Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 10/03/2025, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana in nome del Popolo italiano
Tribunale di La Spezia
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in Camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati
Dott. ssa Diana Brusacà Presidente
Dott. Gabriele Giovanni Gaggioli Giudice
Dott. ssa Maria Grazia Barbuto Giudice Relatore ed Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento unico portante R.G. 120/2024 P.U.
PROMOSSO IN PROPRIO DA
ON LI EL (C.F. [...]), con domicilio telematico eletto presso l'indirizzo di p.e.c. dell'Avv. M. Guglielmi, come da procura alle liti allegata al ricorso;
Visto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione controllata del patrimonio di ON
LI EL, depositato dal debitore sovraindebitato in data 17.12.2024, ai sensi dell'art. 269
CCII;
Esaminati gli atti, i documenti depositati unitamente al ricorso ed, in particolare, la Relazione di cui all'art. 269, co. 2 CCII redatta del Gestore della crisi, dott. R. Tregrosso;
Ritenuto di dover accogliere il ricorso per l'apertura della liquidazione controllata depositata dalla ricorrente;
Udita la relazione del Giudice Delegato;
Rilevato che:
Sussiste ai sensi degli artt. 26 e 27, co. 3, CCII la giurisdizione e la competenza di questo Tribunale, in quanto la debitrice sovraindebitata ha la residenza nel Comune di Framura e non sussistono ragioni per ritenere che il “centro degli interessi” sia localizzato altrove;
Sussiste la legittimazione del ricorrente, ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett. c), e 269 CCII, in quanto la ricorrente non risulta assoggettabile alla procedura di Liquidazione giudiziale ovvero
La Relazione di cui all'art. 269, co. 2, CCII, espone una valutazione positiva sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda (Relazione dell'O.C.C., pag. 30) ed illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del ricorrente (Relazione dell'O.C.C., pag. 17 ss);
Sussiste il requisito di cui all'art. 270, co. 1, CCII, non essendo state avanzate domande di accesso alle due procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento previste dal
Titolo IV del Codice della RIi d'Imprese e dell'Insolvenza (Ristrutturazione dei debiti del consumatore e Concordato minore);
Sussiste il presupposto oggettivo del sovraindebitamento codificato nell'art. 2 lett. c) CCII (“lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative”) desumibile dalla Relazione dell'O.C.C. e dalle dichiarazioni rese dalla ricorrente;
La parte ricorrente mette a disposizione tutto il proprio patrimonio, ad oggi costituito dal proprio reddito da lavoro autonomo (quale odontoiatra che presta la propria attività professionale in collaborazione con altri professionisti all'interno del Centro Medico Dentistico S.r.l. in Prato), dalle liquidità presenti sui propri conti correnti1 e l'autovettura Toyota Yaris targata GE312MP utilizzata per recarsi sul posto di lavoro;
Il Collegio intende autorizzare, ai sensi dell'art. 270 co. 2 lett. e) CCII, l'esclusione, dall'attivo della procedura, dell'autovettura citata, in quanto indispensabile a garantire all'istante di recarsi sul luogo di lavoro, nonché dei redditi percepiti dalla ricorrente sino all'importo di Euro
1.420,00, quale somma ritenuta congrua e indicata dalla debitrice come indispensabile al proprio mantenimento, salva ogni successiva determinazione da parte del GD in composizione monocratica, non potendo l'importo di Euro 358,33 e di Euro 292,75 indicati dalla ricorrente con nota integrativa del 18.2.2025 essere esclusi sic et simpliciter dall'attivo liquidabile, trattandosi di oneri la cui entità ed esigibilità non può dirsi determinata e attuale (contributi
ENPAM e imposte per il reddito da lavoro autonomo), salvo il pagamento in corso di procedura da parte del liquidatore, una volta divenuti tali crediti certi e liquidi, oltre che esigibili, su autorizzazione del GD;
Deve in ogni caso precisarsi quanto previsto dall'art. 275 co.3 CCII e cioè che è il GD che, al termine dell'esecuzione del programma di liquidazione, a liquidare i compensi del liquidatore, tenuto conto della diligenza prestata e ad autorizzarne il pagamento, con il decreto di chiusura di cui al successivo art. 276 CCII e che il compenso dell'OCC, successivamente nominato quale liquidatore, deve considerarsi unico, con conseguente inammissibilità della domanda di ammissione al passivo da parte dello stesso OCC;
