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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 03/12/2025, n. 2201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2201 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Monza - 1^ Sezione civile - dott. Nicola GRECO ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa N. 2084/2022 R.G. promossa da
C.F.: ), con il proc. dom. Avv.to Parte_1 P.IVA_1
Davide CONFALONIERI, Via De Gasperi, n. 4,
GN
- parte attrice - contro
(C.F.: ), con gli Avv.ti Manuela PAGANELLO ed Andrea CP_1 C.F._1
VIGNOZZI, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo, sito in Monza, Via Camperio, n. 8
- parte convenuta - OGGETTO: concorrenza sleale;
risarcimento danni.
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da fogli depositati a PCT del seguente tenore.
Per parte attrice:
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, rigettata ogni contraria istanza, così pronunciarsi: IN VIA PRELIMINARE: si chiede la revoca e/o modifica dell'ordinanza datata 20.05.2025 con la quale è stata rigettata la richiesta di ordini di esibizione ex art. 210 c.p.c. formulata da parte attrice e già ammessa dal precedente Giudice Dott. Rossato. Pertanto, si chiede che il Giudice, revocando la precedente ordinanza, e rimettendo la causa in istruttoria, voglia disporre l'ammissione dei seguenti ordini di esibizione: chiede disporsi ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. alle seguenti società:
(C.F. ), con sede in Trivolzio (PV), viale dell'Industria n. 5 (doc. 8); CP_2 P.IVA_2
(C.F. ), con sede in Medolago (BG), Via Roma Controparte_3 P.IVA_3
n. 29 (doc. 9);
(C.F. ), con sede in Lissone (MB), Viale Martiri della Libertà CP_4 P.IVA_4
102 (doc. 10);
- (C.F. ), con sede legale in Monza, Largo Esterle, 3 (doc. 11); CP_5 P.IVA_5
E per l'effetto ordinare alle suddette società:
- l'esibizione e la produzione nel presente giudizio delle schede contabili (mastrini fornitori) relative al fornitore (C.F. ), ovvero relative al Controparte_6 P.IVA_6
“fornitore” Sig. (C.F. ) personalmente (anche in CP_1 C.F._1 ordine a prestazioni occasionali) con riferimento agli esercizi 2012-2013-2014-2015-2016- 2017-2018-2019- 2020;
- l'esibizione e la produzione nel presente giudizio delle corrispondenti fatture ricevute dal fornitore (C.F. ) e dei relativi Documenti di Controparte_6 P.IVA_6 Trasporto, nonché di eventuali ricevute per prestazioni rese dal Sig. CP_1
(C.F. ), ed emesse sia per forniture di hardware e software, sia per C.F._1 prestazioni di servizi (assistenze), relative agli esercizi 2012-2013-2014- 2015-2016-2017- 2018-2019- 2020;
- l'esibizione e la produzione nel presente giudizio degli ordini e/o delle proposte d'ordine e/o delle relative conferme, aventi ad oggetto sia forniture di hardware e software, sia prestazioni di servizi di installazione ed assistenza, ricevuti od inviati dalle predette società alla (C.F. ), ovvero al Sig. Controparte_6 P.IVA_6 CP_1
(C.F. ) personalmente negli esercizi 2012-2013-2014-2015-2016- C.F._1
2017-2018-2019- 2020; b) chiede disporsi ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. alla Controparte_6
(C.F. ), e per l'effetto ordinare alla predetta società:
[...] P.IVA_6
- l'esibizione e la produzione nel presente giudizio delle schede contabili (mastrini clienti) relative ai clienti (C.F. ); (C.F. CP_2 P.IVA_2 Controparte_3
), (C.F. ); (C.F. ), come P.IVA_3 CP_4 P.IVA_4 CP_5 P.IVA_5 già sopra meglio identificate, con riferimento agli esercizi 2012-2013-2014-2015-2016-2017- 2018-2019- 2020;
- l'esibizione e la produzione nel presente giudizio delle corrispondenti fatture emesse nei confronti dei clienti (C.F. ); (C.F. CP_2 P.IVA_2 Controparte_3
), (C.F. ); (C.F. ), e dei P.IVA_3 CP_4 P.IVA_4 CP_5 P.IVA_5 relativi Documenti di Trasporto, negli esercizi 2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019- 2020;
- l'esibizione e la produzione nel presente giudizio delle schede contabili (mastrino fornitori) relative al fornitore PC CO SR, con sede in Carugate (MI), Via Adamello, 3 (C.F.
), nonché della scheda contabile relativa al “fornitore” Sig. P.IVA_7 CP_1
(C.F. ) personalmente (anche in ordine ad eventuali prestazioni C.F._1 occasionali), sempre con riferimento agli esercizi 2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018- 2019-2020;
- l'esibizione e la produzione nel presente giudizio delle corrispondenti fatture ricevute dal fornitore PC CO SR (C.F. ), e dei relativi Documenti di Trasporto, P.IVA_7 nonché di eventuali ricevute per prestazioni rese dal Sig. (C.F. CP_1
), relative agli esercizi 2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019- C.F._1
2020;
-l'esibizione e la produzione nel presente giudizio degli ordini e/o delle proposte o conferme d'ordine inviate alla PC CO SR (C.F. ), ovvero da quest'ultima P.IVA_7 ricevute, nonché degli ordini o proposte d'ordine ricevuti dal Sig. (C.F. CP_1
) personalmente, negli esercizi 2012-2013-2014-2015-2016-2017- C.F._1
2018-2019-2020, ed aventi ad oggetto sia forniture di hardware e software, sia prestazioni di servizi di installazione ed assistenza, indicando quali di questi ordini avessero quali destinatari i clienti (C.F. ); (C.F. CP_2 P.IVA_2 Controparte_3
), (C.F. ); (C.F. ). P.IVA_3 CP_4 P.IVA_4 CP_5 P.IVA_5
c) chiede disporsi ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. alla PC CO SR con sede in Carugate (MI), Via Adamello, 3 (C.F. ), e per l'effetto ordinare alla predetta P.IVA_7 società: - l'esibizione e la produzione nel presente giudizio delle schede contabili (mastrino clienti) relative al cliente (C.F. ), ovvero con riferimento Controparte_6 P.IVA_6 al Sig. (C.F. ) personalmente, con riferimento agli CP_1 C.F._1 esercizi 2012-2013-2014- 2015-2016-2017-2018-2019-2020;
- l'esibizione e la produzione nel presente giudizio delle corrispondenti fatture emesse nei confronti del cliente (C.F. ), con i relativi Controparte_6 P.IVA_6
Documenti di Trasporto;
- l'esibizione e la produzione nel presente giudizio degli ordini e/o delle proposte d'ordine e/o delle relative conferme, aventi ad oggetto sia forniture di hardware e software, sia prestazioni di servizi di installazione ed assistenza, ricevuti dal cliente Controparte_6
(C.F. ), ovvero dal Sig. (C.F. ) P.IVA_6 CP_1 C.F._1 personalmente negli esercizi 2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020, indicando quali di questi ordini avessero quali destinatari i clienti (C.F. ); CP_2 P.IVA_2 [...]
