul relativo sito internet) dimessi dal Riteneva, Pt_1
inoltre, l'allegazione circa la nullità dei contratti del tutto generica, non avendo l'attore indicato quali erano le clausole abusive ed i motivi per i quali le stesse dovevano considerarsi invalide.
*****
pagina 10 di 23 2. Avverso la predetta sentenza proponeva appello che ribadiva Parte_1
la natura finanziaria dei contratti stipulati, in quanto l'acquisto di oro fisico era stato proposto dal collaboratore di come investimento e ne aveva tutte CP_1
le caratteristiche secondo quanto indicato nella delibera CONSOB n. 12079226
del 4.10.2012 (conferimento di una somma di denaro da parte del risparmiatore con un'aspettativa di profitto o di remunerazione, vale a dire di attesa di utilità a fronte delle disponibilità investite nell'intervallo determinato da un orizzonte temporale e con un rischio).
Ulteriormente, le informazioni fornite da erano frammentarie e Parte_2
fuorvianti e di ciò l'appellata ne doveva rispondere anche ai sensi dell'art. 2049
c.c.. La mancanza di informazioni riguardava, in particolar modo, il quantitativo dell'oro realmente acquistato che non era neppure lontanamente pari al corrispettivo versato.
Le contestate violazioni di legge e prassi commerciali disinvolte rendevano i contratti nulli o, quanto meno, ne giustificavano la risoluzione.
L'appellante eccepiva altresì la nullità dei contatti per violazione dell'art. 33,
comma 2, lett. t) d.lgs. n. 206/2005 e dell'art. 30, comma 6, TUF.
instava, infine, per la condanna di controparte al risarcimento del danno Pt_1
non patrimoniale subito.
Al fine di comprovare i suoi assunti, l'appellante chiedeva l'ammissione della prova per interpello e testimoniale dedotta in primo grado e l'espletamento di consulenza tecnica sulla natura dei contratti, sulla presenza di anomalie e sulla quantificazione del danno patrimoniale subito.
pagina 11 di 23 2.2. Si costituiva nel giudizio di appello domandando la reiezione del CP_1
gravame.
2.3 La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza dell'11.12.2024, tenutasi con modalità cartolari, preceduta dallo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica come da ordinanza del 4.12.2023 del ConIGliere
Istruttore.
*****
3. Risulta preliminarmente opportuno ricordare l'oggetto di causa. Il Pt_1
nella parte espositiva dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado ha fatto riferimento al contratto n. I-100635-R pur chiedendo nelle rassegnate conclusioni che venisse dichiarata la nullità o la risoluzione “dei tre contratti di
investimento sottoscritti con la Controparte_1
La convenuta ha puntualmente indicato e documentato gli altri due contratti sottoscritti dall'attore le cui conclusioni, anche alla luce delle complessive difese, sono riferibili a tutti e tre i negozi di compravendita in oro (peraltro sottoscritti contestualmente).
L'attore è, invece, privo di legittimazione a far valere le doglianze inerenti i due contratti stipulati dalla madre (ai quali si riferisce parte delle somme dallo stesso versate - evidentemente come mandatario – per conto della IG.ra . Per_1
*****
4.1 Le considerazioni del Tribunale in ordine alla natura non finanziaria dell'acquisto non possono essere condivise, emergendo, sia dalla contrattualistica utilizzata sia dalle modalità con cui l'acquisto è stato pagina 12 di 23 pubblicizzato, molteplici elementi indicatori dell'effettivo scopo di investimento che si intendeva realizzare con le operazioni proposte.
4.2 Con la scheda di investimento redatta da dimessa quale doc. 2 CP_1
dall'appellante, è stato proposto “un sicuro investimento di valori in oro” perché
l'oro “garantisce ad una famiglia anche per il futuro un ricevimento stabile di
valori”. L'acquisto d'oro è stato presentato come “un investimento sicuro e
ottimo”, che avrebbe potuto essere comprato in unica soluzione oppure sotto forma di risparmio con un piano di acquisto. Ne venivano, quindi, descritti i vantaggi “rispetto ad altri servizi finanziari” (tra cui la compravendita a condizioni più vantaggiose, fino al 20% in meno rispetto al prezzo di acquisto del singolo grammo).
Nella seconda parte della scheda sono state descritte le modalità di funzionamento del piano di acquisto di oro fisico, in IGla Pda, rappresentato come un “servizio che si comporta come i tradizionali piani di accumulo ma che,
invece di fondi comuni, ha come investimento i grammi d'oro”. L'investimento è
stato presentato come certo, laddove la certezza è stata, però, riferita alla circostanza che “l'acquisto periodico è stabilito in fase di stipula”, seguita dalla precisazione che “a variare sarà invece la quantità di oro acquistabile” in relazione al prezzo di quotazione del bene.
Quindi, sono stati ribaditi alcuni vantaggi che i piani di acquisto di materiale prezioso avrebbero consentito di ottenere, evidenziando, tra l'altro, che “Il
rischio è ridotto grazie alla cosiddetta diversificazione temporale (versamenti
costanti a prezzi diversi)”, che “E' un modo per diversificare il proprio
pagina 13 di 23 portafoglio” e che “Può essere considerato uno strumento di investimento per la
formazione futura di un capitale che possa anche integrare la pensione”.
L'acquisto del metallo è stato, tra l'altro, conIGliato perché l'oro è un bene
“sicuro dall'inflazione” ed è “un valore reale mobile, portatile e trasportabile”.
4.3. Sul sito di (doc. 3) l'acquisto di oro viene pubblicizzato come un CP_1
modo per “proteggere facilmente i propri risparmi”.
4.4. Per quanto riguarda il contenuto dei contratti stipulati dall'appellante,
iniziando da quello nr. 100635 (le cui clausole – si anticipa – sono analoghe agli altri due), si osserva quanto segue.
Il contratto, secondo quanto risulta dal frontespizio, è stato stipulato per un
“importo ordine” di Euro 50.000,00, con rata iniziale di Euro 600.00, ed un
“acconto” di Euro 5.600,00 (di cui Euro 5.000 a titolo di “PSG” ed Euro 600,00
a titolo di “rata”).
L'articolo 1 delle condizioni generali precisa che quello stipulato è un piano di acquisto “che consiste nelle compravendite con cadenza programmata in forma
di lingotti da dieci grammi d'Oro ovvero compravendite singole (..)”.
L'art. 2 stabilisce l'impegno del cliente ad effettuare i versamenti previsti nel piano di acquisto con la cadenza definita nel Modulo d'Ordine e precisa che il contratto si intenderà perfezionato con la ricezione de “il Pagamento iniziale
” (in IGla PGS) pari al 10% della somma d'arrivo. Precisa altresì Parte_4
che il primo acquisto è costituito dal corrispondente in grammi della rata scelta e che “Successivamente si ha diritto ad uno sconto del 10% ad ogni rata pagata
fino al raggiungimento della somma d'arrivo”.
pagina 14 di 23 L'articolo 3 della sezione II attribuisce al cliente il diritto di chiedere la consegna dei metalli preziosi da lui ordinati una volta raggiunto il peso minimo di 10 g. Il
successivo articolo 5 pone a carico del cliente le spese di deposito e di custodia
(senza, peraltro, indicarne il preciso ammontare).
