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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 22/05/2025, n. 2258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2258 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
4621/2023 N. R.G.
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4621/2023
All'udienza del 22/5/2025 celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., innanzi al Dott. Mattia Caputo, sono comparsi mediante deposito di note scritte: per parte ricorrente l'Avv. DANIELA VIGORITO in proprio;
per parte resistente nessuno è comparso.
Il difensore di parte ricorrente conclude come da ricorso introduttivo, chiedendo l'integrale accoglimento delle conclusioni ivi formulate.
Il difensore di parte ricorrente, stante l'acquiescenza alla modalità di trattazione scritta, rinuncia a presenziare alla lettura della sentenza.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza ex art. 281- sexies c.p.c.
Il Giudice
Dott. Mattia Caputo
Proc. N.R.G.A.C. 4621/2023 - Sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno, 1^ Sezione Civile, nella persona del Dott. Mattia
Caputo, in funzione di Giudice di primo grado, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 4621/2023, avente ad oggetto: opposizione a decreto spese di giustizia
TRA
AVV. DANIELA VIGORITO (C.F.: , rappresentata C.F._1
e difesa da se stessa, elettivamente domiciliata presso il proprio studio, sito in Salerno alla Piazza Caduti civili di guerra, n. 1;
- RICORRENTE
E
, in persona del Ministro p.t., Controparte_1
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Salerno, presso cui domicilia ope legis al Corso Vittorio Emanuele, n.
58;
- RESISTENTE CONTUMACE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies, c.p.c. e artt. 84 e 170, D.P.R. n.
115/2002, depositato il 14/6/2023, l'Avv. DANIELA VIGORITO ha proposto opposizione avverso il Decreto di liquidazione emesso dal
Proc. N.R.G.A.C. 4621/2023 - Sentenza Giudice di Pace di Salerno a conclusione del procedimento N.R.G.
1733/2023, a lei comunicato il 15/5/2023.
A fondamento della spiegata opposizione, l'opponente ha dedotto: di avere adito l'Ufficio del Giudice di Pace di Salerno al fine di ottenere l'annullamento del Decreto di espulsione dal territorio nazionale, prot. n.
23/2023, emesso dal Prefetto di Salerno nei confronti della cittadina georgiana Kurtanidze Maia, nonché dell'ordine questorile emanato in una esecuzione;
che il giudizio veniva iscritto al N.R.G.N.R. 1733/2023; che, all'udienza del 13/4/2023, il Giudice di prime cure teneva l'udienza di comparizione e che, all'esito della discussione orale, si riservava per la decisione;
che, all'esito del gravame, il Giudice di Pace di Salerno,
Dott.ssa Teresa Cerullo, giusta ammissione ex lege al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'art. 142, D.P.R. n. 115/2002 – confermata nell'ordinanza n. 444/2023 – liquidava in favore del difensore l'importo complessivo di € 200,00 a titolo di compensi professionali;
che tale statuizione sarebbe illegittima in ragione della errata interpretazione ed applicazione del dato normativo di cui agli articoli 5, D.M. n. 55/2014 e
82 e 130, D.P.R. n. 115/2002; che, invero, da un lato, ai sensi dell'art. 5, co. 5, D.M. n. 55/2014, “Qualora il valore effettivo della controversia non risulti determinabile mediante l'applicazione dei criteri sopra enunciati, la stessa si considererà di valore indeterminabile.” e che, a norma del successivo comma 6, “Le cause di valore indeterminabile si considerano di regola e a questi fini di valore non inferiore a euro
26.000,00 e non superiore a euro 260.000,00, tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia.”; che, dall'altro lato, ai sensi dell'art. 82, D.P.R. n. 115/2002, “L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai
Proc. N.R.G.A.C. 4621/2023 - Sentenza valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona offesa” e che detti importi sono vanno ridotti della metà, a norma dell'art. 130, D.P.R. 115/2002; che il D.M. n.
