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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/04/2025, n. 1683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1683 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
In persona dei giudici: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott.ssa Federica Salvatore Consigliere estensore ing. Pietro Ernesto De Felice Giudice tecnico riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nei procedimenti riuniti contrassegnati con il n. 234/2021 e n. 239/2021 R.G., aventi ad oggetto
“Controversie di competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche - Risarcimento danni ex art. 2051 c.c.”, fissati per la trattazione scritta all'udienza collegiale del 2.4.2025 e vertenti
TRA
(c.f. , (c.f. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
(c.f. ), (c.f. Parte_3 C.F._3 Parte_4
), (c.f. ), nonché C.F._4 Parte_5 C.F._5
(c.f. ) e Parte_6 C.F._6 Parte_7
(c.f. ), tutti rappresentati e difesi, in virtù di procura alle liti rilasciata su C.F._7 foglio separato da ritenersi allegato a ciascuno dei due ricorsi introduttivi, dall'avv. ROSA
CASTELLANO (c.f. ) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, sito C.F._8
in Castellammare di Stabia (Na) alla via Raiola n. 41;
RICORRENTI
E
(c.f. ), in persona del Presidente della Giunta Regionale pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa, in virtù di Procura Generale ad lites per TA del Persona_1
14.3.2018 rep. 33646, dall'avv. MICHELE CIOFFI (c.f. ) dell'Avvocatura C.F._9
Regionale, presso la quale è elettivamente domiciliata in Napoli alla via Santa Lucia n. 81;
RESISTENTE
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso notificato in data 12.10.2020 e rinotificato, ai sensi dell'art. 176 R.D. 1775/1933, in data 8.11.2021 (iscritto a ruolo con il n. R.G. 234/2021), Parte_1 Parte_2 [...]
, e , premettendo di essere comproprietari quali eredi di Pt_3 Parte_4 Parte_5
(la prima per la quota di ½ e gli altri, in solido, per la restante quota di ½) di tre unità Per_2
immobiliari costituite da un negozio sito al piano terra, nonché da due immobili ad uso residenziale abitativo siti al primo piano dell'immobile condominiale sito in Castellammare di Stabia (NA), alla via salita Visanola n. 2 (riportati rispettivamente in catasto al foglio 11, numero 79, al sub. 3 e sub.
10 e al foglio 11, numero 82, sub. 10)convenivano in giudizio la affinché, Controparte_1
previo accertamento della sua responsabilità nella causazione dei danni subiti ai predetti immobili, venisse condannata al risarcimento del danno patrimoniale - quantificato complessivamente in €
90.934,65 -, oltre al danno morale patito per l'allontanamento dalla propria abitazione disposto dal
Comune a seguito di ordinanza comunale di sgombro.
Con distinto ricorso, notificato sempre in data 12.10.2020 (iscritto a ruolo con il n. R.G.
239/2021), e - premettendo di essere anch'essi Parte_6 Parte_7 comproprietari di un'unità immobiliare destinata ad uso residenziale abitativo, sita nello stesso edificio in Castellammare di Stabia (NA) alla via salita Visanola n. 2, piano quarto, pervenuta loro per atto di compravendita per TA del 14.10.1983, registrato il Persona_3
28.10.1983 al n. 6593 (riportata al catasto al foglio 11, p.lla 79, sub 19) - convenivano a loro volta la affinché, previo accertamento della sua responsabilità nella causazione dei Controparte_1
danni subiti al predetto immobile, venisse condannata al risarcimento del danno patrimoniale - quantificato complessivamente in € 46.041,22 -, oltre al danno morale patito per l'allontanamento dalla propria abitazione disposto dal Comune a seguito di ordinanza comunale di sgombro.
Entrambi i ricorsi indicavano i medesimi fatti costitutivi dell'azione, specificando che:
- nell'estate del 2009 il fabbricato nel quale insistevano tutte le menzionate unità immobiliari aveva manifestato segnali di cedimento strutturale e infiltrazioni d'acqua, a causa del passaggio della sorgente Visanolasotto le fondamenta;
- in data 3.7.2009 il Sindaco di Castellammare di Stabia aveva emesso l'ordinanza n. 30, disponendo lo sgombero dell'edificio per gravi lesioni alla muratura portante e cedimento strutturale della parte prospiciente via Brin n. 29 e il giorno successivo, 4.7.2009, con ordinanza n.
31 aveva esteso l'intervento all'intero edificio (comprensivo anche della parte sita in via salita
Visanola), con ordine di esecuzione dei lavori di ripristino delle condizioni di sicurezza;
- il Condominio, in persona del suo amministratore pro tempore, geom. Controparte_2
aveva, quindi, incaricato tecnici e ditte specializzate per la messa in sicurezza dell'immobile, i
2 quali, nella relazione del 22.7.2009, avevano attribuito i cedimenti strutturali al passaggio dell'acqua della sorgente Visanolasotto le fondamenta dell'edificio;
- in data 3.11.2009 si era tenuta una Conferenza di Servizi presso gli Uffici Comunali, durante la quale era stata confermata la correlazione tra il dissesto del fabbricato e il passaggio sottostante della sorgente Visanola, con sollecitazione, senza esito, della ad intervenire per la CP_1
manutenzione e messa in sicurezza della sorgente;
- in data 28.3.2011il Comune, a causa della mancanza di interventi risolutivi da parte della aveva ordinato la demolizione della parte del fabbricato prospiciente Via Brin n. 29 per CP_1
motivi di sicurezza pubblica;
le unità immobiliari di proprietà dei ricorrenti si trovano non nella parte del fabbricato soggetta all'abbattimento, bensì in quella di via salita Visanola, oggetto di opere di ripristino e consolidamento, i cui lavori, iniziati già prima della demolizione della porzione di fabbricato prospiciente via Brin, si sono svolti in più riprese per terminare definitivamente nel maggio 2016;
- per il ripristino e la ristrutturazione dei propri immobili avevano sostenuto la spesa richiesta in ciascun ricorso, come certificato dall'amministratore del condominio.
Costituitasi in entrambi i giudizi, la ha depositato una memoria inconferente Controparte_1
rispetto alla fattispecie dedotta nei due giudizi, svolgendo le proprie difese con riferimento ad altro corso d'acqua, eccependo l'eccezionalità dell'evento ed il proprio difetto di legittimazione passiva in favore del , nonché nel merito la genericità e Controparte_3
l'infondatezza delle domande, prive dei presupposti previsti dall'art. 2051 c.c.
Con ordinanza datata 22.1.2025, stante il rapporto di connessione oggettiva, veniva disposta la riunione del procedimento iscritto al n. R.G. 239/2021 a quello più risalente recante il n. R.G.
234/2021. A seguito della suddetta riunione, quindi, nel presente giudizio veniva acquisita copia della perizia tecnica d'ufficio redatta dal prof. Ing. nel corso del procedimento R.G. Persona_4
n. 239/2021 e la causa veniva rinviata all'udienza collegiale del 2.4.2025, per consentire alle parti del giudizio previamente iscritto l'esame della suddetta perizia.
Finalmente, all'udienza collegiale del 2.4.2025 la causa, svoltasi mediante il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., veniva trattenuta in decisione.
In via preliminare, va rilevata la legittimazione attiva di tutti i ricorrenti, risultante dai documenti in atti (cfr. denuncia di successione del 23.4.2009 per i ricorrenti Parte_1 Pt_2
e e atto di compravendita per TA
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 del 14.10.1983 per i ricorrenti e Persona_3 Parte_6 Parte_7
).
[...]
La legittimazione passiva della verrà, invece, delibata infra, trattandosi di Controparte_1
verificare, a fronte della relativa eccezione, la fondatezza della pretesa dei ricorrenti, sotto il profilo
3 dell'astratta configurabilità di una responsabilità risarcitoria in capo all'Ente parte del presente giudizio a fronte del pregiudizio lamentato dalla parte ricorrente. Invero, il concetto di legittimazione passiva risulta impropriamente invocato dalla in quanto, come chiarito dalla CP_1
giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. n. 2951/2016), la legittimazione ad agire o a contraddire difetta solo laddove, dalla stessa prospettazione della domanda, emerga che l'attore non sia titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione ovvero il convenuto non sia titolare della relativa posizione passiva, attenendo di contro al merito della causa la questione relativa all'effettiva titolarità delle posizioni attive e passive prospettate nella domanda.
