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Sentenza 16 marzo 2025
Sentenza 16 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 16/03/2025, n. 282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 282 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2025 |
Testo completo
N. 61/2019 + 250/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai signori:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle cause civili in grado d'appello iscritte ai nn. 61/2019 R.G. e 250/2019 R.G., riunite sotto il primo numero di Registro Generale, vertenti la prima tra
Parte_1
(P.I. ), in persona del suo Procuratore, rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_1
Roberto Chiodo;
appellante-appellata incidentale
e
(già , in persona del Controparte_1 Controparte_2 legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Grazia
Minutoli Martirano;
appellata
e
Contr (P.I. , in persona del legale rappresentante pro- Parte_2 P.IVA_2
tempore, e P.I. ), in persona Parte_3 P.IVA_3
del legale rappresentante pro-tempore, rappresentate e difese dall'avv. Gianfranco
Vetere; appellate-appellanti incidentali
1 e
P.I. ), già Controparte_4 P.IVA_4 Controparte_5 in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
Francesco Corina;
appellata la seconda tra
Contr (P.I. , in persona del legale rappresentante pro- Parte_2 P.IVA_2
tempore, e P.I. ), in persona Parte_3 P.IVA_3
del legale rappresentante pro-tempore, rappresentate e difese dall'avv. Gianfranco
Vetere; appellanti
e
Parte_1
(P.I. ), in persona del suo Procuratore, rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_1
Roberto Chiodo;
appellata
e
(già , in persona del Controparte_1 Controparte_2 legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Grazia
Minutoli Martirano;
appellata
e
P.I. ), già Controparte_4 P.IVA_4 Controparte_5 in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
Francesco Corina;
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 473/2018 del Tribunale di Paola, pubblicata il 26.06.2018, avente ad oggetto risarcimento danni e indennizzo assicurativo
Conclusioni delle parti: come in atti
2 FATTO e DIRITTO
§ 1.Il giudizio di primo e secondo grado
Contr
1.1. Con atto di citazione notificato il 15.12.2010 la società Parte_2
premesso di essere proprietaria di un capannone industriale con annesse pertinenze, sito in Fuscaldo (CS) alla via Valle S. Maria n. 87/a, ove erano istallati i macchinari e le attrezzature utili ai fini dell'attività di impresa zootecnica da essa esercitata, esponeva che in data 23.10.2005, alle ore 2.00 a.m., si era verificato all'interno del suddetto capannone un incendio, il quale, propagatosi al piano terra, aveva interessato la quasi totalità del fabbricato, delle attrezzature e delle merci ivi ubicate, nonché dei locali adiacenti, sempre facenti parte del medesimo complesso industriale;
che tale incendio era stato causato da “una anormale produzione e/o distribuzione di energia elettrica e/o sovratensione ovvero sovraccarico di energia, in relazione alla somministrazione di corrente trifase in essere, con partenza dal contatore ubicato all'interno del fabbricato;
che nell'immediatezza erano CP_2
intervenuti i Vigili del Fuoco di Paola, come da relazione di intervento in atti;
che aveva subito ingenti danni in conseguenza del predetto incendio, stante la perdita della merce presente nel capannone, il danneggiamento dell'immobile e delle attrezzature ivi installate, la necessità di provvedere allo smaltimento (mediante società specializzate) dei rifiuti speciali prodottisi in seguito al medesimo evento dannoso, il fermo tecnico dell'impianto per il tempo necessario per la ripresa dell'attività zootecnica esercitata;
che prima dell'introduzione del giudizio era stato instaurato un procedimento per accertamento tecnico preventivo al fine di accertare le cause dell'incendio ed i danni subiti dalla stessa società attrice, definito mediante il deposito della relazione di consulenza tecnica d'ufficio del 26.06.2006 redatta dall'ing. che aveva sottoscritto due distinte polizze per la Persona_1 copertura dei danni conseguiti all'incendio oggetto di causa, l'una con la
[...]
e l'altra con la le quali, sebbene Controparte_6 Controparte_7
regolarmente avvisate del sinistro verificatosi, non avevano provveduto a corrispondere l'indennizzo dovuto. Tanto esposto, evocava in giudizio le predette compagnie di assicurazione al fine di sentir dichiarare la piena operatività delle polizze con esse rispettivamente stipulate e, pertanto, ottenere la loro condanna al pagamento dell'indennizzo dovuto in conseguenza dell'anzidetto evento dannoso, quantificato (come da relazione tecnica di parte) nella somma di € 177.569,88 (alla data del 21.10.2005), per i danni strutturali del capannone, e di € 162.897,21, per il
3 perimento delle merci in giacenza ivi presenti al momento dell'incendio, oltre quanto dovuto a titolo di danno emergente e lucro cessante, con interessi legali e
Part rivalutazione monetaria. La RA. conveniva in giudizio anche Controparte_2 per ottenere la sua condanna al risarcimento dei danni conseguiti all'incendio,
[...]
in quanto verificatosi per effetto di fenomeni di sovratensione nella somministrazione dell'energia elettrica e, quindi, in conseguenza di una condotta omissiva e negligente imputabile alla stessa società. Parte attrice chiedeva poi la condanna di tutte le società convenute al risarcimento del maggior danno patito per effetto dei fatti di causa e corrispondente al tasso di interesse applicato ai rapporti bancari da essa intrattenuti, essendo stata costretta a richiedere finanziamenti in conseguenza dell'incendio oggetto di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
con condanna, in ogni caso, al pagamento delle spese e competenze di lite.
Con comparsa depositata alla prima udienza di comparizione del 31.05.2011, si costituiva in giudizio la la quale, nell'impugnare e contestare Controparte_8 quanto dedotto e richiesto da parte attrice, rilevava in primo luogo l'imputabilità, in via esclusiva, a dell'origine dell'incendio oggetto di causa;
Controparte_2
quindi, spiegava nei confronti di tale società domanda di manleva per tutte le somme che, eventualmente, la stessa compagnia di assicurazione fosse stata condannata a pagare in favore di parte attrice. Contestava, comunque, la fondatezza delle pretese Contr risarcitorie vantate dalla in quanto non debitamente provate e non Parte_2 proporzionate rispetto all'effettiva entità dei danni sofferti (danni, peraltro, correttamente quantificati ed accertati dal perito della medesima compagnia di assicurazione in via stragiudiziale, cui era conseguita l'offerta, in via amichevole, della complessiva somma di € 75.956,57, non accettata dalla società attrice, in quanto ritenuta non congrua). Rappresentava, inoltre, che l'ammontare del danno da essa garantito non avrebbe potuto, in ogni caso, superare la quota proporzionale posta a suo carico in virtù della clausola di cui all'art. 17 della polizza assicurativa sottoscritta con la società attrice, stante la stipula di più assicurazioni con diverse compagnie in ordine al medesimo rischio ed alle medesime cose. Concludeva, quindi, chiedendo di accertare e dichiarare la responsabilità dell' Controparte_2
in ordine alla verificazione del sinistro oggetto di causa e condannare la stessa
[...]
società a manlevarla e garantirla da tutte le somme da corrispondere a parte attrice a titolo di indennizzo per i danni subiti;
nel merito, in ogni caso, di rigettare la domanda
4 attorea, dichiarando congrua la somma di € 75.956,57, già offerta in sede stragiudiziale;
nonché, in via ancor più gradata, di limitare la sua condanna nei limiti di quanto pattuito nella polizza assicurativa azionata dalla società attrice ed in ragione della quota proporzionale del danno posta a suo carico, vertendosi in una fattispecie di coassicurazione;
con vittoria, altresì, delle spese e competenze di lite.
All'udienza di prima comparizione si costituiva anche quale Controparte_9 legale rappresentante di la quale, nell'impugnare e Controparte_2 contestare tutto quanto dedotto e richiesto da parte attrice, rilevava l'assenza di qualsivoglia sua responsabilità in ordine all'incendio oggetto di causa, essendosi lo stesso verificato per un corto circuito al quadro elettrico principale posto all'interno del capannone industriale e, dunque, non interessante il contatore ivi installato CP_2
(come riportato anche nella relazione di intervento dei Vigili del Fuoco depositata in atti ed evincibile dalla consulenza tecnica d'ufficio espletata nell'ambito del procedimento per ATP ante causam). Contestava, comunque, la fondatezza delle avverse pretese risarcitorie, in quanto non supportate da un adeguato riscontro probatorio e non commisurate all'effettiva entità dei danni eventualmente risarcibili.
Disposta la rinnovazione della notifica nei confronti della , Parte_1 detta società si costituiva all'udienza del 10.07.2012 ed eccepiva, in via preliminare, la prescrizione delle pretese creditorie invocate da parte attrice, stante il decorso del termine biennale previsto dall'art. 2952 c.c.; rilevava poi l'inefficacia del procedimento ex art. 696 c.p.c. espletato ante causam, stante la mancata instaurazione del giudizio di merito nel termine di trenta giorni di cui all'art. 669 octies e ss. c.p.c.. Sempre in via preliminare eccepiva l'inoperatività della polizza stipulata con la società attrice, attesa l'intervenuta denuncia del sinistro oltre il termine di tre giorni di cui all'art. 1913 c.c. (essendosi lo stesso verificato il
23.10.2005, a fronte della relativa denuncia intervenuta in data 29.10.2005) con conseguente perdita del diritto alla garanzia azionato dalla società attrice o, comunque, riduzione della relativa indennità ex art. 1915 c.c.. Contestava, in ogni caso, la fondatezza delle avverse pretese creditorie, rilevando l'esclusiva responsabilità di (in quanto l'incendio oggetto di causa si Controparte_2
sarebbe propagato dal contatore da essa installato) e, comunque, la mancanza di prova e l'eccessività dei danni invocati da parte attrice.
