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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 03/07/2025, n. 829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 829 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2481/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa Presidente
Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito Giudice Est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2481/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Romania Arena Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Alessandra Nicoletti CP_1 C.F._2
RESISTENTE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO.
OGGETTO: divorzio (cessazione degli effetti civili del matrimonio)
CONCLUSIONI
All'udienza del 02.07.2025 le parti chiedevano congiuntamente di definire la presente vertenza alle condizioni depositate il 30.06.2025 e di seguito interamente riportate:
“- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti in data 12.9.2009, a San Michele di Serino (AV), registrato sub Atto N. 5 parte II Serie A- anno 2009;
- confermare l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1
e residenza anagrafica presso la madre;
- le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
- disporre che il padre trascorra con la figlia weekend alternati, dal sabato mattina quando sarà accompagnata a Vercelli dalla sig.ra alla domenica, quando sarà ricondotta a Gallarate dal CP_1
padre, con pernotto presso lo stesso nella notte del sabato;
il padre, inoltre, si recherà a far visita ad almeno un giorno in settimana, compatibilmente con i suoi impegni lavorativi e con Per_1
quelli della minore;
- disporre che la minore trascorra le festività di un solo giorno (Natale, S. Stefano, Pasqua, Lunedì dell'Angelo, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° - novembre ecc. ecc) ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore;
- dare atto che, ogni anno, la minore trascorrerà l'intero periodo di sospensione scolastica, da giu- gno a settembre, ad Ischia con la madre e che, con esclusivo riferimento a tale periodo, il padre ri- nuncerà alla regolare alternanza dei weekend presso di sé ed alle visite infrasettimanali. Durante tale periodo si dovranno però tenere almeno due videochiamate a settimana con il padre;
- dare atto che nel medesimo periodo estivo il padre potrà trascorrere con la figlia 15 giorni anche non consecutivi;
i genitori concordano che, a tal fine, la minore possa raggiungere il padre e poi tornare dalla madre, affrontando l'eventuale volo aereo accompagnata da un i costi del Pt_2
voli di andata e ritorno ad Ischia verranno suddivisi al 50% tra i genitori.
I genitori si impegnano a concordare le vacanze entro il 31 marzo di ogni anno per poter usufruire di eventuali prezzi più vantaggiosi;
- porre a carico del sig. un contributo mensile al mantenimento dei figli pari ad € Pt_1
300,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese extra, come da
Protocollo in uso presso il Tribunale di Milano;
- disporre che l'assegno unico universale e/o ogni altro eventuale futuro sussidio familiare venga erogato in favore della sola madre;
- spese compensate”.
2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti celebravano matrimonio concordatario in data 12.09.2009 in San Michele di Serino (doc. 1 ricorrente) e dalla loro unione nasceva la figlia (il 07.07.2013) Per_1
Con decreto n. 2010/2018 del Tribunale di Avellino, pubblicato in data 13.07.2018 (R.G.
927/2018), veniva omologata la separazione consensuale delle parti alle seguenti condizioni (tra le altre): “[…] 2) la figlia minore rimane affidata ad entrambi i genitori, ma vivrà prevalentemente con la madre;
3) la figlia starà con il padre quando questi, attualmente dimorante a Roma, potrà tornare in Irpinia per vederla;
i giorni di visita saranno concordati tra i coniugi e in essi il padre potrà liberamente e autonomamente tenere con sé la figlia, la quale però comunque dovrà pernot- tare presso la madre;
4) il assume l'obbligo di versare alla , entro l'ultimo giorno Pt_1 CP_1
di ogni mese, con decorrenza luglio 2018, a mezzo bonifico o altra modalità da concordarsi, la domma di € 150,00, da rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia;
sono a carico di entrambi i genitori, metà per ciascuno, gli oneri per: a) tasse scolastiche imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) mensa scolastica;
d) trasporto scolastico;
e) gite scolastiche senza pernottamento;
f) tickets per i trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
g) trattamenti sanitari e farmaci prescritti al medico e non erogati dal SSN. Tali spese non necessitano di preventivo accor- do e saranno rimborsate per la metà al genitore che le ha anticipate, dietro presentazione della do- cumentazione attestante la natura dell'esborso e il relativo importo. 5) Gli oneri per le spese straordinarie per la prole sono a carico di entrambi i genitori, metà per ciascuno, secondo il se- guente schema: spese mediche: a) accertamenti e trattamenti sanitari da parte di professionisti pri- vati, laddove erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
spese scolastiche: a) tasse scolastiche imposte da istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
spese extrascolastiche: a) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
ogni altra spesa non prevedibile che compor- ti un onere rilevante. Tutte le menzionate spese straordinarie richiedono il preventivo accordo e comunque possono essere rimborsate solo dietro presentazione della documentazione attestante la natura dell'esborso e il relativo importo […]”.
Con ricorso depositato in data 02.07.2024 il Sig. adiva il Tribunale in epigrafe chieden- Pt_1 do, sussistendone i presupposti, l'emissione della sentenza divorzile e la regolamentazione dei rap- porti conseguenti. Nel dettaglio, domandava l'affido condiviso di con collocamento preva- Per_1
3 lente presso la madre, di disporre la frequentazione “ordinaria” padre/figlia due weekend al mese da venerdì a domenica con pernotto, di disporre “che entrambi i genitori si facciano carico in via al- ternata delle trasferte Vercelli- Gallarate, nel senso che uno accompagnerà la figlia e l'altro la an- drà a riprendere o viceversa”, di quantificare il contributo paterno per il mantenimento di Per_1 nell'importo mensile di € 200,00, di ripartire nella misura del 50% le spese straordinarie e di dispor- re l'integrale percezione dell'Assegno Unico da parte della madre.
In data 30.09.2024 si costituiva la Sig.ra mediante comparsa di risposta con la quale aderiva CP_1
alla domanda divorzile e a quella di affido condiviso ma formulava autonome istanze in ordine alla regolamentazione dei rapporti conseguenti. In particolare, chiedeva di disporre la frequentazione padre/figlia due volte al mese – il sabato o la domenica – “con previsione della possibilità di per- notto della figlia presso la residenza paterna e ampliamento del diritto di visita, solo all'esito di un proficuo percorso psicologico che rafforzi il legame tra e il padre” e di quantificare il con- Per_1 tributo paterno nell'importo mensile di € 400,00 oltre al 60% delle spese straordinarie.
Alla prima udienza del 30.10.2024 le parti concordavano di porre a carico del ricorrente l'obbligo di versare l'importo mensile di € 300,00 oltre al 50% delle spese straordinarie per il mantenimento di
Inoltre, si accordavano al fine di garantire la frequentazione padre/figlia anche un pomerig- Per_1
gio infrasettimanale a Gallarate, oltre che due domeniche al mese presso il padre a Vercelli (una delle quali con trasporto a carico della madre e l'altra del padre) e si impegnavano ad avviare un percorso di sostegno psicologico a favore di per agevolarne l'avvicinamento al padre. Per_1
Espletati gli incombenti di rito, la causa viene decisa con sentenza sulla base delle conclusioni (ut supra integralmente riportate) rassegnate congiuntamente dalle parti all'udienza del 02.07.2025.
È pacifico che i coniugi in seguito alla separazione non si sono più riconciliati, per cui la frattura della loro comunione spirituale e materiale deve ritenersi ormai irreversibile. Sussistono dunque i presupposti per l'emissione della pronuncia di divorzio ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970
e successive modifiche.
Nulla osta all'accoglimento delle condizioni concordate dalle parti, rispettose delle esigenze della prole e coerenti con le condizioni economiche dei genitori.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, così delibera in via definitiva:
4 1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1
in San Michele di Serino (AV) in data 12.09.2009 (matrimonio trascritto nel re- CP_1
gistro degli atti di matrimonio di detto Comune al n. 5, parte II, serie A, anno 2009) alle condi- zioni concordate dalle parti, sopra trascritte e da intendersi qui recepite;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procede- re all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939
n.1238 e successive modifiche;
3) manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data
02.07.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Ardito Dott.ssa Maria Eugenia Pupa
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa Presidente
Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito Giudice Est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2481/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Romania Arena Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Alessandra Nicoletti CP_1 C.F._2
RESISTENTE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO.
OGGETTO: divorzio (cessazione degli effetti civili del matrimonio)
CONCLUSIONI
All'udienza del 02.07.2025 le parti chiedevano congiuntamente di definire la presente vertenza alle condizioni depositate il 30.06.2025 e di seguito interamente riportate:
“- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti in data 12.9.2009, a San Michele di Serino (AV), registrato sub Atto N. 5 parte II Serie A- anno 2009;
- confermare l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1
e residenza anagrafica presso la madre;
- le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
- disporre che il padre trascorra con la figlia weekend alternati, dal sabato mattina quando sarà accompagnata a Vercelli dalla sig.ra alla domenica, quando sarà ricondotta a Gallarate dal CP_1
padre, con pernotto presso lo stesso nella notte del sabato;
il padre, inoltre, si recherà a far visita ad almeno un giorno in settimana, compatibilmente con i suoi impegni lavorativi e con Per_1
quelli della minore;
- disporre che la minore trascorra le festività di un solo giorno (Natale, S. Stefano, Pasqua, Lunedì dell'Angelo, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° - novembre ecc. ecc) ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore;
- dare atto che, ogni anno, la minore trascorrerà l'intero periodo di sospensione scolastica, da giu- gno a settembre, ad Ischia con la madre e che, con esclusivo riferimento a tale periodo, il padre ri- nuncerà alla regolare alternanza dei weekend presso di sé ed alle visite infrasettimanali. Durante tale periodo si dovranno però tenere almeno due videochiamate a settimana con il padre;
- dare atto che nel medesimo periodo estivo il padre potrà trascorrere con la figlia 15 giorni anche non consecutivi;
i genitori concordano che, a tal fine, la minore possa raggiungere il padre e poi tornare dalla madre, affrontando l'eventuale volo aereo accompagnata da un i costi del Pt_2
voli di andata e ritorno ad Ischia verranno suddivisi al 50% tra i genitori.
I genitori si impegnano a concordare le vacanze entro il 31 marzo di ogni anno per poter usufruire di eventuali prezzi più vantaggiosi;
- porre a carico del sig. un contributo mensile al mantenimento dei figli pari ad € Pt_1
300,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese extra, come da
Protocollo in uso presso il Tribunale di Milano;
- disporre che l'assegno unico universale e/o ogni altro eventuale futuro sussidio familiare venga erogato in favore della sola madre;
- spese compensate”.
2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti celebravano matrimonio concordatario in data 12.09.2009 in San Michele di Serino (doc. 1 ricorrente) e dalla loro unione nasceva la figlia (il 07.07.2013) Per_1
Con decreto n. 2010/2018 del Tribunale di Avellino, pubblicato in data 13.07.2018 (R.G.
927/2018), veniva omologata la separazione consensuale delle parti alle seguenti condizioni (tra le altre): “[…] 2) la figlia minore rimane affidata ad entrambi i genitori, ma vivrà prevalentemente con la madre;
3) la figlia starà con il padre quando questi, attualmente dimorante a Roma, potrà tornare in Irpinia per vederla;
i giorni di visita saranno concordati tra i coniugi e in essi il padre potrà liberamente e autonomamente tenere con sé la figlia, la quale però comunque dovrà pernot- tare presso la madre;
4) il assume l'obbligo di versare alla , entro l'ultimo giorno Pt_1 CP_1
di ogni mese, con decorrenza luglio 2018, a mezzo bonifico o altra modalità da concordarsi, la domma di € 150,00, da rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia;
sono a carico di entrambi i genitori, metà per ciascuno, gli oneri per: a) tasse scolastiche imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) mensa scolastica;
d) trasporto scolastico;
e) gite scolastiche senza pernottamento;
f) tickets per i trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
g) trattamenti sanitari e farmaci prescritti al medico e non erogati dal SSN. Tali spese non necessitano di preventivo accor- do e saranno rimborsate per la metà al genitore che le ha anticipate, dietro presentazione della do- cumentazione attestante la natura dell'esborso e il relativo importo. 5) Gli oneri per le spese straordinarie per la prole sono a carico di entrambi i genitori, metà per ciascuno, secondo il se- guente schema: spese mediche: a) accertamenti e trattamenti sanitari da parte di professionisti pri- vati, laddove erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
spese scolastiche: a) tasse scolastiche imposte da istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
spese extrascolastiche: a) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
ogni altra spesa non prevedibile che compor- ti un onere rilevante. Tutte le menzionate spese straordinarie richiedono il preventivo accordo e comunque possono essere rimborsate solo dietro presentazione della documentazione attestante la natura dell'esborso e il relativo importo […]”.
Con ricorso depositato in data 02.07.2024 il Sig. adiva il Tribunale in epigrafe chieden- Pt_1 do, sussistendone i presupposti, l'emissione della sentenza divorzile e la regolamentazione dei rap- porti conseguenti. Nel dettaglio, domandava l'affido condiviso di con collocamento preva- Per_1
3 lente presso la madre, di disporre la frequentazione “ordinaria” padre/figlia due weekend al mese da venerdì a domenica con pernotto, di disporre “che entrambi i genitori si facciano carico in via al- ternata delle trasferte Vercelli- Gallarate, nel senso che uno accompagnerà la figlia e l'altro la an- drà a riprendere o viceversa”, di quantificare il contributo paterno per il mantenimento di Per_1 nell'importo mensile di € 200,00, di ripartire nella misura del 50% le spese straordinarie e di dispor- re l'integrale percezione dell'Assegno Unico da parte della madre.
In data 30.09.2024 si costituiva la Sig.ra mediante comparsa di risposta con la quale aderiva CP_1
alla domanda divorzile e a quella di affido condiviso ma formulava autonome istanze in ordine alla regolamentazione dei rapporti conseguenti. In particolare, chiedeva di disporre la frequentazione padre/figlia due volte al mese – il sabato o la domenica – “con previsione della possibilità di per- notto della figlia presso la residenza paterna e ampliamento del diritto di visita, solo all'esito di un proficuo percorso psicologico che rafforzi il legame tra e il padre” e di quantificare il con- Per_1 tributo paterno nell'importo mensile di € 400,00 oltre al 60% delle spese straordinarie.
Alla prima udienza del 30.10.2024 le parti concordavano di porre a carico del ricorrente l'obbligo di versare l'importo mensile di € 300,00 oltre al 50% delle spese straordinarie per il mantenimento di
Inoltre, si accordavano al fine di garantire la frequentazione padre/figlia anche un pomerig- Per_1
gio infrasettimanale a Gallarate, oltre che due domeniche al mese presso il padre a Vercelli (una delle quali con trasporto a carico della madre e l'altra del padre) e si impegnavano ad avviare un percorso di sostegno psicologico a favore di per agevolarne l'avvicinamento al padre. Per_1
Espletati gli incombenti di rito, la causa viene decisa con sentenza sulla base delle conclusioni (ut supra integralmente riportate) rassegnate congiuntamente dalle parti all'udienza del 02.07.2025.
È pacifico che i coniugi in seguito alla separazione non si sono più riconciliati, per cui la frattura della loro comunione spirituale e materiale deve ritenersi ormai irreversibile. Sussistono dunque i presupposti per l'emissione della pronuncia di divorzio ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970
e successive modifiche.
Nulla osta all'accoglimento delle condizioni concordate dalle parti, rispettose delle esigenze della prole e coerenti con le condizioni economiche dei genitori.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, così delibera in via definitiva:
4 1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1
in San Michele di Serino (AV) in data 12.09.2009 (matrimonio trascritto nel re- CP_1
gistro degli atti di matrimonio di detto Comune al n. 5, parte II, serie A, anno 2009) alle condi- zioni concordate dalle parti, sopra trascritte e da intendersi qui recepite;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procede- re all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939
n.1238 e successive modifiche;
3) manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data
02.07.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Ardito Dott.ssa Maria Eugenia Pupa
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