Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 16/06/2025, n. 570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 570 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione civile riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
1. dr.ssa Patrizia Morabito - Presidente
2. dr.ssa Federica Rende - Consigliere
3. dr.ssa Daniela Mazzuca– Giudice ausiliario est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 489/2019 R.G., posta in decisione all'udienza del 2.12.2024 vertente
TRA
(C.F. ), in proprio e nella qualità di Parte_1 CodiceFiscale_1 genitore esercente la potestà genitoriale sui figli minori, (C.F. Parte_2 [...]
e (C.F. ), C.F._2 Parte_3 CodiceFiscale_3 elettivamente domiciliata in Catanzaro, via Francesco Acri n. 67, presso la sede della di avv. Antonio Amato e avv. Maria Giuseppina Amendola & Controparte_1
Consultants, dai quali è rappresentata e difesa in virtù di mandato in atti
-appellante-
E
Avv. Luigi Giuseppe Greco (C.F. ), in proprio avendone le CodiceFiscale_4 qualità, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Gioiosa Jonica (R.C.), via
Condercuri n. 63/d
-appellato-
oggetto: prestazione d'opera intellettuale – appello avverso l'ordinanza n. 66/2019 del
Tribunale di Locri, pubblicata il 06.05.2019.
Conclusioni delle parti
mentre, con note di trattazione scritta, depositate telematicamente in data 29.11.2024,
l'appellato in proprio così precisava le conclusioni: “il sottoscritto avv. Luigi Giuseppe Greco, tramite il presente atto in ottemperanza al decreto emesso in data 10 febbraio 2024, partecipa all'udienza del 2 dicembre 2024 per osservare e chiedere quanto segue. Ci si riporta a tutti gli scritti difensivi ed allegati di causa, e si precisano le conclusioni per come rassegnate in atti qui da intendersi integralmente riportate e trascritte e si chiede che la causa venga trattenuta per la decisione”.
Con ordinanza dell'8.01.2025, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
2.12.2024 - svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., come novellato dall'art. 35 Decreto
Legislativo n. 149/2022 - la causa veniva assegnata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di ricorso ex art. 702 bis c.p.c. - notificato contestualmente al decreto di fissazione dell'udienza di comparizione alla - l'avv. Luigi Giuseppe Greco adiva il Parte_1
Tribunale di Locri per sentire “accertare e dichiarare che la Sig.r come in Parte_1 atti generalizzata, è tenuta a corrispondere all'avv. Luigi Giuseppe Greco, a titolo di compenso professionale per l'attività svolta e descritta in narrativa, la somma di €. 24.728,10 oltre rimborso forfetario, IVA e CPA, come da allegata parcella vitata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Locri da cui vanno detratti €. 9.777,56 già percepiti banco judicis (proc. 1495/2017 udienza del
6.03.2018) e ad aggiungere €. 728,34 per visto parcella;
per l'effetto condannare la convenuta al pagamento della complessiva somma di €. 15.228,88 oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge, interessi legali maturati e maturandi e moratori sino all'effettivo soddisfo. Con conseguete vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio”.
Esponeva il ricorrente:
-di avere svolto attività professionale, per conto e nell'interesse di - Parte_1 sia in proprio che nella qualità di genitore esercente la patria potestà sui minori e Parte_2
– in occasione del sinistro occorso in Caulonia, in data 23.11.2013, in cui Pt_3 perdeva la vita , marito della resistente;
Persona_1
-che, tale attività, era consistita nella richiesta di risarcimento danni inoltrata, con racc.
