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Sentenza 9 novembre 2025
Sentenza 9 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 09/11/2025, n. 1600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1600 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte di appello di Bari, Terza Sezione Civile, composta dai seguenti Magistrati:
1) Dr. Salvatore GRILLO - Presidente
2) Dr. Antonello VITALE - Consigliere
3) Dr. Riccardo LEONETTI - Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. R.G. 500/2024, avverso la sentenza n.149/2024 pubblicata in data 11.1.2024 dal Tribunale di Bari tra
, elettivamente domiciliata in Grumo Appula presso lo studio degli avv.ti Michael Gisonda Parte_1
e RT AS, che la rappresentano e difendono come da procure speciali poste rispettivamente a margine dell'atto di citazione di primo grado (per il primo) e a margine dell'atto di costituzione di nuovo difensore del 27.11.17 (per il secondo)
Appellante
e
- , in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Controparte_1
Bitonto presso lo studio dell'avv. Antonio Adriani, che lo rappresenta e difende come da procura speciale allegata alla comparsa di costituzione e risposta in grado di appello
- in persona del legale rappresentante p.t., contumace Controparte_2
- contumace CP_3
Appellati
CONCLUSIONI: le parti costituite hanno precisato le rispettive conclusioni come da scritti difensivi depositati telematicamente.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
ha adìto il Tribunale di Bari esponendo che il 20.10.24 l'autoarticolato Renault Trucks dix Parte_1
450 tg. LJ MI 957, immatricolato in Slovenia, si era ribaltato per ragioni ignote mentre circolava lungo una via adiacente al fondo rustico di sua proprietà in agro di Grumo Appula, così danneggiando un ulivo, un muretto in pietra e un trullo esistenti all'interno del fondo, come accertato dai Carabinieri del luogo intervenuti nell'immediatezza. Con Tanto premesso, la ha evocato in giudizio dapprima l' quale legittimata ex art.126 C.A.P.) e Pt_1
(quale conducente e proprietario del mezzo) e poi – a seguito di ordine di integrazione del CP_3 contraddittorio – anche la società slovena (risultata l'effettiva proprietaria del veicolo) per Controparte_2 Cont sentirli dichiarare responsabili dell'accaduto, con condanna dell' a risarcirle i danni patrimoniali nella misura di € 30.500,00 (o della diversa somma di giustizia) oltre accessori, e con vittoria delle spese di lite.
1 All'esito del giudizio, svoltosi nella contumacia di conducente e proprietaria del mezzo, il Tribunale di Bari ha però rigettato la domanda e condannato la a rifondere le spese alla parte costituita, per essere Pt_1 rimasto inadempiuto, da parte dell'attrice, l'onere di provare gli elementi costitutivi della sua pretesa risarcitoria, sia con riguardo alla dinamica del sinistro, sia con riguardo al pregiudizio lamentato, non costituendo prova adeguata a tal fine né gli esiti dell'espletata CTU né la documentazione prodotta in giudizio dall'attrice.
Avverso tale sentenza ha proposto appello la per chiedere, in riforma della pronuncia impugnata, Pt_1 Cont la condanna dell' risarcirle il danno nella misura (€ 15.700,00) indicata dal CTU, con vittoria delle spese del doppio grado. Cont Nella perdurante contumacia di conducente e proprietaria, l' i è costituito per chiedere il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata, con condanna dell'appellante a rifonderle le spese del grado e a pagare un importo determinato ai sensi dell'art.96 cp.3 c.p.c..
All'udienza del 29.10.2025 la causa di appello è stata riservata in decisione previa assegnazione di termini ex art.281 sexies c.p.c..
***
Con un unico ridondante motivo di impugnazione l'appellante lamenta, in sostanza, che il primo giudice, mal governando il materiale istruttorio disponibile ai fini della decisione, e facendo cattiva applicazione delle disposizioni di legge applicabili al caso di specie, sarebbe pervenuto all'erronea conclusione della mancata prova, da parte della , degli elementi costitutivi dell'invocata responsabilità ex art.2054 c.c., Pt_1 elementi che invece sarebbero da ritenere adeguatamente provati, sia sotto il profilo della dinamica del sinistro, sia sotto il profilo dell'effettiva verificazione di un danno risarcibile.
Tali doglianze, al limite dell'inammissibilità (poiché l'appellante, nonostante la mole dell'atto di gravame, si limita di fatto a riproporre le difese di primo grado, senza svolgerne di nuove in grado di demolire il percorso motivazionale della pronuncia impugnata), sono destituite di fondamento già sotto il decisivo profilo della prova del pregiudizio di cui chiede il ristoro, dovendosi senz'altro convenire con il giudice di prime cure laddove ha concluso, all'esito di un esame del materiale istruttorio, che sia rimasta del tutto indimostrata la verificazione di un danno causalmente riferibile alla circolazione dell'autoarticolato sloveno.