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione della relazione di ATP ante causam, nonché con l'espletamento di prova testimoniale e c.t.u..
5 Con sentenza n. 473/18 il Tribunale rigettava la domanda proposta dall'attrice nei confronti di condannando la prima al pagamento delle Controparte_2
Co Part spese di lite in favore della seconda;
accoglieva la domanda della . nei confronti delle due compagnie di assicurazione, dichiarando integralmente compensate tra le predette parti le spese di lite e ponendo a carico delle stesse in solido le spese di c.t.u..
In particolare il giudice di primo grado dichiarava innanzitutto l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione ex art. 2952 c.c. proposta dalla Parte_1 in quanto formulata con la comparsa di costituzione depositata all'udienza; rigettava l'eccezione con cui la stessa aveva dedotto l'inoperatività della polizza Pt_1 assicurativa nonché l'ulteriore eccezione con cui la medesima compagnia aveva dedotto l'inefficacia del pregresso procedimento ex art. 696 c.p.c. e, quindi,
l'inutilizzabilità ai fini decisori della relativa consulenza tecnica d'ufficio redatta dall'ing. dichiarava inoltre l'inammissibilità della domanda di Persona_1
manleva proposta dalla nei confronti della convenuta Controparte_8 [...]
in quanto tardivamente formulata. Controparte_2
ContrPart Passando all'esame del merito della domanda proposta dalla escludeva la responsabilità di nella causazione dell'incendio, Controparte_2
valorizzando la relazione di intervento redatta dai Vigili del Fuoco intervenuti sui luoghi di causa nell'immediatezza dell'evento nella quale era testualmente indicato:
“Cause elettriche in genere, corto circuito al quadro elettrico principale posto sul parametro murario interno tra le due aperture del prospetto principale del manufatto, successiva proiezione di parti di rivestimento dei conduttori ed innesco al materiale combustibile sottostante”, circostanza confermata dal teste
[...]
, caposquadra dei Vigili del Fuoco intervenuti, il quale aveva dichiarato Tes_1 che: “ricordo che l'incendio scaturiva da una causa elettrica;
il quadro elettrico era posto in una stanza vicino alla entrata, entrando a sinistra” ed, ancora, “ho accertato che l'incendio partiva dal quadro elettrico, dopo aver fatto dei rilievi sulla base della mia esperienza”. Sulla scorta di tali elementi il giudice di prime cure riteneva che la causa dell'incendio oggetto del contendere andasse ascritta a disfunzioni del quadro elettrico generale del capannone e, dunque, dell'impianto ivi installato, non avendo il teste nulla indicato in ordine ad un eventuale Tes_1 sovraccarico nell'erogazione della somministrazione dell'energia elettrica, né ipotizzato disfunzioni o deficienze del contatore e della rete di distribuzione CP_2
6 dell'energia elettrica ed anche tenuto conto del corretto funzionamento e della regolare manutenzione della cabina “Messinette” verificati dal c.t.u. ing. Per_1
Ritenuta, quindi, la fondatezza della domanda di indennizzo assicurativo ed esclusa la ricorrenza di un'ipotesi di coassicurazione, il Tribunale determinava in
€85.275,66, oltre i.v.a. la somma dovuta dalla per i danni al capannone ed in Pt_1
€138.430,82, l'importo dovuto dalla quale indennità per la Controparte_8
perdita ed il danneggiamento della merce presente nel capannone industriale al momento dell'incendio, escludendo il danno conseguito dal mancato utilizzo della predetta merce, quello da perdita di profitto per l'interruzione dell'attività esercitata, le spese sostenute da parte attrice per lo smaltimento delle merci deteriorate e/o del materiale incendiato, stante la loro esclusione pattizia, nonché il danno da perdita delle attrezzature e dei macchinari occorrenti per l'esercizio dell'attività di impresa svolta nel capannone, per difetto degli elementi necessari alla sua quantificazione.
Il Tribunale escludeva, infine, il maggior danno, asseritamente sofferto dalla società attrice per aver dovuto far ricorso al credito bancario in conseguenza del sinistro per cui è causa, essendo tali allegazioni rimaste prive di adeguato riscontro probatorio sia nell'an che nel quantum.
1.2.Avverso detta sentenza proponeva appello, con citazione notificata il
04.01.2019, la , chiedendone la riforma nella parte in cui aveva Parte_1 escluso la responsabilità di Assumeva l'appellante che il Controparte_2
giudice di primo grado aveva valutato erroneamente le risultanze istruttorie, omettendo di considerare le dichiarazioni rese dal sig. quale CP_10
Co Part legale rappresentante della società . valorizzando invece le dichiarazioni rese dal ctp della società ing. nel corso dell'accertamento tecnico CP_2 Per_2
preventivo; che il giudice in maniera generica e sommaria aveva posto a fondamento della sua decisione le c.t.u. svolte sia nel giudizio di atp che nel corso del giudizio di primo grado, senza considerare le contestazioni mosse dal ctp della e la Pt_1
richiesta di rinnovazione della c.t.u..
Contestava, poi, la quantificazione dei danni contenuta in sentenza.
Tanto premesso, l'appellante formulava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma
Corte adita, In Via preliminare: Disporre, ai sensi dell'art. 283 c.p.c., la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza n. 473/2018 emessa dal Tribunale di
Paola – in persona della Dott.ssa Simona Scovotto emessa il 25.06.2018 stante la palese fondatezza del presente gravame (fumus boni iuris) ed il grave e irreparabile
7 pregiudizio patrimoniale che all'odierna appellante potrebbe derivare dall'esecuzione della sentenza oggi impugnata (periculum in mora). In Via istruttoria: Si insiste nella rinnovazione della CTU la quale dovrà valutare ed individuare l'effettiva causa del sinistro e l'esatta quantificazione dei danni che lo stesso ha provocato. Nel merito: accogliere il gravame spiegato e, per l'effetto, riformare la sentenza n. 473/2018 emessa dal Tribunale di Paola e mai notificata, per i motivi meglio esposti ed enucleati in narrativa. Il Tutto con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio”.
Il giudizio veniva iscritto al n. 61/2019 R.G..
Con separato atto notificato il 29.01.2019 la RA. e la Parte_2 [...]
quest'ultima nella qualità di cessionaria dei diritti derivanti dal Parte_3
procedimento civile di primo grado giusto atto per Notar Rep. 397629 del Per_3
26.05.2018, impugnavano la sentenza n. 473/18 denunciandone l'ingiustizia sia nella parte in cui aveva rigettato la domanda proposta nei confronti di Controparte_2
sia nella parte in cui aveva escluso le voci di danno rappresentate da: mancato
[...]
utilizzo della merce, perdita di profitto per l'interruzione dell'attività esercitata;
danneggiamento e perdita delle attrezzature e dei macchinari;
smaltimento delle merci deteriorate e/o del materiale incendiato. Infine, lamentavano la erroneità della pronuncia nella parte in cui aveva disposto la compensazione integrale delle spese di lite nei rapporti con la e la ed aveva posto le spese di c.t.u. a carico CP_8 Pt_1
Co Part di tutte parti, nonostante l'accoglimento delle ragioni della . nei confronti delle predette compagnie assicurative. Formulavano, quindi, le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, così provvedere: -in via preliminare, disporre la riunione al presente giudizio di quello incoato dalla avente ad oggetto Parte_1
l'impugnazione della medesima sentenza del Tribunale di Paola n. 473/2018, con udienza di citazione a comparire per la data del 28.05.2019, per ragioni di connessione oggettiva e soggettiva;
-accertare e dichiarare la fondatezza della domanda risarcitoria nei confronti di , ovvero la società Controparte_2
legittimata passivamente del gruppo in seguito alle modificazione delle CP_2
compagini societarie, in persona del l.r.p.t., con condanna al risarcimento, nella misura richiesta, ovvero provata in corso di lite ovvero ritenuta di giustizia, del danno cagionato alla società istante dalla condotta omissiva e negligente da essa
8 società di gestione elettrica posta in essere, a causa dei fenomeni elettrici ovvero sovratensione che ha causato l'incendio divampato all'interno dei locali di proprietà della società istante, nonché al risarcimento di tutti i danni patiti, nessuno escluso anche se non espressamente indicato e comunque connesso, presupposto o consequenziale all'evento danno, nella misura che sarà provata in corso di giudizio, anche a titolo di lucro cessante e danno emergente, oltre accessori di legge, dalla maturazione dei singoli crediti e fino all'effettivo soddisfo;
-confermata la piena operatività delle polizze come accertate con la sentenza di primo grado, condannare le Compagnie Assicuratrici, ciascuna per il proprio titolo al ristoro del pregiudizio economico sofferto dalla società istante a seguito del succitato evento dannoso e regolarmente garantito dalle coperture assicurative, nella misura che sarà provata in corso di giudizio ovvero ritenuta di giustizia, nei limiti dei massimali di polizze.
Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, distratte ex art.
93 cpc. In via istruttoria, si insiste per il rinnovo della Ctu al fine di valutare ed individuare l'effettiva causa del sinistro e l'esatta quantificazione dei danni che lo stesso ha provocato”.
Il giudizio veniva iscritto al n. 250/19 R.G.
Part Con comparsa depositata in data 06.05.2019 la RA. e la Parte_3
si costituivano nel giudizio iscritto al n. 61/19 R.G. chiedendone la riunione con il giudizio n. 250/19 R.G. e formulavano, con appello incidentale, gli stessi motivi posti a base dell'appello principale separatamente proposto.
Nella stessa data si costituiva nel giudizio iscritto al n. 250/19 R.G. la
[...]
riportandosi a tutto quanto dedotto ed eccepito nel proprio gravame in Parte_1 ordine alla responsabilità di nella causazione dell'incendio e chiedendo il CP_2
Co Part rigetto degli ulteriori motivi di appello formulati da . e . Parte_3
Nel giudizio n. 61/19 R.G., con comparsa depositata in data 22.05.2019, si costituiva (già la quale eccepiva in Controparte_1 Controparte_2
via preliminare la carenza di interesse della alla impugnazione Parte_1
della sentenza nella parte relativa al rigetto della domanda risarcitoria nei confronti di rilevando che la predetta società in primo grado non aveva avanzato alcuna CP_2
domanda nei confronti di essa appellata. Chiedeva, quindi, dichiararsi la inammissibilità dell'appello e comunque nel merito ne contestava la fondatezza.
In data 27.05.2019 si costituiva, in entrambi i giudizi, anche Controparte_11
già la quale chiedeva in via preliminare la riunione degli stessi;
Controparte_8
9 nel merito deduceva la fondatezza del motivo di appello formulato tanto dalla Pt_1
Co quanto dalla .MA in ordine alla esclusione della responsabilità dell' e quindi CP_2
vi prestava adesione. Chiedeva, per il resto, la conferma della sentenza impugnata.
La prima udienza del 28.05.2019 relativa al giudizio n. 61/19 R.G. veniva rinviata all'11.06.2019 al fine di consentire la riunione con il giudizio n. 250/19 R.G..
Alla predetta udienza la Corte disponeva la riunione dei giudizi e riservava la decisione sulle richieste, anche istruttorie, delle parti.
Con ordinanza del 19.06.2019 la Corte rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata formulata dalla , nonché la Pt_1 richiesta di rinnovazione della consulenza d'ufficio e rinviava la causa all'udienza del 14.06.2022 per la precisazione delle conclusioni.
Seguivano alcuni differimenti per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
Con provvedimento del 29.10.2024 il Consigliere Istruttore assegnava i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza del 21.01.2025 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
§ 2. Le valutazioni della Corte
2.1. Sia la che la RA. e la Parte_1 Pt_2 Parte_3
nei rispettivi atti di appello, hanno sottoposto a censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha escluso la responsabilità di nella Controparte_2
causazione dell'incendio del 23.10.2005.
Ora, deve innanzitutto rilevarsi che, con riguardo alla , il motivo di Pt_1
gravame si appalesa inammissibile per carenza di interesse ad agire. Ed invero, la sussistenza dell'interesse ad impugnare postula una soccombenza, anche parziale, sia pure intesa in senso sostanziale e non formale. Nella specie nessuna domanda è stata formulata dalla nei riguardi di nè l'eventuale accertamento di una Pt_1 CP_2 responsabilità di tale ultima società nella determinazione dell'evento varrebbe ad
10 escludere la tenutezza di al pagamento dell'indennizzo a termini di polizza, Pt_1
non controvertendosi sulla indennizzabilità o meno del sinistro.
Ciò chiarito, deve comunque esaminarsi il motivo di gravame proposto dalla Co Part
. e dalla sia con appello incidentale nel giudizio n. 61/19, Parte_3
R.G., che con appello principale nel giudizio n. 250/19 R.G..
Le censure mosse dalle appellanti non meritano di essere condivise.
L'esame degli elementi probatori a disposizione impone, infatti, la conferma della valutazione espressa dal giudice di prime cure.
Giova sottolineare in proposito che, come evidenziato dal Tribunale, il consulente tecnico d'ufficio nominato nel giudizio di merito ha rilevato di non aver potuto accertare la presumibile causa dell'incendio oggetto del contendere, stante la radicale modifica dello stato dei luoghi intervenuta successivamente all'evento dannoso.
Pertanto, il c.t.u., ing. non ha potuto che confermare ed Persona_4 avvalersi delle risultanze dell'elaborato peritale redatto nell'ambito del procedimento per accertamento tecnico preventivo. In detto elaborato il c.t.u., ing.
esaminata la documentazione in atti (ivi compresa la relazione Persona_1 di intervento dei Vigili del Fuoco intervenuti nell'immediatezza dell'evento dannoso, ovvero alle ore 2.15 circa) e considerato quanto accertato nel corso dei sopralluoghi effettuati presso i luoghi di causa, ha individuato quale verosimile punto d'innesco dell'incendio la parete posta nel settore “A”, ovvero, per la precisione, quella ubicata sul lato destro di ingresso del capannone nella direzione mare-monte ove erano allocati sia il quadro elettrico generale, sia il contatore Tanto, invero, CP_2
è stato rilevato in ragione della presenza di danneggiamenti di maggiore entità e concentrazione nei settori dell'immobile più prossimi rispetto al predetto punto (cfr. pag. 16 – 21 della c.t.u. depositata in data 27.06.2006). L'ing. ha, inoltre, Per_1
rilevato che la società attrice deteneva un gruppo di misura elettronico in trifase, con potenza impegnata di 10 Kw, e che l'erogazione dell'energia elettrica proveniva dalla cabina denominata “Messinette” ubicata a breve distanza dal capannone di
Co proprietà della . e posta al servizio di un numero di utenti pari a 45; Parte_2
precisando, altresì, di aver direttamente visionato tale cabina e verificato la sua corretta manutenzione e funzionamento. In ordine, poi, alla documentazione esaminata è stato richiamato il certificato di prevenzione incendi (C.P.I.) rilasciato in favore della società attrice ai sensi del d.m. del 16.02.1982 per l'attività di
“molino” per cereali (ovvero un'attività non conforme a quella effettivamente svolta
11 nel predetto capannone industriale “adibito a deposito per magazzino e produzione, nonché vendita di mangimi e prodotti similari finiti”, come riportato a pag. 11 della predetta consulenza); il c.t.u. ha poi richiamato l'allegazione in atti di dichiarazioni di conformità dell'impianto elettrico a regola d'arte rilasciate dai collaudatori del luogo, comunque, risalenti agli anni 1993 e 2002 (a fronte del verificarsi dell'incendio per cui è causa nell'ottobre 2005) (cfr. pag. 36 del medesimo elaborato peritale). Inoltre il c.t.u. ha evidenziato l'assenza totale di segni di effrazione sui mezzi di protezione e sistemi di chiusura del capannone, come comprovato dalla relazione di servizio redatta dalle autorità intervenute nell'immediatezza dell'incendio, ed ha escluso la possibilità di atti dolosi compiuti da terzi, stante il mancato riscontro di taniche di benzina o involucri similari che potessero contenere liquidi infiammabili (cfr. pag. 38 della consulenza tecnica).
Val la pena qui rilevare che, contrariamente a quanto assunto dalle appellanti, in nessuna parte della c.t.u. si legge che l'incendio veniva causato da Per_1
“anormale produzione e/o distribuzione di energia elettrica, e/o sovratensione, in relazione alla somministrazione di corrente trifase, con partenza dal contatore ubicato su indicazione di relativo personale addetto all'interno del CP_2 capannone industriale”; detta affermazione è piuttosto contenuta nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado (pag. 2) ed è stata erroneamente riportata dal c.t.u ing. (cfr. pag. 8) come contenuta nella relazione di ATP. Per_4
Occorre poi considerare quanto riportato nella relazione di intervento redatta dai
Vigili del Fuoco intervenuti sui luoghi di causa nell'immediatezza dell'incendio. In particolare, in tale relazione, in ordine alla causa del sinistro, è testualmente indicato:
“Cause elettriche in genere, corto circuito al quadro elettrico principale posto sul parametro murario interno tra le due aperture del prospetto principale del manufatto, successiva proiezione di parti di rivestimento dei conduttori ed innesco al materiale combustibile sottostante”.
Pertanto, come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, da un lato nella relazione di ATP è indicato come “verosimile punto d'innesco dell'incendio” la parete del capannone ove erano allocati sia il quadro elettrico generale, sia il contatore dall'altro, nella relazione di intervento dei Vigili del Fuoco CP_2
l'incendio è ricondotto, senza l'utilizzo di formule dubitative, ad un corto circuito interessante il quadro elettrico principale del capannone, senza alcuna menzione a possibili disfunzioni del contatore Tale circostanza è stata confermata dal teste CP_2
12 , caposquadra dei Vigili del Fuoco intervenuti sui luoghi di causa, Testimone_1 che sentito all'udienza del 15.07.2014, con dichiarazioni precise ed attestanti un nitido ricordo dei luoghi di causa (anche perché conformi alla descrizione dei medesimi luoghi contenuta nell'elaborato peritale in atti), dopo aver precisato che nell'occasione comandava una squadra composta da cinque unità, ha riferito:
“ricordo che l'incendio scaturiva da una causa elettrica;
il quadro elettrico era posto in una stanza vicino alla entrata, entrando a sinistra” ed, ancora, “ho accertato che l'incendio partiva dal quadro elettrico, dopo aver fatto dei rilievi sulla base della mia esperienza”.
