Sentenza 28 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 28/05/2025, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Imperia, dott. Fabio Favalli, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
Sentenza nel procedimento iscritto al n. r.g. 516/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi Lavoro e Previdenza del Tribunale di Imperia
TRA
rapp.to e difeso dagli Avv. Giuseppe Prencipe e Giuseppe Parte_1
Debernardi
Ricorrente
Contro
e Controparte_1 Controparte_1
Resistenti Contumaci
Motivi della Decisione
Con ricorso ritualmente notificato ha esposto: Parte_1
-d'essere stato assunto in data 20.6.17 come “tuttofare” nella pizzeria CP_1
volo di Sanremo, locale della società di CP_1 Controparte_2 [...]
il cui legale rappresentante e socio accomandatario è CP_1 Controparte_1
-il.medesimo giorno l lo preponeva alle operazioni di tritatura CP_1
della mozzarella mediante l'uso di un macchinario tritacarne combinato con
-durante le operazioni di pulizia del macchinario, la sua mano sinistra restava incastrata al suo interno, provocandogli l'amputazione del III e IV dito;
-tale evento veniva causato dal fatto che il macchinario era stato messo a disposizione del lavoratore privo del cilindro di imbocco superiore del prodotto alimentare da tritare;
il tubo era sezionato in modo irregolare, con presenza di precedenti segni di saldatura e ossidazione del metallo, sicché la coclea era immediatamente accessibile dall'esterno in modo che gli elementi mobili dell'attrezzatura da lavoro presentavano rischi evidenti di contatto meccanico, essendo essi privi di protezione che impedisse l'accesso alle zone pericolose del macchinario;
-l' veniva rinviato a giudizio dal Tribunale di Imperia con le CP_1
seguenti imputazioni: art. 590 co. 1 e 3 c.p.; art. 18 co. 1 lett. C), D Lgs.
81/2008: art. 37 co. 1, D. Lgs. 81/2008; art. 71 co. 1 D. Lgs .81/2008;
-all'esito del processo di primo grado l'uomo veniva ritenuto colpevole dei reati a lui ascritti, unificati dal vincolo della continuazione e, pertanto, ritenuto più grave il delitto di cui al capo A dell'imputazione (violazione dell'art. 590 co. 1 e 3 c.p.), veniva condannato a mesi sette di reclusione, al pagamento delle spese processuali, al risarcimento del danno da liquidarsi in separato giudizio, al pagamento di una provvisionale dell'importo complessivo di € 30.000 (trentamila) e alla rifusione delle spese di costituzione della parte civile (doc. 2); -con sentenza n. 1200/2023, la Corte di Appello di Genova riduceva la pena a mesi 6 e confermava nel resto la sentenza di primo grado (doc. 3).
