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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 12/09/2025, n. 2679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2679 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3333/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3333/2018 promossa da:
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.to PADUANO PAOLA;
Parte_1
RICORRENTE contro
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.to IZZO ANTONIO;
Controparte_1
RESISTENTE
PM SEDE
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 16.04.2025. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso, ritualmente depositato, il ricorrente, premesso di essere sposato con la resistente, adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere perché fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Napoli il 23.10.2003 con parte resistente, dalla cui unione sono nati i figli (il 25.02.2005), (4.09.2007) e (il 16.06.2009). Per_1 Per_2 Per_3
A sostegno della domanda deduceva che fra i coniugi era intervenuta separazione fin dall'epoca in cui i medesimi erano comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nel procedimento di separazione consensuale conclusosi con decreto di omologa n.2526/2017 del
6.02.2017 e che dal momento in cui i coniugi erano stati autorizzati a vivere separatamente era cessata l'effettiva convivenza, perdurando tuttora lo stato di separazione.
Chiedeva, pertanto, pronunciarsi la cessazione egli effetti civili del matrimonio intervenuto tra le parti;
l'affido condiviso dei minori con collocazione prevalente presso la casa coniugale con la madre, fatta salva la disponibilità del padre di tenere con sé i figli e di vendere la casa coniugale dividendone poi il ricavato tra coniugi;
disporsi a carico del genitore collocatario un assegno di mantenimento per i figli minori di euro 600,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie;
regolamentarsi il diritto di visita padre-figli. Chiedeva, altresì, a modifica dei patti di separazione, disporre a carico della Pa resistente l'obbligo di pagare la rata mensile dell'auto Kia in possesso della stessa.
Si costituiva in giudizio parte resistente, la quale, non si opponeva alla richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da parte ricorrente ma chiedeva disporsi l'affido condiviso dei minori con collocazione privilegiata presso la madre;
regolamentarsi il diritto di visita padre-figli; di disporre a carico del ricorrente l'obbligo di versare in favore dei figli la somma mensile di euro 990,00
(euro 330,00 per ciascun figlio),oltre al 50% delle spese straordinarie;
disporre che le predette somme fossero corrisposte alla resistente direttamente dal datore di lavoro, di disporre a carico del ricorrente il pagamento delle ulteriori rate relative all'autovettura Kia Rio.
All'udienza presidenziale dell'8.11.2018 il Presidente delegato, preso atto del fallito tentativo di conciliazione e verificata l'indisponibilità delle parti a pervenire ad una soluzione conciliativa della controversia, confermava, in via provvisoria, la disciplina della separazione.
Con memoria integrativa il difensore, per parte ricorrente, rappresentava un peggioramento delle condizioni economiche del suo assistito in quanto, pur percependo uno stipendio mensile di euro
1750,00, lo stesso sosteneva molte più spese;
riferiva, inoltre, che la resistente prestava attività lavorativa presso l'azienda ospedaliera Moscati di Aversa, che beneficiava del “Bonus Bimbi” oltre ad essere comproprietaria, unitamente alla madre, di tre appartamenti ed un monolocale in Santa Maria di Castellabate con la denominazione di “Villa Corocael B&B”. Chiedeva, pertanto, di confermare la somma mensile di euro 600,00 dovuta dal padre a titolo di mantenimento in favore dei tre figli;
l'affido condiviso dei tre figli, con collocazione degli stessi presso la madre;
di prevedere il proprio diritto di vedere e tenere con sé i tre figli e precisamente in due weekend al mese dalle ore
15.00 del sabato alle ore 20.00 della domenica;
l'assegnazione della casa coniugale alla resistente.
All'udienza del 2.03.2021 il difensore, per parte resistente, rappresentava che parte ricorrente, oltre a non versare in maniera puntuale l'assegno dovuto a titolo di mantenimento in favore dei figli, corrispondeva il solo importo di euro 500,00 mensili. Il giudice, preso atto dell'assenza del ricorrente ritualmente convocato, preso atto della dichiarazione della resistente in ordine all'inadempienza parziale dell'ex coniuge, letto l'art. 156 c.c., ordinava alla Hidros point s.r.l. di pagare l'importo di euro
660,00 in favore della resistente . Controparte_1
Con memoria ex art.183 co. VI c.p.c. I termine il difensore, per parte ricorrente, riferiva che lo stesso stava affrontando da circa due anni delle costose cure mediche per un problema di ulcera trofica e, pertanto, chiedeva di disporre a carico del genitore non collocatario un assegno di mantenimento per i figli minori pari a € 500,00 comprensivo di assegno unico;
disporre la vendita della casa coniugale e ordinare per metà la ripartizione del ricavato tra i coniugi in parti uguali e per l'altra metà
l'acquisto di un altro immobile.