Sulla scorta di tali emergenze, del tutto condivisibilmente il Tribunale ha ricondotto la causa dell'incendio a disfunzioni del quadro elettrico generale del capannone e, dunque, dell'impianto ivi installato.
D'altra parte il teste nulla ha riferito in ordine ad un'eventuale Tes_1 sovraccarico nell'erogazione della somministrazione dell'energia elettrica, né ha ipotizzato disfunzioni o deficienze del contatore e della rete di distribuzione CP_2 dell'energia elettrica, il che appare in linea con quanto accertato dall'ing. Per_1
circa il corretto funzionamento e la regolare manutenzione della cabina
“Messinette”.
Né si può giungere ad una conclusione diversa sulla base delle dichiarazioni spontanee rese dal proprietario della società attrice (riportate nella relazione di intervento dei Vigili del Fuoco) secondo cui venti giorni prima dell'incendio si sarebbe verificato un guasto della linea elettrica trifase che l' Controparte_2 non era riuscita a risolvere. Come rilevato dal giudice di primo grado “Tali dichiarazioni, infatti, oltre che rese dallo stesso proprietario della società attrice, non hanno trovato alcun riscontro probatorio e, parimenti, va dato atto che, nel corso delle operazioni peritali di cui al procedimento ex art. 696 c.p.c., il tecnico nominato dall' ha, comunque, escluso la segnalazione, alla Controparte_2
data del sinistro, da parte di altri utenti di guasti e/o interruzioni sulla linea o sugli impianti di proprietà della predetta società (cfr., tra l'altro, pag. 35 della c.t.u. in atti)” (cfr. pag. 10 della sentenza impugnata).
Né può assumere valenza decisiva la certificazione di conformità a regola d'arte dell'impianto elettrico che serviva il capannone.
In definitiva, a fronte delle risultanze sopra indicate, ritiene la Corte che la causa individuata dal giudice di primo grado abbia, in termini di probabilità, una maggiore
13 attendibilità rispetto a quella riconducibile a E comunque, quand'anche si CP_2 volesse ritenere l'ipotesi sostenuta dalle appellanti dotata del medesimo grado di probabilità dell'altra (facendo riferimento a quanto rilevato in sede di a.t.p. circa il punto di propagazione dell'incendio), la soluzione non potrebbe che essere quella del rigetto della domanda nei confronti di L'onere della prova del nesso di CP_2
causalità tra il fatto generatore del danno e l'evento dannoso è a carico di chi agisce;
ed è evidente che, in presenza di due cause alternative dotate entrambe del medesimo grado di probabilità, la permanenza dell'insuperabile incertezza non può che ricadere su chi tale prova era tenuto a fornire.
Alla stregua delle considerazioni che precedono il motivo di gravame va rigettato. ContrPart
2.2. Con il secondo motivo sia che contestano, per ragioni diverse, Pt_1
la quantificazione dei danni compiuta dal giudice di prime cure.
Anche tale motivo è privo di pregio.
Quanto alla lamentata omessa considerazione dei rilievi formulati dal ctp di parte
, è sufficiente osservare che il c.t.u. ha replicato alle osservazioni del Pt_1
consulente di parte sicchè il giudice, nel fare proprie le conclusioni del c.t.u., ha assolto all'obbligo motivazionale. E nell'atto di appello non si rileva, in concreto e specificamente, in quale vizio sia incorso il ragionamento adottato dal giudice di primo grado. Né si può supportare, come pretende la parte appellante, il proprio motivo di gravame semplicemente ribadendo le tesi del proprio ctp. Ciò in quanto le risultanze della ctp devono ritenersi argomentazioni tecniche di parte, ma non assurgono, sic et simpliciter, a fondamento del discorso motivazionale reso dal giudicante. Lo stesso Supremo Collegio, nell'esaminare la legittimità di una motivazione (per relationem) della sentenza aderente alla c.t.u., che ha già risposto ai rilievi del c.t.p., come nel caso qui in esame, ha avuto modo di evidenziare che "Il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive" (Cass. civ., n. 1815/15).
14 Quanto alle voci di danno di cui è stato lamentato il mancato riconoscimento, con riguardo a mancato utilizzo della merce, perdita di profitto, costi per smaltimento, è assorbente rilevare che il Tribunale ne ha accertato la non indennizzabilità in quanto escluse dalla copertura assicurativa e rispetto a tale statuizione nessuna censura è stata sollevata.
Con riguardo invece al danno da perdita dei macchinari e delle attrezzature, parte attrice si è limitata a produrre un preventivo ed è noto che il preventivo di spesa prodotto dal danneggiato, redatto in assenza di contraddittorio e non confermato dal suo autore, non ha valenza probatoria e non é idoneo ai fini della determinazione del
"quantum debeatur" (Cass. n. 11765/13). ContrPart
2.3. Con l'ultimo motivo e lamentano l'ingiustizia Parte_3 della sentenza nella parte in cui ha disposto la compensazione delle spese tra l'attrice e le compagnie di assicurazione ed ha altresì posto le spese di c.t.u. a carico di tutte le predette parti.
La censura è fondata.
Il giudice di prime cure ha così motivato: “per quanto concerne le spese afferenti
i rapporti processuali intercorsi tra la società attrice e le convenute compagnie di assicurazione, tenuto conto della parziale fondatezza delle pretese creditorie azionate dalla stessa società, va disposta, per soccombenza reciproca, la loro integrale compensazione”.
Come recentemente chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, "in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92 c.p.c., comma 2"
(Cass., Sez. Un., n. 32061/2022).
Ebbene, nella fattispecie in esame, non è possibile sostenere che si sia in presenza di una pluralità di domande contrapposte e dunque la compensazione delle spese di lite, fondata sulla reciproca soccombenza tra le parti, non può ritenersi giustificata.
15 Piuttosto, in ragione della esclusione di alcune voci di danno reclamate dall'attrice, appare equo procedere ad una compensazione parziale delle spese del primo grado del giudizio nella misura di un terzo, ponendo la restante parte a carico delle parti soccombenti. Dette spese si liquidano ai valori minimi, avuto riguardo alla semplicità delle questioni trattate.
Le spese di consulenza tecnica di ufficio vanno invece poste interamente a carico delle compagnie di assicurazione.
In tal senso va riformata l'impugnata decisione.
§ 3. Le spese processuali
3.1. Il rigetto del motivo di appello nei confronti di Controparte_1
comporta la condanna di e Controparte_12 Controparte_13
(che ha espressamente aderito in parte qua all'appello Controparte_4 chiedendone l'accoglimento), in solido tra di loro, alla rifusione delle spese del grado in favore della società appellata.
Contr Nei rapporti tra e atteso Controparte_13 Pt_1 Controparte_14
l'accoglimento del solo motivo relativo alla regolamentazione delle spese, sussistono i presupposti per disporre la compensazione delle spese del presente giudizio in ragione della metà, condannando le compagnie di assicurazione al pagamento della restante metà.
3.2. Il rigetto integrale dell'appello proposto da impone alla Parte_1
stessa, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R, n. 115/2002, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello corrisposto per l'appello proposto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sugli appelli proposti da
[...]
, RA. e avverso la sentenza del Parte_1 Parte_2 Parte_3
Tribunale di Paola n. 473/18, pubblicata il 26.06.2018, così provvede: Contr a) accoglie, per quanto di ragione, l'appello proposto da Parte_4
nei confronti di e e, per
[...] Parte_1 Controparte_4
l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, compensa tra le predette parti, per un terzo, le spese del primo grado del giudizio e condanna Parte_1
Co e in solido tra di loro, a rifondere a . i restanti Controparte_4 Parte_2 di 2/3 che, in tale già ridotta misura, liquida in €254,66 per esborsi ed in €5.196,66
16 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15%, con attribuzione in favore dell'avv. Gianfranco Vetere, dichiaratosi antistatario;
b) pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico di e Parte_1
in solido;
Controparte_4
c) conferma nel resto la sentenza impugnata;
Co d) condanna , e . Parte_1 Controparte_4 CP_15
in solido tra di loro, al pagamento, in favore di
[...] Controparte_1 delle spese del presente grado che liquida in €4.997,00 per compensi, oltre IVA, CPA
e rimborso spese generali nella misura del 15%;
Co e) compensa tra e . Parte_1 Controparte_4
[...]
, per metà, le spese del presente grado del giudizio e Parte_4
condanna e in solido, a rifondere a Parte_1 Controparte_4
Co
. la restante metà che liquida, in tale già ridotta Parte_4 misura, in €13,5 per spese ed €2.498,5 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15%, con attribuzione in favore dell'avv.