(C.F. ), (C.F. ); Controparte_3 P.IVA_3 CP_4 P.IVA_4 CP_5
(C.F. ).
[...] P.IVA_5
d) Eventualmente all'esito delle risposte ottenute sui capp. 17) – 18) di prova orale sotto dedotti, si chiede disporsi ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. al convenuto Sig. CP_1
, e per l'effetto ordinare a quest'ultimo di esibire e produrre in giudizio tutte le fatture
[...] emesse dall'allora nei confronti dei clienti Controparte_7
(C.F. ); (C.F. ), CP_2 P.IVA_2 Controparte_3 P.IVA_3 CP_4
(C.F. ); (C.F. ) negli esercizi 2012-2013-2014.
[...] P.IVA_4 CP_5 P.IVA_5
*** Si chiede altresì che il Giudice, sempre rimettendo la causa in istruttoria, disponga l'interrogatorio formale del convenuto Sig. , peraltro già ammesso con CP_1 ordinanza fuori udienza del 26.08.2023, non rinunciato da parte attrice e per il quale si sarebbe insistito all'udienza del 17.09.2025 (poi revocata) all'esito delle esibizioni inizialmente disposte. Si rinnova la richiesta che l'interrogatorio verta su tutti i capitoli dedotti nella memoria ex art. 183, comma VI, n. 2, c.p.c. del 28.09.2022 nell'interesse di parte attrice, ovvero, in subordine, sui capitoli già ammessi con la suindicata ordinanza, alla quale ci si riporta.
^^^ NEL MERITO: accertare e dichiarare la violazione da parte del Sig. , già socio CP_1 accomandatario della ora Net Controparte_7 Controparte_7 [...]
), di quanto previsto dall'art. 2301 c.c. per aver posto attività in Parte_1 concorrenza con quella della società, nonché, quale socio accomandatario amministratore, per aver violato agli obblighi allo stesso derivanti dalla legge (art. 2260 c.c.) e dall'atto costitutivo, per aver posto in essere, occultandoli all'altro socio accomandatario Sig.
atti di distrazione e sviamento di clientela a danno della società; e per Persona_1
l'effetto condannare il Sig. al risarcimento di ogni danno cagionato alla CP_1 società attrice, per le causali di cui in narrativa, danno che, ai fini della domanda, si quantificata in un importo di € 50.000,00 o nella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia che dovesse emergere in corso di causa, che verrà liquidata dal Giudice anche in via equitativa, oltre interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. IN OGNI CASO: Con vittoria di spese e compensi di causa e spese generali. IN VIA ISTRUTTORIA: onde evitare decadenza e quindi alla mera occorrenza, si chiede ammettersi prova per interrogatorio formale del convenuto sig. , peraltro già CP_1 ammesso con ordinanza fuori udienza del 26.08.2023, non rinunciato da parte attrice e per il quale si sarebbe insistito all'udienza del 17.09.2025 (poi revocata) all'esito delle esibizioni inizialmente disposte. Si rinnova la richiesta che l'interrogatorio verta su tutti i capitoli dedotti nella memoria ex art. 183, comma VI, n. 2, c.p.c. del 28.09.2022 nell'interesse di parte attrice,
ovvero,in subordine,sui capitoli già ammessi con la suindicata ordinanza, alla quale ci si riporta. Si chiede altresì ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli di prova, eventualmente da epurarsi da giudizi e/o apprezzamenti, non ammessi (anche perché ritenuti provati documentalmente o non contestati):
1. Vero che nel periodo in cui soci accomandatari della erano i sigg.ri Parte_1
e (dal 17.12.2009 al 23.12.2014), di fatto i compiti dei Persona_1 CP_1 soci accomandatari erano distinti, ossia che il sig. si occupava CP_1 prevalentemente degli interventi di assistenza ed installazione presso i clienti nonché della raccolta degli ordini presso questi ultimi, mentre il sig. della Persona_1 vendita degli hardware e nell'organizzazione e gestione dei collaboratori tecnici;
2. Vero che la gestiva anche un negozio di prodotti informatici a Paina Parte_1 di Giussano, Via IV Novembre n. 104, presso il quale operava prevalentemente il sig.
Persona_1
3. Vero che le fatture di vendita emesse dalla riportavano numerazioni Parte_1 diverse a seconda che le vendite fossero effettuate nel negozio (il numero della fattura era seguito dalla lettera “N”) o al di fuori di esso (il numero della fattura non era seguito da alcuna lettera);
4. Vero che le vendite effettuate presso il negozio della erano Parte_1 prevalentemente per clienti privati e per prodotti a basso costo (es. cartucce stampanti, toner, accessori computer ecc.);
5. Vero che, in ragione della suddivisione dei compiti tra i due soci amministratori come indicata nel capitolo precedente, era il sig. colui che aveva tra i due CP_1 soci contatti più frequenti con i clienti c.d. “business” (es. aziende);
6. Vero che il sig. è affetto da malattia di Parkinson e che i primi sintomi Persona_1 di tale sindrome si sono manifestati a partire dall'anno 2010, come da referto medico che si rammostra (doc. 13);
7. Vero che a partire dall'anno 2010, il sig. ha iniziato a manifestare, Persona_1 anche sul luogo di lavoro, difficoltà fisiche (quali limiti nella deambulazione, anche con alcuni blocchi, persistente stanchezza) e psichiche (dovute all'assunzione di importanti dosaggi di psicofarmaci, quali il TAVOR: sonnolenza, disturbi nell'attenzione, ecc.) e che tali problematiche apparivano peggiorare progressivamente nel tempo;
8. Vero che, a causa delle predette difficoltà fisiche, il sig. a partire dall'anno Persona_1
2010, ha dovuto spesso assentarsi dal lavoro;
9. Vero che negli anni dal 2010 al 2014 la contabilità della società era Parte_1 tenuta dallo Studio dei commercialisti sito in Carnate dei dott. e Dott.ssa Persona_2
Persona_3
10. Vero che i mastrini di cui ai docc. 4a-4b-4c-4d che si rammostrano sono state elaborati dallo studio dei commercialisti Dott. - Dott.ssa di Carnate, sulla base delle Per_2 Per_3 fatture vendite presentate dalla società e registrate dal predetto studio professionale;
11. Vero che i mastrini che si rammostrano sub. doc. 4A elencano le fatture di vendita emesse nelle date ivi indicate e per le menzionate causali alla;
CP_2
12. Vero che i mastrini che si rammostrano sub. doc. 4B elencano le fatture di vendita emesse nelle date ivi indicate e per le menzionate causali alla Controparte_3
13. Vero che i mastrini che si rammostrano sub. doc. 4C elencano le fatture di vendita emesse nelle date ivi indicate e per le menzionate causali alla CP_5
14. Vero che i mastrini che si rammostrano sub. doc. 4D elencano le fatture di vendita emesse nelle date ivi indicate e per le menzionate causali alla;
CP_4
15. Vero che negli anni 2012, 2013 e 2014 colui che per conto di intratteneva Parte_1 più frequentemente i rapporti con lo studio del Commercialista era Persona_2 Per_3 il sig. ; CP_1
16. Vero che lo studio del commercialista Dott. – Dott.ssa di Carnate Per_2 Per_3 era solito riconsegnare le fatture cartacee della società , e quindi Parte_1 anche indicate nei mastrini di cui ai docc. 4a-4b-4c-4d, periodicamente nei mesi immediatamente successivi alla loro registrazione;
Parte
17. Vero che le fatture di vendita emesse dalla negli anni dal 2012 al Parte_1
2014 sono state restituite dallo studio del commercialista Dott. - Dott.ssa Per_2
a mani del sig. ; Per_3 CP_1
25. Vero che a seguito della scoperta di quanto dedotto al capitolo 23) in data 01.09.2014 alle ore 14:24 il sig. inviava al sig. la e-mail che si Persona_1 CP_1 rammostra al teste e prodotta sub. doc. 14, il quale rispondeva in pari data con e-mail delle ore 18:15 che si rammostra sempre sub. doc. 14;
*** Si indicano a testi:
1. Piazza ER, legale rappresentante PC TE SR
2. , dipendente PC TE SR addetto alla preparazione ordini Testimone_1
3. LU IP, legale rappresentante CP_6
4. già addetto ufficio acquisti di;
Testimone_2 CP_2
5. Giovanni Rocca, di Controparte_3
6. , di Controparte_8 CP_4
7. di CP_9 CP_5
8. Dott. e Dott. , commercialisti con studio in Carnate (MB) Persona_2 Persona_4
9. Dott.ssa commercialista già con studio in Carnate (MB), ora in Lissone (MB) Persona_3
10. Controparte_10
11. CP_11
^^^ Si chiede disporsi, all'occorrenza, CTU contabile, finalizzata, previa disamina della documentazione che verrà prodotta in giudizio all'esito degli auspicati ordini di esibizione e delle risultanze istruttorie, alla quantificazione del danno subito dall'odierna attrice
[...]