Nel merito le domande sono fondate e vanno accolte.
E' incontestato tra le parti e documentato ampiamente agli atti del giudizio che sotto le fondamenta del condominio di via salita Visanola n. 2, in cui si trovano gli immobili di proprietà dei ricorrenti, scorre una sorgente naturale di acqua minerale e che essa preesisteva alla realizzazione dell'edificio per cui è causa. E' anche documentalmente dimostrato e non contestato dalla che, a seguito delle ordinanze comunali allegate ai ricorsi in esame, veniva disposto CP_1
prima lo sgombero degli immobili di proprietà dei ricorrenti e, successivamente, l'ordine di ripristino e messa in sicurezza delle fondamenta e della statica muraria dell'intero edificio nella parte non demolita, fatto eseguire dall'amministratore condominiale a spese dei condomini da tecnici di fiducia.
In ordine alle cause dei danni agli immobili de quibus e, di conseguenza, all'individuazione delle eventuali responsabilità, appare opportuno, preliminarmente, partire da quanto accertato nella relazione di CTU da parte dell'ing. , svolta nel corso del procedimento R.G. n. Persona_5
9049/2013, già definito per i medesimi fatti per cui è causa da questo Tribunale delle Acque
Pubbliche con sentenza n. 1097/2016 (allegata alla produzione dei ricorrenti), nella quale si legge:
“Gli immobili che ci occupano (entrambi a destinazione residenziale), di proprietà della ricorrente in causa…erano parte integrante di un fabbricato condominiale sito in Castellammare di Stabia
(NA), con accesso dalla Via Brin n° 29 (cfr. ALLEGATO “B” – foto n° 1-2-3-4). L'edificio condominiale, realizzato in muratura portante di tufo, può farsi risalire presumibilmente all'incirca
a metà del XIX secolo ed è localizzato nel cosiddetto centro storico degradato di Castellammare, in prossimità delle vecchie terme e dei cantieri navali, alle spalle del porto cittadino (cfr. ALLEGATO
“C”). Nel piano regolatore generale, il fabbricato è inserito nella zona “A1 (6) – Centro Storico”, che individua un'area riconosciuta come parte dell'urbanizzazione più antica della città. Tutta
l'area è caratterizzata da naturali impluvi di raccolta delle acque che corrono lungo il pendio fino
a raggiungere la costa ed inoltre, il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico, inquadra la zona in questione come area ad elevato rischio idraulico. In particolare, in corrispondenza dell'area di sedime del fabbricato si nota la presenza della sorgente Visanola che scorre nel piano terra
4 dell'edificio, all'interno di un canale artificiale di larghezza pari a circa 100 cm, quindi, attraversando il sottosuolo dello stesso fabbricato e quello delle limitrofe aree pubbliche, sfocia nel porto (cfr. ALLEGATO “D”). La sorgente Visanola, alimentata dalla falda idrica di base del complesso idrogeologico del Monte Faito, all'attualità è caratterizzata da notevoli variazioni delle portate durante l'arco della giornata, con escursioni cicliche e sistematiche;
infatti, dopo un picco registrato nella fascia oraria mattutina (con portate medie di circa 97 l/s), si registrano cali quasi costanti della portata nelle ore seguenti (con portate medie di circa 46 l/s) (cfr. ALLEGATO “E”).
Tale circostanza lascia intendere che nel corso della giornata si operano emungimenti di acqua dalla sorgente Visanola e che tali emungimenti vengono sospesi durante le ore notturne;
in particolare, l'ipotizzato prelievo di acqua sarebbe anche non regolamentato, in quanto privo della necessaria concessione;
infatti, da informazioni prelevate presso i preposti Uffici della Provincia di
Napoli, competente al rilascio delle concessioni per l'emungimento di acqua da sorgenti, non risultano rilasciate concessioni all'emungimento dalla sorgente Visanola, né risultano depositate richieste in corso. Il canale che attraversa l'area di sedime dell'edificio, si presenta sprovvisto di adeguate opere di irregimentazione (cfr. ALLEGATO “B” – foto n° 5-6-7-8), pertanto a seguito delle variazioni di portata, l'acqua, attraverso le precarie spallette di delimitazione dello stesso canale, invade il piano di fondazione dello stabile condominiale, provocando il fenomeno della
“subsidenza”, ovvero lo scalzamento e/o il dilavamento di particelle di terreno sottostante il piano di fondazione;
infatti, anche nella relazione geologica è stato evidenziato che il terreno sottostante il piano fondale risulta dilavato, tanto che il carotiere avanza per peso proprio senza ausilio della rotazione (cfr. ALLEGATO “F”)…La causa della crisi statica dell'edificio è da ricercarsi nella variazione di portata dell'acqua all'interno del canale Visanola e del conseguente fenomeno di dilavamento del terreno di fondazione del fabbricato, dovuto alle precarie condizioni in cui riversava e riversa il canale stesso e per la mancanza di un'adeguata opera di irregimentazione dello scorrimento dell'acqua all'interno del canale che ci occupa”.
In riferimento al soggetto responsabile, sempre l'ing. ha, poi, rilevato che: “Dalle Per_5
indagini esperite presso gli Uffici della , del Genio Civile e della Provincia di Controparte_1
Napoli, scaturisce che la complessa materia della difesa del suolo è disciplinata dalla Parte Terza del D. Lgs. 152/2006, comma 1, lettera U e, in particolare, l'art. 62 stabilisce che i Comuni, le
Provincie, i Consorzi di Bacino e gli altri Enti pubblici con sede nel distretto idrografico, partecipano all'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del suolo, nei modi e nelle forme stabilite dalle Regioni. Allo stato, non risulta che la abbia stabilito, Controparte_1
relativamente alla sorgente Visanola, i modi e le forme di partecipazione dei sopra indicati Enti, relativamente alla gestione degli interventi di tutela e salvaguardia del demanio idrico in esame. In conclusione, la responsabilità della custodia e della gestione della sorgente Visanola è da
5 attribuirsi in capo alla a meno di eventuali deleghe non riscontrabili negli atti Controparte_1 di causa”.
Dalla suddetta relazione tecnica emerge con chiarezza, dunque, che i danni all'edificio sono stati causati dalle variazioni di portata dell'acqua all'interno del canale Visanola, dalle precarie condizioni in cui versava tale canale e dalla mancanza di qualsiasi opera di irreggimentazione delle acque che in esso scorrevano: il che ha provocato l'invasione (scalzamento e/o dilavamento) da parte delle dette acque del piano di fondazione dell'immobile, al cui interno erano le unità immobiliari dei ricorrenti.
L'ing. ha, invece, escluso un'efficacia causale delle opere intraprese dal Per_5 condominio adiacente di via Visanola n. 2 per tentare di salvare l'immobile dalla rovina, che, a suo avviso, erano le uniche possibili, eseguite con una tecnica (micropali) che ha il vantaggio di non arrecare disturbi alla costruzione interessata ed a quelle adiacenti, ravvisando in tal modo una responsabilità esclusiva della nella causazione dei danni per cui è causa. Controparte_1
Il concorso di colpa dei ricorrenti è stato più esplicitamente escluso anche dall'accertamento tecnico compiuto dal CTU, prof. Ing. , nel corso del giudizio riunito proposto dai Persona_4
sig.ri e . Pt_6 Pt_7
Il predetto CTU, infatti, – premettendo di aver acquisito ed allegato alla propria relazione, in quanto necessarie, le consulenze tecniche d'ufficio relative a precedenti procedimenti aventi ad oggetto la medesima questione (e più precisamente, la CTU dell'ing. svolta nel Persona_6
giudizio di ATP inerente il procedimento recante R.G. n. 1698/2010 del Tribunale di Torre
Annunziata e la CTU dell'ing. relativa al procedimento R.G. n. 9049/2013 di Persona_5
questo TRAP) - in risposta agli unici due quesiti sottopostigli dal Giudice, ha concluso, quanto alle cause dell'evento, che: “La causa innescante i cedimenti che minarono la statica del fabbricato in
Castellammare di Stabia alla via Visanola n. 2 dipese dalle variate condizioni di deflusso della scaturigine idrogeologica ricadente nell'area di sedime dello stesso edificio. L'alterato regime delle portate sorgive del Visanola va inquadrato nel variegato fronte sorgentizio parallelo alla linea di costa, che è interconnesso mediante una rete di canali carsici. Infatti, le numerose scaturigini (n. 28 sono le polle storicamente censite, ma il numero accresce in modo significativo se si considerano anche le venute a giorno minori) sono alimentate dal medesimo acquifero, la cui potenzialità complessiva è circa pari a 500 l/s e rispetto alla quale le portate medie intercettate del
Visanola si sono vistosamente incrementate dai circa 10 l/s (dato di fine '800) al valore di circa 63
l/s (dato rilevato nel 2009, periodo prossimo alla demolizione del fabbricato), per cui la sorgente in esame da minore è diventata rilevante per il bilancio idrogeologico del fronte sorgivo stabiese. Ad aggravare le sollecitazioni indotte dalle condizioni idrodinamiche generate dalle portate sorgive sottostanti il fabbricato, bisogna evidenziare anche l'estrema variabilità delle portate nell'arco
6 della giornata, che diventano più che doppie rispetto al valore medio nelle ore mattutine. Più precisamente, le analisi numeriche volte alla stima della capacità di trasporto solido della corrente idrica fanno ritenere che lo stesso canale drenante le portate della polla sorgiva Visanola stia alimentando il processo erosivo dei terreni sottostanti l'area di sedime del fabbricato già demolito.