Gianfranco Vetere dichiaratosi antistatario.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di , di un ulteriore importo a titolo Parte_1
di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 10.03.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai signori:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle cause civili in grado d'appello iscritte ai nn. 61/2019 R.G. e 250/2019 R.G., riunite sotto il primo numero di Registro Generale, vertenti la prima tra
Parte_1
(P.I. ), in persona del suo Procuratore, rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_1
Roberto Chiodo;
appellante-appellata incidentale
e
(già , in persona del Controparte_1 Controparte_2 legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Grazia
Minutoli Martirano;
appellata
e
Contr (P.I. , in persona del legale rappresentante pro- Parte_2 P.IVA_2
tempore, e P.I. ), in persona Parte_3 P.IVA_3
del legale rappresentante pro-tempore, rappresentate e difese dall'avv. Gianfranco
Vetere; appellate-appellanti incidentali
1 e
P.I. ), già Controparte_4 P.IVA_4 Controparte_5 in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
Francesco Corina;
appellata la seconda tra
Contr (P.I. , in persona del legale rappresentante pro- Parte_2 P.IVA_2
tempore, e P.I. ), in persona Parte_3 P.IVA_3
del legale rappresentante pro-tempore, rappresentate e difese dall'avv. Gianfranco
Vetere; appellanti
e
Parte_1
(P.I. ), in persona del suo Procuratore, rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_1
Roberto Chiodo;
appellata
e
(già , in persona del Controparte_1 Controparte_2 legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Grazia
Minutoli Martirano;
appellata
e
P.I. ), già Controparte_4 P.IVA_4 Controparte_5 in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
Francesco Corina;
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 473/2018 del Tribunale di Paola, pubblicata il 26.06.2018, avente ad oggetto risarcimento danni e indennizzo assicurativo
Conclusioni delle parti: come in atti
2 FATTO e DIRITTO
§ 1.Il giudizio di primo e secondo grado
Contr
1.1. Con atto di citazione notificato il 15.12.2010 la società Parte_2
premesso di essere proprietaria di un capannone industriale con annesse pertinenze, sito in Fuscaldo (CS) alla via Valle S. Maria n. 87/a, ove erano istallati i macchinari e le attrezzature utili ai fini dell'attività di impresa zootecnica da essa esercitata, esponeva che in data 23.10.2005, alle ore 2.00 a.m., si era verificato all'interno del suddetto capannone un incendio, il quale, propagatosi al piano terra, aveva interessato la quasi totalità del fabbricato, delle attrezzature e delle merci ivi ubicate, nonché dei locali adiacenti, sempre facenti parte del medesimo complesso industriale;
che tale incendio era stato causato da “una anormale produzione e/o distribuzione di energia elettrica e/o sovratensione ovvero sovraccarico di energia, in relazione alla somministrazione di corrente trifase in essere, con partenza dal contatore ubicato all'interno del fabbricato;
che nell'immediatezza erano CP_2
intervenuti i Vigili del Fuoco di Paola, come da relazione di intervento in atti;
che aveva subito ingenti danni in conseguenza del predetto incendio, stante la perdita della merce presente nel capannone, il danneggiamento dell'immobile e delle attrezzature ivi installate, la necessità di provvedere allo smaltimento (mediante società specializzate) dei rifiuti speciali prodottisi in seguito al medesimo evento dannoso, il fermo tecnico dell'impianto per il tempo necessario per la ripresa dell'attività zootecnica esercitata;
che prima dell'introduzione del giudizio era stato instaurato un procedimento per accertamento tecnico preventivo al fine di accertare le cause dell'incendio ed i danni subiti dalla stessa società attrice, definito mediante il deposito della relazione di consulenza tecnica d'ufficio del 26.06.2006 redatta dall'ing. che aveva sottoscritto due distinte polizze per la Persona_1 copertura dei danni conseguiti all'incendio oggetto di causa, l'una con la
[...]
e l'altra con la le quali, sebbene Controparte_6 Controparte_7
regolarmente avvisate del sinistro verificatosi, non avevano provveduto a corrispondere l'indennizzo dovuto. Tanto esposto, evocava in giudizio le predette compagnie di assicurazione al fine di sentir dichiarare la piena operatività delle polizze con esse rispettivamente stipulate e, pertanto, ottenere la loro condanna al pagamento dell'indennizzo dovuto in conseguenza dell'anzidetto evento dannoso, quantificato (come da relazione tecnica di parte) nella somma di € 177.569,88 (alla data del 21.10.2005), per i danni strutturali del capannone, e di € 162.897,21, per il
3 perimento delle merci in giacenza ivi presenti al momento dell'incendio, oltre quanto dovuto a titolo di danno emergente e lucro cessante, con interessi legali e
Part rivalutazione monetaria. La RA. conveniva in giudizio anche Controparte_2 per ottenere la sua condanna al risarcimento dei danni conseguiti all'incendio,
[...]
in quanto verificatosi per effetto di fenomeni di sovratensione nella somministrazione dell'energia elettrica e, quindi, in conseguenza di una condotta omissiva e negligente imputabile alla stessa società. Parte attrice chiedeva poi la condanna di tutte le società convenute al risarcimento del maggior danno patito per effetto dei fatti di causa e corrispondente al tasso di interesse applicato ai rapporti bancari da essa intrattenuti, essendo stata costretta a richiedere finanziamenti in conseguenza dell'incendio oggetto di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
con condanna, in ogni caso, al pagamento delle spese e competenze di lite.
Con comparsa depositata alla prima udienza di comparizione del 31.05.2011, si costituiva in giudizio la la quale, nell'impugnare e contestare Controparte_8 quanto dedotto e richiesto da parte attrice, rilevava in primo luogo l'imputabilità, in via esclusiva, a dell'origine dell'incendio oggetto di causa;
Controparte_2
quindi, spiegava nei confronti di tale società domanda di manleva per tutte le somme che, eventualmente, la stessa compagnia di assicurazione fosse stata condannata a pagare in favore di parte attrice. Contestava, comunque, la fondatezza delle pretese Contr risarcitorie vantate dalla in quanto non debitamente provate e non Parte_2 proporzionate rispetto all'effettiva entità dei danni sofferti (danni, peraltro, correttamente quantificati ed accertati dal perito della medesima compagnia di assicurazione in via stragiudiziale, cui era conseguita l'offerta, in via amichevole, della complessiva somma di € 75.956,57, non accettata dalla società attrice, in quanto ritenuta non congrua). Rappresentava, inoltre, che l'ammontare del danno da essa garantito non avrebbe potuto, in ogni caso, superare la quota proporzionale posta a suo carico in virtù della clausola di cui all'art. 17 della polizza assicurativa sottoscritta con la società attrice, stante la stipula di più assicurazioni con diverse compagnie in ordine al medesimo rischio ed alle medesime cose. Concludeva, quindi, chiedendo di accertare e dichiarare la responsabilità dell' Controparte_2
in ordine alla verificazione del sinistro oggetto di causa e condannare la stessa
[...]
società a manlevarla e garantirla da tutte le somme da corrispondere a parte attrice a titolo di indennizzo per i danni subiti;
nel merito, in ogni caso, di rigettare la domanda
4 attorea, dichiarando congrua la somma di € 75.956,57, già offerta in sede stragiudiziale;
nonché, in via ancor più gradata, di limitare la sua condanna nei limiti di quanto pattuito nella polizza assicurativa azionata dalla società attrice ed in ragione della quota proporzionale del danno posta a suo carico, vertendosi in una fattispecie di coassicurazione;
con vittoria, altresì, delle spese e competenze di lite.
All'udienza di prima comparizione si costituiva anche quale Controparte_9 legale rappresentante di la quale, nell'impugnare e Controparte_2 contestare tutto quanto dedotto e richiesto da parte attrice, rilevava l'assenza di qualsivoglia sua responsabilità in ordine all'incendio oggetto di causa, essendosi lo stesso verificato per un corto circuito al quadro elettrico principale posto all'interno del capannone industriale e, dunque, non interessante il contatore ivi installato CP_2
(come riportato anche nella relazione di intervento dei Vigili del Fuoco depositata in atti ed evincibile dalla consulenza tecnica d'ufficio espletata nell'ambito del procedimento per ATP ante causam). Contestava, comunque, la fondatezza delle avverse pretese risarcitorie, in quanto non supportate da un adeguato riscontro probatorio e non commisurate all'effettiva entità dei danni eventualmente risarcibili.
Disposta la rinnovazione della notifica nei confronti della , Parte_1 detta società si costituiva all'udienza del 10.07.2012 ed eccepiva, in via preliminare, la prescrizione delle pretese creditorie invocate da parte attrice, stante il decorso del termine biennale previsto dall'art. 2952 c.c.; rilevava poi l'inefficacia del procedimento ex art. 696 c.p.c. espletato ante causam, stante la mancata instaurazione del giudizio di merito nel termine di trenta giorni di cui all'art. 669 octies e ss. c.p.c.. Sempre in via preliminare eccepiva l'inoperatività della polizza stipulata con la società attrice, attesa l'intervenuta denuncia del sinistro oltre il termine di tre giorni di cui all'art. 1913 c.c. (essendosi lo stesso verificato il
23.10.2005, a fronte della relativa denuncia intervenuta in data 29.10.2005) con conseguente perdita del diritto alla garanzia azionato dalla società attrice o, comunque, riduzione della relativa indennità ex art. 1915 c.c.. Contestava, in ogni caso, la fondatezza delle avverse pretese creditorie, rilevando l'esclusiva responsabilità di (in quanto l'incendio oggetto di causa si Controparte_2
sarebbe propagato dal contatore da essa installato) e, comunque, la mancanza di prova e l'eccessività dei danni invocati da parte attrice.