La sezione V prevede specifiche disposizioni per i piani di acquisto di bronzo,
argento, oro, platino e diamante (che sono quelli oggetto di tutti i contratti di cui
è causa).
Per quel che interessa:
- l'articolo 2 stabilisce il diritto del cliente di richiedere la consegna del materiale prezioso da lui ordinato e acquistato in ogni momento;
- l'articolo 3 stabilisce l'obbligo del cliente di provvedere al pagamento “
[...]
” (PGS) (..) “al quale corrisponde un quantitativo di metallo prezioso Pt_4
acquistato”;
- l'articolo 4 disciplina le spese di deposito, quantificate nello 0,08% + IVA del valore del materiale al mese;
- l'art. 5 conferma il bonus in favore del cliente, sotto forma di sconto, spettante
“dopo aver pagato il PGS”.
4.5. Le clausole dei contratti nr. 100633 e 100634 del 6.7.2017, tra cui quelle sugli importi da corrispondere, sono analoghe a quelle del contratto n. 100635.
4.6 Dall'estratto conto sub doc. 10 del fascicolo dell'appellata risulta per ciascuno dei tre contratti il deposito a titolo di “PSG” di Euro 5.000,00 ed il pagamento di una rata di Euro 600,00 a fronte della quale sono stati acquistati
14,08 g in oro (il quantitativo è stato così determinato riconoscendo un bonus del
10%). Il totale delle somme versate è, pertanto, pari ad Euro 16.800,00.
pagina 15 di 23 *****
5.1 Secondo quanto osservato da Cass. civ., sez. 2, sentenza n. 2736 del
05/02/2013, la nozione di contratto di investimento costituisce uno schema atipico, che comprende ogni forma di investimento finanziario, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. u), del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, riflettendo la natura aperta ed atecnica di “prodotto finanziario”, la quale rappresenta la risposta legislativa alla creatività del mercato e alla molteplicità degli strumenti offerti al pubblico, nonché all'eIGenza di tutela degli investitori, in maniera da permettere la riconduzione nell'ambito della disciplina di protezione pure delle operazioni innominate. Inoltre, la nozione di investimento di natura finanziaria comprende ogni conferimento di una somma di danaro da parte del risparmiatore con un'aspettativa di profitto o remunerazione ovvero di utilità, unita ad un rischio, a fronte delle disponibilità impiegate in un dato intervallo temporale.
4.2 Su tali basi deve essere indagata la natura dei contratti stipulati, i quali assumono evidenti connotazioni di natura finanziaria.
Infatti, l'acquisto di oro non è avvenuto per soddisfare una finalità di natura personale o commerciale dell'appellante (es.: trasformazione del prodotto in beni da rivendere, eventualmente da incorporare in prodotti più complessi, creazione di gioielli o di altri oggetti di lusso da indossare), tanto è vero che il metallo così
acquistato non è mai stato nella sua disponibilità fisica.
La proposta di vendita è stata, inoltre, accompagnata dall'esposizione di vantaggi di varia natura (che hanno trovato parziale attuazione nella contrattualistica testé
esaminata). L'oro, infatti, è stato presentato come un bene che avrebbe conservato un certo valore nel tempo, pur venendo precisato (in modo succinto)
pagina 16 di 23 un (rilevante) elemento di rischio, rappresentato dall'andamento delle quotazioni nei mercati regolamentati. inoltre, è stato incentivato all'acquisto Pt_1
mediante piano di accumulo con la proposta di uno sconto del 10% sulla quotazione di mercato, che rappresenta nulla più di un risparmio di spesa che gli avrebbe consentito di realizzare un guadagno di pari importo (sempre assumendo che l'oro mantenesse il medesimo valore nel corso del tempo).
Tali conclusioni risultano confermate dalla condotta tenuta dal promotore finanziario di , che, come risulta dalla sentenza di CP_1 Parte_2
condanna per il delitto di truffa pronunciata dal Tribunale di Rovigo in data
10.12.2021, al fine di indurre i clienti all'acquisto in oro, evidenziava che il metallo non avrebbe perso il suo valore e che l'acquirente avrebbe potuto ottenere importanti rendimenti. Tali accertamenti assumono un diretto rilievo nel caso di specie poiché tra le condotte delittuose per le quali l'imputato è stato condannato risulta quella posta in essere in danno dello stesso in data Pt_1
6.7.2016 (data del tre contratti di cui è causa, sottoscritti dall'acquirente).
Va, quindi, affermata la natura finanziaria dell'investimento proposto al dal momento che i contratti stipulati hanno comportato l'impiego di Pt_1
capitale a fronte di un rischio e un'aspettativa di rendimento (ossia di incremento patrimoniale del capitale investito) in capo all'acquirente.
*****
5. La domanda di nullità dei contratti risulta infondata poiché il diritto di recesso
è stato previsto, assegnando al cliente un termine (14 giorni) superiore a quello di legge, e le doglianze di riguardano violazioni delle regole di condotta Pt_1
del promotore, sicché, in difetto di specifica previsione di legge, non derivano pagina 17 di 23 conseguenze invalidanti, ma solo la responsabilità, precontrattuale o contrattuale,
dell'intermediario.
Più esattamente, la violazione dei doveri di informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguenze risarcitorie, ove dette violazioni avvengano nella fase antecedente o coincidente con la stipulazione del contratto di intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti (cd.
"contratto quadro", il quale, per taluni aspetti, può essere accostato alla figura del mandato); può dar luogo, invece, a responsabilità contrattuale, ed eventualmente condurre alla risoluzione del contratto suddetto, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del "contratto quadro" (cfr. Cass. civ., Sezioni Unite, sentenza n.
26724 del 19/12/2007).
*****
6. Ai fini della decisione sulla subordinata domanda di risoluzione proposta dall'attore, risulta dirimente la circostanza che l'oro realmente acquistato corrisponde solamente ad una minima parte del denaro versato da Pt_1
Le deduzioni dell'appellante in ordine alla violazione dei doveri dell'intermediario, sia pure non particolarmente approfondite, consentono, al contrario di quanto ritenuto dal primo giudice, una disamina delle doglianze da parte di questo Collegio, il quale osserva che i modelli contrattuali utilizzati da presentano elementi di ambiguità in ordine alla natura del versamento CP_1
iniziale. L'utilizzo di espressioni quale “acconto” lascia, però, intendere che si pagina 18 di 23 tratta pur sempre di una somma che sarebbe stata destinata all'acquisto dell'oro.
D'altro canto, non viene in alcun modo esplicitato che il PSG sia una commissione e che, quindi, il versamento di tale cospicuo importo avvenga “a fondo perduto”.