-d'agire nel presente giudizio al fine di ottenere da parte del Tribunale una pronuncia di condanna degli odierni convenuti, in solido tra loro, al risarcimento del danno occorsogli, tenendo in considerazione le risultanze medico legali emerse in sede penale;
-il CT del P.M., dott.ssa , aveva infatti rilevato che “è possibile, quindi, Per_1
affermare che il sig. il 20.06.17 in seguito ad un infortunio sul lavoro Parte_1
riportava l'amputazione del III e IV dito della mano sinistra. Le lesioni evidenziate alla visita medico legale e descritte dai medici dell'ospedale di Savona, risultano compatibili con quanto dichiarato dal sig. .. Sulla base della documentazione esami-nata Parte_2
e della visita medico legale è ragionevole ritenere che, dal punto di vista penale, le lesioni riportate dal siano state di entità tale da determinare uno sta-to di malattia Parte_1
di 30 giorni. Vista la tipologia delle lesioni, nel periodo di malattia individuato va compresa anche l'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni, tenendo conto che trascorsi 30 giorni il DI MO dovrebbe aver ripreso le sue normali occupazioni della vita quotidiana. Al momento attuale sono evidenti postumi di entità sufficiente a costituire un indebolimento anatomo-funzionale permanente dlela funzione prensile dell'arto superiore sinistro con conseguente indebolimento permanente della funzione prensile bimanuale.” (doc. 4);
-trattandosi di infortunio sul lavoro, l' gli aveva riconosciuto il CP_3
complessivo importo di € 85.656,67 (€ 71.765,70 valore capitale della rendita eroganda per postumi del 16%; € 11.152,20 ratei erogati alla data del 13.12.22;
€ 1.149,72 indennizzo giorni di inabilità; € 1.589,05 spese mediche (doc. 6). -come riportato nella sentenza penale di primo grado infatti “è emerso dall'istruttoria che non abbia approntato un'attrezzatura ed Controparte_1
un'organizzazione idonee alle particolarità e ai rischi legati all'utilizzo del tritacarne nella pizzeria, permettendo che, in mancanza di strumentazione idonea, il macchinario venisse utilizzato in modo difforme da quanto prescritto nel libretto di istruzioni, da parte di persona non adeguatamente formata ed addestrata al suo utilizzo e di cui peraltro non era stata nemmeno accertata l'idoneità fisica all'impiego” ed ancora “è evidente che la preventiva va-lutazione dei rischi collegati all'uso dell'attrezzatura da cucina e la messa a disposizione di strumentazione a norma avrebbero consentito – con elevata probabilità di evitare la verifi-cazione dell'evento lesivo occorso al lavoratore”
-l'evento lesivo gli aveva provocato l'amputazione totale alla base di P1 del
III° e IV° raggio della mano sinistra, con lesione an-che del V°, che comportano importante deficit della funzione prensile (doc. 4 e doc. 5).
-l'infortunio aveva inoltre causato un “disturbo depressivo di media entità in terapia specialistica”.
-il danno può, pertanto, essere così quantificato: invalidità totale lavorativa specifica : giorni 70; invalidità temporanea biologica 100%: giorni 1; CP_3
invalidità temporanea biologica 75%: giorni 69; invalidità temporanea biologica 50%: giorni 120; danno biologico permanente: 25% per un importo totale di € 144.987,30, dal quale scorporare quanto erogato da CP_3
-svolgendo esclusivamente lavori manuali, nei quali egli divenuto fortemente limitato, se non del tutto impossibilitato, ed essendo compromesso lo svolgimento d'ogni attività quotidiana, il danno va personalizzato con un incremento nella misura del 25%, per un totale di € 19.915,00. Ciò premesso, il ricorrente così concludeva: “Voglia il Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
- accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti per i fatti di cui in premessa;
- condannare i convenuti al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti da liquidarsi in complessivi € 59.330,63;
-con vittoria di spese legali oltre oneri fiscali.
I convenuti restavano contumaci.
Ai fini della decisione veniva disposta Ctu medico-legale.
---------------------------------------------------------------------------------------------
I fatti fondanti la domanda in esame sono gli stessi oggetto del procedimento penale promosso presso il presente Tribunale e conclusosi con sentenza n.
1400/2021, depositata il 10-2-2022.
Nel capo d'imputazione si legge, infatti, che all' è stato ascritto il CP_1
reato di cui all'art. 590 comma 1 e 3 c.p., per aver egli, nella sua qualità di legale rapp.te della società convenuta, violato gli artt. 18, comma 1, lett. c;
37, comma 1, 71, comma 1, all. 5° D. Lgs. 81/2008, cagionando all'attore lesioni gravi (amputazione del 3° e 4° dito della mano sinistra, con conseguente indebolimento permanente della funzione della prensione); nella fattispecie il , assunto nella stessa giornata come tuttofare, era intento all'utilizzo Pt_1
d'un tritacarne combinato grattugia al fine di pulirlo, allorchè le dita della sua mano sinistra restavano intrappolate all'interno del macchinario.
I profili di colpa imputati consistevano nel fatto che: il macchinario era privo del cilindro d'imbocco superiore del prodotto da tritare;
il tubo era sezionato in modo irregolare, con precedenti segni di saldatura e d'ossidazione, sicchè la coclea era immediatamente accessibile dall'esterno, in maniera tale che gli elementi mobili dell'apparecchio presentavano rischi evidenti di contatto meccanico, essendo privi di sistemi protettivi tali da impedire il contatto con zone pericolose.
La sussistenza e la rilevanza criminosa di tale fatto, nonché di quelli rubricati sub capi b, c, d (irrilevanti nella presente sede), è stata riconosciuta dal
Giudice imperiese, il quale, con sentenza n. 1440/2021, ha condannato l' a complessivi mesi 7 di reclusione (all. 2) CP_1
La Corte di Appello di Genova, con sentenza n. 1200/2023 (all. 3), dichiarava l'estinzione delle contravvenzioni di cui ai capi b, c, d, confermando la condanna per i fatti per cui è odierna causa e rideterminando la sanzione in
6 mesi di reclusione.
Infine, con ordinanza depositata il 7/2/2024 la Cassazione dichiarava inammissibile il ricorso proposto dall' (scritto prodotto il CP_1
28/5/2024), dal che la definitività della pronuncia.
Ebbene, per giurisprudenza pacifica, a fronte del passaggio in giudicato della statuizione con la quale il giudice penale ha condannato l'imputato e il responsabile civile al risarcimento del danno conseguente al reato, è precluso al giudice civile la possibilità di rimettere in discussione il titolo alla base dell'accertamento della responsabilità, essendogli consentito procedere alla sola verifica dell'esistenza del nesso causale e dell'entità del pregiudizio, da intendersi non come danno evento – ossia la verificazione della lesione giuridica e fisica del bene tutelato dalla norma - bensì come danno conseguenza (Cass. 11324/2003 e, in motivazione, 18352/2014, Cass.
31947/2018, Cass. 5660/2018; e da ultimo Cass. Sez. Lav., 26 marzo 2025,
n. 8063.
E' stato poi precisato che “la pronuncia che accogliendo le domande delle parti civili dispone la condanna generica al risarcimento danni, pur se adottata nelle forme del processo penale, implica sempre l'accertamento della responsabilità civile dell'imputato (e del responsabile civile), e costituisce autonomo capo della sentenza penale suscettibile di passaggio in giudicato ove non specificamente impugnato dai soggetti legittimati ai sensi degli artt. 574, 575 e 576 cod. proc. pen., con la conseguenza che, una volta divenuto irrevocabile il capo della sentenza penale relativo all'accertamento di responsabilità per il danno, rimane precluso al giudice civile, adito successivamente ai fini della liquidazione del
"quantum", procedere ad una nuova valutazione nell'"an" della responsabilità civile, potendo invece tale giudice accertare, senza alcun ulteriore vincolo, se il fatto
(potenzialmente) dannoso attribuito alla responsabilità dell'imputato abbia determinato o meno, in base alla verifica del nesso derivazione causale previsto dall'art. 1223 c.c., le conseguenze pregiudizievoli allegate dai danneggiati” (Cass. n. 5660/2018).
Opportuno soggiungere che la sentenza del giudice penale che, accertando l'esistenza del reato, abbia altresì pronunciato condanna definitiva dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, liquidando una provvisionale e demandando l'integrale liquidazione ad successivo separato giudizio civile, è dotata d'efficacia vincolante in tale giudizio quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, la sua illiceità penale e la sua commissione da parte del condannato, ossia alla "declaratoria iuris" di generica condanna al risarcimento ed alle restituzioni, ferma restando la necessità dell'accertamento, in sede civile dell'esistenza e della entità delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto individuato come
"potenzialmente" dannoso e del nesso di derivazione causale tra questo e i pregiudizi lamentati dai danneggiati” (così Casss. Sezioni Unite 25 febbraio
2010, n. 4549; Cass. 9 marzo 2018, n. 5660; 14 febbraio 2019, n. 4318).
