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Sentenza 8 febbraio 2025
Sentenza 8 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/02/2025, n. 2027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2027 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 14957/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14957/2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...]_1 C.F._1
(RM) il 23/10/1978, rappresentata e difesa dall'avv. CAMPA GABRIELLA, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato a [...] il CP_1 C.F._2
30/07/1973, rappresentato e difeso dall'avv. SANTAMARIA LOREDANA, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 13.01.2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 09/04/2024 adiva Parte_1
l'intestato Tribunale al fine di sentire pronunciare la separazione personale dal coniuge , con il quale aveva contratto matrimonio in Roma in data CP_1
05.10.2002, precisando che dall'unione erano nati i figli (Roma, Per_1
05.11.2004) e (Roma, 06.08.2012) e deducendo, a fondamento della Per_2
domanda, che i rapporti tra i coniugi si erano da tempo gravemente deteriorati facendo venir meno l'unione materiale e spirituale tra gli stessi. Chiedeva pertanto l'accoglimento delle rassegnate conclusioni.
, nel costituirsi in giudizio, contestava tutto quanto ex adverso CP_1 dedotto e chiedeva l'accoglimento delle spiegate domande.
Il Giudice delegato, ritenuta la necessità di esperire un preliminare tentativo di conciliazione, delegava a tale scopo il Giudice Onorario, fissando l'udienza del
13.01.2025 dinanzi a quest'ultimo.
Le parti comparivano pertanto dinnanzi al Giudice Onorario delegato, rappresentando di avere raggiunto un accordo in ordine alle condizioni di separazione. Il Giudice Onorario, pertanto, redigeva verbale dell'intervenuto accordo alle condizioni di cui veniva data lettura in udienza e che di seguito integralmente si riportano: “1. I coniugi vivranno separati nel rispetto reciproco: il SI. continuerà ad abitare presso l'attuale abitazione sita in Via CP_1
Biancavilla 88/A -00132 Roma;
la SI.ra vivrà in via Terme Parte_1
Vigliatore 15 Roma 2. La figlia verrà affidata ad entrambi i genitori, con Per_2
collocazione prevalente presso la madre, con facoltà per la medesima di adottare tutte le scelte di carattere ordinario che si renderanno necessarie nell'interesse della figlia.
3. I coniugi eserciteranno di comune accordo la responsabilità genitoriale sulla minore, con l'impegno da parte di entrambi di educarla ed istruirla.
4. Quanto alla REGOLAMENTAZIONE DEL DIRITTO DI VISITA, il SI. quale genitore non collocatario, potrà vedere e tenere con sé la figlia CP_1
ogni volta che ne avrà la possibilità e che la minore vorrà, compatibilmente con gli impegni della figlia e previo congruo preavviso all'altro genitore, ovvero in ogni caso secondo le seguenti modalità: • nei week-end a fine settimana alternati, dalle ore 10.00 del sabato mattina (considerando che venerdì la minore è impegnata con la danza) al lunedì mattina (sarà cura del IG. accompagnare la figlia a CP_1 scuola); • nel corso di ciascuna settimana potrà tenerla con sé: - nella settimana che si conclude con il week-end di sua pertinenza: due pomeriggi a settimana (il martedì e il giovedì, salvo diverse necessità) dall'uscita da scuola (o anche dalla mattina nel periodo non scolastico) sino alle ore 21:30; - nella settimana che si conclude con il week-end di pertinenza della madre: per due giorni a settimana
(martedì e giovedì) dall'uscita di scuola (nel periodo non scolastico anche dalla mattina) fino alle 21.30; • comunicherà al padre quando e se vorrà Per_2
pernottare con lui, durante la settimana. In tal caso il IG. terrà la bambina CP_1 presso di sé la notte e l'accompagnerà la mattina successiva a scuola. • nelle ricorrenze ricadenti nel periodo natalizio, ad anni alterni, e salvo diverso accordo, la figlia potrà trascorrere con la madre il giorno del 24 dicembre (vigilia di Natale) fino alla mattina del 25 dicembre (Natale), con il padre dalla mattina del 25 dicembre alla mattina del 26 dicembre (Santo Stefano), il giorno di Santo Stefano con la madre, con il padre il 31 dicembre (vigilia di capodanno) fino alla mattina del 1 gennaio, con la madre il 1 gennaio fino alla mattina del 2 gennaio, con il padre il 6 gennaio ( Epifania) fino alle ore 20.30, e viceversa;
• durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, i genitori potranno tenere con sé la figlia dal 27 al 30 dicembre l'uno, e dal 2 a 5 gennaio l'altro, e viceversa, salvo che i reciproci impegni lavorativi impongano l'osservanza dei criteri ordinari;
• nelle vacanze pasquali, ad anni alterni, la minore potrà trascorrere con il padre il giorno di
Pasqua e con la madre quello del Lunedì dell'Angelo, e viceversa;
• nel periodo delle vacanze estive, la minore potrà trascorrere con ciascuno dei genitori 2 (due) settimane, anche non consecutive, da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
• il giorno della Festa della Mamma e del compleanno della stessa, così come il giorno della Festa del Papà ed il giorno del compleanno questi, la figlia trascorrerà la giornata con il genitore festeggiato, salvo impegni lavorativi;
• il giorno del compleanno del minore verrà trascorso, ad anni alterni, a pranzo con un genitore ed a cena con l'altro, salvo diverso accordo;
• per le altre festività salvo diverso accordo, si seguirà il criterio dell'alternanza annuale.