Ove così fosse, osserva il Collegio che la possibilità di interrompere i versamenti, pur formalmente riconosciuta in ogni momento, sarebbe notevolmente dannosa e il compratore sarebbe nei fatti costretto a rimanere contrattualmente legato a per un lungo periodo di tempo e ciò al fine CP_1
di conseguire non già un guadagno, ma di recuperare l'esborso iniziale. Invero,
se si riconoscesse pattuita una commissione, tenuto conto che tutti i contratti avevano un importo ordine pari ad Euro 50.000,00, il cliente dovrebbe acquistare
(con versamenti mensili di Euro 600,00) oro per Euro 45.000,00 (tale è
differenza tra il complessivo investimento oggetto del piano e il c.d. acconto) per conseguire (presupponendo che la quotazione del metallo rimanga costante) un quantitativo di oro per un valore di Euro 49.500,00 come contrattualmente previsto.
A prescindere dalla natura finanziaria dell'investimento, già le norme del Codice
Civile in materia di interpretazione dei contratti e le norme del Codice del
Consumo impongo, nel dubbio, di adottare l'interpretazione meno favorevole per il professionista che ha predisposto la regolamentazione contrattuale ( ), CP_1
sicché si deve pervenire alla conclusione che il venditore si era assunto l'impegno di acquistare oro per un quantitativo corrispondente a tutte le somme versate dal e non solo per una parte di esse. Pt_1
pagina 19 di 23 Tale conclusione è del resto confermata (ciò che rileva ai fini dell'interpretazione del contratto ex art. 1362 c.c.) dalla condotta del consulente di che, CP_1
secondo quanto risulta dalla sentenza penale, non faceva riferimento ad alcuna commissione iniziale ed anzi prospettava alla clientela l'acquisto in oro di tutte le somme oggetto delle proposte di investimento.
In definitiva, non è sostenibile che gli “acconti” di Euro 5.000,00 fossero commissioni dovute all'intermediario anziché un primo importo di denaro da investire in oro.
L'appellata, che ha provveduto all'acquisto di oro solo in misura pari a poco più
del 10% degli importi versati dal trattenendo tutta la parte rimanente Pt_1
senza alcuna giustificazione contrattuale, è pertanto venuta meno ai propri obblighi contrattuali. Essa avrebbe dovuto invece comprare oro, per conto del cliente, per l'intero importo di denaro ricevuto. L'inadempimento è grave poiché
si è sostanziato in un'indebita appropriazione del denaro che aveva Pt_1
consegnato affinché fosse impiegato nell'acquisto di oro.
Va allora pronunciata la risoluzione dei contratti per grave inadempimento e la condanna alla restituzione delle somme investite (complessivi Euro 16.800,00).
Vanno riconosciuti altresì gli interessi dalla domanda (citazione notificata il
09.04.2021) al saldo. Circa la misura degli accessori si deve ricordare che ha chiesto, in principalità, la corresponsione degli accessori in misura Pt_1
pari all'indice di borsa MTS nel segmento medio Term ovvero ai titoli di Stato a tasso fisso e a breve/medio termine. Esclusa, pertanto, la debenza degli accessori previsti dall'art. 1284, comma IV, c.c., non richiesti, il citato indice di borsa non risulta applicabile, non avendo l'appellante fornito elementi di prova, anche solo pagina 20 di 23 di natura presuntiva, che, se non si fosse impegnato con negli CP_1
investimenti in oro, avrebbe investito le somme di denaro nel mercato indicato.
Si possono, invece, riconoscere gli interessi nella misura prevista dai BOT con scadenza 12 mesi, sicuramente inferiori al saggio rafforzato di cui al quarto comma della citata disposizione codicistica.
*****
7. La domanda risarcitoria va rigettata.
Già l'importo delle somme versate rende poco credibile che la vicenda di cui è
causa abbia determinato gli sconvolgimenti nella vita dell'appellante indicati nella consulenza di parte dimessa in primo grado.
In ogni caso si deve osservare che il danno non patrimoniale subito è stato prospettato come conseguenza delle condotte truffaldine poste in essere dal consulente di , che non è parte in causa, mentre non sussiste alcuna CP_1
correlazione tra il pregiudizio psicologico di cui si discorre nella relazione psicodiagnostica prodotta e la violazione delle norme del TUF e del Codice del
Consumo invocate dall'appellante per giustificare la risoluzione dei contratti di investimento.
*****
8.1 Le prove orali dedotte dal riguardano in parte circostanze Pt_1
pacificamente emerse dalla documentazione dimessa in atti e per il resto sono superflue attesa la pronunciata risoluzione dei contratti di acquisto.
8.2 La C.T.U. richiesta non avrebbe comunque potuto essere ammessa nella parte in cui si voleva chiedere al consulente di esprimersi sulla reale natura dei contratti, in quanto accertamento di natura giuridica di competenza del giudice,
pagina 21 di 23 o sulla presenza di, non meglio dettagliate, anomalie ed omissioni. Va respinta,
per quanto detto sopra, anche la richiesta di C.T.U. sulla quantificazione degli interessi.
*****
9. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, per entrambi i gradi,
secondo parametri medi previsti per le cause di valore compreso tra Euro
5.200,01 ed Euro 26.000,00, esclusa la fase istruttoria in appello.
