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Sentenza 7 agosto 2025
Sentenza 7 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 07/08/2025, n. 1504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1504 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Messina – Prima Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Dott. Emilia Caleca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3167 del Registro Generale Contenzioso 2018
TRA
ora in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 Parte_2
con sede in Messina, S.S. 114, km 5.400, Tremestieri, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Giuseppe Pagana (C.F. ) e presso il CodiceFiscale_1 suo studio elettivamente domiciliata, opponente
CONTRO
(C.F. ), sito in Messina, via dei Controparte_1 P.IVA_1
Mille, n. 243, is.101, in persona dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Franco Carella (C.F. ) CodiceFiscale_2
e presso il suo studio elettivamente domiciliato,
opposto
IN FATTO
Con atto di citazione notificato in data 11.06.2018, la ora Parte_1 Pt_2
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 539/2018, emesso dal
[...]
Tribunale di Messina nel procedimento RG n. 88/2018 e notificato in data 03.05.2018, in forza del quale parte opponente era stata condannata al pagamento, in favore del
“ di Messina di € 20.019,75, oltre interessi legali sino CP_1 Controparte_1 al soddisfo, spese e compensi della procedura monitoria liquidati in complessivi € 895,50 (di cui € 145,50 per spese vive), oltre IVA, CPA e rimborso forfetizzato spese generali (15%, ex art. 2 del D.M. n.55/2014).
In particolare, l'opponente eccepiva l'estinzione del debito per la somma ingiunta da controparte, avendo la (ora provveduto al Parte_1 Parte_2
pagamento di quanto dovuto per gli anni 2011 e 2012 relativamente all'unità immobiliare 5C4 e per gli anni 2011, 2012, 2013 e parzialmente per l'anno 2014 per l'unità immobiliare 3C4; l'attore opponente rilevava altresì di essere creditore del condominio opposto, essendo pendente dinanzi al Tribunale di Messina il procedimento iscritto al n. 5243/2017 R.G. per i danni subiti da una delle unità immobiliari di cui sopra in seguito di gravi infiltrazioni d'acqua risalenti all'anno 2012.
Ritenendo che nessuna somma fosse dovuta al condominio opposto, la società opponente chiedeva, pertanto, in via preliminare, di sospendere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, di dichiararlo nullo, revocarlo e/o privarlo di efficacia;
infine, in via subordinata, chiedeva di disporre la compensazione tra le somme richieste dal condominio e le maggiori somme dallo stesso dovute alla Parte_1
Con comparsa di costituzione e risposta del 22.10.2018 si costituiva in giudizio il condominio , contestando l'opposizione proposta dalla Controparte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 539/2018 in quanto illegittima e priva Parte_1 di fondamento. Il evidenziava, innanzitutto, la mancata indicazione da CP_1 parte della società opponente dei pagamenti la cui annotazione sarebbe stata omessa nella contabilità condominiale;
rilevava, altresì, che la società attrice, qualora avesse effettuato pagamenti non riportati nel rendiconto annuale, avrebbe dovuto procedere a immediata contestazione impugnando, nei termini di legge, la delibera di approvazione del relativo rendiconto. Da ultimo, eccepiva l'inesistenza del credito opposto in compensazione, in ogni caso privo dei requisiti di certezza, liquidità e esigibilità.
Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con condanna della società opponente al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96, co. 1, c.p.c. e/o dell'art. 96, co. 3, c.p.c., oltre il rigetto della domanda di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e/o dell'efficacia del precetto. Alla prima udienza, tenutasi in data 07.12.2018, il giudizio veniva rinviato per i medesimi incombenti all'udienza dell'01.02.2019, in esito alla quale venivano concessi i termini per il deposito delle memorie previste dall'art. 183 c.p.c.
Con memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c., l'opponente denunciava altresì come, nonostante i pagamenti dalla società effettuati recassero una specifica causale, di fatto, il avesse imputato la somma di € 3.736,41 al consumo di acqua, la cui CP_1
quantificazione è parimenti contestata dall'opponente. Sul punto, il condominio opposto eccepiva la tardività e irritualità dell'eccezione, chiedendone il rigetto, integrando la stessa una mutatio libelli.
Quindi, ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice, all'udienza del
03.01.2025, la assumeva in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
IN DIRITTO
Si ritiene di dover rigettare l'opposizione proposta nei termini di cui di seguito.
Oggetto del contendere è la fondatezza o meno del credito vantato dal condominio “ nei confronti della società (prima Controparte_1 Parte_2
come riconosciuto nel decreto ingiuntivo n. 539/2018, in forza del Parte_1 quale parte opponente è stata condannata al pagamento della complessiva somma di €
20.019,75, oltre interessi legali sino al soddisfo, spese e compensi della procedura monitoria.