Ritenuto che alla luce di tali elementi è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere il sussistere uno stato di definitiva incapacità del ricorrente di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, essenzialmente derivanti
Pagina n. 2 dall'esposizione debitoria maturata nei confronti di finanziarie e dell'Erario riferibili alla precedente attività professionale, in origine svolta dalla ricorrente in proprio;
Considerato opportuno confermare la nomina del liquidatore nella persona del dott. Tregrosso;
Rilevato che il liquidatore dovrà compiere tutti gli incombenti a suo carico previsti dal presente provvedimento nonché dagli artt. 272 ss. CCII (formazione dell'inventario, formazione del passivo, predisposizione del programma di liquidazione, esecuzione del programma di liquidazione approvato dal Giudice, distribuzione parziale o finale del ricavato della liquidazione ai creditori al netto degli acconti o del compenso finale del liquidatore che saranno liquidati dal Tribunale, rendiconto finale), depositando altresì relazione semestrale sull'attività svolta comprensiva della descrizione della situazione patrimoniale del debitore nel semestre (entrate ed uscite) e con segnalazione delle sopravvenienze di attivo idonee a giustificare la modifica del programma di liquidazione, in ogni caso allegando tutta la documentazione inerente gli incombenti svolti
P.Q.M.
Visto l'art. 270 CCII;
DICHIARA l'apertura della Liquidazione controllata dei beni del patrimonio di ON LI
EL, nata a [...] il [...] e residente in [...]località Foce del
Prato, n. 5 (C.F. [...]);
NOMINA Giudice Delegato la dott.ssa Maria Grazia Barbuto;
NOMINA Liquidatore il dott. R. Tregrosso;
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'Elenco depositato termine fino al 5.6.2025, a pena di inammissibilità, per trasmettere al Liquidatore, a mezzo p.e.c., la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII (mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di p.e.c. del Curatore e con spedizione da un indirizzo di p.e.c.), con l'avvertimento che le comunicazioni ai soggetti per i quali è previsto l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale e che non hanno provveduto ad istituirlo o comunicarlo sono eseguite esclusivamente mediante deposito in Cancelleria e che si procede con le stesse modalità nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario.
ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
AUTORIZZA la debitrice a trattenere dai propri compensi mensili le somme sino all'importo di Euro
1.420,00 in quanto necessarie al mantenimento del nucleo familiare (ferma ogni successiva rideterminazione da parte del GD) e 'autovettura Toyota Yaris targata GE312MP;
DISPONE che il liquidatore esegua gli incombenti previsti dalla presente sentenza nonché dagli artt. 272 ss. CCI, depositando relazione semestrale sull'attività svolta, comprensiva della descrizione della situazione patrimoniale del debitore nel semestre (entrate ed uscite) e con segnalazione delle sopravvenienze di attivo idonee a giustificare la modifica del programma di liquidazione, in ogni caso allegando tutta la documentazione inerente gli incombenti svolti;
DICHIARA CHE non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte di creditori aventi titolo o causa anteriore;
DISPONE l'inserimento della presente sentenza sul sito internet del Tribunale e la sua pubblicazione presso il Registro delle imprese, a cura del Liquidatore;
DISPONE CHE la presente sentenza, a cura del Liquidatore, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione;
Pagina n. 3 DISPONE CHE la presente sentenza, a cura della Cancelleria, sia comunicata al Liquidatore e al debitore, nonché al PM.
Sentenza ope legis esecutiva.
Così deciso in La Spezia, nella Camera di consiglio del 7.3.2025
Il Giudice Relatore ed Estensore La Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Barbuto Dott.ssa Diana Brusacà
Pagina n. 4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 I saldi positivi dei conti correnti intestati alla debitrice sono sottoposti a liquidazione controllata e – trovando applicazione analogica quanto previsto all'art. 183 CCII- al momento della sentenza di apertura, il contratto di conto corrente deve intendersi automaticamente risolto, con obbligo del liquidatore di segnalare tale circostanza immediatamente ai relativi istituti di credito e che eventuali operazioni compiute sui medesimi in data successiva all'apertura della procedura sono da considerarsi inefficaci.