Parte_1
*** Ci si oppone all'eventuale ammissione di richieste di prova, anche contraria, che dovesse essere formulata da controparte e si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove domande e/o eccezioni. Per parte convenuta:
In via preliminare di merito Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione delle pretese attoree ai sensi e per gli effetti dell'art. 2947 del Codice civile. Nel merito Respingere tutte le domande formulate da parte attrice in quanto infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi meglio indicati in atti. Con vittoria di spese e compensi professionali di causa. In via istruttoria Ci si oppone alle richieste ex art. 210 c.p.c., alla richiesta di CTU e ad ogni altra istanza istruttoria articolata da controparte per le ragioni espresse in atti ed in particolate con la memoria ex art. 183 VI comma n. 3 c.p.c. (vecchio rito). Si chiede ammettersi i capitoli articolati a prova contraria con la memoria 183 VI comma n. 3 c.p.c. che si riportano di seguito con i testimoni ivi indicati:
- In merito al capitolo 19) di controparte 1) “Vero che la società intratteneva rapporti commerciali con CP_2 [...] già a partire dall'anno 2011?” Controparte_6
2) “Vero che il signor LU IP aveva conosciuto il signor già nel 2006 su Tes_2 presentazione del signor ” Persona_1
3) “Vero che el 2013 ha trasferito la propria sede sociale a Trivolzio, in provincia CP_2 di Pavia ed in ragione di ciò ha stabilito di rivolgersi a fornitori territorialmente più vicini?”
- In merito al capitolo 20) di controparte
4) “Vero che il fatturato della nei confronti di Parte_1 Controparte_3 relativo all'anno 2012 è pari a Euro 12.190,87 e che il fatturato dell'anno 2011 è pari a Euro 13.886,14, come da tabella di parte attrice che si mostra?”
5) “Vero che il fatturato della nei confronti di Parte_1 Controparte_3 relativo all'anno 2013 è pari a Euro 19.251,42 mentre quello del 2012 e pari a Euro 12.190,87, come da tabella di parte attrice che si mostra?”
- In merito al capitolo 21) di controparte
6) “Vero che il fatturato della nei confronti di relativo all'anno Parte_1 CP_4
2012 è superiore rispetto al fatturato della nei confronti di degli Parte_1 CP_4 anni 2011, 2013, 2014, come da tabella di parte attrice che si mostra?” 7) “Vero che nel 2012 a acquistato un server da ?” CP_4 Parte_1
8) “Vero che il fatturato della nei confronti di relativo all'anno Parte_1 CP_4
2013 è pari ad Euro 42.572,27 e quello relativo all'anno 2014 è pari a 41.228,44, come da tabella di parte attrice che si mostra?”
- In merito al capitolo 22) di controparte 9) “Vero che la società intratteneva rapporti commerciali con il signor CP_5
LU IP già a partire dalla fine degli anni '90?” 10) “Vero che il signor aveva conosciuto il signor nell'anno 1998 su CP_1 CP_5 presentazione del signor LU IP?” Si indicano quali testimoni i signori:
1) ER Piazza, legale rappresentante di PC TE S.r.l.
2) LU IP, ex legale rappresentante di Controparte_6 3) già addetto all'ufficio acquisti di Testimone_2 CP_2
4) amministratore unico di CP_9 CP_5
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione 9.3.2022, iscritto a ruolo il 15.3.2022, Parte_1 nel prosieguo, per brevità, ha convenuto in giudizio ,
[...] CP_12 CP_1 esponendo – in via di sintesi e per quanto di interesse ai fini della decisione – di operare nel settore informatico (progettazione, realizzazione, installazione, assistenza / manutenzione di software e sistemi informatici, nonché commercio all'ingrosso ed al dettaglio di prodotti software hardware, computer, ecc.); di essere stata la società medesima costituita il 14.1.2004 quale società a responsabilità limitata, con la denominazione di Net Store SR, il cui organo amministrativo era composto dal convenuto sig. (Presidente del C.d.A. ed CP_1 amministratore delegato), il sig. (amministratore delegato) e la sig.ra Persona_1 [...] consigliere), moglie di
LU IP (fratello del convenuto); di aver la società, il Persona_5
17.12.2009, mutato la propria forma giuridica in società in accomandata semplice, divenendo con soci accomandatari i signori e Controparte_7 Controparte_7 CP_7 [...]
d accomandante la sig.ra i aver il convenuto e la sig.ra con atto CP_13 Per_5 Per_5 notarile 23.12.2014 – ceduto le proprie quote di partecipazione in al sig. d CP_12 Per_1 alla sig.ra , modificata la denominazione in Net (il Parte_1 Controparte_7 sig. nico socio accomandatario e la sig.ra accomandante); di essere stata Per_1 Pt_1 la composizione societaria mutata in data 14.5.2020, essendo divenuta la sig.ra , Pt_1 socia accomandataria ed il sig. ccomandante, con conseguente modificazione della Per_1 denominazione in precisato che l'avvicendamento tra il Parte_1 Parte_1 sig. la sig.ra nel ruolo di socio accomandatario è dipeso dalle condizioni di Per_1 Pt_1 salute del primo;
di aver scoperto – dopo l'uscita dalla compagine societaria del sig. CP_12 [...]
