Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 05/02/2025, n. 524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 524 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________
REPUBBLICA ITALIANA Addì _____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
TRIBUNALE DI PALERMO
______________________
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Majolino nella causa civile iscritta al n° 4352/2023 R.G.L., promossa
Per ___________________
D A
rappresentato e difeso dagli Parte_1
Avv.ti Claudio La Cavera ed Erasmo Tarantino
- ricorrente -
C O N T R O
Il Cancelliere
Controparte_1
[...]
, in persona del suo legale rappresentante
[...]
pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Di Gloria.
- resistente -
All'esito dell'udienza del 3/02/2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico la seguente
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivazione
D I S P O S I T I V O
In accoglimento del ricorso, dichiara l'illegittimità della pretesa azionata dall' con provvedimento del CP_1
23/01/2023, afferente al periodo dal luglio 2020 al gennaio 2023, per complessivi €
19.899,85, e, per l'effetto, condanna l' convenuto a restituire al ricorrente CP_1
quanto a tal titolo eventualmente trattenuto sulla pensione n. 07028477/INVCIV.
1
liquida in complessivi € 2.700,00 oltre spese generali, Iva e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore degli Avv.ti Claudio La Cavera ed Erasmo Tarantino, antistatari.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 5/04/2023, il ricorrente indicato in epigrafe conveniva in giudizio l' e, avendo premesso di essere titolare di pensione in CP_1
favore dei ciechi civili assoluti n. e relativa maggiorazione NumeroDiCart_1
sociale, esponeva che con nota del 23/01/2023 l' gli aveva contestato CP_1
l'esistenza di un indebito per carenza del requisito reddituale, afferente al periodo dal luglio 2020 al gennaio 2023, di ammontare complessivo pari ad € 19.899,85, comunicandogli altresì che avrebbe provveduto al recupero del detto importo mediante delle trattenute mensili di € 76,00, operate sul trattamento pensionistico in godimento a decorrere dal gennaio 2023.
Lamentava l'illegittimità del provvedimento succitato, deducendo l'irripetibilità delle somme richieste per legittimo affidamento su di esso ingeneratosi e per assenza di dolo e, pertanto, chiedeva di “Ritenere e dichiarare illegittimo il recupero delle somme percepite a titolo di pensione ai ciechi civili assoluti n.07028477/INVCIV dal Sig. Parte_1
per il periodo compreso fra il luglio 2020 ed il gennaio 2023, per violazione del disposto
[...]
di cui all'art.
3-ter, D.L. n. 850/1976, convertito in L. 29/1977 e di cui all'art. 3, comma 9,
D.L. 173/1988, convertito nella L. 291/1988;
➔ Annullare con qualsivoglia statuizione il provvedimento di recupero dell'indebito di cui alla nota del 23 gennaio 2023 emessa dalla sede di Palermo nei confronti del Sig. CP_1
Parte_1
➔ Ritenere e dichiarare il diritto del ricorrente alla restituzione di tutte le somme trattenute dall' al fine del recupero delle somme percepite a titolo di pensione ai ciechi civili assoluti CP_1
n.07028477/INVCIV per il periodo compreso fra il luglio 2020 ed il gennaio 2023; per l'effetto
➔ Condannare l al pagamento in favore del ricorrente, a titolo di restituzione, di tutte le somme trattenute sulla pensione n. di cui è titolare il Sig. NumeroDiCart_1 Parte_1
.
[...]
2 Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' CP_1
contestando nel merito la fondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto.
La causa, senza alcuna attività istruttoria, è stata decisa.
Il ricorso va accolto.
L'indebito per cui è causa scaturisce dalla corresponsione in favore del ricorrente di ratei di pensione in favore dei ciechi civili assoluti n.
07028477/INVCIV e relativa maggiorazione sociale, asseritamente non dovuti a causa della carenza del requisito reddituale, nel periodo dal luglio 2020 al giugno
2023, per complessivi € 19.899,85.
In materia di indebito assistenziale, appare innanzitutto utile rammentare il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui “il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell' "affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede" in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate "al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia" (Corte
Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua "alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se
l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile" al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993, n. 431).
Può altresì dirsi dato acquisito quello per cui "non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, atteso che (...) rientra (...) nella discrezionalità del legislatore porre distinte discipline speciali adattandole alle caratteristiche dell'una o dell'altra prestazione" (Corte Costituzionale 22 luglio 2004, n. 264; in senso analogo Corte Costituzionale 27 ottobre 2000, n. 448) …
Ciò premesso si è andato affermando, in ambito assistenziale, un quadro di fondo tale per cui
"in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite (...) trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale …
3 Sicché la regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, nè ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto 2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo
2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens” (cfr. Cass. 5606/2023, Cass. 28771/2018).
Da tali principi ne deriva che l'indebito assistenziale, attesa la sua peculiare natura, soggiace ad un regime diverso rispetto a quello di cui all'art. 2033 c.c., con la conseguenza che le somme indebitamente erogate sono ripetibili solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento attestante la sopravvenuta carenza dei requisiti richiesti dalla legge, salvo che non ricorrano ipotesi che escludano a priori l'affidamento dell'accipiens, come nel caso di erogazione della prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali, oppure in caso di dolo comprovato dell'accipiens.