Ciò premesso, va preliminarmente osservato che la società opponente è proprietaria di due unità immobiliari site nel condominio “ di Controparte_1
Messina, contraddistinte con gli interni 3C4 e 5C4.
Il condominio “ ha proposto ricorso innanzi al Tribunale di Controparte_1
Messina chiedendo ingiungersi alla società debitrice il pagamento della complessiva somma di euro 20.019,75, oltre accessori, spese e compensi della procedura monitoria per quote condominiali, scadute ed impagate, relative a annualità pregresse.
Il Tribunale, accogliendo suddetto ricorso, ha emesso il decreto ingiuntivo n.
539/2018, notificato alla società debitrice in data 03.05.2018 unitamente a precetto di pagamento. In questa sede, la società opponente domanda la revoca del decreto ingiuntivo in oggetto, assumendone l'illegittimità per tre principali ordini di ragioni: l'estinzione del debito richiesto;
la compensazione del debito verso il condominio con un proprio credito;
l'erronea imputazione dei pagamenti effettuati.
Riassunte le posizioni processuali delle parti in relazione all'oggetto del contendere, occorre chiarire anzitutto l'ambito di indagine per verificare quali siano gli elementi da valutare.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto.
Ciò chiarito, l'eccezione di estinzione del debito richiesto, principalmente basata sulle dichiarazioni rilasciate dall'amministratore pro tempore del condominio con nota del 14.09.2012 e sulla nota della società opponente datata 18.12.2014, appare priva di fondamento.
Invero, diversamente da quanto asserito dalla società opponente, il debito della per quote condominiali risulta tutt'altro che estinto. Parte_1
Le somme ingiunte alla società che oggi presenta opposizione appaiono debitamente riportate all'interno della documentazione contabile del , sulla CP_1 quale si fonda la pretesa creditoria dello stesso, in cui appaiono correttamente annotati anche i versamenti su cui poggiano le eccezioni di parte attrice.
Più precisamente, nel corso dell'assemblea condominiale di giorno 25.05.2017, recante, tra gli altri punti all'ordine del giorno, l'esame e approvazione del bilancio consuntivo consolidato al 31.12.2016, gestione ordinaria e straordinaria e relativo piano di riparto e l'esame e approvazione previsione di spesa per l'anno 2017 e relativo piano di riparto, è stata deliberata l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio
01.01.2016 - 31.12.2016 gestione ordinaria e del relativo piano di riparto e alle unità immobiliari di proprietà della società (contraddistinte con le sigle 3C4 Parte_1 e 5C4), sono state assegnate quote di spese (ordinarie e straordinarie) erogate nel corso dell'anno 2016 pari, complessivamente, ad euro € 4.807,353.
Durante la medesima seduta assembleare, inoltre, è stato approvato il preventivo delle spese previste per il 2017 e il relativo riparto, dal quale risulta una quota a carico della società pari a complessivi € 3.111,16. Parte_1
A questo debito si sommano le ulteriori quote di spese dovute, risalenti agli esercizi precedenti al 2016, per complessivi € 12.100,54 per spese ordinarie e € 158,21 per spese straordinarie, come documentano i bilanci condominiali.
Orbene, a fronte di suddette risultanze contabili, la società opponente si limita a contestare l'esistenza del credito azionato dal condominio, sostenendo in giudizio di aver effettuato taluni pagamenti costituenti il saldo delle pregresse morosità, ma senza fornire sufficiente prova in giudizio.
Più precisamente, i pagamenti riscontrati dall'amministratore del condominio nella nota risalente al 14 settembre 2012 risultano effettivamente annotati nel bilancio consuntivo al 31.12.2021 (v. allegato n. 12), da cui risulta un saldo residuo di €
4.242,12 per l'unità 3c4 e di € 587,51 per l'unità 5c4, costituendo le somme precedentemente versate nel corso dell'anno solo una parte di quanto dovuto.
Allo stesso modo, l'unico versamento documentato in giudizio, pari a complessivi € 2.892,91, appare regolarmente annotato all'interno della contabilità condominiale prodotta in giudizio (v. bilancio consuntivo al 31.12.2014 di cui all'allegato n. 10).
Alla luce di quanto osservato, non può dirsi provata in giudizio né l'estinzione totale del credito ingiunto né tantomeno l'estinzione parziale dello stesso, risultando dai bilanci prodotti l'annotazione degli unici pagamenti provati in giudizio dalla società opponente.