Con istanza del 14.02.2022 il ricorrente riferiva che in data 21.02.2022 lo stesso richiedeva di poter beneficiare degli assegni familiari;
che il predetto beneficio veniva contestualmente richiesto dalla CP_ resistente;
che l' in attesa di verifiche circa la titolarità del diritto, bloccava il riconoscimento del beneficio;
che in data 13.04.2022 il ricorrente rinunciava alla erogazione della prestazione di assegno familiare;
che in virtù della predetta rinuncia, la sig.ra avrebbe percepito Controparte_1
la somma di €525,00 a titolo di assegno unico. Chiedeva, dunque, tenuto conto della richiesta della resistente, la rideterminazione del pagamento in favore della resistente da parte della società
HIDROS s.r.l., riducendo lo stesso da € 677,25 ad € 152,2.
Con note di trattazione scritta il difensore, per parte resistente, precisava che la sua assistita non percepiva redditi da lavoro dipendente;
che dal dicembre 2023 il Governo avrebbe abolito la misura di contrasto alla povertà (reddito di cittadinanza); che l'assegno unico era percepito dal ricorrente.
Con note di trattazione scritta per l'udienza cd. Cartolare di precisazione delle conclusioni del
16.04.2025 il difensore, per parte ricorrente, concludeva riportandosi ai propri scritti difensivi, alla documentazione prodotta e a quanto dedotto nei verbali di causa. Con note di trattazione scritta per l'udienza cd. Cartolare di precisazione delle conclusioni del
16.04.2025 il difensore, per parte resistente, concludeva come da proprie difese con vittoria di spese e competenze di lite. Chiedeva ordinarsi al sig. di spostare la sua residenza altrove Parte_1
avendo già procurato diversi danni di natura economica alla sig.ra . CP_1
All'udienza cd. Cartolare di precisazione delle conclusioni il giudice, lette le note, riservava la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art.190 c.p.c.
Con comparsa conclusionale il difensore, per parte ricorrente, concludeva chiedendo di accogliere le conclusioni formulate nel ricorso introduttivo del giudizio. Rispetto all'assegno di mantenimento, insisteva per la riduzione dell'importo percependo la Sig.ra la somma di € 525,00 a titolo di CP_1
assegno unico universale.
Con comparsa conclusionale il difensore, per parte resistente, concludeva come comparsa di costituzione e risposta, verbali di causa, documenti e difese svolte. Precisava che nonostante il ricorrente non risultasse collocatario dei figli, lo stesso aveva fatto richiesta e percepiva l'assegno unico nella totalità.
La domanda è fondata e, pertanto, merita accoglimento.
Ed invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n. 74 e dalla L. n. 55 del 2015, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere nel procedimento di separazione consensuale, terminato con decreto di omologa n.2526/2017 del 6.02.2017, atteso che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Quanto all'affido e al diritto di visita dei figli (nata il [...]) e (nato il Per_1 Per_2
4.09.2007) nulla si dispone in quanto nelle more del giudizio hanno raggiunto la maggiore età.
Quanto alla disciplina dell'affido del figlio minore , non essendo mutate le condizioni sulla Per_3
base delle quali il Collegio ha adottato l'ordinanza presidenziale del 20.11.2018 e non essendoci contestazioni sul punto, avendo le parti concluso per l'affido condiviso dello stesso, questo Collegio conferma l'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente dello stesso presso la madre.
La collocazione del minore presso la madre determina l'assegnazione della casa coniugale alla stessa attesa la ratio sottesa che è quella di tutelare l'interesse dei figli minori o maggiorenni non autosufficienti economicamente a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti. In ordine al diritto di visita, ritiene il Tribunale che, fermo restando la possibilità delle parti di adeguare i tempi ed i modi di frequentazione del figlio con il padre alle esigenze di vita e del minore, vada regolamentata la frequentazione padre-figlio al fine di evitare possibilità di disaccordo tra i coniugi. Pertanto, il padre potrà tenere con sé il figlio minore per due pomeriggi infrasettimanali dalle ore 17,00 alle 20,00 nei giorni che indicherà alla madre almeno quattro giorni prima, compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi del figlio e, a settimane alterne, dal sabato mattina sino alla domenica sera con pernottamento;
per le festività natalizie, ad anni alterni, il 24 o il 25 dicembre, il 31 dicembre o il 6 gennaio e per quelle pasquali, ad anni alterni, la Domenica di
Pasqua oppure il Lunedì in Albis;
per quindici giorni consecutivi durante l'estate in periodo da concordarsi con l'altro genitore entro il 30 aprile.
