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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 02/04/2025, n. 847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 847 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12753/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandra Villecco all'esito dell'udienza del giorno 02/04/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12753/2023 promossa da:
C.F. ) Parte_1 C.F._1
ATTORE rappresentata e difesa come delega in atti dall'Avvocato Lenoci Iolanda, nel cui studio elegge domicilio contro
(C.F. ), P_ C.F._2
CONVENUTI rappresentato e difeso come delega in atti dall'Avvocato Cosani Roberto, nel cui studio elegge domicilio
C.F. , Controparte_2 C.F._3 rappresentato e difeso come delega in atti dall'Avvocato Tola Gaetana, nel cui studio elegge domicilio
OGGETTO: Proprietà.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note conclusive autorizzate.
pagina 1 di 9 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato il 06/10/2023, la signora
[...] conveniva in giudizio i signori e al fine di far Parte_1 P_ Controparte_2 accogliere, previo annullamento dell'accordo di mediazione prot. n. 129/2019, la domanda di regolamento di confini tra i fondi situati nel Comune di Sasso Marconi, e contraddistinti al catasto al foglio 86, al mappale 313 di proprietà del signore e ai mappali 204 -206 – 214 di P_ proprietà dell'attrice medesima, col conseguente ordine ai convenuti di apporre i confini che sarebbero risultati dall'accertamento giudiziale. In particolare, l'attrice lamentava che il signor a partire dal 2015, attraverso opere di recinzione e picchettaggio, inglobava nella sua P_ proprietà sia la particella n. 214, di cui al foglio 86, posta all'imbocco della strada via Iano che conduce all'abitazione dell'attrice, sia la particella 206, sorta a seguito di frazionamento nel 1986, che le consentiva, sino da allora, l'accesso al reto della sua abitazione e su via comunale
Iano, impendendole in questo modo, non solo, l'accesso a tale porzione di terreno, ma anche, di conseguenza, l'accesso all'ingresso posteriore alla sua abitazione. Nell'atto di citazione la signora ha sostenuto che l'attuale situazione di obbiettiva incertezza sull'estensione e Parte_1 confinazione dei fondi di proprietà delle parti in causa è fonte di continua conflittualità col convenuto imputabile a una superficiale e incompleta indagine peritale in sede di P_ mediazione, poiché i tecnici delle parti non avevano reperito tutta la documentazione catastale necessaria, anche per mancata collaborazione del signor e pertanto non erano stati presi in P_ considerazione il frazionamento 8074 dell'anno 1995, reperito dalla convenuta solo un anno dopo l'accordo di mediazione, per cui il mappale 313 acquisiva l'estensione di mq 2345, e neppure il successivo frazionamento mod. 51 n. 94281 effettuato dal convenuto nel 2016, che ridimensionava il mappale 313 a un'estensione di mq 2201, oltre al formarsi dei nuovi mappali
704 di mq 19 e 705 di mq 125, ceduti in permuta dal convenuto nel 2017, alla signora P_
, altra convenuta nel presente giudizio. Controparte_2
Ha resistito in giudizio il signor contestando le domande e i motivi posti a loro P_ fondamento, per inammissibilità e infondatezza in fatto e diritto, esponendo che l'attrice, pur lamentando in via preliminare uno sconfinamento nei mappali 206 e 214 per la recinzione da lui effettuata, ha finito per contestare la corrispondenza tra il confine cartografico e quello di diritto lungo la dividente confinaria corrente tra il suo mappale 313 e i mappali della Gamberini 206, 204, 214, al fine di annullare l'accordo di mediazione del 2019 e promuovere un'azione di regolamento di confini, con la condanna in solido tra i convenuti all'apposizione dei termini e confini da accertarsi in corso di causa. L'attore adduceva inoltre che all'accordo conclusosi a seguito del procedimento di mediazione n. Prot. 129/2019, di cui qui l'attrice chiede l'annullamento, seguivano ben altri due procedimenti di mediazione instaurati dall'odierna attrice, nell'ultimo dei quali, conclusosi negativamente e già pendente la presente causa, veniva coinvolta anche l'odierna convenuta CP
. L'attore ha inoltre dedotto che il valore contrattuale pienamente vincolante tra le parti del
[...] sopra citato accordo di mediazione, volto a verificare e regolamentare la linea di confine, dividente i mappali di proprietà (313), (206, 204, 214), riguarda anche la premessa all'accordo P_ Parte_1
pagina 2 di 9 di mediazione articolata in 4 punti sul metodo di lavoro da svolgersi e sui conseguenti risultati, per cui l'indagine: “Le sopraddette particelle hanno avuto origine da due mod. 51 per frazionamento approvati rispettivamente il 22 settembre 1987 prot. 66316/86 e il 9 aprile 1988 prot. 71154/87, tutti e due sono a firma del Geom. , ha valore vincolante come pure le risultanze: “la rete di Pt_2 recinzione nelle quote comprese tra m.