Pertanto, la richiesta della somma ingiunta con il decreto appare legittima in quanto fondata sulla documentazione contabile del condominio, approvata dalla relativa assemblea e già comprensiva dei pagamenti opposti dall'odierno attore.
Peraltro, non appare superfluo evidenziare che, laddove avesse effettuato pagamenti la cui annotazione sarebbe stata omessa nei rendiconti annuali, la società opponente avrebbe dovuto contestare immediatamente la mancata contabilizzazione delle somme versate, impugnando, nei termini di legge, la delibera di approvazione dei vari rendiconti.
Gli assunti della società opponente risultano, dunque, privi di qualsiasi riscontro processuale.
Con riferimento alla seconda eccezione, basti osservare l'assenza di qualsivoglia credito certo, determinato e esigibile da porre in compensazione.
Da ultimo, occorre osservare che nessuna contestazione inerente alla quantificazione dei consumi idrici può formare oggetto di valutazione da parte di questo Giudice, trattandosi di eccezione che parte opponente avrebbe dovuto rilevare con autonomo e tempestivo giudizio di impugnazione della delibera condominiale di approvazione dei consumi idrici stessi.
Alla luce delle suesposte considerazioni, la ricostruzione proposta della società che ha agito nel presente giudizio non appare sorretta da idonee e sufficienti dimostrazioni, non avendo adeguatamente provato i fatti posti a fondamento della propria domanda.
Stante quanto sopra, l'opposizione proposta va rigettata.
Devono rigettarsi, altresì, le domande di condanna formulate ai sensi dell'art. 96 c.p.c. dal condominio opposto, non potendosi ritenere che la società opponente abbia agito e resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, come previsto dalla norma.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'opponente ex art. 91 c.p.c., liquidandole come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del sottoscritto Giudice onorario, disattesa ogni contraria istanza e difesa, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma per intero il decreto ingiuntivo opposto, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
- rigetta la richiesta di condanna al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96, comma 1, c.p.c. e/o dell'art. 96, comma 3 c.p.c.;
- condanna la ora alla rifusione in favore di parte Parte_1 Parte_2
opposta delle spese di lite, che liquida in € 2.540,00 per compensi, compresa la fase di mediazione, oltre iva e cpa come per legge, e spese generali.
Messina, 06 agosto 2025
Il Giudice Onorario
(Dott. Emilia Caleca)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Messina – Prima Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Dott. Emilia Caleca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3167 del Registro Generale Contenzioso 2018
TRA
ora in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 Parte_2
con sede in Messina, S.S. 114, km 5.400, Tremestieri, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Giuseppe Pagana (C.F. ) e presso il CodiceFiscale_1 suo studio elettivamente domiciliata, opponente
CONTRO
(C.F. ), sito in Messina, via dei Controparte_1 P.IVA_1
Mille, n. 243, is.101, in persona dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Franco Carella (C.F. ) CodiceFiscale_2
e presso il suo studio elettivamente domiciliato,
opposto
IN FATTO
Con atto di citazione notificato in data 11.06.2018, la ora Parte_1 Pt_2
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 539/2018, emesso dal
[...]
Tribunale di Messina nel procedimento RG n. 88/2018 e notificato in data 03.05.2018, in forza del quale parte opponente era stata condannata al pagamento, in favore del
“ di Messina di € 20.019,75, oltre interessi legali sino CP_1 Controparte_1 al soddisfo, spese e compensi della procedura monitoria liquidati in complessivi € 895,50 (di cui € 145,50 per spese vive), oltre IVA, CPA e rimborso forfetizzato spese generali (15%, ex art. 2 del D.M. n.55/2014).
In particolare, l'opponente eccepiva l'estinzione del debito per la somma ingiunta da controparte, avendo la (ora provveduto al Parte_1 Parte_2
pagamento di quanto dovuto per gli anni 2011 e 2012 relativamente all'unità immobiliare 5C4 e per gli anni 2011, 2012, 2013 e parzialmente per l'anno 2014 per l'unità immobiliare 3C4; l'attore opponente rilevava altresì di essere creditore del condominio opposto, essendo pendente dinanzi al Tribunale di Messina il procedimento iscritto al n. 5243/2017 R.G. per i danni subiti da una delle unità immobiliari di cui sopra in seguito di gravi infiltrazioni d'acqua risalenti all'anno 2012.