a.r. del 4.11.2014, alla Consap ed alla nella qualità di compagnia Controparte_2 designata dal Fondo Vittime della Strada e conclusasi, dopo diverse trattative, con la liquidazione, da parte delle dell'importo complessivo di Controparte_2
€.441.420,00 in favore della e dei figli minori;
Pt_1 -di avere, inutilmente, richiesto alla propria assistita il pagamento dei compensi per l'attività professionale prestata in suo favore ma che la stessa, anziché adempiere, in data 19.10.2016, gli aveva revocato l'incarico conferito;
-che, al fine di ottenere il riconoscimento delle proprie spettanze, con atto di ricorso del 3.10.2017, aveva adito il Tribunale di Locri, in composizione collegiale;
-che, in quella sede, all'udienza del 6.03.2018, la aveva offerto, banco judicis, Pt_1 la somma di €.9.777,56 a mezzo assegno circolare, che veniva trattenuta a titolo di acconto sui compensi ancora dovuti;
-che, con ordinanza del 5.06.2018, il Tribunale di Locri, in composizione collegiale, aveva dichiarato inammissibile il proposto ricorso, vertendosi in materia di onorari richiesti per l'espletamento di attività stragiudiziale per i quali non poteva trovare applicazione il procedimento sommario speciale di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 150/2011;
-che, pertanto, aveva provveduto ad instaurare il presente procedimento.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva la resistente, in proprio e nella qualità di esercente la potestà genitoriale sui figli minori, rilevando, in via preliminare l'inammissibilità del ricorso e, nel merito, la sua infondatezza in quanto l'importo di
€.9.777,56, già corrisposto al ricorrente banco judicis, era da ritenersi esaustivo di ogni eventuale pretesa.
Con ordinanza n. 66/2019, pubblicata il 06.05.2019 – resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 02.5.2019 – il Tribunale di Locri accoglieva il ricorso condannando al pagamento, in favore dell'avv. Luigi Giuseppe Parte_1
Greco, della somma di €. 22.799,34 a titolo di compensi professionali - detratto l'acconto di €. 9.777,56 - oltre rimborso forfetario, accessori di legge, interessi legali dalla pubblicazione dell'ordinanza al soddisfo e spese giudiziali.
Avverso la suddetta decisione, con atto di citazione regolarmente notificato, proponeva appello in proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà Parte_1 genitoriale sui figli minori e , chiedendone Parte_2 Parte_3
l'integrale riforma, con vittoria di spese legali di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva, ritualmente, l'avv. Luigi Giuseppe Greco rilevando l'infondatezza del proposto gravame, con richiesta di rigetto e condanna di controparte alla rifusione delle spese legali del presente grado.
Con ordinanza dell'8.01.2025, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
2.12.2024 - svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., come novellato dall'art. 35 Decreto
Legislativo n. 149/2022 - la causa veniva assegnata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello deve essere accolto per le ragioni che seguono. Con un unico motivo di gravame, l'appellante denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 26 del D.M. n. 55/2014 e ss.mm. asserendo che, erroneamente, il
Giudice di prime cure ha ritenuto applicabile, alla fattispecie de quo, la previsione contemplata dal citato articolo - che in realtà, disciplina la diversa ipotesi di “prestazioni con compenso a percentuale in adempimento di un incarico di gestione amministrativa, giudiziaria e convenzionale” prevendendo “un compenso su base percentuale fino ad un massimo del 5% sul valore dei beni amministrati - considerato che l'avv. Greco “non ha svolto alcun incarico finalizzato alla gestione amministrativa, giudiziaria o convenzionale delle somme riconosciute a titolo di risarcimento danni” ma, bensì, ha curato le trattative con il Fondo di Garanzia delle
Vittime della Strada al fine di ottenere il risarcimento del danno da perdita parentale.
Precisa sul punto che l'attività professionale svolta si è esaurita nella fase stragiudiziale, non essendo stato intrapreso alcun giudizio sicché, ai fini della quantificazione del compenso, doveva trovare applicazione l'art. 18 del D.M. 55/2014 a mente del quale “i compensi liquidati per prestazioni stragiudiziali sono omnicomprensivi in relazione ad ogni attività inerente l'affare” talché, tenuto conto dello scaglione applicabile in relazione alla misura del risarcimento ottenuto, il ricorrente avrebbe potuto vantare il diritto ad un compenso pari, tutt'al più, ad €. 9.450,70, calcolato ai medi della tariffa con aumento, ex art. 4 comma 2, del 40% in relazione al numero delle parti rappresentate. Conclude, quindi, evidenziando l'infondatezza dell'avversa pretesa per avere già corrisposto al ricorrente, banco judicis, il maggiore importo di €. 9.777,56.
