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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 13/03/2025, n. 802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 802 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA IV Sezione Lavoro
La Corte composta dai signori Magistrati:
dott. Alessandro Nunziata Presidente dott.ssa Gabriella Piantadosi Consigliere dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere rel.
il giorno 25.2.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa in grado di appello iscritta al n. 1837/2023 Registro Generale Lavoro, vertente
TRA
, , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , rappresentati e difesi dagli avv. Valeria Fraboni Parte_5 Parte_6
e Claudio Grisogoni, come da procura in atti appellanti
E
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Forte, come da procura in atti appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 4105/2023 pubblicata il 20.4.2023
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 6.7.2022 , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
, premesso di essere stati assunti nelle date da ciascuno
[...] Parte_5 Parte_6
indicate in ricorso (ricomprese nel periodo 2000 – 2002), convenivano in giudizio l'
[...]
Contro esponendo: che, in data 8.6.2004, l' aveva siglato con Controparte_1
tutte le Organizzazioni Sindacali e le RSU un accordo sindacale nel quale era stato stabilito quanto segue: “(…) il personale assunto in con qualifica di operaio comune ex 1° liv. stralcio CP_1
1 attualmente inquadrato al 2° liv. CCNL TE parametro “B”, in possesso della idoneità alla mansione specifica, dopo sei anni effettivi compiuti dalla data di assunzione, sarà inquadrato al 2° liv. parametro “A” CCNL TE (…) Alla conclusione del corso di formazione (3 mesi) tali lavoratori saranno inquadrati al livello 3° parametro “B” CCNL TE (…) Al termine di tali corsi (3 mesi) ed in possesso di tutti i requisiti richiesti, tali lavoratori saranno inquadrati al 3° livello parametro “B” e seguiranno il normale iter di carriera previsto dal CCNL per gli operai polifunzionali, che si conclude con l'inquadramento al 3° livello parametro “A”, trascorso il periodo previsto dal CCNL TE (attualmente 6 anni) (…) Qualunque emolumento economico non previsto dal CCNL TE vigente alla data odierna (es. emolumenti ex art. 10 CCNL TE erogati antecedentemente al 01.05.2003), sarà erogato
a conclusione dell'iter di carriera previsto dal CCNL per gli operai polifunzionali, così come sopra descritto”; di essere stati assunti con il livello 1° stralcio e poi inquadrati nel livello 2B del CCNL
TE con qualifica di operaio e, in possesso dell'idoneità alla mansione specifica, di avere seguito l'iter di carriera previsto dal CCNL applicabile (e dall'accordo sindacale dell'8.6.2004), completando detto iter, passando al livello 2A e poi al 3B, con il raggiungimento infine del livello
3A.
Concludevano, quindi, nei seguenti termini: “- In via principale: accertare e dichiarare il diritto
(dal momento dell'immissione dei ricorrenti nel livello 3A) degli odierni ricorrenti di percepire
l'emolumento ex art. 10 di cui all'accordo sindacale dell'8.6.2004; per l'effetto condannare l'
[...]
a riconoscere, inserendolo in busta paga, ai ricorrenti l'emolumento ex art. 10 e a CP_1
corrispondere le somme dagli stessi richieste con il presente ricorso di cui agli allegati conteggi: 1) al Sig. : €. 8.113,73; 2) al Sig. : €. 8.656,63; 3) al Sig. Parte_1 Parte_2 Pt_3
€. 8.240,16; 4) al Sig. : €. 8.545,08; 5) alla Sig.ra : €.
[...] Parte_4 Parte_5
7.797,66; 6) al Sig. : €. 7.208,90; o le somme maggiori o minori che risulteranno Parte_6 in applicazione delle norme di legge e collettive o che l'Ill.mo Giudice adito riterrà di giustizia, oltre il danno da svalutazione ed interessi sulle somme rivalutate.
In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre Cassa di Previdenza da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori che si dichiarano antistatari.”.
Si costituiva in giudizio l' rilevando come la ricostruzione dei fatti di cui al ricorso fosse CP_1
“faziosa, erronea ed incompleta”, nonché come la domanda dovesse essere respinta, per come già ritenuto in numerosi precedenti offerti in deposito.
