CA
Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 08/07/2025, n. 2447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2447 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA II SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati
dr. Alberto CELESTE - Presidente dr.ssa Maria Pia DI STEFANO - Consigliere dr. Roberto BONANNI - Consigliere relatore all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex 127-ter c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, del d.lgs. n. 149/2022, in sostituzione dell'udienza dell'8.7.2025 nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. 2262/2024, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 1598/2024 del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesco Elia e Daniela De Parte_1
LV ed elettivamente domiciliata in Roma, Largo Toniolo n. 6; APPELLANTE
E
Controparte_1
APPELLATO
ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies, 352 ultimo comma c.p.c. nel testo vigente ratione temporis alla data odierna ha pronunciato la seguente
SENTENZA
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di ricorso depositato in forma telematica il 17/10/2023 Pt_1
, premesso di essere titolare di pensione di reversibilità ai superstiti AT. SO n.
[...]
003-700121139718, nonché di redditi catastali da fabbricati, da locazione assoggettati a cedolare secca e di ulteriori redditi pensionistici (pensione IOCTPS n. 05774260), impugnava la comunicazione di indebito del 21/07/2023, con la quale l le aveva CP_2 comunicato: “...la sua pensione numero 003-700121139718 AT. SO è stata ricalcolata dal 1° marzo 2020, sulla base della sua comunicazione dei redditi per l'anno 2020. Il ricalcolo comprende la: incumulabilità con i redditi prevista dall'articolo 1 comma 41 della legge 335/1995 per la pensione di reversibilità (…). Pertanto, da marzo 2020 a CP_ luglio 2023 sulla pensione numero 003-700121139718 AT. SO l ha corrisposto un pagamento superiore a quanto dovuto per un importo lordo complessivo di euro 34.199,50...” (doc. 5 del ricorso). A sostegno della impugnativa, la ricorrente deduceva di aver sempre presentato regolari dichiarazioni fiscali e che con note del 6/10/2022 e CP_ del 2/2/2023 l' le aveva comunicato la sussistenza di crediti lordi pari, rispettivamente, a € 32,00 e € 133,26, insistendo nella irripetibilità del preteso indebito, frutto di un mero errore dell' , in totale assenza di dolo da parte propria, sicché CP_1 concludendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: "per le motivazioni e nei limiti di quanto dedotto nel ricorso, accertare e dichiarare l'inesistenza/irripetibilità/inesigibilità dell'indebito di euro 34.199,50 nei confronti della ricorrente", con vittoria di spese, da distrarsi. Ritualmente instaurato il contraddittorio, CP_ si costituiva in giudizio l contestando la fondatezza del ricorso e concludendo per il suo rigetto. Il Tribunale dava atto che “La circostanza dell'avvenuto superamento della soglia di legge è di riscontro documentale e non è in contestazione tra le parti.
4.1 Ciò che, di contro, la parte ricorrente ha contestato è la ripetibilità del preteso indebito, in pretesa assenza di dolo da parte propria, ovvero, più in generale, la sussistenza di una fattispecie di irripetibilità debitoria, quale principio generale ai sensi dell'articolo 52 legge n. 88/89, interpretato autenticamente dall'articolo 13, comma 1, legge n. 412/1991”. Considerato che “l'indebito è ripetibile, sussistendo il dolo dell'accipiens, il quale ha ottenuto la liquidazione della prestazione – nel caso in esame, senza l'abbattimento per la quota di incumulabilità – con la falsa prospettazione di dati reddituali difformi dal vero, a nulla rilevando che in diversa sede, cioè nella dichiarazione dei redditi alla Amministrazione Finanziaria, i dati fossero stati correttamente esposti, poiché fino alla verifica – infatti intervenuta – l
[...]
aveva liquidato la prestazione sulla scorta dei dati comunicati, CP_3 presumendone la veridicità” rigettava il ricorso.