Non si esclude, altresì, che i processi filtrativi interessanti il terreno detrico/piroclastico di fondazione possano aver creato macro meati formanti canalizzazioni naturali che alimentano il processo di erosione dello stesso terreno della di Stabia, che si interpone Parte_8 tra il bacino portuale e l'alta falesia del . Si evidenzia, altresì, che il processo di erosione CP_4
è ancora pienamente in atto, tanto da minare la statica anche delle residuali strutture murarie presenti sull'area (contrafforti in muratura per l'edificio latistanti l'area e posto in sx idrografica del canale del Visanola). D'altro canto, si rileva che la demolizione parziale del fabbricato di via
Visanola n.2 nel marzo 2011, non comportò l'eliminazione della causa dei cedimenti, ma essa fu unicamente dettata dall'esigenza di porre nell'immediato in sicurezza l'area (i.e. eliminazione degli effetti e non della causa). Infatti, la messa in sicurezza dell'area può essere conseguita, o intercettando a monte dello stesso fabbricato le portate sorgive del Visanola, oppure realizzando un canale con efficiente tenuta idraulica, e resistente all'azione erosiva dei deflussi (e.g. tubazione in ghisa, eventualmente in
contro
-tubo)”, aggiungendo, in ordine ad una ipotetica
(cor)responsabilità dei ricorrenti, che “Le prescrizioni tecniche vigenti all'epoca della realizzazione dell'edificio non presentavano un grado di dettaglio tale da fornire indicazioni costruttive per una problematica molto specifica, quale era quella di una sorgente conglobate nel corpo di fabbrica di un edificio per civile abitazione”.
Tale ultima considerazione consente di ritenere che all'epoca in cui l'immobile fu realizzato si presentava del tutto conforme alle prescrizioni tecniche all'epoca vigenti e che, quindi, nessuna responsabilità può essere attribuita ai proprietari degli immobili per cui è causa, neppure a titolo di concorso.
In relazione alla responsabilità attribuita alla già acclarata da questo Tribunale delle CP_1
Acque con le sentenze nn. 1097/2016 e 2493/2019, oltre che con la recentissima sentenza n.
339/2025), va, in punto di diritto, osservato che le acque sotterranee scaturenti dalla sorgente
Visanola sono sicuramente appartenenti al demanio idrico dello Stato.
Ai sensi, infatti, dell'art. 144 del d.lgs. n° 152/06 “Tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, appartengono al demanio dello Stato”; ciò in conformità anche dell'art. 1 del D.P.R. n° 238/99, il quale recita: “Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico tutte le acque sotterranee e le acque superficiali, anche raccolte in invasi o cisterne”.
Ne consegue che è la l'Ente tenuto alla manutenzione ed alla custodia delle acque CP_1
7 scaturenti dalla sorgente Visanola e del canale artificiale sotterraneo all'interno del quale tali acque scorrevano, attraversando il sottosuolo dell'immobile in cui si trovano le unità abitative di proprietà degli odierni ricorrenti.
Ed invero, l'art. 86 del d.lgs. 112/98 ha conferito alle Regioni la gestione del demanio idrico e l'art. 89 ha conferito loro anche le funzioni di progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di qualsiasi natura.
La sussistenza della qualità di custode in capo alle Regioni in materia di demanio idrico e, in generale, di opere idrauliche di qualsiasi natura è stata ribadita di recente dal Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche nella sentenza n° 84/2022, depositata in data 29.04.2022, dove è stato affermato che: “è principio già più volte affermato dalla giurisprudenza tanto di legittimità (Cass.
Sez. Un., sent. n. 8588/1997; Cass., Sez. Un. sent. n. 9502/1997; Cass. Sez. Un., sent. n.
25928/2011) che di questo stesso Tribunale (tra le ultime: sentenze nn. 198 e 199 del 15/06/2016;
n.219 del 04/07/2016; n.60 del 23/02/2016; n.21 del 08/02/2017; n.34 del 14/02/2018; n.47 del
15/03/2018; n. 83 del 18/05/2018; n.107 del 22/06/2018) che, in via istituzionale, la è CP_1
custode del demanio fluviale poiché le competono, per trasferimento da parte dello Stato, le funzioni di conservazione, manutenzione e gestione delle risorse idriche e delle acque in generale.
Segnatamente, vanno qui richiamate le seguenti diposizioni:
- L'articolo 89 del D.P.R. n.616/77, che, nel primo comma, stabilisce: «Entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, il Governo, sentite le regioni, delimita i bacini idrografici a carattere interregionale. Tale delimitazione può essere modificata con lo stesso procedimento. Tutte le opere idrauliche relative ai bacini idrografici non interregionali sono trasferite alle regioni>>.
- L'articolo 90 del medesimo D.P.R. n. 616/77, che, a sua volta, prevede, nel primo comma, che
<<tutte le funzioni relative alla tutela disciplina e utilizzazione delle risorse idriche con>
esclusione delle funzioni riservate allo Stato dal successivo articolo, sono delegate alle regioni, che le eserciteranno nell'ambito della programmazione nazionale della destinazione delle risorse idriche e in conformità delle direttive statali sia generali sia di settore per la disciplina dell'economia idrica» e, nel secondo comma, che <<in particolare sono delegate le funzioni concernenti: lett. e la polizia delle acque>
- L'articolo 89 del d.lgs. n. 112/98, che, nel primo comma, conferisce alla Regioni, nella lett.
a), le funzioni relative «alla progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di qualsiasi natura»; nella lett. c), le funzioni relative «ai compiti di polizia idraulica e di pronto intervento di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 e al regio decreto 9 dicembre 1937, n.2669, ivi comprese l'imposizione di limitazioni e divieti all'esecuzione di qualsiasi opera o intervento anche al di fuori dell'area demaniale idrica, qualora questi siano in grado di influire anche
8 indirettamente sul regime dei corsi d'acqua>>; nella lett. i), le funzioni relative << alla gestione del demanio idrico>>.
- L'articolo 61 del d.lgs. n. 152/06, che, nel primo comma, lett. e), prevede che le Regioni provvedano, per la parte di propria competenza, <<all e al funzionamento del servizio di polizia idraulica ed a quelli per la gestione manutenzione delle opere degli impianti ia conservazione dei beni>>…”.
In quanto custode delle acque sotterranee sgorganti dalla sorgente Visanola, la è, CP_1
pertanto, responsabile, ai sensi degli artt. 2051 c.c., per i danni subiti dalle unità immobiliari dei ricorrenti in conseguenza dell'invasione da parte delle dette acque del piano di fondazione dell'immobile al cui interno le unità immobiliari erano poste.
Ai sensi dell'art. 2051 c.c., infatti, una volta che l'attore abbia provato l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, spetta al convenuto provare, per liberarsi della responsabilità che gli deriva dai suoi obblighi di vigilanza e di controllo della cosa, l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità (cfr. Cass., 11227/2008; Cass.,
8811/2020).