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione della relazione di ATP ante causam, nonché con l'espletamento di prova testimoniale e c.t.u..
5 Con sentenza n. 473/18 il Tribunale rigettava la domanda proposta dall'attrice nei confronti di condannando la prima al pagamento delle Controparte_2
Co Part spese di lite in favore della seconda;
accoglieva la domanda della . nei confronti delle due compagnie di assicurazione, dichiarando integralmente compensate tra le predette parti le spese di lite e ponendo a carico delle stesse in solido le spese di c.t.u..
In particolare il giudice di primo grado dichiarava innanzitutto l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione ex art. 2952 c.c. proposta dalla Parte_1 in quanto formulata con la comparsa di costituzione depositata all'udienza; rigettava l'eccezione con cui la stessa aveva dedotto l'inoperatività della polizza Pt_1 assicurativa nonché l'ulteriore eccezione con cui la medesima compagnia aveva dedotto l'inefficacia del pregresso procedimento ex art. 696 c.p.c. e, quindi,
l'inutilizzabilità ai fini decisori della relativa consulenza tecnica d'ufficio redatta dall'ing. dichiarava inoltre l'inammissibilità della domanda di Persona_1
manleva proposta dalla nei confronti della convenuta Controparte_8 [...]
in quanto tardivamente formulata. Controparte_2
ContrPart Passando all'esame del merito della domanda proposta dalla escludeva la responsabilità di nella causazione dell'incendio, Controparte_2
valorizzando la relazione di intervento redatta dai Vigili del Fuoco intervenuti sui luoghi di causa nell'immediatezza dell'evento nella quale era testualmente indicato:
“Cause elettriche in genere, corto circuito al quadro elettrico principale posto sul parametro murario interno tra le due aperture del prospetto principale del manufatto, successiva proiezione di parti di rivestimento dei conduttori ed innesco al materiale combustibile sottostante”, circostanza confermata dal teste
[...]
, caposquadra dei Vigili del Fuoco intervenuti, il quale aveva dichiarato Tes_1 che: “ricordo che l'incendio scaturiva da una causa elettrica;
il quadro elettrico era posto in una stanza vicino alla entrata, entrando a sinistra” ed, ancora, “ho accertato che l'incendio partiva dal quadro elettrico, dopo aver fatto dei rilievi sulla base della mia esperienza”. Sulla scorta di tali elementi il giudice di prime cure riteneva che la causa dell'incendio oggetto del contendere andasse ascritta a disfunzioni del quadro elettrico generale del capannone e, dunque, dell'impianto ivi installato, non avendo il teste nulla indicato in ordine ad un eventuale Tes_1 sovraccarico nell'erogazione della somministrazione dell'energia elettrica, né ipotizzato disfunzioni o deficienze del contatore e della rete di distribuzione CP_2
6 dell'energia elettrica ed anche tenuto conto del corretto funzionamento e della regolare manutenzione della cabina “Messinette” verificati dal c.t.u. ing. Per_1
Ritenuta, quindi, la fondatezza della domanda di indennizzo assicurativo ed esclusa la ricorrenza di un'ipotesi di coassicurazione, il Tribunale determinava in
€85.275,66, oltre i.v.a. la somma dovuta dalla per i danni al capannone ed in Pt_1
€138.430,82, l'importo dovuto dalla quale indennità per la Controparte_8
perdita ed il danneggiamento della merce presente nel capannone industriale al momento dell'incendio, escludendo il danno conseguito dal mancato utilizzo della predetta merce, quello da perdita di profitto per l'interruzione dell'attività esercitata, le spese sostenute da parte attrice per lo smaltimento delle merci deteriorate e/o del materiale incendiato, stante la loro esclusione pattizia, nonché il danno da perdita delle attrezzature e dei macchinari occorrenti per l'esercizio dell'attività di impresa svolta nel capannone, per difetto degli elementi necessari alla sua quantificazione.
Il Tribunale escludeva, infine, il maggior danno, asseritamente sofferto dalla società attrice per aver dovuto far ricorso al credito bancario in conseguenza del sinistro per cui è causa, essendo tali allegazioni rimaste prive di adeguato riscontro probatorio sia nell'an che nel quantum.
1.2.Avverso detta sentenza proponeva appello, con citazione notificata il
04.01.2019, la , chiedendone la riforma nella parte in cui aveva Parte_1 escluso la responsabilità di Assumeva l'appellante che il Controparte_2
giudice di primo grado aveva valutato erroneamente le risultanze istruttorie, omettendo di considerare le dichiarazioni rese dal sig. quale CP_10
Co Part legale rappresentante della società . valorizzando invece le dichiarazioni rese dal ctp della società ing. nel corso dell'accertamento tecnico CP_2 Per_2
preventivo; che il giudice in maniera generica e sommaria aveva posto a fondamento della sua decisione le c.t.u. svolte sia nel giudizio di atp che nel corso del giudizio di primo grado, senza considerare le contestazioni mosse dal ctp della e la Pt_1
richiesta di rinnovazione della c.t.u..
Contestava, poi, la quantificazione dei danni contenuta in sentenza.
Tanto premesso, l'appellante formulava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma
Corte adita, In Via preliminare: Disporre, ai sensi dell'art. 283 c.p.c., la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza n. 473/2018 emessa dal Tribunale di
Paola – in persona della Dott.ssa Simona Scovotto emessa il 25.06.2018 stante la palese fondatezza del presente gravame (fumus boni iuris) ed il grave e irreparabile
7 pregiudizio patrimoniale che all'odierna appellante potrebbe derivare dall'esecuzione della sentenza oggi impugnata (periculum in mora). In Via istruttoria: Si insiste nella rinnovazione della CTU la quale dovrà valutare ed individuare l'effettiva causa del sinistro e l'esatta quantificazione dei danni che lo stesso ha provocato. Nel merito: accogliere il gravame spiegato e, per l'effetto, riformare la sentenza n. 473/2018 emessa dal Tribunale di Paola e mai notificata, per i motivi meglio esposti ed enucleati in narrativa. Il Tutto con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio”.
Il giudizio veniva iscritto al n. 61/2019 R.G..
Con separato atto notificato il 29.01.2019 la RA. e la Parte_2 [...]
quest'ultima nella qualità di cessionaria dei diritti derivanti dal Parte_3
procedimento civile di primo grado giusto atto per Notar Rep. 397629 del Per_3
26.05.2018, impugnavano la sentenza n. 473/18 denunciandone l'ingiustizia sia nella parte in cui aveva rigettato la domanda proposta nei confronti di Controparte_2
sia nella parte in cui aveva escluso le voci di danno rappresentate da: mancato
[...]
utilizzo della merce, perdita di profitto per l'interruzione dell'attività esercitata;
danneggiamento e perdita delle attrezzature e dei macchinari;
smaltimento delle merci deteriorate e/o del materiale incendiato. Infine, lamentavano la erroneità della pronuncia nella parte in cui aveva disposto la compensazione integrale delle spese di lite nei rapporti con la e la ed aveva posto le spese di c.t.u. a carico CP_8 Pt_1
Co Part di tutte parti, nonostante l'accoglimento delle ragioni della . nei confronti delle predette compagnie assicurative. Formulavano, quindi, le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, così provvedere: -in via preliminare, disporre la riunione al presente giudizio di quello incoato dalla avente ad oggetto Parte_1
l'impugnazione della medesima sentenza del Tribunale di Paola n. 473/2018, con udienza di citazione a comparire per la data del 28.05.2019, per ragioni di connessione oggettiva e soggettiva;
-accertare e dichiarare la fondatezza della domanda risarcitoria nei confronti di , ovvero la società Controparte_2
legittimata passivamente del gruppo in seguito alle modificazione delle CP_2
compagini societarie, in persona del l.r.p.t., con condanna al risarcimento, nella misura richiesta, ovvero provata in corso di lite ovvero ritenuta di giustizia, del danno cagionato alla società istante dalla condotta omissiva e negligente da essa
8 società di gestione elettrica posta in essere, a causa dei fenomeni elettrici ovvero sovratensione che ha causato l'incendio divampato all'interno dei locali di proprietà della società istante, nonché al risarcimento di tutti i danni patiti, nessuno escluso anche se non espressamente indicato e comunque connesso, presupposto o consequenziale all'evento danno, nella misura che sarà provata in corso di giudizio, anche a titolo di lucro cessante e danno emergente, oltre accessori di legge, dalla maturazione dei singoli crediti e fino all'effettivo soddisfo;
-confermata la piena operatività delle polizze come accertate con la sentenza di primo grado, condannare le Compagnie Assicuratrici, ciascuna per il proprio titolo al ristoro del pregiudizio economico sofferto dalla società istante a seguito del succitato evento dannoso e regolarmente garantito dalle coperture assicurative, nella misura che sarà provata in corso di giudizio ovvero ritenuta di giustizia, nei limiti dei massimali di polizze.
Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, distratte ex art.
93 cpc. In via istruttoria, si insiste per il rinnovo della Ctu al fine di valutare ed individuare l'effettiva causa del sinistro e l'esatta quantificazione dei danni che lo stesso ha provocato”.
Il giudizio veniva iscritto al n. 250/19 R.G.
Part Con comparsa depositata in data 06.05.2019 la RA. e la Parte_3
si costituivano nel giudizio iscritto al n. 61/19 R.G. chiedendone la riunione con il giudizio n. 250/19 R.G. e formulavano, con appello incidentale, gli stessi motivi posti a base dell'appello principale separatamente proposto.
Nella stessa data si costituiva nel giudizio iscritto al n. 250/19 R.G. la
[...]
riportandosi a tutto quanto dedotto ed eccepito nel proprio gravame in Parte_1 ordine alla responsabilità di nella causazione dell'incendio e chiedendo il CP_2
Co Part rigetto degli ulteriori motivi di appello formulati da . e . Parte_3
Nel giudizio n. 61/19 R.G., con comparsa depositata in data 22.05.2019, si costituiva (già la quale eccepiva in Controparte_1 Controparte_2
via preliminare la carenza di interesse della alla impugnazione Parte_1
della sentenza nella parte relativa al rigetto della domanda risarcitoria nei confronti di rilevando che la predetta società in primo grado non aveva avanzato alcuna CP_2
domanda nei confronti di essa appellata. Chiedeva, quindi, dichiararsi la inammissibilità dell'appello e comunque nel merito ne contestava la fondatezza.
In data 27.05.2019 si costituiva, in entrambi i giudizi, anche Controparte_11
già la quale chiedeva in via preliminare la riunione degli stessi;
Controparte_8
9 nel merito deduceva la fondatezza del motivo di appello formulato tanto dalla Pt_1
Co quanto dalla .MA in ordine alla esclusione della responsabilità dell' e quindi CP_2
vi prestava adesione. Chiedeva, per il resto, la conferma della sentenza impugnata.
La prima udienza del 28.05.2019 relativa al giudizio n. 61/19 R.G. veniva rinviata all'11.06.2019 al fine di consentire la riunione con il giudizio n. 250/19 R.G..
Alla predetta udienza la Corte disponeva la riunione dei giudizi e riservava la decisione sulle richieste, anche istruttorie, delle parti.
Con ordinanza del 19.06.2019 la Corte rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata formulata dalla , nonché la Pt_1 richiesta di rinnovazione della consulenza d'ufficio e rinviava la causa all'udienza del 14.06.2022 per la precisazione delle conclusioni.
Seguivano alcuni differimenti per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
Con provvedimento del 29.10.2024 il Consigliere Istruttore assegnava i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza del 21.01.2025 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
§ 2. Le valutazioni della Corte
2.1. Sia la che la RA. e la Parte_1 Pt_2 Parte_3
nei rispettivi atti di appello, hanno sottoposto a censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha escluso la responsabilità di nella Controparte_2
causazione dell'incendio del 23.10.2005.
Ora, deve innanzitutto rilevarsi che, con riguardo alla , il motivo di Pt_1
gravame si appalesa inammissibile per carenza di interesse ad agire. Ed invero, la sussistenza dell'interesse ad impugnare postula una soccombenza, anche parziale, sia pure intesa in senso sostanziale e non formale. Nella specie nessuna domanda è stata formulata dalla nei riguardi di nè l'eventuale accertamento di una Pt_1 CP_2 responsabilità di tale ultima società nella determinazione dell'evento varrebbe ad
10 escludere la tenutezza di al pagamento dell'indennizzo a termini di polizza, Pt_1
non controvertendosi sulla indennizzabilità o meno del sinistro.
Ciò chiarito, deve comunque esaminarsi il motivo di gravame proposto dalla Co Part
. e dalla sia con appello incidentale nel giudizio n. 61/19, Parte_3
R.G., che con appello principale nel giudizio n. 250/19 R.G..
Le censure mosse dalle appellanti non meritano di essere condivise.
L'esame degli elementi probatori a disposizione impone, infatti, la conferma della valutazione espressa dal giudice di prime cure.
Giova sottolineare in proposito che, come evidenziato dal Tribunale, il consulente tecnico d'ufficio nominato nel giudizio di merito ha rilevato di non aver potuto accertare la presumibile causa dell'incendio oggetto del contendere, stante la radicale modifica dello stato dei luoghi intervenuta successivamente all'evento dannoso.
Pertanto, il c.t.u., ing. non ha potuto che confermare ed Persona_4 avvalersi delle risultanze dell'elaborato peritale redatto nell'ambito del procedimento per accertamento tecnico preventivo. In detto elaborato il c.t.u., ing.
esaminata la documentazione in atti (ivi compresa la relazione Persona_1 di intervento dei Vigili del Fuoco intervenuti nell'immediatezza dell'evento dannoso, ovvero alle ore 2.15 circa) e considerato quanto accertato nel corso dei sopralluoghi effettuati presso i luoghi di causa, ha individuato quale verosimile punto d'innesco dell'incendio la parete posta nel settore “A”, ovvero, per la precisione, quella ubicata sul lato destro di ingresso del capannone nella direzione mare-monte ove erano allocati sia il quadro elettrico generale, sia il contatore Tanto, invero, CP_2
è stato rilevato in ragione della presenza di danneggiamenti di maggiore entità e concentrazione nei settori dell'immobile più prossimi rispetto al predetto punto (cfr. pag. 16 – 21 della c.t.u. depositata in data 27.06.2006). L'ing. ha, inoltre, Per_1
rilevato che la società attrice deteneva un gruppo di misura elettronico in trifase, con potenza impegnata di 10 Kw, e che l'erogazione dell'energia elettrica proveniva dalla cabina denominata “Messinette” ubicata a breve distanza dal capannone di
Co proprietà della . e posta al servizio di un numero di utenti pari a 45; Parte_2
precisando, altresì, di aver direttamente visionato tale cabina e verificato la sua corretta manutenzione e funzionamento. In ordine, poi, alla documentazione esaminata è stato richiamato il certificato di prevenzione incendi (C.P.I.) rilasciato in favore della società attrice ai sensi del d.m. del 16.02.1982 per l'attività di
“molino” per cereali (ovvero un'attività non conforme a quella effettivamente svolta
11 nel predetto capannone industriale “adibito a deposito per magazzino e produzione, nonché vendita di mangimi e prodotti similari finiti”, come riportato a pag. 11 della predetta consulenza); il c.t.u. ha poi richiamato l'allegazione in atti di dichiarazioni di conformità dell'impianto elettrico a regola d'arte rilasciate dai collaudatori del luogo, comunque, risalenti agli anni 1993 e 2002 (a fronte del verificarsi dell'incendio per cui è causa nell'ottobre 2005) (cfr. pag. 36 del medesimo elaborato peritale). Inoltre il c.t.u. ha evidenziato l'assenza totale di segni di effrazione sui mezzi di protezione e sistemi di chiusura del capannone, come comprovato dalla relazione di servizio redatta dalle autorità intervenute nell'immediatezza dell'incendio, ed ha escluso la possibilità di atti dolosi compiuti da terzi, stante il mancato riscontro di taniche di benzina o involucri similari che potessero contenere liquidi infiammabili (cfr. pag. 38 della consulenza tecnica).
Val la pena qui rilevare che, contrariamente a quanto assunto dalle appellanti, in nessuna parte della c.t.u. si legge che l'incendio veniva causato da Per_1
“anormale produzione e/o distribuzione di energia elettrica, e/o sovratensione, in relazione alla somministrazione di corrente trifase, con partenza dal contatore ubicato su indicazione di relativo personale addetto all'interno del CP_2 capannone industriale”; detta affermazione è piuttosto contenuta nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado (pag. 2) ed è stata erroneamente riportata dal c.t.u ing. (cfr. pag. 8) come contenuta nella relazione di ATP. Per_4
Occorre poi considerare quanto riportato nella relazione di intervento redatta dai
Vigili del Fuoco intervenuti sui luoghi di causa nell'immediatezza dell'incendio. In particolare, in tale relazione, in ordine alla causa del sinistro, è testualmente indicato:
“Cause elettriche in genere, corto circuito al quadro elettrico principale posto sul parametro murario interno tra le due aperture del prospetto principale del manufatto, successiva proiezione di parti di rivestimento dei conduttori ed innesco al materiale combustibile sottostante”.
Pertanto, come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, da un lato nella relazione di ATP è indicato come “verosimile punto d'innesco dell'incendio” la parete del capannone ove erano allocati sia il quadro elettrico generale, sia il contatore dall'altro, nella relazione di intervento dei Vigili del Fuoco CP_2
l'incendio è ricondotto, senza l'utilizzo di formule dubitative, ad un corto circuito interessante il quadro elettrico principale del capannone, senza alcuna menzione a possibili disfunzioni del contatore Tale circostanza è stata confermata dal teste CP_2
12 , caposquadra dei Vigili del Fuoco intervenuti sui luoghi di causa, Testimone_1 che sentito all'udienza del 15.07.2014, con dichiarazioni precise ed attestanti un nitido ricordo dei luoghi di causa (anche perché conformi alla descrizione dei medesimi luoghi contenuta nell'elaborato peritale in atti), dopo aver precisato che nell'occasione comandava una squadra composta da cinque unità, ha riferito:
“ricordo che l'incendio scaturiva da una causa elettrica;
il quadro elettrico era posto in una stanza vicino alla entrata, entrando a sinistra” ed, ancora, “ho accertato che l'incendio partiva dal quadro elettrico, dopo aver fatto dei rilievi sulla base della mia esperienza”.
