TRIB
Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 24/03/2025, n. 496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 496 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
PROCESSO VERBALE DI UDIENZA
L'anno 2025 il giorno 24 del mese di marzo, all'udienza tenuta dal G.O.T. presso la Seconda
Sezione Civile, dott.ssa Luisa Sorrenti, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 2843/2020 del
Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, promossa da nata a [...] in data [...] [C. F. Parte_1 C.F._1
ed nata a [...] il [...] [C. F. Parte_2
], entrambe elettivamente domiciliate in Salerno alla Via Settimio Mobilio C.F._2
n. 9, presso l'avv. Antonio Salerno, da cui sono rappresentate e difese in virtù di procura in calce alla Comparsa di Costituzione di nuovo difensore depositata il 13.8.2021 Opponenti
CONTRO
L'avv. GIUSEPPE LO PRESTI nato a [...] il [...] [C.F.
], rappresentato da sé medesimo ed elettivamente domiciliato presso il C.F._3
proprio studio legale in Reggio Calabria, Via Nazionale Pentimele n.238 Opposto
Avente ad oggetto: Decreto Ingiuntivo n. 615/2020 emesso dal Tribunale di Reggio Calabria in data
18.08.2020 nel procedimento RG n. 1980/2020 - notificato in data 08.09.2020
Compaiono all'udienza:
l'avv. Lo TI personalmente - parte opposta;
Nessuno per parte opponente (anche se, sull'evidente erroneo presupposto che si trattasse di udienza cartolare, risultano depositate note di trattazione scritta contenenti la precisazione delle conclusioni).
L'avv. Lo TI si riporta ai suoi atti e alle conclusioni ivi formulate e ne chiede l'accoglimento
Il Giudice
Visto l'art. 281 sexies c.p.c.
Dispone
1 che si proceda alla discussione orale e all'esito della Camera di Consiglio, alle ore 16,00, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e delle contestuali ragioni di fatto e di diritto della decisione, in assenza della parte allontanatasi.
Il Cancelliere Il G.O.T.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del G.O.T. Dott.ssa Luisa Sorrenti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella causa civile iscritta al n. 2843/2020 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, all'esito della
Camera di Consiglio dell'udienza odierna disposta ex art. 281 sexies cpc
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Le sigg.re e hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. n.615/2020 Pt_1 Parte_2
emesso dal Tribunale di Reggio Calabria in data 18.08.2020 per il pagamento in favore dell'avv. Lo
TI della somma di €. 9.200,00, corrispondenti all'assunto illegittimo prelievo effettuato sul suo conto corrente dalla sig.ra ex moglie dell'opposto, oltre interessi legali come da domanda e Pt_1
le spese e competenze di procedura.
Hanno sostenuto che l'ingiungente, attore sostanziale del giudizio a cognizione ordinaria, dovesse dare prova dei fatti posti a fondamento della sua pretesa e che la semplice produzione dei movimenti bancari evidenzianti il prelevamento dal conto corrente cointestato con la (ex) moglie non provasse che l'operazione fosse stata eseguita dalla sig.ra che trattandosi di conto cointestato tra loro Pt_1
doveva ritenersi che la somma presente sul conto fosse di spettanza di entrambi, quantomeno per la rispettiva quota e che il prelevamento e contestuale versamento sul conto intestato a loro fosse stata
2 certamente eseguito dal in quanto diretto a restituire alla sig.ra un prestito di CP_1 Parte_2
10.000 euro che la stessa gli aveva fatto a novembre del 2016 per l'acquisto di una macchina.
Quindi, precisando che all'epoca dei fatti sussistesse un formale vincolo di coniugio, in regime di comunione dei beni e di contitolarità del conto in questione - tale da non potersi ragionevolmente intravedere alcuna ipotesi di indebita appropriazione da parte della sig.ra - poteva tutt'al più Pt_1
ritenersi intervenuto un esborso liberamente eseguito dall'opposto nei confronti della moglie -
nell'ambito del generale dovere di “reciproca assistenza morale e materiale” - che non gli dava diritto ad alcuna restituzione.
Concludevano per l'accoglimento dell'opposizione e, in via riconvenzionale, perché imputati i
9.200,00 euro alla parziale restituzione del prestito ricevuto, l'avv. Lo TI fosse condannato a pagare la somma di 800,00 euro quale importo residuo ancora dovuto. Supportavano l'opposizione con prova documentale e un file audio da cui si ricavava il riconoscimento debitorio da parte dell'opposto.
