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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 26/02/2025, n. 329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 329 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
Il Tribunale di Catanzaro, II sezione civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice, Dr.ssa Alessia Dattilo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 4270 R.G.A.C. per l'anno 2020,
promossa da:
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Chiaravalle Centrale, alla via M. Ceravolo n. 79 presso lo studio dell'avv. Giandomenico Ceravolo che la rappresenta e la difende nel presente giudizio in forza di procura in calce all'atto di citazione.
-ATTRICE-
AMMINISTRAZIONE (C.F. Controparte_1 P.IVA_1
in persona del Presidente p.t., elettivamente domiciliata presso la sede legale dell'ente, in , alla via Piazza Luigi Rossi n. 1, rappresentata e difesa nel CP_1
presente giudizio dall'Avv. Bruno Talarico giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
-CONVENUTA-
Oggetto: responsabilità ex art. 2051 c.c.
Conclusioni delle parti: come da verbali ed atti di causa.
1 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio l' Parte_1 Controparte_2
per chiedere il risarcimento del danno subito in occasione del sinistro
[...]
occorsole in data 26.05.2018 presso il di , di cui Controparte_3 CP_1
l'amministrazione provinciale è proprietaria e custode.
A fondamento della domanda ha rilevato che, il 26.05.2018 si trovava al CP_3
di in occasione di una manifestazione organizzata dall
[...] CP_1 CP_4
e verso le ore 13:00 camminando per recarsi alla toilette poggiava il piede in una buca ricoperta di erba e non segnalata a causa della quale cadeva rovinosamente a terra.
Ha rilevato che detta buca presentava i caratteri tipici dell'insidia e che immediatamente dopo la caduta veniva trasportata al pronto soccorso dell'ospedale
Pugliese Ciaccio di dove le veniva diagnosticata una “frattura scomposta CP_1
pluri-frammentata epifisi prossimale omero sx” per cui si rendeva necessario il ricovero nel reparto di ortopedia dello stesso ente ospedaliero.
Ha specificato che il 31.05.2018 veniva sottoposta ad intervento chirurgico di “sintesi con placca e viti” per poi essere dimessa in data 05.06.5018.
Ha dedotto che a causa delle lesioni subiva una convalescenza di 228 gg, come si evince dalla consulenza tecnica di parte prodotta a firma del dott.
[...]
e postumi invalidanti a carattere permanente nella misura del 14%. Per_1
In diritto ha dedotto la responsabilità dell' provinciale di Controparte_2 CP_1
ai sensi dell'art. 2051 c.c. da cui discende per l'Ente non sono l'obbligo di manutenzione ma anche di custodia con obbligo di vigilanza.
In via subordinata ha rilevato una responsabilità ex art. 2043 c.c. poiché
l' in violazione del principio del neminem laedere ha omesso di Controparte_2
adottare tutte le cautele necessarie al fine di riparare la buca e mantenere l'area in condizioni di normale fruibilità.
Pertanto, esperito negativamente il tentativo di negoziazione assistita, ha instaurato il presente giudizio affinché venga accertata e dichiarata l'esclusiva responsabilità
2 dell e la stessa venga condannata al Controparte_2
risarcimento del danno ex art. 2051 c.c. o in subordine ex art. 2043 c.c., quantificato in € 46.849,00, o nella diversa somma maggiore o minore da accertarsi in corso ci causa, oltre ad interessi legali dalla domanda al soddisfo. Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Si è costituita l' eccependo l'infondatezza Controparte_2
della domanda attorea.
In particolare ha chiarito che dalla documentazione allegata dall'attrice, nonché dalla documentazione di cui l'Ente è in possesso, emerge chiaramente che non vi è alcuna buca profonda e che il piano in cui si è verificato il sinistro è ben visibile e che pertanto non necessita di alcuna segnalazione.
Pertanto, ha rilevato che il sinistro de quo si è verificato solo ed esclusivamente a causa di un comportamento colposo e negligente della danneggiata perché dai fatti, così come descritti non è emersa alcuna prova del nesso di causalità tra il danno e la cosa in custodia della P.A.
Ha altresì rilevato l'infondatezza della domanda attorea ex art. 2043 c.c. poiché ormai vi è un costante e consolidato orientamento della giurisprudenza che impone che debba sussistere un atto o fatto illecito.
Ha altresì contestato la domanda attorea circa il quantum richiesto che appare assolutamente sproporzionato.
