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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 08/05/2025, n. 712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 712 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1494/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice relatore dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 1494/2024 promossa da
(C.F. ) nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. MONETI ENNIO
RICORRENTE contro
(C.F. nato ad [...] il [...]; CP C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. CARLI ANNALISA e dall'Avv. CORVO MARIA FRANCESCA
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno congiuntamente concluso come da verbale del 06/03/2025, così chiedendo:
“1) il sig. si obbliga a versare, con le modalità in essere, a titolo di mantenimento CP
ordinario del figlio , maggiorenne ma economicamente autosufficiente, un assegno di Persona_1
euro 100,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di
Vicenza: la determinazione di tale importo è determinata tenendo conto che il sig. si CP accolla il pagamento per intero delle rate del mutuo cointestato alle parti, acceso sulla casa familiare;
2) la casa familiare, sita a Vicenza, via Faggin 38, resta nella disponibilità del sig. a CP titolo di comodato gratuito che cesserà contestualmente all'estinzione del mutuo;
3) spese di lite compensate”.
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Vicenza ha concluso per l'accoglimento dell'accordo raggiunto dalle parti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato l'08/04/2024 esponeva: di aver contratto matrimonio Parte_1
concordatario con in Palermo in data 11/09/2002; che dall'unione era nato il figlio CP
in data 26/05/2005; che con sentenza n. 2527/2007 del 06/12/2007 il Tribunale di Vicenza Per_1 dichiarava la separazione personale delle parti stabilendo l'obbligo in capo al padre di contribuire al mantenimento del figlio versando la somma mensile di € 100,00, oltre al 50% delle spese straordinarie;
che non era intervenuta conciliazione. La ricorrente chiedeva, pertanto, che venisse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti alle medesime condizioni stabilite in sede di separazione.
Costituitosi in giudizio, aderiva alla domanda di cessazione degli effetti civili del CP
matrimonio alle medesime condizioni stabilite in sede di separazione.
Incardinato il giudizio, le parti davano atto di aver raggiunto un accordo e, pertanto, precisavano conclusioni congiunte nei termini di cui in epigrafe. La causa veniva, così, rimessa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al P.M. per la formulazione del parere di competenza.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che non vi siano motivi per non accogliere le domande concordemente formulate dai coniugi.
Va, innanzitutto, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti: risulta, infatti, trascorso più di un anno tra la comparizione dei coniugi avanti al Presidente delegato del Tribunale nel procedimento per separazione personale e la presentazione del ricorso in esame e la separazione si è conclusa con sentenza passata in giudicato;
i certificati allegati al ricorso, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta da allora senza interruzioni sino ad oggi e che è venuta meno ogni possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi stessi.
Concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di l'obbligo di corrispondere a CP
, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio , maggiorenne ma non Parte_1 Per_1
economicamente autosufficiente, la somma mensile di euro 100,00 nonché di sostenere al 50% le spese straordinarie relative al figlio, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza;
ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti a verbale dell'udienza di comparizione personale dei coniugi il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Le spese vanno integralmente compensate, come richiesto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe,
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nel Comune di Palermo in data
11/09/2002 da e , trascritto nel Registro dello Stato Civile del suddetto Parte_1 CP
Comune per l'anno 2002, parte II, serie A, numero 311, alle condizioni di cui in epigrafe da intendersi qui integralmente richiamate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza;
3. dispone l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio del 15/04/2025.
IL GIUDICE EST.
Dott.ssa Biancamaria Biondo
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Elena Sollazzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice relatore dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 1494/2024 promossa da
(C.F. ) nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. MONETI ENNIO
RICORRENTE contro
(C.F. nato ad [...] il [...]; CP C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. CARLI ANNALISA e dall'Avv. CORVO MARIA FRANCESCA
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno congiuntamente concluso come da verbale del 06/03/2025, così chiedendo:
“1) il sig. si obbliga a versare, con le modalità in essere, a titolo di mantenimento CP
ordinario del figlio , maggiorenne ma economicamente autosufficiente, un assegno di Persona_1
euro 100,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di
Vicenza: la determinazione di tale importo è determinata tenendo conto che il sig. si CP accolla il pagamento per intero delle rate del mutuo cointestato alle parti, acceso sulla casa familiare;
2) la casa familiare, sita a Vicenza, via Faggin 38, resta nella disponibilità del sig. a CP titolo di comodato gratuito che cesserà contestualmente all'estinzione del mutuo;
3) spese di lite compensate”.
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Vicenza ha concluso per l'accoglimento dell'accordo raggiunto dalle parti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato l'08/04/2024 esponeva: di aver contratto matrimonio Parte_1
concordatario con in Palermo in data 11/09/2002; che dall'unione era nato il figlio CP
in data 26/05/2005; che con sentenza n. 2527/2007 del 06/12/2007 il Tribunale di Vicenza Per_1 dichiarava la separazione personale delle parti stabilendo l'obbligo in capo al padre di contribuire al mantenimento del figlio versando la somma mensile di € 100,00, oltre al 50% delle spese straordinarie;
che non era intervenuta conciliazione. La ricorrente chiedeva, pertanto, che venisse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti alle medesime condizioni stabilite in sede di separazione.
Costituitosi in giudizio, aderiva alla domanda di cessazione degli effetti civili del CP
matrimonio alle medesime condizioni stabilite in sede di separazione.
Incardinato il giudizio, le parti davano atto di aver raggiunto un accordo e, pertanto, precisavano conclusioni congiunte nei termini di cui in epigrafe. La causa veniva, così, rimessa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al P.M. per la formulazione del parere di competenza.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che non vi siano motivi per non accogliere le domande concordemente formulate dai coniugi.
Va, innanzitutto, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti: risulta, infatti, trascorso più di un anno tra la comparizione dei coniugi avanti al Presidente delegato del Tribunale nel procedimento per separazione personale e la presentazione del ricorso in esame e la separazione si è conclusa con sentenza passata in giudicato;
i certificati allegati al ricorso, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta da allora senza interruzioni sino ad oggi e che è venuta meno ogni possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi stessi.
Concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di l'obbligo di corrispondere a CP
, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio , maggiorenne ma non Parte_1 Per_1
economicamente autosufficiente, la somma mensile di euro 100,00 nonché di sostenere al 50% le spese straordinarie relative al figlio, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza;
ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti a verbale dell'udienza di comparizione personale dei coniugi il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Le spese vanno integralmente compensate, come richiesto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe,
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nel Comune di Palermo in data
11/09/2002 da e , trascritto nel Registro dello Stato Civile del suddetto Parte_1 CP
Comune per l'anno 2002, parte II, serie A, numero 311, alle condizioni di cui in epigrafe da intendersi qui integralmente richiamate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza;
3. dispone l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio del 15/04/2025.
IL GIUDICE EST.
Dott.ssa Biancamaria Biondo
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Elena Sollazzo