Con ricorso depositato l'1.8.2024 ha proposto appello. Parte_1
L pur ritualmente intimato, è rimasto contumace. CP_2
Invero, con l'atto di appello la censura la sentenza del Tribunale per Pt_1 errata non valutazione della “INESISTENZA-IRRIPETIBILITA' QUALE REGOLA GENERALE DELL'INDEBITO PREVIDENZIALE PER MOTIVI REDDITUALI – CASSAZIONE SENT. n. 8731/2019 e 13223/2020 – SUSSISTENZA”. Sostiene l'appellante che “L'onere di dichiarazione all'Istituto della situazione reddituale rilevante sulla prestazione collegata si assolve, in primo luogo, attraverso la presentazione del modello 730 o del modello UNICO all'Amministrazione finanziaria. Nel caso in cui il beneficiario delle prestazioni in esame abbia dichiarato all'Amministrazione finanziaria tutti i redditi propri e dei familiari - laddove rilevanti - incidenti sulle prestazioni collegate al reddito, non è tenuto a rendere un'ulteriore dichiarazione all … Nella condotta della ricorrente, CP_1 peraltro tenuta mediante potere rappresentativo delegato a soggetto terzo (Patronato Inpas), non è da ravvisarsi alcun atteggiamento doloso o mendace come afferma il Magistrato di prime cure sia perché a giugno 2020 la dichiarazione non poteva che essere presuntiva per l'anno in corso, quindi inidonea ad accertare i CP_ redditi dell'intero anno di imposta 2020, sia perché l come prescrive la normativa, aveva l'obbligo di attingere alla dichiarazione reddituale presente presso l'Agenzia delle Entrate, verificando, quindi, la presenza di dichiarazione fiscale relativa all'anno 2018 (doc.2 ricorso di prime cure) e attingendo l'evidenza ossia la presenza di redditi che ne imponevano l'applicazione della trattenuta di cui alla Tabella F. Insomma, stante l'assetto normativo il reddito presuntivo dichiarato dalla ricorrente non esonerava controparte da attingere i dati reddituali presenti presso l'Agenzia delle Entrate, ovviamente con riferimento alla dichiarazione reddituale presente stante il tempo di presentazione dell'istanza di reversibilità (a giugno 2020 era presente solo quella riferita all'anno di imposta 2018, perché ancora non scaduti i termini di quella riferita all'anno di imposta 2019), e su quella base poter applicare con immediatezza la trattenuta di cui alla Tabella F … il Magistrato di prime cure non ha applicato il principio di irripetibilità debitoria per l'accertato dolo del pensionato, omettendo di rilevare: - che il reddito dichiarato nell'istanza di reversibilità, di giugno 2020, era meramente presuntivo, ergo inattendibile e per sua natura inidoneo a conferire certezza del redditi per l'intero anno di imposta 2020; - che l'impianto normativo sopra CP_ richiamato imponeva all di attingere i dati presenti presso l'Agenzia delle Entrate, al momento della liquidazione, ossia il 04.06.2020, quindi riferiti all'anno di imposta 2018, evidenziando il doc. 2 al ricorso di prime cure che controparte poteva e doveva già applicare le decurtazioni ex lege, salvo successiva verifica. Per l'effetto, il debito è irripetibile non potendosi ravvisare alcun dolo della ricorrente che ha sempre CP_ dichiarato i propri redditi al Fisco, quindi all come prescritto dalla normativa sopra richiamata, senza variazione alcuna in ordine alla fascia di decurtazione di cui alla tabella F.”