– che quest'ultimo, quando ricopriva ancora il ruolo di socio accomandatario in CP_7 CP_12 di concerto con il fratello , ha compiuto atti di distrazione e sviamento di clientela di CP_14
a favore di società – attiva nello stesso settore dell'odierna CP_12 Controparte_6 attrice – amministrata dal sig. (titolare del 95% delle quote sociali) e nella quale il CP_14 convenuto deteneva una partecipazione del 5%; di aver, in particolare, il sig. , negli CP_7 anni 2013 e 2014, distratto a favore di gli ordinativi di importati clienti Controparte_6 di ( e , avendo “cura di occultare CP_12 CP_2 Controparte_3 CP_4 CP_5 il proprio illegittimo comportamento all'altro socio accomandatario, Sig. Persona_1 approfittando anche del particolare periodo di quest'ultimo, che doveva affrontare proprio in quegli anni gravi problemi di salute”; di aver, nello specifico, il sig. appreso della CP_7 distrazione di clientela “durante uno degli usuali accessi presso il fornitore PC TE SR”, sorgendo “dalle videate aperte presso la citata PC TE … ordini richiesti nel 2013 e nel 2014 dal Sig. ed avente destinazione proprio i clienti e CP_1 CP_2 [...]
con fatturazione in capo alla citata apprendendo altresì di ordini Controparte_3 CP_6 trattenuti nel 2015, nella consapevolezza della propria imminente fuoriuscita dalla società”; di aver visto calare il proprio fatturato in relazione alle predette società clienti e ciò “in CP_12 coincidenza dell'attività di concorrenza e sviamento posta in essere dal convenuto negli anni 2013 e 2014” (cfr. tabelle alle pagg.
7-9 dell'atto di citazione); di aver il convenuto, dopo la sua fuoriuscita da aperto una propria ditta individuale, “grazie alla quale ha operato e, per CP_12 quanto noto,opera tuttora con la clientela illecitamente sviata dalla , lucrando pertanto Parte_1 della rete di rapporti commerciali e d'affari creati dalla società attrice”; di aver – con CP_12 diffida 29.7.2019 (inviata a mezzo PEC al convenuto e con raccomandata a.r. al sig. LU IP) – contestato gli addebiti di cui sopra, interrompendo la prescrizione, diffida rimasta priva di qualsiasi riscontro. Tanto esposto, la difesa attorea – argomentando in diritto relazione alla violazione da parte del convenuto del divieto di concorrenza di cui all'art. 2301 c.c. (applicabile alla società in accomandata semplice ex artt. 2315-2318 c.c.), nonché degli obblighi scaturenti dal ruolo di amministratore (regolati dalle norme su mandato) – ha concluso come in atti.
Costituitosi in giudizio, il sig. – eccepita l'intervenuta prescrizione quinquennale CP_7 ex art. 2947 c.c. della pretesa avversaria – ha contestato anche la fondatezza in fatto e in diritto di quanto dedotto e argomentato da controparte (sia per insussistenza delle condotte di sviamento della clientela / concorrenza sino a quando è stato socio di sia per assenza CP_12 di prova di danno risarcibile), concludendo – in via principale nel merito – per la reiezione delle domande attoree;
con vittoria delle spese di lite.
Assegnata la causa ad un primo giudice (dott. A. ROSSATO); concessi i termini ex art. 183, c. 6, c.p.c. (cfr. verbale udienza 16.6.2022, depositato a PCT in data 12.7.2022); ammessi i mezzi istruttori articolati dalle parti nei limiti di cui all'ordinanza 26.8.2023; integrata – a seguito di
“istanza” di parte convenuta – l'ordinanza da ultimo citata (cfr. ordinanza 10.11.2023); assunte le testimonianze di e di ER ZZ (cfr. verbale udienza 24.1.2024); Testimone_1 effettuata ulteriore parziale modifica dell'ordinanza in punto di mezzi istruttori ammessi (cfr. ordinanza 25.1.2024); assunte le testimonianze di , , Testimone_3 Controparte_8
(cfr. verbale udienza 24.1.2024); disposto rinvio per non Testimone_4 CP_9 comparizione (per ragioni di salute) di teste ammesso (cfr. verbale udienza 6.6.2024); assunta la testimonianza di LU IP (cfr. verbale udienza 18.9.2024); espletato l'interrogatorio formale di legale rappresentante di (cfr. verbale udienza 12.12.2024); Parte_2 CP_12 disposti tutta una serie di ordini di esibizione ex art. 210 c.p.c. (cfr. ordinanza 21.12.2024); riassegnato il procedimento allo scrivente;
revocata l'ordinanza 21.12.2024 e ritenuta la causa matura per la decisione (cfr. ordinanza 20.5.2025); precisate le conclusioni dai procuratori con fogli depositati a PCT (ord. 20.5.2025 cit.); la causa è passata in decisione, assegnati i termini per depositare le comparse conclusionali (14.10.2025) e le memorie di replica (3.11.2025).
************* Si premette che: i) difese,
eccezioni ed argomentazioni delle parti saranno esaminate per quanto strettamente necessario nella prospettiva della motivazione della sentenza, applicato il principio “della ragione più liquida” (cfr. Cass., Sez. 5, Sent. n. 11458 dell'11.5.2018; nonché Cass., Sez. V, Ord. n. 363 del 9.1.2019); ii) le circostanze di fatto rilevanti ai fini della decisione sono esclusivamente quelle allegate (e contestate) entro il termine fissato dalla legge processuale per la maturazione in capo alle parti delle preclusioni assertive aventi ad oggetto gli elementi costitutivi delle pretese e delle eccezioni azionate / fatte valere in causa (vale a dire, entro il termine previsto per il deposito della memoria ex art. 183, comma 6, n.1, c.p.c., fermi comunque i limiti previsti per la c.d. emendatio / mutatio libelli), inammissibili – perché tardive – deduzioni successive al termine de quo (cfr. Cass., Sez. 3, Sent. n. 7270 del 18.3.2008; circa il fatto che le norme che prevedono preclusioni assertive e probatorie sono preordinate a tutelare interessi generali e la loro violazione è sempre rilevabile d'ufficio anche in presenza di acquiescenza della parte legittimata a dolersene: cfr. Cass., Sez. 3, Sent. n. 7270 del 18.3.2008 e Cass., Sez. 3, Ord. n. 16800 del 26.6.2018); senza che neppure rilevi il fatto che le circostanze non allegate in modo specifico siano, in tesi, evincibili dai documenti già prodotti (quanto al rapporto tra deduzione e produzione documentale, cfr. Cass., Sez. 3, Sent. n. 7115 del 21.3.2013; cfr. altresì, Cass., Sez. 3, Ord. n. 30607 del 27.11.2018, nonché Cass., Sez. 3, Ord. n. 11103 del 10.6.2020).