La doglianza è fondata.
È pacifico e non contestato – oltre che provato documentalmente - che l'avv. Greco abbia svolto attività stragiudiziale, in favore della resistente e dei figli minori, diretta ad ottenere il risarcimento del danno dal Fondo Vittime delle Strada, per il sinistro occorso al loro congiunto.
Altrettanto pacifico è che tra le parti non sussisteva alcun preventivo accordo in ordine al compenso da riconoscere in favore del professionista, in relazione all'incarico conferito, con l'ovvia conseguenza che, tale compenso, doveva essere determinato, dall'adito Giudice, in base alla tariffa vigente ed adeguato all'importanza dell'opera.
Orbene, il D.M. n. 55/2014, ratione temporis applicabile, sancisce all'art. 18 il principio dell'onnicomprensività del compenso per l'attività stragiudiziale, che deve essere liquidato in base ai parametri stabiliti, tenendo conto della natura e della complessità delle attività svolte.
Nondimeno, nel contratto di prestazione d'opera professionale, compreso quello intercorso tra cliente e avvocato in materia stragiudiziale, il cliente può sempre recedere dal contratto, pagando al prestatore d'opera le spese sostenute e il compenso per l'opera svolta (art. 2237 c.c., comma 1) sicché il recesso del cliente, giustificato o meno, non incide sulla determinazione della misura del compenso, se non nel senso che il compenso è dovuto non per tutta l'opera commessa ma, sulla base dei criteri previsti dall'art. 2233 c.c., solo per l'opera svolta (Cass. n. 29745 del 2020; Cass. n.
6465 del 2022, in motiv.).
Acclarato il diritto del ricorrente ad ottenere il pagamento per l'attività stragiudiziale svolta in favore dei rappresentati, ritiene questa Corte, contrariamente al primo
Giudice, che, ai fini della determinazione dell'onorario dovuto, non potesse trovare applicazione l'art. 26 del D.M. n. 55/2014.
Ed invero, tale disposizione regola il calcolo dell'onorario dovuto - ove non sia stato determinato dalla legge o dal contratto – “per le prestazioni in adempimento di un incarico di gestione amministrativa, giudiziale o convenzionale”.
E però, l'avv. Greco non ha affatto allegato di essere stato incaricato della gestione amministrativa, giudiziaria o convenzionale delle somme ottenute a titolo di risarcimento dagli assistiti, essendo stato, invece, il suo incarico limitato e circoscritto a curare, in fase stragiudiziale, le trattative finalizzate ad ottenere il risarcimento conclusesi, poi, transattivamente.
Dirimente in tal senso è la considerazione che lo stesso era stato nominato procuratore speciale e non generale. In ogni caso, non vi è prova in atti che il professionista abbia svolto l'attività di cui al menzionato art. 26 “l'attività di gestione indica di norma il complesso delle operazioni, amministrative e produttive, necessarie all'amministrazione di beni o di patrimoni con conseguimento dei risultati economici che le sono propri” Cassazione civile sez. II,
16/07/1992, n.8650).
Ovvia conseguenza è che, ai fini della quantificazione del compenso professionale, dovevano trovare applicazione l'art. 18 (sull'onnicomprensività del compenso), l'art. 19
(sulla determinazione del compenso) e l'art. 21 (sulla determinazione del valore dell'affare) del D.M. n. 55/2014.
Sicché, tenuto conto del valore della controversia, rientrante nello scaglione da
€.260.000 ad €. 520.000, il compenso doveva essere quantificato in €. 5.870,00 (ai medi tariffari) oltre aumento percentuale del 40% (in relazione al numero delle parti assistite oltre la prima) e spese generali del 15% e, quindi, in complessivi €. 9.450,70.