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Roma rigettava il ricorso e condannava i ricorrenti in solido al pagamento delle spese di lite.
In particolare, il Tribunale poneva a fondamento della decisione le seguenti argomentazioni:
2 - l'accordo sindacale dell'8.6.2004 “non era teso a riconoscere indiscriminatamente l'emolumento, per come si evince dal riferimento all'accordo sindacale dell'ottobre 1999, riguardante la
“Riorganizzazione dei servizi territoriali/Decentramento sviluppo risorse” mentre il riferimento all'art. 10 del CCNL si spiega con la volontà delle parti di mantenere tali emolumenti a coloro che, inquadrati nel 2 livello, già ne godevano per effetto degli accordi sindacali del 25.8.98 e 22.11.99”;
- i ricorrenti non hanno provato di essere in possesso dell'idoneità specifica alla mansione (con idoneo certificato) ovvero di avere svolto mansioni polivalenti, full time e, da ultimo, di avere fatto domanda ed avere quindi partecipato e completato, l'iter previsto dall'accordo invocato;
- non può, all'evidenza, ritenersi che l'emolumento rivendicato spetti solo in funzione della effettiva presenza al lavoro, ovvero in relazione al livello, dovendo ritenersi che il diritto, non previsto dal nuovo CCNL, spetti esclusivamente ai dipendenti che già ne usufruivano;
la disposizione dell'accordo dell'8.6.2004, ha voluto limitare il mantenimento dell'emolumento solo in favore dei lavoratori che già ne usufruivano ma purché, alla luce della riqualificazione, avessero continuato a svolgere attività polifunzionale;
- deve essere escluso il diritto rivendicato dai ricorrenti in quanto la norma transitoria (articolo 10
C.C.N.L.) ha cessato la sua efficacia con l'entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione introdotto dal C.C.N.L. 2003, e in quanto i medesimi ricorrenti non ne avevano pacificamente mai goduto in precedenza;
- non può ipotizzarsi la violazione del principio di parità di trattamento poiché lo stesso non è invocabile quando la disparità è giustificata da situazioni diverse (pur volendo prescindere dal fatto che in ogni caso il giudice non è abilitato ad operare un intervento "manipolativo" sul contratto collettivo, a meno di ammettere un suo potere sostitutivo riguardo alle parti sociali, v. SU. 4750/96).
Avverso tale pronuncia hanno proposto appello , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, con il seguente articolato motivo: “erronea Parte_4 Parte_5 Parte_6 interpretazione e applicazione dell'accordo sindacale dell'08.06.2004 e della tabella allo stesso allegata. errata valutazione degli atti e dei documenti di primo grado. violazione degli agli artt.
1362, 1363, 1366 c.c. nonché' dell'art. 12 delle preleggi al cod. civ
In sintesi, gli appellanti riproponevano la tesi interpretativa del ricorso introduttivo, secondo cui con l'accordo del 2004 non si sarebbe stabilita la conservazione dell'emolumento a favore dei dipendenti che già in precedenza ne godevano ma ne sarebbe stata disposta l'erogazione futura a tutti gli operai che avessero completato il percorso professionale, richiamando la tabella allegata all'accordo sindacale del 2004; evidenziavano, altresì, di avere provato il raggiungimento del livello
3A e di avere inoltrato specifica domanda di partecipazione alla procedura di sviluppo e di avere
3 partecipato ai corsi di formazione, in quanto altrimenti non avrebbero ottenuto in busta paga il livello 3A, altrimenti non acquisibile.
Resisteva nel grado l' che concludeva per il rigetto dell'appello. CP_1
All'udienza del 25.2.2025, all'esito della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello è infondato.
Al fine di meglio comprendere la questione oggetto del giudizio, giova richiamare le norme di riferimento.
L'Accordo Nazionale Interfederale sulla classificazione del personale del 22.09.1999 - modificando le declaratorie del CCNL 31.10.1995, il quale prevedeva come livello di inquadramento iniziale del personale con qualifica di operatore ecologico il secondo livello, nel quale erano inquadrati gli
“addetti ai servizi di spazzamento, raccolta ed accessori anche se conducono motocarri per la guida dei quali sia richiesta o meno la patente” - ha previsto l'inserimento, al primo livello del CCNL, degli
“addetti ad attività manuali semplici, senza meccanizzazione, di spazzamento e di raccolta non a supporto di mezzi meccanici”. Nell'Accordo si afferma che lo stesso avrebbe avuto efficacia “fino al rinnovo del CCNL (…) e, comunque, non oltre il 31.12.2000”.