In sostanza, la società attrice imputa al sig. (socio accomandatario di CP_7 CP_12 sino al 23.12.2014, data nella quale ha ceduto la propria quota all'altro accomandatario sig.
la violazione dell'obbligo di non concorrenza previsto dall'art. 2301 c.c., nonché il CP_7 fatto di essere venuto meno ai doveri di amministratore della società, avendo sviato clientela di a favore di (attiva nello stesso settore di amministrata CP_12 Controparte_6 CP_12 dal fratello sig. LU IP [titolare del 95% delle quote sociali] e nella quale il convenuto deteneva una partecipazione del 5%); in particolare, sempre sulla base della prospettazione attorea – la condotta illecita è stata posta in essere negli anni 2013 e 2014, riguardando, nello specifico, i seguenti clienti e CP_12 CP_2 Controparte_3 CP_4 CP_5
Al riguardo, in primis, la difesa convenuta ha eccepito la prescrizione quinquennale ex art. 2947 c.c. e ciò almeno sino al 28.7.2014, essendo il primo atto avente (astratta) capacità interruttiva (comunque contestata dal sig. ) la comunicazione 29.7.2019 (cfr. doc. n. 5 CP_1 fasc. ; diffida che – pur volendo attribuire ad essa effetto interruttivo – fa riferimento CP_12 solo a e uniche società, quindi, in relazione alle quali la CP_2 Controparte_3 prescrizione potrebbe essere considerata interrotta con la diffida de qua. A tal proposito, ha replicato che la prescrizione non può essere maturata, perché CP_12
i) l'azione di responsabilità contro l'amministratore è soggetta a prescrizionale quinquennale decorrente dalla data di cessazione della carica (art. 2949 c.c.); ii) il decorso della prescrizione – ex art. 2941 n. 7) c.c. – è sospeso tra le persone giuridiche e i loro amministratori (per le azioni di responsabilità) sino a quando questi ultimi sono in carica;
iii) la prescrizione del diritto azionato è stata interrotta con la diffida 29.7.2019 (ricevuta in pari data dal convenuto), dispiegante effetti in relazione a tutti i clienti di cui alle condotte CP_12 illecite contestate a controparte. Al riguardo, innanzi tutto, va osservato che – come evidenziato dalla difesa attorea – la prescrizione ha iniziato a maturare dal 23.12.2014. Infatti, ex art. 2941, n. 7), c.p.c., “la prescrizione rimane sospesa: … 7) tra le persone giuridiche e i loro amministratori, finché sono in carica, per le azioni di responsabilità contro di essi”, norma che – per effetto della sentenza Corte Cost. n. 322 del 24.7.1998 – opera anche nell'ambito del rapporto tra società in accomandita semplice ed i suoi amministratori;
né, stante la compenetrazione tra essere socio accomandatario e ruolo di amministratore caratterizzante la società in accomandita semplice (cfr. art.2318 c.c.), essendo qui pure pacifico che il sig. CP_1 avesse in effettivi compiti amministrativi, può essere accolta la tesi sostenuta dalla CP_12 difesa convenuta circa il fatto che la causa di sospensione di cui all'art. 2941 n. 7) c.c. operi esclusivamente con riferimento “ai rapporti intercorrenti tra la società e i suoi amministratori, in relazione agli atti di mala gestio da essi compiuti nella loro qualità di amministratori”, non dispiegando effetti quanto al divieto di concorrenza previsto dall'art. 2301 c.c., relativo a dovere di astensione gravante sul socio in ragione degli obblighi sociali. Quanto, poi, alla diffida 29.7.2019 (in pari data pervenuta al sig. ), si osserva quanto CP_1 segue. Perché un atto abbia efficacia interruttiva è necessario che contenga l'esplicitazione di una precisa pretesa e l'intimazione o la richiesta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto obbligato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora. In tale contesto, versandosi in ipotesi di compimento di atti di concorrenza sleale, nella prospettiva dello sviamento di clientela, l'effetto interruttivo sul decorso della prescrizione presuppone l'indicazione dei clienti sviati (non essendo altrimenti riscontrabile né “una precisa pretesa”, né il “diritto” che si intende far valere, da intendere in modo specifico e non Contr quale richiesta di risarcitoria fondata su sviamento verso i clienti Controparte_6 in assenza di qualsiasi indicazione idonea ad individuare di quali clienti si tratti); cosicché,
[...] visto che la diffida 29.7.2019 fa esclusivo riferimento alle società e CP_2 Controparte_3 tale effetto può essere attribuito solo in relazione a queste ultime e non ad altri e diversi
[...] clienti di non menzionati nella comunicazione de qua. CP_12
Quindi,concludendo sul punto, l'eccezione di prescrizione è da respingere con riferimento ad eventuali atti di sviamento compiuti dal sig. negli anni 2013-2014 in relazione a CP_1 CP_2 ed è da accogliere, invece, quanto alle altre società clienti di
[...] Controparte_3 CP_12 le cui commesse il convenuto avrebbe sviato a favore di Controparte_6
L'onere di allegazione prova sulle condotte di concorrenza sleale / sviamento della clientela grava su parte attrice, la quale – come visto – ha imputato al convenuto di aver procurato a rdini provenienti da clienti di che, quindi, sarebbero stati Controparte_6 CP_12 sviati da quest'ultima a favore della società amministrata dal fratello del sig. , essendo CP_1 pure il convenuto socio al 5% di Controparte_6
Sul punto è stata espletata istruttoria orale, il cui esito non ha confermato la tesi attorea. Al riguardo, giova premettere due dati assai rilevanti anche nell'ottica della valutazione dell'esito della prova orale: a) il profilo temporale è qui determinante e ciò non solo perché è la stessa a collocare CP_12 le condotte addebitate al sig. “negli anni tra il 2103 ed il 23.12.2014” (cfr. atto di CP_1 citazione, pag. 2), ma anche perché – successivamente alla dismissione della quota di partecipazione in – sul convenuto non gravava alcun obbligo di non concorrenza;
CP_12 né – sempre quanto all'epoca successiva all'uscita del sig. – sono state Parte_3 CP_12 allegate eventuali condotte tenute dal convenuto riconducibili al generale divieto di atti di concorrenza sleale ex art. 2598 c.c.; b) la partecipazione del convenuto in con quota del 5%) è elemento, Controparte_6 almeno in sé e per sé considerato, irrilevante nella prospettiva della domanda attorea, dal momento che – ex art. 2301, c. 1, c.c. – al socio accomandatario è vietato partecipare a società concorrente quale socio illimitatamente responsabile, laddove la partecipazione del 5% del sig. è a società a responsabilità limitata. CP_7 In primis, merita di essere esaminato quanto riferito dai testi ER ZZ e Tes_1
(il primo titolare di PC TE SR ed il secondo dipendente di tale società).
[...]
Le deposizioni dei signori ZZ e sconfessano il fatto che il sig. abbia Tes_1 Per_1 potuto apprendere dalle “videate” di PC TE SR di ordini diretti ad Controparte_6 richiesti dal convenuto (in tal senso si legge nell'atto di citazione, pag. 6, nonché nel
[...] cap. articolato sub n. 23 a pag. 11 della memoria ex art. 183, c. 6, n. 2, c.p.c. e ciò CP_12 perché entrambi i testi hanno fatto presente in modo univoco che nella “videata” non vi era alcun riferimento alla persona che aveva effettuato l'ordine, essendo indicata solo la società alla quale la merce era destinata;
cosicché, a tutto concedere, il sig. “durante uno Per_1 degli usuali accessi presso il fornitore PC TE SR” (cfr. pag. 6 cit.) e, di preciso,
“venerdì 29 agosto 2014” (cfr. pag. 11 cit.) – ha potuto scorgere ordini effettuati da
[...]