1.1 - Costituendosi in giudizio, l'avv. Lo TI ha negato di avere ricevuto in prestito la somma dei
10.000,00 euro dalla sig.ra posto che il bonifico da quest'ultima eseguito (sul conto che Parte_2
lui aveva cointestato con la moglie) portava la causale “Donazione” ed era in effetti diretto a supportare la coppia per le spese di matrimonio e del successivo viaggio di nozze.
Ha quindi ribadito che il prelievo avvenuto il 15.4.2019 di 9.200,00 euro era stato indebitamente effettuato dall'ex moglie quando erano già in fase di separazione, nonostante non lo fossero ancora formalmente e nonostante la stessa fosse ben consapevole che si trattava di proventi della sua attività
professionale, tant'è che a comprova documentava il versamento, eseguito in data 1.4.2019, di un assegno recante l'importo di 9.000 euro, emesso il 27.3.2019, a lui intestato e frutto di un accordo transattivo concluso pochi giorni prima.
In ragione di ciò, sull'assunta contitolarità delle somme presenti sul conto corrente - sostenuta dalla difesa avversaria - replicava che ai sensi dell'art. 1298 secondo comma c.c., nei rapporti interni tra i
3 cointestatari del conto “le parti di ciascuno si presumono eguali, se non risulta diversamente”.
Aggiungeva che la prova che le opponenti avessero agito in male fede derivasse dal fatto che nonostante la diffida e le missive contenenti le richieste di restituzione le stesse avevano mantenuto un comportamento reticente senza mai riscontrare o contestare la sua pretesa. Oltre al fatto che per l'acquisto della macchina aveva ricevuto l'intero importo dal padre, come documentava.
Pertanto, sul presupposto che la ricostruzione dei fatti offerta dalle opponenti fosse falsa ed infondata insisteva per il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese da distrarsi, chiedendo che il giudice dichiarasse inutilizzabile il file audio prodotto come allegato 5 del ricorso per decreto ingiuntivo, in quanto trattavasi di “conversazione avvenuta non si sa dove né tantomeno quando, illecitamente
captata”
1.2 - Con ordinanza del 9.6.2021 il GI, previa ampia motivazione, concedeva la provvisoria esecuzione, essenzialmente sul presupposto che parte opponente non avesse documentato l'affermato riconoscimento del debito da parte del Lo TI, atteso che il file audio cui aveva fatto riferimento l'opponente non risultava prodotto in giudizio.
In seguito, avutasi la produzione del file su supporto informatico con le memorie ex art 183 VI c. cpc e ritenuta sufficiente l'istruzione documentale, la causa è stata rimessa alla fase decisoria.
Disposta la trattazione ex art 281 sex cpc (in presenza) risulta il deposito di note di precisazione delle conclusioni di entrambe le parti.
2. – Premesso tutto quanto sopra e valutati gli atti di causa, l'opposizione è fondata e va accolta per i motivi che seguono che, ai sensi di quanto prevede l'art. 132 cpc e il disposto ex art. 118 disp. att.
c.p.c., sono redatti in modo conforme al principio della sinteticità degli atti, affermato dalla
Cassazione (sent. n. 21297/2016), con la trattazione delle sole questioni di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione (ex multis, Cass. 2 dicembre 2014, n. 25509).
2.1 - Va detto preliminarmente che il fatto materiale del prelevamento di 9.200,00 euro dal conto corrente cointestato agli allora coniugi non è contestato tra le parti;
quel che è Controparte_2
4 contestato è chi ne sia stato l'autore materiale e quale la causa. Non è altresì contestato che a novembre del 2016 la sig.ra abbia bonificato sul conto corrente cointestato ai coniugi Parte_2 [...]
la somma di 10.000,00; è in contestazione se tale somma fosse una donazione per le CP_2
spese di matrimonio e il viaggio di nozze, come sostiene l'opposto, o se invece fosse un contributo -
da restituire (o meno) - per l'acquisto di una macchina. Non è in discussione, inoltre, la provenienza della provvista presente sul conto corrente intestato all'avv. Lo TI, nella circostanza specifica,
posto che lo stesso produce, senza smentita, prova del versamento su quel conto di un assegno di
9.000,00 euro a lui intestato derivante dalla sua attività professionale.
