Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 20/05/2025, n. 826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 826 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
n. 3742 / 2022 RG
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, richiamato il decreto di trattazione scritta della presente controversia emesso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 28.1.2025, dispositivo della sostituzione dell'udienza prevista per il giorno
20 Maggio 2025 con note scritte da depositarsi entro le ore 10.00 del medesimo giorno d'udienza; letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
ritenuta la causa matura per la decisione;
all'esito della riserva, pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 20/05/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 3742/2022 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: malattia professionale;
T R A
(c.f.: ), rappresentato e difeso in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in atti, dagli Avv. F. Nucara;
Ricorrente
CONTRO
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24.08.2022 il ricorrente, indicato in epigrafe, ha lamentato il mancato riconoscimento della malattia professionale e dell'infermità da cui risulta affetto.
Ha evidenziato di avere lavorato come operatore ecologico dal 2008 e, in particolare, di essere stato impiegato nel servizio di spazzamento con mansioni caratterizzate dall'utilizzo di un soffiatore del peso di 6/8 kg, di una scopa e di una paletta nonchè dall'occasionale spostamento dei cassonetti pieni di rifiuti verso il compattatore.
Precisando che dal 2016 al 2020 era stato adibito a mansioni comportanti l'uso delle sole scopa e paletta e lo spostamento dei bidoni, ha sostenuto che il sovraccarico del soffiatore su entrambe le spalle aveva implicato l'insorgenza della malattia, “Sindrome da sovraccarico biomeccanico della spalla: tendinite del sovraspinoso (o tendinite cuffia rotatori)”, denunciata il 30.09.2020.
Al rigetto da parte dell' della richiesta di riconoscimento dell'indennizzo da danno biologico CP_1 era seguita l'opposizione del 19.10.2021, anch'essa respinta.
Ha concluso chiedendo l'accertamento della natura lavorativa della patologia nella misura del
7% d'invalidità permanente o in altra misura ritenuta di giustizia, comunque pari o superiore al 6%, con conseguente condanna al pagamento del relativo indennizzo.
Si è costituito in giudizio l' che, oltre a rilevare il superamento del termine annuale di CP_1
indennizzabilità previsto dalla tabella malattie professionali, ha sostenuto come dai questionati relativi al periodo 2013-2016 non emergesse la continuità delle prestazioni descritte caratterizzate da un uso saltuario del soffiatore.
Ha pertanto eccepito l'assenza di prova del rischio morbigeno legato all'attività lavorativa svolta, evidenziando inoltre la infondatezza della pretesa stante la presenza di una mera infiammazione, e non di una lesione, a carico delle spalle.
Ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato in fatto ed in diritto.
L'istruzione della causa si è sviluppata attraverso la prova testimoniale nonché mediante il conferimento di un incarico peritale alla CTU, dott.ssa , a seguito di rinnovazione delle Persona_1
operazioni peritali condotte in un primo momento dal CTU, Dott. Persona_2
nominato il 7.2.2024, la cui relazione è stata depositata, in assenza di alcuna giustificazione, solo in data 20.12.2024. *****
Il ricorso risulta infondato.
Come anticipato la domanda in esame ha ad oggetto il riconoscimento del diritto del ricorrente alla corresponsione dell'indennizzo da danno biologico, pari alla misura del 7%, ex d.lgs. 38/2000, in ragione della denunciata malattia professionale qualificata come “Sindrome da sovraccarico biomeccanico della spalla: tendinite del sovraspinoso (o tendinite cuffia rotatori)”.
Orbene, in via preliminare, va osservato come la questione oggetto del presente giudizio rientri nella nuova disciplina di cui al D.Lgs. n. 38/2000, che prevede la copertura assicurativa del danno biologico da parte dell' , fissando i criteri per la liquidazione del relativo indennizzo sulla base CP_1
della distinzione delle lesioni in tre aree: le menomazioni di grado inferiore al 6% non danno luogo ad alcuna prestazione;
le menomazioni comprese tra il 6% ed il 15% danno luogo ad un indennizzo in somma capitale rapportata al grado della menomazione;
le menomazioni pari o superiori al 16% che danno luogo ad una rendita ripartita in due quote, di cui la prima è determinata in base al grado della menomazione, cioè al danno biologico subito dall'infortunato, mentre la seconda tiene conto delle conseguenze di natura patrimoniale, che vengono presunte iuris et de iure, della menomazione.