8.11 e m. 53,86 dello schema di picchettamento (doc 2 ultima pag;
doc 2a) all'interno della proprietà mentre la recinzione verso strada […] è all'interno P_ della proprietà (mappale 214), mentre la recinzione sul lato opposto non corrisponde alla Parte_1 ricostruzione del confine di impianto catastale in quanto il cantonale esistente risulta essere dentro il mappale 206 ( ”. Parte_1
In conclusione, il signor ha rilevato che, di fatto, erano stati posti in essere minimi P_ sconfinamenti nel mappale 206 dell'odierna attrice, già sanati in base all'elaborato schema di picchettamento, e ha ribadito che il frazionamento n. 8974/1995 e quello del 2016, non interessano la proprietà né influiscono, modificandola, la dividente intercorrente tra i suoi fondi e quelli Parte_1 dell'attrice oggetto dell'accertamento per cui è causa. Parte_1
Si è costituita in giudizio la signora , chiedendo in via preliminare, previo Controparte_2 accertamento e dichiarazione della sua carenza di legittimazione passiva di essere estromessa dal giudizio, adducendo di non essere stata parte dell'accordo di mediazione per cui è causa e per non avere nessun altro coinvolgimento nei fatti dedotti e nella lite tra l'attrice e il convenuto Parte_1
e chiedendo, in via principale e nel merito, nella denegata ipotesi della sua mancata P_ estromissione, il rigetto della domanda principale per infondatezza, con conseguente condanna di parte attrice al risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c. La convenuta chiedeva inoltre in via subordinata, nella denegata ipotesi della sua CP mancata estromissione, di tenere la stessa indenne dalle spese dovute per l'attività di apposizione dei nuovi confini dei mappali di proprietà e in quanto l'attrice per far
P_ Parte_1 Parte_1 accertare l'annullamento dell'accordo di mediazione sottoscritto col convenuto il 25/06/2020 ha
P_ invocato l'esistenza di un atto pubblico, ovvero, di una visura catastale, scoperta dall'attrice solo un anno dopo l'accordo di mediazione, non tenuta in considerazione dai periti di parte, trattandosi di un frazionamento fatto dal sig. nel 1995, su un mappale di sua proprietà, ribadendo di essere
P_ divenuta proprietaria, in forza di atto di compravendita del 28.05.1996 dall'Istituto Diocesano per il sostentamento del clero Archidiocesi di Bologna dei mappali censiti dal Catasto di Sasso Marconi al foglio 148 sub 6, sub 8 e 322 sub 2 (all. 3), un anno dopo il suddetto frazionamento del 1995 eseguito dal sig. e che pertanto l'accertamento dei confini qui richiesto dall'attrice per riottenere una
P_ valida confinazione del mappale 206 di sua proprietà, avrebbe comunque ad oggetto sempre e solo i mappali e con esclusione dei mappali di proprietà
P_ Parte_1 CP
Il processo è stato istruito mediante produzioni documentali.
Con ordinanza del 02/04/2023 veniva richiesto alle parti di depositare ulteriore documentazione utile ai fini della definizione della causa e veniva fissata, ai fini della calendarizzazione del processo,
pagina 3 di 9 l'udienza del 14/11/2024 per la precisazione delle conclusioni, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., concedendo a entrambe le parti termine fino al 09/11/2024 per il deposito di note conclusive.
Con successiva ordinanza del 24/06/2024, il Giudice, sulla base della documentazione prodotta dalle parti anche in via integrativa, ritenuta chiusa la fase di istruzione, confermava l'udienza del 14/11/2024 per la precisazione delle conclusioni.
Il Giudice rilevato il mancato deposito in PCT del verbale di precisazione delle conclusioni del
14/11/2025 e della sentenza imputabile a presumibile blocco di rete per aggiornamenti del sistema informatico e della rete telematica giustizia, con decreto del 05/03/2025 fissava per la discussione della causa e la precisazione delle conclusioni l'udienza del 02/04/2025, nel corso della quale, le parti precisavano le proprie conclusioni e, all'esito, il Giudice tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, la richiesta di accertamento e dichiarazione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta è fondata e pertanto va accolta. Controparte_2
Nel merito, la domanda di regolamento di confini tra i fondi situati nel Comune di Sasso Marconi,
e contraddistinti al catasto al foglio 86, al mappale 313 di proprietà del signore e ai mappali P_
204 -206 – 214 di proprietà dell'attrice medesima, è infondata per la validità dell'accordo di mediazione prot. n. 129/2019 produttivo di effetti nei confronti dell'attrice e Parte_1 del convenuto e pertanto non può essere accolta, così come ogni conseguente P_ domanda rivolta contro i convenuti.
Ebbene, dalla lettura dell'atto di citazione risulta che, a fondamento della propria domanda di annullamento dell'accordo di mediazione sulla posa in opera della recinzione apposta dal Sig. nel 2016, sottoscritto tra le parti in causa il 25.6.20, l'attrice adduce il vizio dell'elaborato P_ peritale per negligenze dei tecnici incaricati da ciascuna delle parti, nonché il comportamento doloso del convenuto per aver occultato il documento catastale relativo al frazionamento P_
(8074/95), determinante per ottenere una riconfinazione comprensiva di tutti i frazionamenti relativi al confine esistente come da atti di acquisto. In particolare, l'attrice sostiene che, a causa del suddetto accordo di confinamento, è stata inglobata dal convenuto nel suo fondo sia la P_ particella 206 di proprietà dell'attrice, impedendo a quest'ultima di accedere sul fondo medesimo, nonché al retro della sua proprietà, sia il mappale 214 posto all'imbocco della strada che conduce all'abitazione dell'attrice medesima di via Iano n. 7.
Nel corso dell'istruttoria attraverso prove documentali è emersa la validità dell'accordo di mediazione.
Si ribadisce che l'attrice, col suo atto introduttivo, ha chiesto l'annullamento dell'accordo di mediazione e il conseguente regolamento di confini e apposizione di termini.
Trattasi di impugnazione dell'accordo di mediazione ai sensi dell'art. 1975 c.c.
pagina 4 di 9 La mediazione è stata concepita nel nostro ordinamento come un sistema imperniato sulla preminenza del ruolo delle parti in contesa che si fonda sul senso di responsabilità dei soggetti nel trovare autonomamente la risoluzione della lite.
Orbene dottrina e giurisprudenza concordano nel ricondurre l'accordo di conciliazione all'esito della procedura di mediazione alla transazione ex art. 1965 c.c., che è destinata a concludersi con un accordo avente i medesimi effetti della transazione: forza di legge tra le parti e trascrivibilità.
Nel merito, devono essere svolte le seguenti considerazioni:
a) dagli atti prodotti in giudizio, si può desumere che il procedimento di mediazione si è svolto regolarmente in quanto, nei vari incontri, le parti principali l'attrice e il Parte_1 convenuto sono intervenute;
P_
b) è stata conferita delega a redigere un elaborato peritale a ciascuno dei professionisti incaricati da ciascuna delle parti;
c) sono state accettate la metodologia dell'indagine e i conseguenti risultati;
d) le operazioni peritali nell'ambito del procedimento di mediazione si sono svolte nel contraddittorio tecnico dell'espletamento della consulenza e, si ribadisce, appare logica ed esaustiva. e) l'accordo extragiudiziale di mediazione prot. n. 129/2019, contenente disposizioni a favore a sfavore di entrambe le parti, con cessioni di diritti e assunzioni di obblighi, è stato regolarmente sottoscritto dalle parti e e seguito dall'apposizione di Parte_1 P_ termini;
La tesi di parte attrice secondo la quale l'oggetto dell'accordo sarebbe risultato errato per imperizia dei periti incaricati dalle parti e per occultamento del documento relativo al frazionamento (8074/95), determinante, ai fini di una riconfinazione comprensiva di tutti i frazionamenti relativi al confine esistente, non appare fondata.
Si premette che la documentazione prodotta agli atti anche in via integrativa è completa e ha consentito di ricostruire i fatti della vicenda qui in esame.
Secondo parte attrice la superficiale e incompleta indagine peritale condotta in sede di mediazione, poiché i tecnici delle parti non avevano reperito tutta la documentazione catastale necessaria, anche per il comportamento scorretto del signor in particolare il frazionamento P_ 8074 dell'anno 1995, da lei reperito solo un anno dopo l'accordo di mediazione, per cui il mappale 313 acquisiva l'estensione di mq 2345, invece ridimensionata a un'estensione di mq 2201, col successivo frazionamento mod. 51 n. 94281 effettuato dal convenuto nel 2016, che comportava inoltre il formarsi dei nuovi mappali 704 di mq 19 e 705 di mq 125, ceduti in permuta dal convenuto nel 2017, alla signora , altra convenuta nel P_ Controparte_2 presente giudizio.
Tali asserzioni sulla negligenza dei periti e il comportamento doloso del convenuto però, P_ sono rimaste del tutto sfornite di prova in corso di causa. In primo luogo, i documenti richiamati pagina 5 di 9 dall'attrice non costituiscono documenti fraudolentemente nascosti o sottratti ai pubblici registri catastali, che, solo in tal caso, una loro successiva scoperta avrebbero dovuto portare a una loro valutazione e conseguente rivalutazione delle indagini peritali.
Si ribadisce che non è stata data la prova della negligenza e/o imperizia dei periti incaricati.
Non è neppure stata fornita alcuna ulteriore prova tecnica che tali documenti, se tenuti in considerazione, avrebbero potuto cambiare sostanzialmente i confini tra il mappale 313 del convenuto e i mappali di proprietà dell'attrice P_ Parte_1
Quanto all'annullabilità dell'accordo di mediazione per errore così come prospettata dalle attrici, si osserva, come è noto, che il titolo esecutivo derivante dal verbale di conciliazione può essere impugnato solamente qualora si ravvisino i profili patologici tipici di un contratto relativamente alla nullità ed all'annullabilità.
Pertanto, si potrà procedere all'impugnazione mediante l'utilizzo dei consueti strumenti di impugnativa negoziale utilizzabili nei confronti del contratto di transazione elencati agli artt.
1969-1976 c.c. Ciò posto, fuori dalle ipotesi di transazione su pretesa temeraria o su titolo nullo, ovvero, quelle di cui agli articoli 1971 e 1975 c.c., non è causa di annullamento della transazione la circostanza che la situazione di fatto, origine delle pretese contrapposte, a seguito di accertamenti successivi risulti diversa da quella ritenuta da una delle parti transigenti, e tale che, se questa ne avesse avuto esatta conoscenza non avrebbe concluso l'accordo transattivo (Cass.690/05).
L'errore di fatto - come l'errore di diritto - per essere rilevante ai fini della norma e poter essere invocabile quale causa di annullamento del contratto deve cadere su questioni estranee all'oggetto della controversia - il c.d. caput non controversum - e non sull'oggetto della lite transatta - il c.d. caput controversum. La funzione della transazione, infatti, è quella di comporre la situazione litigiosa sostituendo quest'ultima con una situazione nuova. L'errore costituisce la falsa rappresentazione della realtà, a esso è equiparabile l'ignoranza, ossia la mancanza di qualsiasi nozione di un dato fatto.
L'errore sul caput controversum si risolve in un errore sulla situazione giuridica preesistente e dunque in un errore non sul modo in cui la situazione viene dedotta ad oggetto della transazione, bensì sul modo in cui questa si è presentata alle parti al momento dell'accordo. Per tale ragione esso si configura come un «errore retrospettivo», tale da essere trattato alla stregua di un errore sui motivi e, in quanto tale, irrilevante.
L'errore prospettato nel presente giudizio non investirebbe un antecedente logico della transazione, ma cadrebbe proprio sulla questione che avrebbe potuto costituire oggetto della controversia tra le parti, e quindi sarebbe relativo allo stesso oggetto dell'accordo transattivo,
pagina 6 di 9 incidendo sulle reciproche concessioni delle parti (di conseguenza, tale errore, ovvero sussistente, dovrebbe essere ritenuto irrilevante).
Parte attrice ha inoltre invocato l'annullamento del contratto anche a causa del comportamento del convenuto nel non aver fornito ai periti la documentazione sul frazionamento del 1995, P_ come se il risultato dell'elaborato peritale fosse imputabile a un comportamento doloso del convenuto medesimo, facendo presumere il configurarsi dell'ipotesi di cui all'art. 1975 c.c., e mantenute ferme le argomentazioni sopra riportate, si richiama quanto affermato dalla corte di legittimità sull'annullabilità dei negozi per dolo. La Corte di Cassazione, con la sentenza dell'8 maggio 2018, n. 11009, ha fornito delle precisazioni in materia di dolo omissivo, considerandolo quale vizio della volontà, idoneo a determinare l'annullamento del contratto, solo quando l'inerzia della parte si inserisca in un complesso comportamento adeguatamente preordinato, con malizia o astuzia, a realizzare l'inganno perseguito. Da ciò, consegue che il semplice silenzio e la reticenza, anche su situazioni di interesse della controparte, non modificando la rappresentazione della realtà, ma limitandosi a non contrastare la percezione di essa alla quale sia pervenuto l'altro contraente, non costituiscono causa invalidante del contratto. Tale ragionamento ermeneutico dei giudici di legittimità si fonda sull'interpretazione di un'unica disposizione di legge, l'art. 1439 c.c., in forza della quale si può sostenere che il dolo sia causa di annullamento del contratto laddove i raggiri usati siano stati tali che, in assenza di essi, l'altra parte non avrebbe prestato il proprio consenso per la conclusione del contratto. Parimenti, è configurabile dolo nel caso in cui i raggiri abbiano inficiato la determinazione della volontà del contraente, ossia abbiano ingenerato nel soggetto deceptus una rappresentazione alterata della realtà. Il meccanismo del volere che verrebbe così ingenerato sarebbe tale da determinare un errore essenziale ai sensi dell'art. 1429 c.c., così integrando la fattispecie fraudolenta, idonea a determinare l'annullabilità del contratto. Va peraltro osservato che nel caso in esame i documenti che l'attrice ritiene omessi Parte_1 sono pubblici e dunque erano nella piena disponibilità dei periti, liberi di avvalersene oppure no e dunque non è in alcun modo ipotizzabile un vizio che abbia indotto i periti a una falsa rappresentazione della realtà, ergo, dei confini da loro accertati.
Il risultato dell'elaborato peritale in sede di mediazione non sarebbe cambiato.
Quanto all'obbligazione professionale assunta dai periti, va inoltre osservato, che costoro assumendo l'incarico, si impegnano alla prestazione della propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non al suo conseguimento. Ne consegue che l'ipotetico inadempimento del professionista alla propria obbligazione non può essere desunto, ipso facto, dal mancato raggiungimento del risultato utile avuto di mira dal cliente, ma deve essere valutato alla stregua dei doveri inerenti lo svolgimento dell'attività professionale e, in particolare, al rispetto del parametro di diligenza a cui è tenuto. In particolare, i parametri di diligenza sono quelli fissati dall'art. 1176 comma 2 c.c., riferiti al professionista di media attenzione e preparazione, qualificato dalla perizia e dall'impiego di strumenti pagina 7 di 9 tecnici adeguati al tipo di prestazione dovuta, salva l'applicazione dell'art. 2236 c.c. nel caso di prestazioni implicanti la risoluzione di problematiche tecniche di particolare difficoltà.
L'aver imputato la causa di annullamento dell'accordo di mediazione ai due profili, quali, da un lato, il comportamento doloso del convenuto di occultamento della documentazione utile ai periti P_ nell'ambito del procedimento di mediazione, dall'altro, a un errore, solleva ulteriori elementi di infondatezza delle domande avanzate da parte attrice.
Orbene, come pure dedotto da parte convenuta e dal chiamato in causa, la Suprema Corte ha chiarito che «la domanda di annullamento di un contratto fondata sulla contestuale allegazione dei vizi di errore, dolo e violenza si rende inammissibile, stante l'inconciliabilità dei rispettivi elementi costitutivi, perché la falsa rappresentazione della realtà che ha indotto la parte alla conclusione del contratto nell'errore è endogena, mentre nel caso di dolo è esogena» (Cass. n. 22900/2005). L'attrie, nel caso di specie, ha dunque avanzato la sua domanda di “annullamento/nullità” dell'accordo di mediazione adducendo proprio entrambi i vizi della volontà (errore e dolo), tra loro inconciliabili. In ogni caso, nulla è stato dedotto da parte attrice in ordine alla prova del “dolo” e ai lamentati
“raggiri”, atteso che l'attore si è limitato a chiedere l'espletamento di una C.T.U. volta a stabilire l'esatto confine tra i fondi per cui è causa, senza peraltro fornire la prova di danni patiti.
L'infondatezza della domanda di nullità/annullamento del verbale di mediazione comporta, de plano, il rigetto della domanda di accertamento e dichiarazione dei confini e di ogni altra e ulteriore domanda conseguente alla domanda principale.
Per quanto attiene alle spese legali del presente giudizio, la particolarità delle questioni sollevate e la specificità delle rispettive posizioni processuali, consente di disporre l'integrale compensazione tra le parti e , mentre nei confronti della convenuta Parte_1 P_ Controparte_2 la condanna alle spese segue il criterio della soccombenza con l'onere a carico dell'attrice Parte_1
[...]
Visti gli artt. 281 sexies e 281 terdecies, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accoglie la domanda della convenuta di carenza di legittimazione Controparte_2 passiva nei suoi confronti.
2) Respinge la domanda di condanna per lite temeraria ex art. nei confronti dell'attrice
Parte_1
3) Respinge tutte le domande di parte attrice.
4) Compensa integralmente tra la parte e la parte le spese del Parte_1 P_
pagina 8 di 9 presente giudizio.
5) Condanna la parte a rimborsare alla parte le spese Parte_1 Controparte_2 di lite, che si liquidano in € 1.276,50 per compensi, oltre 15 % per spese generali e accessori come per legge.
6) Manda alla cancelleria ogni comunicazione di competenza.
Bologna, 2 aprile 2025
La Giudice Onoraria dott. Alessandra Villecco
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandra Villecco all'esito dell'udienza del giorno 02/04/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12753/2023 promossa da:
C.F. ) Parte_1 C.F._1
ATTORE rappresentata e difesa come delega in atti dall'Avvocato Lenoci Iolanda, nel cui studio elegge domicilio contro
(C.F. ), P_ C.F._2
CONVENUTI rappresentato e difeso come delega in atti dall'Avvocato Cosani Roberto, nel cui studio elegge domicilio
C.F. , Controparte_2 C.F._3 rappresentato e difeso come delega in atti dall'Avvocato Tola Gaetana, nel cui studio elegge domicilio
OGGETTO: Proprietà.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note conclusive autorizzate.
pagina 1 di 9 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato il 06/10/2023, la signora
[...] conveniva in giudizio i signori e al fine di far Parte_1 P_ Controparte_2 accogliere, previo annullamento dell'accordo di mediazione prot. n. 129/2019, la domanda di regolamento di confini tra i fondi situati nel Comune di Sasso Marconi, e contraddistinti al catasto al foglio 86, al mappale 313 di proprietà del signore e ai mappali 204 -206 – 214 di P_ proprietà dell'attrice medesima, col conseguente ordine ai convenuti di apporre i confini che sarebbero risultati dall'accertamento giudiziale. In particolare, l'attrice lamentava che il signor a partire dal 2015, attraverso opere di recinzione e picchettaggio, inglobava nella sua P_ proprietà sia la particella n. 214, di cui al foglio 86, posta all'imbocco della strada via Iano che conduce all'abitazione dell'attrice, sia la particella 206, sorta a seguito di frazionamento nel 1986, che le consentiva, sino da allora, l'accesso al reto della sua abitazione e su via comunale
Iano, impendendole in questo modo, non solo, l'accesso a tale porzione di terreno, ma anche, di conseguenza, l'accesso all'ingresso posteriore alla sua abitazione. Nell'atto di citazione la signora ha sostenuto che l'attuale situazione di obbiettiva incertezza sull'estensione e Parte_1 confinazione dei fondi di proprietà delle parti in causa è fonte di continua conflittualità col convenuto imputabile a una superficiale e incompleta indagine peritale in sede di P_ mediazione, poiché i tecnici delle parti non avevano reperito tutta la documentazione catastale necessaria, anche per mancata collaborazione del signor e pertanto non erano stati presi in P_ considerazione il frazionamento 8074 dell'anno 1995, reperito dalla convenuta solo un anno dopo l'accordo di mediazione, per cui il mappale 313 acquisiva l'estensione di mq 2345, e neppure il successivo frazionamento mod. 51 n. 94281 effettuato dal convenuto nel 2016, che ridimensionava il mappale 313 a un'estensione di mq 2201, oltre al formarsi dei nuovi mappali
704 di mq 19 e 705 di mq 125, ceduti in permuta dal convenuto nel 2017, alla signora P_
, altra convenuta nel presente giudizio. Controparte_2
Ha resistito in giudizio il signor contestando le domande e i motivi posti a loro P_ fondamento, per inammissibilità e infondatezza in fatto e diritto, esponendo che l'attrice, pur lamentando in via preliminare uno sconfinamento nei mappali 206 e 214 per la recinzione da lui effettuata, ha finito per contestare la corrispondenza tra il confine cartografico e quello di diritto lungo la dividente confinaria corrente tra il suo mappale 313 e i mappali della Gamberini 206, 204, 214, al fine di annullare l'accordo di mediazione del 2019 e promuovere un'azione di regolamento di confini, con la condanna in solido tra i convenuti all'apposizione dei termini e confini da accertarsi in corso di causa. L'attore adduceva inoltre che all'accordo conclusosi a seguito del procedimento di mediazione n. Prot. 129/2019, di cui qui l'attrice chiede l'annullamento, seguivano ben altri due procedimenti di mediazione instaurati dall'odierna attrice, nell'ultimo dei quali, conclusosi negativamente e già pendente la presente causa, veniva coinvolta anche l'odierna convenuta CP
. L'attore ha inoltre dedotto che il valore contrattuale pienamente vincolante tra le parti del
[...] sopra citato accordo di mediazione, volto a verificare e regolamentare la linea di confine, dividente i mappali di proprietà (313), (206, 204, 214), riguarda anche la premessa all'accordo P_ Parte_1
pagina 2 di 9 di mediazione articolata in 4 punti sul metodo di lavoro da svolgersi e sui conseguenti risultati, per cui l'indagine: “Le sopraddette particelle hanno avuto origine da due mod. 51 per frazionamento approvati rispettivamente il 22 settembre 1987 prot. 66316/86 e il 9 aprile 1988 prot. 71154/87, tutti e due sono a firma del Geom. , ha valore vincolante come pure le risultanze: “la rete di Pt_2 recinzione nelle quote comprese tra m.
8.11 e m. 53,86 dello schema di picchettamento (doc 2 ultima pag;
doc 2a) all'interno della proprietà mentre la recinzione verso strada […] è all'interno P_ della proprietà (mappale 214), mentre la recinzione sul lato opposto non corrisponde alla Parte_1 ricostruzione del confine di impianto catastale in quanto il cantonale esistente risulta essere dentro il mappale 206 ( ”. Parte_1
In conclusione, il signor ha rilevato che, di fatto, erano stati posti in essere minimi P_ sconfinamenti nel mappale 206 dell'odierna attrice, già sanati in base all'elaborato schema di picchettamento, e ha ribadito che il frazionamento n. 8974/1995 e quello del 2016, non interessano la proprietà né influiscono, modificandola, la dividente intercorrente tra i suoi fondi e quelli Parte_1 dell'attrice oggetto dell'accertamento per cui è causa. Parte_1
Si è costituita in giudizio la signora , chiedendo in via preliminare, previo Controparte_2 accertamento e dichiarazione della sua carenza di legittimazione passiva di essere estromessa dal giudizio, adducendo di non essere stata parte dell'accordo di mediazione per cui è causa e per non avere nessun altro coinvolgimento nei fatti dedotti e nella lite tra l'attrice e il convenuto Parte_1
e chiedendo, in via principale e nel merito, nella denegata ipotesi della sua mancata P_ estromissione, il rigetto della domanda principale per infondatezza, con conseguente condanna di parte attrice al risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c. La convenuta chiedeva inoltre in via subordinata, nella denegata ipotesi della sua CP mancata estromissione, di tenere la stessa indenne dalle spese dovute per l'attività di apposizione dei nuovi confini dei mappali di proprietà e in quanto l'attrice per far
P_ Parte_1 Parte_1 accertare l'annullamento dell'accordo di mediazione sottoscritto col convenuto il 25/06/2020 ha
P_ invocato l'esistenza di un atto pubblico, ovvero, di una visura catastale, scoperta dall'attrice solo un anno dopo l'accordo di mediazione, non tenuta in considerazione dai periti di parte, trattandosi di un frazionamento fatto dal sig. nel 1995, su un mappale di sua proprietà, ribadendo di essere
P_ divenuta proprietaria, in forza di atto di compravendita del 28.05.1996 dall'Istituto Diocesano per il sostentamento del clero Archidiocesi di Bologna dei mappali censiti dal Catasto di Sasso Marconi al foglio 148 sub 6, sub 8 e 322 sub 2 (all. 3), un anno dopo il suddetto frazionamento del 1995 eseguito dal sig. e che pertanto l'accertamento dei confini qui richiesto dall'attrice per riottenere una
P_ valida confinazione del mappale 206 di sua proprietà, avrebbe comunque ad oggetto sempre e solo i mappali e con esclusione dei mappali di proprietà
P_ Parte_1 CP
Il processo è stato istruito mediante produzioni documentali.
Con ordinanza del 02/04/2023 veniva richiesto alle parti di depositare ulteriore documentazione utile ai fini della definizione della causa e veniva fissata, ai fini della calendarizzazione del processo,
pagina 3 di 9 l'udienza del 14/11/2024 per la precisazione delle conclusioni, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., concedendo a entrambe le parti termine fino al 09/11/2024 per il deposito di note conclusive.
Con successiva ordinanza del 24/06/2024, il Giudice, sulla base della documentazione prodotta dalle parti anche in via integrativa, ritenuta chiusa la fase di istruzione, confermava l'udienza del 14/11/2024 per la precisazione delle conclusioni.
Il Giudice rilevato il mancato deposito in PCT del verbale di precisazione delle conclusioni del
14/11/2025 e della sentenza imputabile a presumibile blocco di rete per aggiornamenti del sistema informatico e della rete telematica giustizia, con decreto del 05/03/2025 fissava per la discussione della causa e la precisazione delle conclusioni l'udienza del 02/04/2025, nel corso della quale, le parti precisavano le proprie conclusioni e, all'esito, il Giudice tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, la richiesta di accertamento e dichiarazione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta è fondata e pertanto va accolta. Controparte_2
Nel merito, la domanda di regolamento di confini tra i fondi situati nel Comune di Sasso Marconi,
e contraddistinti al catasto al foglio 86, al mappale 313 di proprietà del signore e ai mappali P_
204 -206 – 214 di proprietà dell'attrice medesima, è infondata per la validità dell'accordo di mediazione prot. n. 129/2019 produttivo di effetti nei confronti dell'attrice e Parte_1 del convenuto e pertanto non può essere accolta, così come ogni conseguente P_ domanda rivolta contro i convenuti.
Ebbene, dalla lettura dell'atto di citazione risulta che, a fondamento della propria domanda di annullamento dell'accordo di mediazione sulla posa in opera della recinzione apposta dal Sig. nel 2016, sottoscritto tra le parti in causa il 25.6.20, l'attrice adduce il vizio dell'elaborato P_ peritale per negligenze dei tecnici incaricati da ciascuna delle parti, nonché il comportamento doloso del convenuto per aver occultato il documento catastale relativo al frazionamento P_
(8074/95), determinante per ottenere una riconfinazione comprensiva di tutti i frazionamenti relativi al confine esistente come da atti di acquisto. In particolare, l'attrice sostiene che, a causa del suddetto accordo di confinamento, è stata inglobata dal convenuto nel suo fondo sia la P_ particella 206 di proprietà dell'attrice, impedendo a quest'ultima di accedere sul fondo medesimo, nonché al retro della sua proprietà, sia il mappale 214 posto all'imbocco della strada che conduce all'abitazione dell'attrice medesima di via Iano n. 7.
Nel corso dell'istruttoria attraverso prove documentali è emersa la validità dell'accordo di mediazione.
Si ribadisce che l'attrice, col suo atto introduttivo, ha chiesto l'annullamento dell'accordo di mediazione e il conseguente regolamento di confini e apposizione di termini.
Trattasi di impugnazione dell'accordo di mediazione ai sensi dell'art. 1975 c.c.
pagina 4 di 9 La mediazione è stata concepita nel nostro ordinamento come un sistema imperniato sulla preminenza del ruolo delle parti in contesa che si fonda sul senso di responsabilità dei soggetti nel trovare autonomamente la risoluzione della lite.
Orbene dottrina e giurisprudenza concordano nel ricondurre l'accordo di conciliazione all'esito della procedura di mediazione alla transazione ex art. 1965 c.c., che è destinata a concludersi con un accordo avente i medesimi effetti della transazione: forza di legge tra le parti e trascrivibilità.
Nel merito, devono essere svolte le seguenti considerazioni:
a) dagli atti prodotti in giudizio, si può desumere che il procedimento di mediazione si è svolto regolarmente in quanto, nei vari incontri, le parti principali l'attrice e il Parte_1 convenuto sono intervenute;
P_
b) è stata conferita delega a redigere un elaborato peritale a ciascuno dei professionisti incaricati da ciascuna delle parti;
c) sono state accettate la metodologia dell'indagine e i conseguenti risultati;
d) le operazioni peritali nell'ambito del procedimento di mediazione si sono svolte nel contraddittorio tecnico dell'espletamento della consulenza e, si ribadisce, appare logica ed esaustiva. e) l'accordo extragiudiziale di mediazione prot. n. 129/2019, contenente disposizioni a favore a sfavore di entrambe le parti, con cessioni di diritti e assunzioni di obblighi, è stato regolarmente sottoscritto dalle parti e e seguito dall'apposizione di Parte_1 P_ termini;
La tesi di parte attrice secondo la quale l'oggetto dell'accordo sarebbe risultato errato per imperizia dei periti incaricati dalle parti e per occultamento del documento relativo al frazionamento (8074/95), determinante, ai fini di una riconfinazione comprensiva di tutti i frazionamenti relativi al confine esistente, non appare fondata.
Si premette che la documentazione prodotta agli atti anche in via integrativa è completa e ha consentito di ricostruire i fatti della vicenda qui in esame.
Secondo parte attrice la superficiale e incompleta indagine peritale condotta in sede di mediazione, poiché i tecnici delle parti non avevano reperito tutta la documentazione catastale necessaria, anche per il comportamento scorretto del signor in particolare il frazionamento P_ 8074 dell'anno 1995, da lei reperito solo un anno dopo l'accordo di mediazione, per cui il mappale 313 acquisiva l'estensione di mq 2345, invece ridimensionata a un'estensione di mq 2201, col successivo frazionamento mod. 51 n. 94281 effettuato dal convenuto nel 2016, che comportava inoltre il formarsi dei nuovi mappali 704 di mq 19 e 705 di mq 125, ceduti in permuta dal convenuto nel 2017, alla signora , altra convenuta nel P_ Controparte_2 presente giudizio.
Tali asserzioni sulla negligenza dei periti e il comportamento doloso del convenuto però, P_ sono rimaste del tutto sfornite di prova in corso di causa. In primo luogo, i documenti richiamati pagina 5 di 9 dall'attrice non costituiscono documenti fraudolentemente nascosti o sottratti ai pubblici registri catastali, che, solo in tal caso, una loro successiva scoperta avrebbero dovuto portare a una loro valutazione e conseguente rivalutazione delle indagini peritali.
Si ribadisce che non è stata data la prova della negligenza e/o imperizia dei periti incaricati.
Non è neppure stata fornita alcuna ulteriore prova tecnica che tali documenti, se tenuti in considerazione, avrebbero potuto cambiare sostanzialmente i confini tra il mappale 313 del convenuto e i mappali di proprietà dell'attrice P_ Parte_1
Quanto all'annullabilità dell'accordo di mediazione per errore così come prospettata dalle attrici, si osserva, come è noto, che il titolo esecutivo derivante dal verbale di conciliazione può essere impugnato solamente qualora si ravvisino i profili patologici tipici di un contratto relativamente alla nullità ed all'annullabilità.
Pertanto, si potrà procedere all'impugnazione mediante l'utilizzo dei consueti strumenti di impugnativa negoziale utilizzabili nei confronti del contratto di transazione elencati agli artt.
1969-1976 c.c. Ciò posto, fuori dalle ipotesi di transazione su pretesa temeraria o su titolo nullo, ovvero, quelle di cui agli articoli 1971 e 1975 c.c., non è causa di annullamento della transazione la circostanza che la situazione di fatto, origine delle pretese contrapposte, a seguito di accertamenti successivi risulti diversa da quella ritenuta da una delle parti transigenti, e tale che, se questa ne avesse avuto esatta conoscenza non avrebbe concluso l'accordo transattivo (Cass.690/05).
L'errore di fatto - come l'errore di diritto - per essere rilevante ai fini della norma e poter essere invocabile quale causa di annullamento del contratto deve cadere su questioni estranee all'oggetto della controversia - il c.d. caput non controversum - e non sull'oggetto della lite transatta - il c.d. caput controversum. La funzione della transazione, infatti, è quella di comporre la situazione litigiosa sostituendo quest'ultima con una situazione nuova. L'errore costituisce la falsa rappresentazione della realtà, a esso è equiparabile l'ignoranza, ossia la mancanza di qualsiasi nozione di un dato fatto.
L'errore sul caput controversum si risolve in un errore sulla situazione giuridica preesistente e dunque in un errore non sul modo in cui la situazione viene dedotta ad oggetto della transazione, bensì sul modo in cui questa si è presentata alle parti al momento dell'accordo. Per tale ragione esso si configura come un «errore retrospettivo», tale da essere trattato alla stregua di un errore sui motivi e, in quanto tale, irrilevante.
L'errore prospettato nel presente giudizio non investirebbe un antecedente logico della transazione, ma cadrebbe proprio sulla questione che avrebbe potuto costituire oggetto della controversia tra le parti, e quindi sarebbe relativo allo stesso oggetto dell'accordo transattivo,
pagina 6 di 9 incidendo sulle reciproche concessioni delle parti (di conseguenza, tale errore, ovvero sussistente, dovrebbe essere ritenuto irrilevante).
Parte attrice ha inoltre invocato l'annullamento del contratto anche a causa del comportamento del convenuto nel non aver fornito ai periti la documentazione sul frazionamento del 1995, P_ come se il risultato dell'elaborato peritale fosse imputabile a un comportamento doloso del convenuto medesimo, facendo presumere il configurarsi dell'ipotesi di cui all'art. 1975 c.c., e mantenute ferme le argomentazioni sopra riportate, si richiama quanto affermato dalla corte di legittimità sull'annullabilità dei negozi per dolo. La Corte di Cassazione, con la sentenza dell'8 maggio 2018, n. 11009, ha fornito delle precisazioni in materia di dolo omissivo, considerandolo quale vizio della volontà, idoneo a determinare l'annullamento del contratto, solo quando l'inerzia della parte si inserisca in un complesso comportamento adeguatamente preordinato, con malizia o astuzia, a realizzare l'inganno perseguito. Da ciò, consegue che il semplice silenzio e la reticenza, anche su situazioni di interesse della controparte, non modificando la rappresentazione della realtà, ma limitandosi a non contrastare la percezione di essa alla quale sia pervenuto l'altro contraente, non costituiscono causa invalidante del contratto. Tale ragionamento ermeneutico dei giudici di legittimità si fonda sull'interpretazione di un'unica disposizione di legge, l'art. 1439 c.c., in forza della quale si può sostenere che il dolo sia causa di annullamento del contratto laddove i raggiri usati siano stati tali che, in assenza di essi, l'altra parte non avrebbe prestato il proprio consenso per la conclusione del contratto. Parimenti, è configurabile dolo nel caso in cui i raggiri abbiano inficiato la determinazione della volontà del contraente, ossia abbiano ingenerato nel soggetto deceptus una rappresentazione alterata della realtà. Il meccanismo del volere che verrebbe così ingenerato sarebbe tale da determinare un errore essenziale ai sensi dell'art. 1429 c.c., così integrando la fattispecie fraudolenta, idonea a determinare l'annullabilità del contratto. Va peraltro osservato che nel caso in esame i documenti che l'attrice ritiene omessi Parte_1 sono pubblici e dunque erano nella piena disponibilità dei periti, liberi di avvalersene oppure no e dunque non è in alcun modo ipotizzabile un vizio che abbia indotto i periti a una falsa rappresentazione della realtà, ergo, dei confini da loro accertati.
Il risultato dell'elaborato peritale in sede di mediazione non sarebbe cambiato.
Quanto all'obbligazione professionale assunta dai periti, va inoltre osservato, che costoro assumendo l'incarico, si impegnano alla prestazione della propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non al suo conseguimento. Ne consegue che l'ipotetico inadempimento del professionista alla propria obbligazione non può essere desunto, ipso facto, dal mancato raggiungimento del risultato utile avuto di mira dal cliente, ma deve essere valutato alla stregua dei doveri inerenti lo svolgimento dell'attività professionale e, in particolare, al rispetto del parametro di diligenza a cui è tenuto. In particolare, i parametri di diligenza sono quelli fissati dall'art. 1176 comma 2 c.c., riferiti al professionista di media attenzione e preparazione, qualificato dalla perizia e dall'impiego di strumenti pagina 7 di 9 tecnici adeguati al tipo di prestazione dovuta, salva l'applicazione dell'art. 2236 c.c. nel caso di prestazioni implicanti la risoluzione di problematiche tecniche di particolare difficoltà.
L'aver imputato la causa di annullamento dell'accordo di mediazione ai due profili, quali, da un lato, il comportamento doloso del convenuto di occultamento della documentazione utile ai periti P_ nell'ambito del procedimento di mediazione, dall'altro, a un errore, solleva ulteriori elementi di infondatezza delle domande avanzate da parte attrice.
Orbene, come pure dedotto da parte convenuta e dal chiamato in causa, la Suprema Corte ha chiarito che «la domanda di annullamento di un contratto fondata sulla contestuale allegazione dei vizi di errore, dolo e violenza si rende inammissibile, stante l'inconciliabilità dei rispettivi elementi costitutivi, perché la falsa rappresentazione della realtà che ha indotto la parte alla conclusione del contratto nell'errore è endogena, mentre nel caso di dolo è esogena» (Cass. n. 22900/2005). L'attrie, nel caso di specie, ha dunque avanzato la sua domanda di “annullamento/nullità” dell'accordo di mediazione adducendo proprio entrambi i vizi della volontà (errore e dolo), tra loro inconciliabili. In ogni caso, nulla è stato dedotto da parte attrice in ordine alla prova del “dolo” e ai lamentati
“raggiri”, atteso che l'attore si è limitato a chiedere l'espletamento di una C.T.U. volta a stabilire l'esatto confine tra i fondi per cui è causa, senza peraltro fornire la prova di danni patiti.
L'infondatezza della domanda di nullità/annullamento del verbale di mediazione comporta, de plano, il rigetto della domanda di accertamento e dichiarazione dei confini e di ogni altra e ulteriore domanda conseguente alla domanda principale.
Per quanto attiene alle spese legali del presente giudizio, la particolarità delle questioni sollevate e la specificità delle rispettive posizioni processuali, consente di disporre l'integrale compensazione tra le parti e , mentre nei confronti della convenuta Parte_1 P_ Controparte_2 la condanna alle spese segue il criterio della soccombenza con l'onere a carico dell'attrice Parte_1
[...]
Visti gli artt. 281 sexies e 281 terdecies, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accoglie la domanda della convenuta di carenza di legittimazione Controparte_2 passiva nei suoi confronti.
2) Respinge la domanda di condanna per lite temeraria ex art. nei confronti dell'attrice
Parte_1
3) Respinge tutte le domande di parte attrice.
4) Compensa integralmente tra la parte e la parte le spese del Parte_1 P_
pagina 8 di 9 presente giudizio.
5) Condanna la parte a rimborsare alla parte le spese Parte_1 Controparte_2 di lite, che si liquidano in € 1.276,50 per compensi, oltre 15 % per spese generali e accessori come per legge.
6) Manda alla cancelleria ogni comunicazione di competenza.
Bologna, 2 aprile 2025
La Giudice Onoraria dott. Alessandra Villecco
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