Pertanto, ha chiesto il rigetto della domanda attorea con vittoria di spese e onorari di lite.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio tra le parti, questo giudicante ha concesso i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c.
La causa è stata istruita mediante prova testimoniale e CTU medico – legale e dopo due rinvii per la precisazione delle conclusioni disposti in ragione del carico di ruolo
è stata trattenuta in decisione all'udienza del 5.11.2024 con la concessione dei termini 190 c.p.c. per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
3 2. Tanto premesso la domanda deve trovare accoglimento per le ragioni di seguito evidenziate.
In diritto giova rilevare che la fattispecie per cui è causa va inquadrata nell'ambito della responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c.
Sul punto è consolidata la giurisprudenza per cui “la responsabilità della P.A. ex art.
2051 c.c. sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, essendo esclusa solo dal caso fortuito. Nel caso di strade aperte al pubblico transito, la responsabilità si valuta in riferimento alla struttura e alle pertinenze della strada, sussistendo
l'interruzione del nesso eziologico in presenza di fatto esclusivamente imputabile all'azione dell'utente della strada, o di un'imprevedibile alterazione dello stato dei luoghi, non monitorabile da una prudente azione di controllo, né segnalabile” (Cass. civile, sez. III,18/07/2011, n. 15720 e conforme Cass. Civ. ord. n.6703/2018).
Ancora, in tema di responsabilità della P.A. per danni da beni demaniali, qualora non sia applicabile la disciplina dell'art. 2051 cod. civ., in quanto sia accertata in concreto l'impossibilità dell'effettiva custodia sul bene demaniale, l'ente pubblico risponde dei danni subiti dall'utente secondo la regola generale dell'art. 2043 cod. civ., sicché in tal caso, ove il danneggiato abbia provato l'anomalia del bene demaniale (come, ad esempio, della strada), che costituisce fatto di per sé idoneo, in linea di principio, a configurare il comportamento colposo della P.A., ricade su quest'ultima l'onere della prova di fatti impeditivi della propria responsabilità, quali la possibilità per l'utente di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la suddetta anomalia (sul punto si vedano
Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12821 del 19/06/2015 e Cass. Civ. Sez. 3 -
Ordinanza n. 1257 del 19/01/2018).
Con riferimento all'onere della prova si condivide a fini decisori il consolidato orientamento della Suprema Corte per cui: “il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della
4 regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva.” (si veda sul punto Cass. Civ. nella parte motiva dell' Ordinanza n. 27724 del 2018).
Orbene, applicando i principi summenzionati al caso in esame l'istruttoria espletata ha consentito di accertare una responsabilità dell Controparte_2
ai sensi dell'art. 2051 c.c.
[...]
Invero, in punto di prova dell'an, la condizione anomala del prato situato all'interno del è stata ampiamente dimostrata da parte Controparte_5
attorea, sia dalla documentazione fotografica riversata in atti (cfr. fotografie allegate all'atto di citazione fascicolo telematico parte attorea), nonché attraverso la prova testimoniale resa dai testi escussi.
Difatti dirimenti sono le testimonianze rese da e Testimone_1 Controparte_6
all'udienza del 3.11.2022.
In particolare ha dichiarato: “Si, eravamo andate insieme alla Controparte_6
toilette, all'uscita della toilette c'era il bar con il marciapiede, lei è scesa per camminare, c'era allo spigolo del gradino la buca che non si vedeva, avevamo le scarpe basse e la signora è caduta”. Ed ancora ha specificato che la buca in questione “era ricoperta di erba e non era segnalata”. Oltretutto la teste ha riconosciuto dalle foto esibite la buca per cui è causa ed infatti ha specificato: “La riconosco dalle foto che mi vengono mostrate e la buca era proprio nell'angolino del marciapiede”.
Dello stesso tenore sono le dichiarazioni rese del teste che ha dichiarato: “Si, Tes_1
preciso che l'ho vista cadere”, la buca “era ricoperta di erba ma non era segnalata”, ed ha riconosciuto i luoghi del sinistro dalle foto esibite.
Del tutto inconferente invece risulta il richiamo al rapporto del Settore Gestione
Tecnica del Patrimonio dell'ente del 18.10.2028 con prot. n. 33872 (cfr. all. n. 3
5 fascicolo telematico di parte convenuta) poiché detto rapporto smentisce pienamente le dichiarazioni rese dal teste di parte convenuta all'udienza del Testimone_2
3.11.2022.
