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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 10/10/2025, n. 2486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2486 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, all' esito dell' udienza del 1.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art 127 ter c.p.c. nella causa promossa da rappresentato e difeso dall'avv. Calabro Parte_1
AT
RICORRENTE
Contro
in persona del legale rapp.te Controparte_1
p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Palese Maria Elena
RESISTENTE nonché
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso CP_2 dagli avv.ti Raho Marcello e Salvo Riccardo
RESISTENTE
Oggetto: Opposizione ad intimazione di pagamento n.
05920249004441406000 in relazione ai presupposti avvisi di addebito: 1) n. 35920112000052018000; 2) n. 35920112000262678000;
3) n. 35920120001779904000; 4) n. 35920160005697552000; 5) n.
35920220001042586000; 6) n. 35920220004915434000.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 09.07.2024, la parte ricorrente in epigrafe indicata proponeva opposizione avverso l' intimazione di pagamento n 05920249004441406000 in relazione ai presupposti avvisi di addebito: 1) n. 35920112000052018000; 2) n.
35920112000262678000; 3) n. 35920120001779904000; 4) n.
35920160005697552000; 5) n. 35920220001042586000; 6) n.
35920220004915434000.
A sostegno dell'opposizione, parte ricorrente eccepiva la nullità dell'intimazione di pagamento per omessa notifica dei presupposti avvisi di addebito e la prescrizione del credito. Chiedeva, in via preliminare, la sospensione dell'intimazione di pagamento e, nel merito, dichiararsi l'intervenuta prescrizione, con vittoria di spese e competenze di lite.
Si costituiva che eccepiva l'inammissibilità del ricorso e CP_2
l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto.
Si costituiva eccependo la Controparte_3 carenza di legittimazione passiva in merito alla notifica degli avvisi di addebito e deducendo la legittimità del proprio operato.
Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso.
La causa, rinviata all'udienza dell'1.10.2025, veniva sostituita ex art 127 ter cpc con il deposito delle note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
le parti hanno depositato le note scritte nel termine perentorio stabilito, coincidente con il giorno di udienza.
Motivi della decisione
Tali risultando le richieste delle parti, il ricorso è parzialmente fondato.
Preliminarmente, non può essere accolta l'eccezione di nullità dell'atto impugnato per omessa notifica degli avvisi sottesi all' intimazione di pagamento impugnata atteso che tale vizio non costituisce causa di nullità dell'atto impugnato ma consente la rimessione in termini di parte opponente per la proposizione di eventuali eccezioni processuali o di merito. Ad ogni buon conto, si rileva che ha documentato la regolare CP_2 notifica dei seguenti avviso di addebito:
- 1) n. 35920112000052018000 notificato a mezzo racc. a.r. in data 15.06.2011;
- 2) n. 35920112000262678000 notificato a mezzo racc. a.r. in data 20.07.2011;
- 3) n. 35920120001779904000 notificato a mezzo racc. a.r. in data 07.08.2012;
- 4) n. 35920160005697552000 notificato a mezzo racc. a.r. in data 27.12.2016;
- 5) n. 35920220001042586000 notificato a mezzo racc. a.r. in data 01.12.2022;
- 6) n. 35920220004915434000 notificato a mezzo racc. a.r. in data 14.02.2023.
Inoltre per i contributi relativi al periodo dal 01/2009 al 12/2009
(portati dall'avviso di addebito 4) n. 35920160005697552000 notificato il 27.12.2016) è stato notificato in data 03.06.2015 un avviso bonario.
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Va invece parzialmente accolta l' eccezione di prescrizione sollevata con riferimento a una parte dei contributi richiesti.
Orbene, la disciplina della prescrizione è dettata dall'art. 3, comma 9, lett. b, della legge n.335/95, ai sensi del quale i contributi di previdenza ed assistenza obbligatori - diversi da quelli di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie di cui alla lett.
a) - si prescrivono e non possono essere versati con il decorso del termine di cinque anni. Precisa il successivo comma 10, che detti termini di prescrizione si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti all'entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente (che prevedeva una prescrizione decennale). La stessa disposizione aggiunge che, ai fini del computo dei termini prescrizionali, non si tiene conto della sospensione triennale di cui all'art. 2, comma 19, della legge n.638/83. Ne consegue che, alla data di entrata in vigore della normativa citata (17.08.95), laddove l'ente non abbia costituito in mora il debitore o non abbia proceduto nei sui confronti, risultano estinti per prescrizione (e la relativa eccezione è rilevabile anche d'ufficio, attesa la locuzione "e non possono essere versati" di cui all'art. 3 comma 9 L. cit.): tutti i contributi pensionistici (di cui al comma 9 lett. a) anteriori al
17.8.85; tutti gli altri contributi (di cui al comma 9 lett. b) anteriori al 17.8.90. Continuano a prescriversi in dieci anni i soli contributi pensionistici (di cui alla lett. a del cit. comma 9) dovuti per il periodo dal 17.8.85 al 17.8.95, laddove l'ente dimostri di aver compiuto atti interruttivi della prescrizione nel periodo precedente al 31.12.95, data di entrata in vigore della nuova normativa.