PC TE SR, ma non – contrariamente a quanto si legge negli scritti Controparte_6 attorei – trattarsi di ordini effettuati dal convenuto. Quindi, la circostanza dedotta in citazione e specificata nella memoria istruttoria (che,laddove confermata dai testi, avrebbe potuto essere elemento capace di fornire riscontro alla presenza di ordini inoltrati dal convenuto nell'interesse di non solo non ha trovato Controparte_6 riscontro in sede istruttoria, ma si è rivelata, almeno nei termini riferiti da falsa, non CP_12 essendo possibile per il sig. corgere a video il nome della persona fonte dell'ordine Per_1 inoltrato a PC TE SR. Circa, poi, il fatto che pure effettuasse ordini a PC TE SR, Controparte_6
è dato privo di rilievo ai fini della decisione, trattandosi di società attiva nello stesso settore di e che, quindi, è logico intrattenesse rapporti commerciali con società al contempo CP_12 clienti della parte attrice. Quanto, poi, al fatto che il teste , confermato che “ fatturò ordini destinati alle Tes_1 CP_6 società e per prodotti da noi forniti”, abbia aggiunto “so che dietro CP_2 Controparte_3
'erano LU IP e . So per certo che gli ordini arrivavano da CP_6 CP_1 CP_1
”, è dato di scarso rilievo, avendo lo stesso teste fatto presente di non essere in grado di
[...] collocare nel tempo gli ordini a cui ha fatto riferimento (“non ricordo però in quale periodo” / “A richiesta di specificare se nel corso del 2014 ed in particolare il 29 agosto 2014 vi fossero le situazioni sopradescritte il teste dichiara < Non ricordo >>”); in contesto in cui – come visto – gli ordini successivi al 23.12.2014 sono irrilevanti e ciò dovendo altresì considerare, da un lato, che in ogni caso – nella prospettiva della pretesa attorea – rileverebbero ordini “astrattamente” riconducibili a e sviati ad (e non commesse comunque di CP_12 Controparte_6 quest'ultima, anch'essa pacificamente cliente di PC TE SR) e, d'altro lato, quanto riferito dai testi operativi in ed (destinatari degli ordini de CP_2 Controparte_3 quibus) in relazione ai rapporti con il convenuto, con specifico riferimento al fatto se questi, sino al 23.12.2024, operasse in nome e per conto di o (pure) per sul CP_12 Controparte_6 punto cfr. infra).
Proseguendo nell'analisi del materiale di causa, si premette che l'istruttoria orale ammessa ed espletata dal precedente titolare del procedimento ha riguardato, oltre a ed CP_2 [...]
pure ulteriori clienti di in relazione ai quali l'eccezione di prescrizione Controparte_3 CP_12
è stata ritenuta fondata;
quindi, innanzi tutto, vengono esaminate le deposizioni dei testi che hanno riferito su ed di seguito quelle delle altre società e ciò in CP_2 Controparte_3 un contesto in cui, fermo il rilievo dirimente dell'intervenuta prescrizione, pure quanto a tali altre società le allegazioni attoree non hanno trovato conferma.
CP_2
E' stato escusso il sig. responsabile ufficio acquisti di , che ha Testimone_4 CP_2 fatto presente che “ stata portata in da LU IP”, precisato altresì che “LU CP_6 CP_2 lo conoscevamo da tempo per altro motivo, successivamente abbiamo conosciuto per CP_1
l'assistenza software e contestualmente abbiamo avuto rapporti anche con . Per_1
Quindi, da un lato, a ben vedere, all'inizio era cliente di non di d'altro CP_2 CP_6 CP_12 lato, i dati riportati nella tabella a pag.7 della citazione, attestano fatturazione della parte attrice anche per il 2013 e 2014; così, pacifica la copresenza di ordini a provenienti da CP_2 CP_6
e che il sig. abbia distratto attività della società attrice a favore di CP_12 CP_7 CP_6 circostanza priva di elementi di concreto riscontro;
anzi, va evidenziato che proprio dalla tabella di pag. 7 cit. si ricava che già dal 2011 al 2012 (lasso di tempo estraneo all'arco temporale della domanda attorea) il fatturato si era significativamente ridotto (passando da €142.050,39 a
€115.501,93), cosicché l'ulteriore riduzione registrata negli anni successivi è in linea con la tendenza già in essere in momento in cui alcuna condotta illecita è stata imputata al convenuto. D'altro canto, quanto subito sopra rilevato circa l'andamento del fatturato / CP_12 CP_2
è coerente con ciò che si legge a nel paragrafo a cavallo delle pagg. 7 ed 8 della “memoria di costituzione e risposta” circa il fatto che nel 2014 la società cliente è stata interessata da ricambio di vertici aziendali (evento ben capace di incidere sulla scelta dei fornitori), con progressivo ridimensionamento dell'unità produttiva nella Provincia di Monza e Brianza, sino al trasferimento nel 2016 nella Provincia di Pavia (dati questi tutti non contestati in modo specifico dalla parte attrice). Ancora, quanto a tale ultimo aspetto (calo del fatturato nei due anni che hanno CP_12 preceduto l'uscita dalla società del sig. ), va osservato – considerazione valida in CP_7 generale e non solo per il cliente – che dalle stesse deduzioni attoree si apprende CP_15 che l'altro socio accomandatario sig. dal 2010 ha iniziato a manifestare sintomi di Per_1 patologia altamente invalidante (cfr. pag. 6 dell'atto di citazione, nonché capp. articolati sub nn.
6-8 a pagg.
8-9 della memoria ex art. 183, c. 6, n. 2, c.p.c. , evento questo che, CP_12 minando la capacità lavorativa di uno dei due soci operativi, è logico ritenere abbia potuto incidere in senso negativo sul fatturato della società.
Controparte_3
E' stato escusso il sig. (risorsa che per egue sia Testimone_3 Controparte_16 il settore commerciale, che quello dei pc, con l'utilizzo del gestionale interno), che – fatto presente di non ricordare se ci siano stati acquisti di hardware (stante il notevole lasso di tempo trascorso) – ha riferito che sicuramente tanto quanto hanno effettuato CP_12 CP_6 assistenza software e ciò in un contesto in cui – in base alle dichiarazioni del teste – “il nostro referente per ra LU IP, mentre per , è evidente l'errore CP_6 Pt_4 Parte_5 di chi ha redatto il verbale, trattandosi sicuramente di per la parte hardware, Persona_1 mentre se avevamo bisogno di un tecnico che venisse per problemi pratici facevamo riferimento a ”; avendo il sig. così concluso: “Quindi per noi CP_1 Tes_3 CP_1
era solo il referente di e non di .
[...] Pt_4 CP_6 E' chiaro che la deposizione del sig. è in netto contrasto con le allegazioni attoree, dal Tes_3 momento che la risorsa assegnata al settore commerciale (hardware e Controparte_3 software) ha chiaramente esposto di non esservi dubbi sul fatto che il convenuto fosse il referente di e non di CP_12 Controparte_6
Inoltre, i dati della tabella riportata a pag. 8 della citazione non risultano neppure del tutto coerenti con le deduzioni attoree: infatti, in relazione al cliente nell'anno Controparte_3
2013 (in tesi, già interessato dalla condotta illecita imputata al convenuto) si assiste ad un aumento del fatturato (che passa da € 12.190,87 del 2012 ad € 19.251,42); quanto, poi, alla diminuzione registrata nel 2014, da un lato, come visto, la ragione di essa dedotta in citazione non ha trovato alcuna conferma nella deposizione resa dal sig. e, d'altro lato, può Tes_3 anche essere spiegata con la ridotta operatività lavorativa dell'altro socio accomandatario, espressamente ammessa negli scritti attorei.
CP_5
E' stato escusso il legale rappresentante della società sig. che ha confermato CP_9 ordini per attività di assistenza informatica ed acquisto di software / hardware con ma CP_6 ciò in un contesto risalente nel tempo (“Lavoro con da quasi 15 anni …”) e fondato su CP_6 una conoscenza personale del fratello del convenuto (“… perché conosco LU da quando ero piccolo ed ho sempre lavorato con lui”), specificando che “il nostro punto di riferimento è sempre stato LU IP per e che “con il rapporto era sporadico”. CP_6 CP_1
Quindi, il sig. ha univocamente affermato che ordini/commesse di a CP_5 CP_5 sono sempre state riconducibili ad attività/lavori/materiali che ha voluto CP_6 CP_5 ordinare/commissionare ad (senza, quindi, che vi sia stata alcuna distrazione di CP_6 ordini teoricamente di “competenza” di;
inoltre, dalla deposizione del teste si trae che CP_12 pure i rapporti e la gestione delle commesse rano curate / dirette dal sig. LU CP_5 CP_6
IP, con interventi del fratello di quest'ultimo (vale a dire, del convenuto) “sporadici” e, in ogni caso, inseriti in “un rapporto continuativo con LU”; cosicché, da un lato, la tesi attorea (relativa alla distrazione di ordini/commesse da ad non ha trovato conferma CP_12 CP_6 alcuna e, d'altro lato, neppure emerge l'astratta possibilità di configurare danno risarcibile in capo alla società attrice per l'attività svolta da su ordini/commesse di CP_6 CP_5
Inoltre, esaminata la tabella alle pagg. 8 e 9 della citazione, pure in relazione ad CP_5 valgono le considerazioni già svolte con riferimento a circa il fatto che il fatturato di CP_15 aveva già manifestato una contrazione dal 2011 al 2012, inserendosi così la riduzione CP_12 dei due anni successivi in una tendenza iniziata in epoca estranea alla condotta imputata al convenuto.
EF SR E' stato escusso il sig. (dipendente on mansione di responsabile del Controparte_8 CP_4 centro elaborazione dati [in pensione dal 2019]), il quale – pur in un contesto di ricordo vago per il tempo trascorso – ha confermato la presenza in del convenuto e del sig. CP_4
e, pur il teste avendo detto di non essere in grado di riferire la società alla quale Per_1 facessero riferimento, il fatto che, insieme al sig. sia stato menzionato l'altro CP_1 socio accomandatario di induce a concludere nel senso che l'attività del convenuto CP_12 in venisse svolta nell'interesse della società attrice e non di . CP_4 Controparte_6 D'altro canto, la tesi attorea di attività di distrazione di ordini/commesse EF SR da CP_12 ad è contraddetta in modo univoco dal fatto che il sig. ha fatto presente di CP_6 CP_8 non aver alcun ricordo di dato, invero, del tutto incompatibile con lo sviamento del CP_6 fatturato EF SR dalla società attrice ad CP_6
Neppure ha rilievo la “conferma” del “nastrino contabile” mostrato al teste nel corso della Contr escussione, avendo il sig. – reso edotto trattarsi di documentazione formata da CP_8
– riferito di non essere in grado di riferire alcunché circa i dati presenti in tale “nastrino”;
[...] documentazione, comunque, di scarso interesse ai fini della decisione, rilevando qui non la presenza di ordini/commesse di relative all'anno 2012 (dato che può Parte_6 essere anche considerato pacifico), ma l'attività di distrazione di ordini/commesse, in tesi, posta in essere dal convenuto (circostanza che – come visto – non ha trovato conferma nella deposizione e, anzi, risulta poco plausibile, avendo il teste riferito di non ricordare . CP_6
Nell'ambito dell'istruttoria espletata dal precedente titolare del procedimento vi è stata pure la deposizione del sig. LU IP e “l'ammissione dell'interrogatorio formale del legale rappresentante di parte attrice a prova contraria sulle circostanze dedotte da parte attrice medesima ed ammesse” (cfr. ordinanza 25.1.2024 cit.). In relazione a teli mezzi istruttori si svolgono le seguenti considerazioni.
Teste LU IP Invero, trattasi di testimonianza resa da un soggetto – in astratto – non dotato di grande credibilità e ciò sia per il legame di parentela con il sig. (fratello), sia perché CP_1
è l'amministratore di (nonché titolare del 95% delle quote di essa), Controparte_6 società – secondo la tesi attorea – a vantaggio della quale vi sarebbe stato lo sviamento della clientela (ed è inverosimile pensare che – laddove tale sviamento vi sia effettivamente CP_12 stato – il sig. LU IP non ne fosse a conoscenza, avendo piuttosto questi – sempre in tesi – agito “in concorso” con il convenuto). Contr Tanto premesso, si osserva che il teste ha negato esservi stata distrazione di clientela a favore della società da lui amministrata;
inoltre, merita di essere evidenziato che le
[...] dichiarazioni rese dal sig. circa il fatto che la collaborazione lavorativa con CP_14 CP_2
e con ono assai risalenti nel tempo e precedenti rispetto a quelle fra le società de CP_5 quibus e sono in linea con le deposizioni del sig. (responsabile acquisti di CP_12 Tes_5
e del sig. (titolare di , dato questo significativo in punto di CP_2 Tes_6 CP_5 valutazione della credibilità del teste.
Interrogatorio formale di (legale rappresentante di Parte_1 CP_12
Come da ordinanza 25.1.2024, l'interrogatorio formale della legale rappresentante della società attrice è stato ammesso “a prova contraria sulle circostanze dedotte da parte attrice medesima ed ammesse”. In linea con l'ordinanza de qua, all'udienza 12.12.2024, alla legale rappresentante di CP_12 sono stati sottoposti i capitoli articolati dalla difesa di stessa nella memoria ex art.183, CP_12
c. 6, n. 2), laddove – tale mezzo istruttorio – essendo funzionale a suscitare la confessione giudiziale (cfr. artt. 228 e ss. c.p.c.) – deve avere ad oggetto i capitoli di controparte che, se confermati, danno luogo alla confessione (vale a dire, all'ammissione di fatti sfavorevoli al dichiarante e favorevoli alla parte avversa) e ciò in un contesto in cui è del tutto estraneo all'interrogatorio formale lo scopo di far sì che il dichiarante adduca elementi a sé favorevoli. Al riguardo, giova trascrivere un passo della motivazione di Cass., Sez. 3, Ord. n. 24799 del 16.9.2024 (cfr. pag. 8 dell'ordinanza):
< … è ben noto che la funzione dell'interrogatorio formale, deferito ad una parte, sia quella di provocarne la confessione in sede giudiziale, non anche quella di addurre elementi favorevoli all'interpellato. Insomma, esso è uno strumento che, in linea di principio, può solo nuocere alla parte che vi è sottoposta, o al più – qualora essa neghi tout court le circostanze fattuali capitolate, oggetto dell'interrogatorio stesso – lasciare la situazione inalterata, non altro. Tutt'al più, le dichiarazioni rese dall'interpellato – che, in linea di massima, vanno pur sempre ascritte al piano delle allegazioni della parte – in favore dello stesso (ed evidentemente pro domo sua), possono essere lette nell'ambito del complessivo governo delle risultanze istruttorie, riservato al giudice del merito secondo il suo prudente apprezzamento, ex art. 116 c.p.c.; … >>. Quindi, volendo valutare l'esito dell'interrogatorio formale tenutosi all'udienza 12.12.2014, viste anche le dichiarazioni rese dai testi nei termini sopra indicati, il fatto che la sig.ra Pt_1
– sottopostile i capitoli articolati dalla difesa della società rappresentata dalla stessa
[...] sig.ra – abbia reso dichiarazioni a favore di (vale a dire, pro domo sua) è dato Pt_1 CP_12 privo di rilievo ai fini della decisione, trattandosi di dichiarazioni da ascrivere al piano delle allegazioni di parte, del tutto inidonee a soddisfare l'onere della prova (gravante sulla società attrice) in relazione all'integrazione delle condotte illecite ascritte in capo al convenuto.
Residua la valutazione del valore da attribuire allo scambio di e-mail dell'1.9.2014 tra il sig. d il convenuto (vale a dire, tra i due soggetti allora soci accomandatari di . Per_1 CP_12
Secondo la tesi sostenuta da parte attrice, dalla risposta del convenuto si ricaverebbe che questi ha reso dichiarazioni confessorie. La tesi attorea non merita di essere condivisa. Innanzitutto, giova trascrivere il testo delle e-mail de quibus.
Da - 1.9.2014, ore 14:24: Per_1 CP_1
“Ciao , CP_1 non ti ho detto niente stamattina, dopo che siamo usciti da perché non era il caso, ma CP_17
è meglio che ci chiariamo su questa situazione perché così non si può più andare avanti. Sui clienti che abbiamo fatto insieme, eravamo d'accordo che tu ti saresti occupato Parte_1 della parte tecnica e io della vendita dell'hardware. Forse non hai visto nell'ultimo anno quante vendite di hai girato a Parte_1 CP_6
Probabilmente non ti rendi conto di come mi stai mettendo in difficoltà?” E perché? E' questo che non capisco! Prova a pensare se la stessa cosa fosse stata fatta a te. Sicuramente conoscendoti ci saresti rimasto male come ci sono rimasto io. Dobbiamo trovare una soluzione e essere più trasparenti come sempre. Ciao”.
Da a 1.9.2014, ore 14:24: CP_1 Per_1
“Per quanto riguarda 013 le vendite hanno portato un utile “senza tasse” di € 3000.00. CP_2 Unico cliente di nel 2013. CP_6 Cont Per il 2014 i cliente e' e hanno portato un utile “senza tasse” di € 5000.00”. CP_6 CP_2
Ciao”.
Dalla e-mail del convenuto, invero, si trae solo che dai rapporti commerciali è CP_18 derivato un ricavo di € 3.000,00 nel 2103 e quelli tra di € 5.000,00 nel 2014. CP_6 CP_19 Cont Ora, richiamato comunque quanto sopra osservato in relazione ai clienti ed CP_2
avendo lamentato un calo di fatturato di diverse decine di migliaia di Controparte_3 CP_12 euro per (cfr. tabella pag. 7 dell'atto di citazione) è difficile scorgere valere confessorio CP_2 nella risposta del convenuto;
prestandosi essa anche ad essere intesa in termini di negazione dell'accusa mossa dal sig. e ciò proprio stante l'esiguità degli importi generati a Per_1 favore di er vendite ai clienti de quibus; quanto, poi, ad valgono CP_6 Controparte_3 considerazioni di analogo tenore. Inoltre, facendo l'e-mail del sig. riferimento a vendite hardware (spettanti, in tesi, a Per_1
e “girate” dal convenuto ad e non alla “parte tecnica”, il documento risulta CP_12 CP_6 poco coerente con quanto dedotto a sostegno della domanda azionata in giudizio, visto che a pag. 10 dell'atto di citazione si legge: < Da notare, inoltre, come per i clienti sopra indicati (ad eccezione di , risulti molto rilevante soprattutto il progressivo decremento di fatturato CP_5 relativo alla parte di “assistenza tecnica”, ossia proprio il settore più specificatamente seguito dal convenuto >>.
In conclusione, non ha soddisfatto l'onere probatorio su di essa gravante in punto di CP_12 dimostrazione delle condotte illecite imputate al convenuto e da ciò il rigetto della domanda attorea;
inutile ai fini della decisione dar corso agli ordini di esibizione emessi dal precedente titolare del procedimento, non essendo emersi elementi idonei a far ritenere che il convenuto, prima del 23.12.2014, abbia distratto clientela di a favore di CP_12 Controparte_6
************** Le spese di lite, come per legge, seguono la soccombenza, con conseguente condanna della parte attrice a rifonderle a quella convenuta per l'importo liquidato in dispositivo ex D.M. n. 55/2014, stante il valore e l'oggetto della causa, la durata del giudizio, le udienze tenute (anche in forma “cartolare”) e l'attività processuale espletata;
precisato che – visto il numero di udienze tenute per l'assunzione delle prove orali – il parametro medio ex D.M. 55/2014 cit. per la “fase istruttoria e/o di trattazione” è aumentato in misura del 35% (cfr. art. 4, c. 1 e 12, c. 1, D.M. 55/2014 cit.).
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge
P. Q. M.
Respinta e/o assorbita ogni altra istanza, difesa ed eccezione delle parti,
- rigetta le domande azionate dalla parte attrice nei confronti di parte convenuta;
- condanna la parte attrice a rifondere le spese di lite del presente giudizio a parte convenuta, liquidando a tale titolo l'importo di € 8.248,10 per compensi professionali, oltre oneri e accessori dovuti per legge, nonché 15% per spese forfettarie ex art. 2, c. 2, D.M. n. 55/2014.
Sentenza esecutiva.
Monza, 2 dicembre 2025 il Giudice Nicola GRECO