Spese distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1
confronti di avverso la sentenza n. 423/2023 pronunciata ai sensi Controparte_1
dell'art. 281 sexies c.p.c. dal Tribunale di Rovigo all'udienza del 17.05.2023, lo accoglie per quanto di ragione e:
- in riforma della sentenza appellata, dichiara la risoluzione dei contratti n. I-
100633-R, I-100634-R e I-100635-R stipulati in data 06.07.2017 per inadempimento di e condanna quest'ultima alla restituzione in Controparte_1
favore dell'appellante di Euro 16.800,00 oltre ad interessi, nella misura pari al tasso dei BOT con scadenza 12 mesi, dal 09.04.2021 al saldo;
- liquida le spese di lite sostenute da nel primo grado di giudizio Parte_1
in € 5.077,00 per compenso, oltre ad € 545,00 per esborsi, spese generali al 15%,
IVA e CPA come per legge, e quelle sostenute nel presente grado di giudizio in
€ 3.966,00 per compenso ed Euro 777,00 per esborsi, oltre a spese generali al
15%, IVA e CPA come per legge, e condanna l'appellata alla loro rifusione integrale, disponendone la distrazione in favore dell'avv. Giuseppe Auriemma;
pagina 22 di 23 Venezia, 14 gennaio 2025
Il ConIGliere Estensore
Dott. Luca Marani
Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Zanon
pagina 23 di 23
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, Sezione Prima Civile, composta dai seguenti
Magistrati:
Dott. Gabriella Zanon Presidente
Dott. Alessandro Rizzieri
ConIGliere
Dott. Luca Marani ConIGliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al ruolo il 21/06/2023 al n. 1157/2023
R.G., promossa con atto di citazione notificato
DA
( ), nato il [...] ad Parte_1 CodiceFiscale_1
Ariano nel Polesine (RO), rappresentato e difeso in causa dall'avv. Giuseppe
Auriemma ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Padova, via Luigi
Pellizzo n. 39, come da procura allegata all'atto di citazione in appello
-appellante-
CONTRO
(C.F. ), corrente in Bolzano, via Albrecht Controparte_1 P.IVA_1
pagina 1 di 23 Durer n. 18, rappresentata e difesa in causa dagli avv.ti Michael Walzl e Paolo
Gusaro ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in viale Duca D'Aosta
n. 100, Bolzano, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello
-appellata-
avente per oggetto: Intermediazione mobiliare (fondi di invest., gestione
risparmio, etc),
rimessa al Collegio in decisione all'udienza del 18.12.2024 sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, contrariis reiectis: In via
principale e nel merito, Accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il
proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 423/2023 (all.to 1)
pubbl. il 17/05/2023 Repert. n. 749/2023 del 17.05.2023 notificata in data
18.05.2023 (all.to 2) resa inter-partes dal Tribunale di Rovigo II Sezione Civile
nel giudizio contrassegnato da RG n. 823/2021 (all.to 3) in persona giudice del
Giudice dott. Marco Pesoli, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime
cure che qui si riportano:
“In via principale, accertare e dichiarare la nullità dei tre contratti di
investimento sottoscritti dal SI. con la con la Parte_1 Controparte_1
conseguente condanna di quest'ultima alla restituzione delle somme investite
pari ad Euro 33.600,00 (trentatremilaseicento/600), nonché al risarcimento dei
danni per mancato conseguimento degli interessi avendo come parametro
pagina 2 di 23 “l'indice di borsa MTS nel segmento medio Term, ovvero titoli di Stato a tasso
fisso e a breve/medio termine o in via subordinata agli interessi legali e alla
rivalutazione monetaria”, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Condannare,
altresì, la convenuta al risarcimento di tutti i danni morali e da stress subiti e
subendi dal SI. nella misura prudenzialmente quantificata in Euro Pt_1
17.000,00 (diciassettemila/00) o in quella maggiore o minore che verrà
accertata in corso di causa e, in ogni caso, nei limiti di Euro 52.000,00.
In subordinata, accertare e dichiarare la risoluzione dei tre contratti di
investimento per inadempimento della società convenuta con la conseguente
condanna della al risarcimento dei danni con la restituzione CP_2
capitale investito, nonché degli importi relativi al mancato conseguimento degli
interessi, avendo come parametro “l'indice di borsa MTS nel segmento medio
Term, ovvero titoli di Stato a tasso fisso e a breve/medio termine o in via
subordinata agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria”.
Per l'effetto condannare, inoltre, la convenuta al risarcimento di tutti i danni
morali e da stress subiti e subendi dal SI. ovvero per l'importo che Pt_1
verrà accertato in corso di causa e, in ogni caso, nei limiti di Euro 52.000,00.
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio
con rimborso spese generali al 12,5 %, maggiorati dei contributi fiscali e
previdenziali, come per legge, da attribuirsi al sottoscritto procuratore che si
dichiara antistatario”. e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le
istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale di Rovigo per tutti i motivi
meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi oltre il
pagina 3 di 23 rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi
ad entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria Ammettersi tutti i mezzi istruttori richiesti in primo grado ed
immotivatamente non ammessi dal giudice di prime cure con particolare
riferimento alla prova testimoniale, sui seguenti capi:
a) Vero è che, nel giugno del 2017, il SI. , per il tramite della Parte_1
sorella (a sua volta sollecitata dal SI. ), Controparte_3 CP_4
entrava in contatto con il Dott. Parte_2
b) Vero è che il Dott. rappresentava al SI. l'opportunità di Pt_2 Pt_1
investire i propri risparmi, con buone prospettive di guadagno nel breve
periodo, nell'acquisto di oro fisico dalla con la quale Controparte_1
intratteneva un rapporto di collaborazione?
c) Vero è che il Dott. sottoponeva all'attenzione del SI. dati, Pt_2 Pt_1
prospetti e certificazioni attestanti la bontà e la sicurezza dell'investimento,
omettendo scientemente di precisare le condizioni previste dal contratto?
d) Vero è che la proposta di contratto prevedeva un piano di acquisto con il
versamento, si badi bene, di un importo di partenza e una successiva dilazione in
rate mensili?
e) Vero è che il consulente della presentò al SI. CP_1 Pt_1
l'investimento come assolutamente vantaggioso anche in relazione alle modalità
del piano di acquisto che prevedeva il versamento di un importo iniziale e una
successiva dilazione rateale?
pagina 4 di 23 f) Vero è che il SI. verificò la bontà della proposta di investimento Pt_1
leggendo anche quanto riportato sul sito internet della e sui Controparte_1
canali social?
g) Vero è che il SI. all'atto della firma del contratto, manifestava la Pt_1
volontà di essere indirizzato verso un investimento a capitale garantito e che
escludesse qualsivoglia perdita, avendo intenzione di preservare i propri
risparmi per garantirsi una solidità economica per le eventuali future eIGenze
dovute alla senescenza? h) Vero è che, in data 06.07.2017, rassicurato dal Dott.
n ordine ai dubbi espressi, il SI. sottoscriveva con la Pt_2 Pt_1 CP_1
un contratto per l'acquisto di oro fisico?
[...]
i) Vero è che, all'atto della sottoscrizione del contratto, gli veniva sottoposto
alla firma il modulo d'ordine per l'acquisto prestampato che il SI. Pt_2
provvedeva a compilare di suo pugno per poi raccogliere la firma dell'istante,
senza specificare alcunché in ordine alle modalità di acquisto dell'oro fisico o
alle condizioni di contratto?
j) Vero è che, in data 07.07.2020, versava alla quale ulteriore CP_1
deposito, l'ulteriore importo di Euro 28.000,00 (ventottomila/00), a mezzo
assegno bancario non trasferibile n. 0016167344-11, tratto sul proprio conto
presso BancaAdria?
k) Vero è che il SI. aveva incominciato a nutrire dei dubbi sulla Pt_1
genuinità del proprio investimento in seguito ad una segnalazione della sorella
la de cuius (anche lei investitrice dei propri risparmi con la Controparte_3
la quale lo aveva avvertito della possibile non genuinità CP_1
dell'investimento?
pagina 5 di 23 l) Vero è che, solo in seguito ad una serie di servizi giornalistici sulla stampa,
nonché ai servizi andati in onda per il programma “Le Iene” sulla rete
televisiva nazionale Italia 1 il SI. veniva a conoscenza che il Dott. Pt_1
attraverso artifizi e raggiri, aveva carpito la buona fede di Parte_2
numerosi consumatori con il solo scopo di ottenerne un ingiusto vantaggio,
anche in ordine alle provvigioni corrisposte dalla CP_1
m) Vero è che, da un approfondito controllo sull'investimento del SI. Pt_1
emergeva che il quantitativo di oro acquistato risultava assolutamente irrisorio
e nettamente inferiore a quanto corrisposto in danaro alla e che, Controparte_1
gran parte dell'importo era necessario alla sola apertura del deposito e non
destinato all'investimento?