Nel caso di specie, è pacifico, oltre che documentalmente provato, che i contributi asseritamente omessi sono soggetti a prescrizione quinquennale.
Tanto premesso va rilevato che la resistente ha documentato al regolare notifica degli avvisi di addebito 1) n.
35920112000052018000; 2) n. 35920112000262678000; 3) n.
35920120001779904000; 4) n. 35920160005697552000; 5) n.
35920220001042586000; 6) n. 35920220004915434000 sottese all' intimazione di pagamento impugnata.
Una volta verificata la regolare notifica degli avvisi di addebito sottesi all' intimazione di pagamento impugnata, risulta in questa sede preclusa la possibilità di valutare la fondatezza dell' eccezione di prescrizione per periodi anteriori alla notificazione delle cartelle stesse.
L' opposizione appare invece ammissibile e va qualificata come opposizione all' esecuzione nella parte in cui il ricorrente eccepisce la prescrizione del credito nel periodo successivo alla notifica degli avvisi di addebito opposti.
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Tanto premesso, ritiene il Tribunale che i crediti riportati negli avvisi di addebito n 1) 35920112000052018000 (contributi DM CP_2 2010); 2) 35920112000262678000 (contributi DM 2010 e gennaio CP_2
2011) appaiono prescritti, stante il decorso del termine di cinque anni tra la data di notifica dei predetti avvisi (notificati rispettivamente il 15.06.2011 ed il 20.07.2011) ed il 06.12.2016, data di notifica del primo atto interruttivo costituito dall' intimazione di pagamento n. 05920169005330108000.
Quanto invece ai contributi richiesti con i restanti avvisi di addebito 3) n. 35920120001779904000; 4) n. 35920160005697552000; 5)
n. 35920220001042586000; 6) n. 35920220004915434000 alcuna prescrizione può dirsi maturata.
In particolare quanto alle somme riportate dall'avviso di addebito
3) n. 35920120001779904000 (contributi DM 2010), nessuna CP_2 prescrizione appare maturata, giacché non è decorso il termine quinquennale tra la data del 07.08.2012 (data di notifica del suddetto avviso di addebito) ed il 06.12.2016 (data di notifica dell'intimazione di pagamento n. 05920169005330108000). Inoltre, la prescrizione dei contributi di cui si discute è stata validamente interrotta in data 31.01.2018 dalla notifica dell'intimazione di pagamento n. 05920179006627639000, in data 11.01.2021 dalla notifica dell'intimazione di pagamento n. 05920219002873191000, in data
15.11.2023 dalla notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 05976202300001189000 nonché dalla notifica dell'atto impugnato.
Con riferimento al credito azionato con l'avviso di addebito 4) n.
35920160005697552000, nessuna prescrizione appare maturata, giacché non è decorso il termine quinquennale tra il 27.12.2016 (data di notifica del suddetto avviso di addebito) ed 1.2.2020 data di notifica dell' intimazione di pagamento n 05920199009560943000.
Inoltre, la prescrizione dei contributi di cui si discute è stata validamente interrotta in data 15.11.2023 dalla notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
05976202300001189000 nonché dalla notifica dell'atto impugnato.
Alcuna prescrizione può dirsi altresì maturata con riferimento ai contributi richiesti con gli avvisi di addebito 5) n.
35920220001042586000 (notificato il 01.12.2022) e 6) n. 35920220004915434000 (notificato il 14.02.2023), atteso il mancato decorso della prescrizione quinquennale tra la data di notifica dei predetti avvisi di addebito e la notifica dei successivi atti interrutti costituiti dalla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n 05976202300001189000 notificata il 15.11.2023 e dall' intimazione di pagamento oggi impugnata.
In parziale accoglimento del ricorso, deve pertanto dichiararsi l' estinzione per prescrizione del credito azionato dall' con l' CP_2 intimazione di pagamento impugnata n 05920249004441406000 limitatamente al credito di cui agli avvisi di addebito n 1) CP_2
35920112000052018000 e 2) 35920112000262678000.
Appare equo compensare tra le parti le spese di lite del presente giudizio, stante la reciproca soccombenza.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI LECCE definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:
- Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara l' estinzione per prescrizione del credito azionato dall' con CP_2
l' intimazione di pagamento n 05920249004441406000 in relazione ai contributi richiesti con gli avvisi di addebito n 1)
35920112000052018000 e 2) 35920112000262678000.
- rigetta per il resto il ricorso;
- compensa le spese processuali.
Lecce, 10.10.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Francesca Costa