Difatti con il rapporto appena citato l'amministrazione specifica semplicemente che le “mattonelle nascoste sono a livello di calpestio, pertanto, trattasi probabilmente di disattenzione”, mentre il teste ha dichiarato di essere capo officina e di Tes_2
occuparsi della manutenzione delle macchine che tagliano l'erba e che in occasione di ogni manifestazione l'amministrazione procede a manutenzione ordinaria.
Pertanto dall'istruttoria svolta e dalla documentazione allegata emerge a chiare note la responsabilità dell . Controparte_7
2.1.In punto di prova del quantum, per ciò che attiene alle conseguenze derivanti dalla caduta il CTU a pag. 9 della consulenza ha accertato che l'attrice: “nel corso dell'incidente avvenuto il 26/05/18 ha riportato una frattura scomposta pluriframmentata epifisi prossimale omero sx e una lesione dei tendini della cuffia dei rotatori. Considerando la dinamica del sinistro: improvvisa caduta a terra è lecito ritenere che ci si trovi di fronte ad un trauma contusivo del corpo (spalla sx) contro il suolo che ha determinato la lesioni descritte”.
Sul nesso di causalità il CTU ha testualmente affermato: “La dinamica descritta spiega con soddisfazione il nesso di causalità tra l'evento, il complesso lesivo e le conseguenze clinico-terapeutiche.
Pertanto gli esiti consistono in: “Esiti algico-disfunzionali di frattura pluriframmentata epifisi prossimale omero sx con associata lesione dei tendini sovraspinato e sottoscapolare trattata chirurgicamente con osteosintesi con placca e viti, caratterizzati da severa limitazione funzionale (1/2) dell'omologa articolazione di spalla. Pregiudizio estetico lieve (cicatrice chirurgica)”.
Il CTU ha anche accertato un danno biologico permanente che: “complessivamente considerato, ovvero tenuto conto del pregiudizio anatomico, funzionale ed estetico, è stimabile nella misura del 12%. Tali dati sono da ritenere esiti permanenti delle lesioni riportate”.
6 In merito al danno il CTU ha accertato che il trauma ha determinato un periodo di malattia valutabile in quaranta giorni di inabilità temporanea assoluta, venti giorni di invalidità temporanea parziale al 75%, sessanta giorni di invalidità temporanea parziale al 50% e sessanta giorni di invalidità temporanea parziale al 25% con un danno biologico permanente del 12%.
Trattasi di conclusioni che appiano privi di vizi logici e che quindi vengono pienamente recepite da questo giudicante a fini decisori.
Pertanto in applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano vigenti per l'anno 2024, considerato che al momento del sinistro aveva compiuto 59 anni Parte_1
le dovranno essere corrisposti i seguenti importi: a titolo di inabilità temporanea totale per giorni 40 € 4.600,00, a titolo di inabilità temporanea parziale per giorni 20 al 75% € 1.725,00 a titolo di inabilità temporanea parziale al 50% per giorni 60 €
3.450,00 e per giorni 60 di inabilità temporanea parziale al 25% € 1.725,00 per un totale di € 11.500,00; a titolo di danno biologico permanente nella misura del 12% le dovranno essere corrisposti € 24.298,00 per un totale complessivo di € 35.798,00
Sulla predetta somma già computata all'attualità, devalutata al dì del sinistro
(26.05.2018) e rivalutata anno per anno in base ad indice ISTAT fino alla presente pronuncia dovranno essere riconosciuti gli interessi compensativi, oltre agli interessi legali dalla sentenza al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza, incluse quelle della disposta CTU già liquidata con separato decreto, e vengono liquidate ai sensi del D.M. 147/2022 con la precisazione che in base al valore della controversia è stato applicato lo scaglione compreso tra € 26.000,00 ed € 52.000,00 nei valori medi.
PQM
il TRIBUNALE DI CATANZARO, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa così provvede:
1) accoglie la domanda attorea e per l'effetto condanna l'
[...]
in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento Controparte_2
7 in favore di della somma di € 35.798,00 oltre ad interessi Parte_1
per come chiarito in parte motiva;
2) condanna l in persona del legale Controparte_2
rappresentante p.t., alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1
che vengono liquidate in € 545,00 per esborsi ed € 7.616,00 per
[...]
compensi professionali, oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario che ne ha fatto richiesta;
3) pone definitivamente a carico dell Controparte_2
in persona del legale rappresentante p.t. le spese della CTU per come liquidate con separato decreto.