Posto, dunque, che, venendo in rilievo un cd. reato di danno, nel suo accertamento definitivo è compreso soltanto il cd. danno evento, nella presente causa occorre verificare se e in quale misura sia derivato anche un cd. danno conseguenza.
Al riguardo si riportano i passaggi più significativi della Ctu:
“Il ricorrente veniva quindi stabilizzato e trasportato mediante elisoccorso presso il Reparto di Chirurgia della Mano dell'Ospedale San Paolo di Savona, con la mano ancora intrappolata negli ingranaggi del tritacarne. Ricoverato in data 20/06/2017 con diagnosi:
Amputazione del III e IV raggio a livello delle falangi prossimali. Veniva sottoposto ad intervento chirurgico nella stessa giornata mediante copertura con lembo cutaneo dorsale di quanto rimasto della P1 del 3° e del 4° raggio scheletrizzati”.
All'esito dell'esame della documentazione medica e della visita della persona dell'attore il Ctu ha così concluso:
-“amputazione traumatica del III e IV dito mano sinistra a livello delle falangi prossimali
(da intrappolamento in tritacarne) ed esiti di contusione V dito con residuo deficit funzionale della mano (indebolimento permanente della funzione prensile) sinistra in destrimane”;
-“la documentazione medica prodotta e la dinamica dell'incidente descritta conferma il nesso causale tra l'incidente e le lesioni descritte”; Il periodo di inabilità temporanea è stato stimato in 1 giorno al 100%, in 50 giorni al 75% e in giorni 60 al 50% e l'invalidità permanente nella misura del
22%.
Ai fini della quantificazione pecuniaria del danno non patrimoniale/biologico si ritiene di fare ricorso agli indici tabellari elaborati dal Tribunale di Milano comunemente applicati dal presente
Tribunali nonché dalla maggior parte degli uffici giudiziari e fondati sul sistema di liquidazione a punto percentuale, indici ritenuti dalla Suprema
Corte particolarmente idonei a fornire un equo parametro per il risarcimento del pregiudizio in questione. (principio ribadito recentemente in Cass. n. 38077/2021).
Posto che all'epoca dei fatti di causa vigevano ancora le tabelle relative all'anno 2014, gli importi spettanti a titolo d'inabilità temporanea sono i seguenti: € 96,00 (1 g. al 100%) + € 3600 + € 2880,00 = € 6576,00.
Il risarcimento dovuto per l'invalidità permanente del 22% affliggente una persona di 34 anni (il ricorrente è nato il [...]) ammontava al
9/10/2017 (giorno successivo a quello della stabilizzazione dell'inabilità temporanea decorrente dall'epoca del sinistro) a € 86.080,00.
Quanto all'ulteriore richiesta di personalizzazione del pregiudizio, va puntualizzato che tale danno conseguenza, secondo la medesima giurisprudenza, afferisce alla sfera dinamico-relazionale della persona, attinta in senso peggiorativo “nell'ambito della relazione del soggetto con la realtà esterna, con tutto ciò che, in altri termini, costituisce “altro da sè”, (Cass.
20/08/2018, n.20795; cfr. Cass. 31/1/2019, n. 2788). L'aumento dell'importo risarcitorio, però, è consentito “soltanto in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali e affatto peculiari” poichè “le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit” (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento del danno cd.“dinamico-relazionale”. (Cass. 20/08/2018, n.20795).
Nella medesima scia si pone Cass. n. 14364/2019, secondo cui ai fini della personalizzazione in aumento occorre l'allegazione e la prova di circostanze peculiari che travalichino le conseguenze comuni che qualsiasi danneggiato affetto dalla medesima invalidità patirebbe, orientamento ribadito da Cass. 21062/2024, Cass. ord. n. 5865/2021, Cass. n.