L'accordo sindacale aziendale del 25.08.1998 ha, invece, previsto che “a far data [dal] 1° luglio
1999, a fronte dell'implementazione delle linee di raccolta side loader, della ristrutturazione degli orari e della diversificazione produttiva”, al fine di “sostenere il maggior carico di lavoro connesso ad
Contro una maggiore efficacia dei servizi soprattutto nell'area dello spazzamento”, sarebbe stato erogato l'importo di “£. 120.000 lorde/mese su 12 mensilità per tutti gli operai di Zona idonei a tutti i servizi produttivi ed attivi sugli stessi (raccolta; spazzamento pesante)”, di “£ 60.000 lorde/mese per tutte le altre attività comunque esterne e polivalenti (es.: “5; 10-11”) e di “£. 180.000 per i Capi
Squadra”.
L'accordo è stato stipulato in attuazione del protocollo aggiuntivo al CCNL TE
31.10.1995, il quale ha previsto la costituzione di una commissione nazionale con il compito di
“esaminare la rispondenza dell'inquadramento contrattuale alle evoluzioni tecnologiche ed organizzative intervenute in sede aziendale”, ha assegnato alla commissione il termine di sei mesi per concludere i propri lavori e, in difetto, ha previsto la possibilità di affrontare a livello aziendale
“specifici problemi relativi a particolari tipi di prestazioni professionali ed attività lavorative che, non trovando riscontro nella classificazione contrattuale, possono dar luogo ad intese finalizzate a riconoscere emolumenti economici correlati alle attività svolte”.
4 Con accordo sindacale aziendale del novembre 1999 le parti sociali hanno, poi, concordato di estendere l'erogazione degli emolumenti previsti dal precedente accordo (del 25.08.1998) anche “al personale di zona non idoneo a tutti i servizi, ma almeno idoneo ad una delle seguenti attività di cui alla griglia di riferimento allegata: 1 ovvero 2, ovvero 3, ovvero 5, ovvero 7, ognuna delle quali sempre con l'idoneità all'attività 16”, cioè con l'idoneità ad “uso e conduzione dei mezzi zonali (es.: prelievo materiali magazzino, trasporto operai, etc., inclusa spazzatrice nelle fasi operative), piccola manutenzione degli stessi”. Nell'accordo si precisa che “ciascuna delle sopraelencate attività dovrà essere necessariamente corredata dalla idoneità alla guida dei mezzi zonali allo scopo di garantire la potenzialità di interventi in singolo (mono operatore)”.
In data 22.05.2003 è stato sottoscritto il nuovo CCNL TE, il quale ha previsto un nuovo sistema di classificazione del personale, in base al quale sono stati inquadrati al primo livello i
“lavoratori che eseguono operazioni elementari che non richiedono conoscenze professionali, ma un periodo minimo di pratica, anche utilizzando strumenti e macchinari, anche a motore, nonché veicoli per la guida dei quali non è prescritta alcuna patente”, ivi compresi gli “addetti ad attività di spazzamento, raccolta, accessorie e complementari”; al secondo livello i lavoratori che utilizzano
“veicoli per i quali è richiesto il possesso della patente di categoria A”, ivi compresi gli “addetti alle attività di spazzamento, raccolta, accessoria e complementari, per la quale è previsto l'uso del motocarro”; al terzo livello i “lavoratori polifunzionali” che utilizzano “in maniera sistematica e non occasionale autoveicoli per i quali è richiesto il possesso della patente di categoria B”, ivi compresi gli “addetti alle attività di spazzamento, raccolta, accessorie e complementari con l'ausilio di autoveicoli come autospazzatrici, autocarri e motocarri”.