Catanzaro, 26.02.2025
Il Giudice Dr.ssa Alessia Dattilo
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
Il Tribunale di Catanzaro, II sezione civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice, Dr.ssa Alessia Dattilo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 4270 R.G.A.C. per l'anno 2020,
promossa da:
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Chiaravalle Centrale, alla via M. Ceravolo n. 79 presso lo studio dell'avv. Giandomenico Ceravolo che la rappresenta e la difende nel presente giudizio in forza di procura in calce all'atto di citazione.
-ATTRICE-
AMMINISTRAZIONE (C.F. Controparte_1 P.IVA_1
in persona del Presidente p.t., elettivamente domiciliata presso la sede legale dell'ente, in , alla via Piazza Luigi Rossi n. 1, rappresentata e difesa nel CP_1
presente giudizio dall'Avv. Bruno Talarico giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
-CONVENUTA-
Oggetto: responsabilità ex art. 2051 c.c.
Conclusioni delle parti: come da verbali ed atti di causa.
1 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio l' Parte_1 Controparte_2
per chiedere il risarcimento del danno subito in occasione del sinistro
[...]
occorsole in data 26.05.2018 presso il di , di cui Controparte_3 CP_1
l'amministrazione provinciale è proprietaria e custode.
A fondamento della domanda ha rilevato che, il 26.05.2018 si trovava al CP_3
di in occasione di una manifestazione organizzata dall
[...] CP_1 CP_4
e verso le ore 13:00 camminando per recarsi alla toilette poggiava il piede in una buca ricoperta di erba e non segnalata a causa della quale cadeva rovinosamente a terra.
Ha rilevato che detta buca presentava i caratteri tipici dell'insidia e che immediatamente dopo la caduta veniva trasportata al pronto soccorso dell'ospedale
Pugliese Ciaccio di dove le veniva diagnosticata una “frattura scomposta CP_1
pluri-frammentata epifisi prossimale omero sx” per cui si rendeva necessario il ricovero nel reparto di ortopedia dello stesso ente ospedaliero.
Ha specificato che il 31.05.2018 veniva sottoposta ad intervento chirurgico di “sintesi con placca e viti” per poi essere dimessa in data 05.06.5018.
Ha dedotto che a causa delle lesioni subiva una convalescenza di 228 gg, come si evince dalla consulenza tecnica di parte prodotta a firma del dott.
[...]
e postumi invalidanti a carattere permanente nella misura del 14%. Per_1
In diritto ha dedotto la responsabilità dell' provinciale di Controparte_2 CP_1
ai sensi dell'art. 2051 c.c. da cui discende per l'Ente non sono l'obbligo di manutenzione ma anche di custodia con obbligo di vigilanza.
In via subordinata ha rilevato una responsabilità ex art. 2043 c.c. poiché
l' in violazione del principio del neminem laedere ha omesso di Controparte_2
adottare tutte le cautele necessarie al fine di riparare la buca e mantenere l'area in condizioni di normale fruibilità.
Pertanto, esperito negativamente il tentativo di negoziazione assistita, ha instaurato il presente giudizio affinché venga accertata e dichiarata l'esclusiva responsabilità
2 dell e la stessa venga condannata al Controparte_2
risarcimento del danno ex art. 2051 c.c. o in subordine ex art. 2043 c.c., quantificato in € 46.849,00, o nella diversa somma maggiore o minore da accertarsi in corso ci causa, oltre ad interessi legali dalla domanda al soddisfo. Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Si è costituita l' eccependo l'infondatezza Controparte_2
della domanda attorea.
In particolare ha chiarito che dalla documentazione allegata dall'attrice, nonché dalla documentazione di cui l'Ente è in possesso, emerge chiaramente che non vi è alcuna buca profonda e che il piano in cui si è verificato il sinistro è ben visibile e che pertanto non necessita di alcuna segnalazione.
Pertanto, ha rilevato che il sinistro de quo si è verificato solo ed esclusivamente a causa di un comportamento colposo e negligente della danneggiata perché dai fatti, così come descritti non è emersa alcuna prova del nesso di causalità tra il danno e la cosa in custodia della P.A.
Ha altresì rilevato l'infondatezza della domanda attorea ex art. 2043 c.c. poiché ormai vi è un costante e consolidato orientamento della giurisprudenza che impone che debba sussistere un atto o fatto illecito.
Ha altresì contestato la domanda attorea circa il quantum richiesto che appare assolutamente sproporzionato.