5. Il cane resta affidato al IG. che ne è proprietario e che provvederà al CP_2 CP_1
mantenimento senza nulla gravare sulla IG.ra .
6. I coniugi hanno Parte_1
l'obbligo reciproco di comunicarsi con tempestività eventuali mutamenti di residenza o domicilio, nonché i propri recapiti, anche telefonici, obbligandosi altresì a mettere sempre a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé la minore.
7. I coniugi si impegnano a far mantenere i buoni rapporti fra la figlia ed i nonni paterni e materni.
8. Per il
MANTENIMENTO della minore, il SI. verserà mensilmente alla CP_1
SI.ra , entro il giorno 1 di ogni mese, la somma di euro 200,00 Parte_1
(duecento/00), soggetta a rivalutazione annuale secondo indici ISTAT dall'anno successivo al presente accordo, da versarsi con bonifico bancario sul conto della
SI.ra 9. L'assegno unico verrà suddiviso al 50% tra i coniugi. 10. Il Parte_1
figlio , seppur maggiorenne, risulta ad oggi studente non economicamente Per_1 autosufficiente, per cui a carico dei genitori, ma risiedendo attualmente con il padre e fin tanto che permarrà a convivere con lo stesso, la IG.ra Parte_1
concorrerà al mantenimento ordinario del figlio versando al SI. la somma di CP_1
€ 200,00 (duecento/00 euro), da corrispondere entro e non oltre il giorno 1 di ogni mese, soggetta a rivalutazione annuale secondo indici ISTAT dall'anno successivo al presente accordo. 11. Considerando la previsione di versamenti reciproci, ovvero del versamento che il SI. dovrebbe alla moglie per la CP_1
compartecipazione al mantenimento della figlia , e del versamento di pari Per_2
importo che la IG.ra dovrebbe al marito per la compartecipazione al Parte_1
mantenimento del figlio , i coniugi acconsentono alla RECIPROCA Per_1
12. Le SPESE STRAORDINARIE, per entrambi i figli, Parte_2
saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno, secondo la casistica, recepita dal Protocollo del Tribunale di Roma. 13. Per le spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta formalizzata dall'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso, per iscritto entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, in difetto di riscontro il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato tali spese e che ha esibito idonea documentazione è dovuto il mese successivo a decorrere dall'istanza. 14. I separandi rinunciano reciprocamente a qualsiasi obbligo di mantenimento e si danno reciprocamente atto di non avere beni in comune da dividere. 15. Entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi limitazione dei documenti di espatrio. 16. Spese compensate tra le parti”.
Il Giudice Onorario rimetteva quindi la causa al Giudice Delegato, il quale autorizzava i coniugi a vivere separati, assumeva i provvedimenti temporanei e urgenti recependo le condizioni concordate dalle parti e rimetteva la causa al
Collegio per la decisione.
Ebbene, ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per accogliere la domanda di separazione personale, posto che l'indisponibilità delle parti ad una riconciliazione, per tutto il tempo in cui il processo si è protratto, dimostra che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile.