In tale contesto si inserisce l'accordo sindacale aziendale dell'8.6.2004, il quale ha previsto che: “le parti concordano sulla seguente procedura di sviluppo: il personale assunto in con CP_1
qualifica di operaio comune ex 1° liv. Stralcio attualmente inquadrato al 2° liv. CCNL TE parametro B, in possesso della idoneità alla mansione specifica, dopo sei anni effettivi compiuti dalla data di assunzione, sarà inquadrato al 2° liv., parametro A CCNL TE (…). A partire dal
1° maggio 2006, tali lavoratori (…) entreranno – previa domanda specifica su modulo appositamente predisposto dall'Azienda – nella seguente procedura di sviluppo, qualora in possesso degli ulteriori requisiti previsti dal CCNL per l'attribuzione del 3° livello: - possesso della patente di guida categoria B;
- idoneità alla mansione specifica;
- uso polifunzionale di mezzi conducibili con patente
B e partecipazione a corsi di formazione con verifica finale per uso operativo di autospazzatrici leggere e complesse e/o minicompattatori.
Alla conclusione del corso di formazione (3 mesi) tali lavoratori saranno inquadrati al livello 3° parametro B CCNL TE.
5 Ne consegue che […] tutti i lavoratori assunti da al 2° liv. CCNL parametro B (area CP_1
operativo-funzionale raccolta, spazzamento, attività accessorie e complementari) ed in possesso dei requisiti sopra indicati, trascorsi i tempi previsti dal CCNL TE in tale parametro e quindi inquadrati nel 2° liv. parametro A, saranno inviati a corsi di formazione specifici di mesi 3 con verifica finale, per la conduzione operativa di spazzatrici ed altri mezzi tipo mini-compattatore. Al termine di tali corsi (3 mesi) ed in possesso di tutti i requisiti richiesti, tali lavoratori saranno inquadrati al 3° livello parametro B e seguiranno il normale iter di carriera previsto dal CCNL per gli operai polifunzionali, che si conclude con l'inquadramento al 3° livello parametro A, trascorso il periodo previsto dal CCNL TE (attualmente 6 anni) […].
Qualunque emolumento economico aggiuntivo non previsto dal CCNL TE vigente alla data odierna (es. emolumenti ex art. 10 CCNL TE erogati antecedentemente al
01.05.2003), sarà erogato a conclusione dell'iter di carriera previsto dal CCNL per gli operai polifunzionali, così come sopra descritto”.
2. Ciò premesso, va richiamata ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 disp. att. c.p.c., la giurisprudenza di questa Corte (ex multis, sentenze n. 3255/2024; n. 25/2025), in senso favorevole alla tesi
Contro dell'
L'oggetto della controversia è già stato esaminato dai giudici di legittimità, che hanno disatteso la tesi interpretativa propugnata anche in questa sede dagli appellanti (Cass. n. 19153/2022) e, in continuità con l'indirizzo interpretativo espresso, hanno annullato con rinvio le pronunce di questa Corte, invocate nel gravame, che a detta tesi avevano aderito (Cass. 32361/2023 pubblicata il 21.11.2023 con cui è stata annullata la sentenza n. 3932/2021).