Il che, nel caso di specie, non è avvenuto, emergendo, al contrario una specifica responsabilità omissiva della che non solo non ha manutenuto in maniera adeguata il canale artificiale CP_1 sotterraneo, all'interno del quale le acque scorrevano, ma non ha neppure effettuato opere di irreggimentazione delle acque stesse.
Come già accertato da questo Tribunale, con motivazioni che il collegio condivide, va, pertanto, affermata la responsabilità della custodia e della gestione della sorgente Visanola in capo alla non essendo ravvisabile nessuna delega ad altri enti relativamente alla Controparte_1
gestione degli interventi di tutela e salvaguardia del demanio idrico in esame.
Occorre, infine, procedere alla determinazione dei danni subiti dai ricorrenti.
Relativamente alla domanda di risarcimento danni avanzata dai ricorrenti Parte_1 Pt_2
e , si rileva che questi hanno dedotto in
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5
ricorso di aver pagato, per i lavori eseguiti per il ripristino delle condizioni di sicurezza dello stabile, a seguito dell'ordinanza comunale di sgombero, l'importo complessivo di € 90.934,65.
Tale circostanza, oltre a non essere stata contestata dalla trova conferma nella CP_1 certificazione emessa dall'amministratore del condominio di via Visanola n. 2, geom. CP_2
(depositata agli atti), nella quale si attestano gli importi effettivamente versati dai suddetti
[...]
ricorrenti.
Questo Collegio, tuttavia, in considerazione dello stato di vetustà in cui si trovava l'immobile al
9 momento della verificazione dell'evento e al presumibile miglioramento verificatosi a seguito dei lavori, tenuto conto che il risarcimento deve corrispondere esattamente al valore che la cosa aveva al momento del verificarsi del danno, ritiene possa pervenirsi alla determinazione del risarcimento in misura pari all'80% dell'importo certificato dall'amministratore del condominio di via Visanola
n. 2, ossia all'80% di € 90.934,65, pari, quindi, ad € 72.747,72, da liquidarsi, così come richiesto in ricorso, nella misura di ½ in favore di e nella misura della restante metà, da dividersi Parte_1
tra loro in parti uguali, in favore dei ricorrenti e Parte_2 Parte_3 Parte_4
, con conseguente condanna della al relativo pagamento. Parte_5 CP_1
Alle medesime conclusioni deve pervenirsi con riguardo alla domanda di risarcimento dei danni proposta da e , i quali, per i medesimi lavori di Parte_6 Parte_7
messa in sicurezza dello stabile, hanno dedotto in ricorso di aver affrontato un esborso pari ad €
46.041,22, così come si evince dalla certificazione emessa dall'amministratore del condominio, geom. la quale attesta gli importi effettivamente versati da detti ricorrenti e per i Controparte_2 quali va riconosciuto l'importo di € 36.832,97 (pari all'80% del predetto importo).
La Regione va, pertanto, condannata a pagare, in favore dei ricorrenti e Parte_6
, nella misura di metà ciascuno, l'importo di € 36.832,97. Parte_7
Tutti i ricorrenti hanno chiesto, infine, il risarcimento del danno non patrimoniale, sotto il profilo del danno esistenziale e del danno morale, per la sofferenza, stress e frustrazione derivanti dagli eventi descritti.
La domanda non può trovare accoglimento.
Orbene, si rileva che il danno non patrimoniale, con particolare riferimento a quello cd. esistenziale, non può essere considerato "in re ipsa", ma deve essere provato secondo la regola generale dell'art. 2697 c.c., dovendo consistere nel radicale cambiamento di vita, nell'alterazione della personalità e nello sconvolgimento dell'esistenza del soggetto. Ne consegue che la relativa allegazione deve essere circostanziata e riferirsi a fatti specifici e precisi, non potendo risolversi in mere enunciazioni di carattere generico, astratto, eventuale ed ipotetico (cfr. Cass., 28742/2018).
In tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, deve rigorosamente valutare, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), quanto il suo impatto modificativo “in pejus” con la vita quotidiana (il danno c.d. esistenziale, o danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale), atteso che oggetto dell'accertamento e della quantificazione del danno risarcibile - alla luce dell'insegnamento della Corte costituzionale (sent. n. 235 del 2014) e del recente intervento del legislatore (artt. 138 e 139 C.d.A., come modificati dalla legge annuale per il
Mercato e la Concorrenza del 4 agosto 2017 n. 124) - è la sofferenza umana conseguente alla
10 lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali, costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti (Cass. civ. n. 901/2018).
Orbene, nel caso di specie, pur essendovi la prova dell'ordine di sgombero degli immobili disposto inizialmente dalla nonché quella della durata di più anni dei lavori di CP_1 consolidamento dell'edificio, comunque i ricorrenti non hanno allegato e provato né per quanti giorni siano stati costretti ad abbandonare gli immobili di loro proprietà, né eventualmente i disagi subiti alla loro vita di relazione durante l'esecuzione dei lavori di consolidamento.
La domanda non può, quindi, essere accolta.
Alla luce di quanto fin qui argomentato, la in persona del Presidente pro Controparte_1
tempore, va condannata al risarcimento del danno:
- di € 72.747,72 in favore di e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, da liquidarsi nella misura di ½ in favore di e nella misura della restante Parte_5 Parte_1
metà, da dividersi in parti uguali tra i ricorrenti e Parte_2 Parte_3 Parte_4
; Parte_5
- di € 36.832,97 in favore di e , da liquidarsi nella Parte_6 Parte_7
misura di metà ciascuno.
Su detti importi va calcolata la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -FOI- al netto dei tabacchi) dalla data dell'evento (luglio 2009) fino alla data della presente sentenza;
vanno, altresì, riconosciuti gli interessi al tasso legale fino all'effettivo saldo.
In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. SS.UU. n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (ad es. Cass. n. 4587/2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.
Le spese di lite seguono la soccombenza, con condanna della al rimborso Controparte_1
delle stesse in favore dei ricorrenti, liquidate nella misura di cui al dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022, sulla base di un valore vicino ai minimi (tenuto conto della serialità della controversia), considerando il giudizio come unitario sin dall'origine e liquidando le spese documentate per uno solo dei processi riuniti, in considerazione della possibilità di proporre sin dall'inizio un'unica domanda, e con gli aumenti per la pluralità di parti di cui all'art. 4 del citato
DM tenuto conto della pressocché totale sovrapponibilità delle posizioni processuali e della contitolarità dei beni da parte dei ricorrenti che fanno ritenere il processo proposto da sole due parti,
11 con distrazione in favore dell'avv. Rosa Castellano, stante la dichiarazione di averne fatto anticipo.