L'appello è fondato. Infatti, è noto che “In tema di indebito previdenziale, l'art. 13, comma 2, della l. CP_ n. 412 del 1991, si interpreta nel senso che l' deve procedere alla verifica nell'anno civile in cui ha avuto conoscibilità dei redditi maturati dal percettore di una data prestazione e che, entro l'anno civile successivo a quello destinato alla verifica, deve procedere, a pena di decadenza, al recupero dell'eventuale indebito”, così Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 29689 del 19/11/2024
Del pari, “in tema di indebito previdenziale, il dolo dell'assicurato, idoneo ad escludere l'applicazione delle norme che limitano la ripetibilità delle somme non dovute, in deroga alla regola generale di cui all'art. 2033 c.c., pur non potendo presumersi sulla base del semplice silenzio, che di per sé stesso, non ha valore di causa determinante in tutti i casi in cui l'erogazione indebita non sia imputabile al percipiente, è configurabile nelle ipotesi di omessa o incompleta segnalazione di circostanze incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, che non siano già conosciute o conoscibili dall'ente competente.(Nella specie, il pensionato aveva omesso di segnalare l'evidente discrasia tra lo stipendio percepito in costanza di lavoro e la pensione, provvisoriamente liquidata in misura quasi pari al doppio del primo).”, così Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 8731 del 28/03/2019. Al riguardo, è comunque sufficiente richiamare, in merito, quanto già precisato dalla giurisprudenza di legittimità del tutto in conformità con il sopra richiamato indirizzo, che ha avuto modo, altresì, di precisare che “In tema di indebito assistenziale
[tanto più in quello previdenziale n.d.r.], in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere. (Nella specie, la S.C. ha escluso la ripetibilità dei ratei di assegno sociale, perché l'assistito aveva inserito nelle dichiarazioni reddituali i ratei della pensione estera che determinavano il superamento dei limiti di reddito)”, così Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 13223 del 30/06/2020. CP_ Ebbene, nel caso di specie, l avrebbe ben potuto conoscere esso stesso la situazione reddituale dell'appellante a prescindere dalla sua dichiarazione al riguardo, ma, nel caso di specie, non omessa perché fiscalmente comunicata, di certo, non per suo atteggiamento o intento doloso, di cui non v'è prova alcuna. Ne consegue l'accoglimento del gravame e, in integrale riforma dell'appellata CP_ sentenza, deve dichiararsi l'irripetibilità dell'indebito preteso dall nei confronti della . Pt_1
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e, liquidate come da dispositivo, devono essere poste a carico dell CP_2
P.Q.M.
- in integrale riforma dell'appellata sentenza, dichiara l'irripetibilità dell'indebito CP_ preteso dall nei confronti dell'appellante;
- condanna l al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio che CP_2 liquida, per il primo grado, in € 1.865,00 e in € 1.984,00, per il presente grado, oltre per entrambi i gradi spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA e distrazione ex art. 93 c.p.c. Roma, 8.7.2025
L'ESTENSORE Dr. Roberto Bonanni
ILPRESIDENTE Dr. Alberto Celeste
composta dai Magistrati
dr. Alberto CELESTE - Presidente dr.ssa Maria Pia DI STEFANO - Consigliere dr. Roberto BONANNI - Consigliere relatore all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex 127-ter c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, del d.lgs. n. 149/2022, in sostituzione dell'udienza dell'8.7.2025 nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. 2262/2024, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 1598/2024 del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesco Elia e Daniela De Parte_1
LV ed elettivamente domiciliata in Roma, Largo Toniolo n. 6; APPELLANTE
E
Controparte_1
APPELLATO
ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies, 352 ultimo comma c.p.c. nel testo vigente ratione temporis alla data odierna ha pronunciato la seguente
SENTENZA
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di ricorso depositato in forma telematica il 17/10/2023 Pt_1
, premesso di essere titolare di pensione di reversibilità ai superstiti AT. SO n.
[...]
003-700121139718, nonché di redditi catastali da fabbricati, da locazione assoggettati a cedolare secca e di ulteriori redditi pensionistici (pensione IOCTPS n. 05774260), impugnava la comunicazione di indebito del 21/07/2023, con la quale l le aveva CP_2 comunicato: “...la sua pensione numero 003-700121139718 AT. SO è stata ricalcolata dal 1° marzo 2020, sulla base della sua comunicazione dei redditi per l'anno 2020. Il ricalcolo comprende la: incumulabilità con i redditi prevista dall'articolo 1 comma 41 della legge 335/1995 per la pensione di reversibilità (…). Pertanto, da marzo 2020 a CP_ luglio 2023 sulla pensione numero 003-700121139718 AT. SO l ha corrisposto un pagamento superiore a quanto dovuto per un importo lordo complessivo di euro 34.199,50...” (doc. 5 del ricorso). A sostegno della impugnativa, la ricorrente deduceva di aver sempre presentato regolari dichiarazioni fiscali e che con note del 6/10/2022 e CP_ del 2/2/2023 l' le aveva comunicato la sussistenza di crediti lordi pari, rispettivamente, a € 32,00 e € 133,26, insistendo nella irripetibilità del preteso indebito, frutto di un mero errore dell' , in totale assenza di dolo da parte propria, sicché CP_1 concludendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: "per le motivazioni e nei limiti di quanto dedotto nel ricorso, accertare e dichiarare l'inesistenza/irripetibilità/inesigibilità dell'indebito di euro 34.199,50 nei confronti della ricorrente", con vittoria di spese, da distrarsi. Ritualmente instaurato il contraddittorio, CP_ si costituiva in giudizio l contestando la fondatezza del ricorso e concludendo per il suo rigetto. Il Tribunale dava atto che “La circostanza dell'avvenuto superamento della soglia di legge è di riscontro documentale e non è in contestazione tra le parti.