2.2 - Ebbene, nel concedere la provvisoria esecuzione il GI ha valutato i fatti a sua disposizione fino a quel momento, rilevando sostanzialmente che: “la presunzione di contitolarità in parti uguali delle
somme depositate nel conto corrente può essere superata con ogni mezzo, anche con presunzioni
semplici (Cass. 18540/2013); rilevato che l'opposto ha provato, allo stato ed impregiudicata ogni
futura decisione sul punto, l'esclusiva titolarità della somma di 9.000 € …; preso atto che chi chiede
(o afferma, come nel caso di specie) la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare gli
elementi costitutivi della domanda e, pertanto, non solo l'avvenuta consegna della somma, ma anche
il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione (Cass. ord. 30944/2018); il versamento di
10.000 € effettuato dalla Lo TI nel 2016 (doc. 2 – Romeo) trova titolo non in un Parte_3
contratto di mutuo bensì di donazione, attesa l'indicazione in tal senso contenuta nella causale del
bonifico: parte opponente non documenta l'affermato riconoscimento del debito da parte del Lo
TI atteso che il file audio sub. doc. 5 di cui in narrativa non risulta prodotto in giudizio - tanto più che, sostiene il GI - l'opponente non ha dato prova dell'affermato acquisto dell'automobile da
parte del Lo TI in ragione del quale gli sarebbe stato mutuato l'importo di 10.000… .
Ma Se questa era la situazione a disposizione del giudicante in prima udienza, l'esito istruttorio della causa ha comportato l'acquisizione di altri elementi, che hanno condotto ad un convincimento in parte
5 diverso sulle singole circostanze esaminate nell'ordinanza appena richiamata, che si è riverberato inevitabilmente sulla decisione finale circa la fondatezza della pretesa ingiuntiva.
3. - Difatti, quand'anche sia rimasto confermato - perché non smentito da alcuno - che la giacenza sul conto corrente cointestato agli ex coniugi provenisse dal patrimonio personale dell'opposto, non è
stata fornita però alcuna prova che il prelevamento dei 9.200,00 euro sia avvenuto materialmente ad opera della sig.ra né che, quand'anche dalla stessa eseguito, ciò sia avvenuto indebitamente Pt_1
e senza l'assenso sia pure sostanziale dell'opposto.
E' un fatto però che - diversamente da quanto a disposizione del GI all'atto della concessione della provvisoria esecuzione - con le memorie n. 183 VI c. cpc le opponenti abbiano prodotto un file audio
- il cui valore probatorio non è intaccato dalle generiche contestazioni fatte dall'opposto, non avendo lo stesso negato trattarsi della sua voce e, meglio ancora, essere proprio lui l'interlocutore nella circostanza specifica desumibile da quel file - che prova il riconoscimento di debito dell'avv. Lo TI
rispetto ai 10.000 euro ricevuti a suo tempo dalla sig.ra Parte_2
Dal file audio è infatti chiaro che l'opposto ammetta di dovere ancora restituire 800,00 euro a saldo del prestito dei 10.000 euro e conferma di avere tutta l'intenzione di farlo.
La circostanza, valorizzata dal PM nella richiesta di archiviazione - allegata in atti - del procedimento penale n. 4912/2020 RG Notizie di Reato del Tribunale di Reggio Calabria avviatosi ai danni delle opponenti per il reato di cui agli artt. 110 e 640 cp, viene così esposta e confermata dal PM in quella sede: “La circostanza dell'esistenza del precedente prestito finalizzato all'acquisto della macchina
appare ampiamente dimostrato dalle risultanze investigative: … la presenza del bonifico in entrata
di euro 10.000 disposto in data 22.11.2016 dal conto cointestato ad e Parte_2 Pt_1
; in pari data, è altresi possibile rilevare il bonifico in uscita per euro 27.000 in Parte_1
favore di Rechichi Motor s.r.l. per l'acquisto della macchina.
Parimenti dimostrata è la piena consapevolezza da parte del Lo TI che tale somma di euro 10.000
fosse stata ricevuta in prestito, obbligandolo alla restituzione, e non per spirito di liberalità e che la
successiva operazione di bonifico di euro 9.200 disposta dal conto coniugale a quello co-intestato a
6 e alla suocera fosse stata effettuata per estinguere una parte di Parte_1 Parte_2
tale debito: in tal senso depone il contenuto della registrazione della conversazione intrattenuta tra
e Lo TI PP al bar "Putorti" alcuni giorni dopo la predetta Parte_1
disposizione di bonifico - “Ti ho restituito pure i diecimila euro, che non si dica le cose giuste io se
ti devo dare dei soldi mica ti ho mai nascosto niente" - facendo emergere la piena consapevolezza di
essere debitore verso la moglie della somma di euro 10.000 e di avere già Pt_1 Parte_1
corrisposto in acconto la somma di euro 9.200 con bonifico disposto dal conto Fideuram co-intestato
con la moglie (istituto bancario presso il quale è risultato essere aperto il conto ordinante del
bonifico di euro 9.200,00), riservandosi di saldare i restanti 800,00 euro alla firma dell'accordo
consensuale di separazione (ricorso che veniva effettivamente sottoscritto in data 26.4.2019).”