55/2014, nel determinare i parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, non solo individua i sei scaglioni da considerare in base al valore del procedimento e, per ogni scaglione, le quattro fasi (di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale) per lo svolgimento di ciascuna delle quali è previsto uno specifico compenso, ma indica anche il quarto ed il quinto scaglione, dal valore compreso tra i 26.000,00 ed i 260.000,00 per la liquidazione dei procedimenti il cui valore non è determinabile;
che, nel caso di specie, trattandosi di procedimento avente ad oggetto l'impugnativa del provvedimento prefettizio di espulsione dal territorio italiano, il valore non sarebbe determinabile, di talché, in applicazione del disposto di cui all'art. 5, co.
6, D.M. n. 55/2014 e degli arresti della giurisprudenza di legittimità ad esso relativi, il Giudice di prime cure avrebbe dovuto parametrare la liquidazione del compenso professionale ai due scaglioni summenzionati e non già pretermettere qualsivoglia riferimento all'attività difensiva svolta al fine di individuare le fasi da applicare, oltre che obliterare qualsiasi argomentazione sul discostamento dai valori minimi tabellari;
che, invero, in ordine all'attività difensiva espletata, l'impugnazione del provvedimento di espulsione adottato dalla P.A. si fondava su particolari ragioni di diritto e questioni di fatto, disattese dal Giudice di Pace, che fonderanno il ricorso per Cassazione;
che nel procedimento di opposizione all'espulsione l'odierna ricorrente avrebbe svolto tutte le quattro fasi previste dal D.M. n. 55/2014 (studio, introduttiva,
Proc. N.R.G.A.C. 4621/2023 - Sentenza istruttoria/trattazione e decisionale); che, pertanto, il Giudice di prime cure avrebbe dovuto riconoscerle il diritto all'importo di € 995,00, già ridotto della metà in ossequio al disposto dell'art. 130, D.P.R. 115/2002, oltre al rimborso forfettario ed accessori di legge;
che, pertanto, nel pretermettere le attività indicate nella nota spese depositata, il decreto di liquidazione del compenso professionale emesso dal Giudice di Pace di Salerno, non solo violerebbe l'anzidetta normativa nazionale, ma anche le disposizioni di cui agli articoli 8 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, 6, commi 1 e 3, lett. C) della CEDU, 14, comma 1 del Patto Internazionale sui diritti civili e politici e 47 della Carta di
Nizza, ledendo il decoro professionale del difensore, incidendo negativamente sull'utilità dell'istituto del patrocinio a spese dello Stato e frustrando il diritto di difesa del cittadino che non abbia i mezzi per retribuire un difensore.
In virtù di quanto innanzi esposto, l'Avv. DANIELA VIGORITO ha formulato le seguenti conclusioni: accogliere l'opposizione e, per l'effetto, revocare il Decreto di liquidazione emesso dal Giudice di Pace di Salerno nel procedimento n. 1733/2023 e, dunque, liquidare in favore dell'odierna ricorrente gli importi dovuti per l'attività professionale prestata nel suindicato giudizio, tenuto conto della nota spese depositata o, in subordine, nella misura ritenuta di giustizia con applicazione degli scaglioni, quarto o quinto della tabella di cui al D.M.
n. 55/2014, delle quattro fasi regolarmente espletate e dei valori medi delle tariffe forensi;
con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge del presente giudizio.
Con decreto reso al termine dell'udienza del 17/4/2024, questo Giudice, rilevata la mancata prova dell'avvenuta notifica del ricorso in opposizione e del decreto di fissazione dell'udienza alla parte opposta,
Proc. N.R.G.A.C. 4621/2023 - Sentenza onerava la parte opponente di provvedere al deposito telematico della relata di notificazione, nonché della ricevuta di accettazione, all'indirizzo
PEC: che a tanto provvedeva (cfr. Email_1
ricevuta di avvenuta consegna depositata telematicamente dall'opponente il 22/10/2024).