Ritenendo che nessuna somma fosse dovuta al condominio opposto, la società opponente chiedeva, pertanto, in via preliminare, di sospendere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, di dichiararlo nullo, revocarlo e/o privarlo di efficacia;
infine, in via subordinata, chiedeva di disporre la compensazione tra le somme richieste dal condominio e le maggiori somme dallo stesso dovute alla Parte_1
Con comparsa di costituzione e risposta del 22.10.2018 si costituiva in giudizio il condominio , contestando l'opposizione proposta dalla Controparte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 539/2018 in quanto illegittima e priva Parte_1 di fondamento. Il evidenziava, innanzitutto, la mancata indicazione da CP_1 parte della società opponente dei pagamenti la cui annotazione sarebbe stata omessa nella contabilità condominiale;
rilevava, altresì, che la società attrice, qualora avesse effettuato pagamenti non riportati nel rendiconto annuale, avrebbe dovuto procedere a immediata contestazione impugnando, nei termini di legge, la delibera di approvazione del relativo rendiconto. Da ultimo, eccepiva l'inesistenza del credito opposto in compensazione, in ogni caso privo dei requisiti di certezza, liquidità e esigibilità.
Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con condanna della società opponente al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96, co. 1, c.p.c. e/o dell'art. 96, co. 3, c.p.c., oltre il rigetto della domanda di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e/o dell'efficacia del precetto. Alla prima udienza, tenutasi in data 07.12.2018, il giudizio veniva rinviato per i medesimi incombenti all'udienza dell'01.02.2019, in esito alla quale venivano concessi i termini per il deposito delle memorie previste dall'art. 183 c.p.c.
Con memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c., l'opponente denunciava altresì come, nonostante i pagamenti dalla società effettuati recassero una specifica causale, di fatto, il avesse imputato la somma di € 3.736,41 al consumo di acqua, la cui CP_1
quantificazione è parimenti contestata dall'opponente. Sul punto, il condominio opposto eccepiva la tardività e irritualità dell'eccezione, chiedendone il rigetto, integrando la stessa una mutatio libelli.
Quindi, ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice, all'udienza del
03.01.2025, la assumeva in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
IN DIRITTO
Si ritiene di dover rigettare l'opposizione proposta nei termini di cui di seguito.
Oggetto del contendere è la fondatezza o meno del credito vantato dal condominio “ nei confronti della società (prima Controparte_1 Parte_2
come riconosciuto nel decreto ingiuntivo n. 539/2018, in forza del Parte_1 quale parte opponente è stata condannata al pagamento della complessiva somma di €
20.019,75, oltre interessi legali sino al soddisfo, spese e compensi della procedura monitoria.
Ciò premesso, va preliminarmente osservato che la società opponente è proprietaria di due unità immobiliari site nel condominio “ di Controparte_1
Messina, contraddistinte con gli interni 3C4 e 5C4.
Il condominio “ ha proposto ricorso innanzi al Tribunale di Controparte_1
Messina chiedendo ingiungersi alla società debitrice il pagamento della complessiva somma di euro 20.019,75, oltre accessori, spese e compensi della procedura monitoria per quote condominiali, scadute ed impagate, relative a annualità pregresse.
Il Tribunale, accogliendo suddetto ricorso, ha emesso il decreto ingiuntivo n.
539/2018, notificato alla società debitrice in data 03.05.2018 unitamente a precetto di pagamento. In questa sede, la società opponente domanda la revoca del decreto ingiuntivo in oggetto, assumendone l'illegittimità per tre principali ordini di ragioni: l'estinzione del debito richiesto;
la compensazione del debito verso il condominio con un proprio credito;
l'erronea imputazione dei pagamenti effettuati.
Riassunte le posizioni processuali delle parti in relazione all'oggetto del contendere, occorre chiarire anzitutto l'ambito di indagine per verificare quali siano gli elementi da valutare.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto.
Ciò chiarito, l'eccezione di estinzione del debito richiesto, principalmente basata sulle dichiarazioni rilasciate dall'amministratore pro tempore del condominio con nota del 14.09.2012 e sulla nota della società opponente datata 18.12.2014, appare priva di fondamento.
Invero, diversamente da quanto asserito dalla società opponente, il debito della per quote condominiali risulta tutt'altro che estinto. Parte_1
Le somme ingiunte alla società che oggi presenta opposizione appaiono debitamente riportate all'interno della documentazione contabile del , sulla CP_1 quale si fonda la pretesa creditoria dello stesso, in cui appaiono correttamente annotati anche i versamenti su cui poggiano le eccezioni di parte attrice.