4.1 Ciò che, di contro, la parte ricorrente ha contestato è la ripetibilità del preteso indebito, in pretesa assenza di dolo da parte propria, ovvero, più in generale, la sussistenza di una fattispecie di irripetibilità debitoria, quale principio generale ai sensi dell'articolo 52 legge n. 88/89, interpretato autenticamente dall'articolo 13, comma 1, legge n. 412/1991”. Considerato che “l'indebito è ripetibile, sussistendo il dolo dell'accipiens, il quale ha ottenuto la liquidazione della prestazione – nel caso in esame, senza l'abbattimento per la quota di incumulabilità – con la falsa prospettazione di dati reddituali difformi dal vero, a nulla rilevando che in diversa sede, cioè nella dichiarazione dei redditi alla Amministrazione Finanziaria, i dati fossero stati correttamente esposti, poiché fino alla verifica – infatti intervenuta – l
[...]
aveva liquidato la prestazione sulla scorta dei dati comunicati, CP_3 presumendone la veridicità” rigettava il ricorso.
Con ricorso depositato l'1.8.2024 ha proposto appello. Parte_1
L pur ritualmente intimato, è rimasto contumace. CP_2
Invero, con l'atto di appello la censura la sentenza del Tribunale per Pt_1 errata non valutazione della “INESISTENZA-IRRIPETIBILITA' QUALE REGOLA GENERALE DELL'INDEBITO PREVIDENZIALE PER MOTIVI REDDITUALI – CASSAZIONE SENT. n. 8731/2019 e 13223/2020 – SUSSISTENZA”. Sostiene l'appellante che “L'onere di dichiarazione all'Istituto della situazione reddituale rilevante sulla prestazione collegata si assolve, in primo luogo, attraverso la presentazione del modello 730 o del modello UNICO all'Amministrazione finanziaria. Nel caso in cui il beneficiario delle prestazioni in esame abbia dichiarato all'Amministrazione finanziaria tutti i redditi propri e dei familiari - laddove rilevanti - incidenti sulle prestazioni collegate al reddito, non è tenuto a rendere un'ulteriore dichiarazione all … Nella condotta della ricorrente, CP_1 peraltro tenuta mediante potere rappresentativo delegato a soggetto terzo (Patronato Inpas), non è da ravvisarsi alcun atteggiamento doloso o mendace come afferma il Magistrato di prime cure sia perché a giugno 2020 la dichiarazione non poteva che essere presuntiva per l'anno in corso, quindi inidonea ad accertare i CP_ redditi dell'intero anno di imposta 2020, sia perché l come prescrive la normativa, aveva l'obbligo di attingere alla dichiarazione reddituale presente presso l'Agenzia delle Entrate, verificando, quindi, la presenza di dichiarazione fiscale relativa all'anno 2018 (doc.2 ricorso di prime cure) e attingendo l'evidenza ossia la presenza di redditi che ne imponevano l'applicazione della trattenuta di cui alla Tabella F. Insomma, stante l'assetto normativo il reddito presuntivo dichiarato dalla ricorrente non esonerava controparte da attingere i dati reddituali presenti presso l'Agenzia delle Entrate, ovviamente con riferimento alla dichiarazione reddituale presente stante il tempo di presentazione dell'istanza di reversibilità (a giugno 2020 era presente solo quella riferita all'anno di imposta 2018, perché ancora non scaduti i termini di quella riferita all'anno di imposta 2019), e su quella base poter applicare con immediatezza la trattenuta di cui alla Tabella F … il Magistrato di prime cure non ha applicato il principio di irripetibilità debitoria per l'accertato dolo del pensionato, omettendo di rilevare: - che il reddito dichiarato nell'istanza di reversibilità, di giugno 2020, era meramente presuntivo, ergo inattendibile e per sua natura inidoneo a conferire certezza del redditi per l'intero anno di imposta 2020; - che l'impianto normativo sopra CP_ richiamato imponeva all di attingere i dati presenti presso l'Agenzia delle Entrate, al momento della liquidazione, ossia il 04.06.2020, quindi riferiti all'anno di imposta 2018, evidenziando il doc. 2 al ricorso di prime cure che controparte poteva e doveva già applicare le decurtazioni ex lege, salvo successiva verifica. Per l'effetto, il debito è irripetibile non potendosi ravvisare alcun dolo della ricorrente che ha sempre CP_ dichiarato i propri redditi al Fisco, quindi all come prescritto dalla normativa sopra richiamata, senza variazione alcuna in ordine alla fascia di decurtazione di cui alla tabella F.”