Dalla lettura complessiva degli atti di causa, nulla osta all'accoglimento delle condizioni concordate dalle parti come sopra integralmente riportate, ferma restando la valenza meramente negoziale delle clausole previste nell'accordo che esulano dal contenuto necessario all'oggetto della causa. In vista dell'accordo raggiunto dalle parti le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, i quali hanno contratto matrimonio in Roma il 05.10.2002; CP_1
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2002, atto n. 1103, parte 2, serie A4);
- omologa le condizioni di separazione formulate nell'accordo congiunto raggiunto dalle parti integralmente riportato in parte motiva;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma in data 05/02/2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14957/2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...]_1 C.F._1
(RM) il 23/10/1978, rappresentata e difesa dall'avv. CAMPA GABRIELLA, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato a [...] il CP_1 C.F._2
30/07/1973, rappresentato e difeso dall'avv. SANTAMARIA LOREDANA, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 13.01.2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 09/04/2024 adiva Parte_1
l'intestato Tribunale al fine di sentire pronunciare la separazione personale dal coniuge , con il quale aveva contratto matrimonio in Roma in data CP_1
05.10.2002, precisando che dall'unione erano nati i figli (Roma, Per_1
05.11.2004) e (Roma, 06.08.2012) e deducendo, a fondamento della Per_2
domanda, che i rapporti tra i coniugi si erano da tempo gravemente deteriorati facendo venir meno l'unione materiale e spirituale tra gli stessi. Chiedeva pertanto l'accoglimento delle rassegnate conclusioni.
, nel costituirsi in giudizio, contestava tutto quanto ex adverso CP_1 dedotto e chiedeva l'accoglimento delle spiegate domande.
Il Giudice delegato, ritenuta la necessità di esperire un preliminare tentativo di conciliazione, delegava a tale scopo il Giudice Onorario, fissando l'udienza del
13.01.2025 dinanzi a quest'ultimo.
Le parti comparivano pertanto dinnanzi al Giudice Onorario delegato, rappresentando di avere raggiunto un accordo in ordine alle condizioni di separazione. Il Giudice Onorario, pertanto, redigeva verbale dell'intervenuto accordo alle condizioni di cui veniva data lettura in udienza e che di seguito integralmente si riportano: “1. I coniugi vivranno separati nel rispetto reciproco: il SI. continuerà ad abitare presso l'attuale abitazione sita in Via CP_1
Biancavilla 88/A -00132 Roma;
la SI.ra vivrà in via Terme Parte_1
Vigliatore 15 Roma 2. La figlia verrà affidata ad entrambi i genitori, con Per_2
collocazione prevalente presso la madre, con facoltà per la medesima di adottare tutte le scelte di carattere ordinario che si renderanno necessarie nell'interesse della figlia.
3. I coniugi eserciteranno di comune accordo la responsabilità genitoriale sulla minore, con l'impegno da parte di entrambi di educarla ed istruirla.
4. Quanto alla REGOLAMENTAZIONE DEL DIRITTO DI VISITA, il SI. quale genitore non collocatario, potrà vedere e tenere con sé la figlia CP_1
ogni volta che ne avrà la possibilità e che la minore vorrà, compatibilmente con gli impegni della figlia e previo congruo preavviso all'altro genitore, ovvero in ogni caso secondo le seguenti modalità: • nei week-end a fine settimana alternati, dalle ore 10.00 del sabato mattina (considerando che venerdì la minore è impegnata con la danza) al lunedì mattina (sarà cura del IG. accompagnare la figlia a CP_1 scuola); • nel corso di ciascuna settimana potrà tenerla con sé: - nella settimana che si conclude con il week-end di sua pertinenza: due pomeriggi a settimana (il martedì e il giovedì, salvo diverse necessità) dall'uscita da scuola (o anche dalla mattina nel periodo non scolastico) sino alle ore 21:30; - nella settimana che si conclude con il week-end di pertinenza della madre: per due giorni a settimana
(martedì e giovedì) dall'uscita di scuola (nel periodo non scolastico anche dalla mattina) fino alle 21.30; • comunicherà al padre quando e se vorrà Per_2
pernottare con lui, durante la settimana. In tal caso il IG. terrà la bambina CP_1 presso di sé la notte e l'accompagnerà la mattina successiva a scuola. • nelle ricorrenze ricadenti nel periodo natalizio, ad anni alterni, e salvo diverso accordo, la figlia potrà trascorrere con la madre il giorno del 24 dicembre (vigilia di Natale) fino alla mattina del 25 dicembre (Natale), con il padre dalla mattina del 25 dicembre alla mattina del 26 dicembre (Santo Stefano), il giorno di Santo Stefano con la madre, con il padre il 31 dicembre (vigilia di capodanno) fino alla mattina del 1 gennaio, con la madre il 1 gennaio fino alla mattina del 2 gennaio, con il padre il 6 gennaio ( Epifania) fino alle ore 20.30, e viceversa;
• durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, i genitori potranno tenere con sé la figlia dal 27 al 30 dicembre l'uno, e dal 2 a 5 gennaio l'altro, e viceversa, salvo che i reciproci impegni lavorativi impongano l'osservanza dei criteri ordinari;
• nelle vacanze pasquali, ad anni alterni, la minore potrà trascorrere con il padre il giorno di
Pasqua e con la madre quello del Lunedì dell'Angelo, e viceversa;
• nel periodo delle vacanze estive, la minore potrà trascorrere con ciascuno dei genitori 2 (due) settimane, anche non consecutive, da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
• il giorno della Festa della Mamma e del compleanno della stessa, così come il giorno della Festa del Papà ed il giorno del compleanno questi, la figlia trascorrerà la giornata con il genitore festeggiato, salvo impegni lavorativi;
• il giorno del compleanno del minore verrà trascorso, ad anni alterni, a pranzo con un genitore ed a cena con l'altro, salvo diverso accordo;
• per le altre festività salvo diverso accordo, si seguirà il criterio dell'alternanza annuale.