Il , pur avendo ricevuto regolare Controparte_1
notificazione del ricorso introduttivo, in uno al decreto di fissazione dell'udienza, non si è costituito e non è comparso e, pertanto, ne va dichiarata la contumacia.
SULLA FONDATEZZA DELL'OPPOSIZIONE
La presente opposizione, affidata ad un unico motivo di ricorso, si fonda essenzialmente sulla presunta errata interpretazione ed applicazione, da parte del Giudice di Pace di Salerno, della normativa – nazionale e sovranazionale – dettata in materia di liquidazione al difensore dei compensi professionali forensi.
L'opposizione è fondata e va accolta nei termini che seguono.
In via preliminare, giova osservare che il Decreto del Ministero della
Giustizia n. 55/2014 non contempla espressamente, per le controversie introitate innanzi al Giudice di Pace, i parametri di liquidazione dei compensi professionali per il caso in cui il valore della controversia sia
“indeterminabile” – qual è quella patrocinata dall'odierna ricorrente nel giudizio R.G.N. 1733/2023, instaurato ai sensi dell'art. 13, co. 8, D.lgs.
n. 286/1998 (ricorso contro il provvedimento di espulsione del cittadino straniero extracomunitario dal territorio nazionale) – funzionalmente devoluta dal legislatore alla cognizione del Giudice di Pace pur avendo valore “indeterminabile”, di talché devono applicarsi in via analogica le
Tabelle allegate al D.M. n. 55/2014 previste per i procedimenti di valore
“indeterminabile” svoltisi innanzi al Tribunale.
Proc. N.R.G.A.C. 4621/2023 - Sentenza Ciò posto, si rileva che, nel caso in esame, con l'ordinanza n. 444/2023, il Giudice di prime cure, nel rigettare l'opposizione proposta dall'Avv.
DANIELA VIGORITO avverso il decreto di espulsione del Prefetto di
Salerno, prot. n. 23/2023, ha dapprima, in punto di fatto, riconosciuto l'attività introduttiva espletata dalla ricorrente (“in particolare, quanto ai motivi di fatto e di diritto a sostegno dell'opposizione, parte ricorrente eccepiva, previa sospensione, l'inammissibilità del provvedimento impugnato per nullità della motivazione, violazione del diritto di difesa, omessa sottoscrizione del Prefetto e della traduzione in lingua nota, mancata possibilità di accesso alla procedura di asilo e pedissequa inespellabilità per aver presentato tale domanda, per violazione delle normative internazionali comunitarie”), accanto a quella istruttoria/trattazione e decisionale, nella misura in cui l'Avv. VIGORITO
è comparsa all'udienza del 13/4/2023 per insistere sulle richieste già avanzate in ricorso (“Disposta, quindi, in data 30 marzo 2023, l'udienza di comparizione per il successivo 13 aprile 2023, questa veniva regolarmente comunicata ai soggetti interessati, tant'è che l'Autorità resistente si costituiva nelle forme prescritte dal codice di rito, pur non comparendo, con documentazione e quant'altro utile, invocando il rigetto della spiegata opposizione. All'udienza all'uopo fissata, il difensore costituito della straniera insisteva per la richiesta di inespellabilità per pendenza della domanda di asilo e quindi per l'accoglimento dell'opposizione, ed in tale data si riservava per la decisione”), per poi disporre l'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 142, D.P.R. n. 115/2002, affidando la liquidazione degli onorari a separato decreto (cfr. all della produzione di parte ricorrente del 14/6/2023).
Sennonché, con tale provvedimento, opposto in questa sede, il Giudice
Proc. N.R.G.A.C. 4621/2023 - Sentenza di Pace di Salerno ha ritenuto di liquidare all'Avv. DANIELA VIGORITO, per l'attività espletata, l'importo complessivo di € 200,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A (cfr. all della produzione di parte ricorrente del 14/6/2023), del tutto pretermettendo il valore “indeterminabile” della controversia patrocinata dalla ricorrente innanzi a sé e la conseguente – doverosa – applicazione analogica delle Tabelle allegate al D.M. n. 55/2014.
Invero, nella vicenda in esame, il Giudice di prime cure avrebbe dovuto liquidare i compensi spettanti all'Avv. VIGORITO avendo riguardo al disposto di cui all'art. 5, co. 5 e 6, D.M. n. 55/2014, assumendo come valore di riferimento quello “indeterminabile” e, dunque, facendo applicazione delle Tabelle a tal fine predisposte per i giudizi innanzi al
Tribunale, segnatamente nello scaglione da € 26.000,00 ad €
260.000,00 (cfr., ex multis, in tal senso, Cass. Civ., sez. VI, Ordinanza n.
16671/2018), tenendo conto delle fasi in cui la ricorrente ha espletato l'attività difensiva (fase di studio, introduttiva, istruttoria/trattazione e decisionale) e della riduzione della metà prevista dall'art. 130, D.P.R.
n.115/2002.
Alla luce di quanto innanzi esposto, consegue che l'opposizione è fondata e va accolta e, per l'effetto, il decreto di liquidazione opposto va riformato e, dunque, tenuto conto della natura della controversia
(opposizione avverso il provvedimento di espulsione del cittadino straniero extracomunitario dal territorio nazionale), del valore
(“indeterminabile”) e della circostanza che la ricorrente ha prestato la propria attività professionale nell'interesse della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato svolgendo tutte le fasi (di studio, introduttiva, istruttoria/trattazione e decisionale), i compensi ad essa spettanti per il giudizio N.R.G. 1733/2023 vanno liquidati, secondo i
Proc. N.R.G.A.C. 4621/2023 - Sentenza criteri di cui al D.M. n. 55/2014 (così come modificato con D.M. n.
147/2022) “ratione temporis” applicabile in complessivi € 995,00 per compensi professionali, già ridotti della metà ai sensi dell'art. 130,
D.P.R. n. 115/2002, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.
SUL REGIME DELLE SPESE DI LITE
Le spese del presente giudizio seguono il criterio generale della soccombenza ex art. 91, c.p.c. e, stante l'accoglimento dell'opposizione, sono poste a carico del e, tenuto Controparte_1
conto della natura della controversia (opposizione a decreto spese di giustizia), del valore (fino ad € 1.100,00) e della complessità (bassa) delle questioni trattate, che non si è svolta la fase istruttoria/trattazione, si liquidano in dispositivo, in assenza di nota spese, secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 (così come modificato con D.M. n. 147/2022) in complessivi € 232,00 a titolo di compensi professionali (di cui € 66,00 per la fase di studio;
€ 66,00 per la fase introduttiva;
€ 100,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese vive pari ad € 43,00 a titolo di
C.U., oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge,
I.V.A. e C.P.A.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) Dichiara la contumacia del;
Controparte_1
2) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, in riforma del Decreto di liquidazione del 28/4/2023, comunicato il 15/5/2023, liquida in favore dell'Avv. DANIELA VIGORITO, per l'attività espletata innanzi al Giudice di Pace di Salerno nel procedimento N.R.G. 1733/2023,
l'importo di € 995,00 a titolo di compensi professionali, oltre
Proc. N.R.G.A.C. 4621/2023 - Sentenza rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge,
I.V.A. e C.P.A., che pone a carico dell'Erario;
3) Condanna il al pagamento, in Controparte_1
favore dell'Avv. DANIELA VIGORITO, delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 232,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese vive pari ad € 43,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge,
I.V.A. e C.P.A.
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinunzianti a presenziare, stante l'acquiescenza da esse prestata alla celebrazione dell'udienza con trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127-ter, co. 2, c.p.c.
Così deciso in Salerno il 22/5/2025
Il Giudice
Dott. Mattia Caputo
Proc. N.R.G.A.C. 4621/2023 - Sentenza
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4621/2023
All'udienza del 22/5/2025 celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., innanzi al Dott. Mattia Caputo, sono comparsi mediante deposito di note scritte: per parte ricorrente l'Avv. DANIELA VIGORITO in proprio;
per parte resistente nessuno è comparso.
Il difensore di parte ricorrente conclude come da ricorso introduttivo, chiedendo l'integrale accoglimento delle conclusioni ivi formulate.
Il difensore di parte ricorrente, stante l'acquiescenza alla modalità di trattazione scritta, rinuncia a presenziare alla lettura della sentenza.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza ex art. 281- sexies c.p.c.
Il Giudice
Dott. Mattia Caputo
Proc. N.R.G.A.C. 4621/2023 - Sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno, 1^ Sezione Civile, nella persona del Dott. Mattia
Caputo, in funzione di Giudice di primo grado, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 4621/2023, avente ad oggetto: opposizione a decreto spese di giustizia
TRA
AVV. DANIELA VIGORITO (C.F.: , rappresentata C.F._1
e difesa da se stessa, elettivamente domiciliata presso il proprio studio, sito in Salerno alla Piazza Caduti civili di guerra, n. 1;
- RICORRENTE
E
, in persona del Ministro p.t., Controparte_1
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Salerno, presso cui domicilia ope legis al Corso Vittorio Emanuele, n.
58;
- RESISTENTE CONTUMACE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies, c.p.c. e artt. 84 e 170, D.P.R. n.
115/2002, depositato il 14/6/2023, l'Avv. DANIELA VIGORITO ha proposto opposizione avverso il Decreto di liquidazione emesso dal
Proc. N.R.G.A.C. 4621/2023 - Sentenza Giudice di Pace di Salerno a conclusione del procedimento N.R.G.
1733/2023, a lei comunicato il 15/5/2023.
A fondamento della spiegata opposizione, l'opponente ha dedotto: di avere adito l'Ufficio del Giudice di Pace di Salerno al fine di ottenere l'annullamento del Decreto di espulsione dal territorio nazionale, prot. n.
23/2023, emesso dal Prefetto di Salerno nei confronti della cittadina georgiana Kurtanidze Maia, nonché dell'ordine questorile emanato in una esecuzione;
che il giudizio veniva iscritto al N.R.G.N.R. 1733/2023; che, all'udienza del 13/4/2023, il Giudice di prime cure teneva l'udienza di comparizione e che, all'esito della discussione orale, si riservava per la decisione;
che, all'esito del gravame, il Giudice di Pace di Salerno,
Dott.ssa Teresa Cerullo, giusta ammissione ex lege al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'art. 142, D.P.R. n. 115/2002 – confermata nell'ordinanza n. 444/2023 – liquidava in favore del difensore l'importo complessivo di € 200,00 a titolo di compensi professionali;
che tale statuizione sarebbe illegittima in ragione della errata interpretazione ed applicazione del dato normativo di cui agli articoli 5, D.M. n. 55/2014 e
82 e 130, D.P.R. n. 115/2002; che, invero, da un lato, ai sensi dell'art. 5, co. 5, D.M. n. 55/2014, “Qualora il valore effettivo della controversia non risulti determinabile mediante l'applicazione dei criteri sopra enunciati, la stessa si considererà di valore indeterminabile.” e che, a norma del successivo comma 6, “Le cause di valore indeterminabile si considerano di regola e a questi fini di valore non inferiore a euro
26.000,00 e non superiore a euro 260.000,00, tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia.”; che, dall'altro lato, ai sensi dell'art. 82, D.P.R. n. 115/2002, “L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai
Proc. N.R.G.A.C. 4621/2023 - Sentenza valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona offesa” e che detti importi sono vanno ridotti della metà, a norma dell'art. 130, D.P.R. 115/2002; che il D.M. n.
55/2014, nel determinare i parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, non solo individua i sei scaglioni da considerare in base al valore del procedimento e, per ogni scaglione, le quattro fasi (di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale) per lo svolgimento di ciascuna delle quali è previsto uno specifico compenso, ma indica anche il quarto ed il quinto scaglione, dal valore compreso tra i 26.000,00 ed i 260.000,00 per la liquidazione dei procedimenti il cui valore non è determinabile;
che, nel caso di specie, trattandosi di procedimento avente ad oggetto l'impugnativa del provvedimento prefettizio di espulsione dal territorio italiano, il valore non sarebbe determinabile, di talché, in applicazione del disposto di cui all'art. 5, co.
6, D.M. n. 55/2014 e degli arresti della giurisprudenza di legittimità ad esso relativi, il Giudice di prime cure avrebbe dovuto parametrare la liquidazione del compenso professionale ai due scaglioni summenzionati e non già pretermettere qualsivoglia riferimento all'attività difensiva svolta al fine di individuare le fasi da applicare, oltre che obliterare qualsiasi argomentazione sul discostamento dai valori minimi tabellari;
che, invero, in ordine all'attività difensiva espletata, l'impugnazione del provvedimento di espulsione adottato dalla P.A. si fondava su particolari ragioni di diritto e questioni di fatto, disattese dal Giudice di Pace, che fonderanno il ricorso per Cassazione;
che nel procedimento di opposizione all'espulsione l'odierna ricorrente avrebbe svolto tutte le quattro fasi previste dal D.M. n. 55/2014 (studio, introduttiva,
Proc. N.R.G.A.C. 4621/2023 - Sentenza istruttoria/trattazione e decisionale); che, pertanto, il Giudice di prime cure avrebbe dovuto riconoscerle il diritto all'importo di € 995,00, già ridotto della metà in ossequio al disposto dell'art. 130, D.P.R. 115/2002, oltre al rimborso forfettario ed accessori di legge;
che, pertanto, nel pretermettere le attività indicate nella nota spese depositata, il decreto di liquidazione del compenso professionale emesso dal Giudice di Pace di Salerno, non solo violerebbe l'anzidetta normativa nazionale, ma anche le disposizioni di cui agli articoli 8 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, 6, commi 1 e 3, lett. C) della CEDU, 14, comma 1 del Patto Internazionale sui diritti civili e politici e 47 della Carta di
Nizza, ledendo il decoro professionale del difensore, incidendo negativamente sull'utilità dell'istituto del patrocinio a spese dello Stato e frustrando il diritto di difesa del cittadino che non abbia i mezzi per retribuire un difensore.
In virtù di quanto innanzi esposto, l'Avv. DANIELA VIGORITO ha formulato le seguenti conclusioni: accogliere l'opposizione e, per l'effetto, revocare il Decreto di liquidazione emesso dal Giudice di Pace di Salerno nel procedimento n. 1733/2023 e, dunque, liquidare in favore dell'odierna ricorrente gli importi dovuti per l'attività professionale prestata nel suindicato giudizio, tenuto conto della nota spese depositata o, in subordine, nella misura ritenuta di giustizia con applicazione degli scaglioni, quarto o quinto della tabella di cui al D.M.
n. 55/2014, delle quattro fasi regolarmente espletate e dei valori medi delle tariffe forensi;
con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge del presente giudizio.
Con decreto reso al termine dell'udienza del 17/4/2024, questo Giudice, rilevata la mancata prova dell'avvenuta notifica del ricorso in opposizione e del decreto di fissazione dell'udienza alla parte opposta,
Proc. N.R.G.A.C. 4621/2023 - Sentenza onerava la parte opponente di provvedere al deposito telematico della relata di notificazione, nonché della ricevuta di accettazione, all'indirizzo
PEC: che a tanto provvedeva (cfr. Email_1
ricevuta di avvenuta consegna depositata telematicamente dall'opponente il 22/10/2024).
Il , pur avendo ricevuto regolare Controparte_1
notificazione del ricorso introduttivo, in uno al decreto di fissazione dell'udienza, non si è costituito e non è comparso e, pertanto, ne va dichiarata la contumacia.
SULLA FONDATEZZA DELL'OPPOSIZIONE
La presente opposizione, affidata ad un unico motivo di ricorso, si fonda essenzialmente sulla presunta errata interpretazione ed applicazione, da parte del Giudice di Pace di Salerno, della normativa – nazionale e sovranazionale – dettata in materia di liquidazione al difensore dei compensi professionali forensi.
L'opposizione è fondata e va accolta nei termini che seguono.
In via preliminare, giova osservare che il Decreto del Ministero della
Giustizia n. 55/2014 non contempla espressamente, per le controversie introitate innanzi al Giudice di Pace, i parametri di liquidazione dei compensi professionali per il caso in cui il valore della controversia sia
“indeterminabile” – qual è quella patrocinata dall'odierna ricorrente nel giudizio R.G.N. 1733/2023, instaurato ai sensi dell'art. 13, co. 8, D.lgs.
n. 286/1998 (ricorso contro il provvedimento di espulsione del cittadino straniero extracomunitario dal territorio nazionale) – funzionalmente devoluta dal legislatore alla cognizione del Giudice di Pace pur avendo valore “indeterminabile”, di talché devono applicarsi in via analogica le
Tabelle allegate al D.M. n. 55/2014 previste per i procedimenti di valore
“indeterminabile” svoltisi innanzi al Tribunale.
Proc. N.R.G.A.C. 4621/2023 - Sentenza Ciò posto, si rileva che, nel caso in esame, con l'ordinanza n. 444/2023, il Giudice di prime cure, nel rigettare l'opposizione proposta dall'Avv.
DANIELA VIGORITO avverso il decreto di espulsione del Prefetto di
Salerno, prot. n. 23/2023, ha dapprima, in punto di fatto, riconosciuto l'attività introduttiva espletata dalla ricorrente (“in particolare, quanto ai motivi di fatto e di diritto a sostegno dell'opposizione, parte ricorrente eccepiva, previa sospensione, l'inammissibilità del provvedimento impugnato per nullità della motivazione, violazione del diritto di difesa, omessa sottoscrizione del Prefetto e della traduzione in lingua nota, mancata possibilità di accesso alla procedura di asilo e pedissequa inespellabilità per aver presentato tale domanda, per violazione delle normative internazionali comunitarie”), accanto a quella istruttoria/trattazione e decisionale, nella misura in cui l'Avv. VIGORITO
è comparsa all'udienza del 13/4/2023 per insistere sulle richieste già avanzate in ricorso (“Disposta, quindi, in data 30 marzo 2023, l'udienza di comparizione per il successivo 13 aprile 2023, questa veniva regolarmente comunicata ai soggetti interessati, tant'è che l'Autorità resistente si costituiva nelle forme prescritte dal codice di rito, pur non comparendo, con documentazione e quant'altro utile, invocando il rigetto della spiegata opposizione. All'udienza all'uopo fissata, il difensore costituito della straniera insisteva per la richiesta di inespellabilità per pendenza della domanda di asilo e quindi per l'accoglimento dell'opposizione, ed in tale data si riservava per la decisione”), per poi disporre l'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 142, D.P.R. n. 115/2002, affidando la liquidazione degli onorari a separato decreto (cfr. all della produzione di parte ricorrente del 14/6/2023).
Sennonché, con tale provvedimento, opposto in questa sede, il Giudice
Proc. N.R.G.A.C. 4621/2023 - Sentenza di Pace di Salerno ha ritenuto di liquidare all'Avv. DANIELA VIGORITO, per l'attività espletata, l'importo complessivo di € 200,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A (cfr. all della produzione di parte ricorrente del 14/6/2023), del tutto pretermettendo il valore “indeterminabile” della controversia patrocinata dalla ricorrente innanzi a sé e la conseguente – doverosa – applicazione analogica delle Tabelle allegate al D.M. n. 55/2014.
Invero, nella vicenda in esame, il Giudice di prime cure avrebbe dovuto liquidare i compensi spettanti all'Avv. VIGORITO avendo riguardo al disposto di cui all'art. 5, co. 5 e 6, D.M. n. 55/2014, assumendo come valore di riferimento quello “indeterminabile” e, dunque, facendo applicazione delle Tabelle a tal fine predisposte per i giudizi innanzi al
Tribunale, segnatamente nello scaglione da € 26.000,00 ad €
260.000,00 (cfr., ex multis, in tal senso, Cass. Civ., sez. VI, Ordinanza n.
16671/2018), tenendo conto delle fasi in cui la ricorrente ha espletato l'attività difensiva (fase di studio, introduttiva, istruttoria/trattazione e decisionale) e della riduzione della metà prevista dall'art. 130, D.P.R.
n.115/2002.
Alla luce di quanto innanzi esposto, consegue che l'opposizione è fondata e va accolta e, per l'effetto, il decreto di liquidazione opposto va riformato e, dunque, tenuto conto della natura della controversia
(opposizione avverso il provvedimento di espulsione del cittadino straniero extracomunitario dal territorio nazionale), del valore
(“indeterminabile”) e della circostanza che la ricorrente ha prestato la propria attività professionale nell'interesse della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato svolgendo tutte le fasi (di studio, introduttiva, istruttoria/trattazione e decisionale), i compensi ad essa spettanti per il giudizio N.R.G. 1733/2023 vanno liquidati, secondo i
Proc. N.R.G.A.C. 4621/2023 - Sentenza criteri di cui al D.M. n. 55/2014 (così come modificato con D.M. n.
147/2022) “ratione temporis” applicabile in complessivi € 995,00 per compensi professionali, già ridotti della metà ai sensi dell'art. 130,
D.P.R. n. 115/2002, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.
SUL REGIME DELLE SPESE DI LITE
Le spese del presente giudizio seguono il criterio generale della soccombenza ex art. 91, c.p.c. e, stante l'accoglimento dell'opposizione, sono poste a carico del e, tenuto Controparte_1
conto della natura della controversia (opposizione a decreto spese di giustizia), del valore (fino ad € 1.100,00) e della complessità (bassa) delle questioni trattate, che non si è svolta la fase istruttoria/trattazione, si liquidano in dispositivo, in assenza di nota spese, secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 (così come modificato con D.M. n. 147/2022) in complessivi € 232,00 a titolo di compensi professionali (di cui € 66,00 per la fase di studio;
€ 66,00 per la fase introduttiva;
€ 100,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese vive pari ad € 43,00 a titolo di
C.U., oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge,
I.V.A. e C.P.A.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) Dichiara la contumacia del;
Controparte_1
2) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, in riforma del Decreto di liquidazione del 28/4/2023, comunicato il 15/5/2023, liquida in favore dell'Avv. DANIELA VIGORITO, per l'attività espletata innanzi al Giudice di Pace di Salerno nel procedimento N.R.G. 1733/2023,
l'importo di € 995,00 a titolo di compensi professionali, oltre
Proc. N.R.G.A.C. 4621/2023 - Sentenza rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge,
I.V.A. e C.P.A., che pone a carico dell'Erario;
3) Condanna il al pagamento, in Controparte_1
favore dell'Avv. DANIELA VIGORITO, delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 232,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese vive pari ad € 43,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge,
I.V.A. e C.P.A.
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinunzianti a presenziare, stante l'acquiescenza da esse prestata alla celebrazione dell'udienza con trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127-ter, co. 2, c.p.c.
Così deciso in Salerno il 22/5/2025
Il Giudice
Dott. Mattia Caputo
Proc. N.R.G.A.C. 4621/2023 - Sentenza