Già in passato questa Corte d'appello si era occupata del contenzioso in questione, osservando che
“L'art. 10 del c.c.n.l. federambiente del 1995 ha previsto una determinata classificazione del personale;
l'accordo del 25 agosto 1998 ha riconosciuto una indennità mensile legata alla professionalità sulla base dell'inquadramento descritto nel citato art. 10 per gli autisti di mezzi complessi e pesanti. Il 22 maggio 2003 è stato stipulato un nuovo c.c.n.l. che ha provveduto ad una diversa classificazione del personale disciplinando anche gli aspetti retributivi collegati alla professionalità. In virtù del nuovo assetto contrattuale è intervenuto un accordo sindacale dell'8 giugno 2004 che ha previsto dei percorsi per adeguare la classificazione del personale al nuovo assetto contrattuale. L'accordo ha stabilito che “qualunque emolumento economico non previsto dal
CCNL federambiente vigente alla data odierna (es. emolumenti ex art. 10 c.c.n.l. federambiente erogati antecedentemente al 01.05.2003), sarà erogato a conclusione dell'iter di carriera previsto dal c.c.n.l. per gli operai polifunzionali, così come sopra descritto”. Il problema principale della fattispecie sottoposta all'esame della Corte concerne essenzialmente l'interpretazione dell'accordo
6 dell'8 giugno 2004 relativo agli emolumenti non previsti dal nuovo contratto collettivo. Secondo
l'appellante tale previsione farebbe sorgere il diritto a percepire anche gli emolumenti collegati alla professionalità con particolare riferimento allo svolgimento di mansioni polifunzionali quali quelle di conducente di mezzi pesanti. La appellata, viceversa, sostiene che tale disposizione deve essere interpretata nel senso che il diritto agli emolumenti non previsti dal nuovo c.c.n.l. può spettare esclusivamente in favore dei dipendenti che sulla base della precedente classificazione professionale già usufruivano di tale emolumento: in poche parole, la disposizione contrattuale si limita a garantire il mantenimento dell'emolumento solo in favore dei lavoratori che già ne godevano, purché, alla luce della riqualificazione, abbiano continuato a svolgere mansioni polifunzionali. E nella fattispecie è pacifico che l'appellante non ne fruiva al momento. Ritiene questa Corte territoriale che l'interpretazione più convincente della disposizione contrattuale, invero redatta dalla parti in maniera ambigua, sia quella sostenuta dalla società appellata. Infatti, il c.c.n.l. del 2003 ha disciplinato integralmente sia la classificazione del personale, sia il trattamento retributivo integrativo collegato alla nuova classificazione del personale. In questa ottica il mantenimento di emolumenti previsti dal precedente c.c.n.l. relativi alla precedente classificazione non avrebbe senso, in quanto si tratterebbe di compensare i lavoratori per classificazioni professionali ormai non più esistenti. Unica interpretazione sostenibile è quella di ritenere che la disposizione abbia inteso mantenere lo stesso livello retributivo collegato alla fruizione dell'emolumento in favore dei lavoratori che già percepivano l'emolumento suddetto e che in virtù della nuova classificazione continuino a svolgere mansioni polifunzionali. Nella fattispecie, come già visto, l'appellante al momento della nuova classificazione non percepiva il suddetto emolumento. Del resto la stessa disposizione contrattuale, nell'indicare a titolo esemplificativo gli emolumenti non previsti dal nuovo
c.c.n.l., fa riferimento proprio agli “emolumenti ex art. 10 c.c.n.l. federambiente erogati antecedentemente al 01.05.2003” lasciando così intendere chiaramente che il presupposto per
l'ultrattività di tali emolumenti sia l'effettiva erogazione degli stessi fino all'aprile 2003. La previsione, del resto, ha senso se volta a mantenere il godimento di un trattamento retributivo già in atto, al fine di evitare che la successione di diversi contratti collettivi si ripercuota negativamente sul lavoratore con la diminuzione del complessivo trattamento retributivo, ma non avrebbe alcun senso se consentisse la fruizione del trattamento medesimo anche in favore del personale che acquisisca successivamente la qualifica e che precedentemente non percepiva tale emolumento. Deve escludersi la violazione di un inesistente principio di parità di trattamento, in quanto proprio la successione di diverse discipline contrattuali giustifica l'erogazione in favore di lavoratori aventi la stessa qualifica di trattamenti retributivi differenziati: difatti “In materia di rapporto di lavoro subordinato privato, non è configurabile un diritto soggettivo del lavoratore subordinato alla parità di trattamento
7 retributivo, in quanto esso non è ricavabile né dagli artt. 36 e 37, Cost., né dalla Carta sociale europea resa esecutiva con legge n. 929 del 1965, né dal Patto di New York sui diritti economici, sociali e culturali, ed eventuali disparità di trattamento, derivanti dalle modalità di accesso alle differenti categorie e/o qualifiche, possono essere eliminate mediante un apposito accordo collettivo, restando escluso che l'attribuzione di un trattamento economico più favorevole ad un lavoratore possa ex se fondare il diritto ad ottenere l'identico trattamento da parte di un altro lavoratore avente la stessa qualifica” (Cass. n. 12076 del 18/8/2003; per una ipotesi nella quale la S.C. ha riconosciuto la razionalità della previsione dei un contratto collettivo concernente il pagamento di una somma mensile solo in favore dei dipendenti già in servizio ad una certa data, cfr.Cass. D. 6448 del 08/07/1994). Pertanto, all'appellante, pacificamente non percettore dell'emolumento ex art. 10
c.c.n.l. federambiente 1995, può trovare Firmato applicazione solo il trattamento retributivo previsto dal c.c.n.l. del 2003 e non anche le indennità collegate alla precedente classificazione del personale”
(sentenza C.d.A. Roma n. 926/2020).