Ed invero correttamente la sentenza appellata ha osservato che il documento sottoscritto dal comandante della Stazione dei Carabinieri di Grumo Appula (peraltro non avente natura di verbale redatto nell'immediatezza del sinistro bensì di “attestazione” formata il successivo 21.10.14), non riporta fatti a cui il militare firmatario ha personalmente assistito, bensì la situazione che lui e/o suoi colleghi dichiarano di avere trovato recandosi sul luogo dopo la verificazione del sinistro;
per cui l'affermazione, ivi contenuta, secondo cui sarebbe stato il ribaltamento del veicolo a provocare “…danni ad un albero di ulivo al muretto in pietra ed un trullo demolendolo completamente…” non può certo assurgere al rango di prova privilegiata – fidefacente sino a querela di falso – di un danno derivante eziologicamente dal ribaltamento, costituendo piuttosto una prova liberamente valutabile;
dovendosi anche precisare, a quest'ultimo proposito, che la concreta valenza probatoria di tali scarne dichiarazioni, rilasciate al di fuori di ogni contraddittorio e prive di ogni ulteriore indicazione idonea a circostanziarle e corroborarle (ad es. in ordine all'esatta posizione dell'autoarticolato rispetto ai manufatti asseritamente danneggiati dal suo ribaltamento), appare pressochè nulla.
Sarebbe dunque spettato all'attrice, a fronte del cumulo informe di pietre rinvenuto dal CTU nell'accedere ai luoghi di causa a distanza di anni dall'accaduto, fornire elementi, diversi dalla suddetta attestazione dei
Carabinieri, idonei a dimostrare che, prima del transito dell'autoarticolato, la condizione dell'ulivo, del muro a secco e del trullo fosse diversa e migliore dalla situazione di totale rovina riscontrata e fotografata anni dopo dal CTU (situazione a giudizio di quest'ultimo neppure univocamente significativa dell'effettiva esistenza in quel luogo di un trullo); e ciò in quanto soltanto la prova di una preesistente migliore condizione di tali beni avrebbe potuto per un verso giustificare un ragionamento di tipo presuntivo volto a collegare il
2 loro deterioramento proprio alla circolazione dell'autoarticolato sloveno (e non invece all'azione, nel tempo, di altri ignoti fattori causali), per altro verso supportare una valutazione – per differenza – dei danni occorsi nell'occasione a tali beni.
E' agevole osservare, tuttavia, che la non ha articolato alcuna prova orale a tal fine e si è limitata a Pt_1 produrre in giudizio, al di là della richiamata nota dei Carabinieri, documenti del tutto inidonei a fornire una siffatta prova, e cioè l'atto di compravendita del fondo con relativi certificati catastali (il quale significativamente non menziona affatto la presenza di un trullo all'interno del bene) nonché una perizia di parte i cui “elaborati fotografici” sono del tutto privi di indicazioni circa il tempo e il luogo in cui sono stati formati e, comunque, riproducono anch'essi l'immagine di un informe cumulo di pietre.
Nessuna rilevanza, poi, può rivestire la produzione da parte del CTP, durante le operazioni peritali (e quindi oltre i termini preclusivi stabiliti dalla legge) di alcune ortofoto, posto che il CTU, in sede di risposta alle osservazioni di parte, le ha ritenute poco chiare e del tutto inidonee a dimostrare la situazione pregressa, con valutazione senz'altro condivisibile (alla luce dell'assoluta cripticità del materiale in discorso) e comunque non censurata in alcun modo dalla parte interessata.
Né, in una siffatta situazione di assoluto deficit probatorio, può rilevare la circostanza che il CTU, incaricato di stimare i danni, abbia provato a rispondere comunque ai quesiti formulando, sulla base di una serie di criteri presuntivi, ipotesi di liquidazione delle varie voci di danno;
trattandosi di ipotesi viziate in radice dal fatto – riconosciuto dallo stesso CTU in una motivata premessa – dell'assoluta mancanza di sufficienti elementi da cui desumere lo stato dei luoghi preesistente.
Alla luce di quanto sopra esposto, assorbente ogni ulteriore considerazione riguardante il diverso profilo della prova della dinamica del sinistro, l'appello in esame va dunque rigettato, con conferma della decisione assunta in primo grado. Cont In base al criterio della soccombenza, la va condannata a rifondere all' unico appellato ad Pt_1 essersi costituito, le spese del presente grado di giudizio, liquidate nella misura di cui in dispositivo. Cont Non ricorrono i presupposti per accogliere la domanda dell' di condannare la controparte ai sensi dell'art.96 co.3 c.p.c..
Si dà invece atto che ricorrono ex art.13 co.1 quater TUSG, i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 bis del medesimo testo unico.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n.149/2024 emessa dal Tribunale di Bari in data 11.1.2024, disattesa Parte_1
o assorbita ogni altra istanza, deduzione, ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna a rifondere all' , in persona del legale Parte_1 Controparte_1 rappresentante p.t., le spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 4.000,00 oltre R.S.G. del 15%,
C.P.A. e I.V.A. come per legge;
Cont 3) rigetta la domanda dell i condanna della ai sensi dell'art.96 co.3 c.p.c.; Pt_1
3) dichiara che, per effetto dell'odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co.
1- quater
D.P.R. 115/2002, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis del medesimo decreto.
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte, il 5.11.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott. Riccardo Leonetti Dott. Salvatore Grillo
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