3.1 - Ora, se è vero che per il principio dell'indipendenza delle azioni penale e civile lo stesso fatto possa essere diversamente definito, valutato e qualificato dal giudice civile, è altrettanto vero tuttavia che ciò non vale certamente ad escludere che il Giudice civile possa liberamente considerare i fatti e gli esiti di indagine acquisiti dal p.m - stante la natura loro propria di atto pubblico formato da pubblico ufficiale;
sia pure fatto salvo il necessario raffronto con ogni altra risultanza probatoria assunta nel corso del processo civile medesimo. (Cass Civ 18025/2019 - Trib. Roma, IX Sez. Civile,
ord. 29 luglio 2015).
Ne consegue, allora, che tutto ciò vale a superare il rilievo fatto a suo tempo dal GI nell'ordinanza concessiva della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, secondo cui sarebbe mancata la prova del titolo giuridico dell'assunto mutuo intervenuto tra la e l'avv. Lo TI, da cui sarebbe Parte_2
conseguito, chiaramente, l'obbligo della restituzione.
L'audio prodotto e il vaglio fatto sullo stesso in sede penale, il riconoscimento debitorio dell'avv. Lo
TI lì contenuto consentono infatti di ritenere provata la prospettazione difensiva di parte opponente e adempiuta anche la condizione dell'azione riconvenzionale di restituzione, dalla stessa avanzata,
posto che l'audio - unitamente agli atti di indagine certificati nella richiesta di archiviazione del PM,
sopra richiamata - prova (oltre alla consegna della somma, circostanza non contestata) anche il titolo
7 della consegna dei 10.000 euro, che ha rappresentato un prestito della sig.ra un mutuo (per Parte_2
l'acquisto della macchina o per altro, vista la prova della concomitante e più ingente somma ricevuta nella stessa circostanza anche dal padre, non è specificamente rilevante ai fini di causa), che importava con sé l'obbligo della restituzione, come lo stesso opposto afferma chiaramente durante quella conversazione.
D'altronde, mentre questa prospettazione dei fatti, così come esitati dopo una valutazione finale e complessiva, ha una sua coerenza, appare invece del tutto inverosimile l'allegazione dell'opposto secondo cui i 10.000 euro siano stati versati dalla suocera a titolo di donazione (come formalmente indicato nella causale) quale contributo alle spese del matrimonio e del viaggio di nozze, se solo si considera che i sigg. hanno celebrato le loro nozze a giugno del 2013, mentre il Controparte_2
versamento della sig.ra risale al 22.11.2016, quindi oltre tre anni dopo. Parte_2
3.2 - Dunque, l'esito istruttorio conduce a ritenere che l'opposto non abbia dato adeguata prova del suo diritto alla restituzione dei 9.200,00 e che anzi risulti provato il suo riconoscimento debitorio alla restituzione dei 10.000,00 euro ricevuti dalla sig.ra e di conseguenza la sua tenutezza a Parte_2
pagare gli ulteriori 800,00 euro a saldo di quella cifra;
oltre interessi legali fino al soddisfo.
Ciò determina che l'opposizione vada accolta e il decreto ingiuntivo revocato.
4. - Le spese di lite seguono la soccombenza e, tenuto conto della concreta attività espletata in corso di causa, ma anche della ripetitività delle difese, vengono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di legge in materia, anche minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, definitivamente pronunziando sulla domanda come in epigrafe proposta;
disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
1. Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 615/2020 emesso dal
Tribunale di Reggio Calabria il 18.08.2020.
8 2. Accoglie la domanda riconvenzionale spiegata dalle opponenti e accerta il diritto della sig.ra
(C. F. ) a ricevere la restituzione del saldo del Parte_2 C.F._2
prestito dalla stessa eseguito in favore dell'opposto il 22.11.2016; per l'effetto, condanna l'avv. LO
PRESTI PP a pagare alla stessa la somma di €. 800,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
3. Condanna altresì l'opposto al rimborso delle spese e competenze di causa in favore della parte opponente nella misura di €. 2.000,00, oltre imborso forfettario e cap e iva se dovuti.
Così deciso in Reggio Calabria il 24.3.2025
Il GOT
dott.ssa Luisa Sorrenti
9