2433/2024, ecc..
Al riguardo il ha dedotto di svolgere esclusivamente lavori manuali, Pt_1
per i quali egli è divenuto fortemente limitato, se non del tutto impossibilitato, ed essendo compromesso lo svolgimento d'ogni attività quotidiana.
L'argomento è fondato poiché con tale domanda il ricorrente ha inteso far valere la lesione alla propria cd. capacità lavorativa generica.
Ebbene, è evidente che lo svolgimento di lavori meramente manuali da parte di colui che abbia subito la perdita delle falangi di 2 dita diventi più difficoltoso in quanto tale menomazione comporta inevitabilmente uno sforzo maggiore.
A fronte di ciò si ritiene equo incrementare la somma di € 86.080,00 nella misura del 15%, attribuendosi all'attore l'importo di € 98.992,00. Al va anche riconosciuta l'ulteriore voce risarcitoria costituita dagli Pt_1
interessi cd. compensativi, da computare sul capitale rivalutato di anno in anno, conformemente al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (in particolare si veda la pronuncia n. 1712 del 1995), secondo il quale, negandosi il cumulo tra rivalutazione ed interessi sulla somma rivalutata, la Cassazione ha demandato al giudice, anche in via equitativa, l'individuazione del metodo più corretto per liquidare tale posta di danno, il quale, in assenza della prova d'un pregiudizio superiore
(come previsto dall'art. 1224 comma 2 c.c.), deve essere ricercato nel tasso legale d'interesse.
Nell'eseguire tale operazione deve però essere defalcata in primo luogo la somma di € 30.000,00, riconosciutagli quale provvisionale dalla sentenza del Tribunale di Imperia depositata il 10/2/2022, sentenza che, divenuta definitiva, costituisce un autonomo titolo esecutivo, il che esclude che lo scrivente possa riattribuirla nella presente sede.
Ne consegue che l'importo di € 98.992,00 va maggiorato nei suddetti termini dal 9/10/2017 sino alla succitata data, per un ammontare di €
108.051,52, il quale diminuito di € 30.000,00, è pari a € 78.051,52.
Va poi decurtata l'ulteriore somma di € 84,067,62 erogata dall' il CP_3
13/12/2022 (all. 6), somma che supera quanto spettante al ricorrente a titolo di risarcimento per l'invalidità permanente.
Occorre però procedere anche alla rivalutazione, maggiorata degli interessi compensativi, dell'importo € 6576,00 da riconoscere per l'inabilità temporanea a far data da un termine intermedio che si ritiene equo fissare all'8/8/2017.
Il relativo calcolo sino al tempo attuale conduce all'ammontare di €
8673,92, che, sommato all'importo di € 78.051,52, dà 86.725,44.
Ne consegue che al va riconosciuta l'esigua somma di € 2657,82 (€ Pt_1
86.725,44 - 84,067,62) e i resistenti condannati al rimborso degli oneri processuali che, determinati sul suddetto importo, si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Imperia, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da così provvede: Parte_1
Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, condanna Controparte_1
e al pagamento in solido
[...] Controparte_1 Controparte_1
in favore del ricorrente della somma complessiva di 2657,82, oltre a interessi legali a far data dalla pubblicazione della presente sentenza sino al saldo.
Condanna Parte_3 CP_1
alla rifusione in solido delle spese processuali, che si liquidano in €
[...]
700,00 per la fase di studio, € 360,00 per la fase introduttiva, € 450,00 per la fase istruttoria e € 600,00 per la fase decisionale, oltre a spese generali, Iva e
Cpa come da legge.
Pone a carco di al e CP_1 Controparte_1
gli oneri di Ctu, che si quantificano in € 600,00, oltre a Controparte_1
oneri accessori.
Imperia 27/5/2025 Il Giudice dott. Fabio Favalli