In relazione al mantenimento dei figli e occorre osservare quanto segue. Per_1 Per_2 Per_3
Parte ricorrente chiedeva disporsi a suo carico un assegno di mantenimento complessivo di euro
600,00 (euro 200,00 per ciascun figlio); parte resistente chiedeva di stabilire a carico del padre un assegno di mantenimento di euro 990,00 (euro 330,00 per ciascun figlio) con versamento diretto da parte del datore di lavoro;
con ordinanza presidenziale il Tribunale confermava, in via provvisoria, la disciplina della separazione prevedendo a carico del ricorrente, quale genitore non collocatario,
l'importo mensile di euro 600,00 (euro 200,00 per ciascun figlio). Orbene, tenuto conto delle accresciute esigenze dei figli connesse all'aumentare dell'età nonché della situazione patrimoniale del resistente che risulta essere pressoché invariata ( modello 730 del 2021 euro 19.892,00, del
2022 euro 20.276,00 e del 2023 euro 20.436,00), che la documentazione medica prodotta dal ricorrente è relativa ai soli mesi di febbraio e marzo 2021 e dunque, rispetto a quanto sostenuto dallo stesso, non può essere indice di un peggioramento delle sue condizioni economiche, questo
Collegio dispone un assegno di mantenimento in favore dei figli da parte del genitore non collocatario, il padre, di euro 750,00 mensili (euro 250,00 per ciascun figlio) da corrispondere alla resistente entro il 5 di ogni mese, con adeguamento annuale Istat.
Il Tribunale, rilevato l'inadempimento parziale di parte ricorrente, come dallo steso dichiarato con la memoria ex art. 183, co VI n°1 c.p.c., e la richiesta di parte resistente circa il versamento diretto dell'assegno di mantenimento in favore dei figli, conferma l'ordine per la Hidros point s.r.l. di corrispondere in modo diretto alla resistente l'importo di euro 750,00, Controparte_1
sottraendolo allo stipendio mensile del ricorrente . Parte_1
Parte ricorrente dovrà, altresì, contribuire al pagamento del 50% delle spese straordinarie
(scolastiche, sanitarie e sportive) necessarie o previamente concordate e documentate. Negli atti introduttivi parte ricorrente chiedeva disporsi la vendita, con conseguente ripartizione tra le parti del ricavato, della casa coniugale acquistata in comproprietà sita in n Vitulazio (CE) alla Via
Località Tutuni n. 9/B nonché di disporre la modifica del finanziamento richiesto per l'acquisto dell'auto Kia Rio. Entrambe le domande avanzate dal ricorrente vanno dichiarate inammissibili in ragione dell'incompatibilità delle stesse con il presente rito.
Considerata la natura del giudizio, le spese processuali vanno compensate integralmente tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile sopra indicata, così provvede:
• dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Napoli il giorno
23/10/2002 tra nato in [...] il [...] e , Parte_1 Controparte_1
nata in [...] il [...];
• dispone l'affidamento condiviso del figlio minore con collocazione privilegiata presso Per_3
la madre;
• assegna la casa coniugale alla resistente in quanto genitore collocatario;
• disciplina il diritto di visita del padre nei termini indicati in parte motiva;
• pone a carico del ricorrente, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, la somma mensile di €750,00 (euro 250,00 per ciascun figlio) da corrispondere alla resistente entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, somma da rivalutarsi automaticamente ed annualmente secondo gli indici Istat;
• conferma l'ordine di pagamento diretto emesso ex art. 156 c.c. con provvedimento del
6.04.2021
• pone a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese mediche, universitarie ed a tutte quelle straordinarie per i figli (si richiamano le linee guida del C.N.F.);
• dichiara inammissibili le ulteriori domande formulate da parte ricorrente;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R. 3.11.2000
n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74 (atto n.316, parte II, serie A, Anno 2002);
• Spese di lite compensate. Così deciso in Santa Maria Capua Vetere il 7/09/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott. Giovanni D'Onofrio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3333/2018 promossa da:
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.to PADUANO PAOLA;
Parte_1
RICORRENTE contro
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.to IZZO ANTONIO;
Controparte_1
RESISTENTE
PM SEDE
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 16.04.2025. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso, ritualmente depositato, il ricorrente, premesso di essere sposato con la resistente, adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere perché fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Napoli il 23.10.2003 con parte resistente, dalla cui unione sono nati i figli (il 25.02.2005), (4.09.2007) e (il 16.06.2009). Per_1 Per_2 Per_3
A sostegno della domanda deduceva che fra i coniugi era intervenuta separazione fin dall'epoca in cui i medesimi erano comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nel procedimento di separazione consensuale conclusosi con decreto di omologa n.2526/2017 del
6.02.2017 e che dal momento in cui i coniugi erano stati autorizzati a vivere separatamente era cessata l'effettiva convivenza, perdurando tuttora lo stato di separazione.