Sui seguenti capi si indicano quali testimoni la SI.ra , nata il Testimone_1
13.04.1970 a Slobozia (Romania) e residente in [...](Ro) alla Via Del
Mare 36/int.3 e , nato il [...] a [...]_5
(Romania) e residente a [...]. Si
chiede, inoltre, di essere abilitati alla prova diretta e contraria con i testi e sui
capi che verranno indicati dalle controparti. Interrogatorio formale Si chiede
ammettersi interrogatorio formale del legale rappresentante della CP_1
sui seguenti capi:
[...]
1) Vero è che sul sito ufficiale della è riportato testualmente Controparte_1
“Eccellenza nella vendita di oro fisico da investimento. Valore al tuo futuro?”
2) Vero è che ai consulenti è riconosciuta una provvigione sulle CP_1
vendite?
pagina 6 di 23 3) Vero è che la si è servita della rete commerciale della CP_1 [...]
alla quale afferiva il Parte_3 Pt_2
4) Vero è che nel modello di contratto non è precisato in alcun punto che il
versamento iniziale non corrisponde all'acquisto dell'oro, ma del semplice
deposito?
5) Vero è che esiste la possibilità per coloro che acquistano l'oro di ottenere la
consegna a proprie mani?
6) Vero è che è durante il corso di formazione dei venditori di oro fisico questi
ricevono precise indicazioni per le modalità di vendita con particolare
riferimento proprio all'informazione “precontrattuale”?
7) Vero è che la esercita un potere di controllo sulla rete vendita dei CP_1
propri collaboratori?
8) Vero è che la era a conoscenza dei trascorsi come ufficiale della CP_1
Guardia di Finanza del SI. e delle sanzioni che aveva ricevuto dalla Pt_2
CONSOB?
9) Vero è che la è a conoscenza del procedimento penale a carico del CP_1
1 Pt_2
0) Vero è che la ha corrisposto al le provvigioni maturate in CP_1 Pt_2
base ai contratti sottoscritti?
11) Vero è che vi sono stati numerosi reclami dei clienti a cui nuovi contratti
sono stati venduti dal come integrazione del capitale inizialmente Pt_2
investito?
Richiesta di Consulenza Tecnica d'Ufficio All'esito della prova testimoniale, si
chiede che l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia disponga una Consulenza
pagina 7 di 23 Tecnica d'Ufficio formulando i seguenti quesiti − Dica il CTU, esaminati gli atti
ed i documenti di causa, sentite le parti, i loro difensori e consulenti, previa
eventuale acquisizione ex art. 210 c.p.c. dell'ulteriore documentazione che sia
nella disponibilità esclusiva della società convenuta quale sia la reale natura del
contratto sottoscritto dal SI. , descrivendone le modalità di Parte_1
pubblicizzazione e le caratteristiche ossia se abbiano carattere di investimento o
se siano semplicemente venduti come tali, ovvero se si tratti di “mero acquisto”.
− Dica il CTU se il contratto, così come sottoscritto dal SI. , Parte_1
presenta anomalie e/o omissioni nella sua stesura. − Conseguentemente, il CTU
accerti e quantifichi il danno subito dal SI. per mancato Parte_1
conseguimento degli interessi, avendo come parametro “l'indice di borsa MTS
nel segmento medio Term, ovvero titoli di Stato a tasso fisso e a breve/medio
termine
CONCLUSIONI DELL'APPELLATA:
nel merito, voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, previa ogni più utile
declaratoria, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, rigettare e
disattendere in toto l'impugnazione della sentenza appellata, con vittoria di
onorari e spese di causa. In via istruttoria, nella denegata ipotesi che l'Ecc.ma
Corte ritenesse di ammettere le istanze di prova testimoniale di parte appellante,
che si chiede di rigettare, si insta di essere ammessi alla prova testimoniale,
come dedotta in memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 dd. 03.01.2022 e in
memoria ex art. 183, comma 6. n. 3, c.p.c. dd. 28.01.2022 del giudizio di primo
grado e in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 8 di 23 1.1 con atto di citazione notificato in data 9.4.2021, conveniva Parte_1
in giudizio, avanti il Tribunale di Rovigo, al fine di ottenere la Controparte_1
declaratoria di nullità, ovvero in subordine la risoluzione, di tre contratti di investimento sottoscritti con la convenuta, aventi ad oggetto l'acquisto di oro,
nonché la restituzione delle somme versate ed il risarcimento dei danni non patrimoniali sofferti.
Riferiva l'attore di essere entrato in contatto, nel mese di giugno 2017, con tale consulente finanziario e collaboratore della convenuta, che gli Parte_2
aveva proposto di investire i propri risparmi nell'acquisto di oro fisico,
assicurandogli buone prospettive di guadagno nel breve periodo.
Rassicurato dal consulente, aveva stipulato il contratto n. I-100635-R in Pt_1
data 06.07.2016 per euro 5.600,00 (di cui Euro 5.000,00 per apertura deposito ed
Euro 600,00 per rata). Egli, inoltre, in data 7.7.2020 aveva versato alla convenuta
“quale ulteriore deposito, l'ulteriore importo di Euro 28.000,00 a mezzo
assegno bancario”
A seguito di servizi giornalistici sulla stampa e di trasmissioni di emittenti televisive, a seguito dei quali era stato avviato un procedimento penale conclusosi con la condanna di per il delitto di cui all'art. 640 c.p., Parte_2
l'attore aveva condotto più approfondite verifiche, dalle quali era emerso che il quantitativo di oro acquistato era assolutamente irrisorio e nettamente inferiore a quanto corrisposto in denaro alla e che gran parte dell'importo versato CP_1
era servito alla sola apertura del deposito e non destinato all'investimento.
L'attore riteneva, pertanto, responsabile la convenuta, sia per inadempimento contrattuale sia a titolo extracontrattuale.
pagina 9 di 23 Si costituiva in giudizio , sollecitando il rigetto delle domande attoree CP_1
ed osservando, tra l'altro, che quelli stipulati non erano contratti finanziari, bensì
contratti di compravendita di oro. Precisava la convenuta che il deposito documentato dal si riferiva a cinque contratti, tutti stipulati in data Pt_1
6.7.2017, dei quali tre sottoscritti dall'attore (il contratto di cui sopra è quelli n.
I-100633-R n. I-100634-R), e due (n. I-100636-R e I-100637-R) sottoscritti dalla di lui madre, IG.ra Persona_1
La causa, istruita documentalmente, veniva decisa con sentenza n. 423/2023
pronunciata all'udienza del 17.5.2023 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., che rigettava tutte le domande attoree.
Il Tribunale, dopo avere escluso la natura finanziaria delle operazioni, osservava che non aveva puntualmente dedotto quali fossero le informazioni non Pt_1
ricevute in sede pre-contrattuale e in cosa si concretizzasse l'inadempimento della convenuta, reputando che non fosse consentita la visione dei siti della convenuta in quanto il sistema probatorio del processo civile non è compatibile con il richiamo esterno a contenuti per loro natura dinamici, tali da poter essere modificati o cancellati in un momento successivo in quanto fisicamente collocati su server esterni al sistema informatico del PCT, e valutando non univoco il contenuto dei docc. 2 e 3 (scheda illustrativa della e stampa del CP_1
materiale presente sul relativo sito internet) dimessi dal Riteneva, Pt_1
inoltre, l'allegazione circa la nullità dei contratti del tutto generica, non avendo l'attore indicato quali erano le clausole abusive ed i motivi per i quali le stesse dovevano considerarsi invalide.
*****
pagina 10 di 23 2. Avverso la predetta sentenza proponeva appello che ribadiva Parte_1
la natura finanziaria dei contratti stipulati, in quanto l'acquisto di oro fisico era stato proposto dal collaboratore di come investimento e ne aveva tutte CP_1
le caratteristiche secondo quanto indicato nella delibera CONSOB n. 12079226
del 4.10.2012 (conferimento di una somma di denaro da parte del risparmiatore con un'aspettativa di profitto o di remunerazione, vale a dire di attesa di utilità a fronte delle disponibilità investite nell'intervallo determinato da un orizzonte temporale e con un rischio).
Ulteriormente, le informazioni fornite da erano frammentarie e Parte_2
fuorvianti e di ciò l'appellata ne doveva rispondere anche ai sensi dell'art. 2049
c.c.. La mancanza di informazioni riguardava, in particolar modo, il quantitativo dell'oro realmente acquistato che non era neppure lontanamente pari al corrispettivo versato.
Le contestate violazioni di legge e prassi commerciali disinvolte rendevano i contratti nulli o, quanto meno, ne giustificavano la risoluzione.
L'appellante eccepiva altresì la nullità dei contatti per violazione dell'art. 33,
comma 2, lett. t) d.lgs. n. 206/2005 e dell'art. 30, comma 6, TUF.
instava, infine, per la condanna di controparte al risarcimento del danno Pt_1
non patrimoniale subito.
Al fine di comprovare i suoi assunti, l'appellante chiedeva l'ammissione della prova per interpello e testimoniale dedotta in primo grado e l'espletamento di consulenza tecnica sulla natura dei contratti, sulla presenza di anomalie e sulla quantificazione del danno patrimoniale subito.
pagina 11 di 23 2.2. Si costituiva nel giudizio di appello domandando la reiezione del CP_1
gravame.
2.3 La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza dell'11.12.2024, tenutasi con modalità cartolari, preceduta dallo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica come da ordinanza del 4.12.2023 del ConIGliere
Istruttore.
*****
3. Risulta preliminarmente opportuno ricordare l'oggetto di causa. Il Pt_1
nella parte espositiva dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado ha fatto riferimento al contratto n. I-100635-R pur chiedendo nelle rassegnate conclusioni che venisse dichiarata la nullità o la risoluzione “dei tre contratti di
investimento sottoscritti con la Controparte_1
La convenuta ha puntualmente indicato e documentato gli altri due contratti sottoscritti dall'attore le cui conclusioni, anche alla luce delle complessive difese, sono riferibili a tutti e tre i negozi di compravendita in oro (peraltro sottoscritti contestualmente).
L'attore è, invece, privo di legittimazione a far valere le doglianze inerenti i due contratti stipulati dalla madre (ai quali si riferisce parte delle somme dallo stesso versate - evidentemente come mandatario – per conto della IG.ra . Per_1
*****
4.1 Le considerazioni del Tribunale in ordine alla natura non finanziaria dell'acquisto non possono essere condivise, emergendo, sia dalla contrattualistica utilizzata sia dalle modalità con cui l'acquisto è stato pagina 12 di 23 pubblicizzato, molteplici elementi indicatori dell'effettivo scopo di investimento che si intendeva realizzare con le operazioni proposte.
4.2 Con la scheda di investimento redatta da dimessa quale doc. 2 CP_1
dall'appellante, è stato proposto “un sicuro investimento di valori in oro” perché
l'oro “garantisce ad una famiglia anche per il futuro un ricevimento stabile di
valori”. L'acquisto d'oro è stato presentato come “un investimento sicuro e
ottimo”, che avrebbe potuto essere comprato in unica soluzione oppure sotto forma di risparmio con un piano di acquisto. Ne venivano, quindi, descritti i vantaggi “rispetto ad altri servizi finanziari” (tra cui la compravendita a condizioni più vantaggiose, fino al 20% in meno rispetto al prezzo di acquisto del singolo grammo).
Nella seconda parte della scheda sono state descritte le modalità di funzionamento del piano di acquisto di oro fisico, in IGla Pda, rappresentato come un “servizio che si comporta come i tradizionali piani di accumulo ma che,
invece di fondi comuni, ha come investimento i grammi d'oro”. L'investimento è
stato presentato come certo, laddove la certezza è stata, però, riferita alla circostanza che “l'acquisto periodico è stabilito in fase di stipula”, seguita dalla precisazione che “a variare sarà invece la quantità di oro acquistabile” in relazione al prezzo di quotazione del bene.
Quindi, sono stati ribaditi alcuni vantaggi che i piani di acquisto di materiale prezioso avrebbero consentito di ottenere, evidenziando, tra l'altro, che “Il
rischio è ridotto grazie alla cosiddetta diversificazione temporale (versamenti
costanti a prezzi diversi)”, che “E' un modo per diversificare il proprio
pagina 13 di 23 portafoglio” e che “Può essere considerato uno strumento di investimento per la
formazione futura di un capitale che possa anche integrare la pensione”.
L'acquisto del metallo è stato, tra l'altro, conIGliato perché l'oro è un bene
“sicuro dall'inflazione” ed è “un valore reale mobile, portatile e trasportabile”.
4.3. Sul sito di (doc. 3) l'acquisto di oro viene pubblicizzato come un CP_1
modo per “proteggere facilmente i propri risparmi”.
4.4. Per quanto riguarda il contenuto dei contratti stipulati dall'appellante,
iniziando da quello nr. 100635 (le cui clausole – si anticipa – sono analoghe agli altri due), si osserva quanto segue.
Il contratto, secondo quanto risulta dal frontespizio, è stato stipulato per un
“importo ordine” di Euro 50.000,00, con rata iniziale di Euro 600.00, ed un
“acconto” di Euro 5.600,00 (di cui Euro 5.000 a titolo di “PSG” ed Euro 600,00
a titolo di “rata”).
L'articolo 1 delle condizioni generali precisa che quello stipulato è un piano di acquisto “che consiste nelle compravendite con cadenza programmata in forma
di lingotti da dieci grammi d'Oro ovvero compravendite singole (..)”.