L'appello è fondato. Infatti, è noto che “In tema di indebito previdenziale, l'art. 13, comma 2, della l. CP_ n. 412 del 1991, si interpreta nel senso che l' deve procedere alla verifica nell'anno civile in cui ha avuto conoscibilità dei redditi maturati dal percettore di una data prestazione e che, entro l'anno civile successivo a quello destinato alla verifica, deve procedere, a pena di decadenza, al recupero dell'eventuale indebito”, così Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 29689 del 19/11/2024
Del pari, “in tema di indebito previdenziale, il dolo dell'assicurato, idoneo ad escludere l'applicazione delle norme che limitano la ripetibilità delle somme non dovute, in deroga alla regola generale di cui all'art. 2033 c.c., pur non potendo presumersi sulla base del semplice silenzio, che di per sé stesso, non ha valore di causa determinante in tutti i casi in cui l'erogazione indebita non sia imputabile al percipiente, è configurabile nelle ipotesi di omessa o incompleta segnalazione di circostanze incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, che non siano già conosciute o conoscibili dall'ente competente.(Nella specie, il pensionato aveva omesso di segnalare l'evidente discrasia tra lo stipendio percepito in costanza di lavoro e la pensione, provvisoriamente liquidata in misura quasi pari al doppio del primo).”, così Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 8731 del 28/03/2019. Al riguardo, è comunque sufficiente richiamare, in merito, quanto già precisato dalla giurisprudenza di legittimità del tutto in conformità con il sopra richiamato indirizzo, che ha avuto modo, altresì, di precisare che “In tema di indebito assistenziale
[tanto più in quello previdenziale n.d.r.], in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere. (Nella specie, la S.C. ha escluso la ripetibilità dei ratei di assegno sociale, perché l'assistito aveva inserito nelle dichiarazioni reddituali i ratei della pensione estera che determinavano il superamento dei limiti di reddito)”, così Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 13223 del 30/06/2020. CP_ Ebbene, nel caso di specie, l avrebbe ben potuto conoscere esso stesso la situazione reddituale dell'appellante a prescindere dalla sua dichiarazione al riguardo, ma, nel caso di specie, non omessa perché fiscalmente comunicata, di certo, non per suo atteggiamento o intento doloso, di cui non v'è prova alcuna. Ne consegue l'accoglimento del gravame e, in integrale riforma dell'appellata CP_ sentenza, deve dichiararsi l'irripetibilità dell'indebito preteso dall nei confronti della . Pt_1
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e, liquidate come da dispositivo, devono essere poste a carico dell CP_2
P.Q.M.
- in integrale riforma dell'appellata sentenza, dichiara l'irripetibilità dell'indebito CP_ preteso dall nei confronti dell'appellante;
- condanna l al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio che CP_2 liquida, per il primo grado, in € 1.865,00 e in € 1.984,00, per il presente grado, oltre per entrambi i gradi spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA e distrazione ex art. 93 c.p.c. Roma, 8.7.2025
L'ESTENSORE Dr. Roberto Bonanni
ILPRESIDENTE Dr. Alberto Celeste