Chiedeva, pertanto, pronunciarsi la cessazione egli effetti civili del matrimonio intervenuto tra le parti;
l'affido condiviso dei minori con collocazione prevalente presso la casa coniugale con la madre, fatta salva la disponibilità del padre di tenere con sé i figli e di vendere la casa coniugale dividendone poi il ricavato tra coniugi;
disporsi a carico del genitore collocatario un assegno di mantenimento per i figli minori di euro 600,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie;
regolamentarsi il diritto di visita padre-figli. Chiedeva, altresì, a modifica dei patti di separazione, disporre a carico della Pa resistente l'obbligo di pagare la rata mensile dell'auto Kia in possesso della stessa.
Si costituiva in giudizio parte resistente, la quale, non si opponeva alla richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da parte ricorrente ma chiedeva disporsi l'affido condiviso dei minori con collocazione privilegiata presso la madre;
regolamentarsi il diritto di visita padre-figli; di disporre a carico del ricorrente l'obbligo di versare in favore dei figli la somma mensile di euro 990,00
(euro 330,00 per ciascun figlio),oltre al 50% delle spese straordinarie;
disporre che le predette somme fossero corrisposte alla resistente direttamente dal datore di lavoro, di disporre a carico del ricorrente il pagamento delle ulteriori rate relative all'autovettura Kia Rio.
All'udienza presidenziale dell'8.11.2018 il Presidente delegato, preso atto del fallito tentativo di conciliazione e verificata l'indisponibilità delle parti a pervenire ad una soluzione conciliativa della controversia, confermava, in via provvisoria, la disciplina della separazione.
Con memoria integrativa il difensore, per parte ricorrente, rappresentava un peggioramento delle condizioni economiche del suo assistito in quanto, pur percependo uno stipendio mensile di euro
1750,00, lo stesso sosteneva molte più spese;
riferiva, inoltre, che la resistente prestava attività lavorativa presso l'azienda ospedaliera Moscati di Aversa, che beneficiava del “Bonus Bimbi” oltre ad essere comproprietaria, unitamente alla madre, di tre appartamenti ed un monolocale in Santa Maria di Castellabate con la denominazione di “Villa Corocael B&B”. Chiedeva, pertanto, di confermare la somma mensile di euro 600,00 dovuta dal padre a titolo di mantenimento in favore dei tre figli;
l'affido condiviso dei tre figli, con collocazione degli stessi presso la madre;
di prevedere il proprio diritto di vedere e tenere con sé i tre figli e precisamente in due weekend al mese dalle ore
15.00 del sabato alle ore 20.00 della domenica;
l'assegnazione della casa coniugale alla resistente.
All'udienza del 2.03.2021 il difensore, per parte resistente, rappresentava che parte ricorrente, oltre a non versare in maniera puntuale l'assegno dovuto a titolo di mantenimento in favore dei figli, corrispondeva il solo importo di euro 500,00 mensili. Il giudice, preso atto dell'assenza del ricorrente ritualmente convocato, preso atto della dichiarazione della resistente in ordine all'inadempienza parziale dell'ex coniuge, letto l'art. 156 c.c., ordinava alla Hidros point s.r.l. di pagare l'importo di euro
660,00 in favore della resistente . Controparte_1
Con memoria ex art.183 co. VI c.p.c. I termine il difensore, per parte ricorrente, riferiva che lo stesso stava affrontando da circa due anni delle costose cure mediche per un problema di ulcera trofica e, pertanto, chiedeva di disporre a carico del genitore non collocatario un assegno di mantenimento per i figli minori pari a € 500,00 comprensivo di assegno unico;
disporre la vendita della casa coniugale e ordinare per metà la ripartizione del ricavato tra i coniugi in parti uguali e per l'altra metà
l'acquisto di un altro immobile.