L'art. 2 stabilisce l'impegno del cliente ad effettuare i versamenti previsti nel piano di acquisto con la cadenza definita nel Modulo d'Ordine e precisa che il contratto si intenderà perfezionato con la ricezione de “il Pagamento iniziale
” (in IGla PGS) pari al 10% della somma d'arrivo. Precisa altresì Parte_4
che il primo acquisto è costituito dal corrispondente in grammi della rata scelta e che “Successivamente si ha diritto ad uno sconto del 10% ad ogni rata pagata
fino al raggiungimento della somma d'arrivo”.
pagina 14 di 23 L'articolo 3 della sezione II attribuisce al cliente il diritto di chiedere la consegna dei metalli preziosi da lui ordinati una volta raggiunto il peso minimo di 10 g. Il
successivo articolo 5 pone a carico del cliente le spese di deposito e di custodia
(senza, peraltro, indicarne il preciso ammontare).
La sezione V prevede specifiche disposizioni per i piani di acquisto di bronzo,
argento, oro, platino e diamante (che sono quelli oggetto di tutti i contratti di cui
è causa).
Per quel che interessa:
- l'articolo 2 stabilisce il diritto del cliente di richiedere la consegna del materiale prezioso da lui ordinato e acquistato in ogni momento;
- l'articolo 3 stabilisce l'obbligo del cliente di provvedere al pagamento “
[...]
” (PGS) (..) “al quale corrisponde un quantitativo di metallo prezioso Pt_4
acquistato”;
- l'articolo 4 disciplina le spese di deposito, quantificate nello 0,08% + IVA del valore del materiale al mese;
- l'art. 5 conferma il bonus in favore del cliente, sotto forma di sconto, spettante
“dopo aver pagato il PGS”.
4.5. Le clausole dei contratti nr. 100633 e 100634 del 6.7.2017, tra cui quelle sugli importi da corrispondere, sono analoghe a quelle del contratto n. 100635.
4.6 Dall'estratto conto sub doc. 10 del fascicolo dell'appellata risulta per ciascuno dei tre contratti il deposito a titolo di “PSG” di Euro 5.000,00 ed il pagamento di una rata di Euro 600,00 a fronte della quale sono stati acquistati
14,08 g in oro (il quantitativo è stato così determinato riconoscendo un bonus del
10%). Il totale delle somme versate è, pertanto, pari ad Euro 16.800,00.
pagina 15 di 23 *****
5.1 Secondo quanto osservato da Cass. civ., sez. 2, sentenza n. 2736 del
05/02/2013, la nozione di contratto di investimento costituisce uno schema atipico, che comprende ogni forma di investimento finanziario, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. u), del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, riflettendo la natura aperta ed atecnica di “prodotto finanziario”, la quale rappresenta la risposta legislativa alla creatività del mercato e alla molteplicità degli strumenti offerti al pubblico, nonché all'eIGenza di tutela degli investitori, in maniera da permettere la riconduzione nell'ambito della disciplina di protezione pure delle operazioni innominate. Inoltre, la nozione di investimento di natura finanziaria comprende ogni conferimento di una somma di danaro da parte del risparmiatore con un'aspettativa di profitto o remunerazione ovvero di utilità, unita ad un rischio, a fronte delle disponibilità impiegate in un dato intervallo temporale.
4.2 Su tali basi deve essere indagata la natura dei contratti stipulati, i quali assumono evidenti connotazioni di natura finanziaria.
Infatti, l'acquisto di oro non è avvenuto per soddisfare una finalità di natura personale o commerciale dell'appellante (es.: trasformazione del prodotto in beni da rivendere, eventualmente da incorporare in prodotti più complessi, creazione di gioielli o di altri oggetti di lusso da indossare), tanto è vero che il metallo così
acquistato non è mai stato nella sua disponibilità fisica.
La proposta di vendita è stata, inoltre, accompagnata dall'esposizione di vantaggi di varia natura (che hanno trovato parziale attuazione nella contrattualistica testé
esaminata). L'oro, infatti, è stato presentato come un bene che avrebbe conservato un certo valore nel tempo, pur venendo precisato (in modo succinto)
pagina 16 di 23 un (rilevante) elemento di rischio, rappresentato dall'andamento delle quotazioni nei mercati regolamentati. inoltre, è stato incentivato all'acquisto Pt_1
mediante piano di accumulo con la proposta di uno sconto del 10% sulla quotazione di mercato, che rappresenta nulla più di un risparmio di spesa che gli avrebbe consentito di realizzare un guadagno di pari importo (sempre assumendo che l'oro mantenesse il medesimo valore nel corso del tempo).
Tali conclusioni risultano confermate dalla condotta tenuta dal promotore finanziario di , che, come risulta dalla sentenza di CP_1 Parte_2
condanna per il delitto di truffa pronunciata dal Tribunale di Rovigo in data
10.12.2021, al fine di indurre i clienti all'acquisto in oro, evidenziava che il metallo non avrebbe perso il suo valore e che l'acquirente avrebbe potuto ottenere importanti rendimenti. Tali accertamenti assumono un diretto rilievo nel caso di specie poiché tra le condotte delittuose per le quali l'imputato è stato condannato risulta quella posta in essere in danno dello stesso in data Pt_1
6.7.2016 (data del tre contratti di cui è causa, sottoscritti dall'acquirente).
Va, quindi, affermata la natura finanziaria dell'investimento proposto al dal momento che i contratti stipulati hanno comportato l'impiego di Pt_1
capitale a fronte di un rischio e un'aspettativa di rendimento (ossia di incremento patrimoniale del capitale investito) in capo all'acquirente.
*****
5. La domanda di nullità dei contratti risulta infondata poiché il diritto di recesso
è stato previsto, assegnando al cliente un termine (14 giorni) superiore a quello di legge, e le doglianze di riguardano violazioni delle regole di condotta Pt_1
del promotore, sicché, in difetto di specifica previsione di legge, non derivano pagina 17 di 23 conseguenze invalidanti, ma solo la responsabilità, precontrattuale o contrattuale,
dell'intermediario.
Più esattamente, la violazione dei doveri di informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguenze risarcitorie, ove dette violazioni avvengano nella fase antecedente o coincidente con la stipulazione del contratto di intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti (cd.
"contratto quadro", il quale, per taluni aspetti, può essere accostato alla figura del mandato); può dar luogo, invece, a responsabilità contrattuale, ed eventualmente condurre alla risoluzione del contratto suddetto, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del "contratto quadro" (cfr. Cass. civ., Sezioni Unite, sentenza n.
26724 del 19/12/2007).
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6. Ai fini della decisione sulla subordinata domanda di risoluzione proposta dall'attore, risulta dirimente la circostanza che l'oro realmente acquistato corrisponde solamente ad una minima parte del denaro versato da Pt_1
Le deduzioni dell'appellante in ordine alla violazione dei doveri dell'intermediario, sia pure non particolarmente approfondite, consentono, al contrario di quanto ritenuto dal primo giudice, una disamina delle doglianze da parte di questo Collegio, il quale osserva che i modelli contrattuali utilizzati da presentano elementi di ambiguità in ordine alla natura del versamento CP_1
iniziale. L'utilizzo di espressioni quale “acconto” lascia, però, intendere che si pagina 18 di 23 tratta pur sempre di una somma che sarebbe stata destinata all'acquisto dell'oro.