L'adottata soluzione interpretativa è stata confermata dai giudici di legittimità che, dopo avere richiamato i criteri che regolano l'interpretazione degli accordi collettivi, hanno affermato che “dai richiamati principi non si è discostata la Corte territoriale la quale, dopo aver dato atto della formulazione ambigua della clausola ( che, da un lato, fa riferimento agli «emolumenti erogati antecedentemente al 01.05.2003», dall'altro sembra legittimare anche la maturazione di un diritto in precedenza non acquisito nella parte in cui afferma che l'emolumento, seppure non previsto dal
CCNL vigente, «sarà erogato a conclusione dell'iter di carriera»), ha valorizzato il contesto nel quale l'accordo si inseriva, ossia la successione fra sistemi diversi di classificazione del personale previsti dalla contrattazione nazionale, ed ha ritenuto che l'interpretazione più convincente della clausola fosse quella sostenuta dalla società appellata, a detta della quale l'accordo, che aveva previsto anche un percorso professionale di acquisizione del livello superiore, era finalizzato a garantire, all'esito della progressione, la conservazione dell'indennità solo a coloro che di quell'emolumento erano già destinatari;
in altri termini il giudice del merito, a fronte di due interpretazioni contrapposte entrambe fondate su elementi testuali dell'accordo, ha risolto
l'apparente antinomia fra le espressioni utilizzate dalle parti dando rilievo allo stretto collegamento fra l'indennità in discussione ed il sistema di classificazione ormai superato e rilevando che
l'ultrattività dell'emolumento poteva avere un senso solo se limitata a quei lavoratori che già lo percepivano e che, nell'intento delle parti contrattuali, avrebbero dovuto conservarlo anche una volta inquadrati nel livello superiore « a conclusione dell'iter di carriera»; si tratta di un esito non implausibile dell'attività ermeneutica che non viola alcuno dei canoni interpretativi invocati dal ricorrente e che, anzi, risulta pienamente rispettoso dei principi di diritto sopra richiamati perché dà
8 rilievo alla ratio della disposizione contrattuale ed alle finalità che le parti, portatrici di contrapposti interessi, hanno inteso perseguire” (Cass. n. 19153/2022).
Come anticipato, i giudici di legittimità hanno ritenuto non conforme ai criteri ermeneutici in materia la diversa tesi interpretativa fatta propria dalle pronunce di questa Corte invocate a sostegno della domanda dagli appellanti, richiamando il proprio precedente sopra citato e osservando che “la Corte territoriale s'è soffermata soprattutto sull'uso del modo futuro ("sarà erogato") adottato nell'ultimo periodo del testo contrattuale;
modo verbale, peraltro, prevalentemente utilizzato anche nelle parti precedenti del medesimo testo (lì dove si legge "sarà inquadrato", "entreranno", "saranno inquadrati", "seguiranno").