Con istanza del 14.02.2022 il ricorrente riferiva che in data 21.02.2022 lo stesso richiedeva di poter beneficiare degli assegni familiari;
che il predetto beneficio veniva contestualmente richiesto dalla CP_ resistente;
che l' in attesa di verifiche circa la titolarità del diritto, bloccava il riconoscimento del beneficio;
che in data 13.04.2022 il ricorrente rinunciava alla erogazione della prestazione di assegno familiare;
che in virtù della predetta rinuncia, la sig.ra avrebbe percepito Controparte_1
la somma di €525,00 a titolo di assegno unico. Chiedeva, dunque, tenuto conto della richiesta della resistente, la rideterminazione del pagamento in favore della resistente da parte della società
HIDROS s.r.l., riducendo lo stesso da € 677,25 ad € 152,2.
Con note di trattazione scritta il difensore, per parte resistente, precisava che la sua assistita non percepiva redditi da lavoro dipendente;
che dal dicembre 2023 il Governo avrebbe abolito la misura di contrasto alla povertà (reddito di cittadinanza); che l'assegno unico era percepito dal ricorrente.
Con note di trattazione scritta per l'udienza cd. Cartolare di precisazione delle conclusioni del
16.04.2025 il difensore, per parte ricorrente, concludeva riportandosi ai propri scritti difensivi, alla documentazione prodotta e a quanto dedotto nei verbali di causa. Con note di trattazione scritta per l'udienza cd. Cartolare di precisazione delle conclusioni del
16.04.2025 il difensore, per parte resistente, concludeva come da proprie difese con vittoria di spese e competenze di lite. Chiedeva ordinarsi al sig. di spostare la sua residenza altrove Parte_1
avendo già procurato diversi danni di natura economica alla sig.ra . CP_1
All'udienza cd. Cartolare di precisazione delle conclusioni il giudice, lette le note, riservava la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art.190 c.p.c.
Con comparsa conclusionale il difensore, per parte ricorrente, concludeva chiedendo di accogliere le conclusioni formulate nel ricorso introduttivo del giudizio. Rispetto all'assegno di mantenimento, insisteva per la riduzione dell'importo percependo la Sig.ra la somma di € 525,00 a titolo di CP_1
assegno unico universale.
Con comparsa conclusionale il difensore, per parte resistente, concludeva come comparsa di costituzione e risposta, verbali di causa, documenti e difese svolte. Precisava che nonostante il ricorrente non risultasse collocatario dei figli, lo stesso aveva fatto richiesta e percepiva l'assegno unico nella totalità.
La domanda è fondata e, pertanto, merita accoglimento.
Ed invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n. 74 e dalla L. n. 55 del 2015, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere nel procedimento di separazione consensuale, terminato con decreto di omologa n.2526/2017 del 6.02.2017, atteso che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Quanto all'affido e al diritto di visita dei figli (nata il [...]) e (nato il Per_1 Per_2
4.09.2007) nulla si dispone in quanto nelle more del giudizio hanno raggiunto la maggiore età.
Quanto alla disciplina dell'affido del figlio minore , non essendo mutate le condizioni sulla Per_3
base delle quali il Collegio ha adottato l'ordinanza presidenziale del 20.11.2018 e non essendoci contestazioni sul punto, avendo le parti concluso per l'affido condiviso dello stesso, questo Collegio conferma l'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente dello stesso presso la madre.
La collocazione del minore presso la madre determina l'assegnazione della casa coniugale alla stessa attesa la ratio sottesa che è quella di tutelare l'interesse dei figli minori o maggiorenni non autosufficienti economicamente a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti. In ordine al diritto di visita, ritiene il Tribunale che, fermo restando la possibilità delle parti di adeguare i tempi ed i modi di frequentazione del figlio con il padre alle esigenze di vita e del minore, vada regolamentata la frequentazione padre-figlio al fine di evitare possibilità di disaccordo tra i coniugi. Pertanto, il padre potrà tenere con sé il figlio minore per due pomeriggi infrasettimanali dalle ore 17,00 alle 20,00 nei giorni che indicherà alla madre almeno quattro giorni prima, compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi del figlio e, a settimane alterne, dal sabato mattina sino alla domenica sera con pernottamento;
per le festività natalizie, ad anni alterni, il 24 o il 25 dicembre, il 31 dicembre o il 6 gennaio e per quelle pasquali, ad anni alterni, la Domenica di
Pasqua oppure il Lunedì in Albis;
per quindici giorni consecutivi durante l'estate in periodo da concordarsi con l'altro genitore entro il 30 aprile.
In relazione al mantenimento dei figli e occorre osservare quanto segue. Per_1 Per_2 Per_3
Parte ricorrente chiedeva disporsi a suo carico un assegno di mantenimento complessivo di euro
600,00 (euro 200,00 per ciascun figlio); parte resistente chiedeva di stabilire a carico del padre un assegno di mantenimento di euro 990,00 (euro 330,00 per ciascun figlio) con versamento diretto da parte del datore di lavoro;
con ordinanza presidenziale il Tribunale confermava, in via provvisoria, la disciplina della separazione prevedendo a carico del ricorrente, quale genitore non collocatario,
l'importo mensile di euro 600,00 (euro 200,00 per ciascun figlio). Orbene, tenuto conto delle accresciute esigenze dei figli connesse all'aumentare dell'età nonché della situazione patrimoniale del resistente che risulta essere pressoché invariata ( modello 730 del 2021 euro 19.892,00, del
2022 euro 20.276,00 e del 2023 euro 20.436,00), che la documentazione medica prodotta dal ricorrente è relativa ai soli mesi di febbraio e marzo 2021 e dunque, rispetto a quanto sostenuto dallo stesso, non può essere indice di un peggioramento delle sue condizioni economiche, questo
Collegio dispone un assegno di mantenimento in favore dei figli da parte del genitore non collocatario, il padre, di euro 750,00 mensili (euro 250,00 per ciascun figlio) da corrispondere alla resistente entro il 5 di ogni mese, con adeguamento annuale Istat.
Il Tribunale, rilevato l'inadempimento parziale di parte ricorrente, come dallo steso dichiarato con la memoria ex art. 183, co VI n°1 c.p.c., e la richiesta di parte resistente circa il versamento diretto dell'assegno di mantenimento in favore dei figli, conferma l'ordine per la Hidros point s.r.l. di corrispondere in modo diretto alla resistente l'importo di euro 750,00, Controparte_1
sottraendolo allo stipendio mensile del ricorrente . Parte_1
Parte ricorrente dovrà, altresì, contribuire al pagamento del 50% delle spese straordinarie
(scolastiche, sanitarie e sportive) necessarie o previamente concordate e documentate. Negli atti introduttivi parte ricorrente chiedeva disporsi la vendita, con conseguente ripartizione tra le parti del ricavato, della casa coniugale acquistata in comproprietà sita in n Vitulazio (CE) alla Via
Località Tutuni n. 9/B nonché di disporre la modifica del finanziamento richiesto per l'acquisto dell'auto Kia Rio. Entrambe le domande avanzate dal ricorrente vanno dichiarate inammissibili in ragione dell'incompatibilità delle stesse con il presente rito.
Considerata la natura del giudizio, le spese processuali vanno compensate integralmente tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile sopra indicata, così provvede:
• dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Napoli il giorno
23/10/2002 tra nato in [...] il [...] e , Parte_1 Controparte_1
nata in [...] il [...];
• dispone l'affidamento condiviso del figlio minore con collocazione privilegiata presso Per_3
la madre;
• assegna la casa coniugale alla resistente in quanto genitore collocatario;
• disciplina il diritto di visita del padre nei termini indicati in parte motiva;
• pone a carico del ricorrente, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, la somma mensile di €750,00 (euro 250,00 per ciascun figlio) da corrispondere alla resistente entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, somma da rivalutarsi automaticamente ed annualmente secondo gli indici Istat;
• conferma l'ordine di pagamento diretto emesso ex art. 156 c.c. con provvedimento del
6.04.2021
• pone a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese mediche, universitarie ed a tutte quelle straordinarie per i figli (si richiamano le linee guida del C.N.F.);
• dichiara inammissibili le ulteriori domande formulate da parte ricorrente;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R. 3.11.2000
n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74 (atto n.316, parte II, serie A, Anno 2002);
• Spese di lite compensate. Così deciso in Santa Maria Capua Vetere il 7/09/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott. Giovanni D'Onofrio