Pertanto, ha chiesto il rigetto della domanda attorea con vittoria di spese e onorari di lite.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio tra le parti, questo giudicante ha concesso i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c.
La causa è stata istruita mediante prova testimoniale e CTU medico – legale e dopo due rinvii per la precisazione delle conclusioni disposti in ragione del carico di ruolo
è stata trattenuta in decisione all'udienza del 5.11.2024 con la concessione dei termini 190 c.p.c. per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
3 2. Tanto premesso la domanda deve trovare accoglimento per le ragioni di seguito evidenziate.
In diritto giova rilevare che la fattispecie per cui è causa va inquadrata nell'ambito della responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c.
Sul punto è consolidata la giurisprudenza per cui “la responsabilità della P.A. ex art.
2051 c.c. sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, essendo esclusa solo dal caso fortuito. Nel caso di strade aperte al pubblico transito, la responsabilità si valuta in riferimento alla struttura e alle pertinenze della strada, sussistendo
l'interruzione del nesso eziologico in presenza di fatto esclusivamente imputabile all'azione dell'utente della strada, o di un'imprevedibile alterazione dello stato dei luoghi, non monitorabile da una prudente azione di controllo, né segnalabile” (Cass. civile, sez. III,18/07/2011, n. 15720 e conforme Cass. Civ. ord. n.6703/2018).
Ancora, in tema di responsabilità della P.A. per danni da beni demaniali, qualora non sia applicabile la disciplina dell'art. 2051 cod. civ., in quanto sia accertata in concreto l'impossibilità dell'effettiva custodia sul bene demaniale, l'ente pubblico risponde dei danni subiti dall'utente secondo la regola generale dell'art. 2043 cod. civ., sicché in tal caso, ove il danneggiato abbia provato l'anomalia del bene demaniale (come, ad esempio, della strada), che costituisce fatto di per sé idoneo, in linea di principio, a configurare il comportamento colposo della P.A., ricade su quest'ultima l'onere della prova di fatti impeditivi della propria responsabilità, quali la possibilità per l'utente di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la suddetta anomalia (sul punto si vedano
Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12821 del 19/06/2015 e Cass. Civ. Sez. 3 -
Ordinanza n. 1257 del 19/01/2018).
Con riferimento all'onere della prova si condivide a fini decisori il consolidato orientamento della Suprema Corte per cui: “il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della
4 regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva.” (si veda sul punto Cass. Civ. nella parte motiva dell' Ordinanza n. 27724 del 2018).
Orbene, applicando i principi summenzionati al caso in esame l'istruttoria espletata ha consentito di accertare una responsabilità dell Controparte_2
ai sensi dell'art. 2051 c.c.
[...]
Invero, in punto di prova dell'an, la condizione anomala del prato situato all'interno del è stata ampiamente dimostrata da parte Controparte_5
attorea, sia dalla documentazione fotografica riversata in atti (cfr. fotografie allegate all'atto di citazione fascicolo telematico parte attorea), nonché attraverso la prova testimoniale resa dai testi escussi.
Difatti dirimenti sono le testimonianze rese da e Testimone_1 Controparte_6
all'udienza del 3.11.2022.
In particolare ha dichiarato: “Si, eravamo andate insieme alla Controparte_6
toilette, all'uscita della toilette c'era il bar con il marciapiede, lei è scesa per camminare, c'era allo spigolo del gradino la buca che non si vedeva, avevamo le scarpe basse e la signora è caduta”. Ed ancora ha specificato che la buca in questione “era ricoperta di erba e non era segnalata”. Oltretutto la teste ha riconosciuto dalle foto esibite la buca per cui è causa ed infatti ha specificato: “La riconosco dalle foto che mi vengono mostrate e la buca era proprio nell'angolino del marciapiede”.
Dello stesso tenore sono le dichiarazioni rese del teste che ha dichiarato: “Si, Tes_1
preciso che l'ho vista cadere”, la buca “era ricoperta di erba ma non era segnalata”, ed ha riconosciuto i luoghi del sinistro dalle foto esibite.
Del tutto inconferente invece risulta il richiamo al rapporto del Settore Gestione
Tecnica del Patrimonio dell'ente del 18.10.2028 con prot. n. 33872 (cfr. all. n. 3
5 fascicolo telematico di parte convenuta) poiché detto rapporto smentisce pienamente le dichiarazioni rese dal teste di parte convenuta all'udienza del Testimone_2
3.11.2022.