Le spese della consulenza tecnica di ufficio svolta nel procedimento n. R.G. 239/2021 vengono a loro volta poste per intero a carico della resistente come già liquidate in Controparte_1
separato decreto pubblicato il 5.6.2023.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con il ricorso R.G. n. 234/2021, da Pt_1
e , nonché, con il ricorso
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
riunito R.G. n. 239/2021, da e , nei confronti della Parte_6 Parte_7
disattesa ogni ulteriore eccezione, deduzione ed istanza, così provvede: Controparte_1
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la in persona del Controparte_1
Presidente pro tempore, al pagamento:
- di € 72.747,72 in favore di e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, da liquidarsi nella misura di ½ in favore di e nella misura della restante Parte_5 Parte_1
metà, da dividersi in parti uguali tra i ricorrenti e Parte_2 Parte_3 Parte_4
; Parte_5
- di € 36.832,97 in favore di e , da liquidarsi nella Parte_6 Parte_7
misura di metà ciascuno;
oltre per tutti rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dalla data dell'evento (luglio 2009) fino alla data della presente sentenza ed interessi al tasso legale sulla somma via via rivalutata;
2) condanna la in persona del Presidente pro tempore, al pagamento, in Controparte_1
favore dei ricorrenti delle spese di lite che si liquidano in € 545,00 per spese ed € 9.167,60 per compensi professionali, oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del
15%, con distrazione in favore dell'avv. Rosa Castellano, per averne fatto anticipo;
3) condanna la a pagare le spese della consulenza tecnica di ufficio, già Controparte_1
liquidate con separato decreto.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 2.4.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Fulvio Dacomo
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
In persona dei giudici: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott.ssa Federica Salvatore Consigliere estensore ing. Pietro Ernesto De Felice Giudice tecnico riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nei procedimenti riuniti contrassegnati con il n. 234/2021 e n. 239/2021 R.G., aventi ad oggetto
“Controversie di competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche - Risarcimento danni ex art. 2051 c.c.”, fissati per la trattazione scritta all'udienza collegiale del 2.4.2025 e vertenti
TRA
(c.f. , (c.f. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
(c.f. ), (c.f. Parte_3 C.F._3 Parte_4
), (c.f. ), nonché C.F._4 Parte_5 C.F._5
(c.f. ) e Parte_6 C.F._6 Parte_7
(c.f. ), tutti rappresentati e difesi, in virtù di procura alle liti rilasciata su C.F._7 foglio separato da ritenersi allegato a ciascuno dei due ricorsi introduttivi, dall'avv. ROSA
CASTELLANO (c.f. ) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, sito C.F._8
in Castellammare di Stabia (Na) alla via Raiola n. 41;
RICORRENTI
E
(c.f. ), in persona del Presidente della Giunta Regionale pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa, in virtù di Procura Generale ad lites per TA del Persona_1
14.3.2018 rep. 33646, dall'avv. MICHELE CIOFFI (c.f. ) dell'Avvocatura C.F._9
Regionale, presso la quale è elettivamente domiciliata in Napoli alla via Santa Lucia n. 81;
RESISTENTE
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso notificato in data 12.10.2020 e rinotificato, ai sensi dell'art. 176 R.D. 1775/1933, in data 8.11.2021 (iscritto a ruolo con il n. R.G. 234/2021), Parte_1 Parte_2 [...]
, e , premettendo di essere comproprietari quali eredi di Pt_3 Parte_4 Parte_5
(la prima per la quota di ½ e gli altri, in solido, per la restante quota di ½) di tre unità Per_2
immobiliari costituite da un negozio sito al piano terra, nonché da due immobili ad uso residenziale abitativo siti al primo piano dell'immobile condominiale sito in Castellammare di Stabia (NA), alla via salita Visanola n. 2 (riportati rispettivamente in catasto al foglio 11, numero 79, al sub. 3 e sub.
10 e al foglio 11, numero 82, sub. 10)convenivano in giudizio la affinché, Controparte_1
previo accertamento della sua responsabilità nella causazione dei danni subiti ai predetti immobili, venisse condannata al risarcimento del danno patrimoniale - quantificato complessivamente in €
90.934,65 -, oltre al danno morale patito per l'allontanamento dalla propria abitazione disposto dal
Comune a seguito di ordinanza comunale di sgombro.
Con distinto ricorso, notificato sempre in data 12.10.2020 (iscritto a ruolo con il n. R.G.
239/2021), e - premettendo di essere anch'essi Parte_6 Parte_7 comproprietari di un'unità immobiliare destinata ad uso residenziale abitativo, sita nello stesso edificio in Castellammare di Stabia (NA) alla via salita Visanola n. 2, piano quarto, pervenuta loro per atto di compravendita per TA del 14.10.1983, registrato il Persona_3
28.10.1983 al n. 6593 (riportata al catasto al foglio 11, p.lla 79, sub 19) - convenivano a loro volta la affinché, previo accertamento della sua responsabilità nella causazione dei Controparte_1
danni subiti al predetto immobile, venisse condannata al risarcimento del danno patrimoniale - quantificato complessivamente in € 46.041,22 -, oltre al danno morale patito per l'allontanamento dalla propria abitazione disposto dal Comune a seguito di ordinanza comunale di sgombro.
Entrambi i ricorsi indicavano i medesimi fatti costitutivi dell'azione, specificando che:
- nell'estate del 2009 il fabbricato nel quale insistevano tutte le menzionate unità immobiliari aveva manifestato segnali di cedimento strutturale e infiltrazioni d'acqua, a causa del passaggio della sorgente Visanolasotto le fondamenta;
- in data 3.7.2009 il Sindaco di Castellammare di Stabia aveva emesso l'ordinanza n. 30, disponendo lo sgombero dell'edificio per gravi lesioni alla muratura portante e cedimento strutturale della parte prospiciente via Brin n. 29 e il giorno successivo, 4.7.2009, con ordinanza n.
31 aveva esteso l'intervento all'intero edificio (comprensivo anche della parte sita in via salita
Visanola), con ordine di esecuzione dei lavori di ripristino delle condizioni di sicurezza;
- il Condominio, in persona del suo amministratore pro tempore, geom. Controparte_2
aveva, quindi, incaricato tecnici e ditte specializzate per la messa in sicurezza dell'immobile, i
2 quali, nella relazione del 22.7.2009, avevano attribuito i cedimenti strutturali al passaggio dell'acqua della sorgente Visanolasotto le fondamenta dell'edificio;
- in data 3.11.2009 si era tenuta una Conferenza di Servizi presso gli Uffici Comunali, durante la quale era stata confermata la correlazione tra il dissesto del fabbricato e il passaggio sottostante della sorgente Visanola, con sollecitazione, senza esito, della ad intervenire per la CP_1
manutenzione e messa in sicurezza della sorgente;
- in data 28.3.2011il Comune, a causa della mancanza di interventi risolutivi da parte della aveva ordinato la demolizione della parte del fabbricato prospiciente Via Brin n. 29 per CP_1
motivi di sicurezza pubblica;
le unità immobiliari di proprietà dei ricorrenti si trovano non nella parte del fabbricato soggetta all'abbattimento, bensì in quella di via salita Visanola, oggetto di opere di ripristino e consolidamento, i cui lavori, iniziati già prima della demolizione della porzione di fabbricato prospiciente via Brin, si sono svolti in più riprese per terminare definitivamente nel maggio 2016;
- per il ripristino e la ristrutturazione dei propri immobili avevano sostenuto la spesa richiesta in ciascun ricorso, come certificato dall'amministratore del condominio.
Costituitasi in entrambi i giudizi, la ha depositato una memoria inconferente Controparte_1
rispetto alla fattispecie dedotta nei due giudizi, svolgendo le proprie difese con riferimento ad altro corso d'acqua, eccependo l'eccezionalità dell'evento ed il proprio difetto di legittimazione passiva in favore del , nonché nel merito la genericità e Controparte_3
l'infondatezza delle domande, prive dei presupposti previsti dall'art. 2051 c.c.
Con ordinanza datata 22.1.2025, stante il rapporto di connessione oggettiva, veniva disposta la riunione del procedimento iscritto al n. R.G. 239/2021 a quello più risalente recante il n. R.G.
234/2021. A seguito della suddetta riunione, quindi, nel presente giudizio veniva acquisita copia della perizia tecnica d'ufficio redatta dal prof. Ing. nel corso del procedimento R.G. Persona_4
n. 239/2021 e la causa veniva rinviata all'udienza collegiale del 2.4.2025, per consentire alle parti del giudizio previamente iscritto l'esame della suddetta perizia.
Finalmente, all'udienza collegiale del 2.4.2025 la causa, svoltasi mediante il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., veniva trattenuta in decisione.
In via preliminare, va rilevata la legittimazione attiva di tutti i ricorrenti, risultante dai documenti in atti (cfr. denuncia di successione del 23.4.2009 per i ricorrenti Parte_1 Pt_2
e e atto di compravendita per TA
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 del 14.10.1983 per i ricorrenti e Persona_3 Parte_6 Parte_7
).
[...]
La legittimazione passiva della verrà, invece, delibata infra, trattandosi di Controparte_1
verificare, a fronte della relativa eccezione, la fondatezza della pretesa dei ricorrenti, sotto il profilo
3 dell'astratta configurabilità di una responsabilità risarcitoria in capo all'Ente parte del presente giudizio a fronte del pregiudizio lamentato dalla parte ricorrente. Invero, il concetto di legittimazione passiva risulta impropriamente invocato dalla in quanto, come chiarito dalla CP_1
giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. n. 2951/2016), la legittimazione ad agire o a contraddire difetta solo laddove, dalla stessa prospettazione della domanda, emerga che l'attore non sia titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione ovvero il convenuto non sia titolare della relativa posizione passiva, attenendo di contro al merito della causa la questione relativa all'effettiva titolarità delle posizioni attive e passive prospettate nella domanda.
