Decreto cautelare 29 marzo 2023
Ordinanza collegiale 13 aprile 2023
Ordinanza cautelare 5 luglio 2023
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 09/06/2025, n. 11201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11201 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/06/2025
N. 11201/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05370/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5370 del 2023, proposto da Memè S.r.l, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Cherubini, Giancarlo Pica, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Velletri, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocato Lorella Karbon, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento,
previa sospensione dei relativi effetti,
dell’ordinanza n. 22 del 16.01.2023, notificata il 31.01.2023, con la quale il Comune di Velletri, ha ordinato a Memè S.r.l. di procedere, entro e non oltre trenta giorni dalla notifica dell’ordinanza stessa, al trasferimento degli anziani ospiti presso adeguate strutture, secondo le esigenze psico fisiche dei singoli utenti, in comune accordo con i familiari degli stessi, ovvero in alternativa, al rientro degli ospiti presso le proprie famiglie e a procedere all’immediata chiusura della struttura residenziale, una volta terminate le operazioni di trasferimento di essi, comunque entro il suddetto termine di giorni trenta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Velletri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 giugno 2025 il Dott. Christian Corbi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 15.3.2023 e depositato in data 28.3.2023, Memè S.r.l. ha adito l’intestato Tribunale nei confronti di Comune di Velletri al fine di sentir annullare, previa sospensione dei relativi effetti, gli atti meglio emarginati in epigrafe.
A sostegno del ricorso, la ricorrente ha articolato le doglianze meglio esplicitate nel libello introduttivo del giudizio.
In data 5.4.2023, il Comune di Velletri si costituiva in giudizio, contestando la ricostruzione della ricorrente e instando nel rigetto del ricorso.
Con memoria del 29.5.2025, parte ricorrente instava per la declaratoria di cessata materia del contendere tra le parti in quanto, in data 9.11.2023, il Comune di Velletri avrebbe, con determinazione dirigenziale n. 1522 del 9.11.2023, rilasciato in favore di Memè S.r.l. “ l’autorizzazione al funzionamento ai sensi della Legge regionale n. 41/2003 per struttura residenziale per anziani sita in Via Colle Cavalli, 7 Velletri ”.
Con memoria del 29.5.2025, il Comune di Velletri instava perché la causa venisse trattenuta in decisione.
Alla luce di quanto precede, il Collegio, preso atto del rilascio in favore della ricorrente della descritta autorizzazione, dichiara l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse.
Infatti, l’ordinanza di trasferimento degli ospiti presenti nella struttura gestita dalla ricorrente e l’immediata chiusura della stessa era scaturita dall’intervenuto accertamento dell’assenza della necessaria autorizzazione allo svolgimento di siffatta attività.
Sennonchè, avendo parte ricorrente versato in atti il rilascio della nuova e descritta autorizzazione da parte del Comune di Velletri, è venuto meno l’interesse della prima ad ottenere la caducazione del provvedimento impugnato, adottato dalla seconda.
Tuttavia, il Collegio non può dichiarare la cessata materia del contendere, ma solamente l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse, non avendo l’Amministrazione rimosso in autotutela il provvedimento impugnato.
Il Collegio non è nemmeno tenuto a statuire sulle spese, non avendo chiesto le parti la pronuncia in ordine alla soccombenza virtuale delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Licheri, Presidente FF
Vincenza Caldarola, Referendario
Christian Corbi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Christian Corbi | Giuseppe Licheri |
IL SEGRETARIO