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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 19/05/2025, n. 299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 299 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 293 / 2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Giudice Relatore
Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 293 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] il [...] (C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. IANNACCONE LUCA (C.F. ) e dell'Avv. ZAULI ANDREA (C.F. C.F._2
) C.F._3
e
nato a [...] il [...] ( ) con il Parte_2 CodiceFiscale_4 patrocinio dell'Avv. LANDI ROBERTO ( ) CodiceFiscale_5
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 17/02/2025 dai coniugi predetti;
- rilevato che dall'unione non sono nati figli;
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 9.05.2025 con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non
è intervenuta riconciliazione;
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 3 - ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n.
898 e succ. mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla data dell'accordo di separazione raggiunto innanzi all'Ufficiale di Stato Civile;
- ritenuto che sia da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, con la precisazione relativa all'avvenuto pagamento, da parte del ricorrente, dell'importo di Euro 19.000,00 a titolo di assegno divorzile una tantum a favore della ricorrente, siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) Il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra la somma di € 19.000,00 Parte_2 Parte_1
(diciannovemila/00), a titolo di assegno divorzile una tantum ex art. 5, comma VIII, Legge n. 898/1970
e succ. mod. Tale importo, come pacificamente noto, non è soggetto ad alcuna tassazione e/o imposta per il percipiente e non è deducibile per l'erogante.
Tale somma sarà corrisposta in un'unica soluzione nel termine di giorni 5 (cinque) dal deposito telematico del presente ricorso.
La corresponsione de qua avverrà a mezzo bonifico bancario, con accredito sul c/c intestato alla sig.ra e identificato con IBAN IT79LO760113200000067065516. Parte_1
La sig.ra dichiara sin da ora di accettare il suddetto importo di € 19.000,00 (diciannovemila/00) a Pt_1
titolo di assegno divorzile una tantum ex art. 5, comma VIII, Legge n. 898/1970 e succ. mod., ritenendolo equo, nella consapevolezza di non poter proporre alcuna successiva domanda di contenuto economico nei confronti del sig. . Parte_2
2) Con l'esatto adempimento della condizione n. 1 che precede la sig.ra e il sig. Pt_1 Parte_2
provvederanno autonomamente al proprio mantenimento e dichiarano concordemente ed espressamente di aver definito qualsivoglia rapporto economico/patrimoniale pregresso tra loro pendente e di non avere più nulla a che pretendere reciprocamente per qualsiasi ragione, motivo e/o titolo.
3) Le spese legali relative al presente procedimento sono interamente compensate tra le parti, con rinunzia dei procuratori al beneficio della solidarietà ex art. 13, comma 8, Legge 31 dicembre 2012, n. 247.
pagina 2 di 3 4) Per quanto occorrer possa, le parti si autorizzano, reciprocamente, all'utilizzo dei rispettivi dati personali per dare piena ed integrale esecuzione al presente accordo.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
il 26.09.2009 in Montescudo (RN) alle condizioni di cui sopra da intendersi Parte_2
qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Montescudo – Monte Colombo (RN) di procedere alla annotazione della presente sentenza ( Atto n. 14 Parte II Serie A Anno 2009 ) ;
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 15.05.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Dott.ssa Elisa Dai Checchi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Giudice Relatore
Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 293 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] il [...] (C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. IANNACCONE LUCA (C.F. ) e dell'Avv. ZAULI ANDREA (C.F. C.F._2
) C.F._3
e
nato a [...] il [...] ( ) con il Parte_2 CodiceFiscale_4 patrocinio dell'Avv. LANDI ROBERTO ( ) CodiceFiscale_5
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 17/02/2025 dai coniugi predetti;
- rilevato che dall'unione non sono nati figli;
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 9.05.2025 con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non
è intervenuta riconciliazione;
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 3 - ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n.
898 e succ. mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla data dell'accordo di separazione raggiunto innanzi all'Ufficiale di Stato Civile;
- ritenuto che sia da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, con la precisazione relativa all'avvenuto pagamento, da parte del ricorrente, dell'importo di Euro 19.000,00 a titolo di assegno divorzile una tantum a favore della ricorrente, siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) Il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra la somma di € 19.000,00 Parte_2 Parte_1
(diciannovemila/00), a titolo di assegno divorzile una tantum ex art. 5, comma VIII, Legge n. 898/1970
e succ. mod. Tale importo, come pacificamente noto, non è soggetto ad alcuna tassazione e/o imposta per il percipiente e non è deducibile per l'erogante.
Tale somma sarà corrisposta in un'unica soluzione nel termine di giorni 5 (cinque) dal deposito telematico del presente ricorso.
La corresponsione de qua avverrà a mezzo bonifico bancario, con accredito sul c/c intestato alla sig.ra e identificato con IBAN IT79LO760113200000067065516. Parte_1
La sig.ra dichiara sin da ora di accettare il suddetto importo di € 19.000,00 (diciannovemila/00) a Pt_1
titolo di assegno divorzile una tantum ex art. 5, comma VIII, Legge n. 898/1970 e succ. mod., ritenendolo equo, nella consapevolezza di non poter proporre alcuna successiva domanda di contenuto economico nei confronti del sig. . Parte_2
2) Con l'esatto adempimento della condizione n. 1 che precede la sig.ra e il sig. Pt_1 Parte_2
provvederanno autonomamente al proprio mantenimento e dichiarano concordemente ed espressamente di aver definito qualsivoglia rapporto economico/patrimoniale pregresso tra loro pendente e di non avere più nulla a che pretendere reciprocamente per qualsiasi ragione, motivo e/o titolo.
3) Le spese legali relative al presente procedimento sono interamente compensate tra le parti, con rinunzia dei procuratori al beneficio della solidarietà ex art. 13, comma 8, Legge 31 dicembre 2012, n. 247.
pagina 2 di 3 4) Per quanto occorrer possa, le parti si autorizzano, reciprocamente, all'utilizzo dei rispettivi dati personali per dare piena ed integrale esecuzione al presente accordo.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
il 26.09.2009 in Montescudo (RN) alle condizioni di cui sopra da intendersi Parte_2
qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Montescudo – Monte Colombo (RN) di procedere alla annotazione della presente sentenza ( Atto n. 14 Parte II Serie A Anno 2009 ) ;
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 15.05.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Dott.ssa Elisa Dai Checchi
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