Più precisamente, nel corso dell'assemblea condominiale di giorno 25.05.2017, recante, tra gli altri punti all'ordine del giorno, l'esame e approvazione del bilancio consuntivo consolidato al 31.12.2016, gestione ordinaria e straordinaria e relativo piano di riparto e l'esame e approvazione previsione di spesa per l'anno 2017 e relativo piano di riparto, è stata deliberata l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio
01.01.2016 - 31.12.2016 gestione ordinaria e del relativo piano di riparto e alle unità immobiliari di proprietà della società (contraddistinte con le sigle 3C4 Parte_1 e 5C4), sono state assegnate quote di spese (ordinarie e straordinarie) erogate nel corso dell'anno 2016 pari, complessivamente, ad euro € 4.807,353.
Durante la medesima seduta assembleare, inoltre, è stato approvato il preventivo delle spese previste per il 2017 e il relativo riparto, dal quale risulta una quota a carico della società pari a complessivi € 3.111,16. Parte_1
A questo debito si sommano le ulteriori quote di spese dovute, risalenti agli esercizi precedenti al 2016, per complessivi € 12.100,54 per spese ordinarie e € 158,21 per spese straordinarie, come documentano i bilanci condominiali.
Orbene, a fronte di suddette risultanze contabili, la società opponente si limita a contestare l'esistenza del credito azionato dal condominio, sostenendo in giudizio di aver effettuato taluni pagamenti costituenti il saldo delle pregresse morosità, ma senza fornire sufficiente prova in giudizio.
Più precisamente, i pagamenti riscontrati dall'amministratore del condominio nella nota risalente al 14 settembre 2012 risultano effettivamente annotati nel bilancio consuntivo al 31.12.2021 (v. allegato n. 12), da cui risulta un saldo residuo di €
4.242,12 per l'unità 3c4 e di € 587,51 per l'unità 5c4, costituendo le somme precedentemente versate nel corso dell'anno solo una parte di quanto dovuto.
Allo stesso modo, l'unico versamento documentato in giudizio, pari a complessivi € 2.892,91, appare regolarmente annotato all'interno della contabilità condominiale prodotta in giudizio (v. bilancio consuntivo al 31.12.2014 di cui all'allegato n. 10).
Alla luce di quanto osservato, non può dirsi provata in giudizio né l'estinzione totale del credito ingiunto né tantomeno l'estinzione parziale dello stesso, risultando dai bilanci prodotti l'annotazione degli unici pagamenti provati in giudizio dalla società opponente.
Pertanto, la richiesta della somma ingiunta con il decreto appare legittima in quanto fondata sulla documentazione contabile del condominio, approvata dalla relativa assemblea e già comprensiva dei pagamenti opposti dall'odierno attore.
Peraltro, non appare superfluo evidenziare che, laddove avesse effettuato pagamenti la cui annotazione sarebbe stata omessa nei rendiconti annuali, la società opponente avrebbe dovuto contestare immediatamente la mancata contabilizzazione delle somme versate, impugnando, nei termini di legge, la delibera di approvazione dei vari rendiconti.
Gli assunti della società opponente risultano, dunque, privi di qualsiasi riscontro processuale.
Con riferimento alla seconda eccezione, basti osservare l'assenza di qualsivoglia credito certo, determinato e esigibile da porre in compensazione.
Da ultimo, occorre osservare che nessuna contestazione inerente alla quantificazione dei consumi idrici può formare oggetto di valutazione da parte di questo Giudice, trattandosi di eccezione che parte opponente avrebbe dovuto rilevare con autonomo e tempestivo giudizio di impugnazione della delibera condominiale di approvazione dei consumi idrici stessi.
Alla luce delle suesposte considerazioni, la ricostruzione proposta della società che ha agito nel presente giudizio non appare sorretta da idonee e sufficienti dimostrazioni, non avendo adeguatamente provato i fatti posti a fondamento della propria domanda.
Stante quanto sopra, l'opposizione proposta va rigettata.
Devono rigettarsi, altresì, le domande di condanna formulate ai sensi dell'art. 96 c.p.c. dal condominio opposto, non potendosi ritenere che la società opponente abbia agito e resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, come previsto dalla norma.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'opponente ex art. 91 c.p.c., liquidandole come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del sottoscritto Giudice onorario, disattesa ogni contraria istanza e difesa, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma per intero il decreto ingiuntivo opposto, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
- rigetta la richiesta di condanna al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96, comma 1, c.p.c. e/o dell'art. 96, comma 3 c.p.c.;
- condanna la ora alla rifusione in favore di parte Parte_1 Parte_2
opposta delle spese di lite, che liquida in € 2.540,00 per compensi, compresa la fase di mediazione, oltre iva e cpa come per legge, e spese generali.
Messina, 06 agosto 2025
Il Giudice Onorario
(Dott. Emilia Caleca)