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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 28/11/2025, n. 389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 389 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1105/2025 R.G.V.G. promossa con ricorso per separazione consensuale dei coniugi, depositato da:
(c.f. , nata a [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1
Ragusa in via Beato Angelico 10, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. AN IL, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti e da
(c.f. ) nato a [...] il [...] e residente Parte_2 C.F._2 in Ragusa , in via Beato Angelico 10, , elettivamente domiciliato presso lo studio degli Avv. ti
AN IL e RD HI, che lo rappresentano e difendono giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTI con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione senza termini, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del dì
22.10.2025.
OGGETTO: separazione consensuale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario a Ragusa il 15.06.2002 matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 45, parte II, serie A, dell'anno
2002 adottando il regime patrimoniale della separazione dei beni;
che dall'unione coniugale sono nati i figli (Ragusa, 02.04.2003) maggiorenne ed autosufficiente Per_1
e (Ragusa, 29.06.2007) minorenne non autonoma economicamente;
Per_2 che le parti hanno addotto che l'unione coniugale ha subito un progressivo deterioramento, tale da comportare il venir meno dell'unione materiale e spirituale, che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che, pertanto, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 19.06.2025, le parti hanno congiuntamente richiesto a questo Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separatamente, nel reciproco rispetto.
2. la figlia minore viene affidata in modo condiviso alla responsabilità di entrambi i genitori;
Per_2 entrambi eserciteranno la responsabilità genitoriale, cosicché le decisioni relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno adottate di comune accordo, mentre quelle riguardanti
l'ordinaria amministrazione potranno essere adottate separatamente.
3. la figlia minore manterrà la residenza presso la madre, che attualmente vive la casa coniugale sita in Ragusa, nella via Beato Angelico n. 10 di sua esclusiva proprietà e sulla quale non è necessario prendere alcun provvedimento;
4. Il padre potrà prendere e tenere con sé la figlia minore in qualsiasi giorno della settimana (dal lunedì alla domenica), in qualsiasi stagione e a qualunque ora, compatibilmente con i propri impegni lavorativi, le esigenze scolastiche, extrascolastiche e della volontà della minore e previo accordo con la madre.
5. Il Sig. si impegna a corrispondere alla Sig.ra la somma di 200,00 euro a titolo di Pt_2 Pt_1 contribuzione di mantenimento della figlia minore entro il giorno 5 di ogni mese con Per_2 rivalutazione ISTAT a decorrere dalla sottoscrizione del presente ricorso;
6. Il Signor si impegna a corrispondere alla Signora un assegno mensile di euro Pt_2 Pt_1
200,00 a titolo di mantenimento, a decorrere dalla sottoscrizione del presente ricorso e per un periodo di dodici mesi. Al termine di tale periodo, l'obbligo di pagamento si estinguerà.
7. La Signora si impegna, altresì, a cercare attivamente un'occupazione al fine di acquisire Pt_1 autonomia economica. Inoltre, si obbliga a comunicare tempestivamente al Signor eventuali Pt_2 progressi o cambiamenti nella propria ricerca di lavoro, affinché il pagamento possa essere eventualmente interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza dei dodici mesi, qualora si verifichino condizioni tali da rendere superfluo il mantenimento. 8. Ciascun genitore provvederà, nella misura del 50%, alle spese straordinarie nell'interesse della figlia in osservanza del protocollo CNF del 29.11.2017. Si precisa che in relazione alle spese straordinarie in senso stretto (non routinarie o necessarie) sarà necessario un preventivo accordo per iscritto.
9. Il sig. si obbliga e impegna, dalla data di sottoscrizione del presente accordo, a trovare Pt_2 altra casa presso cui stabilire una nuova residenza;
10. Le parti dichiarano di non avere alcuna pretesa, richiesta o contestazione di qualsiasi natura nei confronti l'una dell'altra in relazione al presente procedimento di separazione, rinunciando espressamente a ogni eventuale diritto, pretesa o contestazione futura.
11. Le parti dichiarano di aver proceduto alla divisione di tutti i mobili e di non avere più pretese di alcun genere l'una nei confronti dell'altra, rinunciando a qualsiasi futura richiesta o pretesa relativa ai beni mobili oggetto di questa separazione. che l'udienza di comparizione del dì 22.10.2025, su richiesta delle parti, è stata sostituita dal deposito di note scritte, e che le stesse vi hanno provveduto nei termini concessi, insistendo nella separazione e nella conferma delle superiori condizioni;
che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, atteso che la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151, primo comma, c.c.; che le superiori condizioni di separazione concordate relativamente alla prole appaiono rispondenti all'interesse della stessa, e possono, pertanto, essere omologate da questo Tribunale, al pari di quelle inerenti ai rapporti economici tra le parti che possono essere recepite in quanto regolamentano compiutamente le condizioni economiche inerenti ai rapporti patrimoniali;
che, relativamente agli ulteriori accordi vertenti su diritti disponibili, le stesse non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e il Tribunale si limita a prenderne atto;
che, essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- Pronuncia la separazione personale dei coniugi e , che Parte_2 Parte_1 hanno contratto matrimonio concordatario in Ragusa in data 15.06.2002, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 45, parte II, serie A, dell'anno
2002; - Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, provvedendo in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
- Prende atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti;
- Nulla sulle spese.
- Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Ragusa perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 24.11.2025..
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti