CA
Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 06/05/2025, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
N. 3/2022 R.G.
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
composta dai Magistrati:
dr. Roberto Rezzonico Presidente
dr. Emanuele De Gregorio Consigliere
dr.ssa Maria Lucia Insinga Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3 del ruolo generale Civile dell'anno 2022, vertente
tra
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta atto Parte_1
di costituzione di nuovo difensore, dall'Avv. Ignazio Termine, del foro di Sciacca
Appellante
e
in persona del Controparte_1 Controparte_2
p.t. (c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato P.IVA_1
di Caltanissetta (c.f. ), nei cui uffici, siti in Caltanissetta, via libertà n. P.IVA_2
174 risulta elettivamente domiciliata
Appellata
Conclusioni delle parti:
1 All'udienza del 25.1.2024 le parti hanno concluso come da rispettive note depositate nell'ambito della disposta trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Per l'appellante: “Si riporta integralmente agli atti di causa più precisamente alle
note di trattazione scritta per le conclusioni e decisioni del 20/04/2022, che fanno
parte integrante del presente giudizio. Peraltro con le note depositata dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri a non si Controparte_3
evince nessuna doglienza in Appello, anzì la medesima fa acquiescenza totale all'atto
di appello”;
Per l'Amministrazione appellata “L'Amministrazione come sopra rappresentata e
difesa precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e chiede che la causa
venga posta in decisione”.
PREMESSA IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza n. 715/2021 del 27.12.2021, il Tribunale di Caltanissetta in composizione collegiale dichiarava inammissibile la domanda avanzata da
[...]
ai sensi della l. 117/1988 con cui chiedeva disporsi la condanna la Pt_1 [...]
- o, in subordine, dello stesso “collegio giudicante” - al Controparte_1
risarcimento dei danni, pari ad € 362.180,00, che egli avrebbe patito per effetto della sentenza n. 901/2015, emessa il 12.6.2015 dai dottori Vito Ivan Marino (presidente),
Filippo Picone (consigliere) e Fabio Di Pisa (consigliere relatore, estensore), quali componenti della terza sezione della Corte di Appello di Palermo.
La vicenda del processo presupposto traeva origine dal rigetto di una domanda risarcitoria proposta dallo stesso innanzi al Tribunale di Palermo nei confronti Pt_1
della presso cui era assicurato per i rischi derivanti dall'esercizio della Controparte_4
sua attività professionale di avvocato.
Il giudizio contro la società di assicurazione si fondava, a sua volta, sulla propria sospensione dall'esercizio della professione forense, disposta dal Consiglio
2 dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, dal 15.5.2011 al 15.5.2012, in virtù della quale rappresentava di non aver esercitato la professione di avvocato per quattro anni, fino alla revoca del predetto provvedimento, disposta dal Consiglio Nazionale Forense.
Evidenziava, in proposito, di aver patito, durante il periodo di sospensione, dei significativi danni patrimoniali, dovuti alla necessità di vendere l'unica casa di proprietà, di aver “pagato i propri clienti per il danno patito”, di aver “chiuso la partita
IVA” e di aver “licenziato la segretaria pagandogli T.F.R.”.
Poiché, a fronte di tali consistenti oneri, la compagnia revocava la CP_4
copertura assicurativa senza corrispondere alcunché, aveva agito in giudizio nei confronti della stessa ma la relativa domanda risarcitoria veniva rigettata sia dal
Tribunale di Palermo sia dalla Corte di Appello.
E però, il giudizio di secondo grado, deciso dai consiglieri dottori Vito Ivan Marino
(presidente), Filippo Picone (consigliere) e Fabio Di Pisa (consigliere relatore,
estensore), sarebbe stato connotato, a suo dire, da gravi anomalie, poiché il rigetto dell'impugnazione veniva ricondotto a talune illecite interferenze, esercitate da altro magistrato, che non componeva il collegio giudicante.
Precisava, a tal fine, di aver atteso in aula la lettura della sentenza e di aver sentito,
dalla vicina camera di consiglio, alcune “deliranti affermazioni”, pronunciate nei propri confronti, da parte del consigliere dottoressa Letizia Barone.
Sulla scorta di tali premesse, l'attore riteneva integrata un'ipotesi di responsabilità
del collegio giudicante per violazione di legge, travisamento dei fatti, denegata giustizia, negligenza, imperizia inescusabile con dolo processuale e invocava il ristoro dei connessi danni.
Il Tribunale di Caltanissetta, con la sentenza gravata, in via preliminare, dichiarava inammissibile la domanda rivolta al collegio giudicante in via diretta, atteso che ai
3 sensi dell'art.4 l. 117/1988 l'azione di risarcimento contro lo Stato può esercitarsi solo nei confronti della Controparte_1
Sempre in via preliminare, dichiarava inammissibile la domanda risarcitoria esperita dal per non aver quest'ultimo proposto il relativo ricorso per Pt_1
Cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo, fonte degli asseriti pregiudizi.
In ogni caso, il Tribunale riteneva altresì infondata nel merito la domanda dell'attore sia in relazione ad una condotta dolosa dei magistrati, non risultando documentata alcuna loro responsabilità penale con sentenza passata in giudicato, sia rispetto ad una condotta gravemente colposa o ad un diniego di giustizia.
Rispetto a tale ultimo profilo, il giudice di primo grado sottolineava invero:
- la mancanza di prova circa la collocazione temporale dei danni;
- l'assenza di qualsiasi riscontro in ordine all'esistenza stessa dei danni e alla loro riconducibilità causale alla condotta del collegio giudicante;
- l'irrilevanza del richiamo all'art. 1226 c.c. che ammette sì la valutazione equitativa, ma solo se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, senza che ciò esima la parte dall'onere di provare l'esistenza stessa del danno.
Avverso la suddetta pronuncia spiegava impugnazione Parte_1
Con l'atto di appello introduttivo del presente giudizio, svolta una premessa in fatto in ordine alle asserite interferenze esercitate dal consigliere Letizia Barone sull'attività
del collegio giudicante, in punto di diritto veniva svolto un excursus storico –
legislativo in ordine alla disciplina che governa la responsabilità civile e disciplinare dei magistrati ove si esaminava il campo di applicazione della legge Vassalli e le tipologie di danni risarcibili.
4 In ordine al danno ingiusto, rilevava l'appellante come, nel caso di specie, il pregiudizio lamentato e suscettibile di ristoro doveva ravvisarsi nel danno derivante da “polizza assicurativa professionale di € 250.000,00”.
Quanto al principio di responsabilità indiretta dei magistrati, contestava che il cittadino fosse tenuto ad “esperire tutti i gradi giudizio pure in Cassazione con
aggravio di ulteriore spese e giudizi infiniti, quando si è introitato giudizio cautelare
e revocazione della sentenza del secondo giudizio introitata in grado di appello” (cfr.
atto di appello pag. 7).
Venivano ancora esaminate le ipotesi di colpa grave di cui al comma 3 dell'art. 2
della l. 117/1988 nonché i presupposti per l'esercizio dell'azione e per la rivalsa dello
Stato nei confronti del magistrato.
In ordine alla sentenza impugnata si limitava ad eccepirne la nullità assoluta per l'asserita interferenza del giudice “nel collegio al fine di violare tutti i presupposti
della predetta legge per responsabilità civile dei magistrati” (cfr. atto di appello pag.
13).
Chiedeva conclusivamente disporsi, in suo favore, il risarcimento dei danni patiti nella misura di € 250.000,00, invocando al contempo la nullità assoluta della sentenza impugnata per motivazione apparente e per l'omessa richiesta, da parte dell'Amministrazione convenuta, di chiamare un terzo in causa.
La costituitasi nel presente giudizio a mezzo Controparte_1
dell'Avvocatura dello Stato con comparsa di risposta del 3.5.2022, in via preliminare,
eccepiva l'inammissibilità dell'atto introduttivo per violazione dei criteri di cui all'art. 342 c.p.c., fondandosi su affermazioni generiche prive di puntuali contestazioni avverso il contenuto della sentenza impugnata.
In subordine, rilevava l'infondatezza dell'appello, stante la correttezza della pronuncia di primo grado laddove si affermava l'inammissibilità della domanda
5 risarcitoria per violazione dell'art. 4 co. 2 l. 117/1988 e comunque l'infondatezza nel merito della pretesa azionata.
All'udienza del 25.1.2024, svolta in modalità cartolare, la Corte, preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti ed in assenza di attività istruttoria,
poneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminare, nell'ordine logico e giuridico, risulta il vaglio dell'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata dall'Amministrazione appellata, per difetto di specificità, in violazione dell'art. 342 co. 1 c.p.c. nella versione ratione temporis applicabile al presente giudizio.
Il rilievo è fondato.
Ed invero, come noto, costituisce principio ormai ampiamente consolidato nella giurisprudenza di legittimità, quello per cui “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo
formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno
interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità,
una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza
impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una
parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza
che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto
alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della
permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale
mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (cfr. Cass.
civ. SU n. 27199/2017).
Se è vero infatti che l'appello costituisce un mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno, non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito, per cui il principio della necessaria specificità dei
6 motivi - previsto dall'art. 342, comma 1, c.p.c. - prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, è altresì imprescindibile che al giudice siano comunque esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicati, oltre ai punti e ai capi formulati, anche - seppure in forma succinta - le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure (cfr. Cass. civ. n. 2320/2023).
In più occasioni, la Corte di Cassazione ha invero avuto modo di ribadire come l'impugnazione debba contenere, a pena di inammissibilità, “una chiara
individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con
essi, delle relative doglianze” (cfr. Cass. civ. ord. n. 36481/2022).
In applicazione dei richiamati principi, deve osservarsi come nell'atto introduttivo del presente giudizio non sia possibile individuare né i capi della decisione di primo grado oggetto di impugnazione né l'indicazione delle circostanze da cui trarre la violazione di legge né, a fortiori, le ragioni della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Come sopra già ricordato, l'appellante, in seno all'atto di impugnazione dallo stesso proposto, ha dapprima svolto una premessa in punto di fatto – fondata peraltro sulle interferenze asseritamente esercitate da un giudice estraneo al collegio giudicante,
senza chiarire le condotte effettivamente colpose dei consiglieri titolari del giudizio in cui era parte il – per poi procedere all'esposizione dei principi normativi che Pt_1
governano la materia della responsabilità civile dei magistrati, tracciando il percorso legislativo iniziato con l'approvazione della legge sino alle modifiche CP_5
introdotte con la l. 18/2015.
Viene poi richiamata un'ordinanza della Corte di Cassazione in materia di
7 motivazione apparente, senza che però i principi della pronuncia indicata siano trasposti nella vicenda oggetto di vaglio e, segnatamente, nell'attività giurisdizionale dei giudici della Corte di Appello di Palermo cui risulta ascrivibile il danno lamentato.
Unici riferimenti, in tutto il corpo dell'atto di appello, alla fattispecie in esame sono costituiti:
- dall'identificazione del danno ingiusto nel “danno risarcibile da polizza
assicurativa professionale di € 250.000,00” (cfr. atto di appello pag. 6);
- dall'espressione “Dov' è scritto che il cittadino dovrà esperire tutti i gradi giudizio
pure in Cassazione con aggravio di ulteriori spese e giudizi infiniti, quando si è
introitato giudizio cautelare e revocazione della sentenza del secondo giudizio
introitata in grado di appello” (cfr. atto di appello pag. 7), con la quale sembra volersi contestare la declaratoria di inammissibilità della domanda, pronunciata dal giudice di primo grado, in relazione al mancato esperimento contro la sentenza della Corte di
Appello di Palermo del ricorso per Cassazione, senza che però, ancora una volta, vi sia un'effettiva e concreta confutazione degli argomenti – invero corretti – addotti dal
Tribunale nel ritenere che la domanda di ristoro sia stata proposta in violazione dell'art. 4 co. 2 l. 117/1988, atteso che gli ulteriori strumenti processuali azionati dal Pt_1
(“giudizio cautelare” e “revocazione”) non solo non possono ritenersi alternativi allo svolgimento del terzo grado di giudizio, ma vengono persino indicati in modo del tutto generico e imprecisato;
- dalla richiesta di nullità assoluta della sentenza impugnata, fondata sull'assunto per cui il nostro ordinamento non ammette l'interferenza, nell'attività giurisdizionale di un organo giudicante, di un giudice esterno al collegio (cfr. atto di appello pag. 13),
con ciò effettuando un'inammissibile commistione tra profili di nullità della pronuncia
– comunque non enunciati - ed infondatezza nel merito, astrattamente paventata e avulsa dal percorso logico – giuridico seguito dal giudice di prime cure il quale,
8 diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, non ha considerato lecita l'interferenza della dott.ssa Barone, ma ha concluso (in via subordinata alla declaratoria di inammissibilità, ritenuta prioritaria su ogni altra valutazione) per il difetto di prova in ordine alla condotta colposa dei magistrati ed al nesso di causalità
rispetto ai danni lamentati.
Poiché l'onere di specificità dei motivi di appello deve ritenersi assolto soltanto quando – pur in assenza di una formalistica enunciazione - le argomentazioni contrapposte dall'appellante a quelle esposte nella decisione gravata siano tali da inficiarne il fondamento logico - giuridico (cfr. Cass. civ. 18307/2015), deve ritenersi che l'appellante, con l'atto introduttivo in questione, abbia totalmente disatteso l'onere di specificità da cui pure era gravato.
Deve, quindi, concludersi per l'inammissibilità dell'appello.
Le spese di lite – liquidate ai sensi del DM 55/2014 in complessivi € 5.994,60 per compensi oltre spese generali, oneri fiscali e previdenziali come per legge (applicato il quinto scaglione della tab. 12 del citato DM in relazione al valore dichiarato, elisa la fase istruttoria e applicata una riduzione in virtù della definizione in rito della causa),
in omaggio al canone della soccombenza, devono porsi a carico della parte appellante.
Ai sensi del comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, l'appellante è tenuta a versare, ove dovuto, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Caltanissetta, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa:
- dichiara inammissibile l'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
del Tribunale di Caltanissetta n. 715/2021 del 27.12.2021;
- condanna alla corresponsione, in favore della Parte_1 Controparte_6
9
[...] Consiglio dei delle spese di lite del presente grado pari ad € 5.994,60 oltre CP_1
spese generali, oneri fiscali e previdenziali come per legge;
- pone a carico dell'appellante l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio di appello.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso a Caltanissetta, nella camera di Consiglio della sezione unica civile, il
2.4.2025.
Il Consigliere rel. Il Presidente
Maria Lucia Insinga Roberto Rezzonico
10
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
composta dai Magistrati:
dr. Roberto Rezzonico Presidente
dr. Emanuele De Gregorio Consigliere
dr.ssa Maria Lucia Insinga Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3 del ruolo generale Civile dell'anno 2022, vertente
tra
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta atto Parte_1
di costituzione di nuovo difensore, dall'Avv. Ignazio Termine, del foro di Sciacca
Appellante
e
in persona del Controparte_1 Controparte_2
p.t. (c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato P.IVA_1
di Caltanissetta (c.f. ), nei cui uffici, siti in Caltanissetta, via libertà n. P.IVA_2
174 risulta elettivamente domiciliata
Appellata
Conclusioni delle parti:
1 All'udienza del 25.1.2024 le parti hanno concluso come da rispettive note depositate nell'ambito della disposta trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Per l'appellante: “Si riporta integralmente agli atti di causa più precisamente alle
note di trattazione scritta per le conclusioni e decisioni del 20/04/2022, che fanno
parte integrante del presente giudizio. Peraltro con le note depositata dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri a non si Controparte_3
evince nessuna doglienza in Appello, anzì la medesima fa acquiescenza totale all'atto
di appello”;
Per l'Amministrazione appellata “L'Amministrazione come sopra rappresentata e
difesa precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e chiede che la causa
venga posta in decisione”.
PREMESSA IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza n. 715/2021 del 27.12.2021, il Tribunale di Caltanissetta in composizione collegiale dichiarava inammissibile la domanda avanzata da
[...]
ai sensi della l. 117/1988 con cui chiedeva disporsi la condanna la Pt_1 [...]
- o, in subordine, dello stesso “collegio giudicante” - al Controparte_1
risarcimento dei danni, pari ad € 362.180,00, che egli avrebbe patito per effetto della sentenza n. 901/2015, emessa il 12.6.2015 dai dottori Vito Ivan Marino (presidente),
Filippo Picone (consigliere) e Fabio Di Pisa (consigliere relatore, estensore), quali componenti della terza sezione della Corte di Appello di Palermo.
La vicenda del processo presupposto traeva origine dal rigetto di una domanda risarcitoria proposta dallo stesso innanzi al Tribunale di Palermo nei confronti Pt_1
della presso cui era assicurato per i rischi derivanti dall'esercizio della Controparte_4
sua attività professionale di avvocato.
Il giudizio contro la società di assicurazione si fondava, a sua volta, sulla propria sospensione dall'esercizio della professione forense, disposta dal Consiglio
2 dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, dal 15.5.2011 al 15.5.2012, in virtù della quale rappresentava di non aver esercitato la professione di avvocato per quattro anni, fino alla revoca del predetto provvedimento, disposta dal Consiglio Nazionale Forense.
Evidenziava, in proposito, di aver patito, durante il periodo di sospensione, dei significativi danni patrimoniali, dovuti alla necessità di vendere l'unica casa di proprietà, di aver “pagato i propri clienti per il danno patito”, di aver “chiuso la partita
IVA” e di aver “licenziato la segretaria pagandogli T.F.R.”.
Poiché, a fronte di tali consistenti oneri, la compagnia revocava la CP_4
copertura assicurativa senza corrispondere alcunché, aveva agito in giudizio nei confronti della stessa ma la relativa domanda risarcitoria veniva rigettata sia dal
Tribunale di Palermo sia dalla Corte di Appello.
E però, il giudizio di secondo grado, deciso dai consiglieri dottori Vito Ivan Marino
(presidente), Filippo Picone (consigliere) e Fabio Di Pisa (consigliere relatore,
estensore), sarebbe stato connotato, a suo dire, da gravi anomalie, poiché il rigetto dell'impugnazione veniva ricondotto a talune illecite interferenze, esercitate da altro magistrato, che non componeva il collegio giudicante.
Precisava, a tal fine, di aver atteso in aula la lettura della sentenza e di aver sentito,
dalla vicina camera di consiglio, alcune “deliranti affermazioni”, pronunciate nei propri confronti, da parte del consigliere dottoressa Letizia Barone.
Sulla scorta di tali premesse, l'attore riteneva integrata un'ipotesi di responsabilità
del collegio giudicante per violazione di legge, travisamento dei fatti, denegata giustizia, negligenza, imperizia inescusabile con dolo processuale e invocava il ristoro dei connessi danni.
Il Tribunale di Caltanissetta, con la sentenza gravata, in via preliminare, dichiarava inammissibile la domanda rivolta al collegio giudicante in via diretta, atteso che ai
3 sensi dell'art.4 l. 117/1988 l'azione di risarcimento contro lo Stato può esercitarsi solo nei confronti della Controparte_1
Sempre in via preliminare, dichiarava inammissibile la domanda risarcitoria esperita dal per non aver quest'ultimo proposto il relativo ricorso per Pt_1
Cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo, fonte degli asseriti pregiudizi.
In ogni caso, il Tribunale riteneva altresì infondata nel merito la domanda dell'attore sia in relazione ad una condotta dolosa dei magistrati, non risultando documentata alcuna loro responsabilità penale con sentenza passata in giudicato, sia rispetto ad una condotta gravemente colposa o ad un diniego di giustizia.
Rispetto a tale ultimo profilo, il giudice di primo grado sottolineava invero:
- la mancanza di prova circa la collocazione temporale dei danni;
- l'assenza di qualsiasi riscontro in ordine all'esistenza stessa dei danni e alla loro riconducibilità causale alla condotta del collegio giudicante;
- l'irrilevanza del richiamo all'art. 1226 c.c. che ammette sì la valutazione equitativa, ma solo se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, senza che ciò esima la parte dall'onere di provare l'esistenza stessa del danno.
Avverso la suddetta pronuncia spiegava impugnazione Parte_1
Con l'atto di appello introduttivo del presente giudizio, svolta una premessa in fatto in ordine alle asserite interferenze esercitate dal consigliere Letizia Barone sull'attività
del collegio giudicante, in punto di diritto veniva svolto un excursus storico –
legislativo in ordine alla disciplina che governa la responsabilità civile e disciplinare dei magistrati ove si esaminava il campo di applicazione della legge Vassalli e le tipologie di danni risarcibili.
4 In ordine al danno ingiusto, rilevava l'appellante come, nel caso di specie, il pregiudizio lamentato e suscettibile di ristoro doveva ravvisarsi nel danno derivante da “polizza assicurativa professionale di € 250.000,00”.
Quanto al principio di responsabilità indiretta dei magistrati, contestava che il cittadino fosse tenuto ad “esperire tutti i gradi giudizio pure in Cassazione con
aggravio di ulteriore spese e giudizi infiniti, quando si è introitato giudizio cautelare
e revocazione della sentenza del secondo giudizio introitata in grado di appello” (cfr.
atto di appello pag. 7).
Venivano ancora esaminate le ipotesi di colpa grave di cui al comma 3 dell'art. 2
della l. 117/1988 nonché i presupposti per l'esercizio dell'azione e per la rivalsa dello
Stato nei confronti del magistrato.
In ordine alla sentenza impugnata si limitava ad eccepirne la nullità assoluta per l'asserita interferenza del giudice “nel collegio al fine di violare tutti i presupposti
della predetta legge per responsabilità civile dei magistrati” (cfr. atto di appello pag.
13).
Chiedeva conclusivamente disporsi, in suo favore, il risarcimento dei danni patiti nella misura di € 250.000,00, invocando al contempo la nullità assoluta della sentenza impugnata per motivazione apparente e per l'omessa richiesta, da parte dell'Amministrazione convenuta, di chiamare un terzo in causa.
La costituitasi nel presente giudizio a mezzo Controparte_1
dell'Avvocatura dello Stato con comparsa di risposta del 3.5.2022, in via preliminare,
eccepiva l'inammissibilità dell'atto introduttivo per violazione dei criteri di cui all'art. 342 c.p.c., fondandosi su affermazioni generiche prive di puntuali contestazioni avverso il contenuto della sentenza impugnata.
In subordine, rilevava l'infondatezza dell'appello, stante la correttezza della pronuncia di primo grado laddove si affermava l'inammissibilità della domanda
5 risarcitoria per violazione dell'art. 4 co. 2 l. 117/1988 e comunque l'infondatezza nel merito della pretesa azionata.
All'udienza del 25.1.2024, svolta in modalità cartolare, la Corte, preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti ed in assenza di attività istruttoria,
poneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminare, nell'ordine logico e giuridico, risulta il vaglio dell'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata dall'Amministrazione appellata, per difetto di specificità, in violazione dell'art. 342 co. 1 c.p.c. nella versione ratione temporis applicabile al presente giudizio.
Il rilievo è fondato.
Ed invero, come noto, costituisce principio ormai ampiamente consolidato nella giurisprudenza di legittimità, quello per cui “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo
formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno
interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità,
una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza
impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una
parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza
che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto
alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della
permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale
mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (cfr. Cass.
civ. SU n. 27199/2017).
Se è vero infatti che l'appello costituisce un mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno, non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito, per cui il principio della necessaria specificità dei
6 motivi - previsto dall'art. 342, comma 1, c.p.c. - prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, è altresì imprescindibile che al giudice siano comunque esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicati, oltre ai punti e ai capi formulati, anche - seppure in forma succinta - le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure (cfr. Cass. civ. n. 2320/2023).
In più occasioni, la Corte di Cassazione ha invero avuto modo di ribadire come l'impugnazione debba contenere, a pena di inammissibilità, “una chiara
individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con
essi, delle relative doglianze” (cfr. Cass. civ. ord. n. 36481/2022).
In applicazione dei richiamati principi, deve osservarsi come nell'atto introduttivo del presente giudizio non sia possibile individuare né i capi della decisione di primo grado oggetto di impugnazione né l'indicazione delle circostanze da cui trarre la violazione di legge né, a fortiori, le ragioni della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Come sopra già ricordato, l'appellante, in seno all'atto di impugnazione dallo stesso proposto, ha dapprima svolto una premessa in punto di fatto – fondata peraltro sulle interferenze asseritamente esercitate da un giudice estraneo al collegio giudicante,
senza chiarire le condotte effettivamente colpose dei consiglieri titolari del giudizio in cui era parte il – per poi procedere all'esposizione dei principi normativi che Pt_1
governano la materia della responsabilità civile dei magistrati, tracciando il percorso legislativo iniziato con l'approvazione della legge sino alle modifiche CP_5
introdotte con la l. 18/2015.
Viene poi richiamata un'ordinanza della Corte di Cassazione in materia di
7 motivazione apparente, senza che però i principi della pronuncia indicata siano trasposti nella vicenda oggetto di vaglio e, segnatamente, nell'attività giurisdizionale dei giudici della Corte di Appello di Palermo cui risulta ascrivibile il danno lamentato.
Unici riferimenti, in tutto il corpo dell'atto di appello, alla fattispecie in esame sono costituiti:
- dall'identificazione del danno ingiusto nel “danno risarcibile da polizza
assicurativa professionale di € 250.000,00” (cfr. atto di appello pag. 6);
- dall'espressione “Dov' è scritto che il cittadino dovrà esperire tutti i gradi giudizio
pure in Cassazione con aggravio di ulteriori spese e giudizi infiniti, quando si è
introitato giudizio cautelare e revocazione della sentenza del secondo giudizio
introitata in grado di appello” (cfr. atto di appello pag. 7), con la quale sembra volersi contestare la declaratoria di inammissibilità della domanda, pronunciata dal giudice di primo grado, in relazione al mancato esperimento contro la sentenza della Corte di
Appello di Palermo del ricorso per Cassazione, senza che però, ancora una volta, vi sia un'effettiva e concreta confutazione degli argomenti – invero corretti – addotti dal
Tribunale nel ritenere che la domanda di ristoro sia stata proposta in violazione dell'art. 4 co. 2 l. 117/1988, atteso che gli ulteriori strumenti processuali azionati dal Pt_1
(“giudizio cautelare” e “revocazione”) non solo non possono ritenersi alternativi allo svolgimento del terzo grado di giudizio, ma vengono persino indicati in modo del tutto generico e imprecisato;
- dalla richiesta di nullità assoluta della sentenza impugnata, fondata sull'assunto per cui il nostro ordinamento non ammette l'interferenza, nell'attività giurisdizionale di un organo giudicante, di un giudice esterno al collegio (cfr. atto di appello pag. 13),
con ciò effettuando un'inammissibile commistione tra profili di nullità della pronuncia
– comunque non enunciati - ed infondatezza nel merito, astrattamente paventata e avulsa dal percorso logico – giuridico seguito dal giudice di prime cure il quale,
8 diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, non ha considerato lecita l'interferenza della dott.ssa Barone, ma ha concluso (in via subordinata alla declaratoria di inammissibilità, ritenuta prioritaria su ogni altra valutazione) per il difetto di prova in ordine alla condotta colposa dei magistrati ed al nesso di causalità
rispetto ai danni lamentati.
Poiché l'onere di specificità dei motivi di appello deve ritenersi assolto soltanto quando – pur in assenza di una formalistica enunciazione - le argomentazioni contrapposte dall'appellante a quelle esposte nella decisione gravata siano tali da inficiarne il fondamento logico - giuridico (cfr. Cass. civ. 18307/2015), deve ritenersi che l'appellante, con l'atto introduttivo in questione, abbia totalmente disatteso l'onere di specificità da cui pure era gravato.
Deve, quindi, concludersi per l'inammissibilità dell'appello.
Le spese di lite – liquidate ai sensi del DM 55/2014 in complessivi € 5.994,60 per compensi oltre spese generali, oneri fiscali e previdenziali come per legge (applicato il quinto scaglione della tab. 12 del citato DM in relazione al valore dichiarato, elisa la fase istruttoria e applicata una riduzione in virtù della definizione in rito della causa),
in omaggio al canone della soccombenza, devono porsi a carico della parte appellante.
Ai sensi del comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, l'appellante è tenuta a versare, ove dovuto, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Caltanissetta, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa:
- dichiara inammissibile l'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
del Tribunale di Caltanissetta n. 715/2021 del 27.12.2021;
- condanna alla corresponsione, in favore della Parte_1 Controparte_6
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[...] Consiglio dei delle spese di lite del presente grado pari ad € 5.994,60 oltre CP_1
spese generali, oneri fiscali e previdenziali come per legge;
- pone a carico dell'appellante l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio di appello.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso a Caltanissetta, nella camera di Consiglio della sezione unica civile, il
2.4.2025.
Il Consigliere rel. Il Presidente
Maria Lucia Insinga Roberto Rezzonico
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