Ne consegue che, avendo parte resistente, provveduto, antecedentemente alla proposizione del ricorso, al pagamento della somma di €. 9.777,56 la pretesa azionata dal professionista, con il proposto ricorso, era da ritenersi priva di fondamento.
La riforma della sentenza di primo grado rende necessario procedere ad una nuova regolamentazione delle spese processuali secondo un criterio unitario e globale fondato sull'esito complessivo della lite (in tal senso v. Cass. n. 15483/2008; Cass. n.
4052 del 19.2.2009; Cass. n. 6259 del 18.3.2014; Cass. n. 11423 dell'1.6.2016).
Le spese di entrambi i gradi del giudizio, quindi, seguono la soccombenza e vengono liquidate, per entrambi i gradi, secondo i parametri stabiliti in applicazione dei criteri di cui al Regolamento Min. Giustizia n. 147 del 13.08.2022, in vigore dal 23.10.2022, e certamente da applicarsi al procedimento in oggetto - dovendosi tale liquidazione operare senza distinzioni di normativa applicabile relativamente al tempo dell'introduzione della lite e dell'inizio dell'avvio dell'attività defensionale (come pure da ultimo riconosciuto dalla Corte costituzionale con l'ordinanza n. 261 del 4–7.11.2013) ma soltanto al dì della pronuncia – condividendosi, da parte di questa Corte, il principio di diritto da ultimo affermato da
Cass. Sez. 6–L, ordinanza n. 31884 del 10/12/2018, secondo cui:
“… in tema di spese processuali, i parametri introdotti dal D.M. n. 55 del 2014, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata.
Ne consegue che, qualora il giudizio di primo grado si sia concluso con sentenza prima della entrata in vigore del detto D.M., non operano i nuovi parametri di liquidazione, dovendo le prestazioni professionali ritenersi esaurite con la sentenza, sia pure limitatamente a quel grado;
nondimeno, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza …” e, perciò, nei termini seguenti termini:
Primo grado:
Competenza: Tribunale
Valore della causa da €.
5.201 ad €. 26.000
Fase studio controversia €. 460,00
Fase introduttiva del giudizio €. 389,00
Fase istruttoria €. 840,00
Fase decisoria €. 851,00
Totale compenso tabellare €. 2.540,00
Secondo grado:
Competenza: Corte d'Appello
Valore della causa da €.
5.201 ad €. 26.000
Fase studio controversia €. 567,00
Fase introduttiva del giudizio €. 461,00
Fase trattazione €. 922,00
Fase decisoria €. 956,00
Totale compenso tabellare €. 2.906,00
Si dà atto, in proposito, che la superiore liquidazione ha avuto luogo con applicazione dei valori minimi delle vigenti tariffe professionali avuto riguardo ai parametri allo scopo individuati dal citato
D.M. di cui: all'art. 2 comma 1 (e cioè l'importanza dell'opera defensionale prestata, in quanto non connotata da alcuna peculiarità o complessità specifica in fatto o in diritto); all'art. 4 comma 1 (e cioè “… dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti …”), nulla essendo emerso in proposito come meritevole di rilievo in parte qua.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in proprio e nella qualità di genitore esercente la Parte_1 potestà genitoriale sui figli minori, e , avverso Parte_2 Parte_3
l'ordinanza n. 66/2019 del Tribunale di Locri, pubblicata il 06.05.2019, così decide:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata ordinanza, rigetta il ricorso proposto dall'avv. Luigi Giuseppe Greco;
- condanna l'avv. Luigi Giuseppe Greco al pagamento delle spese legali di entrambi i gradi del giudizio, in favore quantificate per il primo grado di Parte_1 giudizio in €. 2.540,00 a titolo di compenso, oltre forfetarie, IVA e CAP come per legge e, per il presente grado, in €. 2.906,00 a titolo di compenso, oltre rimborso contributo unificato, forfetarie, IVA e CAP come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 20.05.2025.
La Giudice ausiliario est. La Presidente
(dr.ssa Daniela Mazzuca) (dr.ssa Patrizia Morabito)