Nel merito le domande sono fondate e vanno accolte.
E' incontestato tra le parti e documentato ampiamente agli atti del giudizio che sotto le fondamenta del condominio di via salita Visanola n. 2, in cui si trovano gli immobili di proprietà dei ricorrenti, scorre una sorgente naturale di acqua minerale e che essa preesisteva alla realizzazione dell'edificio per cui è causa. E' anche documentalmente dimostrato e non contestato dalla che, a seguito delle ordinanze comunali allegate ai ricorsi in esame, veniva disposto CP_1
prima lo sgombero degli immobili di proprietà dei ricorrenti e, successivamente, l'ordine di ripristino e messa in sicurezza delle fondamenta e della statica muraria dell'intero edificio nella parte non demolita, fatto eseguire dall'amministratore condominiale a spese dei condomini da tecnici di fiducia.
In ordine alle cause dei danni agli immobili de quibus e, di conseguenza, all'individuazione delle eventuali responsabilità, appare opportuno, preliminarmente, partire da quanto accertato nella relazione di CTU da parte dell'ing. , svolta nel corso del procedimento R.G. n. Persona_5
9049/2013, già definito per i medesimi fatti per cui è causa da questo Tribunale delle Acque
Pubbliche con sentenza n. 1097/2016 (allegata alla produzione dei ricorrenti), nella quale si legge:
“Gli immobili che ci occupano (entrambi a destinazione residenziale), di proprietà della ricorrente in causa…erano parte integrante di un fabbricato condominiale sito in Castellammare di Stabia
(NA), con accesso dalla Via Brin n° 29 (cfr. ALLEGATO “B” – foto n° 1-2-3-4). L'edificio condominiale, realizzato in muratura portante di tufo, può farsi risalire presumibilmente all'incirca
a metà del XIX secolo ed è localizzato nel cosiddetto centro storico degradato di Castellammare, in prossimità delle vecchie terme e dei cantieri navali, alle spalle del porto cittadino (cfr. ALLEGATO
“C”). Nel piano regolatore generale, il fabbricato è inserito nella zona “A1 (6) – Centro Storico”, che individua un'area riconosciuta come parte dell'urbanizzazione più antica della città. Tutta
l'area è caratterizzata da naturali impluvi di raccolta delle acque che corrono lungo il pendio fino
a raggiungere la costa ed inoltre, il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico, inquadra la zona in questione come area ad elevato rischio idraulico. In particolare, in corrispondenza dell'area di sedime del fabbricato si nota la presenza della sorgente Visanola che scorre nel piano terra
4 dell'edificio, all'interno di un canale artificiale di larghezza pari a circa 100 cm, quindi, attraversando il sottosuolo dello stesso fabbricato e quello delle limitrofe aree pubbliche, sfocia nel porto (cfr. ALLEGATO “D”). La sorgente Visanola, alimentata dalla falda idrica di base del complesso idrogeologico del Monte Faito, all'attualità è caratterizzata da notevoli variazioni delle portate durante l'arco della giornata, con escursioni cicliche e sistematiche;
infatti, dopo un picco registrato nella fascia oraria mattutina (con portate medie di circa 97 l/s), si registrano cali quasi costanti della portata nelle ore seguenti (con portate medie di circa 46 l/s) (cfr. ALLEGATO “E”).
Tale circostanza lascia intendere che nel corso della giornata si operano emungimenti di acqua dalla sorgente Visanola e che tali emungimenti vengono sospesi durante le ore notturne;
in particolare, l'ipotizzato prelievo di acqua sarebbe anche non regolamentato, in quanto privo della necessaria concessione;
infatti, da informazioni prelevate presso i preposti Uffici della Provincia di
Napoli, competente al rilascio delle concessioni per l'emungimento di acqua da sorgenti, non risultano rilasciate concessioni all'emungimento dalla sorgente Visanola, né risultano depositate richieste in corso. Il canale che attraversa l'area di sedime dell'edificio, si presenta sprovvisto di adeguate opere di irregimentazione (cfr. ALLEGATO “B” – foto n° 5-6-7-8), pertanto a seguito delle variazioni di portata, l'acqua, attraverso le precarie spallette di delimitazione dello stesso canale, invade il piano di fondazione dello stabile condominiale, provocando il fenomeno della
“subsidenza”, ovvero lo scalzamento e/o il dilavamento di particelle di terreno sottostante il piano di fondazione;
infatti, anche nella relazione geologica è stato evidenziato che il terreno sottostante il piano fondale risulta dilavato, tanto che il carotiere avanza per peso proprio senza ausilio della rotazione (cfr. ALLEGATO “F”)…La causa della crisi statica dell'edificio è da ricercarsi nella variazione di portata dell'acqua all'interno del canale Visanola e del conseguente fenomeno di dilavamento del terreno di fondazione del fabbricato, dovuto alle precarie condizioni in cui riversava e riversa il canale stesso e per la mancanza di un'adeguata opera di irregimentazione dello scorrimento dell'acqua all'interno del canale che ci occupa”.
In riferimento al soggetto responsabile, sempre l'ing. ha, poi, rilevato che: “Dalle Per_5
indagini esperite presso gli Uffici della , del Genio Civile e della Provincia di Controparte_1
Napoli, scaturisce che la complessa materia della difesa del suolo è disciplinata dalla Parte Terza del D. Lgs. 152/2006, comma 1, lettera U e, in particolare, l'art. 62 stabilisce che i Comuni, le
Provincie, i Consorzi di Bacino e gli altri Enti pubblici con sede nel distretto idrografico, partecipano all'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del suolo, nei modi e nelle forme stabilite dalle Regioni. Allo stato, non risulta che la abbia stabilito, Controparte_1
relativamente alla sorgente Visanola, i modi e le forme di partecipazione dei sopra indicati Enti, relativamente alla gestione degli interventi di tutela e salvaguardia del demanio idrico in esame. In conclusione, la responsabilità della custodia e della gestione della sorgente Visanola è da
5 attribuirsi in capo alla a meno di eventuali deleghe non riscontrabili negli atti Controparte_1 di causa”.
Dalla suddetta relazione tecnica emerge con chiarezza, dunque, che i danni all'edificio sono stati causati dalle variazioni di portata dell'acqua all'interno del canale Visanola, dalle precarie condizioni in cui versava tale canale e dalla mancanza di qualsiasi opera di irreggimentazione delle acque che in esso scorrevano: il che ha provocato l'invasione (scalzamento e/o dilavamento) da parte delle dette acque del piano di fondazione dell'immobile, al cui interno erano le unità immobiliari dei ricorrenti.
L'ing. ha, invece, escluso un'efficacia causale delle opere intraprese dal Per_5 condominio adiacente di via Visanola n. 2 per tentare di salvare l'immobile dalla rovina, che, a suo avviso, erano le uniche possibili, eseguite con una tecnica (micropali) che ha il vantaggio di non arrecare disturbi alla costruzione interessata ed a quelle adiacenti, ravvisando in tal modo una responsabilità esclusiva della nella causazione dei danni per cui è causa. Controparte_1
Il concorso di colpa dei ricorrenti è stato più esplicitamente escluso anche dall'accertamento tecnico compiuto dal CTU, prof. Ing. , nel corso del giudizio riunito proposto dai Persona_4
sig.ri e . Pt_6 Pt_7
Il predetto CTU, infatti, – premettendo di aver acquisito ed allegato alla propria relazione, in quanto necessarie, le consulenze tecniche d'ufficio relative a precedenti procedimenti aventi ad oggetto la medesima questione (e più precisamente, la CTU dell'ing. svolta nel Persona_6
giudizio di ATP inerente il procedimento recante R.G. n. 1698/2010 del Tribunale di Torre
Annunziata e la CTU dell'ing. relativa al procedimento R.G. n. 9049/2013 di Persona_5
questo TRAP) - in risposta agli unici due quesiti sottopostigli dal Giudice, ha concluso, quanto alle cause dell'evento, che: “La causa innescante i cedimenti che minarono la statica del fabbricato in
Castellammare di Stabia alla via Visanola n. 2 dipese dalle variate condizioni di deflusso della scaturigine idrogeologica ricadente nell'area di sedime dello stesso edificio. L'alterato regime delle portate sorgive del Visanola va inquadrato nel variegato fronte sorgentizio parallelo alla linea di costa, che è interconnesso mediante una rete di canali carsici. Infatti, le numerose scaturigini (n. 28 sono le polle storicamente censite, ma il numero accresce in modo significativo se si considerano anche le venute a giorno minori) sono alimentate dal medesimo acquifero, la cui potenzialità complessiva è circa pari a 500 l/s e rispetto alla quale le portate medie intercettate del
Visanola si sono vistosamente incrementate dai circa 10 l/s (dato di fine '800) al valore di circa 63
l/s (dato rilevato nel 2009, periodo prossimo alla demolizione del fabbricato), per cui la sorgente in esame da minore è diventata rilevante per il bilancio idrogeologico del fronte sorgivo stabiese. Ad aggravare le sollecitazioni indotte dalle condizioni idrodinamiche generate dalle portate sorgive sottostanti il fabbricato, bisogna evidenziare anche l'estrema variabilità delle portate nell'arco
6 della giornata, che diventano più che doppie rispetto al valore medio nelle ore mattutine. Più precisamente, le analisi numeriche volte alla stima della capacità di trasporto solido della corrente idrica fanno ritenere che lo stesso canale drenante le portate della polla sorgiva Visanola stia alimentando il processo erosivo dei terreni sottostanti l'area di sedime del fabbricato già demolito.