Sulla scorta di tali emergenze, del tutto condivisibilmente il Tribunale ha ricondotto la causa dell'incendio a disfunzioni del quadro elettrico generale del capannone e, dunque, dell'impianto ivi installato.
D'altra parte il teste nulla ha riferito in ordine ad un'eventuale Tes_1 sovraccarico nell'erogazione della somministrazione dell'energia elettrica, né ha ipotizzato disfunzioni o deficienze del contatore e della rete di distribuzione CP_2 dell'energia elettrica, il che appare in linea con quanto accertato dall'ing. Per_1
circa il corretto funzionamento e la regolare manutenzione della cabina
“Messinette”.
Né si può giungere ad una conclusione diversa sulla base delle dichiarazioni spontanee rese dal proprietario della società attrice (riportate nella relazione di intervento dei Vigili del Fuoco) secondo cui venti giorni prima dell'incendio si sarebbe verificato un guasto della linea elettrica trifase che l' Controparte_2 non era riuscita a risolvere. Come rilevato dal giudice di primo grado “Tali dichiarazioni, infatti, oltre che rese dallo stesso proprietario della società attrice, non hanno trovato alcun riscontro probatorio e, parimenti, va dato atto che, nel corso delle operazioni peritali di cui al procedimento ex art. 696 c.p.c., il tecnico nominato dall' ha, comunque, escluso la segnalazione, alla Controparte_2
data del sinistro, da parte di altri utenti di guasti e/o interruzioni sulla linea o sugli impianti di proprietà della predetta società (cfr., tra l'altro, pag. 35 della c.t.u. in atti)” (cfr. pag. 10 della sentenza impugnata).
Né può assumere valenza decisiva la certificazione di conformità a regola d'arte dell'impianto elettrico che serviva il capannone.
In definitiva, a fronte delle risultanze sopra indicate, ritiene la Corte che la causa individuata dal giudice di primo grado abbia, in termini di probabilità, una maggiore
13 attendibilità rispetto a quella riconducibile a E comunque, quand'anche si CP_2 volesse ritenere l'ipotesi sostenuta dalle appellanti dotata del medesimo grado di probabilità dell'altra (facendo riferimento a quanto rilevato in sede di a.t.p. circa il punto di propagazione dell'incendio), la soluzione non potrebbe che essere quella del rigetto della domanda nei confronti di L'onere della prova del nesso di CP_2
causalità tra il fatto generatore del danno e l'evento dannoso è a carico di chi agisce;
ed è evidente che, in presenza di due cause alternative dotate entrambe del medesimo grado di probabilità, la permanenza dell'insuperabile incertezza non può che ricadere su chi tale prova era tenuto a fornire.
Alla stregua delle considerazioni che precedono il motivo di gravame va rigettato. ContrPart
2.2. Con il secondo motivo sia che contestano, per ragioni diverse, Pt_1
la quantificazione dei danni compiuta dal giudice di prime cure.
Anche tale motivo è privo di pregio.
Quanto alla lamentata omessa considerazione dei rilievi formulati dal ctp di parte
, è sufficiente osservare che il c.t.u. ha replicato alle osservazioni del Pt_1
consulente di parte sicchè il giudice, nel fare proprie le conclusioni del c.t.u., ha assolto all'obbligo motivazionale. E nell'atto di appello non si rileva, in concreto e specificamente, in quale vizio sia incorso il ragionamento adottato dal giudice di primo grado. Né si può supportare, come pretende la parte appellante, il proprio motivo di gravame semplicemente ribadendo le tesi del proprio ctp. Ciò in quanto le risultanze della ctp devono ritenersi argomentazioni tecniche di parte, ma non assurgono, sic et simpliciter, a fondamento del discorso motivazionale reso dal giudicante. Lo stesso Supremo Collegio, nell'esaminare la legittimità di una motivazione (per relationem) della sentenza aderente alla c.t.u., che ha già risposto ai rilievi del c.t.p., come nel caso qui in esame, ha avuto modo di evidenziare che "Il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive" (Cass. civ., n. 1815/15).
14 Quanto alle voci di danno di cui è stato lamentato il mancato riconoscimento, con riguardo a mancato utilizzo della merce, perdita di profitto, costi per smaltimento, è assorbente rilevare che il Tribunale ne ha accertato la non indennizzabilità in quanto escluse dalla copertura assicurativa e rispetto a tale statuizione nessuna censura è stata sollevata.
Con riguardo invece al danno da perdita dei macchinari e delle attrezzature, parte attrice si è limitata a produrre un preventivo ed è noto che il preventivo di spesa prodotto dal danneggiato, redatto in assenza di contraddittorio e non confermato dal suo autore, non ha valenza probatoria e non é idoneo ai fini della determinazione del
"quantum debeatur" (Cass. n. 11765/13). ContrPart
2.3. Con l'ultimo motivo e lamentano l'ingiustizia Parte_3 della sentenza nella parte in cui ha disposto la compensazione delle spese tra l'attrice e le compagnie di assicurazione ed ha altresì posto le spese di c.t.u. a carico di tutte le predette parti.
La censura è fondata.
Il giudice di prime cure ha così motivato: “per quanto concerne le spese afferenti
i rapporti processuali intercorsi tra la società attrice e le convenute compagnie di assicurazione, tenuto conto della parziale fondatezza delle pretese creditorie azionate dalla stessa società, va disposta, per soccombenza reciproca, la loro integrale compensazione”.
Come recentemente chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, "in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92 c.p.c., comma 2"
(Cass., Sez. Un., n. 32061/2022).
Ebbene, nella fattispecie in esame, non è possibile sostenere che si sia in presenza di una pluralità di domande contrapposte e dunque la compensazione delle spese di lite, fondata sulla reciproca soccombenza tra le parti, non può ritenersi giustificata.
15 Piuttosto, in ragione della esclusione di alcune voci di danno reclamate dall'attrice, appare equo procedere ad una compensazione parziale delle spese del primo grado del giudizio nella misura di un terzo, ponendo la restante parte a carico delle parti soccombenti. Dette spese si liquidano ai valori minimi, avuto riguardo alla semplicità delle questioni trattate.
Le spese di consulenza tecnica di ufficio vanno invece poste interamente a carico delle compagnie di assicurazione.
In tal senso va riformata l'impugnata decisione.
§ 3. Le spese processuali
3.1. Il rigetto del motivo di appello nei confronti di Controparte_1
comporta la condanna di e Controparte_12 Controparte_13
(che ha espressamente aderito in parte qua all'appello Controparte_4 chiedendone l'accoglimento), in solido tra di loro, alla rifusione delle spese del grado in favore della società appellata.
Contr Nei rapporti tra e atteso Controparte_13 Pt_1 Controparte_14
l'accoglimento del solo motivo relativo alla regolamentazione delle spese, sussistono i presupposti per disporre la compensazione delle spese del presente giudizio in ragione della metà, condannando le compagnie di assicurazione al pagamento della restante metà.
3.2. Il rigetto integrale dell'appello proposto da impone alla Parte_1
stessa, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R, n. 115/2002, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello corrisposto per l'appello proposto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sugli appelli proposti da
[...]
, RA. e avverso la sentenza del Parte_1 Parte_2 Parte_3
Tribunale di Paola n. 473/18, pubblicata il 26.06.2018, così provvede: Contr a) accoglie, per quanto di ragione, l'appello proposto da Parte_4
nei confronti di e e, per
[...] Parte_1 Controparte_4
l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, compensa tra le predette parti, per un terzo, le spese del primo grado del giudizio e condanna Parte_1
Co e in solido tra di loro, a rifondere a . i restanti Controparte_4 Parte_2 di 2/3 che, in tale già ridotta misura, liquida in €254,66 per esborsi ed in €5.196,66
16 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15%, con attribuzione in favore dell'avv. Gianfranco Vetere, dichiaratosi antistatario;
b) pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico di e Parte_1
in solido;
Controparte_4
c) conferma nel resto la sentenza impugnata;
Co d) condanna , e . Parte_1 Controparte_4 CP_15
in solido tra di loro, al pagamento, in favore di
[...] Controparte_1 delle spese del presente grado che liquida in €4.997,00 per compensi, oltre IVA, CPA
e rimborso spese generali nella misura del 15%;
Co e) compensa tra e . Parte_1 Controparte_4
[...]
, per metà, le spese del presente grado del giudizio e Parte_4
condanna e in solido, a rifondere a Parte_1 Controparte_4
Co
. la restante metà che liquida, in tale già ridotta Parte_4 misura, in €13,5 per spese ed €2.498,5 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15%, con attribuzione in favore dell'avv.
Gianfranco Vetere dichiaratosi antistatario.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di , di un ulteriore importo a titolo Parte_1
di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 10.03.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
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