Difatti con il rapporto appena citato l'amministrazione specifica semplicemente che le “mattonelle nascoste sono a livello di calpestio, pertanto, trattasi probabilmente di disattenzione”, mentre il teste ha dichiarato di essere capo officina e di Tes_2
occuparsi della manutenzione delle macchine che tagliano l'erba e che in occasione di ogni manifestazione l'amministrazione procede a manutenzione ordinaria.
Pertanto dall'istruttoria svolta e dalla documentazione allegata emerge a chiare note la responsabilità dell . Controparte_7
2.1.In punto di prova del quantum, per ciò che attiene alle conseguenze derivanti dalla caduta il CTU a pag. 9 della consulenza ha accertato che l'attrice: “nel corso dell'incidente avvenuto il 26/05/18 ha riportato una frattura scomposta pluriframmentata epifisi prossimale omero sx e una lesione dei tendini della cuffia dei rotatori. Considerando la dinamica del sinistro: improvvisa caduta a terra è lecito ritenere che ci si trovi di fronte ad un trauma contusivo del corpo (spalla sx) contro il suolo che ha determinato la lesioni descritte”.
Sul nesso di causalità il CTU ha testualmente affermato: “La dinamica descritta spiega con soddisfazione il nesso di causalità tra l'evento, il complesso lesivo e le conseguenze clinico-terapeutiche.
Pertanto gli esiti consistono in: “Esiti algico-disfunzionali di frattura pluriframmentata epifisi prossimale omero sx con associata lesione dei tendini sovraspinato e sottoscapolare trattata chirurgicamente con osteosintesi con placca e viti, caratterizzati da severa limitazione funzionale (1/2) dell'omologa articolazione di spalla. Pregiudizio estetico lieve (cicatrice chirurgica)”.
Il CTU ha anche accertato un danno biologico permanente che: “complessivamente considerato, ovvero tenuto conto del pregiudizio anatomico, funzionale ed estetico, è stimabile nella misura del 12%. Tali dati sono da ritenere esiti permanenti delle lesioni riportate”.
6 In merito al danno il CTU ha accertato che il trauma ha determinato un periodo di malattia valutabile in quaranta giorni di inabilità temporanea assoluta, venti giorni di invalidità temporanea parziale al 75%, sessanta giorni di invalidità temporanea parziale al 50% e sessanta giorni di invalidità temporanea parziale al 25% con un danno biologico permanente del 12%.
Trattasi di conclusioni che appiano privi di vizi logici e che quindi vengono pienamente recepite da questo giudicante a fini decisori.
Pertanto in applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano vigenti per l'anno 2024, considerato che al momento del sinistro aveva compiuto 59 anni Parte_1
le dovranno essere corrisposti i seguenti importi: a titolo di inabilità temporanea totale per giorni 40 € 4.600,00, a titolo di inabilità temporanea parziale per giorni 20 al 75% € 1.725,00 a titolo di inabilità temporanea parziale al 50% per giorni 60 €
3.450,00 e per giorni 60 di inabilità temporanea parziale al 25% € 1.725,00 per un totale di € 11.500,00; a titolo di danno biologico permanente nella misura del 12% le dovranno essere corrisposti € 24.298,00 per un totale complessivo di € 35.798,00
Sulla predetta somma già computata all'attualità, devalutata al dì del sinistro
(26.05.2018) e rivalutata anno per anno in base ad indice ISTAT fino alla presente pronuncia dovranno essere riconosciuti gli interessi compensativi, oltre agli interessi legali dalla sentenza al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza, incluse quelle della disposta CTU già liquidata con separato decreto, e vengono liquidate ai sensi del D.M. 147/2022 con la precisazione che in base al valore della controversia è stato applicato lo scaglione compreso tra € 26.000,00 ed € 52.000,00 nei valori medi.
PQM
il TRIBUNALE DI CATANZARO, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa così provvede:
1) accoglie la domanda attorea e per l'effetto condanna l'
[...]
in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento Controparte_2
7 in favore di della somma di € 35.798,00 oltre ad interessi Parte_1
per come chiarito in parte motiva;
2) condanna l in persona del legale Controparte_2
rappresentante p.t., alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1
che vengono liquidate in € 545,00 per esborsi ed € 7.616,00 per
[...]
compensi professionali, oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario che ne ha fatto richiesta;
3) pone definitivamente a carico dell Controparte_2
in persona del legale rappresentante p.t. le spese della CTU per come liquidate con separato decreto.
Catanzaro, 26.02.2025
Il Giudice Dr.ssa Alessia Dattilo
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