Non si esclude, altresì, che i processi filtrativi interessanti il terreno detrico/piroclastico di fondazione possano aver creato macro meati formanti canalizzazioni naturali che alimentano il processo di erosione dello stesso terreno della di Stabia, che si interpone Parte_8 tra il bacino portuale e l'alta falesia del . Si evidenzia, altresì, che il processo di erosione CP_4
è ancora pienamente in atto, tanto da minare la statica anche delle residuali strutture murarie presenti sull'area (contrafforti in muratura per l'edificio latistanti l'area e posto in sx idrografica del canale del Visanola). D'altro canto, si rileva che la demolizione parziale del fabbricato di via
Visanola n.2 nel marzo 2011, non comportò l'eliminazione della causa dei cedimenti, ma essa fu unicamente dettata dall'esigenza di porre nell'immediato in sicurezza l'area (i.e. eliminazione degli effetti e non della causa). Infatti, la messa in sicurezza dell'area può essere conseguita, o intercettando a monte dello stesso fabbricato le portate sorgive del Visanola, oppure realizzando un canale con efficiente tenuta idraulica, e resistente all'azione erosiva dei deflussi (e.g. tubazione in ghisa, eventualmente in
contro
-tubo)”, aggiungendo, in ordine ad una ipotetica
(cor)responsabilità dei ricorrenti, che “Le prescrizioni tecniche vigenti all'epoca della realizzazione dell'edificio non presentavano un grado di dettaglio tale da fornire indicazioni costruttive per una problematica molto specifica, quale era quella di una sorgente conglobate nel corpo di fabbrica di un edificio per civile abitazione”.
Tale ultima considerazione consente di ritenere che all'epoca in cui l'immobile fu realizzato si presentava del tutto conforme alle prescrizioni tecniche all'epoca vigenti e che, quindi, nessuna responsabilità può essere attribuita ai proprietari degli immobili per cui è causa, neppure a titolo di concorso.
In relazione alla responsabilità attribuita alla già acclarata da questo Tribunale delle CP_1
Acque con le sentenze nn. 1097/2016 e 2493/2019, oltre che con la recentissima sentenza n.
339/2025), va, in punto di diritto, osservato che le acque sotterranee scaturenti dalla sorgente
Visanola sono sicuramente appartenenti al demanio idrico dello Stato.
Ai sensi, infatti, dell'art. 144 del d.lgs. n° 152/06 “Tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, appartengono al demanio dello Stato”; ciò in conformità anche dell'art. 1 del D.P.R. n° 238/99, il quale recita: “Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico tutte le acque sotterranee e le acque superficiali, anche raccolte in invasi o cisterne”.
Ne consegue che è la l'Ente tenuto alla manutenzione ed alla custodia delle acque CP_1
7 scaturenti dalla sorgente Visanola e del canale artificiale sotterraneo all'interno del quale tali acque scorrevano, attraversando il sottosuolo dell'immobile in cui si trovano le unità abitative di proprietà degli odierni ricorrenti.
Ed invero, l'art. 86 del d.lgs. 112/98 ha conferito alle Regioni la gestione del demanio idrico e l'art. 89 ha conferito loro anche le funzioni di progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di qualsiasi natura.
La sussistenza della qualità di custode in capo alle Regioni in materia di demanio idrico e, in generale, di opere idrauliche di qualsiasi natura è stata ribadita di recente dal Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche nella sentenza n° 84/2022, depositata in data 29.04.2022, dove è stato affermato che: “è principio già più volte affermato dalla giurisprudenza tanto di legittimità (Cass.
Sez. Un., sent. n. 8588/1997; Cass., Sez. Un. sent. n. 9502/1997; Cass. Sez. Un., sent. n.
25928/2011) che di questo stesso Tribunale (tra le ultime: sentenze nn. 198 e 199 del 15/06/2016;
n.219 del 04/07/2016; n.60 del 23/02/2016; n.21 del 08/02/2017; n.34 del 14/02/2018; n.47 del
15/03/2018; n. 83 del 18/05/2018; n.107 del 22/06/2018) che, in via istituzionale, la è CP_1
custode del demanio fluviale poiché le competono, per trasferimento da parte dello Stato, le funzioni di conservazione, manutenzione e gestione delle risorse idriche e delle acque in generale.
Segnatamente, vanno qui richiamate le seguenti diposizioni:
- L'articolo 89 del D.P.R. n.616/77, che, nel primo comma, stabilisce: «Entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, il Governo, sentite le regioni, delimita i bacini idrografici a carattere interregionale. Tale delimitazione può essere modificata con lo stesso procedimento. Tutte le opere idrauliche relative ai bacini idrografici non interregionali sono trasferite alle regioni>>.
- L'articolo 90 del medesimo D.P.R. n. 616/77, che, a sua volta, prevede, nel primo comma, che
<<tutte le funzioni relative alla tutela disciplina e utilizzazione delle risorse idriche con>
esclusione delle funzioni riservate allo Stato dal successivo articolo, sono delegate alle regioni, che le eserciteranno nell'ambito della programmazione nazionale della destinazione delle risorse idriche e in conformità delle direttive statali sia generali sia di settore per la disciplina dell'economia idrica» e, nel secondo comma, che <<in particolare sono delegate le funzioni concernenti: lett. e la polizia delle acque>
- L'articolo 89 del d.lgs. n. 112/98, che, nel primo comma, conferisce alla Regioni, nella lett.
a), le funzioni relative «alla progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di qualsiasi natura»; nella lett. c), le funzioni relative «ai compiti di polizia idraulica e di pronto intervento di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 e al regio decreto 9 dicembre 1937, n.2669, ivi comprese l'imposizione di limitazioni e divieti all'esecuzione di qualsiasi opera o intervento anche al di fuori dell'area demaniale idrica, qualora questi siano in grado di influire anche
8 indirettamente sul regime dei corsi d'acqua>>; nella lett. i), le funzioni relative << alla gestione del demanio idrico>>.
- L'articolo 61 del d.lgs. n. 152/06, che, nel primo comma, lett. e), prevede che le Regioni provvedano, per la parte di propria competenza, <<all e al funzionamento del servizio di polizia idraulica ed a quelli per la gestione manutenzione delle opere degli impianti ia conservazione dei beni>>…”.
In quanto custode delle acque sotterranee sgorganti dalla sorgente Visanola, la è, CP_1
pertanto, responsabile, ai sensi degli artt. 2051 c.c., per i danni subiti dalle unità immobiliari dei ricorrenti in conseguenza dell'invasione da parte delle dette acque del piano di fondazione dell'immobile al cui interno le unità immobiliari erano poste.
Ai sensi dell'art. 2051 c.c., infatti, una volta che l'attore abbia provato l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, spetta al convenuto provare, per liberarsi della responsabilità che gli deriva dai suoi obblighi di vigilanza e di controllo della cosa, l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità (cfr. Cass., 11227/2008; Cass.,
8811/2020).
Il che, nel caso di specie, non è avvenuto, emergendo, al contrario una specifica responsabilità omissiva della che non solo non ha manutenuto in maniera adeguata il canale artificiale CP_1 sotterraneo, all'interno del quale le acque scorrevano, ma non ha neppure effettuato opere di irreggimentazione delle acque stesse.
Come già accertato da questo Tribunale, con motivazioni che il collegio condivide, va, pertanto, affermata la responsabilità della custodia e della gestione della sorgente Visanola in capo alla non essendo ravvisabile nessuna delega ad altri enti relativamente alla Controparte_1
gestione degli interventi di tutela e salvaguardia del demanio idrico in esame.
Occorre, infine, procedere alla determinazione dei danni subiti dai ricorrenti.
Relativamente alla domanda di risarcimento danni avanzata dai ricorrenti Parte_1 Pt_2
e , si rileva che questi hanno dedotto in
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5
ricorso di aver pagato, per i lavori eseguiti per il ripristino delle condizioni di sicurezza dello stabile, a seguito dell'ordinanza comunale di sgombero, l'importo complessivo di € 90.934,65.
Tale circostanza, oltre a non essere stata contestata dalla trova conferma nella CP_1 certificazione emessa dall'amministratore del condominio di via Visanola n. 2, geom. CP_2
(depositata agli atti), nella quale si attestano gli importi effettivamente versati dai suddetti
[...]
ricorrenti.
Questo Collegio, tuttavia, in considerazione dello stato di vetustà in cui si trovava l'immobile al
9 momento della verificazione dell'evento e al presumibile miglioramento verificatosi a seguito dei lavori, tenuto conto che il risarcimento deve corrispondere esattamente al valore che la cosa aveva al momento del verificarsi del danno, ritiene possa pervenirsi alla determinazione del risarcimento in misura pari all'80% dell'importo certificato dall'amministratore del condominio di via Visanola
n. 2, ossia all'80% di € 90.934,65, pari, quindi, ad € 72.747,72, da liquidarsi, così come richiesto in ricorso, nella misura di ½ in favore di e nella misura della restante metà, da dividersi Parte_1
tra loro in parti uguali, in favore dei ricorrenti e Parte_2 Parte_3 Parte_4
, con conseguente condanna della al relativo pagamento. Parte_5 CP_1
Alle medesime conclusioni deve pervenirsi con riguardo alla domanda di risarcimento dei danni proposta da e , i quali, per i medesimi lavori di Parte_6 Parte_7
messa in sicurezza dello stabile, hanno dedotto in ricorso di aver affrontato un esborso pari ad €
46.041,22, così come si evince dalla certificazione emessa dall'amministratore del condominio, geom. la quale attesta gli importi effettivamente versati da detti ricorrenti e per i Controparte_2 quali va riconosciuto l'importo di € 36.832,97 (pari all'80% del predetto importo).
La Regione va, pertanto, condannata a pagare, in favore dei ricorrenti e Parte_6
, nella misura di metà ciascuno, l'importo di € 36.832,97. Parte_7
Tutti i ricorrenti hanno chiesto, infine, il risarcimento del danno non patrimoniale, sotto il profilo del danno esistenziale e del danno morale, per la sofferenza, stress e frustrazione derivanti dagli eventi descritti.
La domanda non può trovare accoglimento.
Orbene, si rileva che il danno non patrimoniale, con particolare riferimento a quello cd. esistenziale, non può essere considerato "in re ipsa", ma deve essere provato secondo la regola generale dell'art. 2697 c.c., dovendo consistere nel radicale cambiamento di vita, nell'alterazione della personalità e nello sconvolgimento dell'esistenza del soggetto. Ne consegue che la relativa allegazione deve essere circostanziata e riferirsi a fatti specifici e precisi, non potendo risolversi in mere enunciazioni di carattere generico, astratto, eventuale ed ipotetico (cfr. Cass., 28742/2018).
In tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, deve rigorosamente valutare, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), quanto il suo impatto modificativo “in pejus” con la vita quotidiana (il danno c.d. esistenziale, o danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale), atteso che oggetto dell'accertamento e della quantificazione del danno risarcibile - alla luce dell'insegnamento della Corte costituzionale (sent. n. 235 del 2014) e del recente intervento del legislatore (artt. 138 e 139 C.d.A., come modificati dalla legge annuale per il
Mercato e la Concorrenza del 4 agosto 2017 n. 124) - è la sofferenza umana conseguente alla
10 lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali, costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti (Cass. civ. n. 901/2018).
Orbene, nel caso di specie, pur essendovi la prova dell'ordine di sgombero degli immobili disposto inizialmente dalla nonché quella della durata di più anni dei lavori di CP_1 consolidamento dell'edificio, comunque i ricorrenti non hanno allegato e provato né per quanti giorni siano stati costretti ad abbandonare gli immobili di loro proprietà, né eventualmente i disagi subiti alla loro vita di relazione durante l'esecuzione dei lavori di consolidamento.
La domanda non può, quindi, essere accolta.
Alla luce di quanto fin qui argomentato, la in persona del Presidente pro Controparte_1
tempore, va condannata al risarcimento del danno:
- di € 72.747,72 in favore di e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, da liquidarsi nella misura di ½ in favore di e nella misura della restante Parte_5 Parte_1
metà, da dividersi in parti uguali tra i ricorrenti e Parte_2 Parte_3 Parte_4
; Parte_5
- di € 36.832,97 in favore di e , da liquidarsi nella Parte_6 Parte_7
misura di metà ciascuno.
Su detti importi va calcolata la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -FOI- al netto dei tabacchi) dalla data dell'evento (luglio 2009) fino alla data della presente sentenza;
vanno, altresì, riconosciuti gli interessi al tasso legale fino all'effettivo saldo.
In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. SS.UU. n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (ad es. Cass. n. 4587/2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.
Le spese di lite seguono la soccombenza, con condanna della al rimborso Controparte_1
delle stesse in favore dei ricorrenti, liquidate nella misura di cui al dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022, sulla base di un valore vicino ai minimi (tenuto conto della serialità della controversia), considerando il giudizio come unitario sin dall'origine e liquidando le spese documentate per uno solo dei processi riuniti, in considerazione della possibilità di proporre sin dall'inizio un'unica domanda, e con gli aumenti per la pluralità di parti di cui all'art. 4 del citato
DM tenuto conto della pressocché totale sovrapponibilità delle posizioni processuali e della contitolarità dei beni da parte dei ricorrenti che fanno ritenere il processo proposto da sole due parti,
11 con distrazione in favore dell'avv. Rosa Castellano, stante la dichiarazione di averne fatto anticipo.
Le spese della consulenza tecnica di ufficio svolta nel procedimento n. R.G. 239/2021 vengono a loro volta poste per intero a carico della resistente come già liquidate in Controparte_1
separato decreto pubblicato il 5.6.2023.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con il ricorso R.G. n. 234/2021, da Pt_1
e , nonché, con il ricorso
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
riunito R.G. n. 239/2021, da e , nei confronti della Parte_6 Parte_7
disattesa ogni ulteriore eccezione, deduzione ed istanza, così provvede: Controparte_1
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la in persona del Controparte_1
Presidente pro tempore, al pagamento:
- di € 72.747,72 in favore di e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, da liquidarsi nella misura di ½ in favore di e nella misura della restante Parte_5 Parte_1
metà, da dividersi in parti uguali tra i ricorrenti e Parte_2 Parte_3 Parte_4
; Parte_5
- di € 36.832,97 in favore di e , da liquidarsi nella Parte_6 Parte_7
misura di metà ciascuno;
oltre per tutti rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dalla data dell'evento (luglio 2009) fino alla data della presente sentenza ed interessi al tasso legale sulla somma via via rivalutata;
2) condanna la in persona del Presidente pro tempore, al pagamento, in Controparte_1
favore dei ricorrenti delle spese di lite che si liquidano in € 545,00 per spese ed € 9.167,60 per compensi professionali, oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del
15%, con distrazione in favore dell'avv. Rosa Castellano, per averne fatto anticipo;
3) condanna la a pagare le spese della consulenza tecnica di ufficio, già Controparte_1
liquidate con separato decreto.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 2.4.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Fulvio Dacomo
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