Ora - premesso che la stessa Corte non ha posto in dubbio che il CCNL TE del
22.5.2003 aveva comportato che fosse venuta "automaticamente meno l'efficacia della norma transitoria di cui all'art. 10 CCNL del 1995 e dell'accordo aziendale del 25 agosto 1998, concluso in applicazione della norma medesima" -, essa non ha tenuto conto che proprio nella parte finale dell'accordo, sulla quale ha concentrato la propria attenzione, a proposito di "Qualunque emolumento economico non previsto dal CCNL TE vigente alla data odierna", vale a dire, quello del 22.5.2003, a titolo esemplificativo venivano citati appunto gli "emolumenti ex art. 10 ccnl TE", specificati, però, come "erogati antecedentemente al 1.5.2003". Come si è visto nel richiamare la motivazione in parte qua di Cass. n. 19153/2022, queste ultime specificazioni del testo dell'accordo, però, erano state valorizzate dall'interpretazione del medesimo testo non seguita nella specie dalla Corte distrettuale per evidenziare la formulazione ambigua della clausola. Infatti, detta linea interpretativa, contrariamente a quanto opinato dalla Corte nella sentenza qui impugnata, non aveva mancato di considerare "che l'emolumento, seppure non previsto dal CCNL vigente, "sarà erogato a conclusione dell'iter di carriera"". E, in quest'ottica, anche la sottolineatura dell'inciso finale dell'ultimo periodo in questione, ossia, "così come sopra descritto", da parte dei giudici di secondo grado, non dà spiegazione, perché non lo considera, del significato da annettere ad una parte della clausola (e, cioè, gli "emolumenti ex art. 10 ccnl TE erogati antecedentemente al 1.5.2003"), che, nella sua formulazione letterale, potrebbe alludere a lavoratori cui appunto gli emolumenti previsti in base a tale precipua previsione erano "erogati antecedentemente al 2003, tra i quali pacificamente non rientravano le attuali controricorrenti….”.
Deve, allora concludersi, anche conformemente ai più recenti precedenti di questa stessa Corte (cfr. sentenza n. 2178/2024, sentenza n. 1831/2024, sentenza n. 1782/2024, sentenza n. 1777/2024, sentenza n. 1775/2024 che qui si richiamano ex artt. 118 disp. att. c.p.c.) che:
a) “a fronte di due interpretazioni contrapposte entrambe fondate su elementi testuali dell'accordo, va risolta l'apparente antinomia fra le espressioni utilizzate dalle parti dando rilievo allo stretto
9 collegamento fra l'indennità in discussione ed il sistema di classificazione ormai superato e rilevando che l'ultra attività dell'emolumento poteva avere un senso solo se limitata a quei lavoratori che già lo percepivano e che, nell'intento delle parti contrattuali, avrebbero dovuto conservarlo anche una volta inquadrati nel livello superiore a conclusione dell'iter di carriera” (come affermato da Cass.
19153/2022);
b) il richiamo alla tabella allegata all'accordo dell'8/6/2004 non apporta significativo conforto alla tesi sostenuta dagli appellanti e, in particolare, non vale a consentire l'interpretazione dell'accordo in questione in senso contrario a quello risultato plausibile al vaglio della S.C. (Cass. 19153/2022; Contr 32361/2023), poiché, pur comprendendo i lavoratori assunti da a partire dall'anno 2000, la funzione non era quella di individuare i fruitori dell'emolumento ex art. 10, ma quella di evidenziare la consistente entità numerica dei dipendenti potenzialmente fruitori del percorso di carriera dal livello 2B al livello 3B (n. 1122) al fine di “giustificare” il rinvio dei corsi delle procedure di sviluppo dall'anno 2004 all'anno 2006, né sussistono decisive indicazioni a supporto della diversa tesi degli appellanti;
c) i principi dettati da Cass. n. 19153/2022 trascendono il tipo di passaggio che in quella sede aveva rilievo (al livello 4B), come fatto palese dagli argomenti di diritto esposti e dalla stessa successiva pronuncia n. 32361/2023, che quei princìpi ha applicato a un caso identico al presente di iniziale assunzione al livello 1° stralcio nel 2000-2002 e successiva acquisizione del livello 3°.
3. Alla luce delle considerazioni che precedono, assorbita ogni altra questione, l'appello deve essere respinto, essendo la gravata sentenza conforme ai principi di diritto sopra richiamati.
4. I contrasti interpretativi in materia, risolti definitivamente dall'ultimo intervento dei giudici di legittimità successivamente alla sentenza impugnata, giustificano la compensazione delle spese di lite del grado.
Si deve, infine, dare atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte degli appellanti in solido tra loro dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione proposta, se dovuto.
P.Q.M.
- respinge l'appello;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio;
-dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n.
115/2002 per il versamento da parte degli appellanti in solido tra loro dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione proposta, se dovuto.
Roma, 25.2.2025
10 Il Consigliere relatore Il Presidente
dott.ssa Alessandra Lucarino dott. Alessandro Nunziata
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