D'altro canto, non viene in alcun modo esplicitato che il PSG sia una commissione e che, quindi, il versamento di tale cospicuo importo avvenga “a fondo perduto”.
Ove così fosse, osserva il Collegio che la possibilità di interrompere i versamenti, pur formalmente riconosciuta in ogni momento, sarebbe notevolmente dannosa e il compratore sarebbe nei fatti costretto a rimanere contrattualmente legato a per un lungo periodo di tempo e ciò al fine CP_1
di conseguire non già un guadagno, ma di recuperare l'esborso iniziale. Invero,
se si riconoscesse pattuita una commissione, tenuto conto che tutti i contratti avevano un importo ordine pari ad Euro 50.000,00, il cliente dovrebbe acquistare
(con versamenti mensili di Euro 600,00) oro per Euro 45.000,00 (tale è
differenza tra il complessivo investimento oggetto del piano e il c.d. acconto) per conseguire (presupponendo che la quotazione del metallo rimanga costante) un quantitativo di oro per un valore di Euro 49.500,00 come contrattualmente previsto.
A prescindere dalla natura finanziaria dell'investimento, già le norme del Codice
Civile in materia di interpretazione dei contratti e le norme del Codice del
Consumo impongo, nel dubbio, di adottare l'interpretazione meno favorevole per il professionista che ha predisposto la regolamentazione contrattuale ( ), CP_1
sicché si deve pervenire alla conclusione che il venditore si era assunto l'impegno di acquistare oro per un quantitativo corrispondente a tutte le somme versate dal e non solo per una parte di esse. Pt_1
pagina 19 di 23 Tale conclusione è del resto confermata (ciò che rileva ai fini dell'interpretazione del contratto ex art. 1362 c.c.) dalla condotta del consulente di che, CP_1
secondo quanto risulta dalla sentenza penale, non faceva riferimento ad alcuna commissione iniziale ed anzi prospettava alla clientela l'acquisto in oro di tutte le somme oggetto delle proposte di investimento.
In definitiva, non è sostenibile che gli “acconti” di Euro 5.000,00 fossero commissioni dovute all'intermediario anziché un primo importo di denaro da investire in oro.
L'appellata, che ha provveduto all'acquisto di oro solo in misura pari a poco più
del 10% degli importi versati dal trattenendo tutta la parte rimanente Pt_1
senza alcuna giustificazione contrattuale, è pertanto venuta meno ai propri obblighi contrattuali. Essa avrebbe dovuto invece comprare oro, per conto del cliente, per l'intero importo di denaro ricevuto. L'inadempimento è grave poiché
si è sostanziato in un'indebita appropriazione del denaro che aveva Pt_1
consegnato affinché fosse impiegato nell'acquisto di oro.
Va allora pronunciata la risoluzione dei contratti per grave inadempimento e la condanna alla restituzione delle somme investite (complessivi Euro 16.800,00).
Vanno riconosciuti altresì gli interessi dalla domanda (citazione notificata il
09.04.2021) al saldo. Circa la misura degli accessori si deve ricordare che ha chiesto, in principalità, la corresponsione degli accessori in misura Pt_1
pari all'indice di borsa MTS nel segmento medio Term ovvero ai titoli di Stato a tasso fisso e a breve/medio termine. Esclusa, pertanto, la debenza degli accessori previsti dall'art. 1284, comma IV, c.c., non richiesti, il citato indice di borsa non risulta applicabile, non avendo l'appellante fornito elementi di prova, anche solo pagina 20 di 23 di natura presuntiva, che, se non si fosse impegnato con negli CP_1
investimenti in oro, avrebbe investito le somme di denaro nel mercato indicato.
Si possono, invece, riconoscere gli interessi nella misura prevista dai BOT con scadenza 12 mesi, sicuramente inferiori al saggio rafforzato di cui al quarto comma della citata disposizione codicistica.
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7. La domanda risarcitoria va rigettata.
Già l'importo delle somme versate rende poco credibile che la vicenda di cui è
causa abbia determinato gli sconvolgimenti nella vita dell'appellante indicati nella consulenza di parte dimessa in primo grado.
In ogni caso si deve osservare che il danno non patrimoniale subito è stato prospettato come conseguenza delle condotte truffaldine poste in essere dal consulente di , che non è parte in causa, mentre non sussiste alcuna CP_1
correlazione tra il pregiudizio psicologico di cui si discorre nella relazione psicodiagnostica prodotta e la violazione delle norme del TUF e del Codice del
Consumo invocate dall'appellante per giustificare la risoluzione dei contratti di investimento.
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8.1 Le prove orali dedotte dal riguardano in parte circostanze Pt_1
pacificamente emerse dalla documentazione dimessa in atti e per il resto sono superflue attesa la pronunciata risoluzione dei contratti di acquisto.
8.2 La C.T.U. richiesta non avrebbe comunque potuto essere ammessa nella parte in cui si voleva chiedere al consulente di esprimersi sulla reale natura dei contratti, in quanto accertamento di natura giuridica di competenza del giudice,
pagina 21 di 23 o sulla presenza di, non meglio dettagliate, anomalie ed omissioni. Va respinta,
per quanto detto sopra, anche la richiesta di C.T.U. sulla quantificazione degli interessi.
*****
9. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, per entrambi i gradi,
secondo parametri medi previsti per le cause di valore compreso tra Euro
5.200,01 ed Euro 26.000,00, esclusa la fase istruttoria in appello.
Spese distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1
confronti di avverso la sentenza n. 423/2023 pronunciata ai sensi Controparte_1
dell'art. 281 sexies c.p.c. dal Tribunale di Rovigo all'udienza del 17.05.2023, lo accoglie per quanto di ragione e:
- in riforma della sentenza appellata, dichiara la risoluzione dei contratti n. I-
100633-R, I-100634-R e I-100635-R stipulati in data 06.07.2017 per inadempimento di e condanna quest'ultima alla restituzione in Controparte_1
favore dell'appellante di Euro 16.800,00 oltre ad interessi, nella misura pari al tasso dei BOT con scadenza 12 mesi, dal 09.04.2021 al saldo;
- liquida le spese di lite sostenute da nel primo grado di giudizio Parte_1
in € 5.077,00 per compenso, oltre ad € 545,00 per esborsi, spese generali al 15%,
IVA e CPA come per legge, e quelle sostenute nel presente grado di giudizio in
€ 3.966,00 per compenso ed Euro 777,00 per esborsi, oltre a spese generali al
15%, IVA e CPA come per legge, e condanna l'appellata alla loro rifusione integrale, disponendone la distrazione in favore dell'avv. Giuseppe Auriemma;
pagina 22 di 23 Venezia, 14 gennaio 2025
Il ConIGliere Estensore
Dott. Luca Marani
Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Zanon
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