Con specifico riferimento all'indebito assistenziale determinato dalla carenza del requisito reddituale, nell'ambito del quale deve ricondursi la fattispecie in esame, la Suprema Corte ha inoltre chiarito che “L'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che "l'accipiens" versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far
4 venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito” (Cass. Sez. L., Sentenza n. 28771 del 09/11/2018).
Individuata la disciplina di riferimento, nella specie deve osservarsi come nessuna condotta dolosa risulti addebitale all'odierno ricorrente, il quale ha dimostrato di avere reso nota all' convenuto la propria situazione reddituale CP_1
in riferimento alle annualità in contestazione.
In particolare, dai Modelli 730 afferenti agli anni 2021 e 2022 in atti (cfr. all.ti 3-
4 al ricorso) emerge come il ricorrente abbia regolarmente dichiarato all'Amministrazione Finanziaria i propri redditi per i periodi di imposta 2020 e 2021, trattandosi pertanto di dati reddituali conoscibili dall' CP_1
A fortiori, i Modelli RED relativi agli anni 2019, 2020 e 2021 versati in atti, attestano la puntuale comunicazione da parte del ricorrente dei propri dati reddituali direttamente all' convenuto, avvenuta rispettivamente il 3/11/2020, CP_1
l'8/11/2021 e il 10/10/2022, (cfr. all.
5-7 al ricorso), non essendo pertanto ravvisabile alcuna condotta dolosa riconnessa all'omessa o incompleta segnalazione della situazione reddituale.
Del resto, come recentemente chiarito dalla Suprema Corte, “in tema di indebito assistenziale, la violazione, ad opera del titolare della prestazione, dell'obbligo di comunicazione al della situazione reddituale rilevante CP_1 ai fini del diritto alla percezione della predetta prestazione, esclude la sussistenza di un affidamento idoneo a giustificare l'irripetibilità dell'indebito” (Cass., sez. VI – lav., ordinanza n. 10642 del 16 aprile 2019), mentre, nella specie, il ricorrente ha assolto i propri obblighi di comunicazione nel periodo oggetto di causa, cosicché non può neppure escludersi la sussistenza di quell'affidamento idoneo a rendere irripetibili le somme indebitamente erogate.
Sotto altro profilo, l' convenuto non ha nemmeno dimostrato l'esistenza CP_1
di ulteriori condotte dolose poste in essere dal ricorrente, difettando qualsivoglia allegazione o prova, che era suo onere fornire, al riguardo.
In proposito, appare altresì utile rammentare l'orientamento della Suprema
Corte con cui è stato affermato che una situazione di dolo comprovato dell'accipiens rispetto al venire meno del suo diritto potrebbe sussistere “ad es. allorquando
5 l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio;
trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme” (Cfr. Cass. n. 28771 del 2018); invece, dalla documentazione prodotta dal ricorrente (cfr. all.ti si evince che il superamento della soglia reddituale richiesta per l'accesso al beneficio in questione è lieve e, in ogni caso, costituisce una circostanza che, da sé sola, non potrebbe comunque valere ed escludere l'affidamento ingeneratosi in capo al ricorrente.
Infine, non può valere a smentire le dette conclusioni il richiamo da parte del convenuto al D.L. 144/2022, trattandosi di una norma che nulla prevede in ordine
“al momento a partire dal quale” può essere pretesa la restituzione dell'indebito assistenziale. Peraltro, va osservato come l'art. 21 del detto d.l., si riferisca alle
“prestazioni indebite correlate alla campagna di verifica reddituale, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412” e che tuttavia l'art. 13 citato non si applica alle prestazione assistenziali come quella di specie ( come chiarito dalla
Corte di Cassazione con sentenza n. 13223/2020: “Ed infatti se è vero che, come sostiene
l' in materia di indebito assistenziale non si applichi la disciplina della L. n. 412 del CP_1
1991, art. 13, che si riferisce all'indebito previdenziale non è men vero tuttavia che nel settore non si applichi nemmeno il principio generale di ripetizione dell'indebito stabilito dall'art. 2033 c.c. ed invocato dall' ”). CP_1
Alla luce di tali considerazioni, poiché l'indebito è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, va dichiarata l'illegittimità della pretesa azionata dall' con provvedimento del 23/01/2023, afferente al periodo dal luglio CP_1
2020 al gennaio 2023, per complessivi € 19.899,85, e, per l'effetto, l' CP_1
convenuto va condannato a restituire al ricorrente quanto eventualmente trattenuto a tal titolo sulla pensione n. 07028477/INVCIV.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, applicando i valori non inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento (da €
6 5.201,00 a € 26.000,00, con distrazione in favore degli avv.ti Claudio La Cavera ed
Erasmo Tarantino, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, 4/02/2025.
IL GIUDICE
Elvira Majolino
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