Ciò premesso, fermo restando che, come correttamente rilevato da parte ricorrente, la patologia denunciata risulta indicata nel Dm 13 dicembre 2009 di aggiornamento del Dm 14 gennaio 2008, contenente l'elenco delle malattie professionali per le quali risulta obbligatoria la denuncia all' CP_1
(v. art. 1 Dm 13 dic. 2009), giova richiamare il recente orientamento della giurisprudenza di legittimità (v. Cassazione civile sez. lav., 04/02/2020) secondo cui “Come chiarito da questa Corte sin dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 1919 del 09/03/1990, nel sistema dell'assicurazione contro le malattie professionali - quale risulta per effetto dell'ampliamento della protezione alle malattie professionali non tabellate operato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 179 del 1988 - la distinzione tra le malattie comprese nelle tabelle e quelle ivi non comprese rileva sul piano della prova del nesso di causalità. Costituisce infatti principio consolidato quello secondo il quale
l'inclusione nella tabella sia della lavorazione svolta che della malattia contratta (purchè insorta entro il periodo massimo d'indennizzabilità eventualmente previsto) comporta l'applicazione della presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta dall'assicurato. In tal caso, dunque, al lavoratore è sufficiente dimostrare lo svolgimento professionale della lavorazione indicata in tabella e di essere affetto dalla malattia ivi prevista, per essere esonerato dalla prova dell'esistenza del nesso di causalità tra l'uno e l'altra, avendo già l'ordinamento compiuto la correlazione causale tra i due termini (v. Cass. n. 3207 del 2019, Cass. n. 16248 del 2018, Cass. n. 13024 del 2017, Cass.
n. 23653 del 2016). 7. Questa Corte ha poi precisato che in caso di malattie pure previste in tabella, ma ad eziologia plurima o multifattoriale, il lavoratore deve comunque fornire la prova, in termini di rilevante o ragionevole probabilità scientifica, dell'idoneità dell'esposizione al rischio a causare l'evento morboso (principio ribadito ancora da ultimo da Cass. n. 8773 del 10/04/2018, Cass. n. 13814 del
31/05/2017, Cass. n. 23653 del 21/11/2016Cass. n. 17438 del 12/10/2012).
8. La soluzione non costituisce deroga ai principi propri del sistema tabellare, ma conseguenza del fatto che il sistema tabellare esonera il lavoratore dalla prova del nesso di causalità tra la lavorazione tabellata e la malattia, ma non dalla prova dell'adibizione professionale alla prima. Le tabelle richiamate al D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 3, vengono rinnovate tenendo conto delle acquisizioni della scienza medica nelle forme e nei modi previsti dal D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 10, attraverso i lavori dell'apposita Commissione scientifica, ed hanno ad oggetto lavorazioni astrattamente individuate come tipiche. Per far scattare la presunzione di nesso causale in concreto ed in relazione al caso specifico, la prova del lavoratore dovrà dunque avere ad oggetto (oltre alla contrazione della malattia tabellata) lo svolgimento di una lavorazione che rientri nel perimetro legale della correlazione causale presunta e dunque che sia ritenuta idonea, secondo un criterio di ragionevole probabilità scientifica, a provocare la malattia. Solo in tal caso la fattispecie concreta potrà ritenersi aderente a quella astratta prevista dalla tabella e potrà scattare la presunzione di eziologia professionale con specifico riferimento a quel lavoratore.”.
Orbene, fermo restando che il ricorrente ha circoscritto temporalmente, dal 2012 al 2016, il rischio morbigeno generato dall'attività di spazzamento disimpegnata anche attraverso l'uso di un soffiatore del peso di 6/8 Kg, i testi escussi in occasione dell'udienza del 6.12.2023 hanno confermato le mansioni svolte sebbene con riferimenti temporali non precisi o, addirittura, successivi rispetto alla data di deposito della denuncia per malattia professionale che identifica l'oggetto del giudizio quanto ai fatti ivi contenuti.
La rilevanza delle dichiarazioni testimoniali, in merito alla concreta attività descritta, ha reso necessario, in via consequenziale, l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio finalizzata a verificare, sotto il profilo medico-scientifico, la riconducibilità eziologica della malattia denunciata alle mansioni disimpegnate secondo il criterio della rilevante o ragionevole probabilità.
Con riguardo a tale momento dell'attività istruttoria occorre rilevare come si sia resa necessaria la rinnovazione delle operazioni peritali attraverso il conferimento di incarico ad un nuovo CTU distinto da quello nominato il 7.02.2024, la cui relazione, depositata solo in data 20.12.2024 a fronte della visita del periziando avvenuta nel Febbraio del medesimo anno, risultava altamente lacunosa sotto il profilo del percorso logico scientifico seguito ai fini della fissazione nel 14% della misura dell'invalidità permanente. Ebbene dalle conclusioni, prive di vizi logico-deduttivi, cui è giunta la CTU, nominata il
28.1.2025, emerge che “Dal 2016, a seguito di problematiche di salute (IMA), non potendo più svolgere compiti gravosi o movimentazione manuale di carichi, veniva adibito esclusivamente allo spazzamento manuale delle strade mediante scopa, paletta e bidone carrellato.
Da quanto sopra emerge che il rischio lavorativo specifico a cui è stato esposto il periziando, soprattutto negli ultimi quattro anni antecedenti la denuncia, dal 2016 al 2020, è correlato ai movimenti ripetuti effettuati con gli arti superiori durante le operazioni di spazzamento delle strade, operazioni che comportano tuttavia scarsa applicazione di forza dell'arto superiore, non comportano movimentazione manuale di carichi (al massimo qualche Kg) e non prevedono l'utilizzo di strumenti vibranti (unico attrezzo utilizzato il soffiatore, ma fino al 2016).”
Evidenziando come la patologia denunciata attenga alla sola spalla destra e che le alterazioni a carico dei tendini della cuffia dei rotatori riscontrate strumentalmente risultano a carattere iniziale e di lieve entità, diversamente dalle lesioni tipiche di coloro che “svolgono quotidianamente e da molti anni attività lavorativa caratterizzata da marcato sovraccarico biomeccanico dell'arto superiore”, la consulente ha altresì osservato che “tenuto conto del quadro radiologico documentato strumentalmente, in assenza di rischio idoneo a provocare la malattia denunciata (per ripetitività e frequenza dei movimenti, applicazione di forza, posture incongrue mantenute e/o utilizzo di attrezzature da lavoro), si ritiene di poter considerare le iniziali alterazioni degenerative tendinee della spalla destra tipiche dell'età e correlate al fisiologico processo di invecchiamento articolare, piuttosto che all'attività professionale svolta.”
Le argomentazioni contenute nella relazione peritale – alle quali, nel resto, si rinvia per esigenze di sinteticità e che costituiscono parte integrante della presente motivazione – possono senz'altro essere condivise e accolte da quest'Organo Giudicante, perché complete, precise, persuasive e condotte con validi criteri tecnici.
In definitiva, in disparte il superamento del limite del biennio d'indennizzabilità previsto per la malattia denunciata nel presente giudizio atteso che tale sforamento temporale importa al più
l'esclusione della presunzione di derivazione professionale della patologia, il dato decisivo che conduce al rigetto della domanda è rappresentato dall'impossibilità, sotto il profilo eziologico, di ricondurre la malattia denunciata alle mansioni espletate secondo un criterio di ragionevole probabilità scientifica.
In omaggio al principio della soccombenza, le spese di lite – liquidate come in dispositivo ex art. 4, comma 1, DM 147/2022, stante l'assenza di questioni giuridiche di particolare complessità in base al valore della causa (scaglione € 5.201,00 - € 26.000,00) individuata sulla scorta del quantum di indennizzo richiesto da parte attrice – sono poste a carico del ricorrente.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell' in persona del legale CP_1 rappresentante p.t., che si liquidano in € 2.695,00 oltre accessori come per legge.
Condanna definitivamente il ricorrente al pagamento delle spese di CTU.
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc.
Così deciso in Reggio Calabria, lì 20/05/2025.
Il Giudice
Francesco De Leo