5. Il cane resta affidato al IG. che ne è proprietario e che provvederà al CP_2 CP_1
mantenimento senza nulla gravare sulla IG.ra .
6. I coniugi hanno Parte_1
l'obbligo reciproco di comunicarsi con tempestività eventuali mutamenti di residenza o domicilio, nonché i propri recapiti, anche telefonici, obbligandosi altresì a mettere sempre a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé la minore.
7. I coniugi si impegnano a far mantenere i buoni rapporti fra la figlia ed i nonni paterni e materni.
8. Per il
MANTENIMENTO della minore, il SI. verserà mensilmente alla CP_1
SI.ra , entro il giorno 1 di ogni mese, la somma di euro 200,00 Parte_1
(duecento/00), soggetta a rivalutazione annuale secondo indici ISTAT dall'anno successivo al presente accordo, da versarsi con bonifico bancario sul conto della
SI.ra 9. L'assegno unico verrà suddiviso al 50% tra i coniugi. 10. Il Parte_1
figlio , seppur maggiorenne, risulta ad oggi studente non economicamente Per_1 autosufficiente, per cui a carico dei genitori, ma risiedendo attualmente con il padre e fin tanto che permarrà a convivere con lo stesso, la IG.ra Parte_1
concorrerà al mantenimento ordinario del figlio versando al SI. la somma di CP_1
€ 200,00 (duecento/00 euro), da corrispondere entro e non oltre il giorno 1 di ogni mese, soggetta a rivalutazione annuale secondo indici ISTAT dall'anno successivo al presente accordo. 11. Considerando la previsione di versamenti reciproci, ovvero del versamento che il SI. dovrebbe alla moglie per la CP_1
compartecipazione al mantenimento della figlia , e del versamento di pari Per_2
importo che la IG.ra dovrebbe al marito per la compartecipazione al Parte_1
mantenimento del figlio , i coniugi acconsentono alla RECIPROCA Per_1
12. Le SPESE STRAORDINARIE, per entrambi i figli, Parte_2
saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno, secondo la casistica, recepita dal Protocollo del Tribunale di Roma. 13. Per le spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta formalizzata dall'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso, per iscritto entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, in difetto di riscontro il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato tali spese e che ha esibito idonea documentazione è dovuto il mese successivo a decorrere dall'istanza. 14. I separandi rinunciano reciprocamente a qualsiasi obbligo di mantenimento e si danno reciprocamente atto di non avere beni in comune da dividere. 15. Entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi limitazione dei documenti di espatrio. 16. Spese compensate tra le parti”.
Il Giudice Onorario rimetteva quindi la causa al Giudice Delegato, il quale autorizzava i coniugi a vivere separati, assumeva i provvedimenti temporanei e urgenti recependo le condizioni concordate dalle parti e rimetteva la causa al
Collegio per la decisione.
Ebbene, ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per accogliere la domanda di separazione personale, posto che l'indisponibilità delle parti ad una riconciliazione, per tutto il tempo in cui il processo si è protratto, dimostra che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile.
Dalla lettura complessiva degli atti di causa, nulla osta all'accoglimento delle condizioni concordate dalle parti come sopra integralmente riportate, ferma restando la valenza meramente negoziale delle clausole previste nell'accordo che esulano dal contenuto necessario all'oggetto della causa. In vista dell'accordo raggiunto dalle parti le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, i quali hanno contratto matrimonio in Roma il 05.10.2002; CP_1
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2002, atto n. 1103, parte 2, serie A4);
- omologa le condizioni di separazione formulate nell'accordo congiunto raggiunto dalle parti integralmente riportato in parte motiva;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma in data 05/02/2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi