Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 10/04/2025, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTANISSETTA
SEZIONE UNICA CIVILE
Composto dai signori magistrati:
Dott. Gabriella Canto - Presidente relatore
Dott. Marcello Testaquatra - Giudice
Dott. Alessandra Frasca - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 387/2025 V.G, avente per oggetto: separazione consensuale dei coniugi, promossa congiuntamente da
DA
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Liborio Paolo Pastorello
E DA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_2 dall'avv. Francesca Cocca.
Conclusioni delle parti: entrambe hanno insistito per l'accoglimento della domanda congiunta.
Il P.M. nulla ha osservato.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo, proposto ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., depositato il
27 febbraio 2025, e hanno esposto: di avere Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio a Caltanissetta il 21 gennaio 2012, trascritto nei registri dello stato civile del suddetto comune dell'anno 2012, parte II, n. 5; che dal matrimonio sono nati due figli, , l'11/7/2012, Alessandra, il 17/5/2014; che la convivenza è divenuta Persona_1
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intollerabile a causa del venir meno dell'affectio coniugalis per una irreparabile frattura sentimentale;
di avere regolato i reciproci rapporti economici.
Alla luce di quanto sopra, i ricorrenti hanno chiesto l'omologa della separazione consensuale alle seguenti condizioni:
“(…) 4) La casa coniugale, sita in Caltanissetta, Via Due Fontane, 86, di proprietà del signor rimarrà a lui assegnata, completa di arredi e corredi. Pt_1
5) I coniugi concordano l'affidamento condiviso dei figli, con collocamento presso il padre, in via Due Fontane, 86; atteso che la Sig.ra i è trasferita fuori Caltanissetta Pt_2
e precisamente a Terracina (Roma), il collocamento presso la casa paterna è la soluzione che meglio tutela l'interesse dei figli minori, in quanto il trasferimento a Terracina, potrebbe avere ripercussioni sulla loro vita scolastica, ferma restando la possibilità di una nuova valutazione delle circostanze, ove lo stato di fatto e la volontà dei minori (la cui età
è prossima ai dodici anni) dovessero mutare. Quanto al regime di visita della madre, i coniugi convengono che durante il periodo scolastico, compatibilmente con gli impegni scolastici dei figli minori e previa tempestiva comunicazione al padre, la madre potrà vedere e tenere con sé a Caltanissetta, anche con pernotto, i figli tutte le volte che lo vorrà; durante le festività civili e religiose e durante le vacanze estive, dal termine delle lezioni e vicino alla loro ripresa (precisamente dal 20 giugno al 31 agosto), la madre potrà tenere con sé i minori a Terracina, via Briccicheto, 10. In capo ad entrambi i coniugi permane, come per legge, la titolarità e l'esercizio della responsabilità genitoriale. Le decisioni di maggiore interesse per i minori saranno adottate da entrambi i genitori, mentre le decisioni di natura ordinaria verranno assunte da ciascun genitore, disgiuntamente, a seconda dei periodi di custodia della prole. I coniugi si impegnano a mantenere relazioni improntate al rispetto reciproco, collaborando attivamente al fine di assicurare alla prole una crescita equilibrata e serena. Essi si obbligano altresì a seguire principi educativi comuni, in modo da dare un indirizzo univoco alla prole, al fine di renderla aliena da ogni ipotesi di conflittualità. Entrambi i genitori si obbligano a favorire il corretto svolgimento delle modalità di affidamento, affinché mantengano rapporti equilibrati, affettuosi e continuativi con entrambi e ricevano cura, educazione ed istruzione sia dalla madre che dal padre;
nel preminente interesse dei figli minori, i coniugi s'impegnano altresì a favorire regolari frequentazioni con gli ascendenti e qualsivoglia relazione futura dovrà essere improntata soprattutto sul rispetto nei confronti della prole. In ordine al figlio
, si rappresenta che lo stesso percepisce, per le sue problematiche di Persona_1
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salute (affetto da spettro autitistico), l'indennità di frequenza, che è stata €. 527,16 mensili, ma attualmente aggiornata ad € 346,33; detta somma viene mensilmente accreditata a cura dell'Inps di Caltanissetta nel libretto pensione acceso all'Unicredit di Piazza Trento di Caltanissetta. I coniugi dichiarano che la predetta somma viene e verrà utilizzata solo ed esclusivamente per le esigenze e le cure del minore e pertanto, le somme necessarie per la cura dello stesso minore, verranno prelevate a firma congiunta dei coniugi.
Per ciò che riguarda l'assegno unico e universale verrà percepito unicamente e per il
100% dal Sig. Parte_1
6) La sig.ra si obbliga di concorrere, al mantenimento dei figli Parte_2 minori e a tale titolo s'impegna a versare al sig. entro il cinque di ogni Parte_1 mese, un assegno mensile anticipato di €. 150,00 (€. 75,00 ciascuno) per entrambi i figli, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat. La sig.ra è Parte_2
attualmente disoccupata e si è trasferita a Terracina (Roma), in quanto intende immettersi nel mondo del lavoro ed infatti, è in cerca di occupazione lavorativa. La sig.ra Pt_2
provvederà esclusivamente al mantenimento dei figli nel periodo estivo in cui vivranno a
Terracina e in tutti gli altri periodi in cui avrà la custodia dei figli.
L'assegno unico, già in corso di erogazione dall'Inps, attualmente percepito dal Sig. nella misura del 100%, continuerà ad essere percepito unicamente dal Parte_1
predetto.
Le spese straordinarie necessarie per i minori verranno ripartite nella misura del 50% a carico di ciascun genitore e per dette spese si fa espresso riferimento al Protocollo in
Materia Famiglia in uso presso Codesto Tribunale e che si richiama espressamente;
resta inteso che le spese straordinarie non urgenti dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori e dagli stessi preventivamente autorizzate”.
Con il consenso delle parti, che hanno anche dichiarato di non volersi riconciliare,
l'udienza di comparizione (1 aprile 2025) è stata sostituita dal deposito di note scritte.
Con le suddette note le parti hanno insistito per l'accoglimento della domanda di cui al ricorso.
Il P.M. nulla ha opposto.
Ritiene il collegio che ricorrano le condizioni per l'omologa della separazione consensuale, alle condizioni di cui al ricorso, reputando le stesse rispondenti all'interesse dei figli minori.
Nessuna statuizione sulle spese, trattandosi di ricorso congiunto.
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All'Ufficiale dello Stato Civile del comune ove l'atto di matrimonio è stato trascritto, va ordinato di procedere all'annotazione della presente sentenza, non appena diventerà esecutiva.
P.Q.M.
il Tribunale, visti gli artt. 158 c.c. e 473 bis.51 c.p.c.;
OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni di cui al ricorso.
Nulla sulle spese.
ORDINA che, a cura della cancelleria, la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Caltanissetta per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. D, DPR n. 396/2000.
Così deciso nella camera di consiglio del 4 aprile 2025.
IL PRESIDENTE est.
Dott. Gabriella Canto
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